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Sentenza 28 settembre 2025
Sentenza 28 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 28/09/2025, n. 808 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 808 |
| Data del deposito : | 28 settembre 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI SALERNO
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Salerno, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.
Magistrati:
1. dott. Vito Colucci Presidente
2. dott.ssa Maria Assunta Niccoli Consigliere
3. dott. Alessandro Brancaccio Consigliere rel./est. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 350/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi civili
TRA
, nato ad [...] il [...] ed ivi Parte_1 residente, alla via San Leone Magno, n. 126, cod. fisc. , C.F._1 rappresentato e difeso, in virtù di mandato in calce all'atto di appello, dall'avv. Bruno
Romano, presso il cui studio elettivamente domicilia in Salerno, alla via P. Vocca, n. 6; appellante
E
“ , con sede Controparte_1 legale in alla via Garibaldi, n. 5, cod. fisc. , in persona del Presidente CP_1 P.IVA_1 pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Giulia Alviggi, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Salerno, alla via M. Ripa, n. 2; appellata
AVENTE AD OGGETTO: APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 1098/2024 DEL
TRIBUNALE DI SALERNO – OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO;
SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI: per l'appellante (come da atto di appello) – “previa ammissione della proposta querela di falso e, all'esito della stessa:
1 - in via pregiudiziale e cautelare: sospendere o revocare 1 la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi dedotti nel presente atto;
2 - in via principale e nel merito: accogliere il presente gravame e per l'effetto, in totale riforma della sentenza impugnata, accogliere l'opposizione proposta in primo grado revocando e dichiarando privo di efficacia nei confronti dell'opponente Parte_1 il decreto ingiuntivo n° 949/2016 afferente al procedimento monitorio RG 2774/2016 del
Tribunale di Salerno;
3 - condannare l'appellata al pagamento delle spese e delle competenze professionali del doppio grado di giudizio, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15% e agli accessori come per legge con attribuzione all'avvocato antistatario”; per l'appellata (come da comparsa di costituzione e risposta) – “in linea preliminare: - rigettare l'istanza di sospensione dell'esecutività della impugnata sentenza, che è mera conferma del d.i. opposto e di condanna solo in relazione alle spese. Come tale non suscettibile di essere sospesa per carenza dei presupposti. - Dichiarare l'inammissibilità dell'appello ex art 342 e 345 c.p.c.. - Dichiarare inammissibile la querela di falso per i motivi esposti. - Nella denegata ipotesi di ritenuta ammissibilità della querela, sospendere il giudizio di appello con rimessione al tribunale competente per materia. - Nel merito: per tutte le motivazioni in fatto ed in diritto meglio dedotte in narrativa, rigettare l'appello.
Condannare l'appellante al pagamento delle spese e competenze di giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 1098/2024, il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da nei confronti della Parte_1 Controparte_1
, ex art. 645 c.p.c., con atto di citazione notificato il 3 giugno 2016,
[...] così provvedeva: 1) rigettava l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 949/2016, emesso su ricorso spiegato dalla per Controparte_1 ottenere dal il pagamento della somma di euro 6.044,93 a titolo di saldo passivo Pt_1 dell'apertura di credito concessa il 9 giugno 2014 e regolata sul conto corrente n.
C01/08/01/0081249, acceso il 22 maggio 2014, oltre interessi moratori al tasso convenzionale dal 10 luglio 2015 all'effettivo soddisfo, dichiarando esecutivo il predetto provvedimento monitorio;
2) rigettava la domanda riconvenzionale proposta dal Pt_1 per sentir condannare la al Controparte_1 risarcimento dei danni subiti a causa delle illecite operazioni compiute sul conto corrente n. C01/08/01/0081249 mediante la falsificazione delle sue firme e dei timbri della sua impresa di trasporti;
3) condannava il alla refusione delle spese processuali. Pt_1
Avverso la predetta sentenza proponeva appello il con atto di citazione notificato Pt_1 il 4 aprile 2024, assumendo che: - il Tribunale di Salerno aveva erroneamente interpretato
2 l'atto introduttivo del giudizio, giacché l'opponente non aveva disconosciuto le firme apposte in calce ai contratti di conto corrente n. C01/08/01/0081249 del 22 maggio 2014
e di apertura di credito del 9 giugno 2014, ma aveva contestato l'estratto conto e le operazioni ivi annotate e, in particolare, i versamenti degli assegni bancari, che non aveva mai sottoscritto e timbrato e che erano stati negoziati senza la sua presenza allo sportello;
- pertanto, l'opponente, con l'atto di impugnazione, al fine di accertare la falsità delle firme e dei timbri apposti sulle contabili delle operazioni bancarie e, per girata, sul retro degli assegni versati ed annotati a debito, spiegava querela di falso avverso gli estratti conto relativi all'intero periodo compreso tra l'apertura e la chiusura del rapporto ed i singoli assegni bancari n. 5037434693, tratto a suo ordine il 5 ottobre 2014 per euro
4.900,00, n. 5037434694, tratto a suo ordine il 18 ottobre 2014 per euro 4.900,00, n.
5037434696, tratto a suo ordine il 23 ottobre 2014 per euro 4.900,00, n. 5036379319, tratto a suo ordine il 30 ottobre 2014 per euro 990,00, n. 5037395450, tratto a suo ordine il 30 ottobre 2014 per euro 990,00, n. 5037395451, tratto a suo ordine il 30 ottobre 2014 per euro 990,00, n. 5037395454, tratto a suo ordine il 30 novembre 2014 per euro 990,00,
n. 5037395452, tratto a suo ordine il 30 novembre 2014 per euro 990,00, n. 5037395453, tratto a suo ordine il 30 novembre 2014 per euro 990,00, n. 5037395455, tratto a suo ordine il 30 dicembre 2014 per euro 990,00 e n. 5037395456, tratto a suo ordine il 30 dicembre
2014 per euro 990,00; - le illecite operazioni innanzi richiamate avevano determinato la fittizia esposizione debitoria risultante dal conto corrente n. C01/08/01/0081249.
Costituitasi in giudizio con comparsa di risposta depositata il 14 ottobre 2024, la
[...]
eccepiva, in via pregiudiziale, la mancata Controparte_1 riproposizione, da parte del , del motivo di opposizione a decreto ingiuntivo con Pt_1 il quale era stata lamentata la carenza di prova scritta del credito azionato e della domanda risarcitoria nonché l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342, c. 1, c.p.c. e della querela di falso, contestando, in ogni caso, nel merito, la fondatezza del gravame.
La causa, nella quale, con ordinanza del 27 dicembre 2024, non veniva autorizzata la presentazione della querela di falso spiegata dal , perveniva, per la rimessione in Pt_1 decisione, all'udienza del 12 giugno 2025, poi sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., mediante il deposito delle note scritte.
Indi, con ordinanza del 17 luglio/7 agosto 2025, la causa veniva riservata dal consigliere istruttore al Collegio per la decisione, a norma dell'art. 352, comma 2, c.p.c..
L'appello è inammissibile per violazione dell'art. 342, comma 1, c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis, ai sensi del quale tale mezzo di gravame deve essere
3 motivato e, per ciascuno dei motivi, deve indicare, a pena di inammissibilità, in modo chiaro, sintetico e specifico: 1) il capo della decisione di primo grado che viene impugnato;
2) le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado;
3) le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
Ed invero, nel giudizio di appello, che non è un novum iudicium, la cognizione del giudice resta circoscritta alle questioni dedotte attraverso specifici motivi e tale specificità esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle articolate dall'appellante per incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime, non essendo le statuizioni di una decisione separabili dalle ragioni che le sorreggono.
Ne consegue che, nell'atto di appello, vale a dire nell'atto che, fissando i limiti della controversia in sede di gravame, consuma il diritto potestativo di impugnazione, alla parte volitiva deve sempre accompagnarsi, a pena di inammissibilità, rilevabile d'ufficio e non sanabile per effetto dell'attività difensiva espletata dall'appellato, una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, non essendo a tal fine sufficiente che l'atto di appello consenta di individuare le statuizioni concretamente impugnate, giacché è necessario, anche quando la sentenza di primo grado sia censurata nella sua interezza, che le ragioni sulle quali si fonda il gravame siano esposte con sufficiente grado di specificità, da correlare, peraltro, con la motivazione della sentenza impugnata (cfr., ex plurimis, Cass. 18 aprile 2007, n. 9244; Cass. 27 settembre 2016, n.
18932; Cass. 18 settembre 2017, n. 21566).
L'art. 342, comma 1, c.p.c., in sostanza, non richiede lo svolgimento di un progetto alternativo di sentenza, né una determinata forma, né la trascrizione, integrale o parziale, della sentenza impugnata, ma impone all'appellante di individuare, in modo chiaro ed inequivoco, il quantum appellatum, formulando, rispetto alle argomentazioni adottate dal primo giudice, pertinenti ragioni di dissenso, che consistono, in caso di censure riguardanti la ricostruzione dei fatti, nell'indicazione delle prove che si assumono trascurate o erroneamente valutate, per le doglianze afferenti a questioni di diritto, nella specificazione della norma applicabile o dell'interpretazione preferibile e, in relazione a denunciati errores in procedendo, nella precisazione del fatto processuale e della diversa scelta che si sarebbe dovuta compiere (cfr., ex ceteris, Cass. 5 febbraio 2015, n. 2143; Cass. ord. 5 maggio 2017, n. 10916; Cass. ord. 14 settembre 2017, n. 21336).
In definitiva, l'art. 342, comma 1, c.p.c., non diversamente dall'art. 434, comma 1, c.p.c. per il rito del lavoro, va interpretato nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della
4 sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa, che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, che, come mezzo di gravame a critica libera, mantiene inalterata la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. Un., 16 novembre 2017, n. 27199; Cass. ord. 30 maggio 2018, n. 13535; Cass., Sez. Un., ord. 13 dicembre 2022, n. 36481).
Nella fattispecie de qua agitur, il , nell'impugnare la sentenza n. 1098/2024 del Pt_1
Tribunale di Salerno, non ha formulato specifiche censure dirette a contraddirne e ad infirmarne le motivazione, né indicato le violazioni di legge che sarebbero state perpetrate e la loro rilevanza ai fini della decisione, non avendo enunciato, in particolare, le ragioni per le quali il giudice di primo grado, nel rigettare l'opposizione al decreto ingiuntivo n.
949/2016, avrebbe erroneamente ritenuto che: 1) “il disconoscimento” delle “operazioni annotate nell'estratto conto… è del tutto generico in quanto l'opponente non ha specificato, neppure nella prima memoria istruttoria, quali sarebbero le firme apocrife, i timbri taroccati e le operazioni non riconducibili alla sua volontà”; 2) pur avendo “la banca opposta … comunicato … con missive del 07/11/14, del 29/12/14 e del 18/02/15…, la sussistenza di fatture non pagate alla scadenza pattuita … l'opponente, senza sollevare alcuna contestazione avverso le operazioni contabili annotate sul proprio c/c, provvedeva
a sporgere solo in data 22/02/16 denuncia-querela avverso i dipendenti ed i funzionari della banca, sebbene lo stesso fosse ben a conoscenza delle predette operazioni per averle anche autorizzate …”; 3) la mancanza della “tempestiva contestazione degli addebiti operati in c/c comporta l'approvazione tacita delle operazioni dalle quali sarebbero scaturiti gli addebiti medesimi”, che “… non si estende alla validità ed efficacia dei rapporti obbligatori sottostanti, ma ha la funzione di certificare la verità storica dei dati riportati nel conto, ivi compresa l'esistenza degli ordini e delle disposizioni del correntista, menzionati nel conto stesso come causali di determinate annotazioni di debito: poiché, pertanto, gli estratti non contestati si presumono conformi alle disposizioni impartite dal correntista, su questi grava l'onere di provare l'esistenza di fatti, non necessariamente negativi ma anche positivi, diversi e contrari rispetto al contenuto delle annotazioni …”, con la precisazione che “tale presunzione di veridicità delle scritturazioni del conto quando il cliente, ricevuto l'estratto o documento equipollente, non sollevi specifiche contestazioni, trova applicazione anche qualora
5 l'estratto conto non sia stato trasmesso con raccomandata o secondo le altre modalità indicate nel contratto, ma venga comunque portato a conoscenza del correntista, a sostegno della pretesa di pagamento del saldo passivo …, come accaduto nel caso in esame con le predette missive”; 4) l'opponente, “pur essendone gravato, non ha fornito alcuna prova dei fatti dallo stesso allegati in ordine alle condotte illecite asseritamente poste in essere dai dipendenti e dagli organi apicali della banca opposta, né ha dedotto alcunché in relazione all'esito della denuncia/querela dallo stesso sporta, sicché, a fronte della documentazione negoziale e contabile attestante la pretesa creditoria vantata dalla
, del tutto indimostrate sono rimaste le doglianze sollevate”. CP_2
In sostanza, all'analitica motivazione sottesa alla sentenza di rigetto dell'opposizione al decreto ingiuntivo n. 949/2016, il non ha contrapposto argomentazioni che Pt_1 potessero incrinarne il fondamento, né conferenti ragioni di dissenso, essendosi limitato ad asserire che il giudice di prime cure “ha totalmente travisato e mal interpretato quanto esposto nell'atto di opposizione”, avendo posto “l'attenzione su documenti che l'odierno appellante ha sempre riconosciuto di aver sottoscritto, ossia i contratti prodotti dalla nell'ambito del procedimento monitorio, nonché le condizioni generali relative al CP_1 rapporto banca-clienti e il foglio informativo conto imprese”, laddove, come innanzi evidenziato, il Tribunale di Salerno ha espressamente osservato che il disconoscimento riguardava non “le firme apposte sui due contratti prodotti dalla controparte”, ma “le sole operazioni annotate nell'estratto conto”.
Pertanto, non avendo il scalfito la ratio decidendi della sentenza di primo grado, Pt_1 vale a dire gli assunti del Tribunale di Salerno secondo cui l'opponente, da un lato, aveva effettuato il disconoscimento documentale in maniera assolutamente generica, per non averne dettagliato l'oggetto neanche con la memoria assertiva di cui all'art. 183, comma
6, n. 1, c.p.c., dall'altro, non aveva formulato alcuna contestazione né in ordine alle missive con le quali la gli aveva Controparte_1 comunicato il mancato pagamento di fatture emesse da terzi mai conosciuti, né avverso gli addebiti annotati nell'estratto del conto corrente n. C01/08/01/0081249, con la conseguenziale approvazione tacita di tali movimentazioni, ai sensi dell'art. 1832, comma
1, cod. civ., e, infine, non aveva comprovato la sussistenza delle condotte illecite che sarebbero state perpetrate nei suoi confronti dai dipendenti dell'istituto di credito, al punto da non prospettare neppure gli sviluppi procedimentali della denuncia-querela sporta il 22 febbraio 2016, l'appello risulta incontrovertibilmente inammissibile, per non essere conforme alla finalità sottesa all'art. 342, comma 1, c.p.c..
6 In realtà, il , con l'atto di appello, lungi dal confutare e contrastare le motivazioni Pt_1 poste dal Tribunale di Salerno a fondamento della sentenza di rigetto dell'opposizione al decreto ingiuntivo n. 949/2016, ha, di fatto, soltanto proposto la querela di falso avverso l'intero estratto del conto corrente n. C01/08/01/0081249 e gli undici assegni bancari n.
5037434693 del 5 ottobre 2014, n. 5037434694 del 18 ottobre 2014, n. 5037434696 del
23 ottobre 2014, n. 5036379319 del 30 ottobre 2014, n. 5037395450 del 30 ottobre 2014,
n. 5037395451 del 30 ottobre 2014, n. 5037395454 del 30 novembre 2014, n. 5037395452 del 30 novembre 2014, n. 5037395453 del 30 novembre 2014, n. 5037395455 del 30 dicembre 2014 e n. 5037395456 del 30 dicembre 2014, in tal modo ritenendo di poter dimostrare la propria estraneità alle operazioni generatrici del credito azionato dalla
. Controparte_1
Tuttavia, proprio l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342, comma 1,
c.p.c. rende del tutto irrilevante ai fini decisionali la querela di falso, la cui proposizione non può in alcun modo sanare la mancanza, nell'atto introduttivo del giudizio di gravame, di specifiche censure dirette ad infirmare l'iter motivazionale della sentenza di primo grado e a provocarne la riforma.
Peraltro, come già osservato da questa Corte con l'ordinanza del 27 dicembre 2024, la querela di falso, prima ancora di essere irrilevante, risulta inammissibile, giacché proposta, da un lato, avverso l'estratto del conto corrente n. C0108010081249, id est un documento proveniente dalla e non dal , Controparte_1 Pt_1 con l'impropria finalità di contestare la veridicità delle operazioni ivi annotate (cfr., ex ceteris, Cass. 2 giugno 1999, n. 5383; Cass. 10 aprile 2018, n. 8766; Cass. ord. 14 maggio
2019, n. 12707), e, dall'altro, avverso assegni bancari giammai introdotti ed utilizzati in giudizio dall'istituto di credito come mezzi di prova della fondatezza della pretesa restitutoria azionata con il ricorso per decreto ingiuntivo.
L'inammissibilità dell'impugnazione, concretandosi in un'ipotesi di soccombenza connessa a motivi di carattere processuale (cfr. Cass. 9 agosto 1996, n. 7389; Cass. 8 settembre 1999, n. 9512; Cass. 7 agosto 2001, n. 10911), induce a porre a carico del
, ai sensi dell'art. 91, comma 1, c.p.c., le spese del secondo grado del giudizio, Pt_1 che si liquidano, come da dispositivo, sulla base dello scaglione tabellare relativo alle controversie di valore compreso tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00, in ragione dell'entità del credito in contestazione, ed in rapporto all'attività difensiva espletata dalla
[...]
, in complessivi euro 3.000,00 per compenso, Controparte_1 di cui euro 1.100,00 per la fase di studio, euro 900,00 per la fase introduttiva ed euro
7 1.000,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario del 15%, Cap ed Iva, a norma degli artt. 2 e segg. D.M. n. 55/2014 nonché del punto 12 dell'allegata tabella.
Deve darsi atto, infine, che la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione integra, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, il presupposto processuale occorrente per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, corrispondente a quello previsto per l'iscrizione a ruolo del giudizio, se dovuto (cfr. Cass., Sez. Un., 20 febbraio 2020, n. 4315).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta da avverso la sentenza n. 1098/2024 del Tribunale di Salerno con atto Parte_1 di citazione notificato il 4 aprile 2024, così provvede:
1. dichiara inammissibile l'appello;
2. condanna alla refusione, in favore della Parte_1 [...]
, delle spese del secondo grado del giudizio, che si Controparte_1 liquidano in complessivi euro 3.000,00 per compenso difensivo, di cui euro 1.100,00 per la fase di studio, euro 900,00 per la fase introduttiva ed euro 1.000,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario del 15%, Cap ed Iva, a norma degli artt. 2 e segg. D.M. n. 55/2014 nonché del punto 12 dell'allegata tabella;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002 nei confronti di . Parte_1
Così deciso in Salerno, nella Camera di Consiglio del 24 settembre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Alessandro Brancaccio dott. Vito Colucci
8
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Salerno, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.
Magistrati:
1. dott. Vito Colucci Presidente
2. dott.ssa Maria Assunta Niccoli Consigliere
3. dott. Alessandro Brancaccio Consigliere rel./est. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 350/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi civili
TRA
, nato ad [...] il [...] ed ivi Parte_1 residente, alla via San Leone Magno, n. 126, cod. fisc. , C.F._1 rappresentato e difeso, in virtù di mandato in calce all'atto di appello, dall'avv. Bruno
Romano, presso il cui studio elettivamente domicilia in Salerno, alla via P. Vocca, n. 6; appellante
E
“ , con sede Controparte_1 legale in alla via Garibaldi, n. 5, cod. fisc. , in persona del Presidente CP_1 P.IVA_1 pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Giulia Alviggi, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Salerno, alla via M. Ripa, n. 2; appellata
AVENTE AD OGGETTO: APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 1098/2024 DEL
TRIBUNALE DI SALERNO – OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO;
SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI: per l'appellante (come da atto di appello) – “previa ammissione della proposta querela di falso e, all'esito della stessa:
1 - in via pregiudiziale e cautelare: sospendere o revocare 1 la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi dedotti nel presente atto;
2 - in via principale e nel merito: accogliere il presente gravame e per l'effetto, in totale riforma della sentenza impugnata, accogliere l'opposizione proposta in primo grado revocando e dichiarando privo di efficacia nei confronti dell'opponente Parte_1 il decreto ingiuntivo n° 949/2016 afferente al procedimento monitorio RG 2774/2016 del
Tribunale di Salerno;
3 - condannare l'appellata al pagamento delle spese e delle competenze professionali del doppio grado di giudizio, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15% e agli accessori come per legge con attribuzione all'avvocato antistatario”; per l'appellata (come da comparsa di costituzione e risposta) – “in linea preliminare: - rigettare l'istanza di sospensione dell'esecutività della impugnata sentenza, che è mera conferma del d.i. opposto e di condanna solo in relazione alle spese. Come tale non suscettibile di essere sospesa per carenza dei presupposti. - Dichiarare l'inammissibilità dell'appello ex art 342 e 345 c.p.c.. - Dichiarare inammissibile la querela di falso per i motivi esposti. - Nella denegata ipotesi di ritenuta ammissibilità della querela, sospendere il giudizio di appello con rimessione al tribunale competente per materia. - Nel merito: per tutte le motivazioni in fatto ed in diritto meglio dedotte in narrativa, rigettare l'appello.
Condannare l'appellante al pagamento delle spese e competenze di giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 1098/2024, il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da nei confronti della Parte_1 Controparte_1
, ex art. 645 c.p.c., con atto di citazione notificato il 3 giugno 2016,
[...] così provvedeva: 1) rigettava l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 949/2016, emesso su ricorso spiegato dalla per Controparte_1 ottenere dal il pagamento della somma di euro 6.044,93 a titolo di saldo passivo Pt_1 dell'apertura di credito concessa il 9 giugno 2014 e regolata sul conto corrente n.
C01/08/01/0081249, acceso il 22 maggio 2014, oltre interessi moratori al tasso convenzionale dal 10 luglio 2015 all'effettivo soddisfo, dichiarando esecutivo il predetto provvedimento monitorio;
2) rigettava la domanda riconvenzionale proposta dal Pt_1 per sentir condannare la al Controparte_1 risarcimento dei danni subiti a causa delle illecite operazioni compiute sul conto corrente n. C01/08/01/0081249 mediante la falsificazione delle sue firme e dei timbri della sua impresa di trasporti;
3) condannava il alla refusione delle spese processuali. Pt_1
Avverso la predetta sentenza proponeva appello il con atto di citazione notificato Pt_1 il 4 aprile 2024, assumendo che: - il Tribunale di Salerno aveva erroneamente interpretato
2 l'atto introduttivo del giudizio, giacché l'opponente non aveva disconosciuto le firme apposte in calce ai contratti di conto corrente n. C01/08/01/0081249 del 22 maggio 2014
e di apertura di credito del 9 giugno 2014, ma aveva contestato l'estratto conto e le operazioni ivi annotate e, in particolare, i versamenti degli assegni bancari, che non aveva mai sottoscritto e timbrato e che erano stati negoziati senza la sua presenza allo sportello;
- pertanto, l'opponente, con l'atto di impugnazione, al fine di accertare la falsità delle firme e dei timbri apposti sulle contabili delle operazioni bancarie e, per girata, sul retro degli assegni versati ed annotati a debito, spiegava querela di falso avverso gli estratti conto relativi all'intero periodo compreso tra l'apertura e la chiusura del rapporto ed i singoli assegni bancari n. 5037434693, tratto a suo ordine il 5 ottobre 2014 per euro
4.900,00, n. 5037434694, tratto a suo ordine il 18 ottobre 2014 per euro 4.900,00, n.
5037434696, tratto a suo ordine il 23 ottobre 2014 per euro 4.900,00, n. 5036379319, tratto a suo ordine il 30 ottobre 2014 per euro 990,00, n. 5037395450, tratto a suo ordine il 30 ottobre 2014 per euro 990,00, n. 5037395451, tratto a suo ordine il 30 ottobre 2014 per euro 990,00, n. 5037395454, tratto a suo ordine il 30 novembre 2014 per euro 990,00,
n. 5037395452, tratto a suo ordine il 30 novembre 2014 per euro 990,00, n. 5037395453, tratto a suo ordine il 30 novembre 2014 per euro 990,00, n. 5037395455, tratto a suo ordine il 30 dicembre 2014 per euro 990,00 e n. 5037395456, tratto a suo ordine il 30 dicembre
2014 per euro 990,00; - le illecite operazioni innanzi richiamate avevano determinato la fittizia esposizione debitoria risultante dal conto corrente n. C01/08/01/0081249.
Costituitasi in giudizio con comparsa di risposta depositata il 14 ottobre 2024, la
[...]
eccepiva, in via pregiudiziale, la mancata Controparte_1 riproposizione, da parte del , del motivo di opposizione a decreto ingiuntivo con Pt_1 il quale era stata lamentata la carenza di prova scritta del credito azionato e della domanda risarcitoria nonché l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342, c. 1, c.p.c. e della querela di falso, contestando, in ogni caso, nel merito, la fondatezza del gravame.
La causa, nella quale, con ordinanza del 27 dicembre 2024, non veniva autorizzata la presentazione della querela di falso spiegata dal , perveniva, per la rimessione in Pt_1 decisione, all'udienza del 12 giugno 2025, poi sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., mediante il deposito delle note scritte.
Indi, con ordinanza del 17 luglio/7 agosto 2025, la causa veniva riservata dal consigliere istruttore al Collegio per la decisione, a norma dell'art. 352, comma 2, c.p.c..
L'appello è inammissibile per violazione dell'art. 342, comma 1, c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis, ai sensi del quale tale mezzo di gravame deve essere
3 motivato e, per ciascuno dei motivi, deve indicare, a pena di inammissibilità, in modo chiaro, sintetico e specifico: 1) il capo della decisione di primo grado che viene impugnato;
2) le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado;
3) le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
Ed invero, nel giudizio di appello, che non è un novum iudicium, la cognizione del giudice resta circoscritta alle questioni dedotte attraverso specifici motivi e tale specificità esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle articolate dall'appellante per incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime, non essendo le statuizioni di una decisione separabili dalle ragioni che le sorreggono.
Ne consegue che, nell'atto di appello, vale a dire nell'atto che, fissando i limiti della controversia in sede di gravame, consuma il diritto potestativo di impugnazione, alla parte volitiva deve sempre accompagnarsi, a pena di inammissibilità, rilevabile d'ufficio e non sanabile per effetto dell'attività difensiva espletata dall'appellato, una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, non essendo a tal fine sufficiente che l'atto di appello consenta di individuare le statuizioni concretamente impugnate, giacché è necessario, anche quando la sentenza di primo grado sia censurata nella sua interezza, che le ragioni sulle quali si fonda il gravame siano esposte con sufficiente grado di specificità, da correlare, peraltro, con la motivazione della sentenza impugnata (cfr., ex plurimis, Cass. 18 aprile 2007, n. 9244; Cass. 27 settembre 2016, n.
18932; Cass. 18 settembre 2017, n. 21566).
L'art. 342, comma 1, c.p.c., in sostanza, non richiede lo svolgimento di un progetto alternativo di sentenza, né una determinata forma, né la trascrizione, integrale o parziale, della sentenza impugnata, ma impone all'appellante di individuare, in modo chiaro ed inequivoco, il quantum appellatum, formulando, rispetto alle argomentazioni adottate dal primo giudice, pertinenti ragioni di dissenso, che consistono, in caso di censure riguardanti la ricostruzione dei fatti, nell'indicazione delle prove che si assumono trascurate o erroneamente valutate, per le doglianze afferenti a questioni di diritto, nella specificazione della norma applicabile o dell'interpretazione preferibile e, in relazione a denunciati errores in procedendo, nella precisazione del fatto processuale e della diversa scelta che si sarebbe dovuta compiere (cfr., ex ceteris, Cass. 5 febbraio 2015, n. 2143; Cass. ord. 5 maggio 2017, n. 10916; Cass. ord. 14 settembre 2017, n. 21336).
In definitiva, l'art. 342, comma 1, c.p.c., non diversamente dall'art. 434, comma 1, c.p.c. per il rito del lavoro, va interpretato nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della
4 sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa, che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, che, come mezzo di gravame a critica libera, mantiene inalterata la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. Un., 16 novembre 2017, n. 27199; Cass. ord. 30 maggio 2018, n. 13535; Cass., Sez. Un., ord. 13 dicembre 2022, n. 36481).
Nella fattispecie de qua agitur, il , nell'impugnare la sentenza n. 1098/2024 del Pt_1
Tribunale di Salerno, non ha formulato specifiche censure dirette a contraddirne e ad infirmarne le motivazione, né indicato le violazioni di legge che sarebbero state perpetrate e la loro rilevanza ai fini della decisione, non avendo enunciato, in particolare, le ragioni per le quali il giudice di primo grado, nel rigettare l'opposizione al decreto ingiuntivo n.
949/2016, avrebbe erroneamente ritenuto che: 1) “il disconoscimento” delle “operazioni annotate nell'estratto conto… è del tutto generico in quanto l'opponente non ha specificato, neppure nella prima memoria istruttoria, quali sarebbero le firme apocrife, i timbri taroccati e le operazioni non riconducibili alla sua volontà”; 2) pur avendo “la banca opposta … comunicato … con missive del 07/11/14, del 29/12/14 e del 18/02/15…, la sussistenza di fatture non pagate alla scadenza pattuita … l'opponente, senza sollevare alcuna contestazione avverso le operazioni contabili annotate sul proprio c/c, provvedeva
a sporgere solo in data 22/02/16 denuncia-querela avverso i dipendenti ed i funzionari della banca, sebbene lo stesso fosse ben a conoscenza delle predette operazioni per averle anche autorizzate …”; 3) la mancanza della “tempestiva contestazione degli addebiti operati in c/c comporta l'approvazione tacita delle operazioni dalle quali sarebbero scaturiti gli addebiti medesimi”, che “… non si estende alla validità ed efficacia dei rapporti obbligatori sottostanti, ma ha la funzione di certificare la verità storica dei dati riportati nel conto, ivi compresa l'esistenza degli ordini e delle disposizioni del correntista, menzionati nel conto stesso come causali di determinate annotazioni di debito: poiché, pertanto, gli estratti non contestati si presumono conformi alle disposizioni impartite dal correntista, su questi grava l'onere di provare l'esistenza di fatti, non necessariamente negativi ma anche positivi, diversi e contrari rispetto al contenuto delle annotazioni …”, con la precisazione che “tale presunzione di veridicità delle scritturazioni del conto quando il cliente, ricevuto l'estratto o documento equipollente, non sollevi specifiche contestazioni, trova applicazione anche qualora
5 l'estratto conto non sia stato trasmesso con raccomandata o secondo le altre modalità indicate nel contratto, ma venga comunque portato a conoscenza del correntista, a sostegno della pretesa di pagamento del saldo passivo …, come accaduto nel caso in esame con le predette missive”; 4) l'opponente, “pur essendone gravato, non ha fornito alcuna prova dei fatti dallo stesso allegati in ordine alle condotte illecite asseritamente poste in essere dai dipendenti e dagli organi apicali della banca opposta, né ha dedotto alcunché in relazione all'esito della denuncia/querela dallo stesso sporta, sicché, a fronte della documentazione negoziale e contabile attestante la pretesa creditoria vantata dalla
, del tutto indimostrate sono rimaste le doglianze sollevate”. CP_2
In sostanza, all'analitica motivazione sottesa alla sentenza di rigetto dell'opposizione al decreto ingiuntivo n. 949/2016, il non ha contrapposto argomentazioni che Pt_1 potessero incrinarne il fondamento, né conferenti ragioni di dissenso, essendosi limitato ad asserire che il giudice di prime cure “ha totalmente travisato e mal interpretato quanto esposto nell'atto di opposizione”, avendo posto “l'attenzione su documenti che l'odierno appellante ha sempre riconosciuto di aver sottoscritto, ossia i contratti prodotti dalla nell'ambito del procedimento monitorio, nonché le condizioni generali relative al CP_1 rapporto banca-clienti e il foglio informativo conto imprese”, laddove, come innanzi evidenziato, il Tribunale di Salerno ha espressamente osservato che il disconoscimento riguardava non “le firme apposte sui due contratti prodotti dalla controparte”, ma “le sole operazioni annotate nell'estratto conto”.
Pertanto, non avendo il scalfito la ratio decidendi della sentenza di primo grado, Pt_1 vale a dire gli assunti del Tribunale di Salerno secondo cui l'opponente, da un lato, aveva effettuato il disconoscimento documentale in maniera assolutamente generica, per non averne dettagliato l'oggetto neanche con la memoria assertiva di cui all'art. 183, comma
6, n. 1, c.p.c., dall'altro, non aveva formulato alcuna contestazione né in ordine alle missive con le quali la gli aveva Controparte_1 comunicato il mancato pagamento di fatture emesse da terzi mai conosciuti, né avverso gli addebiti annotati nell'estratto del conto corrente n. C01/08/01/0081249, con la conseguenziale approvazione tacita di tali movimentazioni, ai sensi dell'art. 1832, comma
1, cod. civ., e, infine, non aveva comprovato la sussistenza delle condotte illecite che sarebbero state perpetrate nei suoi confronti dai dipendenti dell'istituto di credito, al punto da non prospettare neppure gli sviluppi procedimentali della denuncia-querela sporta il 22 febbraio 2016, l'appello risulta incontrovertibilmente inammissibile, per non essere conforme alla finalità sottesa all'art. 342, comma 1, c.p.c..
6 In realtà, il , con l'atto di appello, lungi dal confutare e contrastare le motivazioni Pt_1 poste dal Tribunale di Salerno a fondamento della sentenza di rigetto dell'opposizione al decreto ingiuntivo n. 949/2016, ha, di fatto, soltanto proposto la querela di falso avverso l'intero estratto del conto corrente n. C01/08/01/0081249 e gli undici assegni bancari n.
5037434693 del 5 ottobre 2014, n. 5037434694 del 18 ottobre 2014, n. 5037434696 del
23 ottobre 2014, n. 5036379319 del 30 ottobre 2014, n. 5037395450 del 30 ottobre 2014,
n. 5037395451 del 30 ottobre 2014, n. 5037395454 del 30 novembre 2014, n. 5037395452 del 30 novembre 2014, n. 5037395453 del 30 novembre 2014, n. 5037395455 del 30 dicembre 2014 e n. 5037395456 del 30 dicembre 2014, in tal modo ritenendo di poter dimostrare la propria estraneità alle operazioni generatrici del credito azionato dalla
. Controparte_1
Tuttavia, proprio l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342, comma 1,
c.p.c. rende del tutto irrilevante ai fini decisionali la querela di falso, la cui proposizione non può in alcun modo sanare la mancanza, nell'atto introduttivo del giudizio di gravame, di specifiche censure dirette ad infirmare l'iter motivazionale della sentenza di primo grado e a provocarne la riforma.
Peraltro, come già osservato da questa Corte con l'ordinanza del 27 dicembre 2024, la querela di falso, prima ancora di essere irrilevante, risulta inammissibile, giacché proposta, da un lato, avverso l'estratto del conto corrente n. C0108010081249, id est un documento proveniente dalla e non dal , Controparte_1 Pt_1 con l'impropria finalità di contestare la veridicità delle operazioni ivi annotate (cfr., ex ceteris, Cass. 2 giugno 1999, n. 5383; Cass. 10 aprile 2018, n. 8766; Cass. ord. 14 maggio
2019, n. 12707), e, dall'altro, avverso assegni bancari giammai introdotti ed utilizzati in giudizio dall'istituto di credito come mezzi di prova della fondatezza della pretesa restitutoria azionata con il ricorso per decreto ingiuntivo.
L'inammissibilità dell'impugnazione, concretandosi in un'ipotesi di soccombenza connessa a motivi di carattere processuale (cfr. Cass. 9 agosto 1996, n. 7389; Cass. 8 settembre 1999, n. 9512; Cass. 7 agosto 2001, n. 10911), induce a porre a carico del
, ai sensi dell'art. 91, comma 1, c.p.c., le spese del secondo grado del giudizio, Pt_1 che si liquidano, come da dispositivo, sulla base dello scaglione tabellare relativo alle controversie di valore compreso tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00, in ragione dell'entità del credito in contestazione, ed in rapporto all'attività difensiva espletata dalla
[...]
, in complessivi euro 3.000,00 per compenso, Controparte_1 di cui euro 1.100,00 per la fase di studio, euro 900,00 per la fase introduttiva ed euro
7 1.000,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario del 15%, Cap ed Iva, a norma degli artt. 2 e segg. D.M. n. 55/2014 nonché del punto 12 dell'allegata tabella.
Deve darsi atto, infine, che la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione integra, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, il presupposto processuale occorrente per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, corrispondente a quello previsto per l'iscrizione a ruolo del giudizio, se dovuto (cfr. Cass., Sez. Un., 20 febbraio 2020, n. 4315).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta da avverso la sentenza n. 1098/2024 del Tribunale di Salerno con atto Parte_1 di citazione notificato il 4 aprile 2024, così provvede:
1. dichiara inammissibile l'appello;
2. condanna alla refusione, in favore della Parte_1 [...]
, delle spese del secondo grado del giudizio, che si Controparte_1 liquidano in complessivi euro 3.000,00 per compenso difensivo, di cui euro 1.100,00 per la fase di studio, euro 900,00 per la fase introduttiva ed euro 1.000,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario del 15%, Cap ed Iva, a norma degli artt. 2 e segg. D.M. n. 55/2014 nonché del punto 12 dell'allegata tabella;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002 nei confronti di . Parte_1
Così deciso in Salerno, nella Camera di Consiglio del 24 settembre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Alessandro Brancaccio dott. Vito Colucci
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