Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 19/02/2025, n. 794 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 794 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano T R I B U N A L E D I C A T A N I A
Sezione Lavoro
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catania dott.ssa Laura Renda, a seguito dell'udienza del 18 febbraio 2025, trattata secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 362/2024 promossa da
, rappresentato e difeso dall'avv. Palma Balsamo, giusta procura in atti;
Parte_1
-ricorrente- contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
rappresentata e difesa dagli avv.ti prof. Raffaele De Luca Tamajo, Franco Toffoletto, Giacomo De
Fazio, Valeria Moriggi e Andrea Pittalà, giusta procura in atti;
-resistente-
Avente ad oggetto: contratto di apprendistato;
scatti di anzianità; differenze retributive;
Conclusioni: sostituita l'udienza di discussione del 18 febbraio 2025 dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'articolo 127-ter c.p.c., parte ricorrente e parte resistente concludevano come da note depositate nel termine assegnato.
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 11 gennaio 2024 il ricorrente in epigrafe indicato ha adito il
Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, esponendo:
- di essere stato assunto con contratto di apprendistato professionalizzante in data 18 novembre
2010 dalla società che gestisce la catena di negozi con ditta “Mediaworld” su Controparte_1
tutto il territorio nazionale, con inquadramento al 6° livello del CCNL del terziario, per lo svolgimento di mansioni di apprendista addetta alle operazioni ausiliarie alla vendita nel punto vendita sito in Catania, presso il centro commerciale “Porte di Catania”;
1
- che in data 9 ottobre 2013 il rapporto di lavoro, che prevedeva una prestazione part time di 28 ore settimanali, è stato trasformato in rapporto a tempo pieno;
- che con decorrenza dall'1 novembre 2014 è stato inquadrato al 4° livello retributivo;
- che dopo aver lavorato per un paio di anni presso la sede di SO (BG), e poi presso la sede di IL (SR), a decorrere dall'1 maggio 2019, ha fatto rientro presso la sede di Porte di Catania, con ulteriore trasformazione del rapporto da full time a part time per 28 ore settimanali (73,68%);
- che la società resistente, pur indicando in busta paga l'anzianità convenzionale del 18 novembre
2010, non ne ha tenuto conto nel conteggio degli scatti di anzianità;
- che solo con comunicazione del 13 luglio 2022 la società, riconoscendo di non avere considerato il periodo formativo in apprendistato per la maturazione dello scatto di anzianità, ha comunicato che avrebbe riconosciuto a tutti lavoratori coinvolti:
a) a decorrere dal cedolino di luglio 2022 lo scatto di anzianità al tempo non riconosciuto ed un superminimo assorbibile di 20 euro lordi mensili;
b) nel solo cedolino di luglio 2022 un importo una tantum di € 700,00 lordi come differenze retributive, con la precisazione che detti importi sarebbero stati riproporzionati per i lavoratori part time secondo il parametro orario;
- che, tuttavia, detto riconoscimento, peraltro adempiuto solo parzialmente, non ha coperto per intero quanto maturato sia per gli scatti, sia per differenze degli anni passati.
Ciò posto, il ricorrente, richiamata la disciplina degli scatti di anzianità contenuta all'art. 205 del
CCNL per i dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi (CCNL Terziario
Confcommercio) e rilevato come essa non vieta la maturazione degli scatti di anzianità dalla data di assunzione dell'apprendista, ha affermato che tali scatti maturano anche per gli apprendisti e l'ammontare è pari a quello previsto per il livello di destinazione finale.
Ha evidenziato che, sì come previsto dall'articolo 1 del Dlgs 167/2011 (cosiddetto testo unico dell'apprendistato), il contratto di apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato e pertanto, se non è stabilito diversamente, è soggetto alla stessa disciplina di tale contratto.
Ha precisato che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 118 CCNL Terziario-Confcommercio, nel caso in cui il lavoratore venga promosso ad un livello superiore rispetto al precedente, ha diritto alla retribuzione contrattuale del nuovo livello e, conseguentemente, ha affermato di avere diritto al pagamento della somma di euro 2.918,20, a titolo di differenze retributive per la causale in
2 questione, tenuto conto di quanto corrisposto dalla resistente, come da conteggi allegati al CP_2
ricorso.
Ciò posto, parte ricorrente ha concluso chiedendo: “dichiari il diritto del sig. alle Parte_2
differenze retributive conseguenti il pagamento solo parziale degli scatti di anzianità triennali previsti dal CCNL terziario e spettanti con decorrenza dal mese di dicembre 2013.
Conseguentemente condanni la in persona del legale rappresentante, al Controparte_1
pagamento della somma di €2.918,20, o di quella diversa somma che risulterà dovuta in corso di causa, con rivalutazione ed interessi dalla maturazione dei crediti, oltre spese ed onorari del presente giudizio, da distrarre a favore del sottoscritto difensore.”.
1.2 Con memoria difensiva, depositata in data 8 marzo 2024, si è costituita la società resistente, esponendo:
- di avere assunto il ricorrente in data 18.11.2010 con contratto di apprendistato professionalizzante della durata di 48 mesi con inquadramento al VI livello del CCNL Terziario, Distribuzione Servizi, con la previsione del raggiungimento del IV livello al termine dell'apprendistato;
- che il rapporto di lavoro è stato trasformato a tempo indeterminato ed è ancora in corso;
- di aver corrisposto al lavoratore una retribuzione di gran lunga superiore rispetto alla paga base prevista dal contratto collettivo applicato al rapporto, avendo riconosciuto svariati emolumenti e trattamenti di miglior favore (quali, a titolo esemplificativo, maggiorazioni domenicali al 90% anziché 30% previsto dal CCNL, premi etc.), di cui il dipendente non ha tenuto conto nei conteggi elaborati in ricorso;
- che, in particolare, dal 2010 ad oggi, il ricorrente ha percepito, solo a titolo di premi, importi che, da soli, sono notevolmente superiori alle pretese differenze retributive rivendicate in ricorso;
- che nel contratto le parti hanno espressamente concordato in riferimento alla retribuzione che
«l'importo risultante in eccedenza sul minimo contrattuale Le viene attribuito a titolo di differenza assorbibile sui futuri aumenti derivanti dalla contrattazione collettiva, nazionale ed aziendale», sicchè quanto percepito in eccedenza rispetto alla paga base prevista dal contratto collettivo deve essere dedotto in compensazione da qualsivoglia eventuale differenza retributiva richiesta;
- che nel mese di luglio 2022 essa società, pur senza volerne fare alcun riconoscimento, ha proposto al lavoratore, a decorrere dal cedolino di luglio 2022, la corresponsione dello scatto di anzianità al tempo non riconosciuto, oltre di un superminimo assorbibile del valore di 20 euro lordi mensili, nonché il pagamento di un importo una tantum di 700 euro lordi a titolo di differenze retributive;
3 - che, inoltre, a far data dal mese di aprile 2023, è stato altresì corrisposto l'ulteriore importo di 30 euro lordi mensili “quale incremento della paga base a titolo di acconto assorbibile dai futuri incrementi contrattuali”;
- che il ricorrente ha accettato tale soluzione e tali pagamenti senza riserva alcuna.
Tanto premesso, la società resistente ha dedotto l'insussistenza del diritto del ricorrente alle pretese differenze retributive, stante l'accettazione da parte dello stesso, anche ai sensi dell'art. 1333 c.c., della proposta di parte datoriale per la definizione della vicenda, sicchè nulla il dipendente può ulteriormente rivendicare.
Ha eccepito, altresì, l'insussistenza del diritto del lavoratore agli scatti di anzianità per il periodo di apprendistato, rilevando come non sia possibile equiparare il contratto di apprendistato al rapporto di lavoro ordinario, avendo il primo una causa ben precisa, mista, ed una disciplina ad hoc, e ulteriormente evidenziando come le norme del CCNL applicato non prevedono la corresponsione di aumenti retributivi per scatti di anzianità nel corso del suddetto periodo.
Sul punto, ha osservato come lo stesso contratto collettivo contiene una interpretazione autentica delle parti proprio sulla disciplina degli scatti di anzianità, definita come “sistema meramente convenzionale”, laddove chiarisce espressamente che «il sistema contrattuale non ha, comunque, inteso determinare una coincidenza tra maturazione dell'anzianità di servizio e maturazione degli scatti, e ciò anche in momenti non iniziali del rapporto di lavoro, come è dimostrato dalla apposizione di un limite al numero degli scatti stessi, numero variato nel tempo ma pur sempre sussistente», con ciò smentendo la tesi circa l'esistenza di un'automatica correlazione fra anzianità di servizio e maturazione degli scatti di anzianità.
Ha rilevato, inoltre, come nel nostro ordinamento non sussiste un principio di parità di trattamento economico, tantomeno che includa la corresponsione di scatti di anzianità, richiamando sul punto quanto affermato dalla Corte di Cassazione (sent. 2016, n. 26925), la quale ha escluso che gli scatti di anzianità rientrino nel concetto di minimo salariale, ritenendo, pertanto, legittima la loro mancata decorrenza nell'ambito del rapporto di formazione e lavoro – valevole anche con riferimento all'apprendistato – posto che le norme sul contratto di formazione e lavoro consentono al datore di lavoro di ridurre la retribuzione in considerazione della peculiarità del rapporto, potendo tale riduzione avvenire con mezzi diversi, anche con l'esclusione di alcune voci della retribuzione (in ogni caso «dovendosi negare un intento, diretto o indiretto, di discriminazione in ragione dell'età»), tanto più allorquando neppure ne viene messa in dubbio la sua adeguatezza.
4 Ha contestato la correttezza dei conteggi elaborati da controparte senza tenere conto che le competenze complessivamente corrisposte dalla società sono sempre state notevolmente superiori rispetto ai minimi tabellari previsti dalla contrattazione collettiva.
Ha eccepito la prescrizione quinquennale delle differenze retributive relative ai crediti maturati nel periodo antecedente al quinquennio decorrente dalla data di invio da parte della ricorrente della lettera del mese di marzo 2019, argomentando ampiamente in ordine alla decorrenza della fattispecie estintiva, anche dopo l'entrata in vigore della l. 28 giugno del 2012 n. 92 (c.d. Fornero), durante lo svolgimento del rapporto di lavoro, a partire dal momento in cui il diritto è sorto e può essere esercitato e non dalla cessazione dello stesso.
Ha contestato i conteggi di controparte, in quanto errati ed in ogni caso incomprensibili nei loro presupposti e nei criteri sulla base dei quali sono stati redatti.
La società resistente ha concluso chiedendo “nel merito: respingere il ricorso promosso dal Sig.
contro con Socio Unico, ed assolvere la convenuta da ogni domanda in Pt_2 Controparte_1
esso contenuta;
- emettere ogni ulteriore, necessario, consequenziale provvedimento di giustizia;
- condannare controparte al pagamento delle spese e dei compensi professionali del presente procedimento”.
1.3 Inutilmente tentata la conciliazione delle parti, la causa è stata istruita mediante produzione documentale.
Sostituita l'udienza di discussione del 18 febbraio 2025 dalle note di cui all'articolo 127-ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione ed infine definita nei termini che seguono.
***
2. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio parte ricorrente, assunto dalla società con Socio Unico in data 18.11.2010 con contratto di apprendistato Controparte_1 professionalizzante, poi trasformato nell'ottobre 2013 in rapporto a tempo indeterminato, ha agito al fine di ottenere il riconoscimento del proprio diritto alle differenze retributive conseguenti il pagamento solo parziale degli scatti di anzianità triennali previsti dal CCNL terziario e spettanti con decorrenza dal mese di dicembre 2013 con condanna della società convenuta alla relativa corresponsione.
Parte ricorrente lamenta, infatti, che a seguito dell'avvenuta trasformazione del rapporto a tempo indeterminato, la società resistente, pur indicando in busta paga l'anzianità convenzionale del 18 novembre 2010, non ne abbia tenuto conto nel conteggio degli scatti di anzianità, ulteriormente ritenendo insufficienti a coprire per intero quanto maturato per scatti e differenze retributive, il riconoscimento da parte datoriale, giusta comunicazione del 13.7.2022, con decorrenza dal luglio
5 2022 dello scatto di anzianità al tempo non riconosciuto e di un superminimo assorbibile di 20 euro lordi mensili, oltre che di un importo una tantum di euro 700 come differenze retributive erogato con il cedolino di luglio 2022.
Di contro, la società convenuta, sostenendo di aver erogato al lavoratore nel corso degli anni una retribuzione maggiore rispetto alla paga base prevista dal contratto collettivo applicato, ha affermato che, in ragione della previsione contenuta nel contratto di apprendistato relativa all'assorbimento sui futuri aumenti delle somme versate in eccedenza sui minimi contrattuali, nulla spetterebbe al dipendente per le causali di cui sopra, e ciò anche in ragione dell'accettazione da parte del lavoratore delle elargizioni concesse giusta comunicazione aziendale del 13.7.2022 a tacitazione di ogni pretesa al riguardo;
in ogni caso, ha rilevato l'infondatezza della pretesa attorea posto che il contratto collettivo non contempla la corresponsione di scatti di anzianità durante l'apprendistato, osservando come anche la giurisprudenza di legittimità, affermando principi valevoli anche per il contratto di apprendistato, ne ha escluso la decorrenza nell'ambito del rapporto di formazione e lavoro.
Ciò posto il ricorso è fondato e va accolto secondo quanto di seguito esposto.
2.2. Preliminarmente va disattesa l'eccezione di prescrizione sollevata dalla società resistente sulla base dell'assunto secondo cui “anche dopo l'entrata in vigore della l. 28 giugno del 2012 n. 92 (c.d.
) la prescrizione dei crediti retributivi decorre durante lo svolgimento del rapporto di CP_3 lavoro, a partire dal momento in cui il diritto è sorto e può essere esercitato” (cfr. memoria di costituzione pag. 11).
Sul punto, reputa il Tribunale di aderire alla soluzione offerta dalla Corte di Cassazione, secondo cui “Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della l. n. 92 del 2012
e del d.lgs n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro” (cfr. C. Cass. 26246/2022 e C. Cass. 30957/2022).
Corollario di tale affermazione è che per tutti quei diritti di credito che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92/2012, il termine di prescrizione inizia a decorrere, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro.
6 Ulteriore conseguenza di tali statuizioni è inoltre quella per cui la prescrizione dei crediti lavorativi decorre dalla conclusione del rapporto di lavoro anche per quei rapporti in cui trova applicazione l'art. 18 dello Statuto dei lavoratori.
La Corte di cassazione ha infatti escluso che “per la mancanza dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e soprattutto di una loro tutela adeguata, che il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della L. n. 92 del
2012 e del D.Lgs. n. 23 del 2015, sia assistito da un regime di stabilità”, individuando quale conseguenza “non già la sospensione, a norma dell'art. 2941 c.c. (per la tassatività delle ipotesi ivi previste e soprattutto per essere presupposto della sospensione la preesistenza di un termine di decorrenza della prescrizione che, esaurita la ragione di sospensione, possa riprendere a maturare), bensì la decorrenza originaria del termine di prescrizione, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della L. n. 92 del 2012» (così Cass.
n. 26246/2022).
Nella specie, pacifico che il rapporto di lavoro fosse ancora in corso alla data di costituzione di parte resistente, sì come confermato dalla società (“Il rapporto di lavoro … è ancora in corso”, cfr. memoria di costituzione pag. 2) e documentalmente provato dalle buste paga prodotte da parte resistente sino al mese di febbraio 2024 (doc. 2 fascicolo , l'eccezione di Controparte_1
prescrizione va rigettata.
2.3. Nel merito, ritiene il Tribunale che priva di rilevanza al fine di paralizzare la pretesa azionata dalla parte ricorrente sia il richiamo operato dalla società convenuta alla clausola contenuta nel contratto di apprendistato secondo cui “l'importo risultante in eccedenza sul minimo contrattuale
Le viene attribuito a titolo di differenza assorbibile sui futuri aumenti derivanti dalla contrattazione collettiva, nazionale ed aziendale” (cfr. doc. 1 fascicolo resistente), atteso che, come si evince dal tenore letterale della previsione, l'assorbimento in questione è riferito ai futuri aumenti della contrattazione collettiva e non già agli scatti di anzianità, laddove, peraltro, ai sensi dell'art. 203 del ccnl del 2008 versato in atti, “In caso di aumenti di tabelle, gli aumenti di merito concessi dalle aziende, nonché gli aumenti derivanti da scatti di anzianità, non possono essere assorbiti”.
Tale lettura appare, del resto, in linea con quelle che sono le peculiarità del contratto di apprendistato, sotto il profilo della differente modalità retributiva rispetto al rapporto di lavoro ordinario, sicchè gli effetti di tale previsione non possono che rimanere circoscritti al contratto di apprendistato in cui essa è stata voluta ed inserita dalle parti (non estendendosi, pertanto, anche al
7 rapporto a tempo indeterminato successivamente instaurato tra le stesse) e nel quale trova giustificazione.
Ed invero si evidenzia come la clausola in esame è stata prevista nel contratto di apprendistato in seno al paragrafo dedicato alla “Retribuzione” (“La retribuzione lorda mensile, per i primi 24 mesi, sarà di € = 891,00 = Per i successivi 24 mesi la retribuzione lorda sarà quella prevista dal contratto collettivo nazionale del commercio per il 5° livello;
al termine del contratto la retribuzione lorda mensile sarà pari al 4° livello di Impiegato - Addetto alle Operazioni Ausiliarie alla Vendita.”) ed è proprio in relazione alla stessa che deve essere letta.
Come, infatti, previsto all'art. 53 del CCNL, “I livelli di inquadramento professionale e il conseguente trattamento economico per gli apprendisti saranno i seguenti:
- 2 livelli inferiori a quello in cui è inquadrata la mansione professionale per cui è svolto
l'apprendistato per la prima metà del periodo di apprendistato;
- 1 livello inferiore a quello in cui è inquadrata la mansione professionale per cui è svolto
l'apprendistato per la seconda metà del periodo di apprendistato.
Alla fine dell'apprendistato il livello di inquadramento sarà quello corrispondente alla qualifica eventualmente conseguita.”
Le parti sociali, tenendo conto che il compenso percepito dall'apprendista risulta proporzionato non solo al lavoro svolto, ma anche alla formazione specifica ricevuta, hanno voluto dare facoltà al datore di lavoro di inquadrare l'apprendista fino a due livelli inferiori rispetto ai lavoratori addetti a mansioni corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali è finalizzato il contratto, risultando, pertanto, la retribuzione dell'apprendista inferiore rispetto a quella dei dipendenti con la stessa qualifica e contratto regolare.
Nel contesto considerato, il riferimento ai “futuri aumenti derivanti dalla contrattazione collettiva, nazionale ed aziendale” non può che afferire agli incrementi sulla retribuzione derivanti dal passaggio, nei tempi e con le modalità previste dal citato art. 53, al successivo livello nonché a quelli derivanti dai rinnovi contrattuali, non apparendo, pertanto, la clausola in esame invocabile per paralizzare il riconoscimento di istituti contrattuali quali gli scatti di anzianità.
A ciò aggiungasi che l'affermazione di parte resistente di aver “…corrisposto nel corso del rapporto di lavoro svariati emolumenti e trattamenti di miglior favore, quali, a titolo esemplificativo, maggiorazioni domenicali al 90% (anziché 30% previsto dal CCNL), premi etc. …. dal 2005 ad oggi, la Ricorrente ha percepito, solo a titolo di premi, importi che, da soli, sono notevolmente superiori alle pretese differenze retributive rivendicate in ricorso” (cfr. memoria di costituzione pag. 3) – formulata, peraltro, in termini generici – deve essere intesa quale spontaneo
8 riconoscimento unilaterale di somme che esclude in capo al lavoratore l'obbligo di restituzione, salvo i casi di errore essenziale e riconoscibile, essendo consolidato in giurisprudenza il principio secondo cui “La corresponsione, in favore del lavoratore subordinato, di una retribuzione maggiore di quella dovutagli in forza della contrattazione collettiva, costituisce trattamento di miglior favore, giustificato anche in considerazione di specifiche particolarità del caso, salva la dimostrazione, il cui onere incombe sul datore di lavoro, di un errore non imputabile ad esso e riconoscibile anche dallo stesso lavoratore.” (Cass. 19923/2014).
Come, infatti, meglio chiarito dalla Suprema Corte, “le retribuzioni fissate dai contratti collettivi costituiscono le retribuzioni minime spettanti ai lavoratori di una determinata categoria, senza che sia impedito al datore di lavoro erogare ai propri dipendenti paghe superiori, siano esse determinate a seguito di contrattazione tra le parti o semplicemente da lui offerte al lavoratore, con la conseguenza che, ove il datore richieda la restituzione delle somme erogate in eccesso rispetto alle retribuzioni minime previste dal contratto collettivo, non può limitarsi a provare che il suddetto contratto prevede, per le prestazioni svolte, retribuzioni inferiori, ma deve dimostrare che la maggiore retribuzione erogata è stata frutto di un errore essenziale e riconoscibile dell'altro contraente, ossia di un errore che presenti i requisiti di cui agli artt. 1429 e 1431 c.c. (Cass.
5552/2011, Cass. 4942/2000, Cass. 4499/87; ).” (Cass. 47/2017).
2.4. Occorre poi dare rilievo a quanto dichiarato dalla società resistente nella comunicazione aziendale del 13.7.2022, con la quale ha portato a conoscenza dei dipendenti quanto segue: “...a seguito di approfondita analisi interna abbiamo rilevato che la Società, negli anni passati, in forza di una interpretazione del CCNL, non ha considerato il periodo formativo in apprendistato per la maturazione dello scatto di anzianità. La Società intende rivedere tale decisione. Quindi, Vi comunichiamo che riconosceremo a tutti i collaboratori coinvolti:
a) a decorrere dal cedolino di luglio 2022 lo scatto di anzianità al tempo non riconosciuto ed un superminimo assorbibile di €. 20,00 lordi mensili;
b) nel solo cedolino di luglio 2022 un importo una tantum di €. 700,00 (settecento/00) lordi come differenze retributive.” (cfr. doc. 7 ricorso).
Ebbene, contrariamente a quanto sostenuto dalla parte resistente nei propri scritti difensivi, dal tenore letterale della comunicazione (“La Società intende rivedere tale decisione”), appare evidente come parte datoriale abbia fatto riconoscimento del diritto dei lavoratori all'anzianità maturata durante il periodo di apprendistato, risultando, peraltro, privo di pregio il richiamo della resistente all'art. 1333 c.c. relativo al contratto con obbligazioni a carico del solo proponente, trattandosi, nel caso di specie, di un atto unilaterale del datore di lavoro non qualificabile come proposta, a fronte
9 del quale il lavoratore, lungi dal manifestare atto di rinuncia al proprio diritto, ha manifestato accettazione a ricevere le somme offerte a titolo di acconto sul maggior importo dovuto.
2.5. Quanto poi al diritto di parte ricorrente al riconoscimento, ai fini della maturazione degli scatti di anzianità, del servizio prestato durante l'apprendistato, si rileva che costituisce principio consolidato presso la giurisprudenza di legittimità quello per cui “In tema di apprendistato, il principio secondo cui il periodo di formazione e lavoro, in caso di trasformazione del rapporto in contratto a tempo indeterminato, è computato nell'anzianità di servizio, non è derogabile dalla contrattazione collettiva, in quanto l'equiparazione tra periodo di formazione e lavoro e periodo di lavoro ordinario è posta dalla legge in termini generali ed assoluti, sicché i contratti collettivi che prevedano l'istituto degli scatti di anzianità non possono escludere dal computo il pregresso periodo di formazione e lavoro.” (Cass. n. 36380/2022).
Al riguardo, occorre evidenziare come la normativa della contrattazione collettiva, contenuta al
Capo II, non contiene una specifica disposizione in punto di scatti di anzianità con riguardo al periodo di apprendistato, limitandosi l'art. 52 del CCNL 2008 a stabilire che “L'apprendista ha diritto, durante il periodo di apprendistato, allo stesso trattamento normativo previsto dal presente contratto per i lavoratori della qualifica per la quale egli compie il tirocinio” e prevedendo l'art. 62 che “Per quanto non disciplinato dal presente contratto in materia di apprendistato e di istruzione professionale, le parti fanno espresso riferimento alle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia.”.
Vale notare, inoltre, che l'art. 190 del CCNL stabilisce che “L'anzianità di servizio decorre dal giorno in cui il lavoratore è entrato a far parte dell'azienda, quali che siano le mansioni ad esso affidate.”, mentre l'art. 192 nel computare gli scatti di anzianità prende in considerazione
“l'anzianità di servizio maturata presso la stessa azienda o gruppo aziendale”, disponendo che essa decorre “a) dalla data di assunzione per tutto il personale assunto a partire dalla data di entrata in vigore del CCNL 28 marzo 1987”.
Ora, nel silenzio della disciplina contrattuale-collettiva, in virtù del rinvio del citato art. 62 “alle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia”, trova applicazione alla fattispecie in esame l'art. 19 della l. 25/1955 a mente della quale “qualora al termine del periodo di apprendistato non sia data disdetta a norma dell'art. 2118 del Codice civile l'apprendista è mantenuto in servizio con la qualifica conseguita mediante le prove di idoneità ed il periodo di apprendistato è considerato utile ai fini dell'anzianità di servizio del lavoratore”.
Su tale legge n. 25/1955 ha inciso il d. lgs. n. 276/2003 , che nel ridisegnare l'istituto (introducendo, tra l'altro, le varie tipologie di apprendistato) ha abrogato all'art. 85 alcune norme della l. n.
10 25/1955, al contempo, però, disponendo all'art. 47 che “in attesa della regolamentazione del contratto di apprendistato ai sensi del presente decreto continua ad applicarsi la vigente normativa in materia”.
Sulla vigenza del citato art. 19 l. 25/1955 ancora all'entrata in vigore del d. lgs. 276/2003 – richiamato anche nelle premesse del Capo II del CCNL e applicabile ratione temporis al contratto di apprendistato oggetto di causa sottoscritto in data 18.11.2010 – e sino all'introduzione del d. lgs.
n. 167/2011 che ne ha disposto l'abrogazione (e a sua volta poi abrogato dall'art. 55 del d. lgs.
81/2015) si è pronunciata in più occasioni la giurisprudenza di merito, evidenziando che “Non può condividersi la tesi della totale sostituzione della disciplina dell'apprendistato di cui alla L. n.
25/'55 da parte del D. Lvo n. 276/2003. Ciò innanzi tutto in quanto l'abrogazione è esplicitamente stata prevista solo per effetto dell'emanazione del D. Lgs n. 167/2011 che all'art. 7, comma 6 ha stabilito:” Ferma restando la disciplina di regolazione dei contratti di apprendistato già in essere, con l'entrata in vigore del presente decreto sono abrogati la legge 19 gennaio 1955, n. 25, gli articoli 21 e 22 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, l'articolo 16 della legge 24 giugno 1997, n. 196
e gli articoli da 47 a 53 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.”. Ciò dimostra, per altro verso, che lo stesso legislatore ha ritenuto vigenti fino a quella data contemporaneamente la L. n.
25/'55 e gli articoli 47-53 del D. L.vo n. 276/2003. E ciò non soltanto- come riconosce anche
l'appellante società- per il fatto che solo la L. n. 25/'55 conteneva la disciplina previdenziale del rapporto e che, in assenza di qualunque disposizione al riguardo da parte del D.Lvo n. 276/2003 dovesse necessariamente mantenersi a riferimento quanto previsto dalla legge del 1955. Da tale riconoscimento l'appellante invero desume che solo per tale aspetto, semmai, la L. n.25/55 potrebbe ritenersi essere stata mantenuta in vigore pur dopo l'emanazione del D. L.vo n. 276/2003.
In realtà, però, se già questa osservazione consente di escludere che il legislatore del 2003 abbia inteso sostituire interamente la regolamentazione del rapporto di apprendistato, la lettura delle ( poche) norme del D.Lvo n. 276/2003 dedicate all'apprendistato permette con facilità di comprendere come l'intenzione fosse quella di ridisegnare il rapporto di apprendistato- tanto da individuarne ben tre diverse tipologie - stabilendone in generale i presupposti e riservando alle parti collettive, opportunamente, il compito di determinare la durata del contratto di apprendistato
( nella tipologia dell'apprendistato professionalizzante: articolo 49 comma 3), oltre che la funzione di partecipare in via consultiva al procedimento di competenza delle Regioni per la regolamentazione dei profili formativi e con essi della quantificazione del monte ore di formazione, così come il compito di specificare le modalità di erogazione della formazione( articolo 48, comma
4 per l'apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione;
articolo 49
11 comma 4 e comma 5 ter per l'apprendistato professionalizzante;
articolo 50 comma 3 per
l'apprendistato per percorsi di alta formazione): solo in tal senso, dunque, si spiega quanto prevede il comma 3 dell'art. 47 del D. L.vo n. 276/2003 secondo il quale avrebbe continuato a farsi applicazione della vigente normativa in materia “ in attesa della regolamentazione del contratto di apprendistato ai sensi del presente decreto”. Non potrebbe invece assumersi che alla contrattazione collettiva sia stato così implicitamente demandato anche di potere derogare in peius al principio già sancito dall'art. 19 della L.n. 25/'55 della utilità del periodo di apprendistato, ai fini dell'anzianità di servizio del lavoratore, una volta che il rapporto di lavoro prosegua all'esito, positivo, dell'apprendistato. Una tale facoltà – non compresa nei compiti riservati alle parti collettive - avrebbe infatti dovuto essere prevista espressamente dalla nuova disciplina di legge che, invece, al riguardo tace significativamente. In definitiva tanto l'interpretazione letterale, quanto quella sistematica consentono di ritenere, alla luce del brocardo “ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit” che il legislatore del 2003 non abbia affatto inteso abrogare la disciplina del 1955, conservandone tutte le norme non esplicitamente sostituite, così da garantire il rispetto del generale principio di conservazione delle tutele.” (Corte d'Appello di Perugia, sez. lavoro, sent. n.
108/2021; nello stesso senso, Corte d'Appello di Venezia, sez. lavoro, sent. n. 637/2022 e Corte
d'Appello di Genova, sez. lavoro, 1/2022 che in motivazione richiama anche Corte di Appello di
Torino sentenza del 19/9/2019 e Corte di Appello di Milano sentenza n. 804 del 6 maggio 2019).
Come evidenziato nelle pronunce sopra menzionate, anche le Sezioni Unite della Corte di
Cassazione nella sentenza n. 20074 del 2010 (in materia del contratto di formazione e lavoro ) hanno richiamato come ancora vigente il suddetto art. 19 laddove hanno indicato tra le “plurime... norme che fanno (o hanno fatto) salva la computabilità di certi periodi nell'anzianità di servizio... la L. 19 gennaio 1955, n. 55, art. 19 (recante la disciplina dell'apprendistato), che prevede che, qualora al termine del periodo di apprendistato non sia data disdetta, l'apprendista è mantenuto in servizio con la qualifica conseguita mediante le prove di idoneità ed il periodo di apprendistato è considerato utile ai fini dell'anzianità di servizio del lavoratore”. In tale pronuncia, tra l'altro le
S.U. hanno altresì chiarito che “è vero che gli scatti di anzianità costituiscono un istituto giuridico di fonte esclusivamente contrattuale collettiva;
ma l'equiparazione posta dalla legge (periodo di formazione e lavoro = periodo di lavoro ordinario), in quanto formulata in termini generali ed assoluti, non è derogabile dalla contrattazione collettiva. Il contratto collettivo potrebbe non prevedere affatto l'istituto degli scatti di anzianità, come anche lo può prevedere articolando nel modo più vario la progressione di tali aumenti retributivi automatici, ma non può escludere dal computo dell'anzianità di servizio, a tal fine, il pregresso periodo di formazione e lavoro.
12 L'equiparazione tra periodo di formazione ed anzianità di servizio esprime un generale canone che si sovrappone, per il suo carattere inderogabile, anche alla contrattazione collettiva, la quale può sì disciplinare nel modo più vario istituti contrattuali rimessi interamente alla sua regolamentazione, come gli scatti di anzianità, ma non potrebbe introdurre un trattamento in senso lato discriminatorio in danno dei lavoratori che abbiano avuto un pregresso periodo di formazione. Con riguardo agli istituti contrattuali l'anzianità di servizio può valere tanto o poco - ciò rientra nell'ambito dell'autonomia collettiva - ma non è possibile, per la contrattazione collettiva, a fronte della prescrizione legale suddetta, "sterilizzare" il periodo di formazione e lavoro prevedendo che a qualche fine, come quello degli scatti di anzianità, non valga: il legislatore considera che la formazione congiunta al lavoro sia ex lege equiparabile a lavoro prestato.
Sotto questo profilo l'equiparazione suddetta opera anche come una clausola di non discriminazione: il lavoratore, una volta inglobata nella sua anzianità di servizio il pregresso periodo di formazione e lavoro, non può più essere discriminato in ragione del fatto che una porzione della sua anzianità di servizio è tale solo in forza dell'equiparazione legale suddetta.”
(Cass. S. U. 23 settembre 2010, n. 20074, p.ti 11 e 12 in motivazione).
E ancora più di recente, la Suprema Corte, ritornata sull'argomento, ha chiarito che “
3. Invero, il contratto di apprendistato, anche nel regime normativo previsto dalla L. n. 25 del 1955, si configura come rapporto di lavoro a tempo indeterminato a struttura bifasica, nel quale la prima fase è contraddistinta da una causa mista (aggiungendosi al normale scambio tra prestazione di lavoro e retribuzione l'elemento specializzante costituito da quello tra attività lavorativa e formazione professionale), mentre la seconda, soltanto residuale, perché condizionata al mancato recesso ai sensi dell'art. 2118 c.c., consiste nella trasformazione del rapporto in uno tipico di lavoro subordinato: con la conseguenza che, in caso di licenziamento intervenuto nel corso del periodo di formazione, è inapplicabile la disciplina relativa al licenziamento ante tempus nel rapporto di lavoro a tempo determinato (Cass. 3 febbraio 2020, n. 2365, in riferimento ad un'assunzione del 22 marzo 2005, con contratto di apprendistato della durata di trenta mesi;
nel solco di Cass.14 agosto 2017, n. 20103, p.ti da 5.1. a 5.3. in motivazione;
Cass. 19 settembre 2016,
n. 18309); tale modulazione bifasica è stata ritenuta compatibile con il contratto di apprendistato professionalizzante stipulato ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. cit. (Cass. 3 agosto 2020, n. 16595), con quello di formazione e lavoro (Cass. 26 gennaio 2015, n. 1324) e con quello di inserimento (Cass.
25 settembre 2018, n. 22687; Cass. 4 marzo 2020, n. 6094, p.to 12. in motivazione).
13
4. La "delega" conferita alle parti sociali dal D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 49 è specificamente limitata alla "durata" del contratto di apprendistato professionalizzante (comma 3) e, "fino all'approvazione della legge regionale prevista" allo scopo, alla "regolamentazione dei profili formativi" rimessi alle Regioni e alle Province autonome di NT e ZA (comma 5 e quinto- bis): la contrattazione collettiva (investita di una funzione precariamente sostitutiva del legislatore regionale) non poteva esorbitare dal perimetro ad esso devoluto, di regolamentazione dei profili formativi del contratto di apprendistato, considerato sia il riparto di materie dettato dall'art. 117
Cost., comma 2, (che riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato la disciplina del rapporto di lavoro, compresa nelle materie di “ordinamento civile”, e alla potestà concorrente di Stato e
Regioni la materia della “istruzione”) sia – a contrario – la diversa ed inequivoca delega
(concernente “La disciplina del contratto di apprendistato”) affidata alle parti sociali dall'art. 2, comma 1, del D.Lgs. n. 167 del 2011. Questa Corte aveva già sottolineato (Cass. 14 agosto 2017, n.
20103, p.to 5.1. motivazione) “che lo stesso D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 47, comma 3 ha previsto che in attesa della regolamentazione del contratto di apprendistato restasse in vigore la disciplina dell'apprendistato dettata dalla L. n. 25 del 1955 come modificata dalla L. n. 196 del 1997”.
5. Le locuzioni normative, con le quali il legislatore ha designato la rilevanza del periodo formativo in funzione dell'anzianità di servizio ("computato" in essa: D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 3, commi 5 e
12; "considerato utile": L. n. 25 del 1955, art. 19) sono espressioni assolutamente equivalenti e questa Corte, riferendosi alle plurime norme che hanno fatto salva la computabilità di certi periodi nell'anzianità di servizio (compresa la L. 19 gennaio 1955, n. 55, art. 19), ha già chiarito che
l'equiparazione posta dalla legge (periodo di formazione e lavoro = periodo di lavoro ordinario), in quanto formulata in termini generali ed assoluti, non è derogabile dalla contrattazione collettiva, sicché i contratti collettivi ove prevedano l'istituto degli scatti di anzianità (istituto rimesso interamente alla sua regolamentazione) non possono escludere dal computo dell'anzianità di servizio il pregresso periodo di formazione e lavoro (Cass. S.U. n. 20074 del 2010). Una diversa interpretazione integrerebbe una discriminazione vietata (come può desumersi dalle pronunce della
Corte di giustizia del 18 giugno 2009, n. C-88/08, del 28 gennaio 2015, n. C-417/13, del 14 marzo
2018, C482/16);
6. Il principio in discussione deve ormai ritenersi di sistema, compreso il comparto del lavoro pubblico, posto che la clausola 4 dell'Accordo Quadro sul rapporto a tempo determinato, recepito dalla direttiva 99/70/CE, impone al datore di lavoro pubblico di riconoscere, ai fini della progressione stipendiale e degli sviluppi di carriera successivi al 10 luglio 2001, l'anzianità di servizio maturata sulla base di contratti a tempo determinato, nella medesima misura prevista per
14 il dipendente assunto ab origine a tempo indeterminato, fatta salva la ricorrenza di ragioni oggettive che giustifichino la diversità di trattamento (Cass. 16 luglio 2020, n. 15231; Cass. 19 agosto 2020, n. 17314).” (Cass. 36380/2022 cit.).
In applicazione dei suddetti principi, il periodo di apprendistato svolto da parte ricorrente nel periodo decorrente dal 18.11.2010 sino al mese di ottobre 2013 deve essere considerato utile ai fini del conseguimento degli scatti di anzianità, non cogliendo, pertanto, nel segno, alla stregua delle superiori considerazioni, la tesi di parte resistente volta a valorizzare, ai fini di negare il diritto agli scatti di anzianità nel periodo di apprendistato, l'assenza di un specifica norma nel contratto collettivo, laddove privo di pregio è altresì il richiamo alla previsione nel contratto collettivo della
“Interpretazione autentica delle parti sulla disciplina degli scatti di anzianità”, risultando finalizzata soltanto a chiarire la natura convenzionale del riferimento al 21° anno di età, senza che possa essere invocata per escludere la rilevanza del servizio prestato durante l'apprendistato quale anzianità utile per la maturazione degli scatti.
Da quanto sopra, tenuto conto che il ricorrente è stato assunto in data 18.11.2010 con contratto di apprendistato, considerata altresì la maturazione triennale degli scatti di anzianità ai sensi del contratto collettivo di categoria, spetta alla parte ricorrente il diritto pagamento delle relative differenze retributive.
2.6. Nella determinazione del quantum dovuto alla parte ricorrente a titolo di differenze retributive, si rileva come la società convenuta, a fronte degli specifici conteggi elaborati da parte attorea nell'atto introduttivo del giudizio, si è limitata genericamente a contestare che gli stessi sarebbero
“del tutto errati ed in ogni caso incomprensibili nei loro presupposti e nei criteri sulla base dei quali sono stati redatti, rendendo impossibile il diritto di difesa sul punto”, in particolare evidenziando che “tali conteggi sono errati anche in ragione del fatto che non si comprende per quale livello si richiede lo scatto di anzianità né è dato comprendere la base di calcolo utilizzata per la loro produzione” (cfr. memoria di costituzione pag. 13).
Occorre rammentare che secondo l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, nel rito del lavoro, ai sensi degli artt. 167 comma 1 e 416 comma 3 c.p.c., il convenuto ha l'onere di
“prendere posizione, in maniera precisa e non limitata ad una generica contestazione”, in ordine ai fatti affermati dall'attore, il che, con specifico riguardo ai conteggi eventualmente prodotti da quest'ultimo circa l'ammontare del proprio credito implica che non possa ritenersi sufficiente un mero dissenso (Cass. n. 25588/2010), ma occorre una critica precisa e puntuale che involga specifiche circostanze di fatto –risultanti dagli atti ovvero oggetto di successiva prova- idonee a dimostrare l'erroneità dei conteggi (Cass. nn. 11667/2010, Cass. n.6202/2004): diversamente, la
15 contestazione che non individua il vizio da cui il conteggio in considerazione sarebbe affetto e non offra contestualmente di provarne il fondamento dove ritenersi tamquam non esset (emblematica, in motivazione, Cass. 12.03.2018 n.5949).
Invero, “Nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli artt. 167, primo comma, e 416, terzo comma cod. proc. civ., e tale onere opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato. Ne consegue che la mancata o generica contestazione in primo grado rende i conteggi accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice, e la contestazione successiva in grado di appello è tardiva ed inammissibile.” C.
Cass.- Sez. L, sent. n. 4051 del 18/2/2011.
Nel caso a mano, la contestazione da parte della società resistente appare del tutto generica, nulla di specifico essa avendo opposto, pur essendo nella piena conoscenza degli elementi retributivi relativi al rapporto di lavoro e quindi in grado di evidenziare possibili vizi di calcolo, fornendo, di contro, diversi e precisi elementi volti a dimostrare la non correttezza dei conteggi elaborati dalla parte ricorrente.
Ciò posto, ritiene il Tribunale che possano trovare ingresso i conteggi elaborati da parte attorea in seno al ricorso introduttivo, risultando gli stessi analitici e perfettamente intellegibili – contrariamente a quanto sostenuto dalla società resistente – essendo stati predisposti sulla scorta dei criteri e degli importi fissati dall'art. 192 del CCNL del 2008 (confermati dall'art. 205 del CCNL
2019) - ossia, per quel che qui interessa, euro 19,73 per il sesto livello, euro 20,30 per il quinto livello ed euro 20,66 per il quarto livello - con decorrenza dal mese di dicembre 2013, tenendo conto dello svolgimento della prestazione con un impegno orario full time fino ad aprile 2019 e part time con percentuale orario al 0,73% a decorrere da maggio 2019, come risultanti dalla documentazione in atti (doc. n. 2, n. 6 e buste paga, fascicolo ricorrente) e comunque non fatto oggetto di contestazione;
l'importo ottenuto è stato moltiplicato per le mensilità (comprese quelle aggiuntive) di permanenza del lavoratore nella categoria inferiore sino al raggiungimento di quella superiore;
infine è stato detratto quanto corrisposto dall'azienda a titolo di scatti maturati a decorrere dal mese di ottobre 2016, compreso quanto erogato a titolo di una tantum nel mese di luglio 2022.
16 2.7. In definitiva, in accoglimento del ricorso, deve essere riconosciuto il diritto di al Parte_2
riconoscimento delle differenze retributive dovute per scatti di anzianità con decorrenza dal mese di dicembre 2013, e conseguentemente la società convenuta deve essere condannata al pagamento in favore del ricorrente della somma di euro 2.918,20 a tale titolo, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi del d.m. n.
55/2014, come modificato dal d.m. n. 147/2022, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, così statuisce: dichiara il diritto di al riconoscimento delle differenze retributive dovute per scatti di Parte_2 anzianità con decorrenza dal mese di dicembre 2013, e, per l'effetto, condanna la società con Socio Unico, in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1
pagamento della somma di euro 2.918,20 oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge dal dovuto al soddisfo;
condanna con Socio Unico, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 alla rifusione in favore di delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € Parte_2
1.029,50, oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'avv. Palma Balsamo, dichiaratosi antistatario.
Catania, 18 febbraio 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Laura Renda
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