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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 25/03/2025, n. 631 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 631 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1140/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Foggia, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Antonella Cea, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1140/2021 promossa da: in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e CP_1 difesa dall'Avv. AGOSTINO CUCUZZA, giusta procura in atti;
opponente contro in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata CP_2
e difesa dall'Avv. VALERIA LUIGIA CORDISCO, giusta procura in atti;
opposta
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta rassegnate all'udienza del 24.3.2025, trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Nei limiti della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue. Si controverte del credito di € 154.034,49, oltre accessori e spese, vantato da CP_2 nei confronti di a titolo di corrispettivo ex art. 1591 c.c. per la
[...] CP_1 ritardata restituzione dell'immobile oggetto del contratto di affitto di ramo di azienda tra loro stipulato in data 22.11.2016 e risolto in data 17.4.2018.
Richiesta e ottenuta dalla creditrice ingiunzione di pagamento (decr. ing. n. del
2022/2020 del 26.11.2020), debitrice ingiunta, ha proposto opposizione CP_1 ex art. 645 c.p.c. eccependo: 1) l'inammissibilità del ricorso per decreto ingiuntivo per difetto di prova del potere rappresentativo in capo a colui che ha rilasciato la procura alle liti;
2) l'inidoneità probatoria delle fatture;
3) l'inadempimento pagina 1 di 5 contrattuale dell'opposta, stante il ritardo dell'apertura del centro commerciale;
4) il parziale pagamento dell'avverso preteso credito. Ha dunque concluso chiedendo di revocare il decreto ingiuntivo;
vinte le spese. Si è costituita l'opposta, che ha contestato ogni avversa difesa siccome infondata in fatto e in diritto concludendo per il rigetto dell'opposizione con condanna dell'opponente al risarcimento del danno da lite temeraria ex art. 96 c.p.c. e al pagamento delle spese di lite. Accolta l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione (ord. 2.12.2021) ed espletato infruttuosamente il procedimento di mediazione, la causa, istruita in via esclusivamente documentale, è stata riassegnata alla scrivente ed è dunque pervenuta all'udienza del 24.3.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., all'esito della quale, sulle conclusioni precisate come in epigrafe, è decisa. L'opposizione è infondata e pertanto deve essere rigettata. Preliminarmente, va esaminata l'eccezione, sollevata da parte opponente, relativa al difetto di prova del potere rappresentativo in capo al soggetto che ha rilasciato la procura alle liti in calce al ricorso per decreto ingiuntivo.
L'eccezione è infondata. L'esame del testo della procura allegata al ricorso evidenzia che la stessa è stata conferita dal legale rappresentante della società opposta.
La società non era tenuta a fornire la prova della rappresentanza, essendo sufficiente la indicazione della funzione del soggetto conferente (legale rappresentante), secondo l'orientamento costante della giurisprudenza di legittimità (cfr. ex multis Cass. n. 9647/2016) secondo cui “in tema di rappresentanza processuale delle persone giuridiche la persona fisica che ha conferito il mandato al difensore non ha l'onere di dimostrare tale sua qualità, neppure nel caso in cui l'ente si sia costituito in giudizio per mezzo di persona diversa dal legale rappresentante e l'organo che ha conferito il potere di rappresentanza processuale derivi tale potestà dall'atto costitutivo o dallo statuto, perché i terzi hanno la possibilità di verificare il potere rappresentativo consultando gli atti soggetti a pubblicità legale e, quindi, spetta a loro fornire la prova negativa”. Prova che, nella specie, non è stata fornita dall'opponente.
Venendo al merito, risulta da prova documentali e/o da allegazioni non contestate che: 1) in data 22.11.2016 e hanno stipulato il contratto di CP_2 CP_1 affitto di ramo di azienda;
2) con detto contratto è stato pattuito il canone – da corrispondersi in rate trimestrali anticipate – pari a € 72.000,00 annui, oltre iva, per il primo anno;
di € 77.400,00, oltre iva, per il secondo anno;
di € 86.400,00, oltre iva, per il terzo anno, oltre ad aggiornamento automatico annuale a partire dal quarto anno;
3) il contratto, stante l'inadempimento della conduttrice nel pagamento dei canoni, è stato risolto di diritto in data 17.4.2018;
pagina 2 di 5 4) il compendio aziendale è stato rilasciato da in data 4.2.2020 a CP_1 seguito dell'ordine di rilascio pronunciato dal Tribunale di Foggia in data 11.12.2019.
Tanto premesso, in punto di diritto è opportuno richiamare la nota regola distributiva dell'onere probatorio nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, nel quale è il creditore opposto ad assumere le vesti di attore in senso sostanziale e, in quanto tale,
a essere principalmente onerato della prova degli elementi costitutivi del credito vantato, mentre spetta al debitore opponente, convenuto in senso sostanziale, fornire la prova del fatto estintivo, impeditivo o modificativo della pretesa altrui.
A tale regola va associata, in considerazione della peculiarità della fattispecie di causa, il cui fondamentale thema decidendum sta nell'obbligo di pagamento del corrispettivo pattuito fino alla data di riconsegna dell'immobile, quella, altrettanto pacifica in giurisprudenza, secondo cui “nel codice civile tra le norme sulla locazione e quelle sull'affitto, compreso l'affitto di azienda, corre il rapporto tipico tra norme generali e norme speciali, per cui se la fattispecie non è regolata da una norma specificamente prevista per l'affitto dovrà farsi ricorso alla disciplina generale sulla locazione di cose, salva l'incompatibilità con la relativa normazione speciale.
Consegue che la violazione da parte dell'affittuario dell'obbligo di restituzione all'affittante dell'azienda per scadenza del termine dà luogo a carico del primo a responsabilità a norma dell'art. 1591 c.c. dettato in tema di locazione, mancando nella disciplina dell'affitto una norma che regoli i danni per ritardata restituzione e non essendo incompatibile con la normazione speciale sull'affitto l'art. 1591 c.c.” (cfr.
Cass. n. 993/2002). Come noto, l'art. 1591 c.c. dispone che il conduttore in mora nel restituire la cosa è tenuto a dare al locatore il corrispettivo convenuto fino alla riconsegna. Sotto il profilo dell'an, deve osservarsi che se il rapporto viene risolto contrattualmente o giudizialmente l'obbligo del conduttore di corrispondere il corrispettivo convenuto, ai sensi dell'art. 1591 c.c., non richiede la sua costituzione in mora e continua per tutto il tempo in cui rimanga nella detenzione dell'immobile, fino al momento dell'effettiva riconsegna, che può avvenire mediante formale restituzione dell'immobile allo stesso al locatore ovvero con il rilascio dello stesso in condizioni tali da essere per quello disponibile (cfr. Cass. n. 10926/2018).
Per quel che concerne il quantum, si rammenta che l'obbligo del conduttore, in mora nella restituzione della cosa, di pagare al locatore il corrispettivo convenuto sino alla riconsegna, costituendo una forma di risarcimento minima per la mancata disponibilità dell'immobile, prescinde dalla prova di un danno in concreto subito dal locatore, essendo, al contrario, tale prova necessaria per gli eventuali maggiori danni
(cfr. Cass. n. 6368/1995). Così riepilogati i principi di diritto a cui il Tribunale intende aderire, mette conto osservare che mentre l'opposta, in virtù delle su richiamate prove, abbia assolto all'onere della prova su di essa incombente, essendo documentalmente provati e incontestati il titolo, la risoluzione di diritto del contratto e il tardivo rilascio pagina 3 di 5 dell'immobile, di contro l'opponente non ha provato il fatto estintivo, impeditivo o modificativo dell'altrui credito. Va infatti anzitutto rigettato il motivo di opposizione basato sull'assunto dell'asserito inadempimento dell'opposta nell'esecuzione del contratto.
In proposito, è sufficiente rilevare non solo che l'eccepito altrui inadempimento è rimasto del tutto indimostrato ma anche che esso, quand'anche provato, non varrebbe comunque a escludere il diritto dell'opposta a ottenere il corrispettivo convenuto fino alla riconsegna dell'immobile, atteso che detto diritto trova la sua fonte legale nell'art. 1591 c.c. ed è funzionalmente collegato alla oggettiva circostanza del ritardo nell'adempimento dell'obbligo restitutorio. È poi infondato l'eccepito pagamento parziale del credito. Parte opponente ha affermato di aver eseguito dei pagamenti in acconto per complessivi € 29.100,00 a mezzo di cinque assegni. Senonché, come risulta dal prospetto allegato dall'opposta, neppure contestato dall'opponente, detti pagamenti sono stati già decurtati dall'ammontare complessivo del debito. A ciò si aggiunga, quanto all'asserito pagamento di € 5.000,00 a mezzo di assegno bancario MPS n. 0934832174-03, che è documentalmente provata – oltre che incontestata – la restituzione del titolo di credito da parte dell'opposta siccome non incassabile. Alla luce delle considerazioni che precedono, l'opposizione va dunque rigettata con conseguente conferma del decreto ingiuntivo. Quanto alla condanna ex art. 96 c.p.c. richiesta dall'opposta, non se ne ravvisano i presupposti come intesi dalla giurisprudenza di legittimità.
Al riguardo, è opportuno rammentare che sotto il profilo soggettivo la responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., postula la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate;
peraltro, sia la mala fede sia la colpa grave devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosità dell'azione per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione (in tal senso, cfr. Cass. SS.UU. n.
9912/2018).
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi del d.m. 55/2014 e successive modifiche, applicati sul valore della domanda i parametri medi, ridotti del 30% tenuto conto della non particolare complessità delle questioni esaminate, ed esclusa la fase istruttoria siccome non tenutasi.
P.Q.M.
pagina 4 di 5 il Tribunale di Foggia, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) RIGETTA l'opposizione e, per l'effetto, ai sensi dell'art. 653 c.p.c.,
DICHIARA definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 2022/2020 del 26.11.2020; b) CONDANNA l'opponente al pagamento in favore dell'opposta delle spese di lite, che si liquidano in € 5.622,00 per compensi, oltre rimb. forf. al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Foggia, 25.3.2025
Il Giudice Antonella Cea
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Foggia, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Antonella Cea, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1140/2021 promossa da: in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e CP_1 difesa dall'Avv. AGOSTINO CUCUZZA, giusta procura in atti;
opponente contro in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata CP_2
e difesa dall'Avv. VALERIA LUIGIA CORDISCO, giusta procura in atti;
opposta
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta rassegnate all'udienza del 24.3.2025, trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Nei limiti della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue. Si controverte del credito di € 154.034,49, oltre accessori e spese, vantato da CP_2 nei confronti di a titolo di corrispettivo ex art. 1591 c.c. per la
[...] CP_1 ritardata restituzione dell'immobile oggetto del contratto di affitto di ramo di azienda tra loro stipulato in data 22.11.2016 e risolto in data 17.4.2018.
Richiesta e ottenuta dalla creditrice ingiunzione di pagamento (decr. ing. n. del
2022/2020 del 26.11.2020), debitrice ingiunta, ha proposto opposizione CP_1 ex art. 645 c.p.c. eccependo: 1) l'inammissibilità del ricorso per decreto ingiuntivo per difetto di prova del potere rappresentativo in capo a colui che ha rilasciato la procura alle liti;
2) l'inidoneità probatoria delle fatture;
3) l'inadempimento pagina 1 di 5 contrattuale dell'opposta, stante il ritardo dell'apertura del centro commerciale;
4) il parziale pagamento dell'avverso preteso credito. Ha dunque concluso chiedendo di revocare il decreto ingiuntivo;
vinte le spese. Si è costituita l'opposta, che ha contestato ogni avversa difesa siccome infondata in fatto e in diritto concludendo per il rigetto dell'opposizione con condanna dell'opponente al risarcimento del danno da lite temeraria ex art. 96 c.p.c. e al pagamento delle spese di lite. Accolta l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione (ord. 2.12.2021) ed espletato infruttuosamente il procedimento di mediazione, la causa, istruita in via esclusivamente documentale, è stata riassegnata alla scrivente ed è dunque pervenuta all'udienza del 24.3.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., all'esito della quale, sulle conclusioni precisate come in epigrafe, è decisa. L'opposizione è infondata e pertanto deve essere rigettata. Preliminarmente, va esaminata l'eccezione, sollevata da parte opponente, relativa al difetto di prova del potere rappresentativo in capo al soggetto che ha rilasciato la procura alle liti in calce al ricorso per decreto ingiuntivo.
L'eccezione è infondata. L'esame del testo della procura allegata al ricorso evidenzia che la stessa è stata conferita dal legale rappresentante della società opposta.
La società non era tenuta a fornire la prova della rappresentanza, essendo sufficiente la indicazione della funzione del soggetto conferente (legale rappresentante), secondo l'orientamento costante della giurisprudenza di legittimità (cfr. ex multis Cass. n. 9647/2016) secondo cui “in tema di rappresentanza processuale delle persone giuridiche la persona fisica che ha conferito il mandato al difensore non ha l'onere di dimostrare tale sua qualità, neppure nel caso in cui l'ente si sia costituito in giudizio per mezzo di persona diversa dal legale rappresentante e l'organo che ha conferito il potere di rappresentanza processuale derivi tale potestà dall'atto costitutivo o dallo statuto, perché i terzi hanno la possibilità di verificare il potere rappresentativo consultando gli atti soggetti a pubblicità legale e, quindi, spetta a loro fornire la prova negativa”. Prova che, nella specie, non è stata fornita dall'opponente.
Venendo al merito, risulta da prova documentali e/o da allegazioni non contestate che: 1) in data 22.11.2016 e hanno stipulato il contratto di CP_2 CP_1 affitto di ramo di azienda;
2) con detto contratto è stato pattuito il canone – da corrispondersi in rate trimestrali anticipate – pari a € 72.000,00 annui, oltre iva, per il primo anno;
di € 77.400,00, oltre iva, per il secondo anno;
di € 86.400,00, oltre iva, per il terzo anno, oltre ad aggiornamento automatico annuale a partire dal quarto anno;
3) il contratto, stante l'inadempimento della conduttrice nel pagamento dei canoni, è stato risolto di diritto in data 17.4.2018;
pagina 2 di 5 4) il compendio aziendale è stato rilasciato da in data 4.2.2020 a CP_1 seguito dell'ordine di rilascio pronunciato dal Tribunale di Foggia in data 11.12.2019.
Tanto premesso, in punto di diritto è opportuno richiamare la nota regola distributiva dell'onere probatorio nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, nel quale è il creditore opposto ad assumere le vesti di attore in senso sostanziale e, in quanto tale,
a essere principalmente onerato della prova degli elementi costitutivi del credito vantato, mentre spetta al debitore opponente, convenuto in senso sostanziale, fornire la prova del fatto estintivo, impeditivo o modificativo della pretesa altrui.
A tale regola va associata, in considerazione della peculiarità della fattispecie di causa, il cui fondamentale thema decidendum sta nell'obbligo di pagamento del corrispettivo pattuito fino alla data di riconsegna dell'immobile, quella, altrettanto pacifica in giurisprudenza, secondo cui “nel codice civile tra le norme sulla locazione e quelle sull'affitto, compreso l'affitto di azienda, corre il rapporto tipico tra norme generali e norme speciali, per cui se la fattispecie non è regolata da una norma specificamente prevista per l'affitto dovrà farsi ricorso alla disciplina generale sulla locazione di cose, salva l'incompatibilità con la relativa normazione speciale.
Consegue che la violazione da parte dell'affittuario dell'obbligo di restituzione all'affittante dell'azienda per scadenza del termine dà luogo a carico del primo a responsabilità a norma dell'art. 1591 c.c. dettato in tema di locazione, mancando nella disciplina dell'affitto una norma che regoli i danni per ritardata restituzione e non essendo incompatibile con la normazione speciale sull'affitto l'art. 1591 c.c.” (cfr.
Cass. n. 993/2002). Come noto, l'art. 1591 c.c. dispone che il conduttore in mora nel restituire la cosa è tenuto a dare al locatore il corrispettivo convenuto fino alla riconsegna. Sotto il profilo dell'an, deve osservarsi che se il rapporto viene risolto contrattualmente o giudizialmente l'obbligo del conduttore di corrispondere il corrispettivo convenuto, ai sensi dell'art. 1591 c.c., non richiede la sua costituzione in mora e continua per tutto il tempo in cui rimanga nella detenzione dell'immobile, fino al momento dell'effettiva riconsegna, che può avvenire mediante formale restituzione dell'immobile allo stesso al locatore ovvero con il rilascio dello stesso in condizioni tali da essere per quello disponibile (cfr. Cass. n. 10926/2018).
Per quel che concerne il quantum, si rammenta che l'obbligo del conduttore, in mora nella restituzione della cosa, di pagare al locatore il corrispettivo convenuto sino alla riconsegna, costituendo una forma di risarcimento minima per la mancata disponibilità dell'immobile, prescinde dalla prova di un danno in concreto subito dal locatore, essendo, al contrario, tale prova necessaria per gli eventuali maggiori danni
(cfr. Cass. n. 6368/1995). Così riepilogati i principi di diritto a cui il Tribunale intende aderire, mette conto osservare che mentre l'opposta, in virtù delle su richiamate prove, abbia assolto all'onere della prova su di essa incombente, essendo documentalmente provati e incontestati il titolo, la risoluzione di diritto del contratto e il tardivo rilascio pagina 3 di 5 dell'immobile, di contro l'opponente non ha provato il fatto estintivo, impeditivo o modificativo dell'altrui credito. Va infatti anzitutto rigettato il motivo di opposizione basato sull'assunto dell'asserito inadempimento dell'opposta nell'esecuzione del contratto.
In proposito, è sufficiente rilevare non solo che l'eccepito altrui inadempimento è rimasto del tutto indimostrato ma anche che esso, quand'anche provato, non varrebbe comunque a escludere il diritto dell'opposta a ottenere il corrispettivo convenuto fino alla riconsegna dell'immobile, atteso che detto diritto trova la sua fonte legale nell'art. 1591 c.c. ed è funzionalmente collegato alla oggettiva circostanza del ritardo nell'adempimento dell'obbligo restitutorio. È poi infondato l'eccepito pagamento parziale del credito. Parte opponente ha affermato di aver eseguito dei pagamenti in acconto per complessivi € 29.100,00 a mezzo di cinque assegni. Senonché, come risulta dal prospetto allegato dall'opposta, neppure contestato dall'opponente, detti pagamenti sono stati già decurtati dall'ammontare complessivo del debito. A ciò si aggiunga, quanto all'asserito pagamento di € 5.000,00 a mezzo di assegno bancario MPS n. 0934832174-03, che è documentalmente provata – oltre che incontestata – la restituzione del titolo di credito da parte dell'opposta siccome non incassabile. Alla luce delle considerazioni che precedono, l'opposizione va dunque rigettata con conseguente conferma del decreto ingiuntivo. Quanto alla condanna ex art. 96 c.p.c. richiesta dall'opposta, non se ne ravvisano i presupposti come intesi dalla giurisprudenza di legittimità.
Al riguardo, è opportuno rammentare che sotto il profilo soggettivo la responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., postula la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate;
peraltro, sia la mala fede sia la colpa grave devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosità dell'azione per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione (in tal senso, cfr. Cass. SS.UU. n.
9912/2018).
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi del d.m. 55/2014 e successive modifiche, applicati sul valore della domanda i parametri medi, ridotti del 30% tenuto conto della non particolare complessità delle questioni esaminate, ed esclusa la fase istruttoria siccome non tenutasi.
P.Q.M.
pagina 4 di 5 il Tribunale di Foggia, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) RIGETTA l'opposizione e, per l'effetto, ai sensi dell'art. 653 c.p.c.,
DICHIARA definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 2022/2020 del 26.11.2020; b) CONDANNA l'opponente al pagamento in favore dell'opposta delle spese di lite, che si liquidano in € 5.622,00 per compensi, oltre rimb. forf. al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Foggia, 25.3.2025
Il Giudice Antonella Cea
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