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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 12/06/2025, n. 5883 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5883 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Napoli – Sezione I civile – riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Eva Scalfati Presidente
Dott.ssa Viviana Criscuolo Giudice rel.
Dott.ssa Giulia d'Alessandro Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella procedura iscritta al n. 5333 del R.G. dell'anno 2025, proposta
DA
, nata a [...] il [...], C.F. ed Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Napoli alla via Toledo 156 presso lo studio dell'Avv.
Mara Biancamano che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce al ricorso;
RICORRENTE
NONCHÉ
Il PM presso il Tribunale di Napoli,
INTERVENTORE NECESSARIO
CONCLUSIONI
All'udienza del 20.05.2025 la difesa di parte ricorrente concludeva conformemente al ricorso, chiedendo la rettifica del genere e la modifica del nome.
Il PM, a sua volta, concludeva per l'accoglimento del ricorso.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 08.03.2025, adiva il Tribunale Parte_1 chiedendo la rettificazione del sesso da femminile a maschile, con la sostituzione del nome “ ” in luogo di “ ”; inoltre, la ricorrente deduceva di essere Per_1 Parte_1
1 figlia unica, adottata;
di aver sempre vissuto con i suoi genitori adottivi ma che, di recente, si era trasferita a Padova dove lavorava alle dipendenze di;
CP_1 che solo in età adulta aveva conosciuto una sorella biologica;
che della madre biologica non aveva alcuna notizia, mentre aveva appreso che il padre biologico era morto per overdose da sostanze stupefacenti alcuni anni fa;
che ella era celibe e senza figli;
che fin dalla tenera età aveva manifestato un'evidente disforia di genere, ovverosia una forte e persistente identificazione nel sesso opposto a quello biologico, cioè quello assegnato anagraficamente alla nascita;
che il disagio connesso alla sua identità di genere aveva preso forma gradualmente;
che, quando il corpo femminile iniziava a diventare sempre più evidente con la crescita del seno e la comparsa delle mestruazioni, il disagio diveniva sempre più opprimente e la ricorrente tentava di ovviarvi vestendosi con abiti maschili;
che ella non riusciva a capire cosa stesse accadendo ad un corpo che non sentiva il suo e questo le provocava forte malessere;
che durante gli anni della scuola primaria e secondaria di primo grado era stata vittima di bullismo omotransfobico;
che inizialmente le sue sofferenze le aveva riferite ad un orientamento sessuale di tipo omosessuale, salvo poi comprendere compiutamente, intorno ai venti anni di età, di essere un ragazzo trans;
che proprio in questi anni la ricorrente aveva sofferto molto per la sua condizione, tanto da iniziare a manifestare un quadro psicopatologico caratterizzato da deflessione del tono dell'umore, irritabilità, spunti di riferimento;
che ella aveva iniziato ad essere seguita da vari medici psichiatri, fino a quando, con terapia farmacologica prescritta dal Dott. , aveva raggiunto una CP_2 normalizzazione, proseguendo poi con un percorso di psicoterapia ancora in atto;
che la presa di coscienza della sua incongruenza di genere e l'avvio di tutto il percorso di transizione avevano portato un notevole miglioramento delle sue condizioni, grazie anche e soprattutto al forte supporto ricevuto dai propri genitori;
che nell'ottobre del 2023, all'età di circa 33 anni, aveva deciso di intraprendere l'iter volto alla transizione nel sesso maschile, rivolgendosi al , Unità Controparte_3
Complessa di Psichiatria e Psicologia - Area Clinica Disforia di Genere – dell'AOU
Federico II di Napoli, dove aveva effettuato due colloqui di valutazione psicopatologica;
che attraverso tali percorsi le era stata diagnosticata la disforia di genere in soggetto femminile senza disordini della differenziazione sessuale, come da documentazione allegata in atti;
che da oltre un anno praticava terapia
2 ormonale sostitutiva, mascolinizzante, seguita DAI di Endocrinologia dell'AOU
Federico II di Napoli;
che successivamente aveva intrapreso un percorso di riassessment psicodiagnostico presso il consultorio InConTra (Consultorio per le
Persone Trans e con Identità Non Binarie) dell'U.O.C. Assistenza Consultoriale e
Medicina di Genere dell'ASL Napoli 3 Sud, attraverso il quale le era stata confermata la disforia di genere in soggetto femmina senza disordini della differenziazione sessuale, in fase di affermazione del genere maschile precedentemente diagnosticato;
che ormai da tempo la sua vita era declinata al maschile;
che ella aveva scelto di farsi chiamare;
che aveva sembianze Per_1 maschili, con abbigliamento tipicamente maschile;
che anche nell'ambito lavorativo aveva ottenuto il riconoscimento della sua identità maschile;
che, con riguardo al piano psicopatologico, già nella relazione a firma del Dott. della Federico II, Per_2 non erano state rilevate incapacità di comprensione del percorso di transizione intrapreso e delle conseguenze irreversibili dello stesso;
che anche la Dott.ssa
, del Consultorio InConTra, aveva confermato la piena consapevolezza Per_3 della definitività e irreversibilità della scelta di modifica dei dati anagrafici;
che entrambe le relazioni psicologiche avevano evidenziato, di contro, che la risoluzione della discordanza ad oggi esistente tra l'identità di genere maschile del ricorrente ed i propri dati anagrafici avrebbe portato ad un miglioramento generale della sua condizione;
che anche il Dott. , nella certificazione datata 11.12.2024, Per_4 riferiva un quadro clinico ottimo grazie alla ripresa che parte ricorrente aveva avuto sia con l'avanzamento della fase di transizione sia con l'assunzione della terapia farmacologica che era in decremento posologico fino alla definitiva interruzione;
che nonostante il risultato raggiunto, quindi, l'istante era intenzionata a portare a compimento il suo percorso di transizione al fine di sostenere e migliorare la propria qualità di vita, con maggiore riconoscimento e integrazione, definendo sia a livello fisico, con gli interventi chirurgici di riassegnazione, sia a livello sociale, con l'adeguamento dei dati anagrafici;
che sussisteva, ad oggi, una discordanza tra le risultanze anagrafiche e l'identità sessuale psicologica che produceva nella ricorrente un inevitabile senso di frustrazione e disagio;
che pertanto premeva all'istante di essere autorizzata ad una rettificazione dei dati anagrafici, preliminarmente ed indipendentemente dal trattamento chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali maschili primari e secondari.
3 All'udienza del 20.05.2025, il Giudice preliminarmente dava atto che parte ricorrente si presentava in abiti maschili, con una barba evidente ed un taglio di capelli corti;
procedeva poi all'ascolto di , la quale si riportava al Parte_1 ricorso e ne chiedeva l'accoglimento, e dichiarava: “Io ho 35 anni;
ricordo che sin da quando ero bambino non mi sono mai trovato con i giochi tipici delle bambine, con le mie compagne non sapevo di cosa parlare, mi trovavo molto di più a giocare con i bambini e preferivo i classici giochi da maschietto. Alle superiori sono stato vittima di bullismo, penso perché i miei compagni avevano riconosciuto la mia diversità prima di me, nel senso che non mi sentivo di appartenere al genere femminile. Finite le scuole ho avviato una riflessione con me stesso su quello che dovevo fare e i pensieri si sono fatti più chiari. Sono in terapia psicologica da circa una decina d'anni. Io ho fatto un percorso graduale di cambiamento, non c'è stato nessun evento traumatico;
assumo la terapia endocrinologica soltanto da 1 anno;
in precedenza avevo tagliato
i capelli corti ed avevo cominciato gradualmente a vestire abiti di foggia maschile in modo sempre più assiduo. Io lavoro come dipendente delle a Padova, CP_1 ma conservo la residenza a Napoli. L'ambiente di vita e di lavoro a Padova per me è stato un punto di svolta, perché, anche quando non erano ancora evidenti la barba o altri caratteri maschili, comunque sono sempre stato visto e trattato come e Per_1 riconosciuto nella mia identità maschile. Non ho una relazione all'attualità, anche se in passato ne ho avute, ciò in quanto devo concentrarmi su me stesso e le mie priorità, in particolare il cambio del genere e del nome e poi devo sottopormi a 2 interventi chirurgici già programmati, uno per aiutarmi nel dimagrimento e poi la mastectomia.
In futuro sono intenzionato alla modifica totale dei caratteri sessuali, ma è una decisione che prenderò con il tempo.”
All'esito, la difesa chiedeva di discutere oralmente la causa. Il Giudice relatore, ritenuto il giudizio sufficientemente istruito, provvedeva in conformità.
La difesa di parte ricorrente concludeva conformemente al ricorso, chiedendo la rettifica del genere e la modifica del nome. Il Giudice relatore riservava la causa al
Collegio, con trasmissione degli atti al PM per le conclusioni.
Il Pubblico Ministero, in data 22.05.2025, concludeva chiedendo l'accoglimento del ricorso.
La domanda è fondata e deve pertanto essere accolta.
4 Con riferimento alla domanda di rettifica anagrafica ritiene il Tribunale di confermare l'orientamento adottato in precedenti decisioni emesse dalla sezione, secondo cui, in caso di accertato transessualismo, il trattamento medico-chirurgico previsto dalla legge n. 164 del 1982 è necessario nel solo caso in cui occorra assicurare al soggetto uno stabile equilibrio psicofisico, ossia allorquando la discrepanza tra il sesso anatomico e la psico-sessualità determini un atteggiamento conflittuale di rifiuto dei propri organi sessuali, con la conseguenza che, nell'ipotesi inversa, non occorre addivenire prima all'intervenuto chirurgico per consentire la rettifica dell'atto di nascita.
Al riguardo, la S.C., con una recente e condivisibile pronuncia, ha offerto un'interpretazione degli artt. 1 e 3 della L. 164/1982 che, valorizzando la formula normativa “quando necessario”, non impone l'intervento chirurgico demolitorio o modificativo dei caratteri sessuali primari in presenza di un approdo certo ad una nuova identità di genere (Cass. 15138/2015).
In particolare, la giurisprudenza di legittimità ha sostenuto che la percezione di una "disforia di genere" determina l'esigenza di un percorso individuale di riconoscimento della propria identità personale né breve, né privo d'interventi modificativi delle caratteristiche somatiche ed ormonali originarie.
In questa prospettiva, "il profilo diacronico e dinamico ne costituisce una caratteristica ineludibile e la conclusione del processo di ricongiungimento tra "soma
e psiche" non può, attualmente, essere stabilito in via predeterminata e generale soltanto mediante il verificarsi della condizione dell'intervento chirurgico" (Cass.
15138/2015).
Invero, nel sistema delineato dalla L. 162/1984 la correzione chirurgica non è imposta dal testo delle norme, essendo sufficiente procedere ad un'interpretazione di esse che si fondi sull'esatta collocazione del diritto all'identità di genere all'interno dei diritti inviolabili che compongono il profilo personale e relazionale della dignità personale e che contribuiscono allo sviluppo equilibrato della personalità degli individui, mediante un adeguato bilanciamento con l'interesse di natura pubblicistica alla chiarezza nella identificazione dei generi sessuali e delle relazioni giuridiche.
In altri termini, alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata, e conforme alla giurisprudenza della Cedu, dell'art. l della L. 164/1982, nonché del
5 successivo art.3 della medesima legge, attualmente confluito nell'art. 31, comma quattro, del d.lgs. 150 del 2011, l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia oggetto, ove necessario, di accertamento tecnico in sede giudiziale.
Tale interpretazione si impone anche alla luce degli argomenti esposti dalla pronuncia della Corte Costituzionale n. 161/1985, nell'ambito della quale viene affermata una nozione di identità sessuale che tiene conto non solo dei caratteri sessuali esterni, ma anche di elementi di carattere psicologico e sociale, derivandone una concezione del sesso come dato complesso della personalità, determinato da un insieme di fattori, dei quali deve essere agevolato o ricercato l'equilibrio, privilegiandone quelli dominanti.
D'altra parte, la lettura fornita dalla Cassazione ha ricevuto l'avallo della Corte
Costituzionale, che con sentenza interpretativa di rigetto (n. 221/2015), ha respinto la questione di legittimità costituzionale dell'art.1, comma uno, della L.
164/1982, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 32 e 117, comma uno, della
Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 8 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, affermando che
“l'esclusione del carattere necessario dell'intervento chirurgico ai fini della rettificazione anagrafica appare il corollario di un'impostazione che, in coerenza con supremi valori costituzionali, rimette al singolo la scelta delle modalità attraverso le quali realizzare, con l'assistenza del medico e di altri specialisti, il proprio percorso di transizione, il quale deve comunque riguardare gli aspetti psicologici, comportamentali e fisici che concorrono a comporre l'identità di genere. L'ampiezza del dato letterale dell'art. 1, comma uno, della legge 164/1982 e la mancanza di rigide griglie normative sulla tipologia dei trattamenti rispondono all'irriducibile varietà delle singole situazioni soggettive.”
Discende da tali rilievi giuridici che il bene primario a cui si ispirano le norme di riferimento è la tutela della salute psicofisica del soggetto ai sensi dell'art. 32 della
Costituzione, con la conseguenza che, ai fini della modifica del nome è sufficiente l'accertamento di un disturbo di identità di genere e di un adeguato livello di identificazione con l'altro sesso, coerente alla modifica di parte dei caratteri sessuali originari, non potendosi imporre interventi chirurgici demolitori o ricostruttivi che
6 possano risultare pregiudizievoli per la salute e l'equilibrio della persona in soggetti che hanno raggiunto un accettabile livello di identificazione della propria immagine corporea con quella del sesso desiderato.
La ricorrente sin dalla sua infanzia presentava vissuti di Parte_1 incongruenza tra il genere esperito e quello stabilito alla nascita.
Dagli approfondimenti clinici e dai colloqui realizzati con personale sanitario presso l' Controparte_4
,
[...] Controparte_5
, si evidenzia in una condizione di Disforia
[...] Parte_1 di Genere in soggetto femminile adulto, in fase di post-transizione, in apparente assenza di disordini della differenziazione sessuale.
Inoltre, dalla relazione medica del 18.07.2024 dell'Asl Napoli 3 Sud,
[...]
, a firma della Controparte_6 Controparte_7 psicologa psicoterapeuta, dott.ssa , le cui conclusioni sono Persona_5 condivise da questo Collegio, in quanto ampiamente motivate ed immuni da vizi logici e metodologici, emerge che: “All'esito dei colloqui odierni è stato possibile confermare il quadro di Disforia di Genere in soggetto adulto nato femmina precedentemente diagnosticato. È stata altresì osservata la condizione di equilibrio somatopsichico della persona, sulla base della quale si suggerisce di adeguare l'atto di stato civile all'identità di genere maschile, vissuta pienamente sul piano individuale, relazionale e sociale. A tal proposito, i colloqui di riassessment hanno messo in evidenza che l'accesso alla Terapia Ormonale Sostitutiva, avvenuto circa quattro mesi fa sta consentendo ad di sperimentarsi a pieno nell'identità di Per_1 genere percepita, diminuendo notevolmente i suoi vissuti di sofferenza, presenti, dai suoi racconti, fin dalla più tenera età. Con sempre maggior serenità accede, Per_1 infatti, ai contesti sociali e si sente riconosciuto e a proprio agio nell'identità maschile percepita, nonostante persistano ancora forti sofferenze, prevalentemente connesse alle incongruenze, ancora oggi presenti, tra i suoi vissuti identitari e le caratteristiche biologiche. Al momento sembra aver costruito una rete sociale solida;
allo Per_1 stesso tempo si mostra appassionato del lavoro che svolge presso e CP_1 ambizioso nei suoi progetti futuri. Sulla base del profilo psicopatologico e di personalità osservato nel corso dei colloqui effettuati, del riscontrato pieno
7 raggiungimento, allo stato, dell'equilibrio tra soma e psiche e della piena consapevolezza espressa dal soggetto della definitività e della irreversibilità della scelta di modifica dei propri dati anagrafici, si ritiene che un sostanziale miglioramento delle condizioni psicologiche e sociali dell'interessato possa derivargli da tale modifica dei dati anagrafici. La risoluzione della discordanza ad oggi esistente tra la propria identità di genere maschile ed i propri dati anagrafici, potrebbe, infatti, consentirgli di ridurre in maniera sostanziale quei vissuti di disagio anche marcati che, a suo dire, verrebbero ad essere oggi elicitati da quei contesti e da quelle situazioni in cui egli venga ad essere necessitato ad esibire i propri documenti di identità…”.
Significativa rilevanza assumono, sul punto, le dichiarazioni rese dalla ricorrente all'udienza del 20.05.2025. Nell'occasione ha confermato di voler Parte_1 dare seguito al procedimento volto ad ottenere la modifica delle sue generalità anagrafiche, sentendo ella di appartenere al genere maschile.
Nel caso in esame, come sopra ampiamente illustrato, dalle relazioni mediche in atti emerge la prova della serietà ed univocità del percorso scelto dalla e Pt_1 della conseguente possibilità di riconoscere a quest'ultimo il carattere dell'irreversibilità, nei termini indicati dalla giurisprudenza di legittimità.
Invero, la diagnosi di disforia di genere, l'esito del percorso di transizione, il raggiunto equilibrio tra soma e psiche e l'assenza di ripensamenti e paure, nonché il rafforzamento del desiderio di rendere effettiva l'identità del sesso psicologico, dimostrano la già consolidata convinzione della ricorrente di appartenenza al genere nel quale si chiede giudizialmente la rettificazione.
La stessa esperienza di vita, sin dall'adolescenza, la terapia ormonale alla quale si
è sottoposta, pur nella consapevolezza dei rischi a essa connessi, testimoniano come l'istante abbia avvertito di appartenere ad un sesso diverso e, identificandosi in tale diverso genere, abbia conseguito, con il trascorrere del tempo, una sua armonia ed il raggiungimento di un equilibrio psichico che si è consolidato negli anni, fino a giungere ad un percorso univoco e diretto al mutamento del sesso.
Sulla base delle anzidette considerazioni va, dunque, ordinata la richiesta rettifica dell'attribuzione di sesso nei registri dello stato civile da femminile a maschile, con l'assunzione da parte della ricorrente del nome “ ” in luogo del nome Per_1
“ ”. Parte_1
8 Alcuna statuizione deve essere adottata in ordine alle spese di lite attesa la natura del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza o eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- Accerta e dichiara il diritto della ricorrente alla rettificazione di sesso da femminile a maschile e pertanto ordina all'Ufficiale dello Stato Civile di
NAPOLI di procedere alla rettifica dell'atto di nascita di , Parte_1 nel senso che l'indicazione del sesso femminile debba essere modificata in sesso maschile e l'indicazione del nome “ ” debba essere modificata Parte_1 in “ ” (Atto N. 1149 p. I s. - anno 1990 - Comune di NAPOLI). Per_1
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 3/6/2025
Il Presidente
Dott. ssa Eva Scalfati
Il Giudice est.
Dott.ssa Viviana Criscuolo
9 10
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Napoli – Sezione I civile – riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Eva Scalfati Presidente
Dott.ssa Viviana Criscuolo Giudice rel.
Dott.ssa Giulia d'Alessandro Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella procedura iscritta al n. 5333 del R.G. dell'anno 2025, proposta
DA
, nata a [...] il [...], C.F. ed Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Napoli alla via Toledo 156 presso lo studio dell'Avv.
Mara Biancamano che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce al ricorso;
RICORRENTE
NONCHÉ
Il PM presso il Tribunale di Napoli,
INTERVENTORE NECESSARIO
CONCLUSIONI
All'udienza del 20.05.2025 la difesa di parte ricorrente concludeva conformemente al ricorso, chiedendo la rettifica del genere e la modifica del nome.
Il PM, a sua volta, concludeva per l'accoglimento del ricorso.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 08.03.2025, adiva il Tribunale Parte_1 chiedendo la rettificazione del sesso da femminile a maschile, con la sostituzione del nome “ ” in luogo di “ ”; inoltre, la ricorrente deduceva di essere Per_1 Parte_1
1 figlia unica, adottata;
di aver sempre vissuto con i suoi genitori adottivi ma che, di recente, si era trasferita a Padova dove lavorava alle dipendenze di;
CP_1 che solo in età adulta aveva conosciuto una sorella biologica;
che della madre biologica non aveva alcuna notizia, mentre aveva appreso che il padre biologico era morto per overdose da sostanze stupefacenti alcuni anni fa;
che ella era celibe e senza figli;
che fin dalla tenera età aveva manifestato un'evidente disforia di genere, ovverosia una forte e persistente identificazione nel sesso opposto a quello biologico, cioè quello assegnato anagraficamente alla nascita;
che il disagio connesso alla sua identità di genere aveva preso forma gradualmente;
che, quando il corpo femminile iniziava a diventare sempre più evidente con la crescita del seno e la comparsa delle mestruazioni, il disagio diveniva sempre più opprimente e la ricorrente tentava di ovviarvi vestendosi con abiti maschili;
che ella non riusciva a capire cosa stesse accadendo ad un corpo che non sentiva il suo e questo le provocava forte malessere;
che durante gli anni della scuola primaria e secondaria di primo grado era stata vittima di bullismo omotransfobico;
che inizialmente le sue sofferenze le aveva riferite ad un orientamento sessuale di tipo omosessuale, salvo poi comprendere compiutamente, intorno ai venti anni di età, di essere un ragazzo trans;
che proprio in questi anni la ricorrente aveva sofferto molto per la sua condizione, tanto da iniziare a manifestare un quadro psicopatologico caratterizzato da deflessione del tono dell'umore, irritabilità, spunti di riferimento;
che ella aveva iniziato ad essere seguita da vari medici psichiatri, fino a quando, con terapia farmacologica prescritta dal Dott. , aveva raggiunto una CP_2 normalizzazione, proseguendo poi con un percorso di psicoterapia ancora in atto;
che la presa di coscienza della sua incongruenza di genere e l'avvio di tutto il percorso di transizione avevano portato un notevole miglioramento delle sue condizioni, grazie anche e soprattutto al forte supporto ricevuto dai propri genitori;
che nell'ottobre del 2023, all'età di circa 33 anni, aveva deciso di intraprendere l'iter volto alla transizione nel sesso maschile, rivolgendosi al , Unità Controparte_3
Complessa di Psichiatria e Psicologia - Area Clinica Disforia di Genere – dell'AOU
Federico II di Napoli, dove aveva effettuato due colloqui di valutazione psicopatologica;
che attraverso tali percorsi le era stata diagnosticata la disforia di genere in soggetto femminile senza disordini della differenziazione sessuale, come da documentazione allegata in atti;
che da oltre un anno praticava terapia
2 ormonale sostitutiva, mascolinizzante, seguita DAI di Endocrinologia dell'AOU
Federico II di Napoli;
che successivamente aveva intrapreso un percorso di riassessment psicodiagnostico presso il consultorio InConTra (Consultorio per le
Persone Trans e con Identità Non Binarie) dell'U.O.C. Assistenza Consultoriale e
Medicina di Genere dell'ASL Napoli 3 Sud, attraverso il quale le era stata confermata la disforia di genere in soggetto femmina senza disordini della differenziazione sessuale, in fase di affermazione del genere maschile precedentemente diagnosticato;
che ormai da tempo la sua vita era declinata al maschile;
che ella aveva scelto di farsi chiamare;
che aveva sembianze Per_1 maschili, con abbigliamento tipicamente maschile;
che anche nell'ambito lavorativo aveva ottenuto il riconoscimento della sua identità maschile;
che, con riguardo al piano psicopatologico, già nella relazione a firma del Dott. della Federico II, Per_2 non erano state rilevate incapacità di comprensione del percorso di transizione intrapreso e delle conseguenze irreversibili dello stesso;
che anche la Dott.ssa
, del Consultorio InConTra, aveva confermato la piena consapevolezza Per_3 della definitività e irreversibilità della scelta di modifica dei dati anagrafici;
che entrambe le relazioni psicologiche avevano evidenziato, di contro, che la risoluzione della discordanza ad oggi esistente tra l'identità di genere maschile del ricorrente ed i propri dati anagrafici avrebbe portato ad un miglioramento generale della sua condizione;
che anche il Dott. , nella certificazione datata 11.12.2024, Per_4 riferiva un quadro clinico ottimo grazie alla ripresa che parte ricorrente aveva avuto sia con l'avanzamento della fase di transizione sia con l'assunzione della terapia farmacologica che era in decremento posologico fino alla definitiva interruzione;
che nonostante il risultato raggiunto, quindi, l'istante era intenzionata a portare a compimento il suo percorso di transizione al fine di sostenere e migliorare la propria qualità di vita, con maggiore riconoscimento e integrazione, definendo sia a livello fisico, con gli interventi chirurgici di riassegnazione, sia a livello sociale, con l'adeguamento dei dati anagrafici;
che sussisteva, ad oggi, una discordanza tra le risultanze anagrafiche e l'identità sessuale psicologica che produceva nella ricorrente un inevitabile senso di frustrazione e disagio;
che pertanto premeva all'istante di essere autorizzata ad una rettificazione dei dati anagrafici, preliminarmente ed indipendentemente dal trattamento chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali maschili primari e secondari.
3 All'udienza del 20.05.2025, il Giudice preliminarmente dava atto che parte ricorrente si presentava in abiti maschili, con una barba evidente ed un taglio di capelli corti;
procedeva poi all'ascolto di , la quale si riportava al Parte_1 ricorso e ne chiedeva l'accoglimento, e dichiarava: “Io ho 35 anni;
ricordo che sin da quando ero bambino non mi sono mai trovato con i giochi tipici delle bambine, con le mie compagne non sapevo di cosa parlare, mi trovavo molto di più a giocare con i bambini e preferivo i classici giochi da maschietto. Alle superiori sono stato vittima di bullismo, penso perché i miei compagni avevano riconosciuto la mia diversità prima di me, nel senso che non mi sentivo di appartenere al genere femminile. Finite le scuole ho avviato una riflessione con me stesso su quello che dovevo fare e i pensieri si sono fatti più chiari. Sono in terapia psicologica da circa una decina d'anni. Io ho fatto un percorso graduale di cambiamento, non c'è stato nessun evento traumatico;
assumo la terapia endocrinologica soltanto da 1 anno;
in precedenza avevo tagliato
i capelli corti ed avevo cominciato gradualmente a vestire abiti di foggia maschile in modo sempre più assiduo. Io lavoro come dipendente delle a Padova, CP_1 ma conservo la residenza a Napoli. L'ambiente di vita e di lavoro a Padova per me è stato un punto di svolta, perché, anche quando non erano ancora evidenti la barba o altri caratteri maschili, comunque sono sempre stato visto e trattato come e Per_1 riconosciuto nella mia identità maschile. Non ho una relazione all'attualità, anche se in passato ne ho avute, ciò in quanto devo concentrarmi su me stesso e le mie priorità, in particolare il cambio del genere e del nome e poi devo sottopormi a 2 interventi chirurgici già programmati, uno per aiutarmi nel dimagrimento e poi la mastectomia.
In futuro sono intenzionato alla modifica totale dei caratteri sessuali, ma è una decisione che prenderò con il tempo.”
All'esito, la difesa chiedeva di discutere oralmente la causa. Il Giudice relatore, ritenuto il giudizio sufficientemente istruito, provvedeva in conformità.
La difesa di parte ricorrente concludeva conformemente al ricorso, chiedendo la rettifica del genere e la modifica del nome. Il Giudice relatore riservava la causa al
Collegio, con trasmissione degli atti al PM per le conclusioni.
Il Pubblico Ministero, in data 22.05.2025, concludeva chiedendo l'accoglimento del ricorso.
La domanda è fondata e deve pertanto essere accolta.
4 Con riferimento alla domanda di rettifica anagrafica ritiene il Tribunale di confermare l'orientamento adottato in precedenti decisioni emesse dalla sezione, secondo cui, in caso di accertato transessualismo, il trattamento medico-chirurgico previsto dalla legge n. 164 del 1982 è necessario nel solo caso in cui occorra assicurare al soggetto uno stabile equilibrio psicofisico, ossia allorquando la discrepanza tra il sesso anatomico e la psico-sessualità determini un atteggiamento conflittuale di rifiuto dei propri organi sessuali, con la conseguenza che, nell'ipotesi inversa, non occorre addivenire prima all'intervenuto chirurgico per consentire la rettifica dell'atto di nascita.
Al riguardo, la S.C., con una recente e condivisibile pronuncia, ha offerto un'interpretazione degli artt. 1 e 3 della L. 164/1982 che, valorizzando la formula normativa “quando necessario”, non impone l'intervento chirurgico demolitorio o modificativo dei caratteri sessuali primari in presenza di un approdo certo ad una nuova identità di genere (Cass. 15138/2015).
In particolare, la giurisprudenza di legittimità ha sostenuto che la percezione di una "disforia di genere" determina l'esigenza di un percorso individuale di riconoscimento della propria identità personale né breve, né privo d'interventi modificativi delle caratteristiche somatiche ed ormonali originarie.
In questa prospettiva, "il profilo diacronico e dinamico ne costituisce una caratteristica ineludibile e la conclusione del processo di ricongiungimento tra "soma
e psiche" non può, attualmente, essere stabilito in via predeterminata e generale soltanto mediante il verificarsi della condizione dell'intervento chirurgico" (Cass.
15138/2015).
Invero, nel sistema delineato dalla L. 162/1984 la correzione chirurgica non è imposta dal testo delle norme, essendo sufficiente procedere ad un'interpretazione di esse che si fondi sull'esatta collocazione del diritto all'identità di genere all'interno dei diritti inviolabili che compongono il profilo personale e relazionale della dignità personale e che contribuiscono allo sviluppo equilibrato della personalità degli individui, mediante un adeguato bilanciamento con l'interesse di natura pubblicistica alla chiarezza nella identificazione dei generi sessuali e delle relazioni giuridiche.
In altri termini, alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata, e conforme alla giurisprudenza della Cedu, dell'art. l della L. 164/1982, nonché del
5 successivo art.3 della medesima legge, attualmente confluito nell'art. 31, comma quattro, del d.lgs. 150 del 2011, l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia oggetto, ove necessario, di accertamento tecnico in sede giudiziale.
Tale interpretazione si impone anche alla luce degli argomenti esposti dalla pronuncia della Corte Costituzionale n. 161/1985, nell'ambito della quale viene affermata una nozione di identità sessuale che tiene conto non solo dei caratteri sessuali esterni, ma anche di elementi di carattere psicologico e sociale, derivandone una concezione del sesso come dato complesso della personalità, determinato da un insieme di fattori, dei quali deve essere agevolato o ricercato l'equilibrio, privilegiandone quelli dominanti.
D'altra parte, la lettura fornita dalla Cassazione ha ricevuto l'avallo della Corte
Costituzionale, che con sentenza interpretativa di rigetto (n. 221/2015), ha respinto la questione di legittimità costituzionale dell'art.1, comma uno, della L.
164/1982, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 32 e 117, comma uno, della
Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 8 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, affermando che
“l'esclusione del carattere necessario dell'intervento chirurgico ai fini della rettificazione anagrafica appare il corollario di un'impostazione che, in coerenza con supremi valori costituzionali, rimette al singolo la scelta delle modalità attraverso le quali realizzare, con l'assistenza del medico e di altri specialisti, il proprio percorso di transizione, il quale deve comunque riguardare gli aspetti psicologici, comportamentali e fisici che concorrono a comporre l'identità di genere. L'ampiezza del dato letterale dell'art. 1, comma uno, della legge 164/1982 e la mancanza di rigide griglie normative sulla tipologia dei trattamenti rispondono all'irriducibile varietà delle singole situazioni soggettive.”
Discende da tali rilievi giuridici che il bene primario a cui si ispirano le norme di riferimento è la tutela della salute psicofisica del soggetto ai sensi dell'art. 32 della
Costituzione, con la conseguenza che, ai fini della modifica del nome è sufficiente l'accertamento di un disturbo di identità di genere e di un adeguato livello di identificazione con l'altro sesso, coerente alla modifica di parte dei caratteri sessuali originari, non potendosi imporre interventi chirurgici demolitori o ricostruttivi che
6 possano risultare pregiudizievoli per la salute e l'equilibrio della persona in soggetti che hanno raggiunto un accettabile livello di identificazione della propria immagine corporea con quella del sesso desiderato.
La ricorrente sin dalla sua infanzia presentava vissuti di Parte_1 incongruenza tra il genere esperito e quello stabilito alla nascita.
Dagli approfondimenti clinici e dai colloqui realizzati con personale sanitario presso l' Controparte_4
,
[...] Controparte_5
, si evidenzia in una condizione di Disforia
[...] Parte_1 di Genere in soggetto femminile adulto, in fase di post-transizione, in apparente assenza di disordini della differenziazione sessuale.
Inoltre, dalla relazione medica del 18.07.2024 dell'Asl Napoli 3 Sud,
[...]
, a firma della Controparte_6 Controparte_7 psicologa psicoterapeuta, dott.ssa , le cui conclusioni sono Persona_5 condivise da questo Collegio, in quanto ampiamente motivate ed immuni da vizi logici e metodologici, emerge che: “All'esito dei colloqui odierni è stato possibile confermare il quadro di Disforia di Genere in soggetto adulto nato femmina precedentemente diagnosticato. È stata altresì osservata la condizione di equilibrio somatopsichico della persona, sulla base della quale si suggerisce di adeguare l'atto di stato civile all'identità di genere maschile, vissuta pienamente sul piano individuale, relazionale e sociale. A tal proposito, i colloqui di riassessment hanno messo in evidenza che l'accesso alla Terapia Ormonale Sostitutiva, avvenuto circa quattro mesi fa sta consentendo ad di sperimentarsi a pieno nell'identità di Per_1 genere percepita, diminuendo notevolmente i suoi vissuti di sofferenza, presenti, dai suoi racconti, fin dalla più tenera età. Con sempre maggior serenità accede, Per_1 infatti, ai contesti sociali e si sente riconosciuto e a proprio agio nell'identità maschile percepita, nonostante persistano ancora forti sofferenze, prevalentemente connesse alle incongruenze, ancora oggi presenti, tra i suoi vissuti identitari e le caratteristiche biologiche. Al momento sembra aver costruito una rete sociale solida;
allo Per_1 stesso tempo si mostra appassionato del lavoro che svolge presso e CP_1 ambizioso nei suoi progetti futuri. Sulla base del profilo psicopatologico e di personalità osservato nel corso dei colloqui effettuati, del riscontrato pieno
7 raggiungimento, allo stato, dell'equilibrio tra soma e psiche e della piena consapevolezza espressa dal soggetto della definitività e della irreversibilità della scelta di modifica dei propri dati anagrafici, si ritiene che un sostanziale miglioramento delle condizioni psicologiche e sociali dell'interessato possa derivargli da tale modifica dei dati anagrafici. La risoluzione della discordanza ad oggi esistente tra la propria identità di genere maschile ed i propri dati anagrafici, potrebbe, infatti, consentirgli di ridurre in maniera sostanziale quei vissuti di disagio anche marcati che, a suo dire, verrebbero ad essere oggi elicitati da quei contesti e da quelle situazioni in cui egli venga ad essere necessitato ad esibire i propri documenti di identità…”.
Significativa rilevanza assumono, sul punto, le dichiarazioni rese dalla ricorrente all'udienza del 20.05.2025. Nell'occasione ha confermato di voler Parte_1 dare seguito al procedimento volto ad ottenere la modifica delle sue generalità anagrafiche, sentendo ella di appartenere al genere maschile.
Nel caso in esame, come sopra ampiamente illustrato, dalle relazioni mediche in atti emerge la prova della serietà ed univocità del percorso scelto dalla e Pt_1 della conseguente possibilità di riconoscere a quest'ultimo il carattere dell'irreversibilità, nei termini indicati dalla giurisprudenza di legittimità.
Invero, la diagnosi di disforia di genere, l'esito del percorso di transizione, il raggiunto equilibrio tra soma e psiche e l'assenza di ripensamenti e paure, nonché il rafforzamento del desiderio di rendere effettiva l'identità del sesso psicologico, dimostrano la già consolidata convinzione della ricorrente di appartenenza al genere nel quale si chiede giudizialmente la rettificazione.
La stessa esperienza di vita, sin dall'adolescenza, la terapia ormonale alla quale si
è sottoposta, pur nella consapevolezza dei rischi a essa connessi, testimoniano come l'istante abbia avvertito di appartenere ad un sesso diverso e, identificandosi in tale diverso genere, abbia conseguito, con il trascorrere del tempo, una sua armonia ed il raggiungimento di un equilibrio psichico che si è consolidato negli anni, fino a giungere ad un percorso univoco e diretto al mutamento del sesso.
Sulla base delle anzidette considerazioni va, dunque, ordinata la richiesta rettifica dell'attribuzione di sesso nei registri dello stato civile da femminile a maschile, con l'assunzione da parte della ricorrente del nome “ ” in luogo del nome Per_1
“ ”. Parte_1
8 Alcuna statuizione deve essere adottata in ordine alle spese di lite attesa la natura del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza o eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- Accerta e dichiara il diritto della ricorrente alla rettificazione di sesso da femminile a maschile e pertanto ordina all'Ufficiale dello Stato Civile di
NAPOLI di procedere alla rettifica dell'atto di nascita di , Parte_1 nel senso che l'indicazione del sesso femminile debba essere modificata in sesso maschile e l'indicazione del nome “ ” debba essere modificata Parte_1 in “ ” (Atto N. 1149 p. I s. - anno 1990 - Comune di NAPOLI). Per_1
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 3/6/2025
Il Presidente
Dott. ssa Eva Scalfati
Il Giudice est.
Dott.ssa Viviana Criscuolo
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