Ordinanza cautelare 7 ottobre 2021
Decreto collegiale 25 febbraio 2022
Sentenza 19 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. I, sentenza 19/03/2026, n. 621 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 621 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00621/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00737/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 737 del 2021, proposto da
-ricorrente-, rappresentato e difeso dall’avvocata Alessandra Ballerini, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore , anche per la Questura di Torino, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege , avente sede a Torino, in via dell’Arsenale n. 21;
per l’annullamento
- del decreto prot. n. -OMISSIS- (notificato il 10/07/2021), a mezzo del quale è stata respinta l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per “motivi di studio” presentata in data -OMISSIS- da -ricorrente-;
- di ogni altro atto, presupposto, preparatorio, prodromico, concernente, connesso o consequenziale, anche non conosciuto e comunque lesivo degli interessi del ricorrente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 17 febbraio 2026 il dott. VA CE ON e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Con ricorso notificato in data 03/09/2021, -ricorrente- è insorto avverso la determinazione, meglio individuata in epigrafe, con cui la Questura di Torino ha respinto la sua istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro. La determinazione gravata è giustificata dal fatto che il ricorrente, immatricolato nel corso di laurea in ingegneria informatica presso il Politecnico di Torino, non avrebbe superato il numero minimo di verifiche previsto dall’art. 46 co. 4 d.p.r. 31/08/1999 n. 394 ai fini del rinnovo del titolo di soggiorno.
L’impugnazione di -ricorrente- è affidata a quattro motivi di doglianza, diretti a denunciare – sotto distinti ma convergenti profili – la lacunosità dell’istruttoria svolta e la conseguente arbitrarietà della determinazione assunta, in quanto l’Amministrazione non avrebbe valutato le difficoltà vissute dal ricorrente in patria e la precarietà del contesto sociale di riferimento al momento del suo arrivo in Italia (coinciso con la pandemia da Covid-19), e avrebbe comunque omesso di vagliare i presupposti per il rilascio di un permesso di soggiorno per altro titolo, in particolare alla luce dell’attività lavorativa svolta dal ricorrente in Italia.
2. – L’Amministrazione si è costituita per resistere in giudizio con memoria di stile.
3. – Con ordinanza del 07/10/2021 n. 404, il Tribunale ha respinto l’istanza cautelare proposta dal ricorrente, reputando che, allo stato degli atti, l’impugnazione non fosse assistita da apprezzabili profili di fondatezza.
4. – La causa è stata introitata per la decisione all’udienza pubblica del 17/02/2025, senza previa discussione, come da istanza depositata dalle parti.
5. – Il ricorso è fondato nei termini di cui appresso.
5.1 - Prima di entrare nel merito della pretesa sostanziale avanzata in giudizio, non può sottacersi che, sul piano deduttivo, l’impugnazione si pone ai limiti dell’ammissibilità.
Le argomentazioni difensive attoree sono incentrate in via pressoché esclusiva sulle difficoltà vissute dal ricorrente nel proprio percorso migratorio, sulla precarietà socio-economica della sua famiglia in patria, sulle condizioni di (asserita) instabilità politica e sociale del UN (suo paese di origine), nonché infine sulla necessità per -ricorrente- di proseguire un percorso terapeutico in Italia. Tali circostanze paiono funzionali, più che altro, a rivendicare in favore del ricorrente il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale o per ragioni di salute (se non persino la protezione sussidiaria a norma dell’art. 14, lett. c) d.lgs. 251/2007), pretesa avente indubbia connotazione di diritto soggettivo e devoluta, pertanto, alla giurisdizione del Giudice ordinario (artt. 3, co. 1 lett. d) e d- bis ) d.l. 13/2017 e artt. 19- ter d.lgs. 150/2011).
Anche a valorizzare la censura inerente la violazione dell’art. 5, co. 9 d.lgs. 286/1998, ai fini del rilascio di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato ( infra §5.2), il ricorso non precisa quali fossero in concreto le condizioni di vita di -ricorrente- in Italia al momento della proposizione dell’istanza amministrativa e soprattutto non chiarisce – né documenta – se i redditi da lavoro prodotti nel nostro Paese fossero stati comprovati nel corso dell’istruttoria amministrativa.
Va detto che lo stesso Ministero intimato, pur ritualmente costituito, non ha rassegnato difese di merito e non ha prodotto in giudizio gli atti dell’istruttoria amministrativa, a norma dell’art. 46, co. 2 c.p.a. In particolare, non è presente in atti il preavviso di rigetto trasmesso al ricorrente, di talché non è dato conoscere quali integrazioni documentali siano state sollecitate dall’Amministrazione, né sulla scorta di quali elementi istruttori la determinazione impugnata sia stata concretamente assunta. La motivazione del provvedimento impugnato indica tuttavia che, in sede procedimentale, -ricorrente- abbia prodotto unicamente una autocertificazione relativa agli esami universitari sostenuti in Italia (« RILEVATO che ad integrazione della suindicata comunicazione il richiedente ha depositato una autocertificazione con la quale conferma di avere superato due esami e, pertanto, non sussistono le condizioni per il rinnovo dell'autorizzazione al soggiorno »). Se ne desume che il ricorrente abbia omesso di produrre la documentazione lavorativa di cui egli rivendica la considerazione in questa sede.
Infine, il ricorso introduttivo è denso di refusi e riferimenti inconferenti alla fattispecie controversa (si pensi ai richiami alla « signora -OMISSIS- » e alla « Questura di Foggia » contenuti nel ricorso).
5.2 - Tanto premesso, è provato per tabulas che, sin dal suo arrivo in Italia, il ricorrente abbia svolto quasi ininterrottamente attività lavorativa. Per quanto di interesse in questa sede, gli atti di causa attestano che -ricorrente- è stato assunto in data -OMISSIS- dalla -OMISSIS- con qualifica di Operaio di livello D, e che in data -OMISSIS- il rapporto è stato convertito a tempo indeterminato. Risulta che egli abbia percepito redditi mensili netti pari a circa € 1.300/1.400,00 a partire dal febbraio 2024 e fino all’udienza di discussione (cfr. note di deposito del 30/01/2025, 13/02/2025, 22/12/2025). Risulta altresì che egli abbia sottoscritto un contratto di locazione abitativa di un immobile a Genova, ove egli risiede assieme a tre connazionali.
Alla luce di tale documentazione, nessun dubbio può legittimamente esservi sul fatto che, quantomeno al momento dell’odierna decisione, il ricorrente abbia consolidato il proprio percorso di integrazione socio-lavorativa e conseguito una capacità reddituale tutt’altro che trascurabile.
In questa prospettiva, appare fondata la pretesa sostanziale azionata in giudizio, inerente il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro (sottesa alla censura inerente l’omesso esame da parte dell’Amministrazione dei presupposti per la regolarizzazione del ricorrente ad altro titolo ex art. 5, co. 9 d.lgs. 286/1998).
5.3 - Ai fini dell’accoglimento del ricorso, non rileva che la documentazione prodotta in questo giudizio non sia – recte , possa non essere – stata prodotta negli atti dell’istruttoria amministrativa
La tardività della documentazione lavorativa (e financo la sua mancata produzione nel corso del procedimento amministrativo), se pure esclude l’illegittimità della determinazione gravata, non impedisce al Tribunale – e all’Amministrazione in sede di riedizione del potere – di scrutinare la fondatezza della pretesa sostanziale azionata dal ricorrente, alla luce delle sopravvenienze favorevoli documentate nel corso del giudizio (cfr. ex plurimis Cons. Stato, Sez. III, 13/01/2025 n. 219; Id. 03/01/2025 n. 11). Ne consegue che, in disparte ogni riflesso sulla legittimità del provvedimento gravato, la documentazione lavorativa dimessa dal ricorrente in questo giudizio può e deve essere posta a fondamento dell’odierna decisione.
Tanto giustifica l’accoglimento del ricorso, con conseguente annullamento della determinazione gravata.
Resta impregiudicato il merito della determinazione che l’Amministrazione, alla luce delle sopravvenienze intervenute medio tempore , intenda assumere in sede di riedizione del potere, fermo l’effetto conformativo derivante dal presente giudicato in ordine agli oneri istruttori e decisori correlati alla condizione di integrazione socio-lavorativa documentata dal ricorrente.
6. – Sussistono i presupposti per l’integrale compensazione delle spese di lite, stante l’obiettiva peculiarità della fattispecie controversa.
La documentazione di causa attesta che il ricorrente abbia superato la soglia reddituale prevista dall’art. 76 d.p.r 115/2002, di talché è doverosa la revoca dell’ammissione al patrocinio alle spese dello Stato disposta in suo favore (delibera della Commissione patrocinio alle spese dello Stato del 25/03/2022 n. 786), con effetto dalla perdita dei requisiti di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando:
- accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla la determinazione impugnata;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
- revoca l’ammissione al patrocinio alle spese dello Stato disposta in favore del ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità del ricorrente e di ogni altra persona fisica eventualmente menzionata in questa sentenza, ad esclusione dei procuratori delle parti.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 17 febbraio 2026 con l’intervento dei magistrati:
EL RO, Presidente
Luca Pavia, Primo Referendario
VA CE ON, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| VA CE ON | EL RO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.