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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 27/01/2025, n. 106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 106 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giorgio Latti Presidente Relatore
dott. Mario Farina Giudice
dott.ssa Chiara Mazzaroppi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6390/2024 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. ROMAGNA Parte_1 C.F._1
ELOISA
e
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. DESSI ALESSIO CP_1 C.F._2
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
intervenuto per legge
Oggetto: Domanda congiunta di modifica delle condizioni di separazione personale dei coniugi
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
Pag. 1 a 4 DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno proposto una domanda congiunta di modifica delle condizioni di separazione personale dei coniugi, nella quale hanno esposto:
“- che le parti, come sopra individuate, intendono modificare le condizioni di mantenimento della minore nata in data [...], dall'unione dei sig.ri e Persona_1 Parte_1
come determinate nel decreto di omologazione n. 98/2019 del 08.01.2019 CP_1
nell'ambito del procedimento di separazione consensuale n. 9377/2018 (doc. 1);
-che nel provvedimento succitato veniva stabilito che il padre dovesse contribuire al mantenimento di mediante il versamento in favore della signora della somma di Per_1 CP_1
euro 190,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie;
-che vive con la madre, in Cagliari nella Via dell'Abbondanza 19; Per_1 CP_1
-che le parti non hanno intrapreso un percorso di mediazione familiare;
-che la signora svolge l'attività lavorativa di assistente alla poltrona presso uno CP_1
studio dentistico con un reddito mensile di circa € 1.170,00 ed è proprietaria dell'immobile sito in Cagliari nella Via dell'Abbondanza 19, per il quale paga un mutuo mensile di € 400,00 oltre ad un prestito personale di € 200,00 necessario a coprire l'importo del mutuo.
- che il signor svolge l'attività lavorativa di operaio, con un reddito mensile di Parte_1
circa euro 1.300,00 -1.500,00 mensili;
-Le esigenze di vita di sono maggiori rispetto al 2019 quando le parti si sono accordate Per_1
sull'importo dell'assegno di mantenimento ed inoltre è mutato in meglio il reddito del signor
Pt_1
-le parti hanno dunque raggiunto un accordo volto a modificare le condizioni di separazione in ordine al solo importo dell'assegno di mantenimento, lasciando ferme le statuizioni relative all'esercizio del diritto di visita, collocazione ed affidamento;
Pag. 2 a 4 - le parti dichiarano espressamente di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
TANTO PREMESSO, LE PARTI COME SOPRA RAPPRESENTATE E DIFESE,
CHIEDONO
che l'Ill.mo Tribunale adito, riunito in Camera di Consiglio, previa sostituzione dell'udienza di comparizione delle parti con il deposito di note scritte, Voglia disciplinare la modifica delle condizioni di separazione nel seguente modo:
- Il signor verserà alla signora a titolo di mantenimento per la Parte_1 CP_1
figlia minorenne e con ella convivente, la somma mensile di euro 300,00 (trecento/00) Per_1
entro il giorno 15 di ogni mese, da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo le modalità ed i dettagli di cui alle linee guida C.N.F.
- DE continuerà ad essere collocata presso la madre, affidata ad entrambi i genitori e a frequentare il padre liberamente;
- le spese si intendono compensate tra le parti”.
Con note scritte sostitutive dell'udienza, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e la causa è stata rimessa in decisione.
Deve, quindi, prendersi atto dell'accordo che attiene ai rapporti patrimoniali fra Pt_1
e .
[...] CP_1
Gli accordi intervenuti tra e devono essere omologati non Parte_1 CP_1
essendo in contrasto con gli interessi della prole.
In ragione dell'accordo, le spese devono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, a modifica di quanto disposto con decreto del Tribunale di Cagliari – Sezione Civile N. 98 del 8.1.2019
nel procedimento VG 9377/2018, così dispone:
Pag. 3 a 4 1) provvede in conformità alle condizioni concordate dalle parti come sopra riportate;
2) dichiara le spese integralmente compensate tra le parti.
Si comunichi
Cagliari, 27.1.2025
Il Presidente
Giorgio Latti
Pag. 4 a 4