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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 11/11/2025, n. 1183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1183 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 6132/2025 V.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Susanna Menegazzi Presidente dott.ssa Marina Righi Giudice dott.ssa Giulia Civiero Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 473 bis.51 cod. proc. civ. promosso con ricorso congiunto depositato in data
20/10/2025 da:
Parte_1
con l'avv. GUIDOTTO PIETRO
c.f.: C.F._1
e
Parte_2
con l'avv. GUIDOTTO PIETRO
c.f.: C.F._2
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno richiesto congiuntamente al Tribunale di pronunciare
1 la separazione personale e di omologare o prendere atto degli accordi intervenuti tra le stesse.
Le parti medesime, con note ex art. 127 ter cod. proc. civ. in sostituzione dell'udienza del 7.11.2025, hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, che non sussistono possibilità di riconciliazione e hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti siano congrue, rispondano all'interesse della prole e non presentino profili di illegittimità; dato atto che il fascicolo è stato trasmesso al Pubblico Ministero in data 23.10.2025 e che nulla è pervenuto;
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara la separazione personale tra i coniugi (n. a Parte_1
AS ET (TV) il 01/08/1984) e (n. a Parte_2
CAMPOSAMPIERO (PD) il 23/07/1985), matrimonio contratto il 06/12/2014 e trascritto al n. 25,
Parte II, Serie A, Anno 2014 del registro degli atti di matrimonio del Comune di CAMPOSAMPIERO alle seguenti condizioni:
2. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, provvedendo ciascuno al proprio sostentamento, godendo entrambi di un proprio reddito e pertanto senza nulla pretendere l'uno dall'altro a titolo di assegno di mantenimento e/o alimentare.
3. I figli minori e saranno affidati in via condivisa ad entrambi i genitori, con i quali Persona_1 Persona_2
i minori avranno un rapporto equilibrato e continuativo, ricevendo da entrambi i genitori cura, educazione ed istruzione. I genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente, assumendo di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute di e , tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione Per_1 Per_2
naturale e delle aspirazioni dei predetti, nel rispetto della loro sensibilità e delle loro esigenze, nonché dei mutamenti che essi subiranno negli anni.
4. La casa familiare sita a CO ET (TV) in via Giacomo Puccini n. 10, di proprietà esclusiva del sig.
2 , verrà assegnata alla moglie sig.ra , con gli arredi ivi esistenti, affinché Parte_1 Parte_2
vi continui a risiedere unitamente ai figli, dove avranno pertanto collocazione prevalente. Ogni eventuale modifica della residenza dei figli, dovrà essere comunicata al sig. . Parte_1
5. Si dà atto che il sig. ha già provveduto a rilasciare la casa familiare, trasferendosi con i propri beni ed Parte_1
effetti personali presso un appartamento preso in locazione sito a CO ET (TV) in via Boscato n. 12.
6. Il sig. potrà tenere con sé i figli secondo il seguente calendario: Parte_1
a) a weekend alternati, con pernotto presso la casa paterna, dal venerdì sera dalle ore 18.00, fino alla domenica sera dopo cena, riaccompagnandoli dalla madre, presso la casa familiare sita a CO ET (TV) in via Giacomo Puccini n.
10, indicativamente verso le ore 21.00.
b) oltre ai weekend alternati, il padre trascorrerà con i bambini tutte le sere del lunedì e del mercoledì, dalle ore 18.00 circa, fino alla mattina successiva, accompagnandoli nelle rispettive scuole. Nello specifico il padre, unitamente alla figlia , Per_2
andrà a prendere al termine dell'allenamento di basket del lunedì, come a quello del mercoledì, e porterà i bambini Per_1
presso la propria abitazione, dove avverrà la cena ed il pernotto, avendo cura, come detto sopra, di accompagnarli a scuola l'indomani mattina.
c) Per quanto concerne le vacanze estive, e , compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici, Per_1 Per_2
trascorreranno con il padre almeno due settimane, anche non consecutive, pertanto i genitori dovranno concordare i rispettivi periodi di vacanza entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno.
d) Per quanto concerne le festività religiose, così come ogni altra festività, “ponte” e/o vacanza, queste saranno parimenti alternate, in modo tale che il padre e la madre vedano i figli in maniera paritetica.
e) In particolare, per quanto concerne le festività del Santo Natale, i figli trascorreranno con un genitore il periodo che intercorre tra l'inizio delle vacanze scolastiche fino al 30 dicembre, e con l'altro genitore il periodo dal 31 dicembre fino all'Epifania. Le parti concorderanno di trascorrere eventualmente il pranzo di Natale con la famiglia di origine di un genitore e la cena di Natale con la famiglia di origine dell'altro genitore, alternando in tal caso, di anno in anno, anche i pranzi e le cene.
f) Per quanto concerne le festività pasquali, verranno alternati di anno in anno i seguenti periodi: dall'inizio delle vacanze
3 pasquali fino alla sera del giorno di Pasqua con un genitore e dalla sera del giorno di Pasqua fino alla fine delle vacanze pasquali con l'altro genitore.
g) Resta inteso che tutte le predette modalità di visita rappresentano criteri di massima che ben potranno essere modificati ed ampliati concordemente dalle parti, con un preavviso anche telefonico di almeno 24 ore, in considerazione di impegni scolastici ed extrascolastici dei figli, nonché di esigenze lavorative e straordinarie dei genitori.
7. Il sig. verserà alla sig.ra , quale contributo per il concorso al Parte_1 Parte_2
mantenimento dei figli minori, la somma mensile di € 700,00 (pari ad € 350,00 per figlio), importo da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT dall'anno successivo al deposito del ricorso, da corrispondersi entro il giorno 20 di ogni mese di riferimento. Siffatto mantenimento ordinario potrà essere altresì corrisposto, in alternativa, anche a mezzo buoni pasto per un importo indicativo di circa € 200,00, considerato che il sig. riceve a tutt'oggi mensilmente Parte_1
dall'azienda per cui lavora “Settentrionale Trasporti s.p.a.”, quale benefit aziendale, buoni pasto del valore complessivo di circa € 500,00. Le parti pertanto concordano che il mantenimento predetto possa essere corrisposto nel seguente modo: consegna alla moglie di buoni pasto per il valore di € 200,00 e la restante somma di € 500,00 a mezzo bonifico bancario.
8. L'Assegno Unico ed Universale, ad oggi percepito nella misura del 100% dal padre sig. , Parte_1
verrà richiesto e percepito nella misura del 100% dalla madre sig.ra . Parte_2
9. Il sig. si farà carico, nella misura del 100%, delle utenze domestiche (luce, acqua, gas, rifiuti, ecc.) Parte_1
relative alla casa familiare sita a CO ET (TV) in via Puccini n. 10, che rimarranno a lui integralmente intestate. Egli tratterrà per sé unicamente l'eventuale credito Enel derivato dalla vendita dell'energia prodotta dai pannelli solari, installati presso l'abitazione familiare, di sua esclusiva proprietà, già da diversi anni.
10. Per quanto concerne le spese straordinarie in favore dei figli, queste saranno corrisposte integralmente ovvero nella misura del 100% dal padre, richiamandosi le parti espressamente al noto Protocollo del Tribunale di Treviso sia per quel che concerne l'individuazione delle stesse, che per le modalità di assenso.
11. I coniugi concordano espressamente che il costo della mensa scolastica per entrambi i figli non rientri nell'assegno ordinario, ma venga sostenuto a parte ed integralmente corrisposto dal padre sig. . Parte_1
12. Le detrazioni fiscali per i figli a carico saranno percepite nella misura del 100% dalla madre sig.ra . Parte_2
4 Spetterà alla stessa, nella propria dichiarazione dei redditi, la detrazione fiscale delle spese detraibili: i documenti fiscali dovranno essere intestati, ove possibile, ai figli.
13. I coniugi si impegnano a prestare sin d'ora reciprocamente il necessario consenso per il rilascio/rinnovo di carte di identità, passaporti e/o altri documenti equipollenti validi anche per l'espatrio per sé e per i figli.
14. Le spese ed i compensi professionali per il presente procedimento di separazione consensuale saranno sostenuti integralmente dal sig. . Parte_1
Dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 07/11/2025.
Il Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi
Il Giudice rel. ed est. dott.ssa Giulia Civiero
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