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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 26/09/2025, n. 770 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 770 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 819/2024
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
Sezione Famiglia e Minorenni
riunita in camera di consiglio nelle persone dei Signori Magistrati:
Dott.ssa Carmela Mascarello Presidente
Dott.ssa Roberta Collidà Consigliere
Dott. Fabio Alberici Giudice Ausiliario rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. R.G. 819/2024
promossa in sede di appello da nata a [...] il [...], Parte_1 elettivamente domiciliata in RI, Via Palmieri n. 40, presso lo studio dell'Avv. Anna Rosa Oddone del Foro di RI, che la rappresenta e difende per procura rilasciata in data 20.06.2024,
Appellante
contro
il di RI C.F. , in persona Controparte_1 P.IVA_1 del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura
1 Distrettuale dello Stato di RI, presso la quale è ivi domiciliato in Via Arsenale
n. 21,
Appellato
avverso
l'ordinanza del Tribunale Ordinario di RI in data 20/05/2024, pubblicata e comunicata dalla cancelleria a mezzo pec il 5/06/2024, resa nel procedimento iscritto al n. r.g. 15333/2022 avente ad oggetto: ricorso avverso il diniego di rilascio di permesso di soggiorno per motivi di famiglia ai sensi dell'art. 19, comma 2, lett. c) d.lgs. 286/1998
Con l'intervento del Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di RI, in persona del Sostituto Dott.ssa Nicoletta Quaglino
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per la parte appellante, nell'atto di citazione in appello:
“Voglia la Corte di Appello adita concedere la provvisoria sospensione della esecutività dell'ordinanza per i motivi esposti in narrativa ai sensi degli articoli 351 comma 2 e 283 cpc In via principale e nel merito accogliere per i motivi esposti nell'appello e per l'effetto in riforma dell'impugnata ordinanza emessa dal Tribunale di RI sez. nona specializzata proc. n.15333/22 disattesa ogni contraria istanza, eccezione deduzione accogliere il gravame riconoscere il diritto dell'Appellante al rilascio della carta di soggiorno per motivi familiari (matrimonio con l'avv. Andrea Costa)”.
Per le parti appellate nella Controparte_2 comparsa di costituzione:
“Rigettarsi l'appello perché infondato. Vinte le spese.”.
Per il Procuratore Generale, nell'atto del 28/08/2024:
“..omissis.. dichiara che questo ufficio non intende intervenire nella causa sopraindicata”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Il Tribunale di RI con l'ordinanza impugnata respingeva il ricorso e condannava la ricorrente alla rifusione delle spese in favore della PA liquidate in complessive Euro 1.800,00 oltre spese generali ed accessori di legge.
2 Il Giudice di prime cure, dato atto che la ricorrente aveva impugnato il provvedimento di rigetto dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari ex art. 19, comma 2, lett. c), T.U.I. per ottenere il riconoscimento in suo favore del permesso di soggiorno per motivi familiari ai sensi del citato art. 19, comma 2, lett. c), T.U.I. in quanto convivente con il marito cittadino italiano e, in subordine, ai sensi dell'art. 30 T.U.I., all'esito della istruttoria espletata con escussione dei testi ha rigettato la domanda non ritenendo provato il requisito della convivenza. In particolare il primo Giudice ha osservato:
- i coniugi hanno comunicato alla PA via PEC in data 8.6.2020 di essere temporaneamente domiciliati in via Balme 9 a RI “in quanto l'abitazione di
, via Valentino 11, è tutt'ora in fase di ristrutturazione a causa dei Per_1 rallentamenti dei lavori determinati dall'emergenza Covid 19”;
- la circostanza risultava in contrasto con l'allegazione in ricorso della circostanza per cui alla PA “non è stato mai riferito (…) che la casa sia “in fase di rifacimento”, ma che è nostra (ndr: dei coniugi Costa e intenzione, Parte_1 dal 2021 presentare domanda per il 110% per la ristrutturazione CP_3 funzionale dell'intero Complesso Edilizio”;
- la ricorrente non ha documentato né in diverso modo provato l'avvio dei lavori di ristrutturazione dell'abitazione in asseritamente riferita come casa Per_1 coniugale della quale nulla poteva accertarsi se non che i coniugi non vi hanno abitato dal tempo della domanda amministrativa né hanno provato che vi abitano attualmente;
- dagli accertamenti amministrativi tesi a verificare l'effettività della convivenza tra i coniugi, effettuati tra settembre 2020 e marzo 2022, è emerso che i coniugi sono stati rinvenuti nell'abitazione di via Garizio una sola volta;
- i testi escussi non hanno saputo precisare dove viveva la coppia e, prima ancora, se i coniugi vivessero insieme. Rilevata la mancata prova della convivenza della ricorrente con il marito e della sua effettività, il Tribunale ha rigettato la domanda principale di accertamento del diritto della ricorrente al rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari ai sensi dell'art. 19, comma 2, lett. c), T.U.I. e quella subordinata di riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per motivi familiari anche ai sensi dell'art. 30 T.U.I. non avendo la ricorrente non solo provato ma neppure e prima ancora allegato la sussistenza delle specifiche condizioni di legge richieste dalla norma.
Avverso detta ordinanza, con ricorso depositato il 3/07/2025 ha proposto tempestiva impugnazione la signora lamentando che il Parte_1
Tribunale abbia erroneamente ricostruito i fatti fondando il proprio convincimento sui seguenti gruppi di elementi “probatori “vale a dire:
- accessi effettuati dalle Forze dell'Ordine nei luoghi indicati come residenze coniugali;
3 - audizione amministrativa del signor , amico del marito dell'Appellante; Pt_2
- prove testimoniali esperite in udienza. Secondo la prospettazione dell'appellante, il primo Giudice non avrebbe dovuto limitarsi a valutare la assenza di uno dei coniugi ma avrebbe dovuto valutare il quadro lavorativo della moglie e dare maggiore rilevanza al controllo del 2 luglio 2021 quando i coniugi erano stati trovati a dormire sotto lo stesso tetto. In buona sostanza, secondo l'appellante, il mancato reperimento della moglie durante gli accessi è da ascriversi alla attività di badante e ai suoi turni di lavoro: la moglie vive con il marito e l'esito dei controlli è stato negativo perché coincidente con gli orari lavorativi. Quindi l'appellante rassegna le proprie conclusioni. Parte_1
Con comparsa depositata il 7/02/2025 si costituiva in giudizio il
[...]
in persona del pro tempore, Controparte_4 CP_5 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di RI la quale deduce: che, nel caso di specie, è stata inequivocabilmente accertata la mancata convivenza e non è stata provata la genuinità del vincolo coniugale tra i coniugi. I motivi di appello appaiono infondati sia perché dalla istruttoria è emerso che la moglie lavora come badante solo in orario diurno sia perché non può essere dato assorbente rilievo decisionale all'unico accertamento di convivenza con esito positivo. Seguono le rassegnate conclusioni.
All'udienza del 21/02/2025 parte appellante chiedeva breve rinvio e la Corte differiva la causa all'udienza del 13/6/2025.
Alla udienza del 13.06.2025 le parti discutevano la causa e la parte appellata eccepiva la irritualità della memoria depositata dalla parte appellante in data 3 giugno 2025. La Corte fissava per l'assegnazione della causa a decisione la udienza del 19.09.2025 concedendo termine fino al 30 giugno 2025 per la precisazione delle conclusioni, fino al 23 luglio 2025 per le comparse conclusionali e fine al 4 settembre 2025 per le repliche.
Entrambe le parti hanno depositato le comparse conclusionali.
Sulle definitive conclusioni delle parti di cui in epigrafe la causa è stata trattenuta a decisione alla udienza del 19 settembre 2025.
***
L'appello è infondato e deve essere rigettato. I motivi di appello non sono in gradi di scalfire l'impianto decisorio della ordinanza del Tribunale di RI.
4 La parte appellante aveva l'onere di provare la genuinità del vincolo coniugale, oltre alla sussistenza delle condizioni di legge previste dall'art. 19, comma 2, lettera c) T.U.I. per il rilascio del richiesto permesso di soggiorno. La Corte di Cassazione ha ribadito il principio secondo cui “in tema di domanda di permesso di soggiorno per motivi familiari del cittadino straniero convivente con parenti entro il secondo grado o con coniuge di nazionalità italiana ai sensi del combinato disposto degli artt. 19, comma 2 lett. c), d.lgs n. 286/1998 e 28, comma 1 lett. b), D.P.R. n. 394/1999, il giudice di merito è tenuto ad accertare solo l'effettività della convivenza, intesa quale stabile coabitazione accompagnata da una comunanza di vita, secondo l'ordinario atteggiarsi delle relazioni familiari, non essendo consentita un'esegesi che introduca connotazioni ulteriori non previste dal legislatore, come è quella della disponibilità 'titolata' di un alloggio, in contrasto con la ratio del regime di favore dettato dalle citate norme”. Occorre, infatti, porre attenzione al fatto che, quando viene richiesto un permesso di soggiorno ex art. 19, co. 2, lett. c) T.U.I., è proprio la convivenza effettiva a fondare il diritto ad ottenere il permesso richiesto e questa non deve essere interpretata come mera coabitazione, ma come comunanza di vita secondo l'ordinario atteggiarsi delle relazioni familiari. Come correttamente rilevato dal Giudice di prime cure, la odierna appellante non ha fornito la prova della convivenza con il marito. In particolare dall'8.9.2020 al 4.12.2020, la appellante richiedente è stata reperita solo una volta e solo successivamente è sopraggiunto il coniuge.
Dal verbale del 30.1.2021 redatto dal personale del Corpo di Polizia Municipale di RI, è emerso, presso l'unità abitativa di via Rosta nr. 18, sola la presenza della sig.ra , la quale dichiarava che “sia la Per_2 richiedente che il marito non abitano in via Rosta bensì in via Garizio, 6 a RI, ospitati momentaneamente da amici”. Il personale della Polizia Municipale di effettuava altresì Per_1 sopralluogo presso l'abitazione situata nel Comune di in via Per_1
Valentino 11, dove emergeva “un'abitazione in stato di abbandono così come pure la strada che conduce alla medesima. Da accertamenti effettuati presso l'U.T.C. del Comune di , oltre l'assenza visiva in loco di Per_1 qualsiasi attività differibile e ristrutturazione edilizia, non sono presenti pratiche edilizie di alcun genere”. Anche gli ulteriori accertamenti in via Garizio 6, RI hanno avuto esito negativo. In particolare
- in una occasione di verifica serale, il 7.6.2021 alle ore 23:10, è stato trovato, oltre al sig. il marito della ricorrente ma non quest'ultima Pt_2
5 a detta del marito impegnata a lavoro;
l'ispezione dei luoghi ha portato a non rinvenire effetti personali della ricorrente presso l'abitazione in questione;
- in una successiva occasione di verifica al mattino presto (il 2.7.2021 ore 6:20, doc. 7) i coniugi sono stati trovati a dormire e, all'esito di ispezione dei luoghi, sono stati rinvenuti effetti personali della ricorrente;
- nel corso di una ulteriore verifica serale (il 12.10.2021 ore 21:35) è stato trovato, oltre al sig. anche il marito della ricorrente ma non Pt_2 quest'ultima a detta del marito impegnata a lavoro;
- nel corso dell'accertamento successivo sempre in orario serale, il 26.10.2021 alle ore 21:45, è stato trovato, oltre al sig. anche il Pt_2 marito della ricorrente ma non quest'ultima a detta del marito impegnata a lavoro ma che la stessa, a seguito di chiamata telefonica del marito, è sopraggiunta in loco;
- ancora, durante un accertamento ulteriore sempre in orario serale, il 31.3.2022 alle ore 23:43, è stato trovato, oltre al sig. anche il Pt_2 marito della ricorrente ma non quest'ultima a detta del marito impegnata a lavoro.
Non può certamente assumere assorbente rilievo decisionale l'unico accertamento di convivenza con esito positivo, in quanto lo stesso si inserisce in una serie di accertamenti negativi privi di adeguata giustificazione. Quanto infine alla giustificazione del lavoro notturno, essa è stata contraddetta da quanto affermato dallo stesso teste di parte appellante (sig.
), che ha invece dichiarato che la sig.ra Tes_1 Parte_1 lavorava come badante, nel periodo in oggetto, solo in orario diurno. Ritiene dunque questa Corte che l'appellante non ha dimostrato la effettiva convivenza: ne consegue che la domanda di rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 19 comma 2, lettera c) on è meritevole di accoglimento. Neppure è l'applicabile al caso di specie l'art 30 comma 1 bis D Lgs 286/1998 che prevede: “Il permesso di soggiorno nei casi di cui al comma 1, lettera b), è immediatamente revocato qualora sia accertato che al matrimonio non è seguita l'effettiva convivenza salvo che dal matrimonio sia nata prole. La richiesta di rilascio o di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero di cui al comma 1, lettera a), è rigettata e il permesso di soggiorno è revocato se è accertato che il matrimonio o l'adozione hanno avuto luogo allo scopo esclusivo di permettere all'interessato di soggiornare nel territorio dello Stato”. Ciò in quanto, come correttamente rilevato dal primo Giudice, la odierna appellante non ha nemmeno allegato la sussistenza delle condizioni previste dalla norma suddetta. L'appello deve essere quindi rigettato con conseguente integrale conferma della impugnata ordinanza.
6 Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese del presente grado.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di RI, Sezione Famiglia e Minorenni, definitivamente pronunciando sull'appello avverso l'ordinanza emessa in data 20.05.2024, pubblicata e comunicata dalla cancelleria a mezzo pec il 5/06/2024, resa nel procedimento iscritto al n. R.G. 15333/2022 dal Tribunale Ordinario di RI, rigetta l'appello e conferma il provvedimento impugnato.
Compensa le spese del presente grado di giudizio. Si comunichi a cura della Cancelleria.
Così deciso il 19.09.2025 nella Camera di Consiglio della Sezione Famiglia della Corte d'Appello di RI.
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
Dott. Fabio Alberici Dott.ssa Carmela Mascarello
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