Sentenza 16 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. II, sentenza 16/03/2026, n. 482 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 482 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00482/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01701/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1701 del 2025, proposto da
CA BR, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonello Aucelli, Francesco Pepe, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
della sentenza del Tribunale di Modena, in funzione di Giudice del Lavoro, n. 155/2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 c. p. a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2026 il dott. PA VI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Parte ricorrente ha agito in giudizio per ottenere l’ottemperanza alla sentenza in epigrafe indicata (carta docente due annualità) chiedendo anche la condanna al pagamento della c.d. penalità di mora di cui all’art.114 co. 4 c.p.a.
Il Ministero intimato non si è costituito in giudizio.
La sentenza è passata in giudicato come da attestazione della cancelleria del 13 ottobre 2025 prodotta in atti.
La sentenza è stata notificata per la decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, ai fini della esecuzione, al Ministero.
Con memoria successivamente depositata la difesa di parte ricorrente ha dichiarato il sopravvenuto pagamento della somma capitale dovuta (con parziale sopravvenuto difetto di interesse) ma non degli interessi e della rivalutazione come disposto nella sentenza di cui si chiede ottemperanza, insistendo dunque per l’accoglimento parziale del ricorso e rinunciando alla sola domanda di condanna al pagamento della penalità di mora.
Ciò premesso, il Collegio rileva che, nel merito, il ricorso è in parte fondato e va, pertanto, accolto.
La perdurante inadempienza del Ministero convenuto comporta, pertanto, quale ulteriore conseguenza, l'ordine all'Amministrazione di dare integrale esecuzione alle statuizioni contenute nella sentenza definitiva, passata in giudicato come da certificazione prodotta, detratto quanto eventualmente corrisposto.
Pertanto si ordina al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare esecuzione alla sentenza predetta, detratto quanto già corrisposto, entro il termine di sessanta giorni decorrente dalla data di notificazione o di comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.
In caso di ulteriore inadempienza da parte del Ministero predetto alle operazioni necessarie provvederà, su istanza di parte ricorrente, in sostituzione dello stesso ed entro i successivi novanta giorni, un commissario ad acta che il Tribunale nomina, fin da ora, nel Dirigente dell’Ufficio Scolastico regionale con facoltà di sub delega dell'incarico ad altro dirigente o funzionario.
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza, in misura di cui in dispositivo, tenuto conto anche delle annualità della carta docente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia – Romagna Bologna (Sezione Seconda), in parte dichiara il sopravvenuto difetto di interesse ed in parte accoglie il ricorso in epigrafe indicato e dispone come in motivazione.
Condanna il Ministero intimato al pagamento delle spese di causa che si liquidano in complessivi euro 800,00 (ottocento/00), oltre spese generali ed oneri accessori nonché alla restituzione di un importo pari al contributo unificato versato, con distrazione delle spese a favore del difensore.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
UG Di TO, Presidente
PA VI, Consigliere, Estensore
Jessica Bonetto, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| PA VI | UG Di TO |
IL SEGRETARIO