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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 09/06/2025, n. 1145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1145 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Monza
- Sezione 2^ Civile -
Il Tribunale di Monza, in persona del giudice dott.ssa Maddalena
Ciccone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n°3879 del Registro Generale
Affari Contenziosi dell'anno 2024, pendente tra
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Brugherio (MB), viale Lombardia n. 233, presso lo studio dell'avv. Franco Balconi, che lo rappresenta e difende, giusta procura allegata alla citazione;
ATTORE
e
(C.F. e P.IVA ), in persona del CP_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, piazza
Cavour n. 17, presso lo studio degli avv.ti Renzo Ristuccia e Fabrizio Cataldo, che la rappresentano e difendono, anche disgiuntamente, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, su foglio separato;
CONVENUTA
Motivi di decisione
ha citato in giudizio chiedendone la Parte_1 CP_1
condanna, ex art. 2043 c.c., al risarcimento del danno sopportato in pagina 1 di 8 conseguenza dell'incapacità della convenuta di far fronte alla richiesta di apposizione del braccialetto elettronico (pag. 6 della citazione).
Nello specifico, l'attore ha dedotto che, a fronte del provvedimento del
GIP di Monza che “acconsentiva all'applicazione del divieto di avvicinamento alla persona offesa con applicazione del braccialetto elettronico” (pag. 3 della citazione), la società incaricata dal Ministero della Giustizia CP_1
di rendere operativo il dispositivo, non effettuava l'installazione nel giorno stabilito (29/03/2024) ma solo in data 22/04/2024, giustificando tale disservizio per non meglio precisati “problemi logistici”.
Ha evidenziato che tale disservizio doveva essere collocato “il giorno stesso del provvedimento giudiziale che disponeva la liberazione del sig.
con apposizione del braccialetto elettronico, perché non ha alcun senso Pt_1
l'aggiudicazione di un appalto così importante se poi non si è in grado di far fronte agli impegni con tempestività” (pag. 6 della citazione).
Ha inoltre lamentato che il pregiudizio arrecato attiene alla sfera della libertà personale “diritto costituzionalmente garantito” che “non trova alcun margine di compressione originata da “motivi logistici”.”
Ha quantificato il danno risarcibile in €5.480,00 (137x40 giorni) per l'ingiusta detenzione;
€2.709,40 come mancato guadagno patito in conseguenza dell'ingiusta detenzione, avendo avuto in busta paga ritenute per
“aspettativa non retribuita” pari all'importo indicato;
€15.000,00 a titolo di danno morale per la lesione del bene giuridico della libertà personale.
Ha quindi formulato le seguenti conclusioni: “Accertare e dichiarare la responsabilità extracontrattuale del convenuto per i fatti dedotti in narrativa;
… Per l'effetto, condannare il convenuto al risarcimento del danno patito, quantificato in complessivi € 23.189,00= per le causali tutte di cui in premessa, oltre agli interessi come per legge dal dovuto al saldo ovvero condannare il convenuto a quant'altra minor somma sarà ritenuta di giustizia e/o provata in corso di causa”. pagina 2 di 8 si è costituita in giudizio instando per il rigetto della CP_1
domanda attorea, evidenziando che “la temporanea, mancata, disponibilità del braccialetto elettronico” non può “dare diritto al sig. di richiedere il Pt_1
risarcimento dei danni alla scrivente che è 'mero fornitore' dei dispositivi, invece che al per ingiusta detenzione” e che l'obbligo “di CP_2
provvedere all'installazione e all'attivazione del braccialetto elettronico grava(va) in capo all'“ufficio o comando di polizia” che è tenuto per legge a coordinare tutte le operazioni necessarie per l'esecuzione della misura …”, configurandosi, al più, a carico di un inadempimento CP_1
contrattuale nei confronti del . Controparte_3
Ha inoltre contestato la sussistenza di un danno ingiusto ex art. 2043 c.c., atteso che “… il braccialetto elettronico è una modalità esecutiva degli arresti domiciliari (giurisprudenza costante, da ultimo Cass. pen. 13/2/2024 n. 20136) che è stata introdotta dal legislatore allo scopo di dare concreta soluzione al problema del sovraffollamento carcerario e non costituisce un 'diritto' del potenziale aggressore”.
Da ultimo, ha evidenziato che “Il danno lamentato da parte attrice è allo stato insussistente (i.e. non è attuale). Come noto, infatti, il maggior periodo di custodia cautelare è computato ai fini della determinazione della misura dalla pena (v. art. 657 c.p.p.). Solo all'esito del/i procedimenti penale/i cui l'attore
è/sarà sottoposto la sua maggiore permanenza in carcere potrà in tesi integrare una fattispecie di danno. Vero del resto che in tema di riparazione da ingiusta detenzione il risarcimento è escluso per la parte della custodia cautelare computata ai fini della determinazione della misura della pena (art. 314, comma 4 c.p.p.)”.
Rigettate le richieste istruttorie, all'udienza del 13/05/2025 le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, co. 3, c.p.c.
*** pagina 3 di 8 Tanto premesso, ritiene questo Giudice che la domanda proposta dall'attore non meriti accoglimento.
Nell'atto introduttivo del presente giudizio, l'attore ha lamentato che l'omessa installazione del braccialetto elettronico nel giorno stabilito
(29/03/2024), avvenuta invece in data 22/04/2024, ha leso il suo diritto alla libertà personale, quale conseguenza dell'incapacità della convenuta di far fronte alla richiesta di apposizione del braccialetto elettronico. Ha quindi evidenziato che tale disservizio doveva essere collocato “il giorno stesso del provvedimento giudiziale che disponeva la liberazione del sig. con Pt_1
apposizione del braccialetto elettronico, perché non ha alcun senso l'aggiudicazione di un appalto così importante se poi non si è in grado di far fronte agli impegni con tempestività”.
In altre parole, l'attore ha prospettato il caso in cui l'inadempimento di un contratto nei confronti di una parte sia fonte di responsabilità nei confronti di un terzo, estraneo ad esso, che ne riceve un danno.
Invero, l'inadempimento dell'obbligazione può essere fonte di responsabilità contrattuale nei confronti della controparte e di responsabilità aquiliana nei confronti dei terzi che subiscano danni a causa dell'inadempimento. La responsabilità contrattuale è conseguenza dell'inadempimento di un'obbligazione preesistente e la parte inadempiente è tenuta a risarcire i danni patiti dall'altra parte, anche se il fatto non costituisce un illecito. La responsabilità aquiliana, invece, si configura quando un soggetto cagioni ad altri un danno ingiusto. Pertanto, l'inadempimento dell'obbligazione può generare responsabilità non solo verso la controparte ma anche verso terzi che subiscano danni a causa di tale inadempimento.
In tale contesto, la lesione del credito/diritto del terzo, ed il pregiudizio determinatosi nella sua sfera giuridica, costituiscono una conseguenza ulteriore, imprevedibile per la parte contraente. E se non pare accettabile l'idea che il contraente inadempiente non debba risarcire alcun danno al terzo pagina 4 di 8 – per il solo fatto che egli non è parte del contratto – tuttavia costituisce un
“salto logico” dedurre dal mero inadempimento del contratto la pretesa, da parte del terzo, di esigere dal contraente inadempiente il risarcimento del danno subito. Inoltre, l'entità dell'interesse del terzo pregiudicato potrebbe essere esorbitante e difficilmente prevedibile dal terzo.
In altre parole, il terzo che agisce in via extracontrattuale deve rispettarne il regime probatorio, provando l'esistenza di un illecito ed eliminando l'automatismo con l'inadempimento contrattuale.
Proprio in ragione di tale inquadramento, ricade sul terzo che agisca in giudizio per far valere la responsabilità extracontrattuale del contraente inadempiente l'onere probatorio in relazione all'esistenza del danno, all'inadempimento da parte del contraente e, in particolare, alla condotta dolosa o colposa in capo a costui, oltre al nesso di causalità con tale condotta.
***
Tanto premesso, nel caso in esame, l'attore non ha allegato né comprovato alcuno dei presupposti sopra indicati.
Non è stato provato l'inadempimento del contratto da parte di CP_1
l'attore essendosi limitato a dedurre un ritardo nell'apposizione del
[...]
braccialetto elettronico, senza altra specificazione e senza nulla dedurre, né altrimenti provare, in merito all'imputabilità di tale ritardo.
Giova rilevare infatti che, essendo invocata, nella specie, una responsabilità di tipo extracontrattuale, il creditore, per assolvere l'onere probatorio a suo carico, non può limitarsi ad “allegare” l'inadempimento della parte contraente, in quanto il contratto assume rilievo non come atto, ma quale mero fatto giuridico cui la legge ricollega determinati effetti per finalità del tutto indipendenti dalla volontà dei contraenti e non ricollegabili ad un interesse espresso nell'accordo; di talché, le interferenze sfavorevoli nella sfera giuridica del terzo derivanti dall'altrui contrattazione sanciscono un effetto dannoso che dal contratto il terzo riceve e subisce. pagina 5 di 8 Parte convenuta, dal canto suo, ha dedotto e dimostrato che la temporanea carenza di dispositivi (in particolare di quelli per il tracciamento di prossimità) era da riconnettere alle novità introdotte dalla legge n. 168 del
24/11/2023, recante disposizioni per il “Contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica”, la quale, com'è noto, ha considerevolmente ampliato la gamma dei delitti che consentono l'applicabilità della misura del braccialetto elettronico prevedendo l'obbligo (e non più la facoltà) di applicazione del braccialetto elettronico per il tracciamento di prossimità.
Deve pertanto ritenersi verosimile che l'abnorme e imprevedibile aumento delle richieste abbia prodotto, nell'immediatezza della riforma, il progressivo esaurimento dei dispositivi disponibili e delle relative scorte.
A nulla rileva il fatto che il “… G.i.p. del Tribunale di Monza, dr.ssa
Angela Colella, … sollecitava l'installazione del braccialetto elettronico …”, evidenziando che “il rinvio comunicato da il 29 marzo 2024 fosse CP_1
immotivato, sine die ed irrispettoso degli obblighi contrattuali assunto con il
” (pag. 6 della prima memoria istruttoria di parte Controparte_4
attrice), atteso che l'inadempimento e l'imputabilità dello stesso attiene al rapporto contrattuale tra e e, come già CP_1 Controparte_3
evidenziato, sotto il profilo della rilevanza esterna o della opponibilità del contratto, questo non vale come atto, bensì come fatto giuridico a cui si collegano effetti dannosi, la cui prova ricade sull'odierno attore.
Pertanto, in difetto di allegazione di addebiti specifici e della loro prova, la domanda nei confronti di va respinta. CP_1
Aggiungasi che, avendo l'attore dedotto di aver subito un pregiudizio
(patrimoniale e non patrimoniale) per effetto della condotta della controparte, comunque gli incombeva di dare dimostrazione dei fatti costitutivi del correlativo credito risarcitorio, non essendo la prova del danno in re ipsa, anche laddove acclarata in giudizio la condotta dolosa o colposa.
Nel caso di specie, invece, l'attore si è limitato ad allegare la negligenza pagina 6 di 8 della convenuta e l'esistenza di un disservizio o, comunque, l'inidoneità ad assolvere le condizioni dell'appalto e, lamentando di aver subito un pregiudizio, ha domandato il risarcimento del danno per ingiusta detenzione e per il mancato guadagno.
Il punto è, invece, se l'inadempimento, nella specie non verificato, sia stato, di per sé, causa della permanenza in carcere dell'attore; e, ancora, se integri un danno l'essere rimasto in carcere per il periodo necessario all'applicazione del braccialetto elettronico.
Ebbene, nel caso di specie parte attrice nulla ha specificamente dedotto, né provato, in ordine al nesso di causa tra la condotta di parte convenuta e il diverso (e inferiore) tempo che avrebbe trascorso in carcere se non fosse intervenuto il colposo elemento perturbatore di né in ordine al CP_1
mancato guadagno (che integra appunto il lucro cessante cui ha riguardo l'art. 1223 c.c.).
Al contrario, appare rilevante che lo stesso Giudice che ha emesso l'ordinanza cautelare ha sottolineato come “Alla luce delle modifiche legislative apportate dalla legge n. 168 del 24.11.2023, all'indagato verrà applicato il cd. braccialetto elettronico (stante il consenso prestato nell'interrogatorio di garanzia). Nel caso in cui la P.G. accerti la non fattibilità tecnica della predetta modalità di controllo e così pure nell'ipotesi di revoca del consenso da parte dell'indagato troverà immediata applicazione la più grave misura del divieto di dimora nel Comune di Carate Brianza, salvo diversa determinazione di questa A.G. (cui verrà data immediata comunicazione delle suddette evenienze)”.
È chiaro, pertanto, come l'obbligo di provvedere all'installazione e all'attivazione del braccialetto elettronico gravava in capo alla polizia giudiziaria, tenuta per legge a coordinare tutte le operazioni necessarie per l'esecuzione della misura;
che l'applicazione della misura del divieto di avvicinamento era comunque subordinata alla “fattibilità tecnica” pagina 7 di 8 dell'applicazione del braccialetto elettronico;
che era già stata prevista la possibilità che tale misura non potesse concretamente essere applicata;
che l'impossibilità di installare il braccialetto elettronico avrebbe al più comportato l'applicazione della diversa misura del divieto di dimora.
La domanda dell'attore è dunque complessivamente infondata e deve essere rigettata.
Le spese non possono che seguire la soccombenza e vengono liquidate tenuto conto dell'attività concretamente effettuata, del contenuto degli scritti difensivi e dei criteri stabiliti dal D.M. n. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- rigetta la domanda proposta da;
Parte_1
- condanna alla rifusione, in favore di Parte_1 CP_1
delle spese di lite, che liquida in €5.077,00 per compensi, oltre spese generali,
I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Monza, 09/06/2025
Il Giudice
Maddalena Ciccone
pagina 8 di 8