Articolo 779 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 765 bisArticolo 765 bis
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9 ottobre 2010
Art. 779. Nomina nel grado 1. Coloro i quali, ai sensi delle disposizioni della presente sezione, conseguono la promozione al grado di vicebrigadiere, sono iscritti in ruolo con decorrenza dalla data di fine dei rispettivi corsi e nell'ordine delle rispettive, graduatorie finali, formalizzate con decreto ministeriale. Per la formazione delle medesime graduatorie, a parita' di punteggio prevalgono, nell'ordine: il grado, l'anzianita' di grado, l'anzianita' di servizio e la minore eta'.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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