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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 28/10/2025, n. 5232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5232 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9946/2024
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 9946/2024
tra
Parte_1
RICORRENTE
e
CP_1
RESISTENTE
Oggi 28 ottobre 2025 ad ore 10.10 innanzi al dott. Cristiana Gaia Cosentino, sono comparsi:
Per l'avv. RUSSO ANTONINO e l'avv. STAZZONE DOMENICA Parte_1 ( ) VIA QUINTINO SELLA N.10 CATANIA;
C.F._1
Per l'avv. CP_1 CP_1
E' altresì presente ai fini della pratica forense la dott.ssa . Persona_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da note depositate e chiedono che la causa venga decisa.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
IL GIUDICE
dott. Cristiana Gaia Cosentino
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Cristiana Gaia Cosentino ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 9946/2024 promossa da:
(cf ), nato a [...], il [...], elett. Parte_1 C.F._2 dom. in Catania nella via Quintino Sella, 10 , rappr. e dif. dall'Avv. RUSSO ANTONINO
(cf e dall'Avv. Domenica Stazzone, C.F. , giusta C.F._3 C.F._1 procura in atti
RICORRENTE
Contro
(cf ), nato a [...], il [...], elett. CP_1 C.F._4 dom. in VIA G. LEOPARDI 132 CATANIA, rappr. e dif. dall'Avv. CP_1
(cf. ) giusta procura in atti C.F._4
RESISTENTE
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e diritto della decisione
La domanda avanzata appare meritevole di accoglimento nei limiti che seguono.
Invero, appare pacifico e documentato che l'avv. , procuratore costituito di CP_1
nel procedimento n. 15088/2021 R.G. definito con sentenza n. 4310/2022 del CP_2
Tribunale di Catania, dichiaratosi antistatario, è divenuto creditore del convenuto Parte_1
soccombente nel predetto giudizio, di € 8.370,97, somma costituita da €
[...]
5.737,00, spese del giudizio, € 860,55, spese generali, € 263,90 CPA, e ancora € 1.509,52 per IVA. In data 21 giugno 2023, l'avv. ha iscritto ipoteca, annotata ai nn. 30288 CP_1 generale e 922 particolare dell'Agenzia delle Entrate, Ufficio Provinciale di Catania –
pagina 2 di 5 Territorio – fondata su tale titolo ed indicato nella nota in € 20.000,00 l'importo dovuto, sui seguenti beni immobili di proprietà di con l'assegnazione per Parte_1 ciascuno del loro valore, calcolato in base allo (OMI) Osservatorio del mercato
Immobiliare - Quotazioni immobiliari del 1° semestre 2023:
1-fabbricato in Gravina di Catania via Madonna di Fatima n. 26, nel Catasto Fabbricati di codesto Comune al foglio 6, part. 665, sub. 23, categoria C6 di mq. 16, rendita catastale
45,45, valore € 14.400,00 (€ 900,00x16);
2 -fabbricato in Catania via Rizzotti n. 10, nel Catasto Fabbricati di codesto, Comune al foglio 69, part. 9068, sub 4, categoria C2 di mq 52, rendita € 88,31, valore € 57.200,00 (€
1.100,00 x 52);
3 -fabbricato in Catania piazza San Placido n. 8, nel Catasto Fabbricati di codesto Comune al foglio 69, part. 8764, sub 8, categoria A4, vani 3,5, mq. 52, rendita € 189,80, valore €
47.000,00 (€ 900,00 x 52);
4 -fabbricato in Catania via Porticello n. 1, nel Catasto Fabbricati di codesto Comune al foglio 69, part. 8763, sub 1, categoria C1, mq. 22, rendita € 574,92, valore € 41.800,00 (€
1.900,00 x 22);
5 -fabbricato in Catania piazza San Placido n. 8, nel Catasto Fabbricati di codesto Comune al foglio 69, part. 8764, sub 5, categoria A2, vani 11, mq. 220, rendita € 1050,80, valore €
429.000,00 (€ 1.950,00 x 220);
6 -fabbricato in Catania via Museo Biscari n. 4, nel Catasto Fabbricati di codesto Comune al foglio 69, part. 8764, sub 7, categoria A4, vani 5, mq 75, rendita € 232,41, valore €
135.000,00 (€ 900,00 x 75);
7 -fabbricato in Catania piazza San Placido n. 8, nel Catasto Fabbricati di codesto Comune al foglio 69, part. 8764, sub 9, categoria C2, mq. 45, rendita € 83,67, valore € 54.000,00 (€
1.200,00 x 45);
8 -fabbricato in Catania via Sassari n. 131, nel Catasto Fabbricati di codesto Comune al foglio 14, part. 2095, sub 74, categoria C6, mq. 15, rendita € 83,67, valore € 18.000,00 (€
1.200,00 x 15).
Ciò posto, in punto di diritto, in tema d'ipoteca giudiziale, si ha diritto alla riduzione se la somma determinata dal creditore nell'iscrizione ecceda di un quinto quella che l'autorità giudiziaria dichiara dovuta oppure se il valore dei beni compresi nell'iscrizione, tanto alla data in cui è presa, quanto successivamente, superi di un terzo l'importo dei crediti iscritti comprensivo di accessori (Cass. Civ., n.5082/2016). pagina 3 di 5 Nella specie, appare evidente il diritto del ricorrente ad ottenere la riduzione dell'ipoteca in considerazione del credito oggetto di precetto e del valore complessivo degli immobili gravati di ipoteca, senza considerare che tale credito è stato ulteriormente ridotto a seguito di ordinanza di assegnazione del 29.10.2024, come documentato in atti.
Inoltre, deve osservarsi che l'iscrizione d'ipoteca giudiziale può essere fonte di responsabilità processuale aggravata ai sensi del secondo comma dell'art. 96 cod. proc. civ., esclusivamente nell'ipotesi d'inesistenza del credito, ma non quando il valore dei beni assoggettati ad ipoteca sia largamente superiore all'ammontare del credito azionato in via monitoria, atteso che il creditore non incontra alcun limite quantitativo alla sua possibilità
d'iscrivere ipoteca su tutti i beni costituenti, ai sensi dell'art. 2740 cod. civ., il patrimonio con il quale il debitore è tenuto all'adempimento delle sue obbligazioni (Cass. Civ., Sez. 1,
Sentenza n. 13107 del 28/05/2010). Infatti, il creditore che abbia iscritto ipoteca per una somma esorbitante o su beni eccedenti l'importo del credito vantato non può essere chiamato, per ciò solo, a risponderne a titolo di responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, 2° comma, cod. proc. civ., restando possibile, peraltro, configurare a carico del medesimo una responsabilità processuale a norma dell'art. 96, 1° comma, cod. proc. civ., qualora egli abbia resistito alla domanda di riduzione dell'ipoteca, con dolo o colpa grave
(Cass. Civ., n.17902/2010; conforme, Cass. Civ., Sez. 1 - , Sentenza n. 23271 del
15/11/2016).
Nella specie, il resistente non si è opposto alla domanda avanzata, né ha posto in essere condotte dolose o colpose, tentando invano anche una conciliazione con il ricorrente.
D'altro canto, quest'ultimo non ha provato il danno subito dalla iscrizione ipotecaria su detti beni, nemmeno con riferimento al preliminare di compravendita che nemmeno contiene la data per la stipula del definitivo, pertanto, non vi è prova che la mancata stipula sia dipesa da tale iscrizione ipotecaria. Sicchè, non sussistono i presupposti per accogliere la domanda di risarcimento del danno avanzata, nemmeno con riguardo alla condanna ex art.96 c.p.c.
Nell'individuare i criteri per operare tale restrizione, alla luce dell'art.2876 c.c. si deve rispettare l'eccedenza del quinto per ciò che riguarda l'importo del credito e l'eccedenza del terzo per ciò che riguarda il valore dei beni. L'eccedenza si considera, in altri termini, legittima e non suscettiva di riduzione fino al limite di un quinto o di un terzo: soltanto sul di più si opera la riduzione. Sicchè, in considerazione del valore economico degli immobili di cui viene effettuata una stima di parte e, di contro, del ridotto credito a seguito pagina 4 di 5 dell'ordinanza di assegnazione del 29/10/2024, senza considerare l'ulteriore sentenza n.5066/2024, in quanto oggetto di impugnazione, appare equo e prudenziale, restringere l'ipoteca suindicata limitatamente all'immobile n.4 sopra indicato.
Stante la reciproca soccombenza, e tenuto conto del comportamento processuale di ambo le parti, sussistono gravi ed eccezionali motivi per compensare le spese processuali.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa, accoglie parzialmente la domanda avanzata da , e, per l'effetto, dispone Parte_1 la restrizione dell'iscrizione dell'ipoteca, annotata ai nn. 30288 generale e 922 particolare dell'Agenzia delle Entrate, Ufficio Provinciale di Catania – Territorio – Servizio di
Pubblicità Immobiliare limitatamente al fabbricato in Catania via Porticello n. 1, nel
Catasto Fabbricati di codesto Comune al foglio 69, part. 8763, sub 1, categoria C1, mq. 22, rendita € 574,92, con esclusione degli altri immobili, come specificatamente indicati in ricorso;
-rigetta per il resto;
-spese processuali compensate.
Verbale chiuso alle ore 10.15.
Il Giudice
Dott.ssa Cristiana Gaia Cosentino
pagina 5 di 5
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 9946/2024
tra
Parte_1
RICORRENTE
e
CP_1
RESISTENTE
Oggi 28 ottobre 2025 ad ore 10.10 innanzi al dott. Cristiana Gaia Cosentino, sono comparsi:
Per l'avv. RUSSO ANTONINO e l'avv. STAZZONE DOMENICA Parte_1 ( ) VIA QUINTINO SELLA N.10 CATANIA;
C.F._1
Per l'avv. CP_1 CP_1
E' altresì presente ai fini della pratica forense la dott.ssa . Persona_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da note depositate e chiedono che la causa venga decisa.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
IL GIUDICE
dott. Cristiana Gaia Cosentino
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Cristiana Gaia Cosentino ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 9946/2024 promossa da:
(cf ), nato a [...], il [...], elett. Parte_1 C.F._2 dom. in Catania nella via Quintino Sella, 10 , rappr. e dif. dall'Avv. RUSSO ANTONINO
(cf e dall'Avv. Domenica Stazzone, C.F. , giusta C.F._3 C.F._1 procura in atti
RICORRENTE
Contro
(cf ), nato a [...], il [...], elett. CP_1 C.F._4 dom. in VIA G. LEOPARDI 132 CATANIA, rappr. e dif. dall'Avv. CP_1
(cf. ) giusta procura in atti C.F._4
RESISTENTE
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e diritto della decisione
La domanda avanzata appare meritevole di accoglimento nei limiti che seguono.
Invero, appare pacifico e documentato che l'avv. , procuratore costituito di CP_1
nel procedimento n. 15088/2021 R.G. definito con sentenza n. 4310/2022 del CP_2
Tribunale di Catania, dichiaratosi antistatario, è divenuto creditore del convenuto Parte_1
soccombente nel predetto giudizio, di € 8.370,97, somma costituita da €
[...]
5.737,00, spese del giudizio, € 860,55, spese generali, € 263,90 CPA, e ancora € 1.509,52 per IVA. In data 21 giugno 2023, l'avv. ha iscritto ipoteca, annotata ai nn. 30288 CP_1 generale e 922 particolare dell'Agenzia delle Entrate, Ufficio Provinciale di Catania –
pagina 2 di 5 Territorio – fondata su tale titolo ed indicato nella nota in € 20.000,00 l'importo dovuto, sui seguenti beni immobili di proprietà di con l'assegnazione per Parte_1 ciascuno del loro valore, calcolato in base allo (OMI) Osservatorio del mercato
Immobiliare - Quotazioni immobiliari del 1° semestre 2023:
1-fabbricato in Gravina di Catania via Madonna di Fatima n. 26, nel Catasto Fabbricati di codesto Comune al foglio 6, part. 665, sub. 23, categoria C6 di mq. 16, rendita catastale
45,45, valore € 14.400,00 (€ 900,00x16);
2 -fabbricato in Catania via Rizzotti n. 10, nel Catasto Fabbricati di codesto, Comune al foglio 69, part. 9068, sub 4, categoria C2 di mq 52, rendita € 88,31, valore € 57.200,00 (€
1.100,00 x 52);
3 -fabbricato in Catania piazza San Placido n. 8, nel Catasto Fabbricati di codesto Comune al foglio 69, part. 8764, sub 8, categoria A4, vani 3,5, mq. 52, rendita € 189,80, valore €
47.000,00 (€ 900,00 x 52);
4 -fabbricato in Catania via Porticello n. 1, nel Catasto Fabbricati di codesto Comune al foglio 69, part. 8763, sub 1, categoria C1, mq. 22, rendita € 574,92, valore € 41.800,00 (€
1.900,00 x 22);
5 -fabbricato in Catania piazza San Placido n. 8, nel Catasto Fabbricati di codesto Comune al foglio 69, part. 8764, sub 5, categoria A2, vani 11, mq. 220, rendita € 1050,80, valore €
429.000,00 (€ 1.950,00 x 220);
6 -fabbricato in Catania via Museo Biscari n. 4, nel Catasto Fabbricati di codesto Comune al foglio 69, part. 8764, sub 7, categoria A4, vani 5, mq 75, rendita € 232,41, valore €
135.000,00 (€ 900,00 x 75);
7 -fabbricato in Catania piazza San Placido n. 8, nel Catasto Fabbricati di codesto Comune al foglio 69, part. 8764, sub 9, categoria C2, mq. 45, rendita € 83,67, valore € 54.000,00 (€
1.200,00 x 45);
8 -fabbricato in Catania via Sassari n. 131, nel Catasto Fabbricati di codesto Comune al foglio 14, part. 2095, sub 74, categoria C6, mq. 15, rendita € 83,67, valore € 18.000,00 (€
1.200,00 x 15).
Ciò posto, in punto di diritto, in tema d'ipoteca giudiziale, si ha diritto alla riduzione se la somma determinata dal creditore nell'iscrizione ecceda di un quinto quella che l'autorità giudiziaria dichiara dovuta oppure se il valore dei beni compresi nell'iscrizione, tanto alla data in cui è presa, quanto successivamente, superi di un terzo l'importo dei crediti iscritti comprensivo di accessori (Cass. Civ., n.5082/2016). pagina 3 di 5 Nella specie, appare evidente il diritto del ricorrente ad ottenere la riduzione dell'ipoteca in considerazione del credito oggetto di precetto e del valore complessivo degli immobili gravati di ipoteca, senza considerare che tale credito è stato ulteriormente ridotto a seguito di ordinanza di assegnazione del 29.10.2024, come documentato in atti.
Inoltre, deve osservarsi che l'iscrizione d'ipoteca giudiziale può essere fonte di responsabilità processuale aggravata ai sensi del secondo comma dell'art. 96 cod. proc. civ., esclusivamente nell'ipotesi d'inesistenza del credito, ma non quando il valore dei beni assoggettati ad ipoteca sia largamente superiore all'ammontare del credito azionato in via monitoria, atteso che il creditore non incontra alcun limite quantitativo alla sua possibilità
d'iscrivere ipoteca su tutti i beni costituenti, ai sensi dell'art. 2740 cod. civ., il patrimonio con il quale il debitore è tenuto all'adempimento delle sue obbligazioni (Cass. Civ., Sez. 1,
Sentenza n. 13107 del 28/05/2010). Infatti, il creditore che abbia iscritto ipoteca per una somma esorbitante o su beni eccedenti l'importo del credito vantato non può essere chiamato, per ciò solo, a risponderne a titolo di responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, 2° comma, cod. proc. civ., restando possibile, peraltro, configurare a carico del medesimo una responsabilità processuale a norma dell'art. 96, 1° comma, cod. proc. civ., qualora egli abbia resistito alla domanda di riduzione dell'ipoteca, con dolo o colpa grave
(Cass. Civ., n.17902/2010; conforme, Cass. Civ., Sez. 1 - , Sentenza n. 23271 del
15/11/2016).
Nella specie, il resistente non si è opposto alla domanda avanzata, né ha posto in essere condotte dolose o colpose, tentando invano anche una conciliazione con il ricorrente.
D'altro canto, quest'ultimo non ha provato il danno subito dalla iscrizione ipotecaria su detti beni, nemmeno con riferimento al preliminare di compravendita che nemmeno contiene la data per la stipula del definitivo, pertanto, non vi è prova che la mancata stipula sia dipesa da tale iscrizione ipotecaria. Sicchè, non sussistono i presupposti per accogliere la domanda di risarcimento del danno avanzata, nemmeno con riguardo alla condanna ex art.96 c.p.c.
Nell'individuare i criteri per operare tale restrizione, alla luce dell'art.2876 c.c. si deve rispettare l'eccedenza del quinto per ciò che riguarda l'importo del credito e l'eccedenza del terzo per ciò che riguarda il valore dei beni. L'eccedenza si considera, in altri termini, legittima e non suscettiva di riduzione fino al limite di un quinto o di un terzo: soltanto sul di più si opera la riduzione. Sicchè, in considerazione del valore economico degli immobili di cui viene effettuata una stima di parte e, di contro, del ridotto credito a seguito pagina 4 di 5 dell'ordinanza di assegnazione del 29/10/2024, senza considerare l'ulteriore sentenza n.5066/2024, in quanto oggetto di impugnazione, appare equo e prudenziale, restringere l'ipoteca suindicata limitatamente all'immobile n.4 sopra indicato.
Stante la reciproca soccombenza, e tenuto conto del comportamento processuale di ambo le parti, sussistono gravi ed eccezionali motivi per compensare le spese processuali.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa, accoglie parzialmente la domanda avanzata da , e, per l'effetto, dispone Parte_1 la restrizione dell'iscrizione dell'ipoteca, annotata ai nn. 30288 generale e 922 particolare dell'Agenzia delle Entrate, Ufficio Provinciale di Catania – Territorio – Servizio di
Pubblicità Immobiliare limitatamente al fabbricato in Catania via Porticello n. 1, nel
Catasto Fabbricati di codesto Comune al foglio 69, part. 8763, sub 1, categoria C1, mq. 22, rendita € 574,92, con esclusione degli altri immobili, come specificatamente indicati in ricorso;
-rigetta per il resto;
-spese processuali compensate.
Verbale chiuso alle ore 10.15.
Il Giudice
Dott.ssa Cristiana Gaia Cosentino
pagina 5 di 5