Cass. civ., sez. I, sentenza 28/01/2010, n. 1907
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Sentenza 28 gennaio 2010

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In tema di espulsione amministrativa dello straniero per intervenuta scadenza del permesso di soggiorno oltre il limite temporale stabilito nell'art. 13, secondo comma, lett. b) del d.lgs. n. 286 del 1998, il mancato rifiuto esplicito o per "facta concludentia" di ricevere l'istanza di rinnovo, ancorché tardivamente proposta, del permesso di soggiorno scaduto, può integrare una situazione di addebitabilità all'Amministrazione della permanenza illegale, ed essere idonea ad inibire l'esercizio del potere espulsivo fino alla definizione della richiesta, perchè di tale comportamento dilatorio od ostruzionistico sia fornita piena prova, dovendosi reputare insufficiente la mera deduzione di esso. (Nel caso di specie, la Corte ha confermato il rigetto dell'opposizione all'espulsione rilevando che lo straniero non aveva provato di non aver avuto comunicazione del rilascio di un primo permesso di soggiorno né aveva dimostrato di non aver potuto ottemperare perchè malato all'invito della P.A. per il rinnovo, offrendo conseguentemente indiretta conferma del suo disinteresse per la sorte del permesso stesso).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 28/01/2010, n. 1907
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1907
    Data del deposito : 28 gennaio 2010

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