Ordinanza cautelare 26 giugno 2015
Decreto decisorio 8 giugno 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, decreto decisorio 08/06/2021, n. 315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 315 |
| Data del deposito : | 8 giugno 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 08/06/2021
N. 00392/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 392 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Duemari S.r.l. Gia' LI TO ST & C., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Massimo Carlin, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio eletto presso il suo studio in Portogruaro, viale Matteotti, 8;
contro
Comune di San Michele al Tagliamento, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Ludovico Marco Benvenuti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio eletto presso il suo studio in Venezia, Santa Croce, 205;
Capitaneria di Porto di Venezia non costituito in giudizio;
per l'annullamento
dell'atto del Settore Uso ed Assetto del Territorio del Comune di San Michele al Tagliamento del 14/5/2015 prot. n,. 14373, col quale viene ordinato e fatto divieto alla ricorrente di installare il proprio manufatto chiosco-bar entro il perimetro dell'arenile regolato da Piano particolareggiato.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'art. 82, co. 1, cod. proc. amm.;
Considerato che il ricorso risulta depositato il giorno 21 marzo 2013;
Considerato che nel termine e nel modo previsti dal citato art. 82, co. 1, cod. proc. amm. non è stata presentata nuova istanza di fissazione di udienza.
P.Q.M.
Dichiara perento il ricorso indicato in epigrafe.
Vista la memoria di costituzione del Comune di San Michele al Tagliamento;
Spese compensate.
La Segreteria darà comunicazione del presente decreto alle parti costituite. Ai sensi dell'art. 85, co. 3, cod. proc. amm., nel termine di 60 giorni dalla comunicazione ciascuna delle parti costituite può proporre opposizione al Collegio, con atto notificato a tutte le parti.
Così deciso in Venezia il giorno 8 giugno 2021.
| Il Presidente |
| Alberto Pasi |
IL SEGRETARIO