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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 16/04/2025, n. 207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 207 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 131/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Sara Maffei ha pronunciato all'esito della camera di consiglio dell'udienza odierna, alle ore 17:24, mediante lettura del dispositivo con motivazione contestuale, assenti i procuratori, ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 131/2025 promossa da:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 [...]
(C.F. ), (C.F. Parte_4 C.F._4 Parte_5
), (C.F. ), C.F._5 Parte_6 C.F._6 Parte_7
(C.F. ), (C.F.
[...] C.F._7 Parte_8
), (C.F. ), C.F._8 Parte_9 C.F._9 Pt_10
(C.F. ), (C.F. ),
[...] C.F._10 Parte_11 C.F._11
(C.F. , (C.F. Pt_12 Pt_13 C.F._12 Parte_14
), con il patrocinio dell'avv. MARCHESE LUCA C.F._13
PARTI RICORRENTI
Contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE pagina 1 di 8 Con ricorso depositato in data 6.2.2025 Parte_1 Parte_2 Parte_15
, , Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8
, e adivano il Giudice Parte_9 Parte_10 Parte_11 Parte_14 Parte_16 del lavoro affinché fossero accolte le seguenti conclusioni “in via principale, ai sensi degli artt. 11 e 117
Cost. nonchè degli artt. 63 e segg. del CCNL del 29.11.2007, previa disapplicazione della nota MIUR n. 15219 del 15.10.2015, nella parte in cui ha specificato che “la Carta del docente (e il relativo importo nominale di 500 euro/anno) sono assegnati ai soli docenti di ruolo” delle Istituzioni scolastiche statali a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti in periodo di formazione e prova, che non siano stati sospesi per motivi disciplinari […]”; del D.P.C.M. n. 32313 del 23.09.2015 e del successivo D.P.C.M. del 28.11.2016, nella parte in cui hanno regolamentato che: “La Carta è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1. […]” nonchè di tutti gli atti premessi, connessi e/o conseguenziali, anche allo stato non conosciuti, per le ragioni meglio specificate in narrativa, accertare e dichiarare il beneficio dell'incentivo di €. 500/00 annui agli attuali ricorrenti come da tabella di cui al corpo del ricorso nelle modalità di erogazione previste dalla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione, di cui ai commi da 121 a 124 della L.107/2015;”, con vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario. Allegavano i ricorrenti di aver lavorato, in qualità di docenti con contratto di lavoro a tempo determinato, ed in particolare: presso l'I.S. LL SI di Parte_1
OR (LI) dal 23.9.2020 al 31.8.2021, dal 8.9.2021 al 31.8.2022 e dal 3.9.2022 al 31.8.2023;
presso l' di CE (LI) dal 2.10.2020 al 30.6.2021, presso l'I.S. Parte_2 Controparte_2
LL SI di OR (LI) dal 7.9.2021 al 30.6.2022, presso l' Controparte_3 dal 1.9.2023 al 30.6.2024, presso l' dal 10.9.2024 al 30.6.2025;
[...] Controparte_4 Parte_15
presso l'I.C. dal 25.9.2020 al 30.6.2021; presso la
[...] Controparte_5 Parte_4 scuola primaria F.D. ER di CE (LI) dal 17.9.2020 al 30.6.2021, presso la scuola primaria
C. LL di CE (LI) dal 7.9.2021 al 30.6.2022, , presso l' Parte_5 Controparte_6 dal 7.9.2021 al 30.6.2022, presso l'I.C. dall' 11.9.2023 al 30.6.2024 e
[...] CP_7 CP_6 presso l'I.C. G. Micheli / (LI) dal 4.9.2024 al 30.6.2025, presso l'I.S. Persona_1 Parte_6
Mattei di Rosignano Marittimo dal 7.9.2021 al 30.6.2022, presso l' (LI) dal Controparte_4
7.9.2023 al 30.6.2024, presso l'I.S. Mattei di Rosignano Marittimo dal 5.9.2024 al 30.6.2025; presso la scuola di primo grado G. IN (LI) dal 18.9.2021 al 30.6.2022, dal Parte_7
12.9.2022 al 30.6.2023, presso l'I.C. F.D. ER di CE dal 1.9.2023 al 30.6.2024 e dal
5.9.2024 al 30.6.2025; presso la scuola di primo grado dal Parte_8 Controparte_8
pagina 2 di 8 7.9.2021 al 30.6.2022, presso l' in AM IM (LI) dal 16.9.2022 al Controparte_9
31.8.2023 e presso l' dal 6.9.2024 al 30.6.2025, presso l' Controparte_10 Parte_9 [...]
(LI) dal 10.11.2020 al 30.6.2021, presso l' Controparte_11 Controparte_12 dal 20.11.2024 al 30.6.2025; presso l'I.S dal 5.9.2024 al
[...] Parte_10 Controparte_12
30.6.2025, presso l' (LI) dal 7.9.2023 al 30.6.2024, Parte_11 Controparte_13 presso l'I.C. ” in Sassetta (LI) dal 2.10.2020 al 30.6.2021, Parte_14 Controparte_14 presso la scuola di primo grado (LI) dal 5.9.2021 al 30.6.2022, presso l'I.C. CP_15 CP_16
(LI) dal 5.9.2022 al 30.6.2023, dall'1.9.2023 al 30.6.2024 e dal 5.9.2024 al 30.6.2025,
[...] Parte_16 presso I.C G. RD di Porto Azzurro (LI) dal 1.9.2023 al 31.8.2024 e dal 1.9.2024 al 31.8.2025.
Tanto premesso, gli odierni attori lamentano, essenzialmente, di non aver potuto usufruire dell'erogazione della somma annua di € 500,00 di cui all'art. 1, co. 121 e ss., della L. 107/2015 (c.d.
Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado) somma che è riconosciuta, in maniera discriminatoria, ai soli docenti di ruolo.
Non si costituiva il resistente del quale, verificata la regolarità della notifica, era dichiarata CP_1 la contumacia.
La causa, istruita mediante l'esame dei documenti in atti versati, era discussa all'udienza odierna in cui il procuratore di parte attrice dichiarava di rinunciare quanto alla ricorrente Parte_5 alla richiesta spiegata con riferimento all'A.S. 2022/2023, quanto al docente alla Parte_8 richiesta riferita all'A.S. 2023/2024, ed era quindi decisa con sentenza con motivazione contestuale.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento per quanto di ragione.
L'art. 1, co. 121, L. 107/2015, come noto, prevede “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti
e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la
Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per
l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Controparte_17
ricerca, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo
[...] professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo,
pagina 3 di 8 nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
In attuazione di tale legge, il D.P.C.M. n. 32313 del 23/9/2015 e il successivo dal D.P.C.M. del
28/11/2016 hanno ribadito che i soli destinatari della disciplina della Carta del docente sono gli insegnanti di ruolo a tempo indeterminato;
non v'è dubbio, quindi, che i docenti precari siano esclusi dall'accesso a tale beneficio.
Sulla questione si è tuttavia di recente pronunciata la Corte di Giustizia Europea che, con ordinanza della VI Sezione del 18 maggio 2022 resa nella causa c-450/2, ha statuito che il comma
121 della legge 107 del 2015 oggetto di causa, nella parte in cui non attribuisce il bonus di € 500,00 al personale a termine, contrasti con la clausola 4 dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (recepito con Direttiva 1999/70/CE).
In particolare, la Corte ha osservato che “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del e non al personale docente a tempo determinato di tale il Controparte_1 CP_1 beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica
o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere
l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
La CGUE ha valorizzato il fatto che dalle norme interne (in particolare l'art. 282 D.Lgs. 297/1994, le previsioni della contrattazione collettiva del comparto scuola, e da ultimo l'art. 63 e l'art. 1 L. n.
107/2015) emerge il principio secondo cui la formazione dei docenti è “obbligatoria, permanente e strutturale”.
pagina 4 di 8 Dispone infatti l'art 63 CCNL, rubricato “Formazione in Servizio”, che “
1. La formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane. L'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio. La formazione si realizza anche attraverso strumenti che consentono l'accesso a percorsi universitari, per favorire l'arricchimento e la mobilità professionale mediante percorsi brevi finalizzati ad integrare il piano di studi con discipline coerenti con le nuove classi di concorso e con profili considerati necessari secondo le norme vigenti. Conformemente all'Intesa sottoscritta il
27 giugno 2007 tra il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e le Confederazioni sindacali, verrà promossa, con particolare riferimento ai processi d'innovazione, mediante contrattazione, una formazione dei docenti in servizio organica e collegata ad un impegno di prestazione professionale che contribuisca all'accrescimento delle competenze richieste dal ruolo.
2.Per garantire le attività formative di cui al presente articolo
l'Amministrazione utilizza tutte le risorse disponibili, nonché le risorse allo scopo previste da specifiche norme di legge o da norme comunitarie. (…)”.
Il successivo art. 64 del medesimo C.C.N.L., rubricato “Fruizione del diritto alla formazione”, prevede inoltre che “
1. La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità”.
Considerato che i docenti a tempo determinato sono comparabili a quelli a tempo indeterminato dal punto di vista della natura del lavoro e delle competenze professionali richieste, non essendovi inoltre ragioni oggettive che giustifichino la differenza di trattamento rispetto al riconoscimento della carta docente (identiche essendo mansioni e funzioni), se ne deve concludere, secondo la
CGUE, che la mera valorizzazione della natura temporanea del rapporto di lavoro (al fine di escludere i docenti precari dall'accesso al beneficio) comporti per l'effetto una violazione della clausola 4 dell'accordo quadro.
In linea con tale decisione, si richiama anche quanto statuito dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 1842 del 16/3/2022, con cui ha censurato la scelta del convenuto di escludere dal CP_1 beneficio i docenti a termine in quanto irragionevole e contraria ai principi di non discriminazione e buon andamento della P.A. (ex artt. 3, 35 e 97 della Costituzione).
In particolare, il giudice amministrativo ha rilevato che “è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla
pagina 5 di 8 formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti;
da ciò deriva che il diritto – dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso”.
Per l'effetto il Consiglio di Stato ha annullato il d.P.C.M. n. 32313 del 25 settembre 2015, la nota applicativa del M.I.U.R. n. 15219 del 15 ottobre 2015, nonché il d.P.C.M. del 28 novembre 2016 che ha sostituito i precedenti atti generali esecutivi del contributo al finanziamento della formazione in servizio dei docenti, contenuto nel comma 121 della Legge 107 del 2015, nella parte in cui non contemplano i docenti non di ruolo tra i destinatari della Carta del docente.
Tanto chiarito - in assenza della prova di circostanze che giustifichino un diverso trattamento tra i docenti di ruolo e quelli precari – e stante la persistenza del diritto/dovere formativo dei ricorrenti in quanto risulta iscritta alle Gps per la provincia di Livorno per il biennio Parte_1
2024/2026 (cfr. doc. 1 allegato al ricorso), risulta assunta sino al 30.6.2025 (cfr. Parte_2 doc. 2 allegato al ricorso), è stata immessa in ruolo con decorrenza dall'1.9.2021 Parte_15
(cfr. doc. 3 allegato al ricorso), è stata immessa in ruolo con decorrenza Parte_4 dall'1.9.2022 (cfr. doc. 4 allegato al ricorso), risulta assunta sino al 30.6.2025 Parte_5
(cfr. doc. 5 allegato al ricorso), risulta assunta fino al 30.6.2025 (cfr. doc. 6 allegato Parte_6 al ricorso), risulta assunta sino al 30.6.2025 (cfr. doc. 7allegato al ricorso), Parte_7
risulta assunto sino al 30.6.2025 (cfr. contratto versato da ultimo in atti), Parte_8
risulta assunta sino al 30.6.2025 (cfr. doc. 9 allegato al ricorso), Parte_9 Parte_10 risulta assunta sino al 30.6.2025 (cfr. doc. 10 allegato al ricorso), risulta assunto anche Parte_11 per l'A.S. 2024/2025 (cfr. doc. 11 allegato al ricorso), risulta assunta sino al Parte_14
30.6.2025 (cfr. doc. 12 allegato al ricorso)e risulta assunto sino al 31.8.2025 (cfr. Parte_16 doc. 13 allegato al ricorso) - deve concludersi per l'accoglimento del ricorso con condanna dell'amministrazione convenuta a mettere a disposizione la carta docente per per Parte_1 gli AA.SS. 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, per per gli AA.SS. 2020/2021, Parte_2
2021/2022 e 2023/2024 e 2024/2025, per per l'A.S. 2020/2021, per Parte_15 Parte_4 per gli AA.SS. 2020/2021 e 2021/2022, per per gli AA.SS. 2020/2021,
[...] Parte_5
2023/2024 e 2024/2025, per per gli AA.SS. 2021/2022, 2023/2024 e 2024/2025, Parte_6 per per gli AA.SS. 2020/2021, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025, per Parte_7
per gli AA.SS. 2021/2022, 2022/2023 e 2024/2025, per per gli Parte_8 Parte_9
pagina 6 di 8 AA.SS. 2020/2021 e 2024/2025, per per l'A.S. 2024/2025, per per l'A.S. Parte_10 Parte_11
2023/2024, per per gli AA.SS. 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e Parte_14
2024/2025 e per per l'A.S. 2023/2024 per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di Parte_16 legge, non essendo per contro possibile una condanna alla mera corresponsione degli importi, atteso che, in tal modo, la parte fruirebbe delle relative somme senza quel vincolo di destinazione imposto dal legislatore (ex art. 1, comma 121, L. n. 107 cit.).
Peraltro, “ai docenti ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione” (cfr. Cass. n. 29961, del
27/10/2023).
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario secondo gli importi medi previsti dal D.M.
55/2014 per le cause di lavoro di valore ricompreso tra € 5.201,00, ed € 26.000,00 in ragione dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- accerta e dichiara il diritto di per gli aa.ss. 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, Parte_1 di per gli aa.ss. 2020/2021, 2021/2022 e 2023/2024 e 2024/2025, di Parte_2 Parte_15
per l'a.s. 2020/2021, di per gli aa.ss. 2020/2021 e 2021/2022, di
[...] Parte_4 [...]
per gli aa.ss. 2020/2021, 2023/2024 e 2024/2025, di per gli aa.ss. Parte_5 Parte_6
2021/2022, 2023/2024 e 2024/2025, di per gli aa.ss. 2020/2021, 2022/2023, Parte_7
2023/2024 e 2024/2025, di per gli aa.ss. 2021/2022, 2022/2023 e 2024/2025, di Parte_8
per gli aa.ss. 2020/2021 e 2024/2025, di per l'a.s. 2024/2025, di Parte_9 Parte_10 per l'a.s. 2023/2024, di per gli aa.ss. 2020/2021, 2021/2022, Parte_11 Parte_14
2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 e di per l'a.s. 2023/2024 ad ottenere la carta Parte_16 docente per l'importo di euro 500,00 annui oltre interessi e rivalutazione nei limiti del divieto di cumulo di cui alla L. 724/94, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione e per l'effetto pagina 7 di 8 - condanna il convenuto a mettere a disposizione di CP_1 Parte_1 [...]
Parte_2 Parte_15 Parte_4 Parte_5 Pt_6 Pt_6 Parte_7
, e
[...] Parte_8 Parte_9 Parte_10 Parte_11 Parte_14 detta carta docente per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge;
Parte_16
- condanna il convenuto al pagamento in favore del procuratore di parte ricorrente CP_1 dichiaratosi antistatario delle spese di lite che si liquidano in € 5.388,00 per compensi professionali, oltre 15% per rimborso spese forfettario, IVA e CPA.
LIVORNO, 16 aprile 2025
Il Giudice dott.ssa Sara Maffei
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Sara Maffei ha pronunciato all'esito della camera di consiglio dell'udienza odierna, alle ore 17:24, mediante lettura del dispositivo con motivazione contestuale, assenti i procuratori, ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 131/2025 promossa da:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 [...]
(C.F. ), (C.F. Parte_4 C.F._4 Parte_5
), (C.F. ), C.F._5 Parte_6 C.F._6 Parte_7
(C.F. ), (C.F.
[...] C.F._7 Parte_8
), (C.F. ), C.F._8 Parte_9 C.F._9 Pt_10
(C.F. ), (C.F. ),
[...] C.F._10 Parte_11 C.F._11
(C.F. , (C.F. Pt_12 Pt_13 C.F._12 Parte_14
), con il patrocinio dell'avv. MARCHESE LUCA C.F._13
PARTI RICORRENTI
Contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE pagina 1 di 8 Con ricorso depositato in data 6.2.2025 Parte_1 Parte_2 Parte_15
, , Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8
, e adivano il Giudice Parte_9 Parte_10 Parte_11 Parte_14 Parte_16 del lavoro affinché fossero accolte le seguenti conclusioni “in via principale, ai sensi degli artt. 11 e 117
Cost. nonchè degli artt. 63 e segg. del CCNL del 29.11.2007, previa disapplicazione della nota MIUR n. 15219 del 15.10.2015, nella parte in cui ha specificato che “la Carta del docente (e il relativo importo nominale di 500 euro/anno) sono assegnati ai soli docenti di ruolo” delle Istituzioni scolastiche statali a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti in periodo di formazione e prova, che non siano stati sospesi per motivi disciplinari […]”; del D.P.C.M. n. 32313 del 23.09.2015 e del successivo D.P.C.M. del 28.11.2016, nella parte in cui hanno regolamentato che: “La Carta è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1. […]” nonchè di tutti gli atti premessi, connessi e/o conseguenziali, anche allo stato non conosciuti, per le ragioni meglio specificate in narrativa, accertare e dichiarare il beneficio dell'incentivo di €. 500/00 annui agli attuali ricorrenti come da tabella di cui al corpo del ricorso nelle modalità di erogazione previste dalla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione, di cui ai commi da 121 a 124 della L.107/2015;”, con vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario. Allegavano i ricorrenti di aver lavorato, in qualità di docenti con contratto di lavoro a tempo determinato, ed in particolare: presso l'I.S. LL SI di Parte_1
OR (LI) dal 23.9.2020 al 31.8.2021, dal 8.9.2021 al 31.8.2022 e dal 3.9.2022 al 31.8.2023;
presso l' di CE (LI) dal 2.10.2020 al 30.6.2021, presso l'I.S. Parte_2 Controparte_2
LL SI di OR (LI) dal 7.9.2021 al 30.6.2022, presso l' Controparte_3 dal 1.9.2023 al 30.6.2024, presso l' dal 10.9.2024 al 30.6.2025;
[...] Controparte_4 Parte_15
presso l'I.C. dal 25.9.2020 al 30.6.2021; presso la
[...] Controparte_5 Parte_4 scuola primaria F.D. ER di CE (LI) dal 17.9.2020 al 30.6.2021, presso la scuola primaria
C. LL di CE (LI) dal 7.9.2021 al 30.6.2022, , presso l' Parte_5 Controparte_6 dal 7.9.2021 al 30.6.2022, presso l'I.C. dall' 11.9.2023 al 30.6.2024 e
[...] CP_7 CP_6 presso l'I.C. G. Micheli / (LI) dal 4.9.2024 al 30.6.2025, presso l'I.S. Persona_1 Parte_6
Mattei di Rosignano Marittimo dal 7.9.2021 al 30.6.2022, presso l' (LI) dal Controparte_4
7.9.2023 al 30.6.2024, presso l'I.S. Mattei di Rosignano Marittimo dal 5.9.2024 al 30.6.2025; presso la scuola di primo grado G. IN (LI) dal 18.9.2021 al 30.6.2022, dal Parte_7
12.9.2022 al 30.6.2023, presso l'I.C. F.D. ER di CE dal 1.9.2023 al 30.6.2024 e dal
5.9.2024 al 30.6.2025; presso la scuola di primo grado dal Parte_8 Controparte_8
pagina 2 di 8 7.9.2021 al 30.6.2022, presso l' in AM IM (LI) dal 16.9.2022 al Controparte_9
31.8.2023 e presso l' dal 6.9.2024 al 30.6.2025, presso l' Controparte_10 Parte_9 [...]
(LI) dal 10.11.2020 al 30.6.2021, presso l' Controparte_11 Controparte_12 dal 20.11.2024 al 30.6.2025; presso l'I.S dal 5.9.2024 al
[...] Parte_10 Controparte_12
30.6.2025, presso l' (LI) dal 7.9.2023 al 30.6.2024, Parte_11 Controparte_13 presso l'I.C. ” in Sassetta (LI) dal 2.10.2020 al 30.6.2021, Parte_14 Controparte_14 presso la scuola di primo grado (LI) dal 5.9.2021 al 30.6.2022, presso l'I.C. CP_15 CP_16
(LI) dal 5.9.2022 al 30.6.2023, dall'1.9.2023 al 30.6.2024 e dal 5.9.2024 al 30.6.2025,
[...] Parte_16 presso I.C G. RD di Porto Azzurro (LI) dal 1.9.2023 al 31.8.2024 e dal 1.9.2024 al 31.8.2025.
Tanto premesso, gli odierni attori lamentano, essenzialmente, di non aver potuto usufruire dell'erogazione della somma annua di € 500,00 di cui all'art. 1, co. 121 e ss., della L. 107/2015 (c.d.
Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado) somma che è riconosciuta, in maniera discriminatoria, ai soli docenti di ruolo.
Non si costituiva il resistente del quale, verificata la regolarità della notifica, era dichiarata CP_1 la contumacia.
La causa, istruita mediante l'esame dei documenti in atti versati, era discussa all'udienza odierna in cui il procuratore di parte attrice dichiarava di rinunciare quanto alla ricorrente Parte_5 alla richiesta spiegata con riferimento all'A.S. 2022/2023, quanto al docente alla Parte_8 richiesta riferita all'A.S. 2023/2024, ed era quindi decisa con sentenza con motivazione contestuale.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento per quanto di ragione.
L'art. 1, co. 121, L. 107/2015, come noto, prevede “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti
e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la
Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per
l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Controparte_17
ricerca, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo
[...] professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo,
pagina 3 di 8 nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
In attuazione di tale legge, il D.P.C.M. n. 32313 del 23/9/2015 e il successivo dal D.P.C.M. del
28/11/2016 hanno ribadito che i soli destinatari della disciplina della Carta del docente sono gli insegnanti di ruolo a tempo indeterminato;
non v'è dubbio, quindi, che i docenti precari siano esclusi dall'accesso a tale beneficio.
Sulla questione si è tuttavia di recente pronunciata la Corte di Giustizia Europea che, con ordinanza della VI Sezione del 18 maggio 2022 resa nella causa c-450/2, ha statuito che il comma
121 della legge 107 del 2015 oggetto di causa, nella parte in cui non attribuisce il bonus di € 500,00 al personale a termine, contrasti con la clausola 4 dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (recepito con Direttiva 1999/70/CE).
In particolare, la Corte ha osservato che “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del e non al personale docente a tempo determinato di tale il Controparte_1 CP_1 beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica
o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere
l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
La CGUE ha valorizzato il fatto che dalle norme interne (in particolare l'art. 282 D.Lgs. 297/1994, le previsioni della contrattazione collettiva del comparto scuola, e da ultimo l'art. 63 e l'art. 1 L. n.
107/2015) emerge il principio secondo cui la formazione dei docenti è “obbligatoria, permanente e strutturale”.
pagina 4 di 8 Dispone infatti l'art 63 CCNL, rubricato “Formazione in Servizio”, che “
1. La formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane. L'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio. La formazione si realizza anche attraverso strumenti che consentono l'accesso a percorsi universitari, per favorire l'arricchimento e la mobilità professionale mediante percorsi brevi finalizzati ad integrare il piano di studi con discipline coerenti con le nuove classi di concorso e con profili considerati necessari secondo le norme vigenti. Conformemente all'Intesa sottoscritta il
27 giugno 2007 tra il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e le Confederazioni sindacali, verrà promossa, con particolare riferimento ai processi d'innovazione, mediante contrattazione, una formazione dei docenti in servizio organica e collegata ad un impegno di prestazione professionale che contribuisca all'accrescimento delle competenze richieste dal ruolo.
2.Per garantire le attività formative di cui al presente articolo
l'Amministrazione utilizza tutte le risorse disponibili, nonché le risorse allo scopo previste da specifiche norme di legge o da norme comunitarie. (…)”.
Il successivo art. 64 del medesimo C.C.N.L., rubricato “Fruizione del diritto alla formazione”, prevede inoltre che “
1. La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità”.
Considerato che i docenti a tempo determinato sono comparabili a quelli a tempo indeterminato dal punto di vista della natura del lavoro e delle competenze professionali richieste, non essendovi inoltre ragioni oggettive che giustifichino la differenza di trattamento rispetto al riconoscimento della carta docente (identiche essendo mansioni e funzioni), se ne deve concludere, secondo la
CGUE, che la mera valorizzazione della natura temporanea del rapporto di lavoro (al fine di escludere i docenti precari dall'accesso al beneficio) comporti per l'effetto una violazione della clausola 4 dell'accordo quadro.
In linea con tale decisione, si richiama anche quanto statuito dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 1842 del 16/3/2022, con cui ha censurato la scelta del convenuto di escludere dal CP_1 beneficio i docenti a termine in quanto irragionevole e contraria ai principi di non discriminazione e buon andamento della P.A. (ex artt. 3, 35 e 97 della Costituzione).
In particolare, il giudice amministrativo ha rilevato che “è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla
pagina 5 di 8 formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti;
da ciò deriva che il diritto – dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso”.
Per l'effetto il Consiglio di Stato ha annullato il d.P.C.M. n. 32313 del 25 settembre 2015, la nota applicativa del M.I.U.R. n. 15219 del 15 ottobre 2015, nonché il d.P.C.M. del 28 novembre 2016 che ha sostituito i precedenti atti generali esecutivi del contributo al finanziamento della formazione in servizio dei docenti, contenuto nel comma 121 della Legge 107 del 2015, nella parte in cui non contemplano i docenti non di ruolo tra i destinatari della Carta del docente.
Tanto chiarito - in assenza della prova di circostanze che giustifichino un diverso trattamento tra i docenti di ruolo e quelli precari – e stante la persistenza del diritto/dovere formativo dei ricorrenti in quanto risulta iscritta alle Gps per la provincia di Livorno per il biennio Parte_1
2024/2026 (cfr. doc. 1 allegato al ricorso), risulta assunta sino al 30.6.2025 (cfr. Parte_2 doc. 2 allegato al ricorso), è stata immessa in ruolo con decorrenza dall'1.9.2021 Parte_15
(cfr. doc. 3 allegato al ricorso), è stata immessa in ruolo con decorrenza Parte_4 dall'1.9.2022 (cfr. doc. 4 allegato al ricorso), risulta assunta sino al 30.6.2025 Parte_5
(cfr. doc. 5 allegato al ricorso), risulta assunta fino al 30.6.2025 (cfr. doc. 6 allegato Parte_6 al ricorso), risulta assunta sino al 30.6.2025 (cfr. doc. 7allegato al ricorso), Parte_7
risulta assunto sino al 30.6.2025 (cfr. contratto versato da ultimo in atti), Parte_8
risulta assunta sino al 30.6.2025 (cfr. doc. 9 allegato al ricorso), Parte_9 Parte_10 risulta assunta sino al 30.6.2025 (cfr. doc. 10 allegato al ricorso), risulta assunto anche Parte_11 per l'A.S. 2024/2025 (cfr. doc. 11 allegato al ricorso), risulta assunta sino al Parte_14
30.6.2025 (cfr. doc. 12 allegato al ricorso)e risulta assunto sino al 31.8.2025 (cfr. Parte_16 doc. 13 allegato al ricorso) - deve concludersi per l'accoglimento del ricorso con condanna dell'amministrazione convenuta a mettere a disposizione la carta docente per per Parte_1 gli AA.SS. 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, per per gli AA.SS. 2020/2021, Parte_2
2021/2022 e 2023/2024 e 2024/2025, per per l'A.S. 2020/2021, per Parte_15 Parte_4 per gli AA.SS. 2020/2021 e 2021/2022, per per gli AA.SS. 2020/2021,
[...] Parte_5
2023/2024 e 2024/2025, per per gli AA.SS. 2021/2022, 2023/2024 e 2024/2025, Parte_6 per per gli AA.SS. 2020/2021, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025, per Parte_7
per gli AA.SS. 2021/2022, 2022/2023 e 2024/2025, per per gli Parte_8 Parte_9
pagina 6 di 8 AA.SS. 2020/2021 e 2024/2025, per per l'A.S. 2024/2025, per per l'A.S. Parte_10 Parte_11
2023/2024, per per gli AA.SS. 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e Parte_14
2024/2025 e per per l'A.S. 2023/2024 per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di Parte_16 legge, non essendo per contro possibile una condanna alla mera corresponsione degli importi, atteso che, in tal modo, la parte fruirebbe delle relative somme senza quel vincolo di destinazione imposto dal legislatore (ex art. 1, comma 121, L. n. 107 cit.).
Peraltro, “ai docenti ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione” (cfr. Cass. n. 29961, del
27/10/2023).
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario secondo gli importi medi previsti dal D.M.
55/2014 per le cause di lavoro di valore ricompreso tra € 5.201,00, ed € 26.000,00 in ragione dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- accerta e dichiara il diritto di per gli aa.ss. 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, Parte_1 di per gli aa.ss. 2020/2021, 2021/2022 e 2023/2024 e 2024/2025, di Parte_2 Parte_15
per l'a.s. 2020/2021, di per gli aa.ss. 2020/2021 e 2021/2022, di
[...] Parte_4 [...]
per gli aa.ss. 2020/2021, 2023/2024 e 2024/2025, di per gli aa.ss. Parte_5 Parte_6
2021/2022, 2023/2024 e 2024/2025, di per gli aa.ss. 2020/2021, 2022/2023, Parte_7
2023/2024 e 2024/2025, di per gli aa.ss. 2021/2022, 2022/2023 e 2024/2025, di Parte_8
per gli aa.ss. 2020/2021 e 2024/2025, di per l'a.s. 2024/2025, di Parte_9 Parte_10 per l'a.s. 2023/2024, di per gli aa.ss. 2020/2021, 2021/2022, Parte_11 Parte_14
2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 e di per l'a.s. 2023/2024 ad ottenere la carta Parte_16 docente per l'importo di euro 500,00 annui oltre interessi e rivalutazione nei limiti del divieto di cumulo di cui alla L. 724/94, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione e per l'effetto pagina 7 di 8 - condanna il convenuto a mettere a disposizione di CP_1 Parte_1 [...]
Parte_2 Parte_15 Parte_4 Parte_5 Pt_6 Pt_6 Parte_7
, e
[...] Parte_8 Parte_9 Parte_10 Parte_11 Parte_14 detta carta docente per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge;
Parte_16
- condanna il convenuto al pagamento in favore del procuratore di parte ricorrente CP_1 dichiaratosi antistatario delle spese di lite che si liquidano in € 5.388,00 per compensi professionali, oltre 15% per rimborso spese forfettario, IVA e CPA.
LIVORNO, 16 aprile 2025
Il Giudice dott.ssa Sara Maffei
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