Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. III, sentenza 06/06/2025, n. 1812 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1812 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 06/06/2025
N. 01812/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00861/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di AT (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 861 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Dario Sammartino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, Ministero dell’Economia e delle Finanze - Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, in persone dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale di AT, domiciliataria ex lege in AT, via Vecchia Ognina, 149;
per l'annullamento
dei seguenti atti:
1) il decreto -OMISSIS-con cui il Capo del II Reparto della Direzione generale della previdenza militare e della leva del Ministero della Difesa ha dichiarato non dipendente da causa di servizio l’infermità “ -OMISSIS- ”;
2) il verbale della Commissione medico ospedaliera presso il Dipartimento militare di Medicina Legale di Messina-OMISSIS-;
3) il verbale della Commissione medico ospedaliera presso il Dipartimento militare di Medicina Legale di Messina -OMISSIS- del 21.12.2023;
4) il parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio n. -OMISSIS-reso nell’adunanza del-OMISSIS-;
e per la condanna
dell'Amministrazione all'emissione di un provvedimento di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità “ -OMISSIS- ” con ascrizione alla prima categoria della tabella A allegata al D.P.R. n. 834/1981.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e del Ministero dell’Economia e delle Finanze - Comitato di Verifica per le Cause di Servizio;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 giugno 2025 il dott. Francesco Fichera e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il sig. -OMISSIS-, odierno ricorrente, è -OMISSIS- dell’Aeronautica militare in servizio al -OMISSIS-.
Previo conforme parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio (da ora anche “Comitato di Verifica”) n. -OMISSIS-, la 6^ Divisione del II Reparto della Direzione Generale della previdenza militare e della leva dichiarava, con decreto n.-OMISSIS- l’infermità “ -OMISSIS- ” sofferta dal predetto -OMISSIS- non dipendente da causa di servizio.
Tale decreto veniva impugnato davanti al T.A.R. Sicilia, Sezione staccata di AT, che rigettava il relativo ricorso con sentenza n. -OMISSIS-.
Avverso tale pronuncia il -OMISSIS- presentava ricorso in appello innanzi al Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana (C.G.A.R.S.), il quale, con sentenza n. -OMISSIS- accoglieva parzialmente il gravame e annullava in parte i provvedimenti impugnati disponendo che “… sia la Commissione, sia poi il Comitato di verifica dovranno, nell’ambito delle rispettive competenze, acquisire più compiutamente le risultanze istruttorie, nonché valutare la sussistenza o meno di un’interdipendenza della patologia psicologica lamentata con le altre, e riconosciute come dipendenti da causa di servizio, infermità somatiche, rimanendo salva la pienezza dei poteri discrezionali di apprezzamento tecnico ”.
Con verbale mod.-OMISSIS-, pervenuto dal Dipartimento di Medicina Legale di Messina con prot. n. -OMISSIS- in data -OMISSIS-, la 2^ Commissione Medica Ospedaliera (C.M.O.) di Messina, in esecuzione di tale sentenza, revisionava il verbale mod.-OMISSIS- e riteneva «… che per l’infermità “-OMISSIS-” NON sussiste correlazione eziopatogenetica, per interdipendenza con altre infermità SI dipendenti in quanto dalla documentazione in atti sono ravvisabili altre infermità non giudicate ai fini della DCS (-OMISSIS- - certificato DSM del 26.01.2017) e che per entità e gravità delle manifestazioni fenomenologiche sono validamente efficienti nel determinare -OMISSIS-particolarmente predisposte ».
Con nota prot.n.-OMISSIS-l’Amministrazione militare, in esecuzione della sentenza del C.G.A.R.S. n. -OMISSIS-, chiedeva al Comitato di Verifica di voler riesaminare il fascicolo medico legale del richiedente e, alla luce del predetto verbale-OMISSIS- della C.M.O. di Messina, di emettere un nuovo parere.
Con il parere di riesame n. -OMISSIS- del-OMISSIS- il Comitato di Verifica deliberava che l’infermità «…“-OMISSIS-” NON poteva riconoscersi dipendente da fatti di servizio in via derivata con le affezioni 1) “-OMISSIS-” 2)“-OMISSIS-” già riconosciute dipendenti da fatti di servizio, trattandosi di patologia insorta in un distretto anatomico diverso rispetto a quelli interessati dalle patologie preesistenti e non correlabile etiopatogeneticamente con le patologie già riconosciute SI dipendenti da causa di servizio ».
Con nota prot.n. -OMISSIS- l’Amministrazione chiedeva alla C.M.O. di Messina di provvedere ad integrare il mod.-OMISSIS-, esaminando la sussistenza dell’interdipendenza del -OMISSIS-, indicando l’esatta data della conoscibilità di tale patologia, secondo quanto disposto con la sentenza del C.G.A.R.S. n. -OMISSIS-.
Con verbale mod.-OMISSIS-la seconda C.M.O. di Messina riteneva che «… Per l’infermità “-OMISSIS-” NON si ritiene sussista correlazione eziopatogenetica, per interdipendenza con altre infermità SI dipendenti (“-OMISSIS-e” e “-OMISSIS-”) già dal 2005, in quanto dalla documentazione in atti è ravvisabile l’infermità “-OMISSIS-” non oggetto di giudizio ai fini della DCS (che per criterio cronologico e dell’efficienza lesiva risulta verosimilmente più idonea a determinare - secondo il criterio del più probabile che non - -OMISSIS-, secondo quanto riportato dal Consulente tecnico di parte nella sua relazione del 03.02.2017, attestante “-OMISSIS-”) e che per entità e gravità delle manifestazioni fenomenologiche risultano pertanto ipse validamente efficienti nel determinare -OMISSIS-particolarmente predisposte. La data di conoscibilità è invece da considerare il 16.05.2005, mentre per quanto concerne l’ascrivibilità tabellare e la stabilizzazione (data della persistenza della diagnosi) l’infermità è ascrivibile ai fini E.I. e P.P.O. alla Tabella A settima categoria e ai fini P.P.O. – qualora successivamente si dipendente da c.s.- a vita ».
Con decreto n.-OMISSIS-4 l’Amministrazione militare, visto l'art. 2 comma 1 del D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461 – secondo il quale, fatto salvo il trattamento pensionistico di privilegio, la domanda di dipendenza da causa di servizio ai fini della concessione dei benefici previsti dalle disposizioni vigenti (compreso l'equo indennizzo), deve essere presentata dal dipendente entro sei mesi dalla data in cui si è verificato l'evento dannoso o da quella in cui l'interessato ha avuto conoscenza dell'infermità o della lesione o dell’aggravamento – rilevando l’intempestività della domanda di dipendenza da causa di servizio per l'infermità "-OMISSIS-", respingeva l’istanza dell’interessato per mancanza dei presupposti di legge.
2. Con ricorso notificato in data 5.05.2024 e depositato il 7.06.2024 il sig. TA ha impugnato, chiedendone l’annullamento, i seguenti atti: 1) il decreto -OMISSIS-con cui il Capo del II Reparto della Direzione generale della previdenza militare e della leva del Ministero della Difesa ha dichiarato non dipendente da causa di servizio l’infermità “ -OMISSIS- ”; 2) il verbale della Commissione medico ospedaliera presso il Dipartimento militare di Medicina Legale di Messina-OMISSIS-; 3) il verbale della Commissione medico ospedaliera presso il Dipartimento militare di Medicina Legale di Messina -OMISSIS- del 21.12.2023; 4) il parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio n. -OMISSIS-reso nell’adunanza del-OMISSIS-.
La parte ha altresì chiesto al Tribunale di condannare l’Amministrazione militare a dichiarare l’interdipendenza da causa di servizio dell’infermità “ -OMISSIS- ” con ascrizione alla prima categoria della tabella A allegata al D.P.R. n. 834/1981 e ad adottare, conseguentemente, il relativo provvedimento di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della predetta infermità.
I suddetti atti sono stati avversati per i seguenti motivi di diritto: 1) Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 L. n. 241/1990, 3 e 12 D.P.R. n. 461/2001. Eccesso di potere per travisamento dei fatti, errore sui presupposti di fatto e di diritto, difetto di istruttoria e illogicità manifesta e contraddittorietà ; 2) Violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 834/1981 e dell’art. 6 D.P.R. n. 461/2001. Eccesso di potere, errore sui presupposti di fatto e di diritto, sviamento e irragionevolezza manifesta .
2.1. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente rileva che, contrariamente a quanto rilevato dal C.G.A.R.S. con sentenza n. -OMISSIS-in ordine alla mancata considerazione della possibile interdipendenza del “-OMISSIS-” con tutte le altre patologie sofferte, la C.M.O. di Messina sia incorsa, in esito alla rivalutazione imposta con la predetta pronuncia giurisdizionale, in una carenza di istruttoria.
Viene lamentato, in particolare, che il giudizio reso dalla C.M.O. con verbale del 21.12.2023: 1) abbia ignorato la circostanza che l’infermità “ -OMISSIS- ”, ossia una delle infermità sofferte dal dipendente, sia stata trattata sin dall’origine unitamente alle altre infermità per rilevarne la dipendenza da causa di servizio; 2) abbia espresso un dato storico falso, ossia che tale infermità si sia manifestata dopo le infermità giudicate dipendenti da causa di servizio.
È altresì rilevato che l’accertamento sia stato compiuto non prendendo in esame tutta la documentazione formata dagli organi militari sanitari competenti negli anni precedenti alla sentenza del C.G.A.R.S. n. -OMISSIS-, che ne aveva prescritto il riesame.
2.2. Con la seconda doglianza il ricorrente contesta la classificazione operata dalla C.M.O. della propria -OMISSIS- nell’ambito della settima categoria della tabella A allegata al D.P.R. n. 834/1981, rilevando, nello specifico, che l’infermità diagnosticata dall’IML-Roma con il verbale n. -OMISSIS- fosse il “ -OMISSIS- in trattamento farmacologico ”, la quale rientrerebbe nella prima categoria della predetta tabella A (elencata al n. 28) del D.P.R. n. 834/1981.
3. Il Ministero della Difesa e il Ministero dell’Economia e delle Finanze – Comitato per la Verifica delle Cause di Servizio si sono costituiti in giudizio, per resistere al ricorso, in data 14.05.2024.
4. Con memoria del 23.04.2025 il ricorrente ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
5. Con memoria dell’1.05.2025 i due Ministeri resistenti hanno evidenziato, controdeducendo rispetto ai motivi di ricorso, che l’operato delle Amministrazioni coinvolte nel procedimento in esame sarebbe stato svolto nel rispetto della normativa in materia, atteso che: 1) il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio avrebbe proceduto, nell’adozione del parere qui avversato, a una attenta disamina della documentazione di riferimento, nell’esercizio dell’ampia discrezionalità tecnica di cui dispone; 2) la C.M.O. avrebbe correttamente valutato la patologia sofferta dal ricorrente ai fini della relativa ascrizione tabellare, tenuto conto che la diversa classificazione dell’infermità rilevata dal ricorrente non sarebbe supportata da specifiche allegazioni tecniche suscettibili di mettere in discussione l’esito valutativo cui è addivenuto il predetto organo medico.
È altresì rilevata l’intempestività della domanda di causa di servizio e di equo indennizzo presentata dal ricorrente, in quanto presentata in data 26.06.2015 sebbene quest’ultimo avesse acquisito la piena conoscenza della patologia in data 16.05.2005 (come risulterebbe dal verbale mod.-OMISSIS-della seconda C.M.O. di Messina), con decorso del termine perentorio di sei mesi previsto dall’art. 2 del D.P.R. n. 461/2001.
I due Enti resistenti hanno in ultimo osservato, con riguardo alla domanda di accertamento del diritto al riconoscimento della patologia come dipendente da causa di servizio, che nell’ambito del procedimento di concessione di equo indennizzo non siano ravvisabili posizioni di diritto soggettivo bensì solo di interesse legittimo, da far valer unicamente mediante azione di annullamento.
6. Con memoria di replica del 12.05.2025 la parte ricorrente, replicando alle controdeduzioni dei due Ministeri resistenti, ha evidenziato, in particolare, che la classificazione dell’infermità operata sarebbe illegittima anche ove si ritenesse di non farla rientrare nella prima categoria della tabella A (elencata al n. 28) del D.P.R. n. 834/1981, in quanto, in subordine, l’art. 11, quarto comma, del D.P.R. n. 915/1978 prevede che le infermità non contemplate nella tabella sono classificate in base alla percentuale d’invalidità. Tenuto conto che l’invalidità del ricorrente sarebbe superiore all’80%, essa rientrerebbe comunque nella prima categoria della predetta tabella A del D.P.R. n. 834/1981 o, in ogni caso, sarebbe equivalente all’infermità di prima categoria dalla tabella allegato 3 al D.P.C.M. n. 159/2013.
7. All’udienza pubblica del 4.06.2025, presenti i difensori delle parti come da verbale, la causa è stata posta in decisione.
8. Risulta opportuno, ai fini della trattazione del presente gravame, ricostruire dapprima le coordinate normative rilevanti in materia.
Il D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461, recante " Regolamento recante semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio, per la concessione della pensione privilegiata ordinaria e dell'equo indennizzo, nonché per il funzionamento e la composizione del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie ", per quanto di interesse, stabilisce quanto segue:
- art. 11, comma 1: " Il Comitato [di Verifica per le Cause di Servizio] accerta la riconducibilità ad attività lavorativa delle cause produttive di infermità o lesione, in relazione a fatti di servizio ed al rapporto causale tra i fatti e l'infermità o lesione ";
- art. 14, comma 1: " L'Amministrazione si pronuncia sul solo riconoscimento di infermità o lesione dipendente da causa di servizio, su conforme parere del Comitato, anche nel caso di intempestività della domanda di equo indennizzo ai sensi dell'articolo 2, entro venti giorni dalla data di ricezione del parere stesso. Entro lo stesso termine l'amministrazione che, per motivate ragioni, non ritenga di conformarsi a tale parere, ha l'obbligo di richiedere ulteriore parere al Comitato, che rende il parere entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta; l'Amministrazione adotta il provvedimento nei successivi dieci giorni motivandolo conformemente al parere del Comitato ".
L'art. 198, comma 4, del D.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 recante il Codice dell'ordinamento militare, a sua volta, disciplinando l’accertamento dell'idoneità al servizio e delle infermità da causa di servizio, dispone che: " la Commissione [medico ospedaliera] , entro trenta giorni dalla ricezione degli atti dall'Amministrazione, effettua la visita per il tramite di almeno un componente e redige processo verbale, firmato da tutti i membri. Dal verbale debbono risultare le generalità del dipendente, la qualifica e la firma dei componenti delle Commissioni, il giudizio diagnostico, gli accertamenti e gli elementi valutati ai fini diagnostici, la determinazione della data di conoscibilità o stabilizzazione dell'infermità da cui derivi una menomazione ascrivibile a categoria di compenso, nonché l'indicazione della categoria stessa, il giudizio di idoneità al servizio od altre forme di inabilità, le eventuali dichiarazioni a verbale del medico designato dall'interessato, i motivi del dissenso del componente eventualmente dissenziente ed il voto consultivo del medico specialista ".
Dal quadro normativo sopra delineato emerge, quindi, che la competenza ad accertare la riconducibilità ad attività lavorativa delle cause produttive di infermità o lesione ai fini del riconoscimento della loro dipendenza da causa di servizio spetti in via esclusiva, sulla base del giudizio diagnostico reso dalla commissione medico ospedaliera, al Comitato di Verifica per le Cause di Servizio.
Per la consolidata giurisprudenza espressasi in materia, dalla quale il Collegio non ravvisa ragioni per discostarsi:
- « Ai fini del riconoscimento della causa di servizio, è necessario che l'attività lavorativa possa con certezza ritenersi concausa efficiente e determinante della patologia lamentata, non potendo farsi ricorso a presunzioni di sorta e non trovando applicazione, diversamente dalla materia degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, la regola contenuta nell'art. 41 c.p., per cui il rapporto causale tra evento e danno è governato dal principio dell'equivalenza delle condizioni; il principio della causalità adeguata richiede sempre la riconoscibilità dell'esistenza di fattori riconducibili al servizio che rivestano un ruolo di adeguata efficiente incidenza nell'insorgenza e nello sviluppo del processo morboso, mentre devono ritenersi totalmente escluse tutte le altre condizioni che un tale grado di concausale ingerenza non presentino, le quali - benché parimenti verificatesi in servizio - restano tuttavia riguardabili unicamente quali "mere occasioni rivelatrici" di una infermità non avente alcun nesso di causalità o concausalità con le condizioni di servizio; né è sufficiente la "mera possibile valenza patogenetica" del servizio prestato; piuttosto occorrendo la puntuale verifica, connotata da certezza o da alto grado di credibilità logica e razionale, della valenza del servizio prestato quale "fattore eziologicamente assorbente o, quanto meno, preponderante nella genesi della patologia » ( ex multis , Cons. Stato, sez. II, 5.05.2022, n. 3558);
- " Ai fini dell'accertamento della dipendenza da causa di servizio, nella nozione di concausa efficiente e determinante di servizio, da considerarsi fattore generativo della malattia, possono farsi rientrare soltanto fatti ed eventi eccedenti le ordinarie condizioni di lavoro con esclusione, quindi, delle circostanze e condizioni generiche, quali inevitabili disagi, fatiche e momenti di stress, che costituiscono fattore di rischio ordinario in relazione alla vita militare. Grava, dunque, sul richiedente il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità o della malattia contratta, l'onere di dimostrare, sulla base di puntuali allegazioni, l'esistenza di condizioni di espletamento del servizio che esulano dal suo normale svolgimento, indicando episodi o accadimenti inerenti alla prestazione lavorativa suscettibili di contribuire in maniera efficiente e preponderante sull'insorgenza della malattia " (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, sez. VII, 2.05.2022, n. 2993; Cons. Stato, sez. III, 25.08.2022, n. 7454, secondo cui: " Una normale attività di servizio non può essere considerata concausa dell'insorgere di un'infermità a carico del dipendente, in assenza di comprovate situazioni di particolarità ed eccezionalità, tali da far presumere che, sull'insorgenza o aggravamento dell'infermità, si siano casualmente innestati, individuati, qualificati e rilevanti elementi riconducibili al servizio; perciò, nella nozione di concausa efficiente e determinante di servizio possono farsi rientrare soltanto fatti ed eventi eccedenti le ordinarie condizioni di lavoro, gravosi per intensità e durata, che vanno necessariamente documentati, con esclusione, quindi, delle circostanze e condizioni del tutto generiche, quali inevitabili disagi, fatiche e momenti di stress, che costituiscono fattore di rischio ordinario in relazione alla singola tipologia di prestazione lavorativa "; cfr. pure, in termini, Cons. Stato, sez. II, 20.05.2022, n. 4009 e Cons. Stato, sez. II, 31.01.2022, n. 665);
- “ la prova della dipendenza da causa di servizio di un'infermità può ritenersi fornita solo se si dimostra, con rigore scientifico, che l'infermità medesima sia stata prodotta in maniera determinante ed efficiente dall'attività di servizio o che l'accidente patologico non si sarebbe presentato ove il ricorrente non si fosse trovato adibito al servizio prestato; l'attività di servizio deve quindi assumere connotati eccezionali e in un certo senso sovrastanti rispetto ad ogni altro antecedente causale facente parte dell'esistenza del soggetto, e ciò vuol dire che solo i fatti di servizio connotati da eccezionalità vanno presi in considerazione e possono essere decifrati alla stregua di cause o concause determinanti ai fini della insorgenza delle patologie lamentate dal ricorrente ” (Cons. Stato, sez. I, 13.02.2024, n. 140).
Per quanto poi attiene ai limiti del sindacato esperibile dal giudice amministrativo nel caso in disamina, si è rilevato altresì che il " giudizio espresso dal Comitato di Verifica delle Cause di Servizio costituisce espressione di discrezionalità tecnica, basato su nozioni scientifiche e su dati di esperienza tecnica; quindi, esso non è sindacabile nel merito ed è censurabile per eccesso di potere solo in caso di assenza di motivazione, manifesta irragionevolezza sulla valutazione dei fatti o mancata considerazione della sussistenza di circostanze di fatto tali da incidere sulla valutazione conclusiva. Ne consegue che è precluso al G.A. di dichiarare la sussistenza della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, essendo invece consentito nella sede giurisdizionale soltanto lo scrutinio della legittimità del diniego di riconoscimento da parte dell'Amministrazione, nei limiti propri del sindacato sulla discrezionalità tecnica. Per la stessa ragione, in assenza di un provvedimento che abbia accertato tale nesso di dipendenza, non è consentito al Giudice condannare l'Amministrazione alla liquidazione in favore dei ricorrenti di tutte le spettanze conseguenti al riconoscimento stesso " (cfr. in particolare, T.A.R. Lazio, Roma, sez. I, 2.05.2022, n. 2426, ma anche C.G.A.R.S. 30.12.2021, n. 1089; T.A.R. Sicilia, AT, sez. III, 19.09.2022, n. 2449).
9. Ciò precisato a fini di utile inquadramento sistematico, il presente ricorso è da ritenersi infondato per quanto di seguito esposto e considerato.
10. Il primo motivo è infondato.
10.1. Deve preliminarmente precisarsi che le censure formulate dal ricorrente con tale doglianza hanno ad oggetto, primariamente, la presunta carenza di istruttoria in cui sarebbe incorsa, in particolare, la C.M.O. di Messina nell’ambito del proprio giudizio reso in ordine alla possibile interdipendenza dell’infermità “ -OMISSIS- ” con altre infermità dipendenti da causa di servizio sofferte dal ricorrente, formulato a seguito della sentenza del C.G.A.R.S. n. -OMISSIS-, con la quale è stato statuito, in parziale accoglimento del correlato ricorso, che “... sia la Commissione, sia poi il Comitato di verifica dovranno, nell’ambito delle rispettive competenze, acquisire più compiutamente le risultanze istruttorie, nonché valutare la sussistenza o meno di un’interdipendenza della patologia psicologica lamentata con le altre, e riconosciute come dipendenti da causa di servizio, infermità somatiche, rimanendo salva la pienezza dei poteri discrezionali di apprezzamento tecnico ”. Dalla dedotta carenza di istruttoria discenderebbe, secondo la prospettazione dello stesso ricorrente, l’illogicità e l’arbitrarietà della valutazione medico-legale resa, nel merito, dalla stessa C.M.O.; tali censure vengono estese al parere di riesame n. -OMISSIS- del-OMISSIS- reso dal Comitato di Verifica per le Cause di Servizio. Ebbene:
(i) con verbale mod.-OMISSIS- la C.M.O. di Messina ha ritenuto che «… che per l’infermità “-OMISSIS-” non sussiste correlazione eziopatogenetica, per interdipendenza con altre infermità SI dipendenti in quanto dalla documentazione in atti sono ravvisabili altre infermità non giudicate ai fini della DCS (-OMISSIS- - certificato DSM del 26.01.2017) e che per entità e gravità delle manifestazioni fenomenologiche sono validamente efficienti nel determinare -OMISSIS-particolarmente predisposte »;
(ii) dando seguito alla nota prot.n. -OMISSIS- (con la quale l’Amministrazione militare chiedeva alla C.M.O. di Messina di provvedere ad integrare il predetto verbale mod.-OMISSIS-), con verbale mod.-OMISSIS-la stessa C.M.O. ha ritenuto che «… Per l’infermità “-OMISSIS-” NON si ritiene sussista correlazione eziopatogenetica, per interdipendenza con altre infermità SI dipendenti (“-OMISSIS-e” e “-OMISSIS-”) già dal 2005» . La Commissione ha altresì precisato che «... dalla documentazione in atti è ravvisabile l’infermità “-OMISSIS-” non oggetto di giudizio ai fini della DCS », aggiungendo che, in applicazione del criterio cronologico e tenuto conto della sua efficienza lesiva, tale patologia – secondo il criterio del più probabile che non – “...risulta verosimilmente più idonea a determinare...uno stato psichico di preoccupazione per le proprie condizioni di salute (...) e che per entità e gravità delle manifestazioni fenomenologiche risultano pertanto ipse validamente efficienti nel determinare -OMISSIS-particolarmente predisposte” ;
(iii) con parere di riesame n. -OMISSIS- del-OMISSIS- il Comitato di Verifica per le cause di servizio ha deliberato che l’infermità «…“ -OMISSIS-” NON poteva riconoscersi dipendente da fatti di servizio in via derivata con le affezioni 1) “-OMISSIS-” 2)“-OMISSIS-” già riconosciute dipendenti da fatti di servizio, trattandosi di patologia insorta in un distretto anatomico diverso rispetto a quelli interessati dalle patologie preesistenti e non correlabile etiopatogeneticamente con le patologie già riconosciute SI dipendenti da causa di servizio ».
Sotto il profilo istruttorio il Collegio rileva che la C.M.O. di Messina abbia valutato, in concreto, l’interdipendenza tra l’infermità “-OMISSIS-” e tutte le altre patologie sofferte dal dipendente, in quanto:
(i) ha escluso l’interdipendenza con la “ rinite e sinusopatia frontale bilaterale ” e con “ note di spondiloartrosi lombo-sacrale ”, ritenute entrambe compatibili e dipendenti da causa di servizio dal 2005;
(ii) ha preso in considerazione anche la possibile interdipendenza tra l’infermità “ -OMISSIS- ” e l’infermità “-OMISSIS-” , sebbene tale ultima patologia non fosse stata riconosciuta dipendente da causa di servizio, arrivando a sostenere che tale ultima patologia, in applicazione del criterio del più probabile che non, risulti verosimilmente più idonea a determinare “ uno stato psichico di preoccupazione per le proprie condizioni di salute...in personalità particolarmente predisposte” .
In sede di riesercizio di potere successivo alla pronuncia del C.G.A.R.S. n. -OMISSIS-, con la quale – lo si ribadisce – la C.M.O. e il Comitato di Verifica, nell’ambito delle rispettive competenze, sono stati chiamati a rivalutare l’interdipendenza della patologia psicologica lamentata dal ricorrente (-OMISSIS-) con le altre patologie “... riconosciute come dipendenti da causa di servizio ”, la C.M.O. di Messina non è incorsa in alcun difetto istruttorio, né ha dato luogo a un giudizio medico-legale censurabile per illogicità, atteso che la potenziale correlazione tra il disturbo distimico ansioso sofferto dal ricorrente e la presenza di una “ -OMISSIS- ” non avrebbe potuto portate ad un esito valutativo differente da quello reso, trattandosi, con riguardo a tale ultima patologia, di una infermità non riconosciuta come dipendente da causa di servizio.
In difetto, quindi, del presupposto affinché una data patologia potesse essere concretamente vagliata ai fini della sua interdipendenza con il “ -OMISSIS- ” sofferto dal ricorrente, tanto la C.M.O. quanto il Comitato di Verifica hanno reso un giudizio tecnico-specialistico non censurabile da questo Collegio alla luce dei limitati margini di sindacabilità già sopra esposti.
Il Comitato di Verifica, in particolare, alla luce del primo giudizio medico-legale reso dalla C.M.O. di Messina in data 6.04.2023, non scalfito dal successivo giudizio reso dalla stessa Commissione in data 21.12.2023, ha escluso, non irragionevolmente, che la patologia di -OMISSIS- del ricorrente potesse essere considerata dipendente da fatti di servizio, in via derivata, alla luce della presunta interdipendenza con la infermità “ rinite e sinusopatia frontalebilaterale ” e “ note di spondiloartrosi lombo-sacrale ”, già riconosciute dipendenti da fatti di servizio, le quali, pur compatibili, non sono state valorizzate ai fini della valutazione di tale interdipendenza in quanto relative a un distretto anatomico differente a quello affetto dal “-OMISSIS- ”.
Non sussiste, inoltre, come invece sostenuto dal ricorrente, alcuna contraddizione tra il predetto parere del Comitato di Verifica e il giudizio medico-legale reso dalla C.M.O. di Messina il 21.12.2023, atteso che, come già sopra evidenziato, le valutazioni rese da tale ultimo organo non hanno condotto al riconoscimento della interdipendenza tra il “ -OMISSIS- ” sofferto dal ricorrente e la “-OMISSIS- ”, alla luce del fatto che tale ultima patologia non rientra tra quelle accertate quali dipendenti da causa di servizio.
11. Il secondo motivo di ricorso è parimenti infondato.
11.1. Ribadito, nuovamente, il ristretto margine di sindacato di cui dispone il Giudice amministrativo con specifico riguardo alle valutazioni medico-legali rese da organi specialistici, deve escludersi, ad avviso del Collegio, che l’inquadramento tabellare della patologia sofferta dal ricorrente - -OMISSIS- - sia suscettibile di censura.
Il ricorrente sostiene, in particolare, che tale patologia avrebbe dovuto essere inquadrata in quella elencata al n. 28 della tabella “A” categoria 1^ del D.P.R. n. 834/1981, ove si fa menzione di “ tutte le alterazioni delle facoltà mentali (sindrome schizofrenica, demenza paralitica, demenze traumatiche, demenza epilettica, distimie gravi, ecc.) che rendano l'individuo incapace a qualsiasi attività ”.
La C.M.O di Messina, invece, ha inquadrato la suddetta infermità nell’ambito della categoria 7^ della Tabella “A” di cui al D.P.R. n. 834/1981.
Non può sostenersi che il “ -OMISSIS- ” renda il ricorrente “ incapace a qualsiasi attività ”, come previsto al n. 28 della sopra riportata tabella “A” categoria 1^ del D.P.R. n. 834/1981.
Appare, di contro, non irragionevole che tale disturbo venga inquadrato, come operato dalla C.M.O. di Messina, nell’ambito della categoria 7^ della predetta Tabella “A”, atteso che tra le numerose patologie ivi riportate figura la “ Isteronevrosi di media gravità ”, la quale costituisce una sindrome psicopatologica caratterizzata da episodi di ansia acuta, insonnia, tensione ansiosa, panico, disturbi autonomici, e compromissione delle funzioni cognitive e del comportamento, nell’ambito della quale l’infermità del ricorrente risulta, invece, suscettibile di essere ascritta.
Ne consegue, pertanto, l’infondatezza della censura così come prospettata in sede di ricorso, non sussistendo alcuna violazione o falsa applicazione del D.P.R. n. 834/1981 né potendosi affermare che la C.M.O., nell’esercizio dei propri compiti di cui all’art. 6 del D.P.R. 461/2001, sia incorsa in un errore sui presupposti di fatto e di diritto, o abbia dato luogo a un inquadramento avvinto da sviamento e irragionevolezza manifesta.
12. Per tutto quanto sopra esposto e considerato il ricorso, in quanto infondato, deve essere quindi respinto, ivi compresa la domanda di condanna dell’Amministrazione resistente ad emettere un provvedimento di riconoscimento della dipendenza della causa di servizio della patologia sofferta dal ricorrente.
13. In considerazione delle peculiarità della vicenda controversa, in base al combinato disposto di cui agli articoli 26, comma 1, c.p.a. e 92, comma 2, c.p.c., devono ritenersi sussistenti eccezionali motivi per compensare le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di AT (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute del ricorrente.
Così deciso in AT nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Aurora Lento, Presidente
Daniele Profili, Primo Referendario
Francesco Fichera, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesco Fichera | Aurora Lento |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.