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Sentenza 1 novembre 2025
Sentenza 1 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 01/11/2025, n. 801 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 801 |
| Data del deposito : | 1 novembre 2025 |
Testo completo
SI PRENOTI
A DEBITO
(artt. 146 d.p.r. 115/2002
59 d.p.r.131/1986)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Seconda Sezione Civile e crisi d'impresa riunito in composizione collegiale nelle persone dei sottoscritti magistrati:
Dott.ssa Laura De Simone Presidente
Dott. Luca Giani Giudice
Dott. Francesco Pipicelli Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA all'esito del procedimento unitario RG PU n. 291/2025, promosso dai seguenti ricorrenti:
PUBBLICO MINISTERO, PROCURATORE AGGIUNTO Dott. Roberto Pellicano;
ricorrente
con sede a Roma, via Massimiliano Palombara n. 17, codice fiscale, P.IVA e numero CP_1 di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma (“YH” o la “Ricorrente”), in persona P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore Dott. elettivamente domiciliata in Reggio Emilia, CP_2 via San Martino, n. 2, presso lo studio professionale dell'avv. Matteo Nobili (C.F.
– comunicazioni e notificazioni di legge all'indirizzo P.E.C. C.F._1
e al numero di fax 0522.323807), che la rappresenta e difende, Email_1 giusta procura alle liti allegata al ricorso;
creditore istante
(di seguito “ ” o anche solo “Capogruppo”) (C.F./P.IVA Controparte_3 CP_3
), REA – MI 2593794, con sede legale in Milano (MI), Largo Domodossola n. 7, P.IVA_2
1 capitale sociale interamente versato per Euro 685.723,00, iscritta presso la C.C.I.A.A. di Milano
MO BR OD (doc. 1), in persona dell'Amministratore Giudiziario pro tempore, dott. CP_4
(C.F. ), nato a [...] il [...], che sottoscrive il
[...] C.F._2 ricorso in forza del provvedimento di nomina reso dal Tribunale di Milano – Sezione Specializzata in materia di impresa in data 16 maggio 2025 (doc. 2), con il quale è stato revocato il precedente
Presidente del Consiglio di Amministrazione, geom. rappresentata, assistita e difesa CP_5 dagli Avv.ti Cristian Fischetti (C.F. - Fax 02.56562772 – PEC C.F._3
e Silvia Cossu (C.F. – Fax 02.56562772 - PEC Email_2 C.F._4
), indirizzi di posta elettronica certificata presso i quali Email_3 dichiarano di voler ricevere le notificazioni, congiuntamente e disgiuntamente tra loro, entrambi con in Milano (MI), Via del Lauro n. 9, presso cui eleggono domicilio, CP_6 ricorrente anche in proprio e nei confronti del seguente gruppo
(C.F./P.IVA ), con sede legale in Valledoria (SS), Corso Europa Controparte_7 P.IVA_3 snc,
(C.F./P.IVA ), con sede legale in Valledoria (SS), Corso Europa Controparte_8 P.IVA_4 snc
Blue Wave 17 E (C.F./P.IVA ), con sede legale in Valledoria (SS), Corso CP_9 P.IVA_5
Europa snc,
(C.F./P.IVA ), con sede legale in Valledoria (SS), Corso Europa Controparte_10 P.IVA_6 snc,
(C.F./P.IVA ), con sede legale in Valledoria (SS), Corso Europa snc, CP_11 P.IVA_7
(C.F./P.IVA ), con sede legale in Valledoria (SS), Corso Europa Controparte_12 P.IVA_8 snc,
(C.F./P.IVA ) con sede legale in Valledoria (SS), Corso Controparte_13 P.IVA_9
Europa snc,
(C.F./P.IVA , con sede legale in Milano, Largo Controparte_14 P.IVA_10
Domodossola n. 7,
(C.F./P.IVA ), con sede legale in Valledoria (SS), Corso Europa snc, CP_15 P.IVA_11
(C.F./P.IVA , con sede legale in Valledoria (SS), Corso Controparte_16 P.IVA_12
Europa snc,
(C.F./P.IVA ), con sede legale in Valledoria (SS), Corso Europa snc, CP_17 P.IVA_13
2 (C.F./P.IVA ), con sede legale in Valledoria (SS), Corso Europa Controparte_18 P.IVA_14 snc,
(C.F./P.IVA , con sede legale in Valledoria (SS), Corso Controparte_19 P.IVA_15
Europa snc,
(C.F./P.IVA ), con sede legale in Valledoria (SS), Corso Europa Controparte_20 P.IVA_16 snc nonché nei confronti di
, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro Controparte_21 delle Imprese di IR , numero REA FI-583793, con sede legale in IR, Viale P.IVA_17
B. Segni n. 3, con capitale sociale di euro 12.000,00, interamente versato, pec: Email_4 in persona dell'amministratore unico nato a [...] il [...] e CP_5 residente in [...], rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra loro, dagli Avv.ti
ED EN (c.f. ; PEC: CodiceFiscale_5 Email_5
e IC IN (c.f. – PEC: ed CodiceFiscale_6 Email_6 elettivamente domiciliata presso lo Studio del primo difensore, in Genova, Via Assarotti 13/3, come da procura alle liti allegata, difensori i quali dichiarano di voler ricevere ogni comunicazione e notificazione inerente al presente procedimento ai summenzionati indirizzi PEC, i quali valgono anche quale elezione di domicilio digitale;
interveniente volontaria sentite le parti come da verbale di udienza innanzi al giudice relatore in data 21 ottobre 2025;
OSSERVA
1. Lo svolgimento processuale.
Con atto depositato in data 6 agosto 2025 i Commissari Giudiziali hanno comunicato “che, entro il termine perentorio fissato al 5 agosto 2025 dal decreto di proroga emesso da codesto Tribunale in data 12 giugno 2025, la società on ha provveduto al deposito della proposta Controparte_3 di concordato, del relativo piano della documentazione ex art. 39, commi 1 e 2, C.C.I.I., delle eventuali domande alternative di omologazione.”
Con decreto di fissazione di udienza in pari data 6 agosto 2025, il Giudice Delegato in sostituzione per turno feriale dott. Guendalina Alessandra Virginia Pascale ha adottato il seguente provvedimento:
“Vista la relazione depositata dall'organo commissariale sul mancato deposito della proposta concordataria nel termine assegnato e prorogato;
Ritenuto conseguentemente necessario fissare
l'udienza prevista dal combinato disposto degli artt. 106 co. 1, 44 co. 2 e 47 co. 4 CCI;
P Q M
3 CONVOCA: 1) la società in concordato preventivo innanzi al Tribunale in camera di consiglio all'udienza del 4.9.25 ore 12.30 concedendo alla stessa termine fino al all'1.9.25 per l'eventuale deposito di una breve memoria difensiva e all'organo commissariale termine entro il 3.9.25 per il deposito di memoria di replica ed aggiornamento dei dati 2) i creditori che abbiano già eventualmente depositato ricorso per apertura della LG;
3) il PM per le eventuali valutazioni di competenza MANDA all'organo commissariale di effettuare le comunicazioni normativamente previste Si comunichi al PM e all'organo commissariale.”
Con memoria di chiarimento depositata in data 1.9.2025, in persona CP_3 dell'Amministratore Giudiziario, si è dunque rimessa alle valutazioni del Tribunale per la declaratoria di apertura della liquidazione giudiziale della Capogruppo, aderendovi con richiesta di “estensione alle società del gruppo che versano in stato di insolvenza, ritenendo tale soluzione conforme al dettato normativo e alla migliore tutela degli interessi dei creditori”.
Preso atto dell'istanza di estensione, il Collegio ha concesso all'amministratore giudiziario termine di giorni cinque per il formale deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale menzionata e rimesso gli atti al giudice relatore per la fissazione avanti a sé ex art. 41 CCII dell'udienza; a seguito del formale deposito di ricorso del dr. I. ARCURI, in data 11.9.2025 il giudice relatore ha emesso decreto di fissazione di udienza instaurando correttamente il contraddittorio con le società controllate del gruppo ex articoli 40-41 ccii.
Tutte le società del gruppo sono state poste in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa ed al contraddittorio, essendosi perfezionata la notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione di udienza, a cura della cancelleria a mezzo PEC in data 16.9.2025, nel rispetto dei termini ex art. 41 co. 2 CCII di quindici giorni anteriori alla predetta udienza di convocazione innanzi al giudice relatore, tenutasi in data 21.10.2025; peraltro il legale rappresentante Geom. di CP_5 tutte le società evocate in giudizio, presente in udienza per l'unica società che ha spiegato intervento volontario, non ha inteso opporsi alla declaratoria di apertura della liquidazione giudiziale, non costituendosi a mezzo difensore per conto delle altre controllate.
Va osservato, quanto al creditore , che la mancata comparizione del creditore in udienza in CP_1 assenza di rinuncia espressa, non comporta estinzione del procedimento ex art. 43 CCII (Cfr. in motivazione Cass. sez. I, 21 Novembre 2019, n. 30445. Pres. Didone. Est. Genovese, “…deve affermarsi la seguente regula iuris: in tema di dichiarazione di fallimento, essa correttamente interviene nonostante la mancata comparizione del creditore all'udienza fissata dal Tribunale per la discussione dell'istanza da lui proposta, considerato che nel nostro ordinamento non v'è automatismo
4 tra la mancata presenza del creditore e la rinuncia al ricorso, in difetto di elementi concreti allegati dalla reclamante (e valorizzati in sede di reclamo ai sensi della L.Fall., art. 18) e che il giudice, verificata la regolarità della notificazione del ricorso e del decreto, deve decidere l'istanza nel merito, esclusa la possibilità di una decisione di rinvio della trattazione o di improcedibilità per disinteresse alla definizione o di "non luogo a provvedere".)
All'udienza in data 21.10.2025, tenutasi innanzi al giudice relatore, il PM dott. L. GAGLIO si è associato all'istanza del dott. i estensione dell'apertura della liquidazione giudiziale a tutte CP_4 le controllate, ritenendo sussistenti i presupposti soggettivi ed oggettivi per la liquidazione giudiziale di tali società.
2. Il rigetto dell'istanza di rinvio della società intervenuta.
Tutte le parti presenti a tale udienza, amministratore giudiziario, Pubblico Ministero, commissari giudiziali si sono fermamente opposte alla richiesta di rinvio dell'udienza della parte intervenuta, osservando in modo condivisibile che l'eventuale importo versato, non ancora attuale, non sarebbe idoneo a risanare la complessiva esposizione debitoria del gruppo in quanto “lo scopo del finanziamento dichiarato non è solo il risanamento della debitoria ma il rilancio con un partner dell'attività anche di alcune iniziative immobiliari, … l'importo di € 11 milioni appare insufficiente per ripianare l'insolvenza in quanto tale anche data la presenza dei plurimi contenziosi che stanno generando spese legali che nessuno ha finora conteggiato;
…anche qualora vi fossero tali risorse vi
è la criticità immanente che i termini per lo strumento di regolazione della crisi o per presentare una nuova procedura sono ormai scaduti”.
Il Tribunale non può accogliere la richiesta di rinvio, in assenza di assenso di tutte le parti processuali.
Al di fuori di uno strumento di regolazione della crisi, in cui i termini prorogati ex art. 44 CCII sono già scaduti senza che sia stato depositato il piano e/o l'accordo di ristrutturazione, in linea di principio non è previsto dalla legge un diritto del debitore o di terzi alla ulteriore dilazione dei tempi processuali, neppure motivato da una richiesta di deposito del piano concordatario (tuttora non redatto neppure quale “progetto” nelle linee essenziali)
Non sussiste un diritto soggettivo del debitore - convocato per l'apertura della liquidazione giudiziale
- ad ottenere il differimento della trattazione per consentire il ricorso a procedure concorsuali alternative, in quanto l'esercizio di tali iniziative riconducibili all'autonomia privata, dev'essere oggetto di bilanciamento, ad opera del giudice, con le esigenze di tutela degli interessi pubblicistici al cui soddisfacimento la procedura liquidatoria è tuttora finalizzata, considerate le speciali esigenze di rapidità e concentrazione alla base delle procedure concorsuali in genere ed oggi dell'apertura della
5 liquidazione giudiziale, laddove nessuna procedura alternativa regolatoria sia plausibile, in base al principio di trattazione prioritaria che qui non opera stante l'assenza di deposito dello strumento regolatorio in via definitiva.
Il consolidato orientamento della S.C. (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 19214 del 04/09/2009; Sez. 6 -
1, Ordinanza n. 23111 del 30/10/2014, Sez. 1, Sentenza n. 16950 del 10/08/2016; anche da ultimo
Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 18310 del 27/06/2023 (Rv. 668300 - 02) rispetto ad una richiesta di rinvio per l'accesso al beneficio della c.d. “rottamazione” dei crediti erariali) opina infatti che “In tema di procedimento per la dichiarazione di fallimento, non è configurabile un diritto del debitore ad ottenere il differimento della trattazione per poter procedere alla definizione della propria posizione debitoria, nè il relativo diniego configura una violazione del diritto di difesa, spettando al giudice il compito di bilanciare le esigenze di difesa del debitore con la tutela degli interessi pubblicistici al soddisfacimento dei quali è finalizzata la procedura fallimentare.”.)
3. L'inammissibilità dello strumento di regolazione della crisi ex artt. 40-44 ccii.
Il Tribunale sarebbe stato facoltizzato ad esaminare in via prioritaria la domanda diretta a regolare la crisi con strumenti diversi dalla liquidazione giudiziale (in specie richiesta dal PM, dall'amministratore giudiziario di in proprio e nei confronti delle società Controparte_3 controllate e da un creditore), in diretta applicazione dell'art. 7 comma 2 CCII, soltanto ove la medesima domanda non fosse stata manifestamente inammissibile e comunque implicitamente rinunciata dal dr. I. ARCURI, come appunto ritenuto nel caso di specie, per decorso dei termini di legge.
Stante la definizione in senso negativo della domanda alternativa per la regolazione della crisi ed insolvenza con strumento diverso dalla liquidazione giudiziale, in presenza di plurime domande relative ad un medesimo debitore, il Tribunale deve quindi procedere ad aprire con diverso capo della medesima sentenza e con unico provvedimento conclusivo, in virtù della riunione e trattazione congiunta dei procedimenti, la liquidazione giudiziale, in presenza della domanda di soggetti legittimati quale il Pubblico Ministero ed i creditori, previo accertamento dello stato di insolvenza, ex art. 7 CCII.
La norma dell'art. 7 comma 2 lettera a), infatti, in piena continuità con quanto stabilito sotto la vigenza della legge fallimentare da Cass. S.U. n. 9935/2015 prevede che nell'esame delle domande varie attinenti il medesimo stato di crisi o insolvenza, confluite nel medesimo procedimento unitario, il
Tribunale debba esaminare in via prioritaria la domanda diretta a regolare la crisi o l'insolvenza con strumenti diversi dalla liquidazione giudiziale (o controllata secondo le soglie dimensionali); in base
6 al principio di prevalenza della soluzione non liquidatoria della crisi, la liquidazione giudiziale può essere dichiarata, come nel caso di specie, non solo se esista l'insolvenza, ma anche se la stessa non possa essere eliminata o risolta attraverso la soluzione alternativa, qui venuta meno.
4. La legittimazione attiva degli istanti.
Il PM ha chiesto l'apertura della liquidazione giudiziale a carico della capogruppo e successivamente, all'udienza in data 21.10.2025, in estensione delle controllate.
Ad avviso del Collegio, in accordo con autorevoli opzioni interpretative emerse in dottrina, il PM risulta sul piano sistematico dotato di legittimazione attiva a proporre il ricorso per la procedura unitaria di liquidazione giudiziale di gruppo, atteso che la legittimazione e la relativa valutazione di opportunità spettano non solo alle imprese del gruppo, ma anche alla parte pubblica, contemplata nelle norme sul potere generale di iniziativa ex artt. 37-38 CCII, senza eccezioni di sorta in tema di gruppo.
Anche la formulazione letterale dell'art. 287 CCII appare avallare questa tesi - parlando in generale dell'assoggettamento di più imprese in stato di insolvenza appartenenti al medesimo gruppo, in accoglimento di unico ricorso e dinanzi ad unico Tribunale, a una procedura liquidatoria giudiziale unitaria - se confrontata con il (più restrittivo) testo dell'art. 284 CCII, che limita l'iniziativa soltanto a “più imprese in stato di crisi o di insolvenza appartenenti a un medesimo gruppo”, che possono proporre unico ricorso di accesso al concordato preventivo ex art. 40 CCII.
Il credito di parte ricorrente , in persona dell'amministratore giudiziario, e Controparte_3 dell'altro creditore istante , pur in assenza di decreto ingiuntivo o sentenza, risulta qui CP_1 accertabile incidentalmente quanto al fumus di sua fondatezza e pienamente documentato, in quanto emergente dalla contabilità; secondo il consolidato orientamento della S.C., vedi Cass. Sez. 1 - ,
Ordinanza n. 16853 del 25/05/2022 (Rv. 664955 - 01), conforme Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 23494 del
27/10/2020 , conforme Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 30827 del 28/11/2018 “In tema di dichiarazione di fallimento su ricorso del creditore, il tribunale è chiamato a verificare, in via incidentale, e compatibilmente con la sommarietà del procedimento, la sussistenza del credito dedotto a sostegno della domanda, e a tale fine è tenuto a prendere in esame non solo le allegazioni e le produzioni del creditore, ma anche i fatti rappresentati dal debitore, che valgano a dimostrare l'insussistenza dell'obbligazione addotta o la sua intervenuta estinzione”.
Si deve dunque affermare la legittimazione attiva dell'amministratore giudiziario di CP_3
dott. viste le posizioni creditorie esposte rilevanti sul piano del fumus verso le
[...] CP_4 controllate:
7 “l'odierna ricorrente, così come risultante dal proprio bilancio d'esercizio e come dettagliatamente ricostruito dall'Amministratore Giudiziario, risulta creditrice delle suesposte società per i rispettivi importi di seguito indicati:…
Gli importi suindicati coincidono con i correlati debiti verso l'odierna ricorrente indicati nelle rispettive situazioni economico patrimoniali delle Controllate. Pertanto, , in qualità di CP_3 creditore delle predette società, è dotato della necessaria legittimazione attiva per la proposizione del presente ricorso.
In tali casi, poi, va rilevato che vi è sul piano normativo una mera opportunità di “forme di coordinamento nella liquidazione degli attivi, in funzione dell'obiettivo del migliore soddisfacimento dei creditori delle diverse imprese del gruppo, ferma restando l'autonomia delle rispettive masse attive e passive”.
5. I requisiti per l'apertura della liquidazione giudiziale a carico del gruppo.
Ad avviso del Tribunale, quanto alla necessità di aprire una liquidazione giudiziale “accentrata” di gruppo, nel caso di specie, vi è l'opportunità derivante dalla gestione unitaria in ottica di risparmio di costi di procedura e dal perseguimento del miglior realizzo per i creditori mediante la cessione degli assets, ai sensi dell'art. 287 comma 1 CCII, in quanto:
• sussistono preesistenti reciproci collegamenti ed influenze di natura economica o produttiva e la presenza del medesimo amministratore e legale rappresentante tra la società del gruppo, in ragione di pregressi finanziamenti e del controllo totalitario da parte della capogruppo, in quanto come detto nel ricorso dell'amministratore giudiziario si “evidenzia una crisi
8 irreversibile e generalizzata, perlopiù per effetto dei numerosi debiti verso i sottoscrittori di contratti preliminari di acquisto degli immobili e per l'impossibilità di recuperare i finanziamenti upstream concessi alla Capogruppo, nonché per la necessaria svalutazione dei lavori in corso… Sono in effetti numerosi i collegamenti di natura economica e produttiva tra le società, come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i contratti preliminari di vendita immobiliare che sono stati sottoscritti congiuntamente dalla Capogruppo e dalle società veicolo, con obbligazioni solidali che rendono indissolubile il legame tra le rispettive posizioni debitorie;
la presenza di debiti commerciali e crediti intercompany, come già precedentemente esposto.”;
• quanto alla competenza, il COMI dell'intero gruppo di società deve essere individuato nella sede legale di in Milano (MI), Largo Domodossola n. 7, atteso che, Controparte_3 come argomentato nel ricorso, tutte le società hanno un management centralizzato – “la totalità delle società veicolo, pur avendo per la maggior parte sede legale nel Parte_1
risultano gestite in maniera accentrata dalla Capogruppo;
esse sono infatti vincolate
[...] ad da un contratto di service che demanda a quest'ultima la totalità delle CP_3 funzioni gestionali, amministrative e organizzative. Tale circostanza consente di individuare il COMI dell'intero gruppo a Milano, ove la Capogruppo ha la sede effettiva e da cui viene diretta l'attività delle Controllate”:
• l'apparenza e riconoscibilità dei terzi del centro decisionale operativo del gruppo che connota il COMI si trova pertanto a Milano;
inoltre, a norma dell'art. 287 comma 4 CCII la competenza del Tribunale di Milano si giustifica anche per il fatto che la prima domanda di liquidazione giudiziale era stata depositata a carico di , che ha la più Controparte_3 elevata esposizione debitoria tra le società del gruppo ed esercita attività di direzione e coordinamento delle controllate;
• tutte le controllate operative hanno svolto il medesimo oggetto sociale di “sviluppo di progetti immobiliari” e “costruzione di edifici residenziali e non residenziali”; tutte le debitrici esercitano attività commerciale ai sensi dell'art. 2195 c.c. come da visura camerale, secondo la descrizione del rispettivo oggetto sociale;
• anche la composizione dei patrimoni è indicizzante la struttura del gruppo, atteso il controllo totalitario della medesima holding e l'influenza dominante nel capitale sociale delle controllate operative;
9 • tra le società vi sono sinergie, rapporti infragruppo e rapporti commerciali, con direzione unitaria e dominante di un'unica società capogruppo ovvero;
pertanto, Controparte_3
l'architettura societaria, per quanto descritto in atti, risulta tale da costituire una aggregazione di imprese che, pur mantenendo la loro autonomia sotto il profilo giuridico, rispondono e sono strumentali al raggiungimento di un comune interesse economico, che viene perseguito attraverso l'esercizio di una direzione unitaria e di un'influenza dominante del soggetto controllante;
• si ravvisa, pertanto, una effettiva concentrazione aziendale, realizzata mediante rapporti di partecipazione in imprese operanti nello stesso settore o in settori diversi;
dette società, pur conservando la loro individualità giuridica, appartengono tutte al medesimo gruppo e sono gestite da un unico soggetto economico controllante;
ebbene, le imprese legate a un gruppo, pur conservando la loro autonomia giuridica e patrimoniale perfetta, subiscono una rilevante attenuazione di quella economica, poiché il gruppo agisce come entità economica costituita da molteplici soggetti giuridici e un solo soggetto economico;
• i numerosi rapporti infragruppo rendono evidente l'interdipendenza e l'opportunità di forme di coordinamento nella liquidazione degli attivi, in funzione del miglior soddisfo dei creditori delle diverse imprese del gruppo;
• appare di generale utilità la liquidazione unitaria del gruppo, essenzialmente consistente nel collegamento sinergico delle procedure liquidatorie per il miglior soddisfo dei creditori delle diverse imprese del Gruppo;
• non emergono ragioni ostative e che consiglino la nomina di organi diversi per ciascuna procedura;
eventuali problemi di conflitto di interessi saranno risolti mediante nomina di curatori speciali;
sarà poi rimessa al programma di liquidazione l'illustrazione delle modalità
e forme di coordinamento nella liquidazione degli attivi, attuate dalla nomina di un unico curatore.
6. Le soglie di procedibilità e dimensionali dai bilanci nonché lo stato di insolvenza: parziale rigetto.
Ai sensi dell'art. 49 co. 5 CCII l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti è complessivamente superiore a € 30.000,00, come dichiarato ed esposto nello stesso elenco dei crediti prodotto dall'amministratore giudiziario di , per ciascuna delle società evocate Controparte_3 in giudizio.
10 Quanto al requisito dell'insolvenza, va rammentato in diritto che lo stato d'insolvenza dell'imprenditore commerciale, quale presupposto per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, “si realizza in presenza di una situazione d'impotenza, strutturale e non solo transitoria,
a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, a seguito del venire meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie alla relativa attività…” (vedi da ultimo Sez. 1 - ,
Ordinanza n. 7087 del 03/03/2022; Cass. Sez. 1 - , Sentenza n. 29913 del 20/11/2018; conforme da ultimo Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 30284 del 14/10/2022 secondo cui lo stato di insolvenza “va desunto, più che dal rapporto tra attività e passività, dalla possibilità dell'impresa di continuare ad operare proficuamente sul mercato, fronteggiando con mezzi ordinari le obbligazioni, sicché i beni
e i crediti che compongono il patrimonio sociale vanno considerati non solo per il loro valore contabile e di mercato, ma anche in rapporto all'attitudine ad essere adoperati per estinguere tempestivamente i debiti, senza compromissione – di regola – dell'operatività dell'impresa”);
l'insolvenza consiste nell'accertata impotenza economico-finanziaria dell'impresa ad operare sul mercato, fronteggiando le obbligazioni secondo un criterio di "normalità", ben potendosi desumere sulla base di parametri ed indici concreti quali: perdite di esercizio relative all'anno precedente al fallimento;
la pesante situazione debitoria;
inesistenza di liquidità; mancato adempimento di debiti anche di modesto importo ecc.
Tutte le debitrici si trovano in stato di insolvenza, secondo quanto previsto dall'art. 121 CCII, come risulta desumibile in concreto: a) dalla mancata soluzione alternativa della crisi e dell'insolvenza, da parte della capogruppo , in ragione dell'inammissibilità dello strumento di Controparte_3 regolazione alternativa;
b) dalla conseguente impossibilità con l'attivo e il patrimonio societario di pronto realizzo a far fronte all'ingente passivo esposto dallo stesso amministratore giudiziario;
c) dal fatto che, come argomentato in ricorso “risulta ormai definitivamente compromessa ogni prospettiva di risanamento del Gruppo attraverso strumenti di continuità aziendale, pertanto la situazione di crisi che investe non soltanto , ma l'intero perimetro delle società controllate, CP_3 unitamente alla mancanza di liquidità, al mancato reperimento di nuova finanza e all'assenza di sostegno da parte del socio di maggioranza, ha reso inevitabile l'abbandono del percorso concordatario, prima, portando al deposito del presente ricorso, ora.”; d) dalle perdite di esercizio risultanti dai bilanci e dalle situazioni patrimoniali e contabili aggiornate;
e) dal fatto che la quasi totalità delle controllate versi in condizione di insolvenza strutturale, con passività eccedenti l'attivo o con attivi interamente immobilizzati e privi di liquidità immediatamente disponibile.
11 Alla luce di tali elementi univoci e concreti è da escludere il ricorrere di un fenomeno di occasionale inadempienza, dovendosi per contro desumere dagli elementi sinora evidenziati e da altri “fatti esteriori” il sussistere uno stato di definitiva incapacità dell'impresa di fare fronte regolarmente alle proprie obbligazioni: emerge infatti come l'impresa debitrice non abbia più credito di terzi e mezzi finanziari propri per soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni.
Le società debitrici non hanno dimostrato la sussistenza congiunta dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d) CCII, risultando pertanto soggette alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale, conformemente a quanto stabilito dall'art. 121 CCII, in quanto dai bilanci e situazioni patrimoniali/contabili aggiornate le predette soglie appaiono superate, eccetto che per le società
, e , per le quali deve disporsi il Controparte_8 Controparte_13 CP_15 rigetto dell'istanza, anche perché per espressa ammissione del dott. e prime due non sono CP_4 propriamente insolventi nel confronto tra attivo e passivo ma semplicemente “prive di autonomia” strutturale e finanziaria.
Rispetto alle tre menzionate società dai bilanci 2022-2023-2024 e dalle situazioni contabili aggiornate non risulta mai il superamento negli ultimi tre esercizi ed all'attualità delle soglie di totale attivo dello stato patrimoniale (€ 300.000), di debiti complessivi scaduti (€ 500.000), di ricavi complessivamente considerati (€ 200.000).
Ritiene, pertanto, il Collegio che debba emettersi sentenza di apertura della liquidazione giudiziale ex art. 49 CCII, designando un curatore che sia in possesso di una struttura organizzativa adeguata e di risorse che appaiano adeguate al fine del rispetto dei tempi previsti dall'articolo 213 CCII e che alla data odierna risulta iscritto all'albo dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso ex art. 40- 44 CCII di , mandando la Controparte_3 cancelleria per le conseguenti iscrizioni ed annotazioni al Registro Imprese;
rigetta l'istanza di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti delle seguenti società:
(C.F./P.IVA ), con sede legale in Valledoria (SS), Corso Europa Controparte_8 P.IVA_4 snc,
(C.F./P.IVA ) con sede legale in Valledoria (SS), Corso Controparte_13 P.IVA_9
Europa snc,
(C.F./P.IVA ), con sede legale in Valledoria (SS), Corso Europa snc, CP_15 P.IVA_11
e per l'effetto
12 1) DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale unitaria ex art. 287 CCII del gruppo di imprese, costituito dalle società:
(c.f. e P. IVA ), con sede legale a MILANO (MI) Controparte_3 P.IVA_2
LARGO DOMODOSSOLA 7 cap 20145,
(C.F./P.IVA ), con sede legale in Valledoria (SS), Corso Controparte_7 P.IVA_3
Europa snc,
Blue Wave 17 E 53 S.r.l. (C.F./P.IVA , con sede legale in Valledoria (SS), P.IVA_5
Corso Europa snc,
(C.F./P.IVA ), con sede legale in Valledoria (SS), Corso Controparte_10 P.IVA_6
Europa snc,
(C.F./P.IVA ), con sede legale in Valledoria (SS), Corso CP_11 P.IVA_7
Europa snc,
(C.F./P.IVA ), con sede legale in Valledoria (SS), Corso Controparte_12 P.IVA_8
Europa snc,
(C.F./P.IVA ), con sede legale in Milano, Largo Controparte_14 P.IVA_10
Domodossola n. 7,
(C.F./P.IVA , con sede legale in Valledoria (SS), Controparte_16 P.IVA_12
Corso Europa snc,
(C.F./P.IVA ), con sede legale in Valledoria (SS), Corso Europa CP_17 P.IVA_13 snc,
(C.F./P.IVA ), con sede legale in Valledoria (SS), Corso Controparte_18 P.IVA_14
Europa snc,
(C.F./P.IVA , con sede legale in Valledoria (SS), Controparte_19 P.IVA_15
Corso Europa snc,
(C.F./P.IVA ), con sede legale in Valledoria (SS), Corso Controparte_20 P.IVA_16
Europa snc, quale procedura principale di insolvenza ex art. 3 comma 1 Reg. UE n. 848/15;
2) NOMINA Giudice Delegato il dott. Francesco Pipicelli;
3) NOMINA Curatori il dott. e l'Avv. FABRIZIO Persona_1
TORCELLAN, soggetti che hanno i requisiti di cui agli articoli 356, 358, 2 lettera n) codice della crisi;
13 4) ORDINA al debitore, ove non vi abbia già provveduto, di depositare, entro tre giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se non già eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
5) FISSA l'adunanza per l'esame dello stato passivo in data 4 marzo 2026 ore 9.30 in modalità da remoto mediante Microsoft Teams al seguente link della stanza virtuale del giudice delegato che si trascrive di seguito, disponendosi la modalità di trattazione da remoto dell'udienza ai sensi dell'art. 203 co. 3 ultima parte CCII, che consente la copertura normativa indipendentemente dal c.d. “periodo emergenziale”, avvisando il debitore che può comparire alla predetta udienza e può chiedere di essere sentito sulle domande di ammissione al passivo a norma dell'art. 203 comma 4 CCII: https://teams.microsoft.com/l/meetup- join/19%3ameeting_MGVkNjgzY2UtMDdhMS00M2ZiLTkyNjctNTI0MmJiZGIyOTMx%40thread.v2/0?context
-%7b%22Tid%22%3a%22792bc8b1-9088-4858-b830-2aad443e9f3f%22%2c%22Oid%22%3a%228df10bb4-
001b-4015-9737-15476113e02a%22%7d
6) assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza di cui al precedente n. 5 per la presentazione delle domande di insinuazione a norma dell'art. 201 codice della crisi;
7) ORDINA al curatore di effettuare le comunicazioni di cui all'art. 200 codice della crisi;
8) autorizza il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
14 e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
f) ad accedere alla Banca dati del PRA (Pubblico Registro Automobilistico) in regime di esenzione degli importi per ottenere la visura attuale e la visura storica dell'impresa debitrice;
9) ORDINA al curatore di procedere immediatamente – utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici – alla ricognizione informale dei beni esistenti nei locali di pertinenza del debitore (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, ai sensi dell'art. 193 codice della crisi;
10) ORDINA al curatore, ai sensi dell'art. 195 codice della crisi, di iniziare successivamente e con sollecitudine il procedimento di inventariazione dei predetti beni, omettendo l'apposizione dei sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la rendono necessaria, utile o comunque opportuna, tenuto conto della natura e dello stato dei beni;
per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, dispone che si proceda ai sensi dell'art. 758 cpc;
11) ORDINA ai sensi dell'art. 45 codice della crisi, che la presente sentenza sia comunicata in copia integrale al curatore, al debitore istante ed al pubblico ministero;
12) DISPONE la trasmissione ai sensi dell'art. 45 e 49 co. 4 codice della crisi all'ufficio del registro delle imprese ove il debitore ha sede legale e , se difforme, da quella effettiva anche all'Ufficio del Registro delle imprese della sede effettiva per l'annotazione.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, in data 23 ottobre
2025.
Il giudice rel. est.
Il Presidente dott. Francesco Pipicelli Dott.ssa Laura De Simone
15
A DEBITO
(artt. 146 d.p.r. 115/2002
59 d.p.r.131/1986)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Seconda Sezione Civile e crisi d'impresa riunito in composizione collegiale nelle persone dei sottoscritti magistrati:
Dott.ssa Laura De Simone Presidente
Dott. Luca Giani Giudice
Dott. Francesco Pipicelli Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA all'esito del procedimento unitario RG PU n. 291/2025, promosso dai seguenti ricorrenti:
PUBBLICO MINISTERO, PROCURATORE AGGIUNTO Dott. Roberto Pellicano;
ricorrente
con sede a Roma, via Massimiliano Palombara n. 17, codice fiscale, P.IVA e numero CP_1 di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma (“YH” o la “Ricorrente”), in persona P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore Dott. elettivamente domiciliata in Reggio Emilia, CP_2 via San Martino, n. 2, presso lo studio professionale dell'avv. Matteo Nobili (C.F.
– comunicazioni e notificazioni di legge all'indirizzo P.E.C. C.F._1
e al numero di fax 0522.323807), che la rappresenta e difende, Email_1 giusta procura alle liti allegata al ricorso;
creditore istante
(di seguito “ ” o anche solo “Capogruppo”) (C.F./P.IVA Controparte_3 CP_3
), REA – MI 2593794, con sede legale in Milano (MI), Largo Domodossola n. 7, P.IVA_2
1 capitale sociale interamente versato per Euro 685.723,00, iscritta presso la C.C.I.A.A. di Milano
MO BR OD (doc. 1), in persona dell'Amministratore Giudiziario pro tempore, dott. CP_4
(C.F. ), nato a [...] il [...], che sottoscrive il
[...] C.F._2 ricorso in forza del provvedimento di nomina reso dal Tribunale di Milano – Sezione Specializzata in materia di impresa in data 16 maggio 2025 (doc. 2), con il quale è stato revocato il precedente
Presidente del Consiglio di Amministrazione, geom. rappresentata, assistita e difesa CP_5 dagli Avv.ti Cristian Fischetti (C.F. - Fax 02.56562772 – PEC C.F._3
e Silvia Cossu (C.F. – Fax 02.56562772 - PEC Email_2 C.F._4
), indirizzi di posta elettronica certificata presso i quali Email_3 dichiarano di voler ricevere le notificazioni, congiuntamente e disgiuntamente tra loro, entrambi con in Milano (MI), Via del Lauro n. 9, presso cui eleggono domicilio, CP_6 ricorrente anche in proprio e nei confronti del seguente gruppo
(C.F./P.IVA ), con sede legale in Valledoria (SS), Corso Europa Controparte_7 P.IVA_3 snc,
(C.F./P.IVA ), con sede legale in Valledoria (SS), Corso Europa Controparte_8 P.IVA_4 snc
Blue Wave 17 E (C.F./P.IVA ), con sede legale in Valledoria (SS), Corso CP_9 P.IVA_5
Europa snc,
(C.F./P.IVA ), con sede legale in Valledoria (SS), Corso Europa Controparte_10 P.IVA_6 snc,
(C.F./P.IVA ), con sede legale in Valledoria (SS), Corso Europa snc, CP_11 P.IVA_7
(C.F./P.IVA ), con sede legale in Valledoria (SS), Corso Europa Controparte_12 P.IVA_8 snc,
(C.F./P.IVA ) con sede legale in Valledoria (SS), Corso Controparte_13 P.IVA_9
Europa snc,
(C.F./P.IVA , con sede legale in Milano, Largo Controparte_14 P.IVA_10
Domodossola n. 7,
(C.F./P.IVA ), con sede legale in Valledoria (SS), Corso Europa snc, CP_15 P.IVA_11
(C.F./P.IVA , con sede legale in Valledoria (SS), Corso Controparte_16 P.IVA_12
Europa snc,
(C.F./P.IVA ), con sede legale in Valledoria (SS), Corso Europa snc, CP_17 P.IVA_13
2 (C.F./P.IVA ), con sede legale in Valledoria (SS), Corso Europa Controparte_18 P.IVA_14 snc,
(C.F./P.IVA , con sede legale in Valledoria (SS), Corso Controparte_19 P.IVA_15
Europa snc,
(C.F./P.IVA ), con sede legale in Valledoria (SS), Corso Europa Controparte_20 P.IVA_16 snc nonché nei confronti di
, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro Controparte_21 delle Imprese di IR , numero REA FI-583793, con sede legale in IR, Viale P.IVA_17
B. Segni n. 3, con capitale sociale di euro 12.000,00, interamente versato, pec: Email_4 in persona dell'amministratore unico nato a [...] il [...] e CP_5 residente in [...], rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra loro, dagli Avv.ti
ED EN (c.f. ; PEC: CodiceFiscale_5 Email_5
e IC IN (c.f. – PEC: ed CodiceFiscale_6 Email_6 elettivamente domiciliata presso lo Studio del primo difensore, in Genova, Via Assarotti 13/3, come da procura alle liti allegata, difensori i quali dichiarano di voler ricevere ogni comunicazione e notificazione inerente al presente procedimento ai summenzionati indirizzi PEC, i quali valgono anche quale elezione di domicilio digitale;
interveniente volontaria sentite le parti come da verbale di udienza innanzi al giudice relatore in data 21 ottobre 2025;
OSSERVA
1. Lo svolgimento processuale.
Con atto depositato in data 6 agosto 2025 i Commissari Giudiziali hanno comunicato “che, entro il termine perentorio fissato al 5 agosto 2025 dal decreto di proroga emesso da codesto Tribunale in data 12 giugno 2025, la società on ha provveduto al deposito della proposta Controparte_3 di concordato, del relativo piano della documentazione ex art. 39, commi 1 e 2, C.C.I.I., delle eventuali domande alternative di omologazione.”
Con decreto di fissazione di udienza in pari data 6 agosto 2025, il Giudice Delegato in sostituzione per turno feriale dott. Guendalina Alessandra Virginia Pascale ha adottato il seguente provvedimento:
“Vista la relazione depositata dall'organo commissariale sul mancato deposito della proposta concordataria nel termine assegnato e prorogato;
Ritenuto conseguentemente necessario fissare
l'udienza prevista dal combinato disposto degli artt. 106 co. 1, 44 co. 2 e 47 co. 4 CCI;
P Q M
3 CONVOCA: 1) la società in concordato preventivo innanzi al Tribunale in camera di consiglio all'udienza del 4.9.25 ore 12.30 concedendo alla stessa termine fino al all'1.9.25 per l'eventuale deposito di una breve memoria difensiva e all'organo commissariale termine entro il 3.9.25 per il deposito di memoria di replica ed aggiornamento dei dati 2) i creditori che abbiano già eventualmente depositato ricorso per apertura della LG;
3) il PM per le eventuali valutazioni di competenza MANDA all'organo commissariale di effettuare le comunicazioni normativamente previste Si comunichi al PM e all'organo commissariale.”
Con memoria di chiarimento depositata in data 1.9.2025, in persona CP_3 dell'Amministratore Giudiziario, si è dunque rimessa alle valutazioni del Tribunale per la declaratoria di apertura della liquidazione giudiziale della Capogruppo, aderendovi con richiesta di “estensione alle società del gruppo che versano in stato di insolvenza, ritenendo tale soluzione conforme al dettato normativo e alla migliore tutela degli interessi dei creditori”.
Preso atto dell'istanza di estensione, il Collegio ha concesso all'amministratore giudiziario termine di giorni cinque per il formale deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale menzionata e rimesso gli atti al giudice relatore per la fissazione avanti a sé ex art. 41 CCII dell'udienza; a seguito del formale deposito di ricorso del dr. I. ARCURI, in data 11.9.2025 il giudice relatore ha emesso decreto di fissazione di udienza instaurando correttamente il contraddittorio con le società controllate del gruppo ex articoli 40-41 ccii.
Tutte le società del gruppo sono state poste in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa ed al contraddittorio, essendosi perfezionata la notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione di udienza, a cura della cancelleria a mezzo PEC in data 16.9.2025, nel rispetto dei termini ex art. 41 co. 2 CCII di quindici giorni anteriori alla predetta udienza di convocazione innanzi al giudice relatore, tenutasi in data 21.10.2025; peraltro il legale rappresentante Geom. di CP_5 tutte le società evocate in giudizio, presente in udienza per l'unica società che ha spiegato intervento volontario, non ha inteso opporsi alla declaratoria di apertura della liquidazione giudiziale, non costituendosi a mezzo difensore per conto delle altre controllate.
Va osservato, quanto al creditore , che la mancata comparizione del creditore in udienza in CP_1 assenza di rinuncia espressa, non comporta estinzione del procedimento ex art. 43 CCII (Cfr. in motivazione Cass. sez. I, 21 Novembre 2019, n. 30445. Pres. Didone. Est. Genovese, “…deve affermarsi la seguente regula iuris: in tema di dichiarazione di fallimento, essa correttamente interviene nonostante la mancata comparizione del creditore all'udienza fissata dal Tribunale per la discussione dell'istanza da lui proposta, considerato che nel nostro ordinamento non v'è automatismo
4 tra la mancata presenza del creditore e la rinuncia al ricorso, in difetto di elementi concreti allegati dalla reclamante (e valorizzati in sede di reclamo ai sensi della L.Fall., art. 18) e che il giudice, verificata la regolarità della notificazione del ricorso e del decreto, deve decidere l'istanza nel merito, esclusa la possibilità di una decisione di rinvio della trattazione o di improcedibilità per disinteresse alla definizione o di "non luogo a provvedere".)
All'udienza in data 21.10.2025, tenutasi innanzi al giudice relatore, il PM dott. L. GAGLIO si è associato all'istanza del dott. i estensione dell'apertura della liquidazione giudiziale a tutte CP_4 le controllate, ritenendo sussistenti i presupposti soggettivi ed oggettivi per la liquidazione giudiziale di tali società.
2. Il rigetto dell'istanza di rinvio della società intervenuta.
Tutte le parti presenti a tale udienza, amministratore giudiziario, Pubblico Ministero, commissari giudiziali si sono fermamente opposte alla richiesta di rinvio dell'udienza della parte intervenuta, osservando in modo condivisibile che l'eventuale importo versato, non ancora attuale, non sarebbe idoneo a risanare la complessiva esposizione debitoria del gruppo in quanto “lo scopo del finanziamento dichiarato non è solo il risanamento della debitoria ma il rilancio con un partner dell'attività anche di alcune iniziative immobiliari, … l'importo di € 11 milioni appare insufficiente per ripianare l'insolvenza in quanto tale anche data la presenza dei plurimi contenziosi che stanno generando spese legali che nessuno ha finora conteggiato;
…anche qualora vi fossero tali risorse vi
è la criticità immanente che i termini per lo strumento di regolazione della crisi o per presentare una nuova procedura sono ormai scaduti”.
Il Tribunale non può accogliere la richiesta di rinvio, in assenza di assenso di tutte le parti processuali.
Al di fuori di uno strumento di regolazione della crisi, in cui i termini prorogati ex art. 44 CCII sono già scaduti senza che sia stato depositato il piano e/o l'accordo di ristrutturazione, in linea di principio non è previsto dalla legge un diritto del debitore o di terzi alla ulteriore dilazione dei tempi processuali, neppure motivato da una richiesta di deposito del piano concordatario (tuttora non redatto neppure quale “progetto” nelle linee essenziali)
Non sussiste un diritto soggettivo del debitore - convocato per l'apertura della liquidazione giudiziale
- ad ottenere il differimento della trattazione per consentire il ricorso a procedure concorsuali alternative, in quanto l'esercizio di tali iniziative riconducibili all'autonomia privata, dev'essere oggetto di bilanciamento, ad opera del giudice, con le esigenze di tutela degli interessi pubblicistici al cui soddisfacimento la procedura liquidatoria è tuttora finalizzata, considerate le speciali esigenze di rapidità e concentrazione alla base delle procedure concorsuali in genere ed oggi dell'apertura della
5 liquidazione giudiziale, laddove nessuna procedura alternativa regolatoria sia plausibile, in base al principio di trattazione prioritaria che qui non opera stante l'assenza di deposito dello strumento regolatorio in via definitiva.
Il consolidato orientamento della S.C. (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 19214 del 04/09/2009; Sez. 6 -
1, Ordinanza n. 23111 del 30/10/2014, Sez. 1, Sentenza n. 16950 del 10/08/2016; anche da ultimo
Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 18310 del 27/06/2023 (Rv. 668300 - 02) rispetto ad una richiesta di rinvio per l'accesso al beneficio della c.d. “rottamazione” dei crediti erariali) opina infatti che “In tema di procedimento per la dichiarazione di fallimento, non è configurabile un diritto del debitore ad ottenere il differimento della trattazione per poter procedere alla definizione della propria posizione debitoria, nè il relativo diniego configura una violazione del diritto di difesa, spettando al giudice il compito di bilanciare le esigenze di difesa del debitore con la tutela degli interessi pubblicistici al soddisfacimento dei quali è finalizzata la procedura fallimentare.”.)
3. L'inammissibilità dello strumento di regolazione della crisi ex artt. 40-44 ccii.
Il Tribunale sarebbe stato facoltizzato ad esaminare in via prioritaria la domanda diretta a regolare la crisi con strumenti diversi dalla liquidazione giudiziale (in specie richiesta dal PM, dall'amministratore giudiziario di in proprio e nei confronti delle società Controparte_3 controllate e da un creditore), in diretta applicazione dell'art. 7 comma 2 CCII, soltanto ove la medesima domanda non fosse stata manifestamente inammissibile e comunque implicitamente rinunciata dal dr. I. ARCURI, come appunto ritenuto nel caso di specie, per decorso dei termini di legge.
Stante la definizione in senso negativo della domanda alternativa per la regolazione della crisi ed insolvenza con strumento diverso dalla liquidazione giudiziale, in presenza di plurime domande relative ad un medesimo debitore, il Tribunale deve quindi procedere ad aprire con diverso capo della medesima sentenza e con unico provvedimento conclusivo, in virtù della riunione e trattazione congiunta dei procedimenti, la liquidazione giudiziale, in presenza della domanda di soggetti legittimati quale il Pubblico Ministero ed i creditori, previo accertamento dello stato di insolvenza, ex art. 7 CCII.
La norma dell'art. 7 comma 2 lettera a), infatti, in piena continuità con quanto stabilito sotto la vigenza della legge fallimentare da Cass. S.U. n. 9935/2015 prevede che nell'esame delle domande varie attinenti il medesimo stato di crisi o insolvenza, confluite nel medesimo procedimento unitario, il
Tribunale debba esaminare in via prioritaria la domanda diretta a regolare la crisi o l'insolvenza con strumenti diversi dalla liquidazione giudiziale (o controllata secondo le soglie dimensionali); in base
6 al principio di prevalenza della soluzione non liquidatoria della crisi, la liquidazione giudiziale può essere dichiarata, come nel caso di specie, non solo se esista l'insolvenza, ma anche se la stessa non possa essere eliminata o risolta attraverso la soluzione alternativa, qui venuta meno.
4. La legittimazione attiva degli istanti.
Il PM ha chiesto l'apertura della liquidazione giudiziale a carico della capogruppo e successivamente, all'udienza in data 21.10.2025, in estensione delle controllate.
Ad avviso del Collegio, in accordo con autorevoli opzioni interpretative emerse in dottrina, il PM risulta sul piano sistematico dotato di legittimazione attiva a proporre il ricorso per la procedura unitaria di liquidazione giudiziale di gruppo, atteso che la legittimazione e la relativa valutazione di opportunità spettano non solo alle imprese del gruppo, ma anche alla parte pubblica, contemplata nelle norme sul potere generale di iniziativa ex artt. 37-38 CCII, senza eccezioni di sorta in tema di gruppo.
Anche la formulazione letterale dell'art. 287 CCII appare avallare questa tesi - parlando in generale dell'assoggettamento di più imprese in stato di insolvenza appartenenti al medesimo gruppo, in accoglimento di unico ricorso e dinanzi ad unico Tribunale, a una procedura liquidatoria giudiziale unitaria - se confrontata con il (più restrittivo) testo dell'art. 284 CCII, che limita l'iniziativa soltanto a “più imprese in stato di crisi o di insolvenza appartenenti a un medesimo gruppo”, che possono proporre unico ricorso di accesso al concordato preventivo ex art. 40 CCII.
Il credito di parte ricorrente , in persona dell'amministratore giudiziario, e Controparte_3 dell'altro creditore istante , pur in assenza di decreto ingiuntivo o sentenza, risulta qui CP_1 accertabile incidentalmente quanto al fumus di sua fondatezza e pienamente documentato, in quanto emergente dalla contabilità; secondo il consolidato orientamento della S.C., vedi Cass. Sez. 1 - ,
Ordinanza n. 16853 del 25/05/2022 (Rv. 664955 - 01), conforme Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 23494 del
27/10/2020 , conforme Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 30827 del 28/11/2018 “In tema di dichiarazione di fallimento su ricorso del creditore, il tribunale è chiamato a verificare, in via incidentale, e compatibilmente con la sommarietà del procedimento, la sussistenza del credito dedotto a sostegno della domanda, e a tale fine è tenuto a prendere in esame non solo le allegazioni e le produzioni del creditore, ma anche i fatti rappresentati dal debitore, che valgano a dimostrare l'insussistenza dell'obbligazione addotta o la sua intervenuta estinzione”.
Si deve dunque affermare la legittimazione attiva dell'amministratore giudiziario di CP_3
dott. viste le posizioni creditorie esposte rilevanti sul piano del fumus verso le
[...] CP_4 controllate:
7 “l'odierna ricorrente, così come risultante dal proprio bilancio d'esercizio e come dettagliatamente ricostruito dall'Amministratore Giudiziario, risulta creditrice delle suesposte società per i rispettivi importi di seguito indicati:…
Gli importi suindicati coincidono con i correlati debiti verso l'odierna ricorrente indicati nelle rispettive situazioni economico patrimoniali delle Controllate. Pertanto, , in qualità di CP_3 creditore delle predette società, è dotato della necessaria legittimazione attiva per la proposizione del presente ricorso.
In tali casi, poi, va rilevato che vi è sul piano normativo una mera opportunità di “forme di coordinamento nella liquidazione degli attivi, in funzione dell'obiettivo del migliore soddisfacimento dei creditori delle diverse imprese del gruppo, ferma restando l'autonomia delle rispettive masse attive e passive”.
5. I requisiti per l'apertura della liquidazione giudiziale a carico del gruppo.
Ad avviso del Tribunale, quanto alla necessità di aprire una liquidazione giudiziale “accentrata” di gruppo, nel caso di specie, vi è l'opportunità derivante dalla gestione unitaria in ottica di risparmio di costi di procedura e dal perseguimento del miglior realizzo per i creditori mediante la cessione degli assets, ai sensi dell'art. 287 comma 1 CCII, in quanto:
• sussistono preesistenti reciproci collegamenti ed influenze di natura economica o produttiva e la presenza del medesimo amministratore e legale rappresentante tra la società del gruppo, in ragione di pregressi finanziamenti e del controllo totalitario da parte della capogruppo, in quanto come detto nel ricorso dell'amministratore giudiziario si “evidenzia una crisi
8 irreversibile e generalizzata, perlopiù per effetto dei numerosi debiti verso i sottoscrittori di contratti preliminari di acquisto degli immobili e per l'impossibilità di recuperare i finanziamenti upstream concessi alla Capogruppo, nonché per la necessaria svalutazione dei lavori in corso… Sono in effetti numerosi i collegamenti di natura economica e produttiva tra le società, come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i contratti preliminari di vendita immobiliare che sono stati sottoscritti congiuntamente dalla Capogruppo e dalle società veicolo, con obbligazioni solidali che rendono indissolubile il legame tra le rispettive posizioni debitorie;
la presenza di debiti commerciali e crediti intercompany, come già precedentemente esposto.”;
• quanto alla competenza, il COMI dell'intero gruppo di società deve essere individuato nella sede legale di in Milano (MI), Largo Domodossola n. 7, atteso che, Controparte_3 come argomentato nel ricorso, tutte le società hanno un management centralizzato – “la totalità delle società veicolo, pur avendo per la maggior parte sede legale nel Parte_1
risultano gestite in maniera accentrata dalla Capogruppo;
esse sono infatti vincolate
[...] ad da un contratto di service che demanda a quest'ultima la totalità delle CP_3 funzioni gestionali, amministrative e organizzative. Tale circostanza consente di individuare il COMI dell'intero gruppo a Milano, ove la Capogruppo ha la sede effettiva e da cui viene diretta l'attività delle Controllate”:
• l'apparenza e riconoscibilità dei terzi del centro decisionale operativo del gruppo che connota il COMI si trova pertanto a Milano;
inoltre, a norma dell'art. 287 comma 4 CCII la competenza del Tribunale di Milano si giustifica anche per il fatto che la prima domanda di liquidazione giudiziale era stata depositata a carico di , che ha la più Controparte_3 elevata esposizione debitoria tra le società del gruppo ed esercita attività di direzione e coordinamento delle controllate;
• tutte le controllate operative hanno svolto il medesimo oggetto sociale di “sviluppo di progetti immobiliari” e “costruzione di edifici residenziali e non residenziali”; tutte le debitrici esercitano attività commerciale ai sensi dell'art. 2195 c.c. come da visura camerale, secondo la descrizione del rispettivo oggetto sociale;
• anche la composizione dei patrimoni è indicizzante la struttura del gruppo, atteso il controllo totalitario della medesima holding e l'influenza dominante nel capitale sociale delle controllate operative;
9 • tra le società vi sono sinergie, rapporti infragruppo e rapporti commerciali, con direzione unitaria e dominante di un'unica società capogruppo ovvero;
pertanto, Controparte_3
l'architettura societaria, per quanto descritto in atti, risulta tale da costituire una aggregazione di imprese che, pur mantenendo la loro autonomia sotto il profilo giuridico, rispondono e sono strumentali al raggiungimento di un comune interesse economico, che viene perseguito attraverso l'esercizio di una direzione unitaria e di un'influenza dominante del soggetto controllante;
• si ravvisa, pertanto, una effettiva concentrazione aziendale, realizzata mediante rapporti di partecipazione in imprese operanti nello stesso settore o in settori diversi;
dette società, pur conservando la loro individualità giuridica, appartengono tutte al medesimo gruppo e sono gestite da un unico soggetto economico controllante;
ebbene, le imprese legate a un gruppo, pur conservando la loro autonomia giuridica e patrimoniale perfetta, subiscono una rilevante attenuazione di quella economica, poiché il gruppo agisce come entità economica costituita da molteplici soggetti giuridici e un solo soggetto economico;
• i numerosi rapporti infragruppo rendono evidente l'interdipendenza e l'opportunità di forme di coordinamento nella liquidazione degli attivi, in funzione del miglior soddisfo dei creditori delle diverse imprese del gruppo;
• appare di generale utilità la liquidazione unitaria del gruppo, essenzialmente consistente nel collegamento sinergico delle procedure liquidatorie per il miglior soddisfo dei creditori delle diverse imprese del Gruppo;
• non emergono ragioni ostative e che consiglino la nomina di organi diversi per ciascuna procedura;
eventuali problemi di conflitto di interessi saranno risolti mediante nomina di curatori speciali;
sarà poi rimessa al programma di liquidazione l'illustrazione delle modalità
e forme di coordinamento nella liquidazione degli attivi, attuate dalla nomina di un unico curatore.
6. Le soglie di procedibilità e dimensionali dai bilanci nonché lo stato di insolvenza: parziale rigetto.
Ai sensi dell'art. 49 co. 5 CCII l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti è complessivamente superiore a € 30.000,00, come dichiarato ed esposto nello stesso elenco dei crediti prodotto dall'amministratore giudiziario di , per ciascuna delle società evocate Controparte_3 in giudizio.
10 Quanto al requisito dell'insolvenza, va rammentato in diritto che lo stato d'insolvenza dell'imprenditore commerciale, quale presupposto per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, “si realizza in presenza di una situazione d'impotenza, strutturale e non solo transitoria,
a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, a seguito del venire meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie alla relativa attività…” (vedi da ultimo Sez. 1 - ,
Ordinanza n. 7087 del 03/03/2022; Cass. Sez. 1 - , Sentenza n. 29913 del 20/11/2018; conforme da ultimo Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 30284 del 14/10/2022 secondo cui lo stato di insolvenza “va desunto, più che dal rapporto tra attività e passività, dalla possibilità dell'impresa di continuare ad operare proficuamente sul mercato, fronteggiando con mezzi ordinari le obbligazioni, sicché i beni
e i crediti che compongono il patrimonio sociale vanno considerati non solo per il loro valore contabile e di mercato, ma anche in rapporto all'attitudine ad essere adoperati per estinguere tempestivamente i debiti, senza compromissione – di regola – dell'operatività dell'impresa”);
l'insolvenza consiste nell'accertata impotenza economico-finanziaria dell'impresa ad operare sul mercato, fronteggiando le obbligazioni secondo un criterio di "normalità", ben potendosi desumere sulla base di parametri ed indici concreti quali: perdite di esercizio relative all'anno precedente al fallimento;
la pesante situazione debitoria;
inesistenza di liquidità; mancato adempimento di debiti anche di modesto importo ecc.
Tutte le debitrici si trovano in stato di insolvenza, secondo quanto previsto dall'art. 121 CCII, come risulta desumibile in concreto: a) dalla mancata soluzione alternativa della crisi e dell'insolvenza, da parte della capogruppo , in ragione dell'inammissibilità dello strumento di Controparte_3 regolazione alternativa;
b) dalla conseguente impossibilità con l'attivo e il patrimonio societario di pronto realizzo a far fronte all'ingente passivo esposto dallo stesso amministratore giudiziario;
c) dal fatto che, come argomentato in ricorso “risulta ormai definitivamente compromessa ogni prospettiva di risanamento del Gruppo attraverso strumenti di continuità aziendale, pertanto la situazione di crisi che investe non soltanto , ma l'intero perimetro delle società controllate, CP_3 unitamente alla mancanza di liquidità, al mancato reperimento di nuova finanza e all'assenza di sostegno da parte del socio di maggioranza, ha reso inevitabile l'abbandono del percorso concordatario, prima, portando al deposito del presente ricorso, ora.”; d) dalle perdite di esercizio risultanti dai bilanci e dalle situazioni patrimoniali e contabili aggiornate;
e) dal fatto che la quasi totalità delle controllate versi in condizione di insolvenza strutturale, con passività eccedenti l'attivo o con attivi interamente immobilizzati e privi di liquidità immediatamente disponibile.
11 Alla luce di tali elementi univoci e concreti è da escludere il ricorrere di un fenomeno di occasionale inadempienza, dovendosi per contro desumere dagli elementi sinora evidenziati e da altri “fatti esteriori” il sussistere uno stato di definitiva incapacità dell'impresa di fare fronte regolarmente alle proprie obbligazioni: emerge infatti come l'impresa debitrice non abbia più credito di terzi e mezzi finanziari propri per soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni.
Le società debitrici non hanno dimostrato la sussistenza congiunta dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d) CCII, risultando pertanto soggette alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale, conformemente a quanto stabilito dall'art. 121 CCII, in quanto dai bilanci e situazioni patrimoniali/contabili aggiornate le predette soglie appaiono superate, eccetto che per le società
, e , per le quali deve disporsi il Controparte_8 Controparte_13 CP_15 rigetto dell'istanza, anche perché per espressa ammissione del dott. e prime due non sono CP_4 propriamente insolventi nel confronto tra attivo e passivo ma semplicemente “prive di autonomia” strutturale e finanziaria.
Rispetto alle tre menzionate società dai bilanci 2022-2023-2024 e dalle situazioni contabili aggiornate non risulta mai il superamento negli ultimi tre esercizi ed all'attualità delle soglie di totale attivo dello stato patrimoniale (€ 300.000), di debiti complessivi scaduti (€ 500.000), di ricavi complessivamente considerati (€ 200.000).
Ritiene, pertanto, il Collegio che debba emettersi sentenza di apertura della liquidazione giudiziale ex art. 49 CCII, designando un curatore che sia in possesso di una struttura organizzativa adeguata e di risorse che appaiano adeguate al fine del rispetto dei tempi previsti dall'articolo 213 CCII e che alla data odierna risulta iscritto all'albo dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso ex art. 40- 44 CCII di , mandando la Controparte_3 cancelleria per le conseguenti iscrizioni ed annotazioni al Registro Imprese;
rigetta l'istanza di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti delle seguenti società:
(C.F./P.IVA ), con sede legale in Valledoria (SS), Corso Europa Controparte_8 P.IVA_4 snc,
(C.F./P.IVA ) con sede legale in Valledoria (SS), Corso Controparte_13 P.IVA_9
Europa snc,
(C.F./P.IVA ), con sede legale in Valledoria (SS), Corso Europa snc, CP_15 P.IVA_11
e per l'effetto
12 1) DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale unitaria ex art. 287 CCII del gruppo di imprese, costituito dalle società:
(c.f. e P. IVA ), con sede legale a MILANO (MI) Controparte_3 P.IVA_2
LARGO DOMODOSSOLA 7 cap 20145,
(C.F./P.IVA ), con sede legale in Valledoria (SS), Corso Controparte_7 P.IVA_3
Europa snc,
Blue Wave 17 E 53 S.r.l. (C.F./P.IVA , con sede legale in Valledoria (SS), P.IVA_5
Corso Europa snc,
(C.F./P.IVA ), con sede legale in Valledoria (SS), Corso Controparte_10 P.IVA_6
Europa snc,
(C.F./P.IVA ), con sede legale in Valledoria (SS), Corso CP_11 P.IVA_7
Europa snc,
(C.F./P.IVA ), con sede legale in Valledoria (SS), Corso Controparte_12 P.IVA_8
Europa snc,
(C.F./P.IVA ), con sede legale in Milano, Largo Controparte_14 P.IVA_10
Domodossola n. 7,
(C.F./P.IVA , con sede legale in Valledoria (SS), Controparte_16 P.IVA_12
Corso Europa snc,
(C.F./P.IVA ), con sede legale in Valledoria (SS), Corso Europa CP_17 P.IVA_13 snc,
(C.F./P.IVA ), con sede legale in Valledoria (SS), Corso Controparte_18 P.IVA_14
Europa snc,
(C.F./P.IVA , con sede legale in Valledoria (SS), Controparte_19 P.IVA_15
Corso Europa snc,
(C.F./P.IVA ), con sede legale in Valledoria (SS), Corso Controparte_20 P.IVA_16
Europa snc, quale procedura principale di insolvenza ex art. 3 comma 1 Reg. UE n. 848/15;
2) NOMINA Giudice Delegato il dott. Francesco Pipicelli;
3) NOMINA Curatori il dott. e l'Avv. FABRIZIO Persona_1
TORCELLAN, soggetti che hanno i requisiti di cui agli articoli 356, 358, 2 lettera n) codice della crisi;
13 4) ORDINA al debitore, ove non vi abbia già provveduto, di depositare, entro tre giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se non già eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
5) FISSA l'adunanza per l'esame dello stato passivo in data 4 marzo 2026 ore 9.30 in modalità da remoto mediante Microsoft Teams al seguente link della stanza virtuale del giudice delegato che si trascrive di seguito, disponendosi la modalità di trattazione da remoto dell'udienza ai sensi dell'art. 203 co. 3 ultima parte CCII, che consente la copertura normativa indipendentemente dal c.d. “periodo emergenziale”, avvisando il debitore che può comparire alla predetta udienza e può chiedere di essere sentito sulle domande di ammissione al passivo a norma dell'art. 203 comma 4 CCII: https://teams.microsoft.com/l/meetup- join/19%3ameeting_MGVkNjgzY2UtMDdhMS00M2ZiLTkyNjctNTI0MmJiZGIyOTMx%40thread.v2/0?context
-%7b%22Tid%22%3a%22792bc8b1-9088-4858-b830-2aad443e9f3f%22%2c%22Oid%22%3a%228df10bb4-
001b-4015-9737-15476113e02a%22%7d
6) assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza di cui al precedente n. 5 per la presentazione delle domande di insinuazione a norma dell'art. 201 codice della crisi;
7) ORDINA al curatore di effettuare le comunicazioni di cui all'art. 200 codice della crisi;
8) autorizza il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
14 e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
f) ad accedere alla Banca dati del PRA (Pubblico Registro Automobilistico) in regime di esenzione degli importi per ottenere la visura attuale e la visura storica dell'impresa debitrice;
9) ORDINA al curatore di procedere immediatamente – utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici – alla ricognizione informale dei beni esistenti nei locali di pertinenza del debitore (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, ai sensi dell'art. 193 codice della crisi;
10) ORDINA al curatore, ai sensi dell'art. 195 codice della crisi, di iniziare successivamente e con sollecitudine il procedimento di inventariazione dei predetti beni, omettendo l'apposizione dei sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la rendono necessaria, utile o comunque opportuna, tenuto conto della natura e dello stato dei beni;
per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, dispone che si proceda ai sensi dell'art. 758 cpc;
11) ORDINA ai sensi dell'art. 45 codice della crisi, che la presente sentenza sia comunicata in copia integrale al curatore, al debitore istante ed al pubblico ministero;
12) DISPONE la trasmissione ai sensi dell'art. 45 e 49 co. 4 codice della crisi all'ufficio del registro delle imprese ove il debitore ha sede legale e , se difforme, da quella effettiva anche all'Ufficio del Registro delle imprese della sede effettiva per l'annotazione.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, in data 23 ottobre
2025.
Il giudice rel. est.
Il Presidente dott. Francesco Pipicelli Dott.ssa Laura De Simone
15