Ordinanza cautelare 14 marzo 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. III, sentenza 24/12/2025, n. 8422 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 8422 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08422/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00970/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 970 del 2025, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’Avv. Francesco Molaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
COMUNE DI SAN VITALIANO, rappresentato e difeso dall’Avv. Alfonso Capotorto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
a) della disposizione del Comune di San Vitaliano prot. n. -OMISSIS-, recante il diniego di regolarizzazione del rapporto locativo dell’alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP) di proprietà comunale sito in -OMISSIS-
b) di tutti gli atti preordinati, connessi e consequenziali, comunque lesivi della posizione giuridica della ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione resistente;
Viste le memorie difensive;
Vista l’ordinanza collegiale n. 531 del 14 marzo 2025, con cui è stata accolta l’istanza cautelare;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 dicembre 2025 il dott. CA L'IO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che:
- la ricorrente presentava, in data 30 marzo 2020, un’istanza di regolarizzazione del rapporto locativo inerente ad un alloggio ERP di proprietà del Comune di San Vitaliano sito nel territorio comunale alla-OMISSIS-;
- con disposizione prot. n. -OMISSIS-, preceduta dal preavviso di rigetto prot. n. -OMISSIS-, il Comune di San Vitaliano respingeva l’istanza di regolarizzazione sulla scorta del rilievo, tratto dal preavviso di rigetto riportando per intero il suo contenuto motivazionale, che la richiedente non sarebbe stata dotata di residenza nell’alloggio in questione;
- parte ricorrente impugna il suddetto provvedimento denegatorio della regolarizzazione per motivi attinenti ai profili della violazione di legge e dell’eccesso di potere;
Rilevato che le censure articolate in gravame possono essere così compendiate:
a) la ricorrente è “sposata con il Signor -OMISSIS- -OMISSIS- dal 29/06/2002 e la loro convivenza è stata interrotta solo in seguito alle vicissitudini giudiziarie del -OMISSIS- che ne hanno determinato la reclusione per alcuni anni. Ma quest’ultimo, anche durante questo intervallo di tempo, non ha mai provveduto a cambiare residenza anagrafica anche se, per il motivo innanzi detto, è stato obbligato a dichiarare il suo domicilio presso la Casa Circondariale dove era detenuto”;
b) il provvedimento di diniego della regolarizzazione è stato adottato in assenza della comunicazione di avvio del procedimento, in violazione dell’art. 7 della legge n. 241/1990;
Considerato, ad un più accurato esame della causa proprio del merito, che le prefate doglianze non meritano condivisione per le ragioni di seguito esplicitate:
aa) come correttamente obiettato dalla difesa comunale, la censura relativa alla mancata valutazione della posizione del marito della ricorrente, Sig. -OMISSIS- -OMISSIS-, in quanto soggetto già recluso ma residente, è totalmente inconferente e va disattesa, dal momento che l’istanza di regolarizzazione in questione è stata presentata dalla ricorrente, diretta interessata, ed il dato della mancanza di residenza nell’alloggio ERP (vd. certificato di residenza storico in atti) è stato imputato alla medesima in quanto indice dell’insussistenza del requisito dell’occupazione almeno triennale. Invero, ai sensi dell’art. 33, comma 2, lett. b), del regolamento regionale n. 11/2019, affinché sia disposta la regolarizzazione del rapporto locativo occorre che, al tempo dell’istanza, l’alloggio sia occupato da almeno tre anni a decorrere dal 29 ottobre 2019, che tale occupazione sussista al tempo del provvedimento finale e si connoti per essere stabile e continuativa, e non meramente occasionale o fittizia, non avendo alcun senso giuridico la regolarizzazione in favore di chi, avendo la disponibilità di altro alloggio e vivendo altrove, pretenda di tenere a propria disposizione (peraltro senza alcun titolo legittimante) un alloggio ERP, così impedendone l’assegnazione a chi abbia i requisiti di legge (cfr. TAR Campania Napoli, Sez. V, 3 novembre 2014, n. 5626). In tale ottica, ai fini della regolarizzazione del rapporto locativo e della definitiva assegnazione di un alloggio ERP detenuto abusivamente, la residenza anagrafica in un certo luogo legittima, quanto meno, la presunzione che il soggetto considerato conservi in quel luogo la propria dimora abituale occupando stabilmente una determinata unità abitativa, tenuto conto che l’iscrizione anagrafica dei residenti avviene sulla base delle dichiarazioni degli interessati e dei conseguenti accertamenti d’ufficio (cfr. TAR Campania Napoli, Sez. V, 3 settembre 2018 n. 5314);
bb) infine, a prescindere dal rilievo che, nello specifico, già il preavviso di rigetto del 9 gennaio 2024 integrava idonea fattispecie di partecipazione procedimentale, è dirimente osservare che il procedimento di regolarizzazione del rapporto locativo è stato attivato su iniziativa della stessa ricorrente. Ne deriva l’inconsistenza della censura di violazione dell’art. 7 della legge n. 241/1990, atteso che la comunicazione di avvio del procedimento non è richiesta, quale requisito di legittimità del provvedimento finale, per i procedimenti ad istanza di parte, pena, a ragionare diversamente, un ingiustificato aggravamento dell’iter procedimentale (cfr. ex multis Consiglio di Stato, Sez. VI, 5 agosto 2019 n. 5537; TAR Puglia Bari, Sez. I, 26 luglio 2022 n. 1098; TAR Campania Napoli, Sez. III, 7 ottobre 2020 n. 4309; TAR Lazio Roma, Sez. I, 1° giugno 2020 n. 5841);
Ritenuto, in conclusione, che:
- resistendo il provvedimento impugnato a tutte le censure prospettate, il ricorso merita di essere respinto per infondatezza;
- sussistono giusti e particolari motivi, in virtù della natura della vicenda contenziosa, per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese processuali, restando il contributo unificato a carico della ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate, con contributo unificato a carico di parte ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le persone della ricorrente e del Sig. -OMISSIS- -OMISSIS-.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AN RI GU, Presidente
CA L'IO, Consigliere, Estensore
Cesira Casalanguida, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CA L'IO | AN RI GU |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.