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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 06/03/2025, n. 443 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 443 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14335/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Isabella Messina Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14335/2024 promossa da:
, (C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
, (C.F. ) Parte_2 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. SALERNO FABIO ALESSANDRO, presso il cui studio hanno eletto entrambi domicilio
RICORRENTI
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in TORINO il Parte_1 Parte_2
28/09/2008.
Dal matrimonio è nato un figlio: DR il 4/7/2009.
Con ricorso depositato il 10/06/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
pagina 1 di 3 Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4
c.p.c.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
PRONUNCIA la separazione personale tra e Parte_1 Parte_2
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DA' ATTO che le parti dichiarano che vivranno separati nel reciproco rispetto.
ASSEGNA la casa familiare, di proprietà esclusiva del Sig. , sita in Moncalieri (TO), Parte_1 strada Carignano n. 43 int. 2 (così identificata: Comune Moncalieri (TO), Foglio 31, Particella 211,
Subalterno 6, Rendita Euro 334,66, Zona censuaria 4; Categoria C/6, Classe 2, Consistenza 72 m2 e
Comune Moncalieri (TO), Foglio 31 Particella 211 Subalterno 5, Rendita Euro 1.846,33, Zona censuaria 4, Categoria A/7, Classe 2, Consistenza 13,0 vani), con tutti gli arredi e pertinenze, annessi e connessi, alla Sig.ra ove vivrà con il figlio DR. Parte_2
DA' ATTO che le parti dichiarano che la rata del mutuo ipotecario, pari a € 1.530,00 di media mensili, sarà interamente corrisposta dal Sig. . Pt_1
DA' ATTO che in accordo con la moglie, il Sig. ha già rilasciato la casa familiare, portando con Pt_1 sé tutti i propri effetti personali. Attualmente lo stesso dichiara e comunica di avere trasferito temporaneamente il proprio domicilio presso la di lui madre, in attesa di rinvenire un'altra abitazione.
AFFIDA in via condivisa ad entrambi i genitori il figlio DR.
DISPONE che il figlio minore DR abbia residenza prevalente presso la madre in Moncalieri
(TO), strada Carignano n. 43 int. 2.
DA' ATTO che le parti dichiarano che entrambi i genitori favoriranno il mantenimento di rapporti significativi del minore anche con le rispettive famiglie di origine (nonni, zii ecc.).
DISPONE che la responsabilità genitoriale venga esercitata congiuntamente da entrambi i genitori, con conseguente assunzione di comune accordo delle decisioni di maggiore interesse, idonee ad incidere sullo sviluppo della personalità del minore (istruzione, educazione, religione, salute, tempo libero, etc..); ciò fatte salve situazioni eccezionali e straordinarie, che potrebbero richiedere interventi urgenti, purché le relative decisioni siano sempre e comunque riferite tempestivamente all'altro genitore. La responsabilità sarà sempre esercitata separatamente, in merito alle questioni di ordinaria amministrazione ed alle decisioni del quotidiano da parte del genitore presso il quale il minore in quel momento risiederà, salvo il dovere di informare della scelta l'altro genitore.
DISPONE che la regolamentazione dei periodi di permanenza del figlio DR presso ciascun genitore venga concordata in via amichevole, con disponibilità alla flessibilità di orari e di giornate in relazione alle attività scolastiche, extrascolastiche ed alle esigenze del minore;
in ogni caso si prevede il seguente calendario:
pagina 2 di 3 - ogni settimana il padre starà con il minore il lunedì, il mercoledì, il venerdì, dall'uscita della scuola fino alle 21.00. La madre si rende disponibile a che il padre possa trascorrere del tempo con il figlio anche presso la già casa familiare;
- i week-end seguiranno il regime alternato, con inizio il venerdì alle 19.00 e fine alle ore 21.00 della domenica;
- ad anni alterni, in favore di ciascun genitore, il periodo dal 25 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio;
le festività dell'8 dicembre e pasquali sempre secondo il criterio dell'alternanza;
- indicativamente quindici giorni (anche non consecutivi) durante le vacanze estive presso ciascun genitore, in periodo da concordarsi entro il mese di maggio di ogni anno.
DISPONE che, in considerazione del fatto che il padre corrisponderà interamente il mutuo dell'assegnanda casa familiare, il Sig. contribuisca al mantenimento del figlio nella misura di € Pt_1
200,00 mensili (Euro duecento/00) totali, con pagamento mediante bonifico sul conto corrente della moglie, con valuta fissa al giorno 5 di ogni mese. Tale importo sarà annualmente ed automaticamente rivalutato secondo gli indici ISTAT sino al raggiungimento dell'indipendenza economica del figlio.
DA' ATTO che le parti concordano che l'assegno unico venga percepito integralmente dalla madre.
DISPONE che in aggiunta, i genitori provvedano al pagamento delle spese straordinarie (secondo quanto previsto dal Protocollo 15.03.2016 del Tribunale di Torino) nella misura del 50% ciascuno, spese che dovranno essere preventivamente concordate ed adeguatamente documentate.
DA' ATTO che i genitori si rilasciano reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto, e/o documento equipollente, e/o di ogni documento valido per l'espatrio per il minore.
DA' ATTO che i coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e di rinunciare ad ogni reciproco diritto alimentare.
DA' ATTO che la Sig.ra autorizza il Sig. ad accedere alle pertinenze della già casa Pt_2 Pt_1 familiare, per accudire gli animali da compagnia e da cortile ivi presenti.
NULLA sulle spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 5/03/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Isabella Messina Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Isabella Messina Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14335/2024 promossa da:
, (C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
, (C.F. ) Parte_2 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. SALERNO FABIO ALESSANDRO, presso il cui studio hanno eletto entrambi domicilio
RICORRENTI
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in TORINO il Parte_1 Parte_2
28/09/2008.
Dal matrimonio è nato un figlio: DR il 4/7/2009.
Con ricorso depositato il 10/06/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
pagina 1 di 3 Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4
c.p.c.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
PRONUNCIA la separazione personale tra e Parte_1 Parte_2
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DA' ATTO che le parti dichiarano che vivranno separati nel reciproco rispetto.
ASSEGNA la casa familiare, di proprietà esclusiva del Sig. , sita in Moncalieri (TO), Parte_1 strada Carignano n. 43 int. 2 (così identificata: Comune Moncalieri (TO), Foglio 31, Particella 211,
Subalterno 6, Rendita Euro 334,66, Zona censuaria 4; Categoria C/6, Classe 2, Consistenza 72 m2 e
Comune Moncalieri (TO), Foglio 31 Particella 211 Subalterno 5, Rendita Euro 1.846,33, Zona censuaria 4, Categoria A/7, Classe 2, Consistenza 13,0 vani), con tutti gli arredi e pertinenze, annessi e connessi, alla Sig.ra ove vivrà con il figlio DR. Parte_2
DA' ATTO che le parti dichiarano che la rata del mutuo ipotecario, pari a € 1.530,00 di media mensili, sarà interamente corrisposta dal Sig. . Pt_1
DA' ATTO che in accordo con la moglie, il Sig. ha già rilasciato la casa familiare, portando con Pt_1 sé tutti i propri effetti personali. Attualmente lo stesso dichiara e comunica di avere trasferito temporaneamente il proprio domicilio presso la di lui madre, in attesa di rinvenire un'altra abitazione.
AFFIDA in via condivisa ad entrambi i genitori il figlio DR.
DISPONE che il figlio minore DR abbia residenza prevalente presso la madre in Moncalieri
(TO), strada Carignano n. 43 int. 2.
DA' ATTO che le parti dichiarano che entrambi i genitori favoriranno il mantenimento di rapporti significativi del minore anche con le rispettive famiglie di origine (nonni, zii ecc.).
DISPONE che la responsabilità genitoriale venga esercitata congiuntamente da entrambi i genitori, con conseguente assunzione di comune accordo delle decisioni di maggiore interesse, idonee ad incidere sullo sviluppo della personalità del minore (istruzione, educazione, religione, salute, tempo libero, etc..); ciò fatte salve situazioni eccezionali e straordinarie, che potrebbero richiedere interventi urgenti, purché le relative decisioni siano sempre e comunque riferite tempestivamente all'altro genitore. La responsabilità sarà sempre esercitata separatamente, in merito alle questioni di ordinaria amministrazione ed alle decisioni del quotidiano da parte del genitore presso il quale il minore in quel momento risiederà, salvo il dovere di informare della scelta l'altro genitore.
DISPONE che la regolamentazione dei periodi di permanenza del figlio DR presso ciascun genitore venga concordata in via amichevole, con disponibilità alla flessibilità di orari e di giornate in relazione alle attività scolastiche, extrascolastiche ed alle esigenze del minore;
in ogni caso si prevede il seguente calendario:
pagina 2 di 3 - ogni settimana il padre starà con il minore il lunedì, il mercoledì, il venerdì, dall'uscita della scuola fino alle 21.00. La madre si rende disponibile a che il padre possa trascorrere del tempo con il figlio anche presso la già casa familiare;
- i week-end seguiranno il regime alternato, con inizio il venerdì alle 19.00 e fine alle ore 21.00 della domenica;
- ad anni alterni, in favore di ciascun genitore, il periodo dal 25 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio;
le festività dell'8 dicembre e pasquali sempre secondo il criterio dell'alternanza;
- indicativamente quindici giorni (anche non consecutivi) durante le vacanze estive presso ciascun genitore, in periodo da concordarsi entro il mese di maggio di ogni anno.
DISPONE che, in considerazione del fatto che il padre corrisponderà interamente il mutuo dell'assegnanda casa familiare, il Sig. contribuisca al mantenimento del figlio nella misura di € Pt_1
200,00 mensili (Euro duecento/00) totali, con pagamento mediante bonifico sul conto corrente della moglie, con valuta fissa al giorno 5 di ogni mese. Tale importo sarà annualmente ed automaticamente rivalutato secondo gli indici ISTAT sino al raggiungimento dell'indipendenza economica del figlio.
DA' ATTO che le parti concordano che l'assegno unico venga percepito integralmente dalla madre.
DISPONE che in aggiunta, i genitori provvedano al pagamento delle spese straordinarie (secondo quanto previsto dal Protocollo 15.03.2016 del Tribunale di Torino) nella misura del 50% ciascuno, spese che dovranno essere preventivamente concordate ed adeguatamente documentate.
DA' ATTO che i genitori si rilasciano reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto, e/o documento equipollente, e/o di ogni documento valido per l'espatrio per il minore.
DA' ATTO che i coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e di rinunciare ad ogni reciproco diritto alimentare.
DA' ATTO che la Sig.ra autorizza il Sig. ad accedere alle pertinenze della già casa Pt_2 Pt_1 familiare, per accudire gli animali da compagnia e da cortile ivi presenti.
NULLA sulle spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 5/03/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Isabella Messina Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3