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Sentenza 26 dicembre 2025
Sentenza 26 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 26/12/2025, n. 3868 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3868 |
| Data del deposito : | 26 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 16673/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il tribunale nelle persone dei magistrati: dott. Bruno Perla, Presidente relatore dott. Silvia Migliori, Giudice dott. Carmen Giraldi, Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 16673/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TASCA ELENA, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. TASCA ELENA
ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CASADIO NICOLA, CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in Via Gioachino Rasponi 48121 RAVENNA presso il difensore avv. CASADIO NICOLA
CONVENUTO
P.M. INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso 26.11.2024 (nata a Shijak in [...], [...]) chiede la modifica delle Parte_1 condizioni della sentenza di divorzio albanese rispetto al suo ex marito (nato in CP_1
Albania, 30.12.1977). Dal ricorso La Sig.ra ha contratto matrimonio il 20.11.2006 a Shijak (Albania) con il Sig. Parte_1 [...]
; matrimonio trascritto presso lo Stato Civile del Comune di Mordano al n.4, Parte 2, Serie C CP_1 dell'anno 2006, in regime di comunione legale dei beni. La famiglia ha sempre vissuto in Italia dove sono nati (a Imola) i tre figli della coppia: nata il Per_1
13.05.2008 (oggi 17 anni), nato il [...] (oggi 16 anni) ed nata il [...] (oggi Per_2 Per_3
13 anni).
pagina 1 di 14 ha proposto ricorso per separazione giudiziale presso il Tribunale di Bologna il Parte_1
07.09.2023, RG. 11341/2023 – procedimento nel quale, nonostante la rituale notifica del ricorso a mani proprie, il convenuto non si è costituito. In sede di provvedimenti temporanei ed urgenti (ex art.473-bis. 22 c.p.c.) del 9.2.2024 il giudice della separazione ha disposto: l'affido condiviso dei figli;
l'incarico ai servizi sociale di riferire sulla condizione familiare;
la collocazione prevalente dei figli presso la madre con assegnazione della casa familiare;
visite del padre con i figli, nel rispetto della loro volontà, a fine settimana alternati (dal sabato mattina alla domenica sera), un pomeriggio durante la settimana dall'uscita da scuola sino alle ore 21.30, una settimana durante le vacanze di Natale, tre giorni durante le vacanze di Pasqua e una settimana nel corso dei mesi estivi. Ha, altresì, stabilito un assegno di mantenimento per i figli, a carico del di €.300 per ognuno di loro, oltre al 90% delle spese straordinarie;
nonché un assegno di CP_1 mantenimento per la moglie di €.200 mensili.
Successivamente – avendo il marito promosso giudizio di divorzio in Albania (con ricorso di agosto 2023) – il giudice albanese pronunciava sentenza di divorzio con la quale stabiliva le seguenti determinazioni: scioglimento del matrimonio;
affidamento dei figli minori per la crescita e l'educazione alla madre;
diritto del padre di incontrare i figli, prelevandoli dall'appartamento in cui vivono con la madre, il primo e terzo fine settimana del mese dalle 10.00 del sabato alle 19.00 della domenica, per le vacanze estive dal 1 al 14 agosto, vacanze invernali dal 28 dicembre al 4 gennaio;
l'obbligo del Sig. CP_1 di contribuire alla crescita e all'educazione dei figli con importo di euro 250 al mese per ciascun
[...] figlio e Per_1 Per_2 Per_3
Chiede: la conferma delle determinazioni economiche per i figli del giudice italiano di cui all'ordinanza 9.2.2024 nel procedimento per separazione, un assegno divorzile di €.300,00, la regolamentazione dei rapporti con i figli di cui alla sentenza di divorzio albanese.
Si è costituito il convenuto con comparsa 4.2.2025 chiedendo la conferma della sentenza albanese di divorzio. Sostanzialmente le parti hanno poi ribadito le loro rispettive posizioni già esposte ed articolate negli altri atti del giudizio (memorie e repliche ex art.473-bis. 17 c.p.c.), avanzando altresì le loro istanze istruttorie. All'udienza di comparizione personale dinanzi al giudice relatore, le parti – sentite personalmente in contraddittorio tra loro - ribadivano sostanzialmente le loro rispettive posizioni e tesi già esposte in modo esauriente nei loro atti di costituzione in giudizio.
Le loro dichiarazioni di maggior rilievo rese all'udienza 6.3.2025 Viene sentita la ricorrente:
< Economicamente doveva darmi 300 euro a bambino e 200 euro a me. La sentenza albanese aveva stabilito sono 750 euro per i bambini, senza assegnazione della casa a me. Le regole sono stabilite sia in Albania a week end alternati, da sabato dopo scuola fino alla domenica sera. Nessuna regolamentazione infrasettimanale. pagina 2 di 14 Di fatto, tuttavia, il padre non ha mai preso i bambini, non ha mai rispettato la regolamentazione Dal 2023, in pendenza del doppio procedimento in Italia e in Albania, l'assegno non è mai stato pagato: da settembre 2023 fino a luglio 2024 io non ho ricevuto né il mantenimento né l'assegno unico. Lui non ha mai pagato. Abbiamo richiesto il pagamento diretto al datore di lavoro. Da luglio/agosto 2024 l'assegno unico è al 50%. Prima lo percepiva lui al 100%. L'assegno ammonta a complessivi 700 euro circa. La casa familiare è in comproprietà con lui, già interamente pagata. Attualmente faccio due lavori in nero. Non ho mai lavorato perché mio marito non è mai stato presente. All'incirca 250/280 euro al mese. I ragazzi hanno un'età in cui hanno bisogno di me, di un occhio in più. Sono scritta a delle agenzie di collocamento, sono in cerca.>> ADR. < così. Lui da quando è andato via non ha mai tolto la residenza dalla casa familiare. Sì, pago io le utenze di casa. Io non ho alcun tipo di contatto con lui, nemmeno nell'interesse dei figli.>>
Viene sentito il convenuto:
< Con i miei figli non ho alcun tipo di problema.>> ADR. < disturbo. Non c'è tempo o orario stabilito. I figli hanno sempre bisogno di due o tre soldi e io li accontento. Ieri sera li ho visti. Quando hanno bisogno mi chiamano, li prendo e li porto. Quando c'è bisogno passano il tempo con me. Non è mai esistito un problema con loro in famiglia. Da quando sono successe queste cose, la signora ha cambiato la serratura di casa e i figli si sono raffreddati nei miei confronti. Sotto casa, a Mordano, in palestra, quando c'è bisogno. Loro mi chiamano sempre e ci vediamo. Io non ho una casa. Attualmente sono poggiato da mia madre per non disturbare. I figli non dormono con me. Ci sarebbe una camera per loro, anche se non è molto grande. La situazione non è finanziaria. Io ho speso sempre. Io pago tutto, casa, affitto, luce, lenti. La casa è in comproprietà. Lei ha fatto scenate, ha fatto dei gesti fuori dal mondo, ha cambiato la forzatura. Io sono da mia madre, temporaneamente. Siamo noi due soli. È una casa in affitto del Comune, intestata a mia madre. Lavoro in fabbrica, con contratto a tempo indeterminato. Il mio stipendio base è 1700 euro al mese. Non è fisso, dipende dai turni o dalle notti o dagli straordinari. Sono 13 mensilità. Non ho altre entrate. Vivo facendo qualche turno lavorativo in più. Ho fatto qualche lavoretto occasionale. Non ho finanziamenti o investimenti. Qualche risparmio da parte.>> ADR. <>
L'avvocato di parte attrice ha rinunciato alle richieste istruttorie formulate. Il tentativo di conciliazione ha dato esito negativo.
pagina 3 di 14 Con ordinanza riservata 13.3.2025 il giudice assumeva i provvedimenti temporanei ed urgenti nei termini seguenti:
“Allo stato, sono attuate le decisioni economiche del giudice della separazione. Il procedimento di separazione si deve prevedere non possa proseguire in presenza di una precedente sentenza di divorzio tra le stesse parti. Nel procedimento per separazione è stato già conferito incarico al servizio sociale, che deve essere mantenuto. La casa familiare, in cui vive la ricorrente con i tre figli, è già pagata interamente ed è in comunione tra gli ex coniugi: il convenuto continua a pagare le utenze. Il convenuto è andato a vivere dalla madre (immobile in locazione del Comune con contratto intestato alla madre) dove avrebbe una stanza nella quale far dormire i figli che, attualmente, lo frequentano saltuariamente (comunque senza pernotto). In considerazione dell'età della prole, si deve procedere al loro ascolto. Dal punto di vista economico: giova premettere che oggi si discute di un assegno divorzile e non più di assegno maritale. Mentre il giudice italiano della separazione si è pronunciato su un assegno di mantenimento (ex art.156, 1° co. c.c.) per quella che era, ancora, la moglie, oggi, essendo intervenuta sentenza di divorzio, la domanda economica della (ormai) ex moglie muta dal punto di vista sostanziale. D'altra parte, il ricorso della propriamente di modifica di sentenza di divorzio. Pt_1
Ciò detto, la ricorrente ha dichiarato di riuscire a guadagnare (anche in nero) circa €.250 al mese, mentre non avrebbe mai lavorato in precedenza: non ha depositato alcuna documentazione reddituale. Ella ha età e capacità lavorative che deve mettere a frutto: peraltro i figli hanno un'età che le consentirebbe di trovare occupazioni più remunerative. Al momento non si dispone di elementi probatori per ritenere la sussistenza di un dirizzo all'assegno divorzile, potendo solo rilevare una notevole differenza di reddito. Il convenuto ha dichiarato di lavorare come operaio con contratto a tempo indeterminato, percependo uno stipendio di circa €.1700 per 13 mensilità. Non ha depositato tutta la documentazione prevista dall'art.473-bis. 12 c.p.c. L'assegno unico per i figli – di circa €.700 complessivi – è oggi percepito da entrambi i genitori al 50% ciascuno (come stabilito per legge). In questo quadro, l'assegno di mantenimento per i figli come stabilito dal giudice albanese (€.250 per ciascun figlio) appare congruo: si deve anche considerare che la casa in cui essi sono a rimasti a vivere con la madre è di proprietà delle parti al 50% ciascuna. Si deve, tuttavia, “integrare” la pronuncia di natura economica con la previsione delle spese straordinarie per la prole: in virtù del divario reddituale, esse devono correttamente porsi a carico di entrambi i genitori della misura, del 70% a carico del padre e del 30% a carico della madre.
P.Q.M.
In tema di provvedimenti temporanei ed urgenti (ex art.473-bis. 22, 1° co. c.p.c.): conferma la sentenza di divorzio;
respinge, allo stato, la domanda di corresponsione di un assegno divorzile in favore della ricorrente;
pone a carico di entrambi il pagamento delle spese straordinarie: nella misura del 70% a carico del padre e del 30% a carico della madre.”
pagina 4 di 14 Veniva ordinato al convenuto di depositare la documentazione reddituale prevista dall'art.473-bis. 12 c.p.c.; disposto che il servizio sociale competente depositasse una relazione di aggiornamento della situazione familiare;
un rinvio per ascoltare i tre figli, vista la loro età.
L'udienza di ascolto dei figli minori 29.5.2025 Prima del loro ascolto, il Giudice informava i minori sul procedimento in corso e sulle conseguenze di esso;
spiegava loro il significato che ha l'incontro; li rassicurava sul fatto che di ciò che si sarebbe tenuto conto di ciò che avrebbero detto, anche se la decisione avrebbe potuto essere diversa;
li rassicurava sul fatto che le decisioni sarebbero state prese esclusivamente nel loro interesse, morale e materiale.
La minore spontaneamente dichiarava: Per_1
< Vivo con la mamma e i miei fratelli. Noi siamo a Mordano.
Non so dove vive papà. Una volta gliel'ho chiesto e mi ha detto un po' dalla nonna, che abita vicino a noi, un po' dai suoi amici. La casa della nonna paterna è vicina alla nostra.
Non ci vediamo con papà. Qualche volta mi dà dei passaggi, mi accompagna dal dentista oppure quando ho bisogno di soldi. Chiama ogni tanto per chiedere cosa faccio.
Non facciamo niente insieme, nemmeno durante le vacanze. Non ci siamo visti a Natale.
Non frequento nemmeno la nonna. Da sempre così. Quando vivevamo insieme c'era qualche occasione in cui uscivamo insieme. AP sempre impegnato con il lavoro. Per quel poco che parliamo, c'è un buon rapporto. Questa situazione va bene, mi va bene così, non vorrei cambiare. AP lo vedo poco. Non sento la necessità di vederlo di più. Non abbiamo mai fatto qualcosa noi figli con lui, è sempre stato così. Nemmeno papà mi chiede di vederci.
Non so quale sia il motivo. Non ne abbiamo mai parlato.>>
Il Giudice procedeva all'audizione del minore . Per_2
il minore spontaneamente dichiarava Per_2
compiere 16 anni a settembre. Per_4
Sono un po' agitato, sì. Sono qua per i miei genitori. Frequento un istituto tecnico, indirizzo meccanico. Vorrei fare qualcosa nel settore. Non faccio sport, ma mi piace andare in bici, il ciclismo. Vivo con la mamma e le mie sorelle. Mi trovo bene, andiamo d'accordo, anche se qualche volte litighiamo.
pagina 5 di 14 Penso che papà viva da un'altra parte, ma non so dove. Mi ha detto che sta facendo dei lavori a casa, ma lui non mi ha detto dove. Forse quando è pronta me la fa vedere. Così aveva detto a me e mia sorella qualche tempo fa. Non so adesso dove abiti. Ci sentiamo, o mi chiama lui o lo chiamo io, quando ho bisogno di qualche passaggio e lui mi accompagna. Tuttavia, non facciamo mai niente io e lui insieme. Capita che ci vediamo circa tre volte a settimane. Quando vuole sapere come è andata a scuola mi chiama lui, per i passaggi, invece, lo chiamo io. Ho un buon rapporto con papà anche se non ci parliamo tanto, mi chiede come è andata la giornata, magari. Non abbiamo mai parlato tanto, comunque, nemmeno quando vivevamo insieme. Per adesso mi va bene così. Non sento il bisogno di andare a casa sua, è come se mi basta una casa, casa mia, dove sto bene e mi basta. Non mi viene mai il pensiero. Poi lui è sempre occupato e non ha mai tempo. Poi aiuta anche i suoi amici con le macchine, anche lui è appassionato di motori, mi portava con lui. Con papà ci siamo visti ieri o l'altro ieri, mi ha portato da alcuni miei amici, che abitano in un paese vicino al mio.>>
Il Giudice informava i minori e della possibilità di nominare un Curatore speciale Per_1 Per_2
(art.473-bis. 5, 4° co. c.p.c.), avendo gli stessi già compiuto 14 anni ed i minori ritenevano che non ve ne fosse la necessità.
Il Giudice procedeva all'audizione della minore Per_3
La minore pontaneamente dichiarava: Per_3
< Sono qui per la separazione di mamma e papà. Frequento la seconda media. Vado bene in tutte le materie. Viviamo a Mordano, vicino a Imola. Vivo con la mamma e i miei fratelli. Tra di noi c'è un buon rapporto. Non so dove abita papà. Un giorno, tornando dall'ottico con papà, ci siamo fermati nei pressi di una casa a Borgo Serraio, non so se abiti lì. Era una struttura con i mattoni, con dei campi intorno. Ho pensato che potesse essere casa sua, ma non ho chiesto a lui. Mi ricordo che non era messa benissimo. Lui si è fermato davanti a questa casa per prendere qualcosa e io ho pensato che fosse una casa sua. Non ci vediamo durante la settimana. Non ci vediamo tantissimo. Più che altro, quando mi serve qualcosa, o quando porta i soldi ai miei fratelli ci vediamo, ma io non scendo perché di solito non chiedo niente. Ultimamente mi sta scrivendo tutti i giorni per sapere cosa faccio. Mi scrive la sera, soprattutto. Non ci vediamo molto, qualche mese fa con lui e siamo andati a comprare dei vestiti al centro Per_1 commerciale. Tempo fa veniva alle partite, ma io ero piccola ancora. pagina 6 di 14 Adesso papà non mi porta agli allenamenti. Non dico che vada bene questa situazione, ma non mi sento nemmeno triste. Sono tranquilla, magari sono anche più tranquilla adesso, rispetto a prima. Se lui fosse più presente sarei contenta, certo. Mi avevano detto che oggi sarebbe stata una cosa tranquilla, mi avevano detto che sarebbe stato un ufficio con il giudice. Penso fosse la psicologa.>>
Terminata l'audizione dei figli minori, vengono fatte entrare le parti personalmente e i loro procuratori.
Veniva sentito il convenuto che dichiarava:
< situazione è un po' caotica. Non siamo andati d'accordo. I bambini hanno una casa pagata dal padre. Se faccio la guerra con lei, faccio la guerra con me stesso.>> ADR. < comprare una casa, al 99% sarà una casa in campagna.>> ADR. <sì sì è quella. ma non l'ho ancora comprata.>> ADR. <>
Ritenuta la causa matura per la decisione la stessa era trattenuta in decisione all'esito dell'udienza ex art.473-bis. 28 c.p.c.
Le conclusioni finali delle parti Attrice In modifica della sentenza di divorzio albanese: assegnare la casa familiare alla ex moglie, a carico del padre un assegno di mantenimento per i figli di €.750 complessivi (€.250 x 3) oltre al 100% delle spese straordinarie, un assegno divorzile per la ricorrente di €.300 mensili. convenuto per la conferma della sentenza di divorzio, avanzando l'offerta di un aumento dell'assegno di mantenimento per i figli, complessivamente determinato in €.850 (rispetto ai 750 della sentenza).
Di rilievo, ai fini di assumere le decisioni relativi all'affido, alla collocazione prevalente della prole minorenne, nonché ai tempi di visita e frequentazione di questa da parte del genitore non collocatario, sono indubbiamente gli esiti delle relazioni redatte e depositate da parte del servizio sociale appositamente incaricato dal giudice allo scopo di monitorare le condizioni familiari. Giova osservare che non vi è sostanziale contestazione delle parti in merito all'affido della prole minorenne (come affido condiviso) e collocazione presso la madre, secondo una situazione già stabilizzata. Allo stesso modo, i genitori condividono le determinazioni della sentenza di divorzio sui tempi di visita padre-figli. Infatti, la ricorrente non chiede modifiche di tale sentenza nelle sue conclusioni ed il convenuto conclude per la conferma integrale della stessa.
pagina 7 di 14 Ad ogni modo, si verte in materia che attiene all'esercizio della genitorialità e a diritti di figli minori, per cui, anche a prescindere dalle domande delle parti, il Giudice può e deve decidere ai sensi dell'art.473-bis. 2 c.p.c. Una sintesi delle relazioni del servizio sociale
Maggio 2025. La signora si è mostrata molto stanca della situazione, riferendo di molteplici spese da sostenere. Ha riferito che il sig. sta versando regolare mantenimento come da provvedimento del giudice CP_1 italiano. La signora svolge lavori occasionali e percepisce il 50% dell'assegno unico per i figli. In merito alla frequentazione padre-figli riferisce che non vi è una organizzazione stabile e precisa ma i ragazzi “lo vedono quando vogliono e soprattutto quando ne hanno bisogno”. Ha aggiunto, inoltre, che nessuno dei figli è mai andato o ha chiesto di andare a casa del padre. Quando il padre incontra i figli trascorrono il tempo fuori casa, a fare acquisti o per accompagnamenti a visite/luoghi di interesse per i minori. La signora riporta di aver notato un peggioramento nel rendimento scolastico dei minori, a suo parere legato alla separazione in corso con il padre che li farebbe sentire coinvolti. Il padre, sig. attualmente vive con la propria madre a Mordano e spera di poter rientrare nella CP_1 casa familiare, sebbene senza saper addurre motivazioni precise, sul punto. Ha riferito che sta proseguendo il percorso per uomini maltrattanti (senza indicare dove e con chi), ma ha specificato che “anche il responsabile mi ha detto che non c'è nulla, che sono a posto”. A suo parere, i rapporti con la signora sono nettamente migliorati e l'unica difficoltà sarebbe la disponibilità economica: ha raccontato di avere risparmiato molto e di essere proprietario di una serie di appartamenti a lui intestati che utilizzerebbe per dare ospitalità a persone in difficoltà. Ha aggiunto che contribuisce regolarmente al mantenimento e alle spese per i figli. Ha spiegato di frequentare quotidianamente, mentre con meno frequenta. Rispetto ad invece, Per_2 Per_1 Per_3 non ha fatto alcun riferimento. Il padre ha riferito che i figli hanno letto le sentenze a causa dell'account e-mail in comune con la madre: le operatrici gli hanno ribadito che non deve ripetersi e che i minori non devono essere coinvolti nelle dinamiche conflittuali dei genitori. Durante tutto il colloquio, il padre ha faticato a concentrarsi sull'approfondimento del rapporto con i figli e su come poterlo migliorare, prestando molta più attenzione alla situazione economica e ai conflitti economici con la sig.ra Pt_1
Valutazioni conclusive. I genitori pare abbiano trovato autonomamente delle soluzioni organizzative che rispondono al momento al benessere dei figli. I figli, in età adolescenziale, si interfacciano direttamente con il padre per frequentarlo, e il padre pare mantenere esigui contatti con loro, ma supportarli economicamente. Il padre sembrerebbe limitari a restare in attesa di essere contattato dai minori per poterli vedere, delegando tutto il resto alla madre. I minori vedono il padre liberamente, accordandosi direttamente con lui, in particolare quando necessitano di fare acquisti o di essere accompagnati da qualche parte.
pagina 8 di 14 La madre appare preoccupata per l'ambito economico e il Servizio le ha consigliato una ricerca approfondita del lavoro. Il servizio valuta che il collocamento dei minori con la madre continui ad essere il più rispondente ai loro bisogni. Le operatrici reputano fondamentale poter sostenere il padre nel suo ruolo genitoriale: effettueranno colloqui periodici con tutti e tre i minori, al fine di monitorare il loro benessere e l'evoluzione della dinamica della relazione con la figura paterna.
Ottobre 2025 Il padre dei minori ha specificato di non avere bisogno del Servizio sociale e che avrebbe pensato lui in autonomia a gestire le questioni riguardanti i figli. Il padre non riferisce modifiche sostanziali della situazione: riporta di occuparsi del mantenimento dei figli e di avere contatti regolari con loro, definisce il rapporto con i figli “normale”. Il signore tende a riportare le questioni relative alla separazione e ai figli a questioni di natura meramente economica, sminuendo le difficoltà dei figli in questa situazione: “se i figli hanno bisogno di soldi me li chiedono” “i ragazzi sanno com'è la situazione”. I minori appaiono disponibili al dialogo, con pensieri abbastanza chiari circa la separazione tra i genitori e il loro rapporto con il padre. (cl. 2008) rispetto al padre riferisce di non voler avere a che fare con lui: racconta alcuni Per_1 episodi recenti che l'hanno coinvolta e riferisce di provare molto risentimento verso il padre. Nello specifico, il padre avrebbe fatto saltare ai minori un controllo odontoiatrico programmato a causa di un disguido relativo al pagamento della prestazione. Aurora, inoltre, riferisce di essere coinvolta nelle comunicazioni tra i genitori perché il padre non vuole avere contatti con la madre, nemmeno per messaggi e risponde solo a lei o ai fratelli anche per le questioni economiche: il padre avrebbe consegnato i soldi per i libri scolastici direttamente alla figlia. L'assenza di comunicazione tra i genitori provoca frustrazione e rabbia in che si carica della Per_1 responsabilità di comunicare con il padre a tutela dei fratelli. vede il padre in modo discontinuo, soprattutto quando è lei a chiamarlo se ha necessità e Per_1 quando il padre è disponibile. Riferisce di non sapere dove abiti il padre e di non aver trascorso con lui del tempo, ad eccezione di accompagnamenti in macchina. La minore riferisce di essere esposta a continue recriminazioni del padre verso la madre in modo diretto e inadeguato. Relativamente al rapporto con la madre, invece, riferisce di trovarsi a suo agio, ad eccezione di qualche incomprensione dovuta per quella che ritiene una eccessiva rigidità della madre.
(cl. 2009) riferisce di “stare bene così”, ovvero con la madre e le sorelle e di non voler cambiare Per_2 le modalità di incontro con il padre: dice di essere felice quando lo incontra, ma non esprime desideri di maggiore strutturazione del rapporto. Anche lui vede il padre soprattutto per gli accompagnamenti in macchina. Come la sorella, tuttavia, pare soffrire dell'assenza di comunicazione tra i genitori ed è dispiaciuto che questo ricada sulle loro esigenze (riporta l'episodio del dentista, riferendo di avere necessità della prestazione). (cl. 2012) appare consapevole della situazione e delle possibilità. Riferisce di vedere il padre Per_3 saltuariamente, in occasione degli accompagnamenti, ma non ha un rapporto significativo con il padre.
pagina 9 di 14 Le fa piacere vederlo con queste modalità (di tanto in tanto, per brevi momenti): potrebbe vederlo anche più spesso, ma a condizione che siano presenti anche i fratelli più grandi. Riferisce di sentirsi a disagio perché con il padre non hanno argomenti da condividere e non sono soliti trascorrere del tempo insieme. Riconosce che è molto coinvolta nella separazione dei genitori e che a volte “si mette in Per_1 mezzo” per cercare di riempire i vuoti comunicativi. Tutti e tre i minori hanno una lucida consapevolezza circa le mancanze dei genitori, in particolare a proposito dell'assenza di comunicazione tra di loro e delle conseguenze che questo ha sul loro benessere. La madre si è mostrata consapevole della sofferenza dei figli, in particolare e dispiaciuta di non Per_1 poterli “tenere fuori” dalle questioni che avrebbero dovuto riguardare i genitori. Valutazioni conclusive. Le modalità di incontro padre-figli sembrano rispondere alle esigenze dei minori e all'interesse del padre. L'assenza di una relazione significativa tra padre e minori porta alla difficoltà per tutti di immaginare momenti diversamente strutturati. Emerge una grave difficoltà comunicativa tra i genitori al punto da compromettere l'adeguato esercizio della genitorialità. Quanto accaduto in merito alle cure dentistiche per i minori è significativo di un conflitto aperto e di una assenza di comunicazione che ha ricadute dirette sul benessere dei figli. e appaiono Per_1 Per_2 emotivamente provati da tale coinvolgimento. Questa mancanza di responsabilità da parte dei genitori e questa determinazione del padre a non avere alcuna forma di comunicazione con la madre, rappresenta una condizione di pregiudizio significativo per i minori. Il Servizio ha proposto alla signora di intraprendere un percorso di mediazione familiare. I ragazzi mostrano una buona resilienza e sembrano beneficiare delle relazioni positive con la madre e con i parenti materne.
Pur ritenendo, il Collegio, di non dovere modificare le decisioni del giudice del divorzio, è opportuno un incarico al servizio sociale per una vigilanza per due anni. Gli aspetti economici. I redditi delle parti Attrice Estratto conto previdenziale 12.2.2025 da cui risulta attività agricola giornaliera di soli 3 giorni per l'intero anno 2007 e di gg.20 nel mese di agosto dell'anno 2024: con redditi molto scarsi, considerati anche i brevissimi periodi di lavoro. In udienza ella ha dichiarato: “Attualmente faccio due lavori in nero. Non ho mai lavorato perché mio marito non è mai stato presente. All'incirca 250/280 euro al mese. I ragazzi hanno un'età in cui hanno bisogno di me, di un occhio in più. Sono scritta a delle agenzie di collocamento, sono in cerca.” La casa in cui vive con i figli è in comunione con l'ex marito ed interamente già pagata, per cui non ha spese abitative (sita a Mordano (BO) Piazza della Pace n.5). In connessione con le relazioni del servizio e delle dichiarazioni rese dagli stessi figli, risulta che la frequentazione col padre sia piuttosto scarsa, senza pernotti. Tale situazione, anche in presenza di un pagina 10 di 14 affido condiviso consente la corresponsione dell'assegno unico interamente alla madre. Il suo ammontare è di circa €.700 complessivi, secondo le dichiarazioni della stessa ricorrente e come documentato dai doc. nn.17 e 18 allegati al ricorso introduttivo. La ricorrente ha capacitò lavorative che può e deve mettere a frutto e che le consentirebbero di percepire redditi maggiori rispetto a quelli odierni;
peraltro, l'età dei figli è tale da non richiedere una presenza della madre nella loro quotidianità in maniera costante. Convenuto Il calcolo è effettuato prendendo a base il reddito imponibile e considerando l'imposta netta e le addizionali (se dovute), infine dividendolo per 12 mensilità. CU 2024 – lavoro a tempo indeterminato (gg 365) = circa €.
2.100 netti al mese;
CU 2025 = lavoro a tempo indeterminato (gg 365) = circa €.
2.200 netti al mese;
Busta paga giugno 24 €.2.159,16 Busta paga ottobre 24 €.880,34 In udienza ha dichiarato: “Lavoro in fabbrica, con contratto a tempo indeterminato. Il mio stipendio base è 1700 euro al mese. Non è fisso, dipende dai turni o dalle notti o dagli straordinari. Sono 13 mensilità.” Non ha spese abitative, vivendo dalla madre o da amici dove trova ospitalità.
Dagli estratti conto cointestato (Banca Carige) – depositati dalla ricorrente (doc. nn.11 e 12) - al 31.3.2022 risulta un saldo finale di circa €.4.900,00; al 30.9.2022 risulta un saldo finale circa
€.3.600,00.
Riguardo all'assegno per il mantenimento dei figli minori a favore del genitore collocatario, il suo ammontare è determinato secondo il dettato dell'art.337 ter, co. 4° c.c., tenendo conto: dell'età dei figli della coppia, delle capacità di reddito dei genitori (come emerge dalla loro documentazione reddituale in atti), con particolare riguardo a quella del genitore obbligato, ai tempi di permanenza de figlio con ciascun genitore. Nel caso in esame l'assegno può congruamente indicarsi in complessivi €.900,00 mensili (€.300 per ciascun figlio), esso sarà soggetto a rivalutazione annua secondo gli indici Istat, da doversi versare entro il giorno 5 di ciascun mese. Le spese straordinarie (meglio elencate in dispositivo come da apposito protocollo) vanno poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno. L'assegno divorzile La ricorrente, all'udienza del 6.3.2025 ha rinunciato alle prove. Si premette che si verte in tema di diritti patrimoniali, rispetto ai quali vige il principio dell'onere della prova.
L'evoluzione giurisprudenziale in tema di assegno divorzile. Successivamente alla sentenza della Cass. Sez. I Civ. n.11504 (10.5.2017) – che aveva individuato il parametro di riferimento per fondare il diritto all'assegno divorzile nella “indipendenza economica” dell'ex coniuge richiedente, invece che nel tenore di vita in costanza di matrimonio (secondo il precedente indirizzo – Cass. n.11490/1990) – le SS.UU. si sono pronunciate con sent. n.18287/18. Il nuovo orientamento delineato dalle SS.UU. Considerati i parametri di riferimento enunciati dall'art. 5, 6° co. L. n.898/70, in tema di assegno divorzile, che ne descrivono una natura composita: le condizioni economiche dei coniugi (profilo assistenziale), le ragioni della decisione (profilo risarcitorio), il contributo personale ed economico fornito da ciascun coniuge (profilo compensativo/perequativo); si suggerisce un'applicazione equilibrata di tutti i predetti elementi. pagina 11 di 14 Superando la distinzione rigida tra criteri attributivi (i primi due dei quali si è detto) – che fanno perno sulle condizioni economiche dei coniugi e le ragioni della decisione – ed il criterio determinativo (il terzo) – che fa invece perno sul contributo personale ed economico fornito da ciascun coniuge, si afferma che il giudice è tenuto a considerare, in posizione equiordinata, tutti gli indicatori dall'art.5, 6° co. cit. Inoltre, se gli indicatori contenuti nella prima parte del 6° comma dell'art.5 L. n.898/70 (quelli in precedenza enunciati ai quali deve aggiungersi, come vedremo subito, la durata del matrimonio) descrivono una funzione soprattutto perequativa dell'assegno divorzile, il successivo requisito dell'inadeguatezza di mezzi, deve essere valutato in ragione delle cause che l'hanno prodotta, allo scopo di conoscere se queste siano riconducibili proprio agli indicatori di cui alla prima parte del 6° comma cit. In questa prospettiva può assumere valore di indubbio rilievo anche la durata del matrimonio, capace di incidere sulla stabilizzazione nel tempo di una condizione economica caratterizzata dalla sperequazione tra i coniugi.
Allora, pur senza sminuire la rilevanza del principio dell'autoresponsabilità economica di ciascuno (conseguente all'estinzione del rapporto matrimoniale), il principio di solidarietà (solidarietà legale) a base del diritto all'assegno di divorzio, impone che l'accertamento relativo all'inadeguatezza dei mezzi ed all'incapacità di procurarseli per ragioni oggettive, sia quindi ancorata alle scelte ed ai ruoli sui quali era impostata la vita familiare secondo un patto non scritto comunque concluso dai coniugi che vi hanno liberamente aderito. Se lo scioglimento del vincolo incide sullo status delle parti, ciò non elimina tutti gli effetti e le conseguenze delle scelte in precedenza fatte, nell'interesse del nucleo familiare, e condivise in costanza di matrimonio (società naturale fondata sul matrimonio – art.29, 2° co. Cost.). Preliminarmente accertata, da parte del giudice, l'esistenza dell'eventuale squilibrio economico tra gli ex coniugi, conseguente alla fine del matrimonio, il parametro sulla base del quale deve accertarsi l'esistenza del diritto del coniuge più debole alla corresponsione dell'assegno in parola ha natura composita, in quanto l'inadeguatezza dei mezzi (ovvero l'incapacità di procurarseli per ragioni oggettive) deve desumersi dalla valutazione di tutti gli indicatori contenuti nella prima parte del 6° comma dell'art.5 L. n.898/70, in posizione assolutamente equiordinata tra loro.
La valutazione di tutti e tre i requisiti dell'assegno divorzile (compensativo/perequativo, assistenziale, risarcitorio), deve sempre e comunque essere collegata alla precedente vita matrimoniale/al ménage familiare (inteso come scelta condivisa della coppia, fino a prova contraria). Riguardo all'aspetto assistenziale: premessa:
1. esclusa l'ipotizzabilità di “rendite parassitarie” (espressamente esclusa dalla Cass.);
2. esclusa la natura “alimentare” (che trova fondamento in altra apposita norma del codice civile: artt.433 e ss. c.c.). Nella sussistenza del presupposto delle condizioni di reddito dell'ex coniuge richiedente, tale condizioni economica di difficoltà deve avere un nesso causale con il precedente ménage familiare, per poter affermare il suo diritto al riconoscimento dell'assegno divorzile. Come già accennato, anche gli altri 2 requisiti (compensativo/perequativo, risarcitorio), devono avere un analogo nesso causale con la vita coniugale.
pagina 12 di 14 Sulla scia della pronuncia delle SS.UU. Ancora: il solo divario tra le condizioni economiche degli ex non giustifica l'assegno divorzile. Condizione per l'attribuzione dell'assegno in funzione compensativa non è il fatto in sé che uno dei coniugi si sia dedicato prevalentemente alle cure domestiche e dei figli, né di per sé il divario o lo squilibrio reddituale tra gli ex coniugi (che vale unicamente come condizione prefattuale per l'applicazione dei parametri di cui all'art. 5, comma 6, prima parte L. n. 898/1970). Occorre, piuttosto, indagare sulle ragioni e conseguenze della scelta di uno dei coniugi, seppur condivisa con l'altro coniuge, di dedicarsi prevalentemente all'attività familiare, la quale è pur sempre attuativa dei doveri inderogabili derivanti per ciascun coniuge dal vincolo matrimoniale, insuscettibili di diretta patrimonializzazione ex post in termini di mera corrispettività (Cass. civ., sez. VI-I, 13.10.2022 n.29920).
In breve, nella fattispecie, sia pure in presenza di un divario reddituale, in assenza di prova alcuna da parte della richiedente, dell'utilizzo della casa familiare di proprietà comune delle parti, della percezione dell'assegno unico al 100%, il Collegio ritiene che la richiedente non abbia diritto all'assegno divorzile. Si ribadisce che la richiedente non si è neppure messa in prova, rinunciando, alla prima udienza, alle prove, né reiterando la richiesta in sede di precisazione delle conclusioni.
Vista la natura ed i termini della presente decisione nonché dell'espresso accordo intervenuto tra le parti, sussistono giustificati motivi perché le spese siano interamente compensate.
P.Q.M.
Definitivamente decidendo, disattesa ogni altra istanza (anche istruttoria), eccezione e deduzione, assorbita o respinta, così provvede: in parziale modifica della sentenza di divorzio tra le parti: assegna la casa familiare alla ricorrente;
con decorrenza dalla pronuncia, pone a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla madre, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, la somma mensile complessiva di €.900,00 (trecento per ciascun figlio) annualmente rivalutabili secondo gli indici Istat (da doversi versare entro il giorno 5 di ciascun mese;
pone a carico di entrambi il 50% delle spese straordinarie. Premesso che per spese ordinarie si devono intendere tutte quelle necessarie alla soddisfazione delle esigenze primarie di vita dei figli: quindi vitto, alloggio, abbigliamento ordinario, mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona, nelle spese straordinarie si devono ricomprendere: le spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori - a causa o dopo lo scioglimento dell'unione - documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); pagina 13 di 14 spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, baby-sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. Spese straordinarie da concordare preventivamente: Tutte le altre spese straordinarie andranno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi. Modalità di rimborso delle spese straordinarie: Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa. Dispone la corresponsione dell'assegno unico alla madre al 100%; dispone la vigilanza del servizio sociale ed il monitoraggio per il periodo di anni due. Spese interamente compensate. Si comunichi al servizio sociale.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della Prima sezione 29.10.2025
Il Presidente estensore Dr Bruno Perla
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il tribunale nelle persone dei magistrati: dott. Bruno Perla, Presidente relatore dott. Silvia Migliori, Giudice dott. Carmen Giraldi, Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 16673/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TASCA ELENA, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. TASCA ELENA
ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CASADIO NICOLA, CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in Via Gioachino Rasponi 48121 RAVENNA presso il difensore avv. CASADIO NICOLA
CONVENUTO
P.M. INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso 26.11.2024 (nata a Shijak in [...], [...]) chiede la modifica delle Parte_1 condizioni della sentenza di divorzio albanese rispetto al suo ex marito (nato in CP_1
Albania, 30.12.1977). Dal ricorso La Sig.ra ha contratto matrimonio il 20.11.2006 a Shijak (Albania) con il Sig. Parte_1 [...]
; matrimonio trascritto presso lo Stato Civile del Comune di Mordano al n.4, Parte 2, Serie C CP_1 dell'anno 2006, in regime di comunione legale dei beni. La famiglia ha sempre vissuto in Italia dove sono nati (a Imola) i tre figli della coppia: nata il Per_1
13.05.2008 (oggi 17 anni), nato il [...] (oggi 16 anni) ed nata il [...] (oggi Per_2 Per_3
13 anni).
pagina 1 di 14 ha proposto ricorso per separazione giudiziale presso il Tribunale di Bologna il Parte_1
07.09.2023, RG. 11341/2023 – procedimento nel quale, nonostante la rituale notifica del ricorso a mani proprie, il convenuto non si è costituito. In sede di provvedimenti temporanei ed urgenti (ex art.473-bis. 22 c.p.c.) del 9.2.2024 il giudice della separazione ha disposto: l'affido condiviso dei figli;
l'incarico ai servizi sociale di riferire sulla condizione familiare;
la collocazione prevalente dei figli presso la madre con assegnazione della casa familiare;
visite del padre con i figli, nel rispetto della loro volontà, a fine settimana alternati (dal sabato mattina alla domenica sera), un pomeriggio durante la settimana dall'uscita da scuola sino alle ore 21.30, una settimana durante le vacanze di Natale, tre giorni durante le vacanze di Pasqua e una settimana nel corso dei mesi estivi. Ha, altresì, stabilito un assegno di mantenimento per i figli, a carico del di €.300 per ognuno di loro, oltre al 90% delle spese straordinarie;
nonché un assegno di CP_1 mantenimento per la moglie di €.200 mensili.
Successivamente – avendo il marito promosso giudizio di divorzio in Albania (con ricorso di agosto 2023) – il giudice albanese pronunciava sentenza di divorzio con la quale stabiliva le seguenti determinazioni: scioglimento del matrimonio;
affidamento dei figli minori per la crescita e l'educazione alla madre;
diritto del padre di incontrare i figli, prelevandoli dall'appartamento in cui vivono con la madre, il primo e terzo fine settimana del mese dalle 10.00 del sabato alle 19.00 della domenica, per le vacanze estive dal 1 al 14 agosto, vacanze invernali dal 28 dicembre al 4 gennaio;
l'obbligo del Sig. CP_1 di contribuire alla crescita e all'educazione dei figli con importo di euro 250 al mese per ciascun
[...] figlio e Per_1 Per_2 Per_3
Chiede: la conferma delle determinazioni economiche per i figli del giudice italiano di cui all'ordinanza 9.2.2024 nel procedimento per separazione, un assegno divorzile di €.300,00, la regolamentazione dei rapporti con i figli di cui alla sentenza di divorzio albanese.
Si è costituito il convenuto con comparsa 4.2.2025 chiedendo la conferma della sentenza albanese di divorzio. Sostanzialmente le parti hanno poi ribadito le loro rispettive posizioni già esposte ed articolate negli altri atti del giudizio (memorie e repliche ex art.473-bis. 17 c.p.c.), avanzando altresì le loro istanze istruttorie. All'udienza di comparizione personale dinanzi al giudice relatore, le parti – sentite personalmente in contraddittorio tra loro - ribadivano sostanzialmente le loro rispettive posizioni e tesi già esposte in modo esauriente nei loro atti di costituzione in giudizio.
Le loro dichiarazioni di maggior rilievo rese all'udienza 6.3.2025 Viene sentita la ricorrente:
< Economicamente doveva darmi 300 euro a bambino e 200 euro a me. La sentenza albanese aveva stabilito sono 750 euro per i bambini, senza assegnazione della casa a me. Le regole sono stabilite sia in Albania a week end alternati, da sabato dopo scuola fino alla domenica sera. Nessuna regolamentazione infrasettimanale. pagina 2 di 14 Di fatto, tuttavia, il padre non ha mai preso i bambini, non ha mai rispettato la regolamentazione Dal 2023, in pendenza del doppio procedimento in Italia e in Albania, l'assegno non è mai stato pagato: da settembre 2023 fino a luglio 2024 io non ho ricevuto né il mantenimento né l'assegno unico. Lui non ha mai pagato. Abbiamo richiesto il pagamento diretto al datore di lavoro. Da luglio/agosto 2024 l'assegno unico è al 50%. Prima lo percepiva lui al 100%. L'assegno ammonta a complessivi 700 euro circa. La casa familiare è in comproprietà con lui, già interamente pagata. Attualmente faccio due lavori in nero. Non ho mai lavorato perché mio marito non è mai stato presente. All'incirca 250/280 euro al mese. I ragazzi hanno un'età in cui hanno bisogno di me, di un occhio in più. Sono scritta a delle agenzie di collocamento, sono in cerca.>> ADR. < così. Lui da quando è andato via non ha mai tolto la residenza dalla casa familiare. Sì, pago io le utenze di casa. Io non ho alcun tipo di contatto con lui, nemmeno nell'interesse dei figli.>>
Viene sentito il convenuto:
< Con i miei figli non ho alcun tipo di problema.>> ADR. < disturbo. Non c'è tempo o orario stabilito. I figli hanno sempre bisogno di due o tre soldi e io li accontento. Ieri sera li ho visti. Quando hanno bisogno mi chiamano, li prendo e li porto. Quando c'è bisogno passano il tempo con me. Non è mai esistito un problema con loro in famiglia. Da quando sono successe queste cose, la signora ha cambiato la serratura di casa e i figli si sono raffreddati nei miei confronti. Sotto casa, a Mordano, in palestra, quando c'è bisogno. Loro mi chiamano sempre e ci vediamo. Io non ho una casa. Attualmente sono poggiato da mia madre per non disturbare. I figli non dormono con me. Ci sarebbe una camera per loro, anche se non è molto grande. La situazione non è finanziaria. Io ho speso sempre. Io pago tutto, casa, affitto, luce, lenti. La casa è in comproprietà. Lei ha fatto scenate, ha fatto dei gesti fuori dal mondo, ha cambiato la forzatura. Io sono da mia madre, temporaneamente. Siamo noi due soli. È una casa in affitto del Comune, intestata a mia madre. Lavoro in fabbrica, con contratto a tempo indeterminato. Il mio stipendio base è 1700 euro al mese. Non è fisso, dipende dai turni o dalle notti o dagli straordinari. Sono 13 mensilità. Non ho altre entrate. Vivo facendo qualche turno lavorativo in più. Ho fatto qualche lavoretto occasionale. Non ho finanziamenti o investimenti. Qualche risparmio da parte.>> ADR. <>
L'avvocato di parte attrice ha rinunciato alle richieste istruttorie formulate. Il tentativo di conciliazione ha dato esito negativo.
pagina 3 di 14 Con ordinanza riservata 13.3.2025 il giudice assumeva i provvedimenti temporanei ed urgenti nei termini seguenti:
“Allo stato, sono attuate le decisioni economiche del giudice della separazione. Il procedimento di separazione si deve prevedere non possa proseguire in presenza di una precedente sentenza di divorzio tra le stesse parti. Nel procedimento per separazione è stato già conferito incarico al servizio sociale, che deve essere mantenuto. La casa familiare, in cui vive la ricorrente con i tre figli, è già pagata interamente ed è in comunione tra gli ex coniugi: il convenuto continua a pagare le utenze. Il convenuto è andato a vivere dalla madre (immobile in locazione del Comune con contratto intestato alla madre) dove avrebbe una stanza nella quale far dormire i figli che, attualmente, lo frequentano saltuariamente (comunque senza pernotto). In considerazione dell'età della prole, si deve procedere al loro ascolto. Dal punto di vista economico: giova premettere che oggi si discute di un assegno divorzile e non più di assegno maritale. Mentre il giudice italiano della separazione si è pronunciato su un assegno di mantenimento (ex art.156, 1° co. c.c.) per quella che era, ancora, la moglie, oggi, essendo intervenuta sentenza di divorzio, la domanda economica della (ormai) ex moglie muta dal punto di vista sostanziale. D'altra parte, il ricorso della propriamente di modifica di sentenza di divorzio. Pt_1
Ciò detto, la ricorrente ha dichiarato di riuscire a guadagnare (anche in nero) circa €.250 al mese, mentre non avrebbe mai lavorato in precedenza: non ha depositato alcuna documentazione reddituale. Ella ha età e capacità lavorative che deve mettere a frutto: peraltro i figli hanno un'età che le consentirebbe di trovare occupazioni più remunerative. Al momento non si dispone di elementi probatori per ritenere la sussistenza di un dirizzo all'assegno divorzile, potendo solo rilevare una notevole differenza di reddito. Il convenuto ha dichiarato di lavorare come operaio con contratto a tempo indeterminato, percependo uno stipendio di circa €.1700 per 13 mensilità. Non ha depositato tutta la documentazione prevista dall'art.473-bis. 12 c.p.c. L'assegno unico per i figli – di circa €.700 complessivi – è oggi percepito da entrambi i genitori al 50% ciascuno (come stabilito per legge). In questo quadro, l'assegno di mantenimento per i figli come stabilito dal giudice albanese (€.250 per ciascun figlio) appare congruo: si deve anche considerare che la casa in cui essi sono a rimasti a vivere con la madre è di proprietà delle parti al 50% ciascuna. Si deve, tuttavia, “integrare” la pronuncia di natura economica con la previsione delle spese straordinarie per la prole: in virtù del divario reddituale, esse devono correttamente porsi a carico di entrambi i genitori della misura, del 70% a carico del padre e del 30% a carico della madre.
P.Q.M.
In tema di provvedimenti temporanei ed urgenti (ex art.473-bis. 22, 1° co. c.p.c.): conferma la sentenza di divorzio;
respinge, allo stato, la domanda di corresponsione di un assegno divorzile in favore della ricorrente;
pone a carico di entrambi il pagamento delle spese straordinarie: nella misura del 70% a carico del padre e del 30% a carico della madre.”
pagina 4 di 14 Veniva ordinato al convenuto di depositare la documentazione reddituale prevista dall'art.473-bis. 12 c.p.c.; disposto che il servizio sociale competente depositasse una relazione di aggiornamento della situazione familiare;
un rinvio per ascoltare i tre figli, vista la loro età.
L'udienza di ascolto dei figli minori 29.5.2025 Prima del loro ascolto, il Giudice informava i minori sul procedimento in corso e sulle conseguenze di esso;
spiegava loro il significato che ha l'incontro; li rassicurava sul fatto che di ciò che si sarebbe tenuto conto di ciò che avrebbero detto, anche se la decisione avrebbe potuto essere diversa;
li rassicurava sul fatto che le decisioni sarebbero state prese esclusivamente nel loro interesse, morale e materiale.
La minore spontaneamente dichiarava: Per_1
< Vivo con la mamma e i miei fratelli. Noi siamo a Mordano.
Non so dove vive papà. Una volta gliel'ho chiesto e mi ha detto un po' dalla nonna, che abita vicino a noi, un po' dai suoi amici. La casa della nonna paterna è vicina alla nostra.
Non ci vediamo con papà. Qualche volta mi dà dei passaggi, mi accompagna dal dentista oppure quando ho bisogno di soldi. Chiama ogni tanto per chiedere cosa faccio.
Non facciamo niente insieme, nemmeno durante le vacanze. Non ci siamo visti a Natale.
Non frequento nemmeno la nonna. Da sempre così. Quando vivevamo insieme c'era qualche occasione in cui uscivamo insieme. AP sempre impegnato con il lavoro. Per quel poco che parliamo, c'è un buon rapporto. Questa situazione va bene, mi va bene così, non vorrei cambiare. AP lo vedo poco. Non sento la necessità di vederlo di più. Non abbiamo mai fatto qualcosa noi figli con lui, è sempre stato così. Nemmeno papà mi chiede di vederci.
Non so quale sia il motivo. Non ne abbiamo mai parlato.>>
Il Giudice procedeva all'audizione del minore . Per_2
il minore spontaneamente dichiarava Per_2
compiere 16 anni a settembre. Per_4
Sono un po' agitato, sì. Sono qua per i miei genitori. Frequento un istituto tecnico, indirizzo meccanico. Vorrei fare qualcosa nel settore. Non faccio sport, ma mi piace andare in bici, il ciclismo. Vivo con la mamma e le mie sorelle. Mi trovo bene, andiamo d'accordo, anche se qualche volte litighiamo.
pagina 5 di 14 Penso che papà viva da un'altra parte, ma non so dove. Mi ha detto che sta facendo dei lavori a casa, ma lui non mi ha detto dove. Forse quando è pronta me la fa vedere. Così aveva detto a me e mia sorella qualche tempo fa. Non so adesso dove abiti. Ci sentiamo, o mi chiama lui o lo chiamo io, quando ho bisogno di qualche passaggio e lui mi accompagna. Tuttavia, non facciamo mai niente io e lui insieme. Capita che ci vediamo circa tre volte a settimane. Quando vuole sapere come è andata a scuola mi chiama lui, per i passaggi, invece, lo chiamo io. Ho un buon rapporto con papà anche se non ci parliamo tanto, mi chiede come è andata la giornata, magari. Non abbiamo mai parlato tanto, comunque, nemmeno quando vivevamo insieme. Per adesso mi va bene così. Non sento il bisogno di andare a casa sua, è come se mi basta una casa, casa mia, dove sto bene e mi basta. Non mi viene mai il pensiero. Poi lui è sempre occupato e non ha mai tempo. Poi aiuta anche i suoi amici con le macchine, anche lui è appassionato di motori, mi portava con lui. Con papà ci siamo visti ieri o l'altro ieri, mi ha portato da alcuni miei amici, che abitano in un paese vicino al mio.>>
Il Giudice informava i minori e della possibilità di nominare un Curatore speciale Per_1 Per_2
(art.473-bis. 5, 4° co. c.p.c.), avendo gli stessi già compiuto 14 anni ed i minori ritenevano che non ve ne fosse la necessità.
Il Giudice procedeva all'audizione della minore Per_3
La minore pontaneamente dichiarava: Per_3
< Sono qui per la separazione di mamma e papà. Frequento la seconda media. Vado bene in tutte le materie. Viviamo a Mordano, vicino a Imola. Vivo con la mamma e i miei fratelli. Tra di noi c'è un buon rapporto. Non so dove abita papà. Un giorno, tornando dall'ottico con papà, ci siamo fermati nei pressi di una casa a Borgo Serraio, non so se abiti lì. Era una struttura con i mattoni, con dei campi intorno. Ho pensato che potesse essere casa sua, ma non ho chiesto a lui. Mi ricordo che non era messa benissimo. Lui si è fermato davanti a questa casa per prendere qualcosa e io ho pensato che fosse una casa sua. Non ci vediamo durante la settimana. Non ci vediamo tantissimo. Più che altro, quando mi serve qualcosa, o quando porta i soldi ai miei fratelli ci vediamo, ma io non scendo perché di solito non chiedo niente. Ultimamente mi sta scrivendo tutti i giorni per sapere cosa faccio. Mi scrive la sera, soprattutto. Non ci vediamo molto, qualche mese fa con lui e siamo andati a comprare dei vestiti al centro Per_1 commerciale. Tempo fa veniva alle partite, ma io ero piccola ancora. pagina 6 di 14 Adesso papà non mi porta agli allenamenti. Non dico che vada bene questa situazione, ma non mi sento nemmeno triste. Sono tranquilla, magari sono anche più tranquilla adesso, rispetto a prima. Se lui fosse più presente sarei contenta, certo. Mi avevano detto che oggi sarebbe stata una cosa tranquilla, mi avevano detto che sarebbe stato un ufficio con il giudice. Penso fosse la psicologa.>>
Terminata l'audizione dei figli minori, vengono fatte entrare le parti personalmente e i loro procuratori.
Veniva sentito il convenuto che dichiarava:
< situazione è un po' caotica. Non siamo andati d'accordo. I bambini hanno una casa pagata dal padre. Se faccio la guerra con lei, faccio la guerra con me stesso.>> ADR. < comprare una casa, al 99% sarà una casa in campagna.>> ADR. <sì sì è quella. ma non l'ho ancora comprata.>> ADR. <>
Ritenuta la causa matura per la decisione la stessa era trattenuta in decisione all'esito dell'udienza ex art.473-bis. 28 c.p.c.
Le conclusioni finali delle parti Attrice In modifica della sentenza di divorzio albanese: assegnare la casa familiare alla ex moglie, a carico del padre un assegno di mantenimento per i figli di €.750 complessivi (€.250 x 3) oltre al 100% delle spese straordinarie, un assegno divorzile per la ricorrente di €.300 mensili. convenuto per la conferma della sentenza di divorzio, avanzando l'offerta di un aumento dell'assegno di mantenimento per i figli, complessivamente determinato in €.850 (rispetto ai 750 della sentenza).
Di rilievo, ai fini di assumere le decisioni relativi all'affido, alla collocazione prevalente della prole minorenne, nonché ai tempi di visita e frequentazione di questa da parte del genitore non collocatario, sono indubbiamente gli esiti delle relazioni redatte e depositate da parte del servizio sociale appositamente incaricato dal giudice allo scopo di monitorare le condizioni familiari. Giova osservare che non vi è sostanziale contestazione delle parti in merito all'affido della prole minorenne (come affido condiviso) e collocazione presso la madre, secondo una situazione già stabilizzata. Allo stesso modo, i genitori condividono le determinazioni della sentenza di divorzio sui tempi di visita padre-figli. Infatti, la ricorrente non chiede modifiche di tale sentenza nelle sue conclusioni ed il convenuto conclude per la conferma integrale della stessa.
pagina 7 di 14 Ad ogni modo, si verte in materia che attiene all'esercizio della genitorialità e a diritti di figli minori, per cui, anche a prescindere dalle domande delle parti, il Giudice può e deve decidere ai sensi dell'art.473-bis. 2 c.p.c. Una sintesi delle relazioni del servizio sociale
Maggio 2025. La signora si è mostrata molto stanca della situazione, riferendo di molteplici spese da sostenere. Ha riferito che il sig. sta versando regolare mantenimento come da provvedimento del giudice CP_1 italiano. La signora svolge lavori occasionali e percepisce il 50% dell'assegno unico per i figli. In merito alla frequentazione padre-figli riferisce che non vi è una organizzazione stabile e precisa ma i ragazzi “lo vedono quando vogliono e soprattutto quando ne hanno bisogno”. Ha aggiunto, inoltre, che nessuno dei figli è mai andato o ha chiesto di andare a casa del padre. Quando il padre incontra i figli trascorrono il tempo fuori casa, a fare acquisti o per accompagnamenti a visite/luoghi di interesse per i minori. La signora riporta di aver notato un peggioramento nel rendimento scolastico dei minori, a suo parere legato alla separazione in corso con il padre che li farebbe sentire coinvolti. Il padre, sig. attualmente vive con la propria madre a Mordano e spera di poter rientrare nella CP_1 casa familiare, sebbene senza saper addurre motivazioni precise, sul punto. Ha riferito che sta proseguendo il percorso per uomini maltrattanti (senza indicare dove e con chi), ma ha specificato che “anche il responsabile mi ha detto che non c'è nulla, che sono a posto”. A suo parere, i rapporti con la signora sono nettamente migliorati e l'unica difficoltà sarebbe la disponibilità economica: ha raccontato di avere risparmiato molto e di essere proprietario di una serie di appartamenti a lui intestati che utilizzerebbe per dare ospitalità a persone in difficoltà. Ha aggiunto che contribuisce regolarmente al mantenimento e alle spese per i figli. Ha spiegato di frequentare quotidianamente, mentre con meno frequenta. Rispetto ad invece, Per_2 Per_1 Per_3 non ha fatto alcun riferimento. Il padre ha riferito che i figli hanno letto le sentenze a causa dell'account e-mail in comune con la madre: le operatrici gli hanno ribadito che non deve ripetersi e che i minori non devono essere coinvolti nelle dinamiche conflittuali dei genitori. Durante tutto il colloquio, il padre ha faticato a concentrarsi sull'approfondimento del rapporto con i figli e su come poterlo migliorare, prestando molta più attenzione alla situazione economica e ai conflitti economici con la sig.ra Pt_1
Valutazioni conclusive. I genitori pare abbiano trovato autonomamente delle soluzioni organizzative che rispondono al momento al benessere dei figli. I figli, in età adolescenziale, si interfacciano direttamente con il padre per frequentarlo, e il padre pare mantenere esigui contatti con loro, ma supportarli economicamente. Il padre sembrerebbe limitari a restare in attesa di essere contattato dai minori per poterli vedere, delegando tutto il resto alla madre. I minori vedono il padre liberamente, accordandosi direttamente con lui, in particolare quando necessitano di fare acquisti o di essere accompagnati da qualche parte.
pagina 8 di 14 La madre appare preoccupata per l'ambito economico e il Servizio le ha consigliato una ricerca approfondita del lavoro. Il servizio valuta che il collocamento dei minori con la madre continui ad essere il più rispondente ai loro bisogni. Le operatrici reputano fondamentale poter sostenere il padre nel suo ruolo genitoriale: effettueranno colloqui periodici con tutti e tre i minori, al fine di monitorare il loro benessere e l'evoluzione della dinamica della relazione con la figura paterna.
Ottobre 2025 Il padre dei minori ha specificato di non avere bisogno del Servizio sociale e che avrebbe pensato lui in autonomia a gestire le questioni riguardanti i figli. Il padre non riferisce modifiche sostanziali della situazione: riporta di occuparsi del mantenimento dei figli e di avere contatti regolari con loro, definisce il rapporto con i figli “normale”. Il signore tende a riportare le questioni relative alla separazione e ai figli a questioni di natura meramente economica, sminuendo le difficoltà dei figli in questa situazione: “se i figli hanno bisogno di soldi me li chiedono” “i ragazzi sanno com'è la situazione”. I minori appaiono disponibili al dialogo, con pensieri abbastanza chiari circa la separazione tra i genitori e il loro rapporto con il padre. (cl. 2008) rispetto al padre riferisce di non voler avere a che fare con lui: racconta alcuni Per_1 episodi recenti che l'hanno coinvolta e riferisce di provare molto risentimento verso il padre. Nello specifico, il padre avrebbe fatto saltare ai minori un controllo odontoiatrico programmato a causa di un disguido relativo al pagamento della prestazione. Aurora, inoltre, riferisce di essere coinvolta nelle comunicazioni tra i genitori perché il padre non vuole avere contatti con la madre, nemmeno per messaggi e risponde solo a lei o ai fratelli anche per le questioni economiche: il padre avrebbe consegnato i soldi per i libri scolastici direttamente alla figlia. L'assenza di comunicazione tra i genitori provoca frustrazione e rabbia in che si carica della Per_1 responsabilità di comunicare con il padre a tutela dei fratelli. vede il padre in modo discontinuo, soprattutto quando è lei a chiamarlo se ha necessità e Per_1 quando il padre è disponibile. Riferisce di non sapere dove abiti il padre e di non aver trascorso con lui del tempo, ad eccezione di accompagnamenti in macchina. La minore riferisce di essere esposta a continue recriminazioni del padre verso la madre in modo diretto e inadeguato. Relativamente al rapporto con la madre, invece, riferisce di trovarsi a suo agio, ad eccezione di qualche incomprensione dovuta per quella che ritiene una eccessiva rigidità della madre.
(cl. 2009) riferisce di “stare bene così”, ovvero con la madre e le sorelle e di non voler cambiare Per_2 le modalità di incontro con il padre: dice di essere felice quando lo incontra, ma non esprime desideri di maggiore strutturazione del rapporto. Anche lui vede il padre soprattutto per gli accompagnamenti in macchina. Come la sorella, tuttavia, pare soffrire dell'assenza di comunicazione tra i genitori ed è dispiaciuto che questo ricada sulle loro esigenze (riporta l'episodio del dentista, riferendo di avere necessità della prestazione). (cl. 2012) appare consapevole della situazione e delle possibilità. Riferisce di vedere il padre Per_3 saltuariamente, in occasione degli accompagnamenti, ma non ha un rapporto significativo con il padre.
pagina 9 di 14 Le fa piacere vederlo con queste modalità (di tanto in tanto, per brevi momenti): potrebbe vederlo anche più spesso, ma a condizione che siano presenti anche i fratelli più grandi. Riferisce di sentirsi a disagio perché con il padre non hanno argomenti da condividere e non sono soliti trascorrere del tempo insieme. Riconosce che è molto coinvolta nella separazione dei genitori e che a volte “si mette in Per_1 mezzo” per cercare di riempire i vuoti comunicativi. Tutti e tre i minori hanno una lucida consapevolezza circa le mancanze dei genitori, in particolare a proposito dell'assenza di comunicazione tra di loro e delle conseguenze che questo ha sul loro benessere. La madre si è mostrata consapevole della sofferenza dei figli, in particolare e dispiaciuta di non Per_1 poterli “tenere fuori” dalle questioni che avrebbero dovuto riguardare i genitori. Valutazioni conclusive. Le modalità di incontro padre-figli sembrano rispondere alle esigenze dei minori e all'interesse del padre. L'assenza di una relazione significativa tra padre e minori porta alla difficoltà per tutti di immaginare momenti diversamente strutturati. Emerge una grave difficoltà comunicativa tra i genitori al punto da compromettere l'adeguato esercizio della genitorialità. Quanto accaduto in merito alle cure dentistiche per i minori è significativo di un conflitto aperto e di una assenza di comunicazione che ha ricadute dirette sul benessere dei figli. e appaiono Per_1 Per_2 emotivamente provati da tale coinvolgimento. Questa mancanza di responsabilità da parte dei genitori e questa determinazione del padre a non avere alcuna forma di comunicazione con la madre, rappresenta una condizione di pregiudizio significativo per i minori. Il Servizio ha proposto alla signora di intraprendere un percorso di mediazione familiare. I ragazzi mostrano una buona resilienza e sembrano beneficiare delle relazioni positive con la madre e con i parenti materne.
Pur ritenendo, il Collegio, di non dovere modificare le decisioni del giudice del divorzio, è opportuno un incarico al servizio sociale per una vigilanza per due anni. Gli aspetti economici. I redditi delle parti Attrice Estratto conto previdenziale 12.2.2025 da cui risulta attività agricola giornaliera di soli 3 giorni per l'intero anno 2007 e di gg.20 nel mese di agosto dell'anno 2024: con redditi molto scarsi, considerati anche i brevissimi periodi di lavoro. In udienza ella ha dichiarato: “Attualmente faccio due lavori in nero. Non ho mai lavorato perché mio marito non è mai stato presente. All'incirca 250/280 euro al mese. I ragazzi hanno un'età in cui hanno bisogno di me, di un occhio in più. Sono scritta a delle agenzie di collocamento, sono in cerca.” La casa in cui vive con i figli è in comunione con l'ex marito ed interamente già pagata, per cui non ha spese abitative (sita a Mordano (BO) Piazza della Pace n.5). In connessione con le relazioni del servizio e delle dichiarazioni rese dagli stessi figli, risulta che la frequentazione col padre sia piuttosto scarsa, senza pernotti. Tale situazione, anche in presenza di un pagina 10 di 14 affido condiviso consente la corresponsione dell'assegno unico interamente alla madre. Il suo ammontare è di circa €.700 complessivi, secondo le dichiarazioni della stessa ricorrente e come documentato dai doc. nn.17 e 18 allegati al ricorso introduttivo. La ricorrente ha capacitò lavorative che può e deve mettere a frutto e che le consentirebbero di percepire redditi maggiori rispetto a quelli odierni;
peraltro, l'età dei figli è tale da non richiedere una presenza della madre nella loro quotidianità in maniera costante. Convenuto Il calcolo è effettuato prendendo a base il reddito imponibile e considerando l'imposta netta e le addizionali (se dovute), infine dividendolo per 12 mensilità. CU 2024 – lavoro a tempo indeterminato (gg 365) = circa €.
2.100 netti al mese;
CU 2025 = lavoro a tempo indeterminato (gg 365) = circa €.
2.200 netti al mese;
Busta paga giugno 24 €.2.159,16 Busta paga ottobre 24 €.880,34 In udienza ha dichiarato: “Lavoro in fabbrica, con contratto a tempo indeterminato. Il mio stipendio base è 1700 euro al mese. Non è fisso, dipende dai turni o dalle notti o dagli straordinari. Sono 13 mensilità.” Non ha spese abitative, vivendo dalla madre o da amici dove trova ospitalità.
Dagli estratti conto cointestato (Banca Carige) – depositati dalla ricorrente (doc. nn.11 e 12) - al 31.3.2022 risulta un saldo finale di circa €.4.900,00; al 30.9.2022 risulta un saldo finale circa
€.3.600,00.
Riguardo all'assegno per il mantenimento dei figli minori a favore del genitore collocatario, il suo ammontare è determinato secondo il dettato dell'art.337 ter, co. 4° c.c., tenendo conto: dell'età dei figli della coppia, delle capacità di reddito dei genitori (come emerge dalla loro documentazione reddituale in atti), con particolare riguardo a quella del genitore obbligato, ai tempi di permanenza de figlio con ciascun genitore. Nel caso in esame l'assegno può congruamente indicarsi in complessivi €.900,00 mensili (€.300 per ciascun figlio), esso sarà soggetto a rivalutazione annua secondo gli indici Istat, da doversi versare entro il giorno 5 di ciascun mese. Le spese straordinarie (meglio elencate in dispositivo come da apposito protocollo) vanno poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno. L'assegno divorzile La ricorrente, all'udienza del 6.3.2025 ha rinunciato alle prove. Si premette che si verte in tema di diritti patrimoniali, rispetto ai quali vige il principio dell'onere della prova.
L'evoluzione giurisprudenziale in tema di assegno divorzile. Successivamente alla sentenza della Cass. Sez. I Civ. n.11504 (10.5.2017) – che aveva individuato il parametro di riferimento per fondare il diritto all'assegno divorzile nella “indipendenza economica” dell'ex coniuge richiedente, invece che nel tenore di vita in costanza di matrimonio (secondo il precedente indirizzo – Cass. n.11490/1990) – le SS.UU. si sono pronunciate con sent. n.18287/18. Il nuovo orientamento delineato dalle SS.UU. Considerati i parametri di riferimento enunciati dall'art. 5, 6° co. L. n.898/70, in tema di assegno divorzile, che ne descrivono una natura composita: le condizioni economiche dei coniugi (profilo assistenziale), le ragioni della decisione (profilo risarcitorio), il contributo personale ed economico fornito da ciascun coniuge (profilo compensativo/perequativo); si suggerisce un'applicazione equilibrata di tutti i predetti elementi. pagina 11 di 14 Superando la distinzione rigida tra criteri attributivi (i primi due dei quali si è detto) – che fanno perno sulle condizioni economiche dei coniugi e le ragioni della decisione – ed il criterio determinativo (il terzo) – che fa invece perno sul contributo personale ed economico fornito da ciascun coniuge, si afferma che il giudice è tenuto a considerare, in posizione equiordinata, tutti gli indicatori dall'art.5, 6° co. cit. Inoltre, se gli indicatori contenuti nella prima parte del 6° comma dell'art.5 L. n.898/70 (quelli in precedenza enunciati ai quali deve aggiungersi, come vedremo subito, la durata del matrimonio) descrivono una funzione soprattutto perequativa dell'assegno divorzile, il successivo requisito dell'inadeguatezza di mezzi, deve essere valutato in ragione delle cause che l'hanno prodotta, allo scopo di conoscere se queste siano riconducibili proprio agli indicatori di cui alla prima parte del 6° comma cit. In questa prospettiva può assumere valore di indubbio rilievo anche la durata del matrimonio, capace di incidere sulla stabilizzazione nel tempo di una condizione economica caratterizzata dalla sperequazione tra i coniugi.
Allora, pur senza sminuire la rilevanza del principio dell'autoresponsabilità economica di ciascuno (conseguente all'estinzione del rapporto matrimoniale), il principio di solidarietà (solidarietà legale) a base del diritto all'assegno di divorzio, impone che l'accertamento relativo all'inadeguatezza dei mezzi ed all'incapacità di procurarseli per ragioni oggettive, sia quindi ancorata alle scelte ed ai ruoli sui quali era impostata la vita familiare secondo un patto non scritto comunque concluso dai coniugi che vi hanno liberamente aderito. Se lo scioglimento del vincolo incide sullo status delle parti, ciò non elimina tutti gli effetti e le conseguenze delle scelte in precedenza fatte, nell'interesse del nucleo familiare, e condivise in costanza di matrimonio (società naturale fondata sul matrimonio – art.29, 2° co. Cost.). Preliminarmente accertata, da parte del giudice, l'esistenza dell'eventuale squilibrio economico tra gli ex coniugi, conseguente alla fine del matrimonio, il parametro sulla base del quale deve accertarsi l'esistenza del diritto del coniuge più debole alla corresponsione dell'assegno in parola ha natura composita, in quanto l'inadeguatezza dei mezzi (ovvero l'incapacità di procurarseli per ragioni oggettive) deve desumersi dalla valutazione di tutti gli indicatori contenuti nella prima parte del 6° comma dell'art.5 L. n.898/70, in posizione assolutamente equiordinata tra loro.
La valutazione di tutti e tre i requisiti dell'assegno divorzile (compensativo/perequativo, assistenziale, risarcitorio), deve sempre e comunque essere collegata alla precedente vita matrimoniale/al ménage familiare (inteso come scelta condivisa della coppia, fino a prova contraria). Riguardo all'aspetto assistenziale: premessa:
1. esclusa l'ipotizzabilità di “rendite parassitarie” (espressamente esclusa dalla Cass.);
2. esclusa la natura “alimentare” (che trova fondamento in altra apposita norma del codice civile: artt.433 e ss. c.c.). Nella sussistenza del presupposto delle condizioni di reddito dell'ex coniuge richiedente, tale condizioni economica di difficoltà deve avere un nesso causale con il precedente ménage familiare, per poter affermare il suo diritto al riconoscimento dell'assegno divorzile. Come già accennato, anche gli altri 2 requisiti (compensativo/perequativo, risarcitorio), devono avere un analogo nesso causale con la vita coniugale.
pagina 12 di 14 Sulla scia della pronuncia delle SS.UU. Ancora: il solo divario tra le condizioni economiche degli ex non giustifica l'assegno divorzile. Condizione per l'attribuzione dell'assegno in funzione compensativa non è il fatto in sé che uno dei coniugi si sia dedicato prevalentemente alle cure domestiche e dei figli, né di per sé il divario o lo squilibrio reddituale tra gli ex coniugi (che vale unicamente come condizione prefattuale per l'applicazione dei parametri di cui all'art. 5, comma 6, prima parte L. n. 898/1970). Occorre, piuttosto, indagare sulle ragioni e conseguenze della scelta di uno dei coniugi, seppur condivisa con l'altro coniuge, di dedicarsi prevalentemente all'attività familiare, la quale è pur sempre attuativa dei doveri inderogabili derivanti per ciascun coniuge dal vincolo matrimoniale, insuscettibili di diretta patrimonializzazione ex post in termini di mera corrispettività (Cass. civ., sez. VI-I, 13.10.2022 n.29920).
In breve, nella fattispecie, sia pure in presenza di un divario reddituale, in assenza di prova alcuna da parte della richiedente, dell'utilizzo della casa familiare di proprietà comune delle parti, della percezione dell'assegno unico al 100%, il Collegio ritiene che la richiedente non abbia diritto all'assegno divorzile. Si ribadisce che la richiedente non si è neppure messa in prova, rinunciando, alla prima udienza, alle prove, né reiterando la richiesta in sede di precisazione delle conclusioni.
Vista la natura ed i termini della presente decisione nonché dell'espresso accordo intervenuto tra le parti, sussistono giustificati motivi perché le spese siano interamente compensate.
P.Q.M.
Definitivamente decidendo, disattesa ogni altra istanza (anche istruttoria), eccezione e deduzione, assorbita o respinta, così provvede: in parziale modifica della sentenza di divorzio tra le parti: assegna la casa familiare alla ricorrente;
con decorrenza dalla pronuncia, pone a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla madre, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, la somma mensile complessiva di €.900,00 (trecento per ciascun figlio) annualmente rivalutabili secondo gli indici Istat (da doversi versare entro il giorno 5 di ciascun mese;
pone a carico di entrambi il 50% delle spese straordinarie. Premesso che per spese ordinarie si devono intendere tutte quelle necessarie alla soddisfazione delle esigenze primarie di vita dei figli: quindi vitto, alloggio, abbigliamento ordinario, mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona, nelle spese straordinarie si devono ricomprendere: le spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori - a causa o dopo lo scioglimento dell'unione - documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); pagina 13 di 14 spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, baby-sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. Spese straordinarie da concordare preventivamente: Tutte le altre spese straordinarie andranno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi. Modalità di rimborso delle spese straordinarie: Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa. Dispone la corresponsione dell'assegno unico alla madre al 100%; dispone la vigilanza del servizio sociale ed il monitoraggio per il periodo di anni due. Spese interamente compensate. Si comunichi al servizio sociale.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della Prima sezione 29.10.2025
Il Presidente estensore Dr Bruno Perla
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