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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XIV, sentenza 26/02/2026, n. 1641 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1641 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1641/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 14, riunita in udienza il
24/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
GENNARO IGNAZIO, Presidente e Relatore
PALERMO RAFFAELE ALBINO, Giudice
PULEO STEFANO, Giudice
in data 24/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2271/2024 depositato il 10/05/2024
proposto da
Provincia Trapani - Piazza Vittorio Veneto, 2 91100 Trapani TP
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Marsala - Via Garibaldi 91025 Marsala TP
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 83/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TRAPANI sez. 3
e pubblicata il 07/02/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3_2021 ADDIZIONALE 20% 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Il Dott. Difensore_2 e l'Avv. Difensore_1 congiuntamente insistono come in atti.
Resistente/Appellato: Insiste come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Libero Consorzio Comunale di Trapani ha impugnato la sentenza n. 83/2024 pronunciata dalla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Trapani chiedendone la riforma.
Il Comune di Marsala si è costituito ed ha controdedotto.
Le Parti hanno versato rispettive memorie insistendo.
La controversia che qui ci occupa scaturisce dalla notifica dell'Avviso di accertamento n. 003/2021 di
€.15.111,54: di cui di cui €.11.583,16, a titolo di tributo addizionale 20%, per violazione dell'art.34, c. 4, della
Legge Regionale Sicilia n. 3/2016, €.3.474,95, a titolo di sanzione irrogata nella misura del 30% ed €.53,43,
a titolo di interessi legali (cfr. provvedimento in atti).
Il Comune di Marsala impugnava l'Avviso deducendone l'illegittimità.
Si costituiva il Libero Consorzio di Trapani sostenendo la legittimità della propria pretesa.
Il primo Giudice, con sentenza n. 83/2024, accoglieva il ricorso richiamando la pronunzia della Corte
Costituzionale che individua quale “soggetto passivo” d'imposta la società che si occupa dello stoccaggio definitivo dei rifiuti, nella fattispecie: Società_1 spa (cfr. sentenza di I grado in atti).
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Collegio nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il gravame non è fondato.
1.- Il primo Giudice ha - correttamente - ritenuto il difetto di legittimazione passiva del Comune, odierno appellato, affermando che il soggetto passivo dell'Imposta è il gestore dell'impresa di stoccaggio definitivo, con obbligo, per quest'ultimo, di rivalsa nei confronti del soggetto che effettua il conferimento (Cassazione, sentenza n. 15443 del 7.6.2019 – conforme: Cassazione, sentenza n. 19324 del 18.7.2019).
La Corte Costituzionale (sentenza n. 133/2017), infatti, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.34, della L.r. n. 3/2016, nella parte in cui era stato indicato, quale “soggetto passivo del tributo” il “soggetto conferitore in discarica” ciò in contrasto con l'art. 3, c. 26 della legge n. 549/1995 a mente del quale il soggetto passivo del tributo è l'impresa di stoccaggio definitivo.
2.- Il Giudice delle leggi ha ritenuto che l'art.34, c. 1, della legge regionale siciliana n. 3/2016 viola l'art.117
c. 2 , lettere e) ed s) e l'art.119, c. 2 , della Costituzione in quanto la Lr di che trattasi dispone che i soggetti conferitori in discarica dei rifiuti (comma 2, art.184 D.Lgs. n. 152 del 3.4.2006) corrispondono alla
Regione, a decorrere dal 1 Gennaio 2017, il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti, secondo la disciplina prevista dall'art.2 L.r. n. 6/1997.
3.- A mente delle citate disposizioni le pretese del Libero Consorzio Comunale di Trapani - per addizionale al 20% - andavano rivolte nei confronti della Società_1 spa: quest'ultima, avrebbe successivamente dovuto esercitare azione di rivalsa nei confronti del Comune.
Richiesta che non è mai stata proposta al Comune: circostanza questa rimasta incontroversa.
Sotto quest'ultimo profilo, il Comune ha prodotto in atti le note del 16.12.2021 (prot. n. 118058) e del
4.2.2022 (prot. n. 14287) del Settore Infrastrutture e Servizi del Comune di Marsala (cfr. documentazione in atti).
-Per le argomentazioni che precedono il gravame non è fondato
In ordine alla regolamentazione delle spese di lite deve in via preliminare darsi atto della pronuncia della
Corte Costituzionale n. 77/2018 con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, c. 2
c.p.c.. nella parte in cui non prevede che il giudice, in caso di soccombenza totale, possa non di meno compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni che, nella fattispecie possono essere individuate nella complessità, novità e molteplicità delle questioni sottese ed involte nella presente controversia.
P.Q.M.
Rigetta l'appello.
Compensa le spese.
Palermo, 24 febbraio 2026
IL PRESIDENTE ESTENSORE
IG NN
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 14, riunita in udienza il
24/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
GENNARO IGNAZIO, Presidente e Relatore
PALERMO RAFFAELE ALBINO, Giudice
PULEO STEFANO, Giudice
in data 24/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2271/2024 depositato il 10/05/2024
proposto da
Provincia Trapani - Piazza Vittorio Veneto, 2 91100 Trapani TP
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Marsala - Via Garibaldi 91025 Marsala TP
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 83/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TRAPANI sez. 3
e pubblicata il 07/02/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3_2021 ADDIZIONALE 20% 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Il Dott. Difensore_2 e l'Avv. Difensore_1 congiuntamente insistono come in atti.
Resistente/Appellato: Insiste come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Libero Consorzio Comunale di Trapani ha impugnato la sentenza n. 83/2024 pronunciata dalla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Trapani chiedendone la riforma.
Il Comune di Marsala si è costituito ed ha controdedotto.
Le Parti hanno versato rispettive memorie insistendo.
La controversia che qui ci occupa scaturisce dalla notifica dell'Avviso di accertamento n. 003/2021 di
€.15.111,54: di cui di cui €.11.583,16, a titolo di tributo addizionale 20%, per violazione dell'art.34, c. 4, della
Legge Regionale Sicilia n. 3/2016, €.3.474,95, a titolo di sanzione irrogata nella misura del 30% ed €.53,43,
a titolo di interessi legali (cfr. provvedimento in atti).
Il Comune di Marsala impugnava l'Avviso deducendone l'illegittimità.
Si costituiva il Libero Consorzio di Trapani sostenendo la legittimità della propria pretesa.
Il primo Giudice, con sentenza n. 83/2024, accoglieva il ricorso richiamando la pronunzia della Corte
Costituzionale che individua quale “soggetto passivo” d'imposta la società che si occupa dello stoccaggio definitivo dei rifiuti, nella fattispecie: Società_1 spa (cfr. sentenza di I grado in atti).
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Collegio nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il gravame non è fondato.
1.- Il primo Giudice ha - correttamente - ritenuto il difetto di legittimazione passiva del Comune, odierno appellato, affermando che il soggetto passivo dell'Imposta è il gestore dell'impresa di stoccaggio definitivo, con obbligo, per quest'ultimo, di rivalsa nei confronti del soggetto che effettua il conferimento (Cassazione, sentenza n. 15443 del 7.6.2019 – conforme: Cassazione, sentenza n. 19324 del 18.7.2019).
La Corte Costituzionale (sentenza n. 133/2017), infatti, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.34, della L.r. n. 3/2016, nella parte in cui era stato indicato, quale “soggetto passivo del tributo” il “soggetto conferitore in discarica” ciò in contrasto con l'art. 3, c. 26 della legge n. 549/1995 a mente del quale il soggetto passivo del tributo è l'impresa di stoccaggio definitivo.
2.- Il Giudice delle leggi ha ritenuto che l'art.34, c. 1, della legge regionale siciliana n. 3/2016 viola l'art.117
c. 2 , lettere e) ed s) e l'art.119, c. 2 , della Costituzione in quanto la Lr di che trattasi dispone che i soggetti conferitori in discarica dei rifiuti (comma 2, art.184 D.Lgs. n. 152 del 3.4.2006) corrispondono alla
Regione, a decorrere dal 1 Gennaio 2017, il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti, secondo la disciplina prevista dall'art.2 L.r. n. 6/1997.
3.- A mente delle citate disposizioni le pretese del Libero Consorzio Comunale di Trapani - per addizionale al 20% - andavano rivolte nei confronti della Società_1 spa: quest'ultima, avrebbe successivamente dovuto esercitare azione di rivalsa nei confronti del Comune.
Richiesta che non è mai stata proposta al Comune: circostanza questa rimasta incontroversa.
Sotto quest'ultimo profilo, il Comune ha prodotto in atti le note del 16.12.2021 (prot. n. 118058) e del
4.2.2022 (prot. n. 14287) del Settore Infrastrutture e Servizi del Comune di Marsala (cfr. documentazione in atti).
-Per le argomentazioni che precedono il gravame non è fondato
In ordine alla regolamentazione delle spese di lite deve in via preliminare darsi atto della pronuncia della
Corte Costituzionale n. 77/2018 con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, c. 2
c.p.c.. nella parte in cui non prevede che il giudice, in caso di soccombenza totale, possa non di meno compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni che, nella fattispecie possono essere individuate nella complessità, novità e molteplicità delle questioni sottese ed involte nella presente controversia.
P.Q.M.
Rigetta l'appello.
Compensa le spese.
Palermo, 24 febbraio 2026
IL PRESIDENTE ESTENSORE
IG NN