Art. 3.
All'onere di lire 3.873.000, derivante dalla presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1958-59, sara', fatto fronte, per lire 3.870.000 con gli stanziamenti dei capitoli n. 28 (lire 714.000), n. 30 (lire 156.000), n. 73 (lire 550.000) e n. 75 (lire 2.450.000) dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio anzidetto e per lire 3000 con gli stanziamenti del capitolo n. 70 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per lo stesso esercizio.
All'onere di lire 3.873.000, derivante dalla presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1958-59, sara', fatto fronte, per lire 3.870.000 con gli stanziamenti dei capitoli n. 28 (lire 714.000), n. 30 (lire 156.000), n. 73 (lire 550.000) e n. 75 (lire 2.450.000) dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio anzidetto e per lire 3000 con gli stanziamenti del capitolo n. 70 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per lo stesso esercizio.