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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 14/10/2025, n. 1282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1282 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa Donata D'Agostino Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 2663/2025 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nato a [...], in data [...] (Avv. SALAMONE Parte_1
MARIA EMANUELA);
E
, nata a [...], in data [...] (Avv. CORSARO ANDREA); Controparte_1
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Divorzio congiunto - Scioglimento matrimonio
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note di trattazione scritta.
Conclusioni del P.M.: Non conclude, apponendo visto.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine di legge a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione, avvenuta in data 24/01/2023;
• la separazione consensuale tra le parti è stata omologata dal Tribunale di Palermo, con decreto dei 27/01-15/02/2023;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio nell'ambito del ricorso introduttivo, ovvero:
“1. Assegnazione della casa coniugale Le parti concordano di confermare anche in sede divorzile l'assegnazione alla IG.ra della casa coniugale, di proprietà comune, sita in Palermo Via Monti Iblei n.27 CP_1 piano II, quale domicilio prevalente dei figli stessi e tenuto conto prioritariamente l'interesse dei figli.
2. Obblighi economici tra i coniugi
Il IG. si impegna a corrispondere alla IG.ra : a) un assegno mensile Pt_1 CP_1 pari ad € 350,00 (trecentocinquanta/00) per ciascun figlio, entro il giorno 5 di ogni mese, con rivalutazione ISTAT annuale, a titolo di contributo al mantenimento dei due figli;
b) un assegno divorzile in favore della predetta di € 200,00 (duecento/00) mensili, con rivalutazione ISTAT annuale. Tale assegno potrà essere oggetto di revisione o revoca in sede giudiziale.
3. Spese straordinarie
Le spese straordinarie relative ai figli saranno sostenute al 50% da ciascun genitore secondo le modalità stabilite dal vigente Protocollo dell'Osservatorio per la Giustizia Civile del Distretto di Palermo, che si intende integralmente richiamato.
4. Mutuo dell'immobile coniugale
Con riferimento al mutuo ipotecario BNL gravante sull'immobile coniugale di proprietà comune le parti convengono che sia da intendersi revocato l'accollo da parte del sig.
[...] dell'intera rata di mutuo (€ 536,17) di talché entrambe le Parti si obbligano in solido Pt_1
a versare una quota pari al 50% (pari ad € 268,08) versando la stessa entro il giorno 25 di ogni mese, sul conto dedicato accesso presso la BNL, al fine di garantire il corretto e tempestivo addebito della rata alla fine del mese.
5. Trasferimento del locale cantinato
Con riferimento al locale cantinato cat. C2, acquistato dalle parti con atto in notar dott. del 17.07.2017 (Rep. n.3225 e Racc. n.2546), di proprietà comune in uso Per_1 esclusivo al sig. giusto ricorso per separazione consensuale omologato, la IG.ra Pt_1
si impegna a cedere gratuitamente la propria quota pari al 50% indiviso della CP_1 proprietà dello stesso e ciò in esecuzione dei presenti accordi divorzili. Tale locale di deposito facente parte del complesso edilizio sito nel Comune di Palermo via Monti Iblei
n.25, ubicato al piano seminterrato, int. 41, esteso catastalmente 20 mq;
confinante con corridoio condominiale, con proprietà e con proprietà della società venditrice. Parte_2
Distinto al catasto Fabbricati del Comune di Palermo, in ditta con Controparte_2 sede in Palermo, proprietà per 1/1, al foglio 39, p.lla 2846, sub 104, Via Monti Iblei n. 25, piano S1, int.41, zona censuaria 4, categoria C/2, classe 9, consistenza 17 mq, superficie catastale 20 mq , rendita catastale € 25,46.
- 2 - Le spese notarili e quanto altro occorrente necessario al trasferimento saranno a carico esclusivo del IG. ed il trasferimento verrà perfezionato dopo la pubblicazione Pt_1 della sentenza divorzile, entro e non oltre trenta giorni da essa. Tasse, imposte, oneri fiscali, oneri condominiali ed amministrativi e qualsiasi altro onere su detto locale cantinato pregressi e futuri restano a carico esclusivo del sig. il quale si accolla il Pt_1 pagamento dell'integrale somma residua di mutuo posta sul detto box, con espresso esonero della sig.ra da qualsiasi obbligo economico. Per il pagamento delle restanti rate di CP_1 mutuo su detta unità il sig. provvederà dopo la pubblicazione della sentenza Pt_1 divorzile, entro e non oltre 30 giorni da essa, ad aprire altro conto di appoggio, autonomo da quello attualmente in comune utilizzato allo stato indifferentemente sia per la casa che per la cantina, eliminando per il detto l'addebito sull'altro conto comune utilizzato per l'appartamento.
6. Affidamento e Regime di visita dei figli
I coniugi confermano l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, con domicilio prevalente presso la madre, in modo da consentire l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, determinando i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascuno di essi e per l'effetto disponendo conformemente alla legge in ordine alla loro cura, istruzione ed educazione, e nello specifico il regime di visita seguirà la seguente alternanza settimanale con prelievo e riaccompagnamento dei figli da parte del padre presso il domicilio della madre o presso la scuola:
Settimana 1: Martedì e giovedì pernottamento con il padre dalle 17:00 al mattino successivo. Sabato dalle 17:00 fino a domenica alle 17:30.
Settimana 2: Lunedì, mercoledì e venerdì pernottamento con il padre dalle 17:00 al mattino successivo. Il venerdì sera il pernottamento prosegue fino al sabato pomeriggio alle
17:00.
7. Regime festività e vacanze
• Natale: alternanza annuale tra la Vigilia (24 dicembre) e il giorno di Natale (25 dicembre); • Capodanno e primo dell'anno -Pasqua e Pasquetta: alternanza annuale;
•
Vacanze estive: minimo 15 giorni con ciascun genitore, suddivisi in settimane alterne da concordarsi entro il 10 luglio di ogni anno;
• Compleanni dei figli: suddivisi in mezza giornata con ciascuno genitore, alternando annualmente;
• Compleanni dei genitori: i figli trascorreranno l'intera giornata con il genitore festeggiato.
• Negli altri periodi di festività scolastiche e da calendario, resta in vigore il previsto regime di visita
- 3 - 8. Espatrio e documenti di viaggio
Le parti confermano per loro il già rilasciato in sede di separazione, reciproco consenso all'espatrio e al rilascio dei rispettivi passaporti.”
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto in PALERMO, in data
10/04/2007, da , nato a [...] in data [...] e da Parte_1
, nata a [...] in data [...], iscritto nei registri dello Stato Controparte_1 civile di detto Comune al n. 21, parte II, serie C, dell'anno 2007, alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre
2000 n. 369.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del Tribunale, il
10/10/2025
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal relatore Dott.ssa Donata D'Agostino e dal Presidente Dott. Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
- 4 -
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa Donata D'Agostino Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 2663/2025 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nato a [...], in data [...] (Avv. SALAMONE Parte_1
MARIA EMANUELA);
E
, nata a [...], in data [...] (Avv. CORSARO ANDREA); Controparte_1
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Divorzio congiunto - Scioglimento matrimonio
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note di trattazione scritta.
Conclusioni del P.M.: Non conclude, apponendo visto.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine di legge a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione, avvenuta in data 24/01/2023;
• la separazione consensuale tra le parti è stata omologata dal Tribunale di Palermo, con decreto dei 27/01-15/02/2023;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio nell'ambito del ricorso introduttivo, ovvero:
“1. Assegnazione della casa coniugale Le parti concordano di confermare anche in sede divorzile l'assegnazione alla IG.ra della casa coniugale, di proprietà comune, sita in Palermo Via Monti Iblei n.27 CP_1 piano II, quale domicilio prevalente dei figli stessi e tenuto conto prioritariamente l'interesse dei figli.
2. Obblighi economici tra i coniugi
Il IG. si impegna a corrispondere alla IG.ra : a) un assegno mensile Pt_1 CP_1 pari ad € 350,00 (trecentocinquanta/00) per ciascun figlio, entro il giorno 5 di ogni mese, con rivalutazione ISTAT annuale, a titolo di contributo al mantenimento dei due figli;
b) un assegno divorzile in favore della predetta di € 200,00 (duecento/00) mensili, con rivalutazione ISTAT annuale. Tale assegno potrà essere oggetto di revisione o revoca in sede giudiziale.
3. Spese straordinarie
Le spese straordinarie relative ai figli saranno sostenute al 50% da ciascun genitore secondo le modalità stabilite dal vigente Protocollo dell'Osservatorio per la Giustizia Civile del Distretto di Palermo, che si intende integralmente richiamato.
4. Mutuo dell'immobile coniugale
Con riferimento al mutuo ipotecario BNL gravante sull'immobile coniugale di proprietà comune le parti convengono che sia da intendersi revocato l'accollo da parte del sig.
[...] dell'intera rata di mutuo (€ 536,17) di talché entrambe le Parti si obbligano in solido Pt_1
a versare una quota pari al 50% (pari ad € 268,08) versando la stessa entro il giorno 25 di ogni mese, sul conto dedicato accesso presso la BNL, al fine di garantire il corretto e tempestivo addebito della rata alla fine del mese.
5. Trasferimento del locale cantinato
Con riferimento al locale cantinato cat. C2, acquistato dalle parti con atto in notar dott. del 17.07.2017 (Rep. n.3225 e Racc. n.2546), di proprietà comune in uso Per_1 esclusivo al sig. giusto ricorso per separazione consensuale omologato, la IG.ra Pt_1
si impegna a cedere gratuitamente la propria quota pari al 50% indiviso della CP_1 proprietà dello stesso e ciò in esecuzione dei presenti accordi divorzili. Tale locale di deposito facente parte del complesso edilizio sito nel Comune di Palermo via Monti Iblei
n.25, ubicato al piano seminterrato, int. 41, esteso catastalmente 20 mq;
confinante con corridoio condominiale, con proprietà e con proprietà della società venditrice. Parte_2
Distinto al catasto Fabbricati del Comune di Palermo, in ditta con Controparte_2 sede in Palermo, proprietà per 1/1, al foglio 39, p.lla 2846, sub 104, Via Monti Iblei n. 25, piano S1, int.41, zona censuaria 4, categoria C/2, classe 9, consistenza 17 mq, superficie catastale 20 mq , rendita catastale € 25,46.
- 2 - Le spese notarili e quanto altro occorrente necessario al trasferimento saranno a carico esclusivo del IG. ed il trasferimento verrà perfezionato dopo la pubblicazione Pt_1 della sentenza divorzile, entro e non oltre trenta giorni da essa. Tasse, imposte, oneri fiscali, oneri condominiali ed amministrativi e qualsiasi altro onere su detto locale cantinato pregressi e futuri restano a carico esclusivo del sig. il quale si accolla il Pt_1 pagamento dell'integrale somma residua di mutuo posta sul detto box, con espresso esonero della sig.ra da qualsiasi obbligo economico. Per il pagamento delle restanti rate di CP_1 mutuo su detta unità il sig. provvederà dopo la pubblicazione della sentenza Pt_1 divorzile, entro e non oltre 30 giorni da essa, ad aprire altro conto di appoggio, autonomo da quello attualmente in comune utilizzato allo stato indifferentemente sia per la casa che per la cantina, eliminando per il detto l'addebito sull'altro conto comune utilizzato per l'appartamento.
6. Affidamento e Regime di visita dei figli
I coniugi confermano l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, con domicilio prevalente presso la madre, in modo da consentire l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, determinando i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascuno di essi e per l'effetto disponendo conformemente alla legge in ordine alla loro cura, istruzione ed educazione, e nello specifico il regime di visita seguirà la seguente alternanza settimanale con prelievo e riaccompagnamento dei figli da parte del padre presso il domicilio della madre o presso la scuola:
Settimana 1: Martedì e giovedì pernottamento con il padre dalle 17:00 al mattino successivo. Sabato dalle 17:00 fino a domenica alle 17:30.
Settimana 2: Lunedì, mercoledì e venerdì pernottamento con il padre dalle 17:00 al mattino successivo. Il venerdì sera il pernottamento prosegue fino al sabato pomeriggio alle
17:00.
7. Regime festività e vacanze
• Natale: alternanza annuale tra la Vigilia (24 dicembre) e il giorno di Natale (25 dicembre); • Capodanno e primo dell'anno -Pasqua e Pasquetta: alternanza annuale;
•
Vacanze estive: minimo 15 giorni con ciascun genitore, suddivisi in settimane alterne da concordarsi entro il 10 luglio di ogni anno;
• Compleanni dei figli: suddivisi in mezza giornata con ciascuno genitore, alternando annualmente;
• Compleanni dei genitori: i figli trascorreranno l'intera giornata con il genitore festeggiato.
• Negli altri periodi di festività scolastiche e da calendario, resta in vigore il previsto regime di visita
- 3 - 8. Espatrio e documenti di viaggio
Le parti confermano per loro il già rilasciato in sede di separazione, reciproco consenso all'espatrio e al rilascio dei rispettivi passaporti.”
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto in PALERMO, in data
10/04/2007, da , nato a [...] in data [...] e da Parte_1
, nata a [...] in data [...], iscritto nei registri dello Stato Controparte_1 civile di detto Comune al n. 21, parte II, serie C, dell'anno 2007, alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre
2000 n. 369.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del Tribunale, il
10/10/2025
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal relatore Dott.ssa Donata D'Agostino e dal Presidente Dott. Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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