CGT1
Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XX, sentenza 26/02/2026, n. 3333 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 3333 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3333/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 20, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
D'AMORE ASSUNTA, Presidente
AIROMA DOMENICO, Relatore
ZUNICA FABIO, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16226/2025 depositato il 25/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Giuseppe Grezar, 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120210065881965504 IRPEF-ALTRO 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1264/2026 depositato il
27/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: annullarsi la cartella di pagamento
Resistente/Appellato: rigettarsi il ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente notificato e telematicamente depositato, Ricorrente_1, assistito e difeso come in atti, ricorreva avverso la cartella relativa all'IRPEF per l'anno 2017, emessa, a seguito di controllo automatizzato ex art. 36 bis dpr 600/1973, nei confronti del de cuius Nominativo_1; eccepiva il ricorrente l'essere stata la cartella notificata fuori termine, con conseguente decadenza dalla pretesa tributaria.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate che rappresentava il proprio difetto di legittimazione passiva.
L'Agenzia Entrate e Riscossione si costituiva e si opponeva all'eccezione di parte ricorrente facendo presente che la normativa emergenziale intervenuta in relazione all'epidemia da Covid-19 aveva comportato una proproga dei termini di decadenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e, pertanto, va respinto.
Ed invero, con l'ordinanza n. 960 del 15 gennaio 2025, la Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione ha affrontato e risolto la questione sollevata da parte ricorrente, stabilendo che la normativa emergenziale da epidemia Covid 19 deve essere interpretata nel senso che i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle attività da porre in essere successivamente, determinandosi, in sostanza, uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione.
La Corte di legittimità ha osservato, in particolare, che le misure relative alla sospensione dei termini di versamento dei tributi per i soggetti colpiti da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti, compresi quelli processuali, e la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione, a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni previste dall'articolo 3, comma 3, della legge n. 212 del 2000 (Statuto dei diritti del contribuente).
La natura delle questioni induce a compensare le spese del giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese.
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 20, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
D'AMORE ASSUNTA, Presidente
AIROMA DOMENICO, Relatore
ZUNICA FABIO, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16226/2025 depositato il 25/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Giuseppe Grezar, 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120210065881965504 IRPEF-ALTRO 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1264/2026 depositato il
27/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: annullarsi la cartella di pagamento
Resistente/Appellato: rigettarsi il ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente notificato e telematicamente depositato, Ricorrente_1, assistito e difeso come in atti, ricorreva avverso la cartella relativa all'IRPEF per l'anno 2017, emessa, a seguito di controllo automatizzato ex art. 36 bis dpr 600/1973, nei confronti del de cuius Nominativo_1; eccepiva il ricorrente l'essere stata la cartella notificata fuori termine, con conseguente decadenza dalla pretesa tributaria.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate che rappresentava il proprio difetto di legittimazione passiva.
L'Agenzia Entrate e Riscossione si costituiva e si opponeva all'eccezione di parte ricorrente facendo presente che la normativa emergenziale intervenuta in relazione all'epidemia da Covid-19 aveva comportato una proproga dei termini di decadenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e, pertanto, va respinto.
Ed invero, con l'ordinanza n. 960 del 15 gennaio 2025, la Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione ha affrontato e risolto la questione sollevata da parte ricorrente, stabilendo che la normativa emergenziale da epidemia Covid 19 deve essere interpretata nel senso che i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle attività da porre in essere successivamente, determinandosi, in sostanza, uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione.
La Corte di legittimità ha osservato, in particolare, che le misure relative alla sospensione dei termini di versamento dei tributi per i soggetti colpiti da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti, compresi quelli processuali, e la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione, a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni previste dall'articolo 3, comma 3, della legge n. 212 del 2000 (Statuto dei diritti del contribuente).
La natura delle questioni induce a compensare le spese del giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese.