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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/06/2025, n. 9133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9133 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
R.G.N. 8985/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Sezione XVI civile
Sezione specializzata in materia di impresa
Il Tribunale di Roma, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Giuseppe Di Salvo Presidente;
dott. Maurizio Manzi Giudice;
dott. Stefano Iannaccone Giudice rel.; ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile di primo grado iscritta al n. 8985 del ruolo contenzioso generale dell'anno
2024, vertente tra
, C.F. , elettivamente domiciliato in Roma, Viale Parte_1 C.F._1
Giuseppe ZI n. 131, presso lo studio dell'avv. Francesco Franceschi, che lo rappresenta e difende in virtù di procura;
- attore
e
C.F. , in persona del l.r.p.t., Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Roma, Via Premuda n. 2, presso lo studio dell'avv. Sergio Baratta, che lo rappresenta e difende, giusta procura speciale;
- convenuta
Conclusioni delle parti
Per la parte attrice: “Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, accertare e dichiarare che l'odierno attore ha concesso un prestito infruttifero alla convenuta per la complessiva somma di € 41.000,00, di cui ha chiesto la restituzione in data 06/12/2021; accertare e dichiarare l'inadempimento dell'odierna convenuta per mancata restituzione del prestito alla data del 06/12/2021, e per l'effetto condannare la convenuta, in persona del legale rappr. p.t., alla restituzione della somma di € 41.000,00 in favore dell'attore oltre interessi e
Pag. 1 a 5 rivalutazione, sino all'effettivo soddisfo.
Con vittoria di spese e competenze di lite.”.
Per la parte convenuta:
“Affinché il Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione voglia rigettare la domanda attrice in quanto infondata in fatto e in diritto, con vittoria di spese, competenze ed onorari.”.
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con atto di citazione, ritualmente notificato, , conveniva in giudizio Parte_1 [...]
(di seguito breviter “ ) deducendo: Controparte_2 CP_3
- di essere in possesso dell'abilitazione professionale per svolgere attività di noleggio autovettura con conducente;
- di essere socio della esercente attività di noleggio autovettura con conducente;
CP_3
- di aver elargito alla C.T.M. un finanziamento infruttifero di € 41.000,00, finalizzato a coprire il costo dell'anticipo versato dalla cooperativa a Mercedes-Benz Roma, per l'acquisto di una Mercedes-Benz Classe S 350 da abbinare all'autorizzazione di ncc. 6 del
Comune di Atina;
- che il prestito infruttifero predetto sarebbe stato effettuato parte in contanti, parte mediante assegni;
- che, non avendo la cooperativa provveduto alla restituzione della somma mutuata, si sarebbe resa necessaria l'introduzione del presente giudizio.
La CTM, costituitasi in giudizio, contestava la fondatezza delle domande di parte attrice, eccependo:
- che lo , in data 24/05/2016, in qualità di titolare dell'autorizzazione ncc n. 6 Pt_1 rilasciata dal Comune di Atina, avrebbe chiesto all'Assemblea dei Soci della C.T.M., di abbinare detta autorizzazione alla vettura Mercedes-Benz Classe S 350, acquistata da parte convenuta come da proposta finanziaria allegata in atti;
- che in riferimento a detta ultima proposta, parte attrice avrebbe effettuato alla C.T.M. un finanziamento infruttifero da socio mediante versamento di assegni circolari pari ad €
41.000,00;
- che tale importo sarebbe stato versato da parte convenuta alla Mercedes-Benz Roma
S.p.A., quale anticipo sul contratto di leasing;
Pag. 2 a 5 - che l'intera operazione sarebbe stata posta in essere al solo fine di dotare il ricorrente di un'autovettura a mezzo della quale svolgere l'attività di n.c.c.;
- che l'anzidetta autovettura sarebbe stata a completa disposizione di , e non della Pt_1
C.T.M., come risultante da dichiarazione del 24/06/2016, sottoscritta dallo per Pt_1 presa visione;
- che in data 13/07/2021 lo stesso avrebbe sottoscritto con un Pt_1 Controparte_4 contratto nel quale il primo dichiarava di avere la disponibilità del veicolo e garantiva di essere in grado di trasferire la relativa proprietà al nel momento in cui sarebbe CP_4 stata pagata l'ultima rata del contratto di leasing;
- che il si sarebbe impegnato a versare allo CP_4 Pt_1
o un rimborso spese di € 3.085,00 da pagarsi in sei rate mensili;
o la somma di € 350,00 mensili a partire dal mese di luglio 2021, destinato ad aumentare ad € 500,00 a partire dal primo gennaio 2022;
- che pertanto l'attore, come deducibile dal contratto sottoscritto tra quest'ultima e il sig.
sarebbe il sostanziale ed effettivo proprietario dell'anzidetto veicolo e in tale CP_4 veste starebbe ricavando proventi mensili dalla concessione della disponibilità del veicolo stesso al CP_4
- che l'infondatezza della domanda di parte attrice sarebbe al contempo contraddetta dalla procura speciale irrevocabile sottoscritta in data 22/11/2016, con la quale la
C.T.M. avrebbe costituito e nominato lo suo procuratore speciale conferendogli, Pt_1 tra gli altri, i seguenti poteri:
o procedere alla vendita, anche a se stesso alla cessione, alla permuta o alla demolizone e radiazione al PRA, convenendo patti, clausole o condizioni;
o fissare i prezzi e i conguagli, incassarli totalmente o parzialmente rilasciandone quietanza e scarico;
o compiere qualsiasi formalità presso i Pubblici Registri Automobilistici.
- che, in definitiva, il finanziamento elargito dallo sarebbe stato funzionale a Pt_1 versare l'anticipo del contratto di leasing di una vettura che, benché formalmente intestata alla convenuta, sarebbe da sempre rimasta nell'esclusiva disponibilità dell'attore, al quale, al contempo, sarebbe stata conferita una procura speciale che gli avrebbe consentito di operare uti dominus dell'autovettura stessa;
- che, pertanto, dall'elargizione di detto finanziamento non sarebbe scaturito un immediato diritto di restituzione dello stesso, immediatamente esigibile.
Pag. 3 a 5 ^^^^^
La causa veniva istruita mediante l'acquisizione della sola documentazione prodotta dalle parti, le quali precisavano le rispettive conclusioni con note ex art. 127 ter c.p.c. del 14-15/01/2025.
La domanda di parte attrice va rigettata per le ragioni di seguito esposte.
Dalle risultanze documentali in atti emerge che con verbale di determina dell'Amministratore
Unico della datato 24/05/2016, venne deliberato che all'autorizzazione ncc n. 6 CP_3 rilasciata dal Comune di Atina al socio , fosse abbinata la vettura oggetto di causa, Pt_1 acquistata dalla Cooperativa come da proposta finanziaria, depositata in atti, sottoscritta con
Mercedes-Benz Roma S.p.A.
In riferimento a tale proposta il effettuò in favore di C.T.M. un finanziamento infruttifero Pt_1 da socio mediante versamento di assegni circolari per un importo complessivo di € 41.000,00, importo poi girato da a Mercedes-Benz Roma S.p.A. quale anticipo sul contratto di CP_3 leasing.
Ad ulteriore conferma del quadro descritto, il contenuto della scrittura privata, datata
24/06/2016 e sottoscritta da entrambe le parti, riporta che, a seguito del finanziamento infruttifero da socio pari ad € 41.000,00 e al momento del saldo totale delle rate previste dal contratto di leasing sottoscritto con Mercedes-Benz Roma S.p.A., lo sarebbe divenuto Pt_1 legittimo proprietario del bene. Sempre in virtù della scrittura privata anzidetta, il legale rappresentante della convenuta dichiarò che, a partire dal 23/06/2016, la suddetta vettura sarebbe stata a completa disposizione dell'attore, il quale si assumeva ogni tipo di responsabilità civile e penale connesse alla vettura sollevando la C.T.M. in tal senso.
Sin da allora il veicolo fu utilizzato esclusivamente dal socio , il quale nelle more ha Pt_1 esercitato su di esso una signoria equiparabile a quella del dominus.
A conferma di ciò si veda la scrittura privata datata 12/07/2021, con la quale lo stesso Pt_1 cedette al sig. la disponibilità della vettura, garantendo di procurargli Controparte_4
l'intestazione della stessa al momento in cui sarebbe stata pagata l'ultima rata prevista dal contratto di leasing o con il riscatto anticipato del veicolo.
Le circostanze fattuali e di diritto esposte trovano ulteriore riscontro nella Procura Speciale irrevocabile sottoscritta in data 22/11/2016, in forza della quale la C.T.M. procedette a costituire e nominare l'odierno attore quale suo procuratore speciale affinché in suo nome e vece, potesse vendere a favore di chiunque, anche a sé stesso il veicolo Mercedes-Benz Classe S
350 targato FE608VR con telaio WDD2221321A272304, il quale sin da tale momento fu destinato a suo uso esclusivo.
Pag. 4 a 5 In conclusione, dalla lettura congiunta dei documenti versati in atti si desume che la proposta finanziaria di acquisto della vettura ed il contratto di leasing furono sottoscritti tra Mercedes-
Benz Roma S.p.A. e l'odierna convenuta, ma nella sostanza la provvista economica legata all'anticipo e i pagamenti rateali sarebbero stati a carico del socio . A fronte di tale Pt_1 impegno economico, quest'ultimo avrebbe beneficiato della piena disponibilità dell'autovettura e della facoltà di alienarla anche a sé stesso al prezzo che avrebbe ritenuto congruo, una volta estinto il debito derivante dal contratto di leasing.
Pertanto, deve escludersi che l'elargizione della somma della quale lo ha chiesto la Pt_1 restituzione non avvenne a titolo di mutuo immediatamente rimborsabile, ma quale parziale adempimento degli oneri derivanti dal contratto di leasing dei quali, benché formalmente gravanti sulla Cooperativa, si sarebbe dovuta fare carico lo stesso. Pt_1
In definitiva, si impone l'integrale rigetto dalle domande di parte attrice.
Le spese di lite nel rapporto processuale seguono la soccombenza e vengono liquidate, in ragione dell'accoglimento parziale, ai sensi del D.M. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando in composizione collegiale, nel contraddittorio tra le parti, così provvede:
I. rigetta le domande di parte attrice;
II. condanna alla rifusione, in favore di parte convenuta, delle spese di lite Parte_1 del presente grado di giudizio, da liquidarsi in € 6.713,00 oltre spese generali, IVA e CPA.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Roma del 10/06/2025.
il Giudice rel. dott. Stefano Iannaccone
il Presidente dott. Giuseppe Di Salvo
Pag. 5 a 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Sezione XVI civile
Sezione specializzata in materia di impresa
Il Tribunale di Roma, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Giuseppe Di Salvo Presidente;
dott. Maurizio Manzi Giudice;
dott. Stefano Iannaccone Giudice rel.; ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile di primo grado iscritta al n. 8985 del ruolo contenzioso generale dell'anno
2024, vertente tra
, C.F. , elettivamente domiciliato in Roma, Viale Parte_1 C.F._1
Giuseppe ZI n. 131, presso lo studio dell'avv. Francesco Franceschi, che lo rappresenta e difende in virtù di procura;
- attore
e
C.F. , in persona del l.r.p.t., Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Roma, Via Premuda n. 2, presso lo studio dell'avv. Sergio Baratta, che lo rappresenta e difende, giusta procura speciale;
- convenuta
Conclusioni delle parti
Per la parte attrice: “Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, accertare e dichiarare che l'odierno attore ha concesso un prestito infruttifero alla convenuta per la complessiva somma di € 41.000,00, di cui ha chiesto la restituzione in data 06/12/2021; accertare e dichiarare l'inadempimento dell'odierna convenuta per mancata restituzione del prestito alla data del 06/12/2021, e per l'effetto condannare la convenuta, in persona del legale rappr. p.t., alla restituzione della somma di € 41.000,00 in favore dell'attore oltre interessi e
Pag. 1 a 5 rivalutazione, sino all'effettivo soddisfo.
Con vittoria di spese e competenze di lite.”.
Per la parte convenuta:
“Affinché il Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione voglia rigettare la domanda attrice in quanto infondata in fatto e in diritto, con vittoria di spese, competenze ed onorari.”.
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con atto di citazione, ritualmente notificato, , conveniva in giudizio Parte_1 [...]
(di seguito breviter “ ) deducendo: Controparte_2 CP_3
- di essere in possesso dell'abilitazione professionale per svolgere attività di noleggio autovettura con conducente;
- di essere socio della esercente attività di noleggio autovettura con conducente;
CP_3
- di aver elargito alla C.T.M. un finanziamento infruttifero di € 41.000,00, finalizzato a coprire il costo dell'anticipo versato dalla cooperativa a Mercedes-Benz Roma, per l'acquisto di una Mercedes-Benz Classe S 350 da abbinare all'autorizzazione di ncc. 6 del
Comune di Atina;
- che il prestito infruttifero predetto sarebbe stato effettuato parte in contanti, parte mediante assegni;
- che, non avendo la cooperativa provveduto alla restituzione della somma mutuata, si sarebbe resa necessaria l'introduzione del presente giudizio.
La CTM, costituitasi in giudizio, contestava la fondatezza delle domande di parte attrice, eccependo:
- che lo , in data 24/05/2016, in qualità di titolare dell'autorizzazione ncc n. 6 Pt_1 rilasciata dal Comune di Atina, avrebbe chiesto all'Assemblea dei Soci della C.T.M., di abbinare detta autorizzazione alla vettura Mercedes-Benz Classe S 350, acquistata da parte convenuta come da proposta finanziaria allegata in atti;
- che in riferimento a detta ultima proposta, parte attrice avrebbe effettuato alla C.T.M. un finanziamento infruttifero da socio mediante versamento di assegni circolari pari ad €
41.000,00;
- che tale importo sarebbe stato versato da parte convenuta alla Mercedes-Benz Roma
S.p.A., quale anticipo sul contratto di leasing;
Pag. 2 a 5 - che l'intera operazione sarebbe stata posta in essere al solo fine di dotare il ricorrente di un'autovettura a mezzo della quale svolgere l'attività di n.c.c.;
- che l'anzidetta autovettura sarebbe stata a completa disposizione di , e non della Pt_1
C.T.M., come risultante da dichiarazione del 24/06/2016, sottoscritta dallo per Pt_1 presa visione;
- che in data 13/07/2021 lo stesso avrebbe sottoscritto con un Pt_1 Controparte_4 contratto nel quale il primo dichiarava di avere la disponibilità del veicolo e garantiva di essere in grado di trasferire la relativa proprietà al nel momento in cui sarebbe CP_4 stata pagata l'ultima rata del contratto di leasing;
- che il si sarebbe impegnato a versare allo CP_4 Pt_1
o un rimborso spese di € 3.085,00 da pagarsi in sei rate mensili;
o la somma di € 350,00 mensili a partire dal mese di luglio 2021, destinato ad aumentare ad € 500,00 a partire dal primo gennaio 2022;
- che pertanto l'attore, come deducibile dal contratto sottoscritto tra quest'ultima e il sig.
sarebbe il sostanziale ed effettivo proprietario dell'anzidetto veicolo e in tale CP_4 veste starebbe ricavando proventi mensili dalla concessione della disponibilità del veicolo stesso al CP_4
- che l'infondatezza della domanda di parte attrice sarebbe al contempo contraddetta dalla procura speciale irrevocabile sottoscritta in data 22/11/2016, con la quale la
C.T.M. avrebbe costituito e nominato lo suo procuratore speciale conferendogli, Pt_1 tra gli altri, i seguenti poteri:
o procedere alla vendita, anche a se stesso alla cessione, alla permuta o alla demolizone e radiazione al PRA, convenendo patti, clausole o condizioni;
o fissare i prezzi e i conguagli, incassarli totalmente o parzialmente rilasciandone quietanza e scarico;
o compiere qualsiasi formalità presso i Pubblici Registri Automobilistici.
- che, in definitiva, il finanziamento elargito dallo sarebbe stato funzionale a Pt_1 versare l'anticipo del contratto di leasing di una vettura che, benché formalmente intestata alla convenuta, sarebbe da sempre rimasta nell'esclusiva disponibilità dell'attore, al quale, al contempo, sarebbe stata conferita una procura speciale che gli avrebbe consentito di operare uti dominus dell'autovettura stessa;
- che, pertanto, dall'elargizione di detto finanziamento non sarebbe scaturito un immediato diritto di restituzione dello stesso, immediatamente esigibile.
Pag. 3 a 5 ^^^^^
La causa veniva istruita mediante l'acquisizione della sola documentazione prodotta dalle parti, le quali precisavano le rispettive conclusioni con note ex art. 127 ter c.p.c. del 14-15/01/2025.
La domanda di parte attrice va rigettata per le ragioni di seguito esposte.
Dalle risultanze documentali in atti emerge che con verbale di determina dell'Amministratore
Unico della datato 24/05/2016, venne deliberato che all'autorizzazione ncc n. 6 CP_3 rilasciata dal Comune di Atina al socio , fosse abbinata la vettura oggetto di causa, Pt_1 acquistata dalla Cooperativa come da proposta finanziaria, depositata in atti, sottoscritta con
Mercedes-Benz Roma S.p.A.
In riferimento a tale proposta il effettuò in favore di C.T.M. un finanziamento infruttifero Pt_1 da socio mediante versamento di assegni circolari per un importo complessivo di € 41.000,00, importo poi girato da a Mercedes-Benz Roma S.p.A. quale anticipo sul contratto di CP_3 leasing.
Ad ulteriore conferma del quadro descritto, il contenuto della scrittura privata, datata
24/06/2016 e sottoscritta da entrambe le parti, riporta che, a seguito del finanziamento infruttifero da socio pari ad € 41.000,00 e al momento del saldo totale delle rate previste dal contratto di leasing sottoscritto con Mercedes-Benz Roma S.p.A., lo sarebbe divenuto Pt_1 legittimo proprietario del bene. Sempre in virtù della scrittura privata anzidetta, il legale rappresentante della convenuta dichiarò che, a partire dal 23/06/2016, la suddetta vettura sarebbe stata a completa disposizione dell'attore, il quale si assumeva ogni tipo di responsabilità civile e penale connesse alla vettura sollevando la C.T.M. in tal senso.
Sin da allora il veicolo fu utilizzato esclusivamente dal socio , il quale nelle more ha Pt_1 esercitato su di esso una signoria equiparabile a quella del dominus.
A conferma di ciò si veda la scrittura privata datata 12/07/2021, con la quale lo stesso Pt_1 cedette al sig. la disponibilità della vettura, garantendo di procurargli Controparte_4
l'intestazione della stessa al momento in cui sarebbe stata pagata l'ultima rata prevista dal contratto di leasing o con il riscatto anticipato del veicolo.
Le circostanze fattuali e di diritto esposte trovano ulteriore riscontro nella Procura Speciale irrevocabile sottoscritta in data 22/11/2016, in forza della quale la C.T.M. procedette a costituire e nominare l'odierno attore quale suo procuratore speciale affinché in suo nome e vece, potesse vendere a favore di chiunque, anche a sé stesso il veicolo Mercedes-Benz Classe S
350 targato FE608VR con telaio WDD2221321A272304, il quale sin da tale momento fu destinato a suo uso esclusivo.
Pag. 4 a 5 In conclusione, dalla lettura congiunta dei documenti versati in atti si desume che la proposta finanziaria di acquisto della vettura ed il contratto di leasing furono sottoscritti tra Mercedes-
Benz Roma S.p.A. e l'odierna convenuta, ma nella sostanza la provvista economica legata all'anticipo e i pagamenti rateali sarebbero stati a carico del socio . A fronte di tale Pt_1 impegno economico, quest'ultimo avrebbe beneficiato della piena disponibilità dell'autovettura e della facoltà di alienarla anche a sé stesso al prezzo che avrebbe ritenuto congruo, una volta estinto il debito derivante dal contratto di leasing.
Pertanto, deve escludersi che l'elargizione della somma della quale lo ha chiesto la Pt_1 restituzione non avvenne a titolo di mutuo immediatamente rimborsabile, ma quale parziale adempimento degli oneri derivanti dal contratto di leasing dei quali, benché formalmente gravanti sulla Cooperativa, si sarebbe dovuta fare carico lo stesso. Pt_1
In definitiva, si impone l'integrale rigetto dalle domande di parte attrice.
Le spese di lite nel rapporto processuale seguono la soccombenza e vengono liquidate, in ragione dell'accoglimento parziale, ai sensi del D.M. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando in composizione collegiale, nel contraddittorio tra le parti, così provvede:
I. rigetta le domande di parte attrice;
II. condanna alla rifusione, in favore di parte convenuta, delle spese di lite Parte_1 del presente grado di giudizio, da liquidarsi in € 6.713,00 oltre spese generali, IVA e CPA.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Roma del 10/06/2025.
il Giudice rel. dott. Stefano Iannaccone
il Presidente dott. Giuseppe Di Salvo
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