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Sentenza 2 dicembre 2024
Sentenza 2 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 02/12/2024, n. 276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 276 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2024 |
Testo completo
V.G. n. 1628/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Giuseppe Bersani Presidente
Dott. Marco Bonci Giudice
Dott. Martina Bianchi Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante il numero V.G. 1628/2024, in materia di cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art. 473-bis51 c.p.c. promosso da:
(C.F. ), nato a [...], il Parte_1 C.F._1
07/03/1959, con l'Avv. GIRAUD DANIELA
- ricorrente -
e
(C.F. ), nato a [...], il CP_1 C.F._2
09/02/1961, con l'Avv. GIRAUD DANIELA
- ricorrente -
Con la partecipazione del Pubblico Ministero in sede.
Conclusioni congiunte:
“[…] 1) Il figlio , ormai maggiorenne, è economicamente autosufficiente;
2) La sig.ra Per_1 [...]
continuerà ad abitare nell'immobile, ex casa coniugale, sito in IZ RA Strada S. Pt_1
1 Michele n.12, analogamente a quanto statuito in sede di separazione consensuale;
3) Nella ipotesi in cui il sig. avrà necessità di riavere la disponibilità del predetto immobile, lo stesso CP_1
si impegnerà a reperire, a proprie esclusive spese e cure, una abitazione idonea di gradimento della sig.ra ; 4) Il sig. , analogamente a quanto statuito in sede di separazione, Pt_1 CP_1 si impegna a contribuire alle spese di gestione e manutenzione dell'immobile sito in Strada S.
Michele n. 12; 5) Il sig. si impegna a corrispondere, alla sig.ra , a CP_1 Parte_1 titolo di assegno divorzile, la somma di € 2.000,00 mensili, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, somma rivalutabile secondo gli indici ISTAT;
6) le parti dichiarano di aver già definito e tacitato ogni altro rapporto patrimoniale ed economico tra loro esistente”.
MOTIVAZIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 20 luglio 2024, le parti in epigrafe indicate domandavano la cessazione degli effetti civili del matrimonio ed esponevano di aver contratto matrimonio, con rito religioso, il 29 luglio 1995 in IZ RA (AT), optando in tale sede per il regime della separazione dei beni. Dall'unione coniugale nasceva il figlio , in data 1 marzo 1997, ormai Per_1
maggiorenne ed economicamente autosufficiente.
Le parti proponevano ricorso congiunto di separazione, omologato con decreto dal Tribunale
Ordinario di Alessandria, Ex Tribunale Ordinario di Acqui Terme, in data 7 marzo 2008, nella procedura R.G. 110/08.
Le parti rappresentavano che la separazione si era protratta ininterrottamente a far data dalla comparizione avanti il Presidente del Tribunale e che, da allora, non si era più ricostituita la comunione materiale e spirituale tra i coniugi. Pertanto, gli stessi, congiuntamente, pervenivano alla decisione di ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Tanto esposto, le parti, congiuntamente, rassegnavano le conclusioni come in epigrafe trascritte.
La domanda diretta ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L. 898/1970. In particolare, dalla documentazione prodotta risulta che il Tribunale Ordinario di Alessandria, Ex Tribunale Ordinario di Acqui Terme aveva omologato la separazione tra le odierne parti in data 7 marzo 2008, mentre il ricorso del presente giudizio è stato depositato in data 20 luglio 2024. Nel caso di specie, non è intervenuta riconciliazione tra i coniugi ed entrambi hanno demandato la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito religioso;
pertanto, deve essere pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio. I restanti accordi tra i coniugi possono venire omologati non risultando in contrasto con norme imperative.
2 Nulla sulle spese stante il ricorso congiunto.
P.Q.M.
il Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede, in omologa degli accordi:
pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i Sig.ri (C.F. Parte_1
) e (C.F. ), i quali hanno C.F._1 CP_1 C.F._2
contratto matrimonio a IZ RA (AT), il 29 luglio 1995 (Anno 1995 Parte 2 Serie A
N. 24);
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di IZ RA (AT) di procedere all'annotazione della presente sentenza;
dà atto che la sig.ra continuerà ad abitare nell'immobile, ex casa coniugale, sito in Parte_1
IZ RA Strada S. Michele n. 12, analogamente a quanto statuito in sede di separazione consensuale;
dà atto che, nella ipotesi in cui il sig. dovesse avere necessità di riavere la CP_1
disponibilità del predetto immobile, lo stesso si impegnerà a reperire, a proprie esclusive spese e cure, una abitazione idonea di gradimento della sig.ra ; Pt_1
dà atto che il sig. analogamente a quanto statuito in sede di separazione, si CP_1
impegnerà a contribuire alle spese di gestione e manutenzione dell'immobile sito in Strada S.
Michele n. 12;
dispone che il sig. corrisponda, alla sig.ra , a titolo di assegno divorzile, CP_1 Parte_1 la somma di € 2.000,00 mensili, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, somma rivalutabile secondo gli indici ISTAT;
prende atto che le parti dichiarano di aver già definito e tacitato ogni altro rapporto patrimoniale ed economico tra loro esistente.
Nulla sulle spese.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Così deciso in Alessandria, il 13 novembre 2024
Il Giudice Il Presidente
3 Dott.ssa Martina Bianchi
Dott. Giuseppe Bersani
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Giuseppe Bersani Presidente
Dott. Marco Bonci Giudice
Dott. Martina Bianchi Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante il numero V.G. 1628/2024, in materia di cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art. 473-bis51 c.p.c. promosso da:
(C.F. ), nato a [...], il Parte_1 C.F._1
07/03/1959, con l'Avv. GIRAUD DANIELA
- ricorrente -
e
(C.F. ), nato a [...], il CP_1 C.F._2
09/02/1961, con l'Avv. GIRAUD DANIELA
- ricorrente -
Con la partecipazione del Pubblico Ministero in sede.
Conclusioni congiunte:
“[…] 1) Il figlio , ormai maggiorenne, è economicamente autosufficiente;
2) La sig.ra Per_1 [...]
continuerà ad abitare nell'immobile, ex casa coniugale, sito in IZ RA Strada S. Pt_1
1 Michele n.12, analogamente a quanto statuito in sede di separazione consensuale;
3) Nella ipotesi in cui il sig. avrà necessità di riavere la disponibilità del predetto immobile, lo stesso CP_1
si impegnerà a reperire, a proprie esclusive spese e cure, una abitazione idonea di gradimento della sig.ra ; 4) Il sig. , analogamente a quanto statuito in sede di separazione, Pt_1 CP_1 si impegna a contribuire alle spese di gestione e manutenzione dell'immobile sito in Strada S.
Michele n. 12; 5) Il sig. si impegna a corrispondere, alla sig.ra , a CP_1 Parte_1 titolo di assegno divorzile, la somma di € 2.000,00 mensili, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, somma rivalutabile secondo gli indici ISTAT;
6) le parti dichiarano di aver già definito e tacitato ogni altro rapporto patrimoniale ed economico tra loro esistente”.
MOTIVAZIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 20 luglio 2024, le parti in epigrafe indicate domandavano la cessazione degli effetti civili del matrimonio ed esponevano di aver contratto matrimonio, con rito religioso, il 29 luglio 1995 in IZ RA (AT), optando in tale sede per il regime della separazione dei beni. Dall'unione coniugale nasceva il figlio , in data 1 marzo 1997, ormai Per_1
maggiorenne ed economicamente autosufficiente.
Le parti proponevano ricorso congiunto di separazione, omologato con decreto dal Tribunale
Ordinario di Alessandria, Ex Tribunale Ordinario di Acqui Terme, in data 7 marzo 2008, nella procedura R.G. 110/08.
Le parti rappresentavano che la separazione si era protratta ininterrottamente a far data dalla comparizione avanti il Presidente del Tribunale e che, da allora, non si era più ricostituita la comunione materiale e spirituale tra i coniugi. Pertanto, gli stessi, congiuntamente, pervenivano alla decisione di ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Tanto esposto, le parti, congiuntamente, rassegnavano le conclusioni come in epigrafe trascritte.
La domanda diretta ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L. 898/1970. In particolare, dalla documentazione prodotta risulta che il Tribunale Ordinario di Alessandria, Ex Tribunale Ordinario di Acqui Terme aveva omologato la separazione tra le odierne parti in data 7 marzo 2008, mentre il ricorso del presente giudizio è stato depositato in data 20 luglio 2024. Nel caso di specie, non è intervenuta riconciliazione tra i coniugi ed entrambi hanno demandato la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito religioso;
pertanto, deve essere pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio. I restanti accordi tra i coniugi possono venire omologati non risultando in contrasto con norme imperative.
2 Nulla sulle spese stante il ricorso congiunto.
P.Q.M.
il Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede, in omologa degli accordi:
pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i Sig.ri (C.F. Parte_1
) e (C.F. ), i quali hanno C.F._1 CP_1 C.F._2
contratto matrimonio a IZ RA (AT), il 29 luglio 1995 (Anno 1995 Parte 2 Serie A
N. 24);
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di IZ RA (AT) di procedere all'annotazione della presente sentenza;
dà atto che la sig.ra continuerà ad abitare nell'immobile, ex casa coniugale, sito in Parte_1
IZ RA Strada S. Michele n. 12, analogamente a quanto statuito in sede di separazione consensuale;
dà atto che, nella ipotesi in cui il sig. dovesse avere necessità di riavere la CP_1
disponibilità del predetto immobile, lo stesso si impegnerà a reperire, a proprie esclusive spese e cure, una abitazione idonea di gradimento della sig.ra ; Pt_1
dà atto che il sig. analogamente a quanto statuito in sede di separazione, si CP_1
impegnerà a contribuire alle spese di gestione e manutenzione dell'immobile sito in Strada S.
Michele n. 12;
dispone che il sig. corrisponda, alla sig.ra , a titolo di assegno divorzile, CP_1 Parte_1 la somma di € 2.000,00 mensili, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, somma rivalutabile secondo gli indici ISTAT;
prende atto che le parti dichiarano di aver già definito e tacitato ogni altro rapporto patrimoniale ed economico tra loro esistente.
Nulla sulle spese.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Così deciso in Alessandria, il 13 novembre 2024
Il Giudice Il Presidente
3 Dott.ssa Martina Bianchi
Dott. Giuseppe Bersani
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