Ordinanza cautelare 27 settembre 2023
Sentenza 9 novembre 2023
Rigetto
Sentenza 25 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. II, sentenza 09/11/2023, n. 3330 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 3330 |
| Data del deposito : | 9 novembre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 09/11/2023
N. 03330/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01574/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di AN (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1574 del 2023, proposto da
EL SS, rappresentata e difesa dagli avvocati Luigi Pulvirenti e Lidia Spadafora, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Lidia Spadafora in AN, Viale Raffaello Sanzio 60;
contro
Comune di Caltagirone, non costituito in giudizio;
nei confronti
NU ON, AN ON e GI ON, non costituiti in giudizio;
per l’esecuzione
della sentenza del T.A.R. di AN, Sezione II, n. 1005 in data 6 aprile 2022, notificata in forma esecutiva all’Amministrazione nella propria sede legale in data 5 luglio 2022.
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 novembre 2023 il dott. Daniele Burzichelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Con il presente gravame, notificato in data 27 luglio 2023 (all’Amministrazione) e in data 31 luglio e 3 agosto 2023 (ai controinteressati), la ricorrente ha chiesto l’esecuzione della sentenza del T.A.R. di AN, Sezione II, n. 1005 in data 6 aprile 2022, notificata in forma esecutiva all’Amministrazione nella propria sede legale in data 5 luglio 2022.
Le controparti non si sono costituite in giudizio.
Nell’odierna camera di consiglio il difensore della ricorrente, avvocato Lidia Spadafora, ha dichiarato di aver anticipato le spese di lite e ne ha chiesto la distrazione.
Il ricorso è fondato.
La notifica della decisione indicata in epigrafe in forma esecutiva all’Amministrazione nella propria sede legale è avvenuta, infatti, in data 5 luglio 2022, con la conseguenza che, quando il ricorso in ottemperanza è stato proposto, era ampiamente decorso il termine dilatorio di centoventi giorni per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della Pubblica Amministrazione di cui all’art. 14 del decreto legge n. 669/1996, modificato dall’art. 147, primo comma, lettera a), della legge n. 388/2000 e dall’art. 44, terzo comma, lettera a), del decreto legge n. 269/2003, come modificato, in sede di conversione, dalla legge n. 326/2003.
Non risultando l’intervenuto adempimento dell’Amministrazione intimata, il ricorso va, quindi, accolto e, per l’effetto, deve ordinarsi al Comune di Caltagirone di dare esecuzione alla decisione indicata in epigrafe entro trenta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione, ovvero della sua notifica su istanza di parte se anteriore.
Deve precisarsi che ai ricorrenti spettano anche le spese successive all’emanazione del titolo, in quanto esse rientrano automaticamente tra quelle conseguenti alla decisione, senza che sia necessaria al riguardo un’espressa statuizione del giudice (sul punto, cfr. Cass. Civ., Sez. VI, n. 17689/2010, T.A.R. Catanzaro, I, n. 287/2011, T.A.R. Napoli, IV, n, 2162/2011).
Esse, pertanto, dovranno essere debitamente documentate dalla ricorrente all’Amministrazione (o al commissario “ad acta” - affinché possano essere riconosciute come pertinenti e liquidate.
Occorre anche precisare che l’esecuzione della sentenza portata in ottemperanza comporta anche la rifusione del contributo unificato (trattandosi - nuovamente - di obbligazione ex lege) corrisposto per l’instaurazione del giudizio definito con la decisione di cui è stata chiesta l’esecuzione.
Per l’ipotesi di ulteriore inadempienza dell’Amministrazione intimata, si nomina il Dirigente del II Settore del Comune di Melilli, con facoltà di delega ad altro funzionario del medesimo ufficio - quale commissario “ad acta” per procedere in via sostitutiva nell’ulteriore termine di giorni novanta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenendo conto del modesto importo e della particolare semplicità della controversia in esame, con distrazione delle stesse in favore del procuratore Lidia Spadafora che si è dichiarato anticipatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Staccata di AN (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto: 1) lo accoglie ed ordina al Comune di Caltagirone di dare esecuzione entro il termine di cui in motivazione alla decisione indicata in epigrafe; 2) per l’ipotesi di ulteriore inadempienza, nomina il Dirigente del II Settore del Comune di Melilli - con facoltà di delega ad altro funzionario del medesimo ufficio - quale commissario “ad acta” per procedere in via sostitutiva nell’ulteriore termine di giorni novanta; 3) condanna il Comune intimato alla rifusione delle spese di lite, liquidate in complessivi € 1.100,00, oltre accessori di legge se dovuti, con distrazione delle stesse in favore del procuratore anticipatario, avvocato Lidia Spadafora.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in AN nella camera di consiglio del giorno 9 novembre 2023 con l'intervento dei magistrati:
Daniele Burzichelli, Presidente, Estensore
Gustavo Giovanni Rosario Cumin, Consigliere
Cristina Consoli, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Daniele Burzichelli |
IL SEGRETARIO