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Decreto 9 giugno 2025
Decreto 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, decreto 09/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N. R. 1010/2024 G.V.
REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
Prima Sezione Civile
composta dai magistrati:
1) Dott. Nicola La Mantia Presidente
2) Dott. Antonio Caruso Consigliere
3) Dott. Flavia Maria Fiorenza Buzzanca Giudice Ausil. relatore ha pronunciato il seguente
DECRETO
nel procedimento di opposizione promosso a norma dell'art. 5 ter della legge 24 marzo 2001 n. 89, avente ad oggetto: “Equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo” iscritto al N.R.
1010/2024 V.G. promosso da:
, nata a Palagonia (CT) il 17.04.1974 Parte_1
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Giulia C.F._1
Ingrascì (C.F.: - PEC C.F._2
del Foro di Catania, ed Email_1
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Catania, Via Luigi
Sturzo n. 114
OPPONENTE
CONTRO
, in persona del Ministro pro Controparte_1
tempore, elettivamente domiciliato ope legis presso l'Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Catania, in Catania, negli Uffici di Via
Vecchia Ognina n. 149 OPPOSTO-CONTUMACE
1 All'udienza del 26.02.2025 il Collegio poneva la causa in decisione.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 19.04.2024 presso questa Corte d'Appello,
chiedeva l'indennizzo per equa riparazione ex L. Parte_1
n. 89/2001 nella misura di € 4.800,00 per l'irragionevole durata del procedimento svoltosi in primo grado dinanzi il Tribunale di
Caltagirone - Sezione Lavoro (iscritto al N.R.G. 853/2014), iniziato con ricorso depositato il 18.06.2014 e definito con sentenza pubblicata il
20.09.2023, protrattosi per oltre 9 anni, eccedendo la durata ritenuta ragionevole dalla legge.
Con decreto emesso in data 22.08.2024 e pubblicato il 23.10.2024 (reso nel procedimento N.R. 362/2024 V.G.), questa Corte di Appello rigettava il ricorso, poiché “….sebbene il procedimento abbia avuto una durata irragionevole, dalla motivazione della sentenza, avuto riguardo all'eccezione di decadenza sollevata dalla resistente ed alla risalente giurisprudenza contraria richiamata al riguardo in motivazione, emerge la chiara consapevolezza (originaria e comunque sopravvenuta) della parte di aver agito in giudizio, o di averlo comunque proseguito, facendo valere una pretesa infondata;
….. conseguentemente…, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 2 quinquies lett. a, della legge 24.3.2001 n. 89, non va riconosciuto alcun indennizzo….”.
Con ricorso tempestivamente depositato il 22.11.2024, Parte_1
, ha proposto opposizione avverso il citato decreto a norma
[...]
2 dell'art. 5 ter della Legge 24 marzo 2001 n. 89, deducendone l'erroneità, non sussistendo alcun elemento da cui possa desumersi che essa fosse “consapevole della infondatezza originaria o sopravvenuta delle proprie domande o difese”, atteso che nel procedimento presupposto il Giudice del Lavoro, pur rigettando il ricorso, ha integralmente compensato le spese di lite, motivando espressamente sul punto “..stante la controvertibilità delle questioni sottese”, ritenendo, pertanto, che le questioni sottoposte al suo vaglio non fossero pacifiche, ma confutabili. L'odierna opponente deduce, inoltre, che dal tenore della sentenza si evince che il rigetto della domanda (avverso il provvedimento dell di cancellazione del suo nominativo dagli P_
elenchi nominativi dei braccianti agricoli) non è per la decadenza dell'azione, “…esponendo in maniera in maniera piuttosto analitica i vari cambiamenti di normativa circa la materia oggetto della controversia…a cui si sono susseguite diverse questioni giurisprudenziali citate nella medesima sentenza….”; diversamente se la ricostruzione della vicenda fosse come prospettata nell'impugnato decreto di rigetto, il Tribunale del Lavoro avrebbe quantomeno dovuto condannare la ricorrente al pagamento delle spese di lite.
Pertanto, in accoglimento dell'opposizione, chiede la condanna del al pagamento delle somme chieste nel ricorso Controparte_1
per equa riparazione per l'eccedenza ingiustificata del processo, oltre interessi legali dalla domanda all'effettivo soddisfo.
Con il favore delle spese processuali.
3 Veniva fissata la comparizione delle parti dinanzi a questa Corte di
Appello per il giorno 26.02.2025, ove l'opponente insisteva nei rispettivi atti difensivi, chiedendo che la causa fosse decisa.
Il Collegio poneva la causa in decisione.
Il non si è costituito in giudizio, né è Controparte_1
comparso, nonostante la regolarità della notifica, di cui parte opponente ha fornito la prova con modalità telematiche.
L'opposizione è fondata e, pertanto, merita accoglimento.
Scrutinando gli atti del procedimento presupposto allegati in seno al presente giudizio non emergono degli elementi da cui possa evincersi una consapevolezza originaria (o sopravvenuta) dell'odierna opponente dell'infondatezza delle proprie domande, non avendo, peraltro, il giudice del lavoro (nel rigettare il ricorso dalla stessa proposto) emesso alcuna condanna delle spese processuali a suo carico, disponendone l'integrale compensazione “per la controvertibilità delle questioni trattate”. La fattispecie in esame riguardava l'annullamento e/o revoca dei provvedimenti dell di “cancellazione della lavoratrice negli P_
elenchi anagrafici agricoli dall'anno 1998 all'anno 2010” per
“intervenuta decadenza” del termine dei 120 giorni previsto dall'art. 11 del D.lgs. n. 375/1993; orbene, si controverteva su una questione non pacifica, ossia se tale termine dovesse decorrere dalla notifica individuale del provvedimento (di rigetto) dell al lavoratore P_
(cioè dalla sua effettiva conoscenza), ovvero dalla data di pubblicazione di tale provvedimento sul sito P_
A parere del Collegio, non si ravvisa, pertanto, la declamata consapevole infondatezza di delle domande proposte dinanzi al Pt_1
4 Tribunale del Lavoro di Caltagirone, avendo essa sostenuto - in maniera compiuta ed articolata – “l'illogicità e carenza di motivazione degli impugnati provvedimenti”, per non avere l notificato alcun CP_3
provvedimento di inizio del procedimento amministrativo a suo carico
(“non avendo ricevuto alcuna comunicazione ufficiale”), non avendo potuto contestare nei termini di legge l'intervenuta cancellazione dagli elenchi agricoli, in violazione dell'iter procedimentale. Nel giudizio di prime cure la ricorrente ha sostenuto che “fino al Giugno 2013, verificando le registrazioni nel fascicolo elettronico della datrice di lavoro, delle prestazioni lavorative e dei relativi DMAS aveva verificato che non risultavano cancellazioni” e di avere tempestivamente presentato ricorso amministrativo avverso la rituale comunicazione dell di rigetto delle domande di disoccupazione P_
relative agli anni di cui sopra, contestando, pertanto, l'eccepita
“intervenuta decadenza” del termine dei 120 giorni previsto dall'art. 11 del D.lgs. n. 375/1993.
Per cui – condividendo l'assunto dell'opponente, nel caso in specie si controverteva su una questione non pacifica, ossia se tale termine dovesse decorrere dalla notifica individuale del provvedimento (di rigetto) dell alla lavoratrice (cioè dalla sua effettiva P_
conoscenza), ovvero dalla data di pubblicazione di tale provvedimento sul sito La circostanza che il Tribunale del Lavoro di P_
Caltagirone abbia condiviso il diverso orientamento - che fa decorrere il termine per l'impugnativa dei provvedimenti “dalla pubblicazione sul sito dell degli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli” P_
(gravando sugli interessati di monitorare costantemente quest'ultimo),
5 alla luce degli articolati e non speciosi suesposti motivi addotti dall'odierna opponente, fondati su dati normativi e dati documentali, non può costituire indice della sua malafede in ordine alla piena conoscenza della eventuale decadenza maturata al momento del deposito del ricorso - diversamente da quanto ritenuto dal giudice del monitorio.
Secondo gli ultimi arresti giurisprudenziali (v. Cass. Civ. ord. n. 35374 del 01.12.2022) “….In tema di equa riparazione, non può escludersi automaticamente il danno non patrimoniale da patema d'animo nel caso in cui, prima che il giudizio avesse superato il limite della ragionevole durata, fosse intervenuta una giurisprudenza sfavorevole all'attore del giudizio presupposto, qualora il grado di consolidamento di tale giurisprudenza non fosse tale da determinare nella parte la ragionevole certezza dell'esito infausto della lite”. Nel caso in esame il ricorso nell'ambito del giudizio presupposto è stato introitato da Pt_1
nel 2014, epoca in cui l'orientamento giurisprudenziale circa la presumibile consapevolezza della infondatezza della domanda (anche sopravvenuta), quale causa per escludere l'indennizzo, non era ancora consolidato, con la conseguenza che al momento della proposizione del ricorso de quo dinanzi al G.D.L. la ricorrente non era in grado di osservare siffatto parametro.
Ne consegue che, alla luce delle suesposte considerazioni, non si ravvisano dei presupposti per negare l'indennizzo all'odierna opponente in base all'art. 2, comma 2 quinquies, Legge 89/2001”, sussistendo, pertanto, il diritto della medesima all'equa riparazione ex
L. n. 89/2001.
6 Per cui, in riforma dell'opposto decreto, premessa la competenza per territorio di questo Ufficio, la domanda indennitaria risulta correttamente e tempestivamente proposta nei confronti del
[...]
, atteso che il predetto procedimento è stato celebrato Controparte_1
innanzi al Giudice Ordinario;
constatato che detto giudizio ha avuto inizio, per i fini che qui interessano, nel primo grado, con il deposito del ricorso in data
18.06.2014 e si è concluso con sentenza del Tribunale di Caltagirone –
Sez. Lavoro del 20.09.2023, per la durata complessiva di anni 9, mesi
3 e giorni 2;
ritenuto che
, detraendo dalla suddetta durata complessiva del processo il periodo di pendenza comunque giustificato (pari ad anni tre per il primo grado ai sensi dell'art. 2 comma 2 bis della L. n. 89/01), nonché il periodo compreso dal 08.03.2020 al 30.06.2020 – per mesi 3 e giorni
23 (a seguito dell'emergenza sanitaria dovuta al contagio da Covid-19, di cui all'art. 83 comma 10 D.L. del 17.03.2020 n. 18), si perviene a un c.d. ritardo complessivo del giudizio di anni 6, cui va rapportato l'indennizzo;
ritenuto che
non ricorre alcuna delle ipotesi previste dal comma 2 quinquies del citato art. 2 bis; ritenuto che non ricorre alcuna delle ipotesi previste dal comma 2 septies del citato art. 2 bis; valutata, ai fini della individuazione del parametro in liquidazione, la disposizione di cui all'art. 2 bis comma 1 L. n. 89/2001 (la misura dell'indennizzo va determinata inferiore ad € 400,00 e non superiore ad € 800,00 per ciascun anno,
7 frazione di anno non superiore a sei mesi….>> e comma 2, il comportamento di tutti i soggetti chiamati a concorrere alla definizione del procedimento, il valore e la rilevanza della causa, in ragione delle questioni di fatto e di diritto sottoposte alla valutazione del Tribunale); rilevato che ai sensi del comma 1 ter dell'art. 2 bis (così come novellato dalla Legge 28.12.2015 n. 208) “la somma può essere diminuita fino ad un terzo in caso di integrale rigetto delle richieste della parte ricorrente nel procedimento cui la domanda di equa riparazione si riferisce”; tenuto conto, pertanto, nel caso in esame, dell'oggetto della controversia e della natura degli interessi coinvolti, nonché dell'esito del giudizio presupposto, che ha rigettato integralmente le pretese avanzate dall'odierna opponente - esaminati gli atti e la documentazione allegata, in riforma dell'opposto decreto, appare congruo ed equo, ai sensi dell'art. 2056 c.c., riconoscere la somma di €
266,67 (= € 400,00 – 133,33) in ragione di ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi;
ritenuto, quindi, di liquidare la somma di € 1.600,00 per anni 6 di ritardo, oltre gli interessi legali dalla domanda al soddisfo (Cass. Sez. I
25.11.2011 n. 24962), mentre in considerazione del carattere indennitario dell'obbligazione, nessuna rivalutazione può essere accordata (Cassazione Civile, Sez. I, 05.09.2011, n. 18150); ritenuto che vanno liquidati i compensi anche della fase del monitorio, che, in considerazione dell'operata riduzione dell'indennizzo, vanno liquidati secondo i minimi tariffari sulla base della tabella n. 8 allegata al D.M. n. 55/2014 (aggiornata alle nuove tariffe forensi ex D.M. n.
8 147/2022) – applicabile al procedimento per equa riparazione (v. Cass.
Civ. Sez. II 31.07.2020 n. 16512 – cui il Collegio intende dare seguito); ritenuto che le spese del presente giudizio seguono la soccombenza;
esse vanno liquidate con i criteri di cui al D.M. n° 147 del 13.08.2022 vigenti all'epoca dell'attività difensiva espletata, in base ai parametri indicati nella fascia di valore compresi <
5.200,00>>, con i minimi tariffari.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catania, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al N.R. 1010/2024 V.G., così dispone:
Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, in riforma del decreto opposto emesso in data 22.08.2024, pubblicato il 23.10.2024 (reso nel procedimento N.R. 362/2024 V.G.), condanna il Controparte_1
, in persona del Ministro pro tempore, al pagamento in favore
[...]
di della somma di € 1.600,00, oltre gli interessi Parte_1
legali dalla domanda al soddisfo;
condanna il , in persona del Ministro pro Controparte_1
tempore, al pagamento in favore dell'opponente delle spese processuali del procedimento monitorio, che liquida in € 237,00 per compensi, oltre
€ 27,00 per spese, oltre I.V.A. e C.P.A. e spese generali forfettarie 15% ex L.P.; condanna il , in persona del pro Controparte_1 CP_4
tempore, al pagamento in favore dell'opponente delle spese processuali del presente giudizio di opposizione, che liquida per compensi in €
962,00, di cui € 268,00 per la fase di studio, € 268,00 per la fase introduttiva ed € 426,00 per la fase decisoria, oltre € 27,00 per spese,
9 oltre I.V.A. e C.P.A. e spese generali forfettarie 15% ex L.P. nella misura di legge.
Così deciso in Catania il 16 Aprile 2025 nella Camera di Consiglio della prima Sezione Civile.
Il Presidente
Dott. Nicola La Mantia
10
REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
Prima Sezione Civile
composta dai magistrati:
1) Dott. Nicola La Mantia Presidente
2) Dott. Antonio Caruso Consigliere
3) Dott. Flavia Maria Fiorenza Buzzanca Giudice Ausil. relatore ha pronunciato il seguente
DECRETO
nel procedimento di opposizione promosso a norma dell'art. 5 ter della legge 24 marzo 2001 n. 89, avente ad oggetto: “Equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo” iscritto al N.R.
1010/2024 V.G. promosso da:
, nata a Palagonia (CT) il 17.04.1974 Parte_1
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Giulia C.F._1
Ingrascì (C.F.: - PEC C.F._2
del Foro di Catania, ed Email_1
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Catania, Via Luigi
Sturzo n. 114
OPPONENTE
CONTRO
, in persona del Ministro pro Controparte_1
tempore, elettivamente domiciliato ope legis presso l'Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Catania, in Catania, negli Uffici di Via
Vecchia Ognina n. 149 OPPOSTO-CONTUMACE
1 All'udienza del 26.02.2025 il Collegio poneva la causa in decisione.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 19.04.2024 presso questa Corte d'Appello,
chiedeva l'indennizzo per equa riparazione ex L. Parte_1
n. 89/2001 nella misura di € 4.800,00 per l'irragionevole durata del procedimento svoltosi in primo grado dinanzi il Tribunale di
Caltagirone - Sezione Lavoro (iscritto al N.R.G. 853/2014), iniziato con ricorso depositato il 18.06.2014 e definito con sentenza pubblicata il
20.09.2023, protrattosi per oltre 9 anni, eccedendo la durata ritenuta ragionevole dalla legge.
Con decreto emesso in data 22.08.2024 e pubblicato il 23.10.2024 (reso nel procedimento N.R. 362/2024 V.G.), questa Corte di Appello rigettava il ricorso, poiché “….sebbene il procedimento abbia avuto una durata irragionevole, dalla motivazione della sentenza, avuto riguardo all'eccezione di decadenza sollevata dalla resistente ed alla risalente giurisprudenza contraria richiamata al riguardo in motivazione, emerge la chiara consapevolezza (originaria e comunque sopravvenuta) della parte di aver agito in giudizio, o di averlo comunque proseguito, facendo valere una pretesa infondata;
….. conseguentemente…, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 2 quinquies lett. a, della legge 24.3.2001 n. 89, non va riconosciuto alcun indennizzo….”.
Con ricorso tempestivamente depositato il 22.11.2024, Parte_1
, ha proposto opposizione avverso il citato decreto a norma
[...]
2 dell'art. 5 ter della Legge 24 marzo 2001 n. 89, deducendone l'erroneità, non sussistendo alcun elemento da cui possa desumersi che essa fosse “consapevole della infondatezza originaria o sopravvenuta delle proprie domande o difese”, atteso che nel procedimento presupposto il Giudice del Lavoro, pur rigettando il ricorso, ha integralmente compensato le spese di lite, motivando espressamente sul punto “..stante la controvertibilità delle questioni sottese”, ritenendo, pertanto, che le questioni sottoposte al suo vaglio non fossero pacifiche, ma confutabili. L'odierna opponente deduce, inoltre, che dal tenore della sentenza si evince che il rigetto della domanda (avverso il provvedimento dell di cancellazione del suo nominativo dagli P_
elenchi nominativi dei braccianti agricoli) non è per la decadenza dell'azione, “…esponendo in maniera in maniera piuttosto analitica i vari cambiamenti di normativa circa la materia oggetto della controversia…a cui si sono susseguite diverse questioni giurisprudenziali citate nella medesima sentenza….”; diversamente se la ricostruzione della vicenda fosse come prospettata nell'impugnato decreto di rigetto, il Tribunale del Lavoro avrebbe quantomeno dovuto condannare la ricorrente al pagamento delle spese di lite.
Pertanto, in accoglimento dell'opposizione, chiede la condanna del al pagamento delle somme chieste nel ricorso Controparte_1
per equa riparazione per l'eccedenza ingiustificata del processo, oltre interessi legali dalla domanda all'effettivo soddisfo.
Con il favore delle spese processuali.
3 Veniva fissata la comparizione delle parti dinanzi a questa Corte di
Appello per il giorno 26.02.2025, ove l'opponente insisteva nei rispettivi atti difensivi, chiedendo che la causa fosse decisa.
Il Collegio poneva la causa in decisione.
Il non si è costituito in giudizio, né è Controparte_1
comparso, nonostante la regolarità della notifica, di cui parte opponente ha fornito la prova con modalità telematiche.
L'opposizione è fondata e, pertanto, merita accoglimento.
Scrutinando gli atti del procedimento presupposto allegati in seno al presente giudizio non emergono degli elementi da cui possa evincersi una consapevolezza originaria (o sopravvenuta) dell'odierna opponente dell'infondatezza delle proprie domande, non avendo, peraltro, il giudice del lavoro (nel rigettare il ricorso dalla stessa proposto) emesso alcuna condanna delle spese processuali a suo carico, disponendone l'integrale compensazione “per la controvertibilità delle questioni trattate”. La fattispecie in esame riguardava l'annullamento e/o revoca dei provvedimenti dell di “cancellazione della lavoratrice negli P_
elenchi anagrafici agricoli dall'anno 1998 all'anno 2010” per
“intervenuta decadenza” del termine dei 120 giorni previsto dall'art. 11 del D.lgs. n. 375/1993; orbene, si controverteva su una questione non pacifica, ossia se tale termine dovesse decorrere dalla notifica individuale del provvedimento (di rigetto) dell al lavoratore P_
(cioè dalla sua effettiva conoscenza), ovvero dalla data di pubblicazione di tale provvedimento sul sito P_
A parere del Collegio, non si ravvisa, pertanto, la declamata consapevole infondatezza di delle domande proposte dinanzi al Pt_1
4 Tribunale del Lavoro di Caltagirone, avendo essa sostenuto - in maniera compiuta ed articolata – “l'illogicità e carenza di motivazione degli impugnati provvedimenti”, per non avere l notificato alcun CP_3
provvedimento di inizio del procedimento amministrativo a suo carico
(“non avendo ricevuto alcuna comunicazione ufficiale”), non avendo potuto contestare nei termini di legge l'intervenuta cancellazione dagli elenchi agricoli, in violazione dell'iter procedimentale. Nel giudizio di prime cure la ricorrente ha sostenuto che “fino al Giugno 2013, verificando le registrazioni nel fascicolo elettronico della datrice di lavoro, delle prestazioni lavorative e dei relativi DMAS aveva verificato che non risultavano cancellazioni” e di avere tempestivamente presentato ricorso amministrativo avverso la rituale comunicazione dell di rigetto delle domande di disoccupazione P_
relative agli anni di cui sopra, contestando, pertanto, l'eccepita
“intervenuta decadenza” del termine dei 120 giorni previsto dall'art. 11 del D.lgs. n. 375/1993.
Per cui – condividendo l'assunto dell'opponente, nel caso in specie si controverteva su una questione non pacifica, ossia se tale termine dovesse decorrere dalla notifica individuale del provvedimento (di rigetto) dell alla lavoratrice (cioè dalla sua effettiva P_
conoscenza), ovvero dalla data di pubblicazione di tale provvedimento sul sito La circostanza che il Tribunale del Lavoro di P_
Caltagirone abbia condiviso il diverso orientamento - che fa decorrere il termine per l'impugnativa dei provvedimenti “dalla pubblicazione sul sito dell degli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli” P_
(gravando sugli interessati di monitorare costantemente quest'ultimo),
5 alla luce degli articolati e non speciosi suesposti motivi addotti dall'odierna opponente, fondati su dati normativi e dati documentali, non può costituire indice della sua malafede in ordine alla piena conoscenza della eventuale decadenza maturata al momento del deposito del ricorso - diversamente da quanto ritenuto dal giudice del monitorio.
Secondo gli ultimi arresti giurisprudenziali (v. Cass. Civ. ord. n. 35374 del 01.12.2022) “….In tema di equa riparazione, non può escludersi automaticamente il danno non patrimoniale da patema d'animo nel caso in cui, prima che il giudizio avesse superato il limite della ragionevole durata, fosse intervenuta una giurisprudenza sfavorevole all'attore del giudizio presupposto, qualora il grado di consolidamento di tale giurisprudenza non fosse tale da determinare nella parte la ragionevole certezza dell'esito infausto della lite”. Nel caso in esame il ricorso nell'ambito del giudizio presupposto è stato introitato da Pt_1
nel 2014, epoca in cui l'orientamento giurisprudenziale circa la presumibile consapevolezza della infondatezza della domanda (anche sopravvenuta), quale causa per escludere l'indennizzo, non era ancora consolidato, con la conseguenza che al momento della proposizione del ricorso de quo dinanzi al G.D.L. la ricorrente non era in grado di osservare siffatto parametro.
Ne consegue che, alla luce delle suesposte considerazioni, non si ravvisano dei presupposti per negare l'indennizzo all'odierna opponente in base all'art. 2, comma 2 quinquies, Legge 89/2001”, sussistendo, pertanto, il diritto della medesima all'equa riparazione ex
L. n. 89/2001.
6 Per cui, in riforma dell'opposto decreto, premessa la competenza per territorio di questo Ufficio, la domanda indennitaria risulta correttamente e tempestivamente proposta nei confronti del
[...]
, atteso che il predetto procedimento è stato celebrato Controparte_1
innanzi al Giudice Ordinario;
constatato che detto giudizio ha avuto inizio, per i fini che qui interessano, nel primo grado, con il deposito del ricorso in data
18.06.2014 e si è concluso con sentenza del Tribunale di Caltagirone –
Sez. Lavoro del 20.09.2023, per la durata complessiva di anni 9, mesi
3 e giorni 2;
ritenuto che
, detraendo dalla suddetta durata complessiva del processo il periodo di pendenza comunque giustificato (pari ad anni tre per il primo grado ai sensi dell'art. 2 comma 2 bis della L. n. 89/01), nonché il periodo compreso dal 08.03.2020 al 30.06.2020 – per mesi 3 e giorni
23 (a seguito dell'emergenza sanitaria dovuta al contagio da Covid-19, di cui all'art. 83 comma 10 D.L. del 17.03.2020 n. 18), si perviene a un c.d. ritardo complessivo del giudizio di anni 6, cui va rapportato l'indennizzo;
ritenuto che
non ricorre alcuna delle ipotesi previste dal comma 2 quinquies del citato art. 2 bis; ritenuto che non ricorre alcuna delle ipotesi previste dal comma 2 septies del citato art. 2 bis; valutata, ai fini della individuazione del parametro in liquidazione, la disposizione di cui all'art. 2 bis comma 1 L. n. 89/2001 (la misura dell'indennizzo va determinata inferiore ad € 400,00 e non superiore ad € 800,00 per ciascun anno,
7 frazione di anno non superiore a sei mesi….>> e comma 2, il comportamento di tutti i soggetti chiamati a concorrere alla definizione del procedimento, il valore e la rilevanza della causa, in ragione delle questioni di fatto e di diritto sottoposte alla valutazione del Tribunale); rilevato che ai sensi del comma 1 ter dell'art. 2 bis (così come novellato dalla Legge 28.12.2015 n. 208) “la somma può essere diminuita fino ad un terzo in caso di integrale rigetto delle richieste della parte ricorrente nel procedimento cui la domanda di equa riparazione si riferisce”; tenuto conto, pertanto, nel caso in esame, dell'oggetto della controversia e della natura degli interessi coinvolti, nonché dell'esito del giudizio presupposto, che ha rigettato integralmente le pretese avanzate dall'odierna opponente - esaminati gli atti e la documentazione allegata, in riforma dell'opposto decreto, appare congruo ed equo, ai sensi dell'art. 2056 c.c., riconoscere la somma di €
266,67 (= € 400,00 – 133,33) in ragione di ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi;
ritenuto, quindi, di liquidare la somma di € 1.600,00 per anni 6 di ritardo, oltre gli interessi legali dalla domanda al soddisfo (Cass. Sez. I
25.11.2011 n. 24962), mentre in considerazione del carattere indennitario dell'obbligazione, nessuna rivalutazione può essere accordata (Cassazione Civile, Sez. I, 05.09.2011, n. 18150); ritenuto che vanno liquidati i compensi anche della fase del monitorio, che, in considerazione dell'operata riduzione dell'indennizzo, vanno liquidati secondo i minimi tariffari sulla base della tabella n. 8 allegata al D.M. n. 55/2014 (aggiornata alle nuove tariffe forensi ex D.M. n.
8 147/2022) – applicabile al procedimento per equa riparazione (v. Cass.
Civ. Sez. II 31.07.2020 n. 16512 – cui il Collegio intende dare seguito); ritenuto che le spese del presente giudizio seguono la soccombenza;
esse vanno liquidate con i criteri di cui al D.M. n° 147 del 13.08.2022 vigenti all'epoca dell'attività difensiva espletata, in base ai parametri indicati nella fascia di valore compresi <
5.200,00>>, con i minimi tariffari.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catania, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al N.R. 1010/2024 V.G., così dispone:
Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, in riforma del decreto opposto emesso in data 22.08.2024, pubblicato il 23.10.2024 (reso nel procedimento N.R. 362/2024 V.G.), condanna il Controparte_1
, in persona del Ministro pro tempore, al pagamento in favore
[...]
di della somma di € 1.600,00, oltre gli interessi Parte_1
legali dalla domanda al soddisfo;
condanna il , in persona del Ministro pro Controparte_1
tempore, al pagamento in favore dell'opponente delle spese processuali del procedimento monitorio, che liquida in € 237,00 per compensi, oltre
€ 27,00 per spese, oltre I.V.A. e C.P.A. e spese generali forfettarie 15% ex L.P.; condanna il , in persona del pro Controparte_1 CP_4
tempore, al pagamento in favore dell'opponente delle spese processuali del presente giudizio di opposizione, che liquida per compensi in €
962,00, di cui € 268,00 per la fase di studio, € 268,00 per la fase introduttiva ed € 426,00 per la fase decisoria, oltre € 27,00 per spese,
9 oltre I.V.A. e C.P.A. e spese generali forfettarie 15% ex L.P. nella misura di legge.
Così deciso in Catania il 16 Aprile 2025 nella Camera di Consiglio della prima Sezione Civile.
Il Presidente
Dott. Nicola La Mantia
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