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Sentenza 3 luglio 2024
Sentenza 3 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 03/07/2024, n. 276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 276 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2024 |
Testo completo
N. 1160/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ES
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Angelo Mariano BOZZA Presidente Relatore dott. Carmine DI FULVIO Giudice dott.ssa Cleonice CORDISCO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1160 /2024 v.g. promossa da:
, nato a [...] il [...], CO
e nata a [...] il [...], Controparte_2
con l'intervento del IG. , nato a [...] il [...], Parte_1
tutti assistiti e difesi dall'avv. ARQUILLA SERGIO
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi
pagina 1 di 10 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22/05/2024, e CO CP_2
esponevano che in data 18/09/1986 avevano contratto matrimonio
[...]
con rito concordatario, in MANOPPELLO.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di PE per ottenere la separazione personale.
All'udienza del 13/06/2024 i coniugi, alla presenza del Cancelliere che procedeva all'attestazione in conformità alla Sentenza n. 21761/2021 delle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione e a quanto stabilito dall'art. 29, comma 1-bis, Legge n.
52/1985, inserito dall'art. 19 comma 14 D.L. 78/2010 convertito con Legge n.
122/2010, comparivano dinanzi al Presidente e si riportavano al ricorso introduttivo.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che le condizioni della separazione non sono contrarie alla Legge, all'ordine pubblico ed al buon costume e che pertanto la domanda è fondata e deve essere accolta, con spese come da dispositivo. si dà atto che, salva preesistente separazione dei beni, ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 13.06.2024);
P. Q. M.
Il Tribunale di PE, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi CP_1
e , provvede come segue:
[...] Controparte_2
pagina 2 di 10 O M O L O G A la separazione consensuale dei predetti coniugi alle seguenti condizioni, concordate e confermate:
– premesso che –
Le parti sono così così identificate:
IG. , nato ad [...] in data [...], residente in CO
Rosciano (PE) alla Via Regina Elena n. 21, c.f. - coniuge;
C.F._1
IG.ra nata a [...] in data [...] e Controparte_2
residente in [...] - coniuge;
IG. , nato a [...] il [...], c.f. Parte_1 C.F._2
e residente in [...] - figlio maggiorenne convivente, intervenuto;
– articolo 1 –
I coniugi IG.ri e sono autorizzati a vivere CO Controparte_2
separati, con l'obbligo del mutuo rispetto.
– articolo 2 –
La casa coniugale di VA (PE), Via Mazzini n. 10 è assegnata alla IG.ra
Altresì, il IG. trasferisce alla coniuge Controparte_2 CO
che accetta ed acquista, il predetto immobile costituente casa Controparte_2
coniugale, facente parte di un fabbricato condominiale sito nel Comune di
VA alla Via Mazzini n. 10 e precisamente:
a) appartamento posto al piano secondo (p.2), distinto con il numero interno sette (n. int. 7), composto di quattro vani, cucina, servizi ed accessori, con due balconi a livello, confinante con la Via Mazzini tramite distacco, proprietà e aventi Per_1
causa, vano scala, salvo altri, distinto nel NCEU del Comune di VA, foglio
3, particella 376, subalterno 14, Via Mazzini p.2, zc 1, Categoria A/2, classe 2 vani
6,5, rendita catastale Euro 469,98. Il cespite appare graficamente rappresentato nella pagina 3 di 10 planimetria depositata al Catasto fabbricati in data 31.03.1970 protocollo n.
T110368;
b) locale uso ripostiglio posto al piano quinto (p. 5) o sottotetto, dello sto corpo di fabbrica, della superficie di metri quadrati cinque (mq 5) circa, a confine con proprietà e aventi causa, proprietà e aventi Controparte_3 Persona_2
causa, proprietà e aventi causa, e corridoio di accesso comune, salvo altri, Per_1
riportato nel NCEU del Comune di VA (PE) al foglio 3 particella 376 subalterno 28, Via Mazzini p 5, zc 1, Categoria C/2, mq 5, con rendita pari a 25,05. Il cespite appare graficamente rappresentato nella planimetria depositata al Catasto fabbricati in data 24.04.1997 protocollo n. T109707.
Detti immobili sono attualmente censiti in Catasto Fabbricati esattamente in ditta:
nato ad [...] in data [...], c.f. CO
, proprietà per 1000/1000. C.F._1
Quanto oggetto del presente trasferimento è pervenuto all'alienante in forza di compravendita del 3.10.1997, registrato in Popoli in data 8.10.1997 al n. 690 serie 1, trascritto a PE il 7.10.1997 ai nn. 9655/6936, repertorio n. 1049, raccolta n. 412,
Pubblico ufficiale dott. . Persona_3
Nel trasferimento del diritto in favore della IG.ra sono Controparte_2
compresi tutti i connessi diritti, gli accessori, le accessioni e le pertinenze, nonché la proporzionale quota di comproprietà sulle parti comuni del fabbricato, così come determinate dall'art. 1117 c.c., dai titoli di provenienza e dal Regolamento di
Condominio, che la IG.ra dichiara di ben conoscere e si Controparte_2
obbliga ad osservare in ogni sua previsione e a far osservare anche dai suoi aventi causa o qualsiasi titolo.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 comma 497 Legge 266/05, si dichiara che il valore catastale dell'appartamento è pari ad Euro € 59.217,48 e che il valore catastale del magazzino è pari ad Euro € 3.156,30.
pagina 4 di 10 Non è stabilito alcun corrispettivo per la cessione dei diritti sui predetti immobili.
I predetti immobili sono stati edificati in base a licenza edilizia rilasciata dal Comune di VA in data 17 luglio 1968. Essi non sono affetti da irregolarità urbanistico-edilizie che ne escludono o ne limitano la trasmissibilità.
Ai sensi del comma 1-bis dell'art. 29 della l. n. 52/1985 (così come modificata dall'art. 19, comma 14 del d.l. n. 78/2010) il IG. dichiara, e la CO
IG.ra prende atto, che vi è conformità sostanziale tra lo stato Controparte_2
di fatto, i dati catastali e le planimetrie depositate in catasto, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale.
La parte alienante consegna alla parte acquirente l'Attestato di Prestazione Energetica relativo all'immobile in oggetto, redatto ai sensi del D. Lgs. 19 Agosto 2005 n. 192 e s.m.i. in data 22 marzo 2024 dall'Arch. iscritto all'Ordine degli Controparte_4
Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di PE, sez A n. 1774. La parte alienante dichiara e garantisce che non si è verificata nessuna delle condizioni incidenti sulla validità dell'attestato energetico prodotto in relazione a quanto prescritto dall'art. 6, c. 5 di detto decreto;
detto Attestato, in copia certificata conforme, si allega al presente atto.
L'alienante dichiara di non aver effettuato, relativamente all'immobile in oggetto o a parti condominiali del fabbricato, alcuno degli interventi agevolati (c.d.
di cui all'art. 119 del D.L. 19 maggio 2020 n. 34 convertito in CP_5
Legge in data 17 luglio 2020 n. 77 e ss.mm. e integrazioni.
La IG.ra rinuncia ad iscrivere ipoteca legale. Controparte_2
– articolo 3 –
Il IG. trasferisce al figlio , che accetta ed CO Parte_1
acquista, i seguenti immobili IG. , che accetta ed acquista, i CP_1 CP_1
seguenti diritti immobiliari:
pagina 5 di 10 a) diritto di proprietà pari ad 1/2 dell'abitazione sita in Rosciano (PE) Via Regina
Elena 25, disposto su più livelli, con annessa corte esclusiva, composto da locale fondaco al piano seminterrato (p.S1), ingresso, disimpegno, due vani, cucina e servizio al piano terra (p.T), ingresso, tre vani, servizio, e balcone a livello al piano primo (p.1), a confine con detta via Regina Elena a due lati, Via Vittorio Emanuele
III, proprietà di Rosciano, proprietà e suoi aventi causa, Pt_2 Controparte_6
salvo altri, censito nel Catasto Fabbricati di detto Comune al foglio di mappa 21, particella 458, subalterno 4 e particella graffata 994, Via Regina Elena n. 25, p.S1-T-
1, categoria A/4, classe 2, vani 7.5, rendita catastale di Euro 348,61, corte esclusiva particella 994. Il cespite appare graficamente rappresentato nella planimetria depositata al Catasto in data 05.07.2001, protocollo n. T112408.
c) diritto di proprietà pari all'intero di un magazzino sito in Rosciano (PE) alla Salita
San Nicola 11-Via Regina Elena snc, situato al piano terra, composto da due vani e servizio, confinante con Salita San Nicola, Salita Giardino, Via Regina Elena altra u.i.u, salvo altri, censito nel Catasto Fabbricati di detto Comune al foglio 21, particella 440, sub 6 – in precedenza subb 2 e 3 – Categoria C/2, 41 mq, rendita catastale € 110,11. Il cespite appare graficamente rappresentato nella planimetria depositata al Catasto in data 10.05.2024, protocollo n. PE0054952.
L'immobile sub a) è attualmente censito in Catasto Fabbricati esattamente in ditta:
nato ad [...] in data [...], c.f. CO
, proprietà per 1/2; , nato a [...] in C.F._1 Parte_3
data il 24 dicembre 1973, codice fiscale , proprietà per 1/2. Il C.F._3
diritto è pervenuto al IG. per donazione del 25.07.2021, registrata CO
in PE il 31 luglio 2001, repertorio n. 6904 Raccolta n. 2835, Pubblico ufficiale
Dott. . Persona_3
L'immobile sub b) è attualmente censito in Catasto Fabbricati esattamente in ditta:
nato ad [...] in data [...], c.f. CO
pagina 6 di 10 , proprietà per 1/2; , nato a [...] in C.F._1 Parte_3
data il 24 dicembre 1973, codice fiscale , proprietà per 1/2; C.F._3
risulta menzione obsoleta di usufrutto in favore di nato a CO
ROSCIANO il 15.04.1929, cf. , estinto per causa di morte in C.F._4
data 25.02.2004. Il diritto è pervenuto al IG. per donazione del CO
25.07.2021, registrata in PE il 31 luglio 2001, repertorio n. 6904 Raccolta n.
2835, Pubblico ufficiale Dott. . Persona_3
L'immobile sub c) è attualmente censito Catasto Fabbricati esattamente in ditta:
nato ad [...] in data [...], c.f. CO
, proprietà per 1/1; risulta menzione obsoleta di usufrutto in C.F._1
favore di nato a [...] il [...], cf. CO
, estinto per causa di morte in data 25.02.2004. C.F._4
Il diritto di proprietà è pervenuto al IG. per donazione del CO
02.07.1991,
Pubblico ufficiale ede ES (PE) Repertorio n. 117244, voltura n. CP_8
4671.1/1991 in atti dal 22.09.1992.
Nel trasferimento dei diritti in favore del IG. sono compresi tutti Parte_1
i connessi diritti, gli accessori, le accessioni e le pertinenze, nonché la proporzionale quota di comproprietà sulle parti comuni del fabbricato, così come determinate dall'art. 1117 c.c., dai titoli di provenienza.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 comma 497 Legge 266/05, si dichiara che il valore catastale dell'immobile sub a) è pari ad Euro 43.848,00, che il valore catastale dell'immobile sub b) è pari ad Euro 6.767,46, che il valore catastale dell'immobile sub c) è pari ad Euro 12.717,71.
Non è stabilito alcun corrispettivo per la cessione dei diritti sui predetti immobili.
pagina 7 di 10 Ai sensi e per gli effetti della legge n. 47 del 28 febbraio 1985 e successive proroghe, modifiche e integrazioni la parte venditrice dichiara che le opere relative ai fabbricati subb a, b e c sono state iniziate anteriormente al 1° settembre 1967.
Ai sensi del comma 1-bis dell'art. 29 della l. n. 52/1985 (così come modificata dall'art. 19, comma 14 del d.l. n. 78/2010) il IG. dichiara ed il CO
IG. prende atto, che vi è conformità sostanziale tra lo stato di Parte_1
fatto, i dati catastali e le planimetrie depositate in catasto, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale.
Relativamente all'immobile sub a) la parte alienante consegna alla parte acquirente l'Attestato di Prestazione Energetica relativo all'immobile in oggetto, redatto ai sensi del D. Lgs. 19 Agosto 2005 n. 192 e s.m.i. in data 22 marzo 2024 dal Geom. CP_9
, iscritto all'Albo dei Geometri di PE. La parte alienante dichiara e
[...]
garantisce che non si è verificata nessuna delle condizioni incidenti sulla validità dell'attestato energetico prodotto in relazione a quanto prescritto dall'art. 6, c. 5 di detto decreto;
detto Attestato, in copia certificata conforme, si allega al presente atto.
Relativamente all'immobile sub b) non sussiste obbligo di APE, poiché dichiarato inabitabile, giusto provvedimento dell'Autorità comunale sopra menzionato.
L'alienante dichiara di non aver effettuato, relativamente agli immobili in oggetto o a parti condominiali del fabbricato, alcuno degli interventi agevolati (c.d.
di cui all'art. 119 del D.L. 19 maggio 2020 n. 34 convertito in CP_5
Legge in data 17 luglio 2020 n. 77 e ss.mm. e integrazioni.
Il IG. rinuncia ad iscrivere ipoteca legale sugli immobili così Parte_1
trasferiti.
– articolo 4 –
Le parti si obbligano a curare la trascrizione e voltura del verbale presso il competente ufficio della pubblicità immobiliare, esonerando il Cancelliere dalle responsabilità connesse a tale incombente.
pagina 8 di 10 – articolo 5 –
I IG.ri e provvederanno ciascuno per sé al CO Controparte_2
proprio mantenimento senza necessità di alcun assegno da parte dell'altro coniuge.
Il figlio provvederà per sé al proprio mantenimento senza Parte_1
necessità di alcun assegno da parte dei genitori.
– articolo 6 –
In osservanza del protocollo approvato dall'Osservatorio sulla Giustizia del
Circondario del Tribunale di PE nella riunione del 17.11.2020, le Parti attestano e dichiarano quanto segue:
• i IG.ri e non vogliono riconciliarsi;
CO Controparte_2
• le previsioni economiche di cui sopra (cfr. trasferimenti immobiliari) intervengono quale condizione patrimoniale dell'accordo tra i coniugi, nonché tra figlio e genitori;
a tal scopo, le Parti sottoscrivono l'atto in ogni pagina;
• relativamente alle indicazioni sulle disponibilità patrimoniali, sia immobiliari che mobiliari, e relativa documentazione, le parti dichiarano di rinunciare reciprocamente al deposito di dette indicazioni e documentazioni per averle già tra loro condivise e di averne avuto visione.
Come da verbale di udienza del giorno 13.06.2024, le parti hanno dichiarato di rinunciare al trasferimento immobiliare relativo al punto b) di pag. 3 dell'accordo e il Presidente ha interlineato detta unità immobiliare alla pag. 3 del suddetto accordo.
Manda alla Cancelleria del Tribunale per l'inoltro di copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di MANOPPELLO perché provveda alle annotazioni ed agli altri incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, dando atto che - salva preesistente separazione dei beni - ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime pagina 9 di 10 patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 13.06.2024).
Spese compensate.
Così deciso in PE il 03.07.2024
Il Presidente
Dott. Angelo Mariano Bozza
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ES
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Angelo Mariano BOZZA Presidente Relatore dott. Carmine DI FULVIO Giudice dott.ssa Cleonice CORDISCO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1160 /2024 v.g. promossa da:
, nato a [...] il [...], CO
e nata a [...] il [...], Controparte_2
con l'intervento del IG. , nato a [...] il [...], Parte_1
tutti assistiti e difesi dall'avv. ARQUILLA SERGIO
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi
pagina 1 di 10 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22/05/2024, e CO CP_2
esponevano che in data 18/09/1986 avevano contratto matrimonio
[...]
con rito concordatario, in MANOPPELLO.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di PE per ottenere la separazione personale.
All'udienza del 13/06/2024 i coniugi, alla presenza del Cancelliere che procedeva all'attestazione in conformità alla Sentenza n. 21761/2021 delle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione e a quanto stabilito dall'art. 29, comma 1-bis, Legge n.
52/1985, inserito dall'art. 19 comma 14 D.L. 78/2010 convertito con Legge n.
122/2010, comparivano dinanzi al Presidente e si riportavano al ricorso introduttivo.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che le condizioni della separazione non sono contrarie alla Legge, all'ordine pubblico ed al buon costume e che pertanto la domanda è fondata e deve essere accolta, con spese come da dispositivo. si dà atto che, salva preesistente separazione dei beni, ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 13.06.2024);
P. Q. M.
Il Tribunale di PE, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi CP_1
e , provvede come segue:
[...] Controparte_2
pagina 2 di 10 O M O L O G A la separazione consensuale dei predetti coniugi alle seguenti condizioni, concordate e confermate:
– premesso che –
Le parti sono così così identificate:
IG. , nato ad [...] in data [...], residente in CO
Rosciano (PE) alla Via Regina Elena n. 21, c.f. - coniuge;
C.F._1
IG.ra nata a [...] in data [...] e Controparte_2
residente in [...] - coniuge;
IG. , nato a [...] il [...], c.f. Parte_1 C.F._2
e residente in [...] - figlio maggiorenne convivente, intervenuto;
– articolo 1 –
I coniugi IG.ri e sono autorizzati a vivere CO Controparte_2
separati, con l'obbligo del mutuo rispetto.
– articolo 2 –
La casa coniugale di VA (PE), Via Mazzini n. 10 è assegnata alla IG.ra
Altresì, il IG. trasferisce alla coniuge Controparte_2 CO
che accetta ed acquista, il predetto immobile costituente casa Controparte_2
coniugale, facente parte di un fabbricato condominiale sito nel Comune di
VA alla Via Mazzini n. 10 e precisamente:
a) appartamento posto al piano secondo (p.2), distinto con il numero interno sette (n. int. 7), composto di quattro vani, cucina, servizi ed accessori, con due balconi a livello, confinante con la Via Mazzini tramite distacco, proprietà e aventi Per_1
causa, vano scala, salvo altri, distinto nel NCEU del Comune di VA, foglio
3, particella 376, subalterno 14, Via Mazzini p.2, zc 1, Categoria A/2, classe 2 vani
6,5, rendita catastale Euro 469,98. Il cespite appare graficamente rappresentato nella pagina 3 di 10 planimetria depositata al Catasto fabbricati in data 31.03.1970 protocollo n.
T110368;
b) locale uso ripostiglio posto al piano quinto (p. 5) o sottotetto, dello sto corpo di fabbrica, della superficie di metri quadrati cinque (mq 5) circa, a confine con proprietà e aventi causa, proprietà e aventi Controparte_3 Persona_2
causa, proprietà e aventi causa, e corridoio di accesso comune, salvo altri, Per_1
riportato nel NCEU del Comune di VA (PE) al foglio 3 particella 376 subalterno 28, Via Mazzini p 5, zc 1, Categoria C/2, mq 5, con rendita pari a 25,05. Il cespite appare graficamente rappresentato nella planimetria depositata al Catasto fabbricati in data 24.04.1997 protocollo n. T109707.
Detti immobili sono attualmente censiti in Catasto Fabbricati esattamente in ditta:
nato ad [...] in data [...], c.f. CO
, proprietà per 1000/1000. C.F._1
Quanto oggetto del presente trasferimento è pervenuto all'alienante in forza di compravendita del 3.10.1997, registrato in Popoli in data 8.10.1997 al n. 690 serie 1, trascritto a PE il 7.10.1997 ai nn. 9655/6936, repertorio n. 1049, raccolta n. 412,
Pubblico ufficiale dott. . Persona_3
Nel trasferimento del diritto in favore della IG.ra sono Controparte_2
compresi tutti i connessi diritti, gli accessori, le accessioni e le pertinenze, nonché la proporzionale quota di comproprietà sulle parti comuni del fabbricato, così come determinate dall'art. 1117 c.c., dai titoli di provenienza e dal Regolamento di
Condominio, che la IG.ra dichiara di ben conoscere e si Controparte_2
obbliga ad osservare in ogni sua previsione e a far osservare anche dai suoi aventi causa o qualsiasi titolo.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 comma 497 Legge 266/05, si dichiara che il valore catastale dell'appartamento è pari ad Euro € 59.217,48 e che il valore catastale del magazzino è pari ad Euro € 3.156,30.
pagina 4 di 10 Non è stabilito alcun corrispettivo per la cessione dei diritti sui predetti immobili.
I predetti immobili sono stati edificati in base a licenza edilizia rilasciata dal Comune di VA in data 17 luglio 1968. Essi non sono affetti da irregolarità urbanistico-edilizie che ne escludono o ne limitano la trasmissibilità.
Ai sensi del comma 1-bis dell'art. 29 della l. n. 52/1985 (così come modificata dall'art. 19, comma 14 del d.l. n. 78/2010) il IG. dichiara, e la CO
IG.ra prende atto, che vi è conformità sostanziale tra lo stato Controparte_2
di fatto, i dati catastali e le planimetrie depositate in catasto, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale.
La parte alienante consegna alla parte acquirente l'Attestato di Prestazione Energetica relativo all'immobile in oggetto, redatto ai sensi del D. Lgs. 19 Agosto 2005 n. 192 e s.m.i. in data 22 marzo 2024 dall'Arch. iscritto all'Ordine degli Controparte_4
Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di PE, sez A n. 1774. La parte alienante dichiara e garantisce che non si è verificata nessuna delle condizioni incidenti sulla validità dell'attestato energetico prodotto in relazione a quanto prescritto dall'art. 6, c. 5 di detto decreto;
detto Attestato, in copia certificata conforme, si allega al presente atto.
L'alienante dichiara di non aver effettuato, relativamente all'immobile in oggetto o a parti condominiali del fabbricato, alcuno degli interventi agevolati (c.d.
di cui all'art. 119 del D.L. 19 maggio 2020 n. 34 convertito in CP_5
Legge in data 17 luglio 2020 n. 77 e ss.mm. e integrazioni.
La IG.ra rinuncia ad iscrivere ipoteca legale. Controparte_2
– articolo 3 –
Il IG. trasferisce al figlio , che accetta ed CO Parte_1
acquista, i seguenti immobili IG. , che accetta ed acquista, i CP_1 CP_1
seguenti diritti immobiliari:
pagina 5 di 10 a) diritto di proprietà pari ad 1/2 dell'abitazione sita in Rosciano (PE) Via Regina
Elena 25, disposto su più livelli, con annessa corte esclusiva, composto da locale fondaco al piano seminterrato (p.S1), ingresso, disimpegno, due vani, cucina e servizio al piano terra (p.T), ingresso, tre vani, servizio, e balcone a livello al piano primo (p.1), a confine con detta via Regina Elena a due lati, Via Vittorio Emanuele
III, proprietà di Rosciano, proprietà e suoi aventi causa, Pt_2 Controparte_6
salvo altri, censito nel Catasto Fabbricati di detto Comune al foglio di mappa 21, particella 458, subalterno 4 e particella graffata 994, Via Regina Elena n. 25, p.S1-T-
1, categoria A/4, classe 2, vani 7.5, rendita catastale di Euro 348,61, corte esclusiva particella 994. Il cespite appare graficamente rappresentato nella planimetria depositata al Catasto in data 05.07.2001, protocollo n. T112408.
c) diritto di proprietà pari all'intero di un magazzino sito in Rosciano (PE) alla Salita
San Nicola 11-Via Regina Elena snc, situato al piano terra, composto da due vani e servizio, confinante con Salita San Nicola, Salita Giardino, Via Regina Elena altra u.i.u, salvo altri, censito nel Catasto Fabbricati di detto Comune al foglio 21, particella 440, sub 6 – in precedenza subb 2 e 3 – Categoria C/2, 41 mq, rendita catastale € 110,11. Il cespite appare graficamente rappresentato nella planimetria depositata al Catasto in data 10.05.2024, protocollo n. PE0054952.
L'immobile sub a) è attualmente censito in Catasto Fabbricati esattamente in ditta:
nato ad [...] in data [...], c.f. CO
, proprietà per 1/2; , nato a [...] in C.F._1 Parte_3
data il 24 dicembre 1973, codice fiscale , proprietà per 1/2. Il C.F._3
diritto è pervenuto al IG. per donazione del 25.07.2021, registrata CO
in PE il 31 luglio 2001, repertorio n. 6904 Raccolta n. 2835, Pubblico ufficiale
Dott. . Persona_3
L'immobile sub b) è attualmente censito in Catasto Fabbricati esattamente in ditta:
nato ad [...] in data [...], c.f. CO
pagina 6 di 10 , proprietà per 1/2; , nato a [...] in C.F._1 Parte_3
data il 24 dicembre 1973, codice fiscale , proprietà per 1/2; C.F._3
risulta menzione obsoleta di usufrutto in favore di nato a CO
ROSCIANO il 15.04.1929, cf. , estinto per causa di morte in C.F._4
data 25.02.2004. Il diritto è pervenuto al IG. per donazione del CO
25.07.2021, registrata in PE il 31 luglio 2001, repertorio n. 6904 Raccolta n.
2835, Pubblico ufficiale Dott. . Persona_3
L'immobile sub c) è attualmente censito Catasto Fabbricati esattamente in ditta:
nato ad [...] in data [...], c.f. CO
, proprietà per 1/1; risulta menzione obsoleta di usufrutto in C.F._1
favore di nato a [...] il [...], cf. CO
, estinto per causa di morte in data 25.02.2004. C.F._4
Il diritto di proprietà è pervenuto al IG. per donazione del CO
02.07.1991,
Pubblico ufficiale ede ES (PE) Repertorio n. 117244, voltura n. CP_8
4671.1/1991 in atti dal 22.09.1992.
Nel trasferimento dei diritti in favore del IG. sono compresi tutti Parte_1
i connessi diritti, gli accessori, le accessioni e le pertinenze, nonché la proporzionale quota di comproprietà sulle parti comuni del fabbricato, così come determinate dall'art. 1117 c.c., dai titoli di provenienza.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 comma 497 Legge 266/05, si dichiara che il valore catastale dell'immobile sub a) è pari ad Euro 43.848,00, che il valore catastale dell'immobile sub b) è pari ad Euro 6.767,46, che il valore catastale dell'immobile sub c) è pari ad Euro 12.717,71.
Non è stabilito alcun corrispettivo per la cessione dei diritti sui predetti immobili.
pagina 7 di 10 Ai sensi e per gli effetti della legge n. 47 del 28 febbraio 1985 e successive proroghe, modifiche e integrazioni la parte venditrice dichiara che le opere relative ai fabbricati subb a, b e c sono state iniziate anteriormente al 1° settembre 1967.
Ai sensi del comma 1-bis dell'art. 29 della l. n. 52/1985 (così come modificata dall'art. 19, comma 14 del d.l. n. 78/2010) il IG. dichiara ed il CO
IG. prende atto, che vi è conformità sostanziale tra lo stato di Parte_1
fatto, i dati catastali e le planimetrie depositate in catasto, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale.
Relativamente all'immobile sub a) la parte alienante consegna alla parte acquirente l'Attestato di Prestazione Energetica relativo all'immobile in oggetto, redatto ai sensi del D. Lgs. 19 Agosto 2005 n. 192 e s.m.i. in data 22 marzo 2024 dal Geom. CP_9
, iscritto all'Albo dei Geometri di PE. La parte alienante dichiara e
[...]
garantisce che non si è verificata nessuna delle condizioni incidenti sulla validità dell'attestato energetico prodotto in relazione a quanto prescritto dall'art. 6, c. 5 di detto decreto;
detto Attestato, in copia certificata conforme, si allega al presente atto.
Relativamente all'immobile sub b) non sussiste obbligo di APE, poiché dichiarato inabitabile, giusto provvedimento dell'Autorità comunale sopra menzionato.
L'alienante dichiara di non aver effettuato, relativamente agli immobili in oggetto o a parti condominiali del fabbricato, alcuno degli interventi agevolati (c.d.
di cui all'art. 119 del D.L. 19 maggio 2020 n. 34 convertito in CP_5
Legge in data 17 luglio 2020 n. 77 e ss.mm. e integrazioni.
Il IG. rinuncia ad iscrivere ipoteca legale sugli immobili così Parte_1
trasferiti.
– articolo 4 –
Le parti si obbligano a curare la trascrizione e voltura del verbale presso il competente ufficio della pubblicità immobiliare, esonerando il Cancelliere dalle responsabilità connesse a tale incombente.
pagina 8 di 10 – articolo 5 –
I IG.ri e provvederanno ciascuno per sé al CO Controparte_2
proprio mantenimento senza necessità di alcun assegno da parte dell'altro coniuge.
Il figlio provvederà per sé al proprio mantenimento senza Parte_1
necessità di alcun assegno da parte dei genitori.
– articolo 6 –
In osservanza del protocollo approvato dall'Osservatorio sulla Giustizia del
Circondario del Tribunale di PE nella riunione del 17.11.2020, le Parti attestano e dichiarano quanto segue:
• i IG.ri e non vogliono riconciliarsi;
CO Controparte_2
• le previsioni economiche di cui sopra (cfr. trasferimenti immobiliari) intervengono quale condizione patrimoniale dell'accordo tra i coniugi, nonché tra figlio e genitori;
a tal scopo, le Parti sottoscrivono l'atto in ogni pagina;
• relativamente alle indicazioni sulle disponibilità patrimoniali, sia immobiliari che mobiliari, e relativa documentazione, le parti dichiarano di rinunciare reciprocamente al deposito di dette indicazioni e documentazioni per averle già tra loro condivise e di averne avuto visione.
Come da verbale di udienza del giorno 13.06.2024, le parti hanno dichiarato di rinunciare al trasferimento immobiliare relativo al punto b) di pag. 3 dell'accordo e il Presidente ha interlineato detta unità immobiliare alla pag. 3 del suddetto accordo.
Manda alla Cancelleria del Tribunale per l'inoltro di copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di MANOPPELLO perché provveda alle annotazioni ed agli altri incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, dando atto che - salva preesistente separazione dei beni - ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime pagina 9 di 10 patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 13.06.2024).
Spese compensate.
Così deciso in PE il 03.07.2024
Il Presidente
Dott. Angelo Mariano Bozza
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