CASS
Sentenza 5 settembre 2024
Sentenza 5 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 05/09/2024, n. 33712 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33712 |
| Data del deposito : | 5 settembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AN AF nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 08/02/2024 del TRIB. LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere MARINA CIRESE;
lette le conclusioni del PG FERDINANDO LIGNOLA Penale Sent. Sez. 4 Num. 33712 Anno 2024 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: CIRESE MARINA Data Udienza: 03/07/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 21.3.2024 il Tribunale di Catanzaro ha rigettato l'istanza di riesame proposta da TA AF avverso l'ordinanza del Gip del Tribunale di Catanzaro del 18.1.2024 applicativa della custodia cautelare in carcere in relazione al reato di cui al capo 1) della rubrica, concernente la partecipazione all'associazione finalizzata al narcotraffico con sede e basi logistiche in Catanzaro. Il Tribunale del riesame, richiamandosi a quanto esposto nell'ordinanza genetica, ha confermato il quadro di gravità indiziaria in ordine al reato contestato fondato sulle captazioni telefoniche ed ambientali, sulle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, sulle attività di perquisizione e sequestro e sui servizi di o.c.p. che hanno consentito di individuare un'associazione criminosa finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti con centro nevralgico-operativo in Catanzaro e rapporti stabili di approvvigionamento con diversi fornitori lianche al di fuori del territorio calabrese, facente capo a ZZ NI e CC RC. Il ricorrente, in particolare, secondo la prospettazione accusatoria si riforniva stabilmente di sostanza stupefacente dall'associazione spacciando poi presso il locale da lui gestito ovvero il bar Mohito sito in via T. Campanella. Allo stesso era altresì contestato il reato di cui al capo 62) 1 avente ad oggetto la cessione continuata di sostanza stupefacente del tipo cocaina. Quanto alle esigenze cautelari, il Tribunale ha ribadito il giudizio prognostico circa la sussistenza di un concreto ed attuale pericolo di recidivanza. 2. Avverso detta ordinanza l'indagato, a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi di ricorso. Con il primo motivo deduce t ai sensi dell'art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen 7 in relazione agli artt. 273 cod.proc.pen. e 74 d.p.r. n. 309 del 1990, la mancanza e l'illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza degli elementi indiziari legittimanti la emissione del provvedimento cautelare personale ed il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza circa la sussistenza della fattispecie di cui agli artt. 74 e ss. D.P.r. n. 309 del 1990 nonché l'omessa risposta alle censure difensive contenute nella memoria depositata in udienza. Si assume che l'ordinanza impugnata quanto alla prova della condotta associativa si é sottratta all'obbligo motivazionale l limitandosi a richiamare le argomentazioni del giudice di primo grado. 2 Si rileva che l'ordinanza impugnata ha ritenuto la partecipazione del ricorrente all'associazione per l'inserimento dello stesso nelle relazioni di compravendita di narcotici condotte dal sottogruppo facente capo al LO tanto da essere individuato al pari dei sodali quale debitore in solido per le forniture ricevute dalla consorteria. Al contrario la presenza del ricorrente si spiegava unicamente con il rapporto di amicizia con il LO e la somma in questione non aveva attinenza con la cessione di stupefacenti bensì si riferiva ad un rapporto lavorativo con il US. Inoltre si assume che le condotte ascritte al ricorrente non possono essere ricondotte alla partecipazione all'associazione de qua. Con il secondo motivo deduce la violazione dell'art. 274 lett. c) cod.proc.pen. Si assume che le esigenze cautelari pur in presenza delle presunzioni derivanti dal titolo di reato contestato non si confronta con gli elementi fattuali e personologici della condotta. 3. Il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha rassegnato conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso. 4. La difesa dell'indagato ha depositato memoria. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso é nel complesso infondato. Quanto al primo motivo, va premesso che in tema di impugnazione dei provvedimenti in materia di misure cautelari, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto nel caso in cui denunci la violazione di specifiche norme di legge ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero che si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr. Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628-01; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, Di Iasi, Rv. 269884-01). Anche con riferimento al giudizio cautelare personale, cioè, il controllo di legittimità susseguente alla proposizione del ricorso per cassazione non comprende il potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né quello di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato, trattandosi di apprezzamenti rientranti nelle valutazioni del G.I.P. e del Tribunale del riesame, ed essendo esso, invece, circoscritto all'esame dell'atto impugnato al fine di verificare la sussistenza lato, la congruenza e la coordinazione logica dell'apparato argonnentativo che 3 collega gli indizi al giudizio di probabile colpevolezza dell'indagato e, dall'altro, la valenza sintomatica degli indizi. Tale controllo, stabilito a garanzia del provvedimento, non involge il giudizio ricostruttivo del fatto e gli apprezzamenti del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e la concludenza dei risultati del materiale probatorio, quando la motivazione - come nel caso in esame - sia adeguata, coerente ed esente da errori logici e giuridici. Non sono consentite, pertanto, censure che, pur formalmente investendo la motivazione, e a fortiori ammantandosi di una pretesa violazione di legge, si risolvano, in realtà, nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze esaminate dal giudice di merito. 1.1. Ebbene nel caso di specie, pur censurando il ricorrente la sola partecipazione all'associazione di cui al capo 1) della contestazione, va premesso che l'ordinanza impugnata ha puntualmente ricostruito la sussistenza del sodalizio criminoso de quo al cui vertice vi era ZZ NI. E' stata del pari ravvisata l'esistenza di una gerarchia all'inyno del gruppo i cui re t i ./ t" e capi sceglievano i luoghi di occultamento della sostanza ed il controllo continuo sugli acquirenti spacciatori /gestendo i rapporti debito/credito con l'attribuzione ai sodali di un ruolo ben preciso. Quanto alla partecipazione dell'TA al sodalizio finalizzato allo spaccio di stupefacenti, l'ordinanza impugnata r con motivazione logica e puntuale ( ha ricostruito il ruolo del medesimo sulla scorta del contenuto di intercettazioni telefoniche da cui risulta il pieno inserimento dello stesso nella struttura del sodalizio e la riferibilità anche al medesimo dei rapporti obbligatori traenti origine dalle forniture di droga.. In particolare l'TA risultava inserito nel sottogruppo facente capo al LO, il quale operava sul mercato della droga anche gestendo autonomamente un proprio giro di clientela ed in tale ambito era individuato quale debitore in solido, al pari dei sodali, per le forniture ricevute dalla consorteria. Sulla base di tali elementi probatori, il Tribunale del riesame, condividendo l'impostazione del giudice di primo grado, ha ritenuto che il contributo apportato dall'TA non potesse tradursi in un occasionale coinvolgimento ma involgesse invece un'effettiva partecipazione e consapevolezza delle logiche del sodalizio. Ed invero, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, integra la condotta di partecipazione a un'associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti la disponibilità all'acquisto costante della sostanza di cui il sodalizio fa commercio, ove, unitamente ad altri indici comprovanti l'inserimento organico nella associazione, determini uno stabile rapporto, ancorché non esclusivo, con questa (vedi da ultimo Sez. 4, n. 3398 del 14/12/2023, dep. 2024, Rv. 285702). 4 2. Infondato é il secondo motivo. In pùnto di valutazione delle esigenze cautelari, va considerata la presunzione di cui all'articolo 275, comma 3, cod. proc. pen., che in presenza di gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, prescrive l'applicazione della custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari o che, in relazione al caso concreto, le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure. Si tratta di presunzione relativa che può essere quindi superata anche d'ufficio, allorché emerga ex actis l'esistenza di specifici fatti che consentano di escludere l'esistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della misura più afflittiva. Nella specie tale presunzione non risulta scalfita da alcuna allegazione difensiva, risultando la doglianza generica. 3. In conclusione il ricorso va rigettato. Segue la condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 ter, disp.att.cod.proc.pen. Così deciso il 3.7.2024
lette le conclusioni del PG FERDINANDO LIGNOLA Penale Sent. Sez. 4 Num. 33712 Anno 2024 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: CIRESE MARINA Data Udienza: 03/07/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 21.3.2024 il Tribunale di Catanzaro ha rigettato l'istanza di riesame proposta da TA AF avverso l'ordinanza del Gip del Tribunale di Catanzaro del 18.1.2024 applicativa della custodia cautelare in carcere in relazione al reato di cui al capo 1) della rubrica, concernente la partecipazione all'associazione finalizzata al narcotraffico con sede e basi logistiche in Catanzaro. Il Tribunale del riesame, richiamandosi a quanto esposto nell'ordinanza genetica, ha confermato il quadro di gravità indiziaria in ordine al reato contestato fondato sulle captazioni telefoniche ed ambientali, sulle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, sulle attività di perquisizione e sequestro e sui servizi di o.c.p. che hanno consentito di individuare un'associazione criminosa finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti con centro nevralgico-operativo in Catanzaro e rapporti stabili di approvvigionamento con diversi fornitori lianche al di fuori del territorio calabrese, facente capo a ZZ NI e CC RC. Il ricorrente, in particolare, secondo la prospettazione accusatoria si riforniva stabilmente di sostanza stupefacente dall'associazione spacciando poi presso il locale da lui gestito ovvero il bar Mohito sito in via T. Campanella. Allo stesso era altresì contestato il reato di cui al capo 62) 1 avente ad oggetto la cessione continuata di sostanza stupefacente del tipo cocaina. Quanto alle esigenze cautelari, il Tribunale ha ribadito il giudizio prognostico circa la sussistenza di un concreto ed attuale pericolo di recidivanza. 2. Avverso detta ordinanza l'indagato, a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi di ricorso. Con il primo motivo deduce t ai sensi dell'art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen 7 in relazione agli artt. 273 cod.proc.pen. e 74 d.p.r. n. 309 del 1990, la mancanza e l'illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza degli elementi indiziari legittimanti la emissione del provvedimento cautelare personale ed il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza circa la sussistenza della fattispecie di cui agli artt. 74 e ss. D.P.r. n. 309 del 1990 nonché l'omessa risposta alle censure difensive contenute nella memoria depositata in udienza. Si assume che l'ordinanza impugnata quanto alla prova della condotta associativa si é sottratta all'obbligo motivazionale l limitandosi a richiamare le argomentazioni del giudice di primo grado. 2 Si rileva che l'ordinanza impugnata ha ritenuto la partecipazione del ricorrente all'associazione per l'inserimento dello stesso nelle relazioni di compravendita di narcotici condotte dal sottogruppo facente capo al LO tanto da essere individuato al pari dei sodali quale debitore in solido per le forniture ricevute dalla consorteria. Al contrario la presenza del ricorrente si spiegava unicamente con il rapporto di amicizia con il LO e la somma in questione non aveva attinenza con la cessione di stupefacenti bensì si riferiva ad un rapporto lavorativo con il US. Inoltre si assume che le condotte ascritte al ricorrente non possono essere ricondotte alla partecipazione all'associazione de qua. Con il secondo motivo deduce la violazione dell'art. 274 lett. c) cod.proc.pen. Si assume che le esigenze cautelari pur in presenza delle presunzioni derivanti dal titolo di reato contestato non si confronta con gli elementi fattuali e personologici della condotta. 3. Il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha rassegnato conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso. 4. La difesa dell'indagato ha depositato memoria. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso é nel complesso infondato. Quanto al primo motivo, va premesso che in tema di impugnazione dei provvedimenti in materia di misure cautelari, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto nel caso in cui denunci la violazione di specifiche norme di legge ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero che si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr. Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628-01; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, Di Iasi, Rv. 269884-01). Anche con riferimento al giudizio cautelare personale, cioè, il controllo di legittimità susseguente alla proposizione del ricorso per cassazione non comprende il potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né quello di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato, trattandosi di apprezzamenti rientranti nelle valutazioni del G.I.P. e del Tribunale del riesame, ed essendo esso, invece, circoscritto all'esame dell'atto impugnato al fine di verificare la sussistenza lato, la congruenza e la coordinazione logica dell'apparato argonnentativo che 3 collega gli indizi al giudizio di probabile colpevolezza dell'indagato e, dall'altro, la valenza sintomatica degli indizi. Tale controllo, stabilito a garanzia del provvedimento, non involge il giudizio ricostruttivo del fatto e gli apprezzamenti del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e la concludenza dei risultati del materiale probatorio, quando la motivazione - come nel caso in esame - sia adeguata, coerente ed esente da errori logici e giuridici. Non sono consentite, pertanto, censure che, pur formalmente investendo la motivazione, e a fortiori ammantandosi di una pretesa violazione di legge, si risolvano, in realtà, nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze esaminate dal giudice di merito. 1.1. Ebbene nel caso di specie, pur censurando il ricorrente la sola partecipazione all'associazione di cui al capo 1) della contestazione, va premesso che l'ordinanza impugnata ha puntualmente ricostruito la sussistenza del sodalizio criminoso de quo al cui vertice vi era ZZ NI. E' stata del pari ravvisata l'esistenza di una gerarchia all'inyno del gruppo i cui re t i ./ t" e capi sceglievano i luoghi di occultamento della sostanza ed il controllo continuo sugli acquirenti spacciatori /gestendo i rapporti debito/credito con l'attribuzione ai sodali di un ruolo ben preciso. Quanto alla partecipazione dell'TA al sodalizio finalizzato allo spaccio di stupefacenti, l'ordinanza impugnata r con motivazione logica e puntuale ( ha ricostruito il ruolo del medesimo sulla scorta del contenuto di intercettazioni telefoniche da cui risulta il pieno inserimento dello stesso nella struttura del sodalizio e la riferibilità anche al medesimo dei rapporti obbligatori traenti origine dalle forniture di droga.. In particolare l'TA risultava inserito nel sottogruppo facente capo al LO, il quale operava sul mercato della droga anche gestendo autonomamente un proprio giro di clientela ed in tale ambito era individuato quale debitore in solido, al pari dei sodali, per le forniture ricevute dalla consorteria. Sulla base di tali elementi probatori, il Tribunale del riesame, condividendo l'impostazione del giudice di primo grado, ha ritenuto che il contributo apportato dall'TA non potesse tradursi in un occasionale coinvolgimento ma involgesse invece un'effettiva partecipazione e consapevolezza delle logiche del sodalizio. Ed invero, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, integra la condotta di partecipazione a un'associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti la disponibilità all'acquisto costante della sostanza di cui il sodalizio fa commercio, ove, unitamente ad altri indici comprovanti l'inserimento organico nella associazione, determini uno stabile rapporto, ancorché non esclusivo, con questa (vedi da ultimo Sez. 4, n. 3398 del 14/12/2023, dep. 2024, Rv. 285702). 4 2. Infondato é il secondo motivo. In pùnto di valutazione delle esigenze cautelari, va considerata la presunzione di cui all'articolo 275, comma 3, cod. proc. pen., che in presenza di gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, prescrive l'applicazione della custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari o che, in relazione al caso concreto, le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure. Si tratta di presunzione relativa che può essere quindi superata anche d'ufficio, allorché emerga ex actis l'esistenza di specifici fatti che consentano di escludere l'esistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della misura più afflittiva. Nella specie tale presunzione non risulta scalfita da alcuna allegazione difensiva, risultando la doglianza generica. 3. In conclusione il ricorso va rigettato. Segue la condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 ter, disp.att.cod.proc.pen. Così deciso il 3.7.2024