TRIB
Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 09/04/2025, n. 142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 142 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 379/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SCIACCA
Il Giudice del Lavoro Leonardo Modi ca
nell a caus a inst aurat a
TRA
rappresentato e difeso dall'Avv. CRAPARO Parte_1
SALVATORE
Ricorrent e
E
., rappresent at a e difesa dagli avv.ti DE LUC A Controparte_1
TAMAJ O R AFFAELE;
TOFFOLETTO FRANCO;
AM MA IM,
ET OL E VI SE PE
resist ent e
E NEI CONFRONTI DI
: rapp.t o e Controparte_2 difeso dall'Avv. ILARDO GIANTONY
- resi stent e
OGGETTO: m ansioni superi ori , indennit à;
CONCLUS IONI DE LLE PARTI: com e nel verbal e di udienza all'udienza del 09/04/2025 ha pronunciato la seguente sentenza ex art . 429
c.p.c, dando let tura del s eguent e
DISPOS ITIVO il Giudice del Lavoro, defi nitivam ent e pronunci ando, disatt esa o assorbit a ogni ult eriore dom anda, azi one o eccezi one : rigetta il ri corso;
condann a il ricorrente alla refusione delle spese di lite di € 2.700,00 oltre com pensi generali 15%, IVA e cpa;
spese com pens at e t ra il ricorrent e e;
CP_3
riserva a 60 giorni il deposi to del le moti vazioni
*****
RAGI ONI DI FATT O E DI DIRITTO DELLA DECIS IONE
Con ri corso deposit ato il 23/03/ 2021, - prem esso di Parte_1
avere prestato att ivi tà l avorati va all e di pendenze di CP_1
dall'1.05 .2015 al 3 0.04.201 8, con la quali fi ca di addetto alla
[...]
vendit a Liv. 4° del CCNL per i dipendenti del t erzi ario - ha dedott o di avere s volto preval ent em ent e, per tutt o il suddett o arco t emporal e, mansioni superiori ri conducibil i al III° li vell o del CCNL appl icato.
Il ri corrent e ha quindi all egato di avere percepito una ret ri buzion e inferiore ris pet to a quell a effettivam ent e spet tantegli, nonché di non avere percepito la indennità di cassa e maneggio di denaro di cui all'art. 195 del
CCNL appli cato.
Tanto prem ess o, ha chi est o: rit enere e dichiarare che il Si g. Parte_1
ha diri tto ad esser e inquadrato con decorrenza 01/05/ 2015 o dall a
[...]
diversa dat a che dovess e emergere nel corso del giudi zio, si a ai fini giuridici che economici, nel livello III° di cui all'art. 96, n.16, del CCNL per i dipendent i del terzi ari o: commercio, distri buzi one e servizi , avendo svol to dall o 01/05/2015 e fino al 30/04/ 2018, e qui ndi per oltre tre mesi, con car att er e di pr eval enz a rispett o al le mansi oni di inquadramento l e mansioni pr evist e nel s uindicato li vello;
- per l 'eff etto, condannare l a
in persona del l egale rappresentant e pro t empore, Controparte_1
anche a titolo di ris arci ment o danni ed anche ai sensi dell 'art. 2112 c.c.,
2 a corris pondere al r icor rent e a tit olo di differenze retri buti ve maturat e e maturande, l'importo complessivo di € 17.183,68 oltre gli ulteriori interessi e ri valutazi one monetari a cal col ato fi no al 31/01/2021 nonché le successi ve occorr ende, ovver o il di verso i mporto, maggi ore o minore, che dovesse ess er e det er minat o a seguito di espletanda CT U, nonché a versare
i rel ati vi oneri previdenzial i e contributivi in f avore dell 'ent e previdenzial e;
- in vi a coordinata o subordinat a, rit enere e di chiarare che il Si g. ha di ritto ad ott enere la corresponsione , per le Parte_1
mansioni s volt e dall o 01/05/ 2015 al 30/ 04/2018 o dalla di versa data che dovesse essere accertata all'esito del giudizio, dell'indennità di cassa e maneggio denaro di cui all'art. 195 del CCNL;
- per l'effetto, anche ai sensi del l'art. 2112 c.c., condannare i n persona del Controparte_1
legale r appresentant e pro t empore, a corrispondere al ri corrent e a tit olo di indennità di cassa e maneggio denaro l'importo complessivo di €
2.270,58 oltr e inter essi e ri val utazione monetaria per il IV° Li vell o del
CCNL, nella denegata ipotesi di rigetto della domanda principale, di €
2.563,48 per il III° Livell o del citato CCNL ovvero il di verso i mporto, maggior e o mi nor e, che dovesse essere det erminato a seguito di espl et anda CT U.
Si è costi tuit a in giudi zio la società convenut a che ha cont est ato l a fondat ezza dell a dom anda di cui ha chi est o il rigett o.
Si è costi tuit o in gi udi zio chi edendo, i n caso di accoglimento del CP_3
ricorso, l a condanna dell a soci età convenuta al pagam ent o del le differenze contri buti ve deri vant i dal m aggior im poni bile accert ato.
La causa, ist ruit a con prove t estim oni ali e documenti è st at a deci sa all a odi erna udi enza.
Il ri corso va rigett at o
****
3 Ai fini di una mi gli ore chiarezza, occorre in prim o l uogo ri chi am are l e coordi nate ermeneut iche el aborat e dall a gi uri sprudenza in rel azione ai contenzi osi, come quello di speci e, aventi per oggetto il ri conosci mento di mansioni ass erit am ente s uperiori ex art. 2103 c.c., e del le correl ate differenze ret ri butive.
Secondo cons olidat o ori entam ento di legit timit à, il l avoratore che rivendichi nei confront i del datore di l avoro una superi ore quali fi ca professi onal e in rel azione all e m ansi oni svolt e , ha l 'onere di dimost rare: la nat ura e il peri odo di t empo durante il quale l e m ansioni sono st at e espl et at e;
i l cont enut o dell e disposi zioni i ndivi duali, coll ettive o l egali , in forza dell e quali l a superi ore quali fi ca viene rivendicat a;
l a coincidenza dell e mansioni s volte con quell e descri tte dall a norma indi vidual e, coll etti va o legal e;
con l a conseguenza che non grava sul dat ore di l avoro l'onere di dim ost rare l a non inquadrabilità del le m ansioni svolt e dal lavoratore nel le norme collettive da questi invocat e ai fini del pret eso diritt o all a quali fi ca superiore (cfr. C ass. ord. 01 m arzo 2021, n. 5536;
Cass., S ez. Lav., ord. 31.03.2021, n. 8955).
Compete, dunque, al lavoratore che agisca in giudizi o l'onere di al legar e e provare gli el em enti post i all a base del la dom anda e , i n part icolare , i profili caratt erizzant i l e mansioni dell a quali fi ca superiore rivendi cat a, raffront andoli, altres ì, con quelli concernenti le m ansi oni che egli deduc e di aver concret am ent e s volt o.
In parti col are, affi nché il l avorat ore possa essere i nquadrato i n un superi ore livello professionale del CC NL di categori a è necessario che: 1) siano al m edes imo ass egnat e m ansioni corri spondenti al suddetto livell o, non ess endo suffi ci ent e che i com piti richiesti si ano quantitativam ent e ulteriori o aggi unti vi ris pet to a quel li svolti in precedenza, se questi ultimi corri spondono al m edesim o li vel lo di inquadram ent o;
2) le mansioni corrispond enti al livel lo sup eri ore abbiano quan tomeno carattere preval en te n ell' ipotesi di con temporaneo esp letam ento di mansioni
4 appartenen ti a più l ivell i d'inquad ramento (da ulti mo C ass. 32699/ 2019;
Cass. n. 9/2001) ; 3) i compiti concret am ente svolti dal l avoratore corri spondano a m ansioni inquadrate nel livel lo superiore non sol o ri spetto agli atti nei quali essi materi alm ent e si espli cano, m a anche ri spetto al grado di respons abili tà e di aut onomi a propri o dell a quali fi ca rivendicat a
Risponde, alt resì, a un ori ent am ent o consolidato dell a S uprema C ort e il c.d. cri terio t ri fasi co s econdo cui il giudizio dirett o alla i ndi viduazi one del corrett o inquadram ento di un l avoratore subordi nato si sviluppa in t re fasi successi ve, consist enti nell'accert am ento i n fatt o dell e att ivit à lavorative i n concreto svolt e, nel l'indi viduazione dell e qualifi che e gradi previsti dal contratto coll ettivo di cat egori a e nel raffronto t ra il ri sult at o dell a prim a indagine e i t est i dell a normat iva contrattual e i ndi viduati nell a seconda.
L'osservanza di siffatto crit eri o non ri chi ede che il giudi ce si att enga pedissequam ent e al l a ripeti zione di una rigi da e form ali zzata sequenza dell e azi oni fiss at e dall o schema procediment al e, essendo sufficiente ch e ci ascuno dei m om enti di accert amento, di ri cogni zione e di valut azione abbia t rovat o concreto i ngresso nel ragionam ent o deci sorio, concorrendo a stabilirne le conclus ioni ( cfr. C ass. ord. 08.02.2021, n. 2970 ; Cass. S ez .
Lav., n. 30580/ 2019 ; Cass . n. 26593/2018 ; Cass. n. 10961/ 2018 ; C ass. n.
8142/ 2018, C ass . n. 21329/2017 , C ass. n. 18943/2016 , C ass. n. 6174/2016 ,
Cass. n. 8589/ 2015 ).
Sulla scort a di t ali i ndi cazioni met odologiche è, qui ndi, opportuno part ire dall a dis amina delle decl arat orie cont rat tuali che vengono i n ri lievo nel caso di s peci e.
Sul punto deve innanzit utto ril evarsi un contrast o tra l e parti in ordine al
CCNL appli cabil e. Part e resistente ha i nfatti negato di avere applicat o i l
CCNL indivi duato dal ricorrent e, sost enendo di avere appli cato il CC NL per i dipendenti di Azi ende del Terzi ario, della Di stri buzione e dei servizi
La questi one post a, alm eno per ci ò che concerne il t em a princi pal e del giudizio, ovverosia l'accertamento delle mansioni superiori, appare
5 irrilevant e consi derato che i l CCNL ri chi am ato dall a resist ent e, nell a part e in cui descrive le mans ioni ri conduci bili al 3° e 4 ° l i vell o, risult a sovrapponibil e a quello prodotto dal ri corrent e
Ed infatti appartengono al livell o III° t ant o nel CCNL post o a fondam ento dell a dom anda, quant o in quel lo evocato da parte convenut a […] i lavorat ori che s volgono m ansioni di concetto o preval ent ement e tal i che comportino parti col ari conoscenze t ecniche ed adeguata esperienza, e i lavorat ori s peci alizz ati pr ovetti che, in condizi oni di aut onomia operati va nell 'ambit o dell e pr opri e mansioni, svol gono lavori che comportano una specifi ca ed adeguata capacit à professional e acquisi ta mediante approfondita pr epar azione teori ca e tecnico -prati ca comunque conseguita,
e cioè:
[…]
16) commess o speciali zzat o provetto anche nel settore ali mentare: personale con mansioni di con cetto , di comprovata prof essi onalit à deri vant e da esperi enz a acquisita in azienda, al qual e è riconosci uta autonomi a oper ati va e adeguata det ermi nant e i niziat iva, con l'i ncari co di svol gere congiuntamente i seguenti compit i: fornire atti ve azioni di consul enz a per il buon andamento del l 'atti vit à commercial e, assi curar e nell 'ambit o dell e pr opri e mansioni l'ott imal e gestione dell e merceologi e affidat egli , i ntervenendo sulla composizione degli st ocks e sull a det erminazione dei prezz i, i ntrattenere rapport i commerciali e di vendita al pubbl ico anche att raver so opport une azioni promozi onali, espl etare operazi oni di in cas s o, porr e l a sua esperienza al fine dell 'addest ramento e dell a formazione pr ofessi onale degli altri lavoratori;
Appartengono invece all'area di inquadramento del ricorrente LIVELLO 4°:
i lavorat ori che es eguono compiti operativi anche di vendita e relati ve operazi oni compl ement ari, nonché i l avoratori adi biti ai lavori che richiedono s pecifi che conos cenze t ecni che e particolari capacit à t ecni co - prati che comunque acquisit e, e ci oè:
6 l' addetto alle operazioni ausiliarie alla vendita nelle aziende ad integrale libero servi zio (grandi magazzini, magazzini a prezzo uni co, supermercat i ed esercizi s imil ari ); addet to al l'i nsi eme dell e operazioni ausiliarie alla vendit a, i nt endendosi per t ale l' eserci zio promiscuo dell e funzioni di incasso e r elati va regi strazion e, di preparazi one delle confezioni , di prezzatur a, di mar catura, di segnalazi one dello scoperto dei banchi , di rifornim ento degli s t essi , di movim entazi one fisi ca dell e m erci.
Tanto chi arito, dal confronto t ra l e due decl aratori e, em erge com e i t ratti caratterizzanti l'inquadramento rivendicato siano costituiti: dall'espletamento in misura prevalente di mansioni concetto;
dal riconoscimento di autonomia operativa e dall'espletamento compiti per i quali sono ri chies te particol ari conoscenze t ecniche ed adeguat a esperi enza.
Ora nel cas o concreto, il ri corrente deduce (pag. 2 ri corso) di avere provveduto personalment e all'apertura del punt o vendit a di S ci acca
(avendone le chi avi), di avere assi cura to l'ottim al e gesti one dell e merceol ogi e affi dategli, di avere curat o la composi zione degli st ocks ed intratt en uto rapporti comm erciali e di vendita al pubbli co, di aver post o l a propri a esperienza al fine dell'addest ramento e del l a form azione professi onal e degli alt ri l avoratori (st agist e e Persona_1 Per_2
e, soprattutt o, di avere espletat o operazioni di i ncasso, di chiusura
[...]
di cassa e di computo e rendi cont azione degli incassi di tutte l e cass e gest ite da alt ri operatori , con deposit o degli st essi presso l a cassaforte del punto vendit a (per l a qual e aveva di sponibilit à dell a chiave) con anness a com pilazi one, fi rm a e i nvio alla Societ à del rel ativo report e conness a assunzione di responsabi lit à.
Deve sin da subit o evi denzi arsi che alcune del le atti vit à descritt e dal ricorrent e, e s egnat ament e quell e di i ncasso e di vendit a al pubbli co, siano corri spondenti al profil o di addetto all e azioni di ausil iari e alla vendit a ricoperto dal ricorrente nel periodo ogget to di causa.
7 Ciò, in assenza di puntuali allegazioni e prove circa l'individuazione delle mansioni prevalenti sott o il profilo qualit ativo ri ent ranti nell a cat egori a rivendicat a, gi à depone per la infondatezza dell a pret esa.
Ed infatti, s econdo consoli dat o orient am ent o della S uprem a Cort e, i n caso di mansi oni promis cue, ove la contrattazione coll etti va non preveda una regola specifi ca per l'i ndi viduazione del la cat egoria di appartenenza del lavorat or e, la pr eval enz a - a questo fine - non va det erminata sull a base di una mera contrapposizione quantit ati va dell e mansi oni svol te, bens ì tenendo conto, in base all a reciproca analisi qualitativa, della mansi one maggior ment e si gnif icati va sul piano professional e, purché non esplet at a in via spor adi ca od occasi onale. (Cass. 26978/2009).
Nel caso concreto, i l ricorrent e elenca l e at tivit à espl et at e senza tutt avi a speci fi care l e mansi oni preval ent em ent e svolte nel senso sopra cennat o, così non cons ent endo al giudicante di effettuare, gi à in ast ratto, il necessari o giudi zio di prevalenza da condursi nel caso di atti vità ri cadenti in pi ù li vell i di inquadramento.
In dispart e t ali consi derazi oni , va com unque ri levato che gli assunti att orei non hanno trovato riscontro nell'espletata istruttoria orale.
Non è stato provat o che il ri corrente si si si a occupato in modo continuativo dell'apertura del punto vendita. Sul punto, il teste , Tes_1
che ha ri ferito ess ere st ata coll ega dal ri corrent e dal 2013 al 2020, ha dichiarato “ per quanto riguarda l'apertura del punto vendita , durante la settim ana ce n e occupavamo o io o il di rett ore. Capitava ch e la dom eni ca il ricorrente si occupasse dell'apertura del punto vendita ; circost anza confermat a dal t est e dirett ore del punto vendit a il qual e h a Tes_2 dichiarato “è capitato che il ricorrente si sia occupato dell'apertura del punto vendit a la domeni ca ”.
8
Per quanto riguarda l'atti vit à di form azione dell e st agist e, i t est imoni sent iti sul punto (cfr. e hanno ri ferito che l a loro form azione Tes_1 Tes_2
era affidat a al diret tore e solt ant o nel caso di assenza di questi , se n e sarebbe occupato il ricorrent e;
l e di chi arazi oni sono pienam ent e coerent i con quanto riferito da st agist a nel periodo lugli o Persona_1 novembre 2014 , la quale ha di chi arat o: ”Quando ho fatto lo stage era il
Direttor e che mi s pi egava cosa f are. è capitat o che svolgessi il turno anche di pomeriggio ed in tal caso, essendo assent e il Dirett ore, mi rivolgevo al ricorrent e”.
Neppure può di rsi raggiunt a la piena prova che il ri corrent e abbi a esercit ato, i n via continuativa, l e attività di chiusura dell a cassa. Ed infatti, se è vero che il teste ha dichiarato “: quando i l ri corrent e era di Tes_1
turno la s era, si occupava della chiusura della cassa dei colleghi addetti alla cassa ed eff ettuava l e operazioni di comput o e rendicont azione …” e i n senso anal ogo il test e (si occupava del la chiusura dell a cassa), Per_1
va però ril evato come l a st essa abbi a preci sato “ che quando il Tes_1
ricorrent e s vol geva il turno insi eme a me, ero io che mi occupavo dell a chi usura della cass a . quando non c'ero i o o il direttore, era il ri corrent e che se ne occupava ”. Di chi arazioni del tutto coerenti con quanto ri ferit o dai testimoni e . Il primo ha infatti dichiarato:” Le operazioni Tes_2 Tes_3
di chius ura della cassa veni vano espletate dal ri corrente quando era di turno. Pr ecis o che s e eravamo presenti o io o l 'assist ent e, l e operazi oni di chiusura venivano effettuate o da me o dall'assistente ; il secondo ha riferito “nel caso vi fosse un responsabile di turno, quale Direttore o assist ente erano loro a procedere all a chi usura della cassa ”.
Considerato che il ri corrente si occupava dell a chiusura dell a cassa solo in assenza del direttore o dell'assistente, non può ritenersi integrata la prova dell'espletamento delle suddette mansioni con continuità e, in ogni caso,
9 difett a l a prova che tali m ansioni fossero preval ent i rispetto all e ult eriori svolt e pienamente corri spondenti al livell o di inquadram ent o.
È infatt i em erso che il ri corrent e si occupava anche di: sist em azi one e – riempim ent o degli s caffali , preli evo dell a m erce dal m agazzi no (cfr. t est e
– , ma anche dell a puli zi a dei l ocali ( e Per_1 Tes_4 Tes_2
), m ovim entazione m anuale dei cari chi (t est e , atti vit à del Tes_3 Tes_2 tutto coerenti con l'inquadramento del ricorrente.
Per tali ragioni va rigettata la domanda di accertamento dell'espletamento di m ans ioni superi ori e le correl at e domande di condanna al pagamento dell e differenze retri butive e cont ribut ive.
*****
Pari menti infondata è la dom anda di condanna al pagam ent o dell a indennit à di m aneggi o di denaro.
La disposi zione col l ettiva di ri ferimento ri conosce l a i ndennità in parola
“al personal e nor malment e adibit o ad operazioni di cassa con caratt ere di continui tà, qualor a abbia la pi ena e complet a responsabi lità dell a gestion e dell a cass a, con obbligo di accoll arsi le event uali diff erenze compet e un'indennità di cassa e di maneggio nella misura del 5% della paga nazionale conglobata”.
In base ai principi generali, in materia di riparto dell'onere della prova ex art 2697 c.c., è onere del l avoratore - creditore provare i fatt i costit uivi del diritt o azionat o.
Ciò prem es so, dall a piana lett ura della di sposi zione patti zi a si ri cava com e la spett anza dell a indennit à i n parola si a subordinat a (ol tre che dall'espletamento in modo continuativo delle operazioni di cassa) alla
10 piena respons abi lit à dell a gestione dell a casa con correl at o obbligo di accollo degli eventuali amm anchi.
Nel caso concreto, non è st at a invero neppure prospett at a dal ricorrent e l a sussistenza dell'obbligo di ripianare le eventuali differenze di cassa, non potendosi certamente ritenersi assolto l'onere di allegazione dalla generica afferm azione che egli avrebbe effettuato l e operazioni di cassa con
l'assunzione di responsabilità .
Deve peralt ro ril evarsi com e l e ulteri ori risultanze docum ent ali depongano per l'assenza di siffatto obbligo in capo al ricorrente, considerato che, in un caso i n cui si è verificat a una m ancanza, ri sult a che il ricorrent e si a stat o sanzi onato s ol o in via discipli nare senza il correl at o obbli go di versare l a di fferenza.
In conclusi one, i l ricors o va i nt egral ment e rigett ato.
Le spese seguono la soccom benza e sono liquidate nell a misura indicat a i n dispositivo, facendo appl icazione dei param ent i minimi previsti dal d.m.
55/2014 e succ. m odifi che, i n ragione dell e condi zioni soggettive dell e parti. La posi zi one di neut ralit à assunt a da induce alla compensazion e CP_3
integral e dell e spes e tra ques ti e il ri corrente.
In ragi one del cari co di ruolo, si riserva il deposito dell e mot ivazioni a 60 giorni.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così decis o in Sciacca 09/04/ 2025
Il Giudice
Leonardo Modi ca
11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SCIACCA
Il Giudice del Lavoro Leonardo Modi ca
nell a caus a inst aurat a
TRA
rappresentato e difeso dall'Avv. CRAPARO Parte_1
SALVATORE
Ricorrent e
E
., rappresent at a e difesa dagli avv.ti DE LUC A Controparte_1
TAMAJ O R AFFAELE;
TOFFOLETTO FRANCO;
AM MA IM,
ET OL E VI SE PE
resist ent e
E NEI CONFRONTI DI
: rapp.t o e Controparte_2 difeso dall'Avv. ILARDO GIANTONY
- resi stent e
OGGETTO: m ansioni superi ori , indennit à;
CONCLUS IONI DE LLE PARTI: com e nel verbal e di udienza all'udienza del 09/04/2025 ha pronunciato la seguente sentenza ex art . 429
c.p.c, dando let tura del s eguent e
DISPOS ITIVO il Giudice del Lavoro, defi nitivam ent e pronunci ando, disatt esa o assorbit a ogni ult eriore dom anda, azi one o eccezi one : rigetta il ri corso;
condann a il ricorrente alla refusione delle spese di lite di € 2.700,00 oltre com pensi generali 15%, IVA e cpa;
spese com pens at e t ra il ricorrent e e;
CP_3
riserva a 60 giorni il deposi to del le moti vazioni
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RAGI ONI DI FATT O E DI DIRITTO DELLA DECIS IONE
Con ri corso deposit ato il 23/03/ 2021, - prem esso di Parte_1
avere prestato att ivi tà l avorati va all e di pendenze di CP_1
dall'1.05 .2015 al 3 0.04.201 8, con la quali fi ca di addetto alla
[...]
vendit a Liv. 4° del CCNL per i dipendenti del t erzi ario - ha dedott o di avere s volto preval ent em ent e, per tutt o il suddett o arco t emporal e, mansioni superiori ri conducibil i al III° li vell o del CCNL appl icato.
Il ri corrent e ha quindi all egato di avere percepito una ret ri buzion e inferiore ris pet to a quell a effettivam ent e spet tantegli, nonché di non avere percepito la indennità di cassa e maneggio di denaro di cui all'art. 195 del
CCNL appli cato.
Tanto prem ess o, ha chi est o: rit enere e dichiarare che il Si g. Parte_1
ha diri tto ad esser e inquadrato con decorrenza 01/05/ 2015 o dall a
[...]
diversa dat a che dovess e emergere nel corso del giudi zio, si a ai fini giuridici che economici, nel livello III° di cui all'art. 96, n.16, del CCNL per i dipendent i del terzi ari o: commercio, distri buzi one e servizi , avendo svol to dall o 01/05/2015 e fino al 30/04/ 2018, e qui ndi per oltre tre mesi, con car att er e di pr eval enz a rispett o al le mansi oni di inquadramento l e mansioni pr evist e nel s uindicato li vello;
- per l 'eff etto, condannare l a
in persona del l egale rappresentant e pro t empore, Controparte_1
anche a titolo di ris arci ment o danni ed anche ai sensi dell 'art. 2112 c.c.,
2 a corris pondere al r icor rent e a tit olo di differenze retri buti ve maturat e e maturande, l'importo complessivo di € 17.183,68 oltre gli ulteriori interessi e ri valutazi one monetari a cal col ato fi no al 31/01/2021 nonché le successi ve occorr ende, ovver o il di verso i mporto, maggi ore o minore, che dovesse ess er e det er minat o a seguito di espletanda CT U, nonché a versare
i rel ati vi oneri previdenzial i e contributivi in f avore dell 'ent e previdenzial e;
- in vi a coordinata o subordinat a, rit enere e di chiarare che il Si g. ha di ritto ad ott enere la corresponsione , per le Parte_1
mansioni s volt e dall o 01/05/ 2015 al 30/ 04/2018 o dalla di versa data che dovesse essere accertata all'esito del giudizio, dell'indennità di cassa e maneggio denaro di cui all'art. 195 del CCNL;
- per l'effetto, anche ai sensi del l'art. 2112 c.c., condannare i n persona del Controparte_1
legale r appresentant e pro t empore, a corrispondere al ri corrent e a tit olo di indennità di cassa e maneggio denaro l'importo complessivo di €
2.270,58 oltr e inter essi e ri val utazione monetaria per il IV° Li vell o del
CCNL, nella denegata ipotesi di rigetto della domanda principale, di €
2.563,48 per il III° Livell o del citato CCNL ovvero il di verso i mporto, maggior e o mi nor e, che dovesse essere det erminato a seguito di espl et anda CT U.
Si è costi tuit a in giudi zio la società convenut a che ha cont est ato l a fondat ezza dell a dom anda di cui ha chi est o il rigett o.
Si è costi tuit o in gi udi zio chi edendo, i n caso di accoglimento del CP_3
ricorso, l a condanna dell a soci età convenuta al pagam ent o del le differenze contri buti ve deri vant i dal m aggior im poni bile accert ato.
La causa, ist ruit a con prove t estim oni ali e documenti è st at a deci sa all a odi erna udi enza.
Il ri corso va rigett at o
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3 Ai fini di una mi gli ore chiarezza, occorre in prim o l uogo ri chi am are l e coordi nate ermeneut iche el aborat e dall a gi uri sprudenza in rel azione ai contenzi osi, come quello di speci e, aventi per oggetto il ri conosci mento di mansioni ass erit am ente s uperiori ex art. 2103 c.c., e del le correl ate differenze ret ri butive.
Secondo cons olidat o ori entam ento di legit timit à, il l avoratore che rivendichi nei confront i del datore di l avoro una superi ore quali fi ca professi onal e in rel azione all e m ansi oni svolt e , ha l 'onere di dimost rare: la nat ura e il peri odo di t empo durante il quale l e m ansioni sono st at e espl et at e;
i l cont enut o dell e disposi zioni i ndivi duali, coll ettive o l egali , in forza dell e quali l a superi ore quali fi ca viene rivendicat a;
l a coincidenza dell e mansioni s volte con quell e descri tte dall a norma indi vidual e, coll etti va o legal e;
con l a conseguenza che non grava sul dat ore di l avoro l'onere di dim ost rare l a non inquadrabilità del le m ansioni svolt e dal lavoratore nel le norme collettive da questi invocat e ai fini del pret eso diritt o all a quali fi ca superiore (cfr. C ass. ord. 01 m arzo 2021, n. 5536;
Cass., S ez. Lav., ord. 31.03.2021, n. 8955).
Compete, dunque, al lavoratore che agisca in giudizi o l'onere di al legar e e provare gli el em enti post i all a base del la dom anda e , i n part icolare , i profili caratt erizzant i l e mansioni dell a quali fi ca superiore rivendi cat a, raffront andoli, altres ì, con quelli concernenti le m ansi oni che egli deduc e di aver concret am ent e s volt o.
In parti col are, affi nché il l avorat ore possa essere i nquadrato i n un superi ore livello professionale del CC NL di categori a è necessario che: 1) siano al m edes imo ass egnat e m ansioni corri spondenti al suddetto livell o, non ess endo suffi ci ent e che i com piti richiesti si ano quantitativam ent e ulteriori o aggi unti vi ris pet to a quel li svolti in precedenza, se questi ultimi corri spondono al m edesim o li vel lo di inquadram ent o;
2) le mansioni corrispond enti al livel lo sup eri ore abbiano quan tomeno carattere preval en te n ell' ipotesi di con temporaneo esp letam ento di mansioni
4 appartenen ti a più l ivell i d'inquad ramento (da ulti mo C ass. 32699/ 2019;
Cass. n. 9/2001) ; 3) i compiti concret am ente svolti dal l avoratore corri spondano a m ansioni inquadrate nel livel lo superiore non sol o ri spetto agli atti nei quali essi materi alm ent e si espli cano, m a anche ri spetto al grado di respons abili tà e di aut onomi a propri o dell a quali fi ca rivendicat a
Risponde, alt resì, a un ori ent am ent o consolidato dell a S uprema C ort e il c.d. cri terio t ri fasi co s econdo cui il giudizio dirett o alla i ndi viduazi one del corrett o inquadram ento di un l avoratore subordi nato si sviluppa in t re fasi successi ve, consist enti nell'accert am ento i n fatt o dell e att ivit à lavorative i n concreto svolt e, nel l'indi viduazione dell e qualifi che e gradi previsti dal contratto coll ettivo di cat egori a e nel raffronto t ra il ri sult at o dell a prim a indagine e i t est i dell a normat iva contrattual e i ndi viduati nell a seconda.
L'osservanza di siffatto crit eri o non ri chi ede che il giudi ce si att enga pedissequam ent e al l a ripeti zione di una rigi da e form ali zzata sequenza dell e azi oni fiss at e dall o schema procediment al e, essendo sufficiente ch e ci ascuno dei m om enti di accert amento, di ri cogni zione e di valut azione abbia t rovat o concreto i ngresso nel ragionam ent o deci sorio, concorrendo a stabilirne le conclus ioni ( cfr. C ass. ord. 08.02.2021, n. 2970 ; Cass. S ez .
Lav., n. 30580/ 2019 ; Cass . n. 26593/2018 ; Cass. n. 10961/ 2018 ; C ass. n.
8142/ 2018, C ass . n. 21329/2017 , C ass. n. 18943/2016 , C ass. n. 6174/2016 ,
Cass. n. 8589/ 2015 ).
Sulla scort a di t ali i ndi cazioni met odologiche è, qui ndi, opportuno part ire dall a dis amina delle decl arat orie cont rat tuali che vengono i n ri lievo nel caso di s peci e.
Sul punto deve innanzit utto ril evarsi un contrast o tra l e parti in ordine al
CCNL appli cabil e. Part e resistente ha i nfatti negato di avere applicat o i l
CCNL indivi duato dal ricorrent e, sost enendo di avere appli cato il CC NL per i dipendenti di Azi ende del Terzi ario, della Di stri buzione e dei servizi
La questi one post a, alm eno per ci ò che concerne il t em a princi pal e del giudizio, ovverosia l'accertamento delle mansioni superiori, appare
5 irrilevant e consi derato che i l CCNL ri chi am ato dall a resist ent e, nell a part e in cui descrive le mans ioni ri conduci bili al 3° e 4 ° l i vell o, risult a sovrapponibil e a quello prodotto dal ri corrent e
Ed infatti appartengono al livell o III° t ant o nel CCNL post o a fondam ento dell a dom anda, quant o in quel lo evocato da parte convenut a […] i lavorat ori che s volgono m ansioni di concetto o preval ent ement e tal i che comportino parti col ari conoscenze t ecniche ed adeguata esperienza, e i lavorat ori s peci alizz ati pr ovetti che, in condizi oni di aut onomia operati va nell 'ambit o dell e pr opri e mansioni, svol gono lavori che comportano una specifi ca ed adeguata capacit à professional e acquisi ta mediante approfondita pr epar azione teori ca e tecnico -prati ca comunque conseguita,
e cioè:
[…]
16) commess o speciali zzat o provetto anche nel settore ali mentare: personale con mansioni di con cetto , di comprovata prof essi onalit à deri vant e da esperi enz a acquisita in azienda, al qual e è riconosci uta autonomi a oper ati va e adeguata det ermi nant e i niziat iva, con l'i ncari co di svol gere congiuntamente i seguenti compit i: fornire atti ve azioni di consul enz a per il buon andamento del l 'atti vit à commercial e, assi curar e nell 'ambit o dell e pr opri e mansioni l'ott imal e gestione dell e merceologi e affidat egli , i ntervenendo sulla composizione degli st ocks e sull a det erminazione dei prezz i, i ntrattenere rapport i commerciali e di vendita al pubbl ico anche att raver so opport une azioni promozi onali, espl etare operazi oni di in cas s o, porr e l a sua esperienza al fine dell 'addest ramento e dell a formazione pr ofessi onale degli altri lavoratori;
Appartengono invece all'area di inquadramento del ricorrente LIVELLO 4°:
i lavorat ori che es eguono compiti operativi anche di vendita e relati ve operazi oni compl ement ari, nonché i l avoratori adi biti ai lavori che richiedono s pecifi che conos cenze t ecni che e particolari capacit à t ecni co - prati che comunque acquisit e, e ci oè:
6 l' addetto alle operazioni ausiliarie alla vendita nelle aziende ad integrale libero servi zio (grandi magazzini, magazzini a prezzo uni co, supermercat i ed esercizi s imil ari ); addet to al l'i nsi eme dell e operazioni ausiliarie alla vendit a, i nt endendosi per t ale l' eserci zio promiscuo dell e funzioni di incasso e r elati va regi strazion e, di preparazi one delle confezioni , di prezzatur a, di mar catura, di segnalazi one dello scoperto dei banchi , di rifornim ento degli s t essi , di movim entazi one fisi ca dell e m erci.
Tanto chi arito, dal confronto t ra l e due decl aratori e, em erge com e i t ratti caratterizzanti l'inquadramento rivendicato siano costituiti: dall'espletamento in misura prevalente di mansioni concetto;
dal riconoscimento di autonomia operativa e dall'espletamento compiti per i quali sono ri chies te particol ari conoscenze t ecniche ed adeguat a esperi enza.
Ora nel cas o concreto, il ri corrente deduce (pag. 2 ri corso) di avere provveduto personalment e all'apertura del punt o vendit a di S ci acca
(avendone le chi avi), di avere assi cura to l'ottim al e gesti one dell e merceol ogi e affi dategli, di avere curat o la composi zione degli st ocks ed intratt en uto rapporti comm erciali e di vendita al pubbli co, di aver post o l a propri a esperienza al fine dell'addest ramento e del l a form azione professi onal e degli alt ri l avoratori (st agist e e Persona_1 Per_2
e, soprattutt o, di avere espletat o operazioni di i ncasso, di chiusura
[...]
di cassa e di computo e rendi cont azione degli incassi di tutte l e cass e gest ite da alt ri operatori , con deposit o degli st essi presso l a cassaforte del punto vendit a (per l a qual e aveva di sponibilit à dell a chiave) con anness a com pilazi one, fi rm a e i nvio alla Societ à del rel ativo report e conness a assunzione di responsabi lit à.
Deve sin da subit o evi denzi arsi che alcune del le atti vit à descritt e dal ricorrent e, e s egnat ament e quell e di i ncasso e di vendit a al pubbli co, siano corri spondenti al profil o di addetto all e azioni di ausil iari e alla vendit a ricoperto dal ricorrente nel periodo ogget to di causa.
7 Ciò, in assenza di puntuali allegazioni e prove circa l'individuazione delle mansioni prevalenti sott o il profilo qualit ativo ri ent ranti nell a cat egori a rivendicat a, gi à depone per la infondatezza dell a pret esa.
Ed infatti, s econdo consoli dat o orient am ent o della S uprem a Cort e, i n caso di mansi oni promis cue, ove la contrattazione coll etti va non preveda una regola specifi ca per l'i ndi viduazione del la cat egoria di appartenenza del lavorat or e, la pr eval enz a - a questo fine - non va det erminata sull a base di una mera contrapposizione quantit ati va dell e mansi oni svol te, bens ì tenendo conto, in base all a reciproca analisi qualitativa, della mansi one maggior ment e si gnif icati va sul piano professional e, purché non esplet at a in via spor adi ca od occasi onale. (Cass. 26978/2009).
Nel caso concreto, i l ricorrent e elenca l e at tivit à espl et at e senza tutt avi a speci fi care l e mansi oni preval ent em ent e svolte nel senso sopra cennat o, così non cons ent endo al giudicante di effettuare, gi à in ast ratto, il necessari o giudi zio di prevalenza da condursi nel caso di atti vità ri cadenti in pi ù li vell i di inquadramento.
In dispart e t ali consi derazi oni , va com unque ri levato che gli assunti att orei non hanno trovato riscontro nell'espletata istruttoria orale.
Non è stato provat o che il ri corrente si si si a occupato in modo continuativo dell'apertura del punto vendita. Sul punto, il teste , Tes_1
che ha ri ferito ess ere st ata coll ega dal ri corrent e dal 2013 al 2020, ha dichiarato “ per quanto riguarda l'apertura del punto vendita , durante la settim ana ce n e occupavamo o io o il di rett ore. Capitava ch e la dom eni ca il ricorrente si occupasse dell'apertura del punto vendita ; circost anza confermat a dal t est e dirett ore del punto vendit a il qual e h a Tes_2 dichiarato “è capitato che il ricorrente si sia occupato dell'apertura del punto vendit a la domeni ca ”.
8
Per quanto riguarda l'atti vit à di form azione dell e st agist e, i t est imoni sent iti sul punto (cfr. e hanno ri ferito che l a loro form azione Tes_1 Tes_2
era affidat a al diret tore e solt ant o nel caso di assenza di questi , se n e sarebbe occupato il ricorrent e;
l e di chi arazi oni sono pienam ent e coerent i con quanto riferito da st agist a nel periodo lugli o Persona_1 novembre 2014 , la quale ha di chi arat o: ”Quando ho fatto lo stage era il
Direttor e che mi s pi egava cosa f are. è capitat o che svolgessi il turno anche di pomeriggio ed in tal caso, essendo assent e il Dirett ore, mi rivolgevo al ricorrent e”.
Neppure può di rsi raggiunt a la piena prova che il ri corrent e abbi a esercit ato, i n via continuativa, l e attività di chiusura dell a cassa. Ed infatti, se è vero che il teste ha dichiarato “: quando i l ri corrent e era di Tes_1
turno la s era, si occupava della chiusura della cassa dei colleghi addetti alla cassa ed eff ettuava l e operazioni di comput o e rendicont azione …” e i n senso anal ogo il test e (si occupava del la chiusura dell a cassa), Per_1
va però ril evato come l a st essa abbi a preci sato “ che quando il Tes_1
ricorrent e s vol geva il turno insi eme a me, ero io che mi occupavo dell a chi usura della cass a . quando non c'ero i o o il direttore, era il ri corrent e che se ne occupava ”. Di chi arazioni del tutto coerenti con quanto ri ferit o dai testimoni e . Il primo ha infatti dichiarato:” Le operazioni Tes_2 Tes_3
di chius ura della cassa veni vano espletate dal ri corrente quando era di turno. Pr ecis o che s e eravamo presenti o io o l 'assist ent e, l e operazi oni di chiusura venivano effettuate o da me o dall'assistente ; il secondo ha riferito “nel caso vi fosse un responsabile di turno, quale Direttore o assist ente erano loro a procedere all a chi usura della cassa ”.
Considerato che il ri corrente si occupava dell a chiusura dell a cassa solo in assenza del direttore o dell'assistente, non può ritenersi integrata la prova dell'espletamento delle suddette mansioni con continuità e, in ogni caso,
9 difett a l a prova che tali m ansioni fossero preval ent i rispetto all e ult eriori svolt e pienamente corri spondenti al livell o di inquadram ent o.
È infatt i em erso che il ri corrent e si occupava anche di: sist em azi one e – riempim ent o degli s caffali , preli evo dell a m erce dal m agazzi no (cfr. t est e
– , ma anche dell a puli zi a dei l ocali ( e Per_1 Tes_4 Tes_2
), m ovim entazione m anuale dei cari chi (t est e , atti vit à del Tes_3 Tes_2 tutto coerenti con l'inquadramento del ricorrente.
Per tali ragioni va rigettata la domanda di accertamento dell'espletamento di m ans ioni superi ori e le correl at e domande di condanna al pagamento dell e differenze retri butive e cont ribut ive.
*****
Pari menti infondata è la dom anda di condanna al pagam ent o dell a indennit à di m aneggi o di denaro.
La disposi zione col l ettiva di ri ferimento ri conosce l a i ndennità in parola
“al personal e nor malment e adibit o ad operazioni di cassa con caratt ere di continui tà, qualor a abbia la pi ena e complet a responsabi lità dell a gestion e dell a cass a, con obbligo di accoll arsi le event uali diff erenze compet e un'indennità di cassa e di maneggio nella misura del 5% della paga nazionale conglobata”.
In base ai principi generali, in materia di riparto dell'onere della prova ex art 2697 c.c., è onere del l avoratore - creditore provare i fatt i costit uivi del diritt o azionat o.
Ciò prem es so, dall a piana lett ura della di sposi zione patti zi a si ri cava com e la spett anza dell a indennit à i n parola si a subordinat a (ol tre che dall'espletamento in modo continuativo delle operazioni di cassa) alla
10 piena respons abi lit à dell a gestione dell a casa con correl at o obbligo di accollo degli eventuali amm anchi.
Nel caso concreto, non è st at a invero neppure prospett at a dal ricorrent e l a sussistenza dell'obbligo di ripianare le eventuali differenze di cassa, non potendosi certamente ritenersi assolto l'onere di allegazione dalla generica afferm azione che egli avrebbe effettuato l e operazioni di cassa con
l'assunzione di responsabilità .
Deve peralt ro ril evarsi com e l e ulteri ori risultanze docum ent ali depongano per l'assenza di siffatto obbligo in capo al ricorrente, considerato che, in un caso i n cui si è verificat a una m ancanza, ri sult a che il ricorrent e si a stat o sanzi onato s ol o in via discipli nare senza il correl at o obbli go di versare l a di fferenza.
In conclusi one, i l ricors o va i nt egral ment e rigett ato.
Le spese seguono la soccom benza e sono liquidate nell a misura indicat a i n dispositivo, facendo appl icazione dei param ent i minimi previsti dal d.m.
55/2014 e succ. m odifi che, i n ragione dell e condi zioni soggettive dell e parti. La posi zi one di neut ralit à assunt a da induce alla compensazion e CP_3
integral e dell e spes e tra ques ti e il ri corrente.
In ragi one del cari co di ruolo, si riserva il deposito dell e mot ivazioni a 60 giorni.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così decis o in Sciacca 09/04/ 2025
Il Giudice
Leonardo Modi ca
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