Articolo 2522 del Codice civile
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Art. 2522.

(Numero dei soci).

Per costituire una societa' cooperativa e' necessario che i soci siano almeno nove.

Puo' essere costituita una societa' cooperativa da almeno tre soci quando i medesimi sono persone fisiche e la societa' adotta le norme della societa' a responsabilita' limitata; nel caso di attivita' agricola possono essere soci anche le societa' semplici.

Se successivamente alla costituzione il numero dei soci diviene inferiore a quello stabilito nei precedenti commi, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la societa' si scioglie e deve essere posta in liquidazione.

La legge determina il numero minimo di soci necessario per la costituzione di particolari categorie di cooperative.

((262)) -------------- AGGIORNAMENTO (262)
La L. 27 febbraio 1985, n. 49 come modificata dalla L. 11 dicembre 2016, n. 232 ha disposto (con l'art. 17, comma 5-bis) che "In deroga a quanto previsto dall' articolo 2522 del codice civile , le societa' finanziarie possono intervenire nelle societa' cooperative costituite da meno di nove soci".
Entrata in vigore il 1 gennaio 2017
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