Decreto cautelare 8 marzo 2024
Ordinanza cautelare 10 aprile 2024
Decreto cautelare 18 gennaio 2025
Ordinanza cautelare 17 febbraio 2025
Sentenza 30 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. III, sentenza 30/12/2025, n. 8530 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 8530 |
| Data del deposito : | 30 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08530/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01122/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1122 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
ZA CA s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Luciano Costanzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Sant’Antimo, in persona del Commissario Straordinario pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Loredana Di Spirito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
quanto al ricorso introduttivo:
a) del provvedimento del Comune di Sant’Antimo - VII Settore SUAP prot. n. 5969 del 26 febbraio 2024 recante ordine di chiusura immediata dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande esercitata presso il locale sito alla via G. Marconi scalo F.S.;
b) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, e quindi anche, se e per quanto occorra, dei verbali della Polizia Municipale n. 6/2024, n. 7/2024 e n. 8/2024 in data 23 febbraio 2024;
nonché per il risarcimento del danno ingiusto;
quanto ai motivi aggiunti depositati il 17 gennaio 2025:
a) del provvedimento del Comune di Sant’Antimo - VII Settore SUAP prot. n. 0001733 del 17-01-2025 Cat.1 Cl.2 Sot.Cl.5, recante il divieto di prosecuzione dell’attività di cui alla SCIA REP_PROV_NA/NA-SUPRO 143869/08-11-2024;
b) di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale, e quindi anche: della relazione di servizio del Comando di Polizia Municipale prot. n. 35336 del 10 dicembre 2024, di contenuto ignoto; se e per quanto occorra, del provvedimento del Comune di Sant’Antimo - VII Settore Edilizia privata prot. n. 1540 del 16 gennaio 2025, recante diffida a provvedere ad horas alla rimozione delle opere abusivamente eseguite;
quanto ai motivi aggiunti depositati il 21 gennaio 2025:
a) dei medesimi provvedimenti già impugnati con il ricorso per motivi aggiunti notificato il 17 gennaio 2025, e in particolare: della relazione di servizio del Comando di Polizia Municipale prot. n. 35336 del 10 dicembre 2024 e del verbale di sopralluogo ad essa allegato;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Sant’Antimo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 5 novembre 2025 la dott.ssa LE IE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue;
FATTO e DIRITTO
I. Espone la ricorrente società:
- che UR CC (attuale socio) aveva ottenuto: in data 22 luglio 2004, l’autorizzazione n. 114/2004 per l’attività di somministrazione di alimenti e bevande in un locale sito all’interno della stazione ferroviaria di Sant’Antimo; in data 22 gennaio 1999, l’autorizzazione sanitaria (contestualmente presentando una SCIA per l’esercizio dell’attività di bar e somministrazione di alimenti e bevande); la licenza speciale n. 201801814 per la gestione della rivendita di tabacchi lavorati; la concessione della ricevitoria del lotto NA1594, rilasciata dall’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato con protocollo n. 2750 del 6 aprile 2018; la licenza per l’esercizio delle scommesse NA3280; e, in data 14 febbraio 2017, la licenza di pubblica sicurezza ex articolo 88 del TULPS n. 1017/cat 11 E P.A.S.;
- che lo stesso, nel 2018, aveva costituito insieme a ER CC la ZA CA s.r.l., nella quale veniva conferita la ditta individuale di CC UR, nonché tutte le licenze da questa possedute;
- di avere, in data 13 febbraio 2020, presentato una SCIA al Comune di Sant’Antimo per il subingresso nell’attività di somministrazione di alimenti e bevande esercitata dall’impresa individuale di UR CC.
Con il provvedimento del Comune di Sant’Antimo - VII Settore SUAP prot. n. 5969 del 26 febbraio 2024, impugnato con il ricorso introduttivo del presente giudizio, veniva disposta la “ chiusura immediata ” dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande esercitata presso il locale sito alla via G. Marconi scalo F.S., per:
- violazione dell’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 193 del 2007, “ in assenza della registrazione ai sensi della [legge] 852/04 in quanto archiviata ”;
- mancanza dei requisiti di sorvegliabilità di cui al D.M. n. 564 del 1992 e mancata osservanza delle prescrizioni di cui all’articolo 9 del TULPS;
- violazione dell’articolo 97 della legge regionale n. 7 del 2020, per aver esercitato l’attività “ in assenza della SCIA in quanto archiviata per carenza della documentazione necessaria ai fini dell’istruttoria ”;
- presenza di “ diversi abusi edilizi ”, per i quali i locali dovevano “ ritenersi sprovvisti di agibilità ”.
Avverso tale provvedimento, la ZA CA s.r.l. muove le seguenti censure:
1) difetto d’istruttoria, atteso che:
a) la ricorrente non sarebbe incorsa in alcuna omissione, avendo, in conformità a quanto previsto dalla legge regionale n. 7 del 2020, trasmesso all’Ufficio SUAP tutta la documentazione necessaria al perfezionamento della SCIA di subingresso, tra cui la richiesta di trasmissione degli atti all’ASL Napoli 2 Nord;
b) quanto all’asserita carenza dei requisiti di sorvegliabilità dei locali, sia nel verbale n. 7/2024 della Polizia Municipale sia nel provvedimento impugnato non vi sarebbe alcuna indicazione delle prescrizioni del TULPS violate, né delle ragioni per le quali non sussisterebbero le condizioni di cui al D.M. n. 564 del 1992;
c) la SCIA per l’esercizio di bar - somministrazione di alimenti e bevande sarebbe stata regolarmente presentata in data 13 febbraio 2020, senza che nessun provvedimento di archiviazione e/o inefficacia fosse comunicato alla ricorrente sicché dovrebbe ritenersi, a tutti gli effetti, valida ed efficace;
d) neppure gli abusi edilizi riscontrati (l’immobile è di proprietà della FF.SS., in locazione alla ricorrente) risulterebbero idonei a giustificare l’adozione di un provvedimento così afflittivo quale quello in concreto adottato: il fabbricato risale a epoca anteriore al 1942 e i locali sarebbero “ conformi all’ultimo titolo edilizio ”, vale a dire la Denuncia di Inizio Attività n. 121/06 prot. n. 17106 del 3 agosto 2006, e alla situazione catastale, a eccezione “ dell’installazione di una struttura amovibile del tipo in alluminio e vetro a chiusura e protezione dell’area comune posta sul prospetto prospiciente dello scalo ferroviario (Prospetto Nord), che la ditta ricorrente provvederà a rimuovere ”; gli abusi contestati con l’ordinanza di demolizione n. 7/2024 riguarderebbero le strutture poste all’esterno dell’attività, di pertinenza ma non strettamente legati all’attività medesima; in ogni caso, la ricorrente dichiara che “ provvederà al ripristino dello stato dei luoghi … così come assentito con Denuncia di Inizio Attività n° 144/07, Protocollo n° 18998 del 31/08/2007, relativa all’installazione di strutture smontabili, caratterizzati da una struttura verticale del tipo tubolari in ferro zincato e struttura orizzontale mista con teloni in PVC e plexiglas ”;
2) violazione dell’articolo 149, comma 6, della legge regionale n. 7 del 2020 – il quale prevede che: “ Se è rilevata la mancanza dei requisiti igienico sanitari, edilizi, di sicurezza o della sorvegliabilità negli esercizi di cui al presente Capo, il SUAP dispone la sospensione dell’attività, assegnando un termine per il ripristino dei requisiti mancanti. Decorso detto termine, se permane la mancanza dei requisiti, il SUAP procederà a ordinare la chiusura dell’esercizio ” – per non avere il Comune ordinato, in prima battuta, la mera sospensione dell’attività anziché la chiusura;
3) violazione degli articoli 7 e 10- bis della legge n. 241 del 1990;
4) violazione dell’articolo 21- nonies della legge n. 241 del 1990, per tardività del provvedimento e difetto di motivazione in ordine alle ragioni di pubblico interesse che imponevano l’adozione di una misura tanto afflittiva a distanza di un così notevole lasso di tempo.
Con il decreto 8 marzo 2024, n. 501, veniva accolta l’istanza di misure cautelari monocratiche “ nei limiti dello svolgimento dell’attività nei soli spazi di cui non è contestata la abusività, come desumibili dall’ordinanza comunale [di demolizione] n. 7 del 29.2.2024 ”.
Con l’ordinanza 10 aprile 2024, n. 722, la Sezione – in accoglimento dell’istanza cautelare – disponeva la sospensione dell’efficacia del provvedimento del Comune di Sant’Antimo - VII Settore SUAP prot. n. 5969 del 26 febbraio 2024, avendo ritenuto prima facie sussistente sia il fumus boni iuris , in relazione alla allegata violazione dell’articolo 149, comma 6, della legge regionale n. 7 del 2020, sia il “ periculum in mora insito nella perdurante efficacia dell’ordinanza di chiusura gravata, preclusiva di ogni possibilità di esercizio di un’attività a conduzione prevalentemente familiare ”.
All’udienza pubblica del 5 novembre 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso avverso il provvedimento del Comune di Sant’Antimo - VII Settore SUAP prot. n. 5969 del 26 febbraio 2024 deve ritenersi infondato, e – con esso – anche la domanda di risarcimento del danno.
Erroneamente la parte ricorrente sostiene che l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande sia fondato sulla SCIA “ regolarmente presentata in data 13 febbraio 2020 ”, cui non sarebbe seguito “ nessun provvedimento di archiviazione e/o inefficacia ”.
In realtà, secondo quanto risulta dalla documentazione versata in atti dal Comune di Sant’Antimo:
- UR CC presentava, con pec del 15 novembre 2018, una SCIA di subingresso in attività di commercio, a seguito di “ conferimento con atto di registrazione n. 5988, serie 99 del 24/10/2018 ”;
- a ciò seguiva la pec in data 19 novembre 2018, con la quale il SUAP del Comune “restituiva” la pratica, assegnando all’istante trenta giorni per integrare la documentazione, che risultava mancante (planimetria, relazione tecnica, certificato di agibilità, atto notarile di subingresso, contratto di locazione o titolo di proprietà, attestazione del versamento dei diritti sanitari, indicazione dell’indirizzo digitale dell’interessato, denuncia TARI, contratto di fornitura idrica), avvertendo che “ in mancanza [sarebbero state] adottate le misure per l’annullamento della SCIA e la rimozione degli effetti prodotti dalla data della sua presentazione ”;
- con pec in data 30 gennaio 2020, UR CC comunicava al SUAP del Comune “ la cessazione dell’attività di: somministrazione alimenti e bevande tipo B ”, “ con decorrenza dal 24/10/2018 ”;
- tuttavia, solo con pec del 14 febbraio 2020, lo stesso UR CC trasmetteva al Comune (una parte) della documentazione integrativa (continuando a mancare, secondo il Comune, il certificato di agibilità e la notifica alla ASL ai fini della registrazione sanitaria richiesta dal Regolamento CE 862/2004).
L’inutile decorso del termine assegnato dal Comune per l’integrazione della SCIA del 2018 ne ha determinato, come espressamente rappresentato nella pec del Comune in data 19 novembre 2018, il mancato perfezionamento, legittimando “ la rimozione degli effetti prodotti dalla data della sua presentazione ”, a norma dell’articolo 19 della legge n. 241 del 1990. Ne deriva che lo svolgimento dell’attività di somministrazione da parte della ZA CA non risulta assistita da nessun valido titolo abilitativo.
Correttamente, dunque, il Comune di Sant’Antimo ha disposto la chiusura dell’attività, in applicazione della legge regionale n. 7 del 2020, la quale esige, per l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande, il possesso della “ prescritta autorizzazione o altro titolo abilitativo ” (articolo 149, comma 1).
Tutto quanto finora rappresentato priva di rilevanza l’allegata violazione dell’articolo 21- nonies della legge n. 241 del 1990, vertendosi in un’ipotesi di accertamento di esercizio di attività commerciale senza titolo (non essendosi la SCIA giammai perfezionata) e non di provvedimento di secondo grado.
Il ricorso introduttivo del presente giudizio deve, in conclusione, essere respinto.
II. Con motivi aggiunti depositati il 17 gennaio 2025 e poi il 21 gennaio successivo, la ricorrente impugna:
a) la diffida prot. n. 1540 del 16 gennaio 2025 “ a provvedere ad horas alla rimozione delle opere abusivamente eseguite ”, emessa dal Comune di Sant’Antimo sulla scorta della relazione tecnica prot. n. 6324 del 29 febbraio 2024 del Settore Edilizia privata, da cui emergeva che – nonostante la CILA asseverata per il ripristino dello stato dei luoghi prot. n. 9712 dell’8 aprile 2024, presentata da UR CC – “ le opere abusive oggetto [dell’ordinanza di demolizione n. 7 del 29 febbraio 2024] sono ancora in sito ”;
b) il provvedimento prot. n. 1733 del 17 gennaio 2025, con il quale il SUAP del Comune di Sant’Antimo ha disposto il divieto di prosecuzione dell’attività di cui alla SCIA REP_PROV_NA/NA-SUPRO 143869/08-11-2024, integrativa della SCIA del 13 novembre 2018.
Per quanto concerne tale ultimo provvedimento, i motivi aggiunti sono infondati, al pari del ricorso introduttivo e per le medesime ragioni.
Il divieto di prosecuzione dell’attività si fonda sulla seguente motivazione:
- “ l’attività … esercitata in via Guglielmo Marconi snc presso stazione FF.SS., risulterebbe condotta in difetto dei requisiti necessari all’avvio dell’attività, così come accertato dal personale dalla Polizia Municipale in data 10/12/2024 prot. 35336, i quali hanno verificato che non sussistono i criteri per la sorvegliabilità dei locali di cui al D.M. 564/92 ”;
- la ricorrente non ha ottemperato alla “ Diffida elevata dall’ufficio Edilizia Privata alla rimozione delle opere abusive emessa in data 16/01/2025 prot. 1540 ”;
- “ a tutt’oggi permane la carenza dei requisiti e della documentazione necessaria ai fini dell’istruttoria della pratica ”.
La ricorrente muove, a tal riguardo, le censure di:
1) violazione dell’articolo 149, comma 6, della legge regionale n. 7 del 2020;
2) difetto d’istruttoria e di motivazione, con particolare riferimento: al requisito della sorvegliabilità (mancando l’indicazione delle prescrizioni del TULPS che la ricorrente avrebbe violato e delle ragioni per le quali non sussisterebbero le condizioni di cui al D.M. n. 564 del 1992); alla natura e all’entità delle opere abusive che ancora sussisterebbero.
Con il decreto 18 gennaio 2025, n. 133, e – successivamente – con l’ordinanza cautelare 17 febbraio 2025, n. 342, la Sezione ha disposto la sospensione dell’efficacia del divieto di prosecuzione dell’attività.
All’esito della trattazione di merito, tuttavia, il Collegio ritiene il provvedimento prot. n. 1733 del 2025 – plurimotivato – adeguatamente sorretto, al pari del provvedimento prot. n. 5969 del 26 febbraio 2024, dalla rilevata “ carenza dei requisiti e della documentazione necessaria ai fini dell’istruttoria della pratica ”. Per le motivazioni sopra esposte, infatti, lo svolgimento dell’attività di somministrazione da parte della ZA CA non risulta, sin dall’origine, assistita da nessun valido titolo abilitativo.
Ne deriva, sotto tale profilo, l’infondatezza dei motivi aggiunti.
III. I motivi aggiunti sono infondati anche per quanto concerne l’impugnazione del provvedimento prot. n. 1540 del 16 gennaio 2025. Con esso, il Comune di Sant’Antimo ha ordinato alla ricorrente, ai sensi dell’articolo 35 del D.P.R. n. 380 del 2001, di provvedere ad horas alla rimozione delle opere abusivamente eseguite, già sanzionate con l’ordinanza di demolizione n. 7 del 29 febbraio 2024 (emessa ai sensi dell’articolo 31 del D.P.R. n. 380 del 2001).
Si tratta, in particolare, di:
- “ un ampliamento pari a circa mq 8,00 sul lato Nord nella zona di accesso (disimpegno) al locale bar e locale tabaccheria (prospiciente la stazione ferroviaria) mediante la chiusura dello spazio con l’installazione di una vetrata dotata di porta di accesso ”;
- “ modifica dei prospetti ”;
- sull’“ area di pertinenza di circa 160 mq, … è stato riscontrato per una superficie di circa mq 60,00 una struttura edilizia chiusa perimetralmente e con copertura in teloni pvc ed avente un’altezza interna media pari a circa mt.3,30, adibita ad attività di sala giochi ”;
- “ l’area esterna per un’ulteriore superficie pari a circa mq 80, risulta occupata da un manufatto aperto per due lati, costituito da una struttura portante in tubolari di ferro, con copertura in teloni di pvc, all’interno del quale sono presenti alcuni tavoli, sedie e panche in legno ”.
Si precisa nel provvedimento che “ rispetto ai titoli autorizzativi nei quali tali manufatti esterni presenti sull’area di pertinenza sono aperti ai 4 lati, a modo di gazebo, sono risultati completamente difformi infatti oltre che essere dotati di chiusure perimetrali e nello specifico si è verificato che il manufatto adibito a sala giochi occupa un volume pari a circa 197 mc, risultano anche ampliati in superficie per circa mq 30 ”.
Il provvedimento, inoltre, dà atto che “ in data 08/04/2024 al prot. n. 9712 il sig. CC ER … ha presentato comunicazione di inizio lavori asseverata per il ripristino dello stato dei luoghi in seguito alla suddetta ingiunzione [a demolire]”; tuttavia, dal rilievo fotografico allegato alla relazione di servizio del personale del Comando di Polizia Municipale prot. n-. 35336 del 10 dicembre 2024 “ risulta che le opere abusive oggetto della sopra menzionata ingiunzione sono ancora in sito ” e, in particolare, risulta ancora presente l’apertura del vano porta verso le FF.SS. affacciante sui binari (rilevante ai fini della c.d. sorvegliabilità).
La ricorrente contesta l’affermata persistenza delle opere abusive. Segnatamente, produce:
- la CILA datata 7 marzo 2024, per il “ ripristino dello stato dei luoghi così come da titoli abilitativi ”;
- la relazione tecnica descrittiva, pure in data 7 marzo 2024, nella quale tuttavia precisa di voler procedere a:
1) “ rimozione sul prospetto sud della copertura in teloni PVC dalla struttura in ferro realizzata in ampliamento rispetto a quanto assentito dai titoli abilitativi ”, ma non della “ struttura amovibile in ferro … in quanto trattasi esclusivamente di perimetrazione dell’area della FF.SS. ”;
2) “ smontaggio e/o rimozione della delimitazione perimetrale degli elementi in PVC e plexiglas del gazebo già autorizzato, posta sul prospetto sud ”, mentre secondo il provvedimento impugnato la difformità dei manufatti esterni (gazebo) rispetto ai titoli è totale e non riguarda soltanto le chiusure, bensì anche superficie e volume;
3) smontaggio e/o rimozione della struttura amovibile del tipo in alluminio e vetro, posta sul prospetto nord … all’interno dello scalo ferroviario; adeguamento della pensilina (struttura amovibile bullonata al muro), rivestita in cartongesso nella parte inferiore della stessa, adeguamento delle strutture amovibili in ferro (bullonate al suolo) poste a perimetrazione dei gazebi ”;
dichiara inoltre che “ dai titoli abilitativi si è riscontrato un … errore nella rappresentazione delle superfici finestrate e vani d’ingresso, correttamente riportati nell’elaborato grafico in allegato ”; in ordine a tale errore, però, non fornisce chiarimenti né elementi di prova;
- la comunicazione di fine lavori – prot. n. 28668 del 4 ottobre 2024, secondo quanto dichiarato dalla ricorrente – che reca come data di ultimazione il 9 maggio 2024;
- la Relazione descrittiva di fine lavori, dalla quale emergono i seguenti interventi, non del tutto corrispondenti a quelli oggetto dell’ordinanza impugnata: “ rimozione telo di copertura in pvc ”; “ rimozione della struttura amovibile del tipo in alluminio e vetro sul prospetto nord … all’interno dello scalo ferroviario ”; “ rimozione parte superiore della delimitazione perimetrale degli elementi in pvc e plexiglas del gazebo già autorizzato , posta sul prospetto sud ”; “ rimozione infisso intero ”.
Alla luce di tutto quanto sopra, il Collegio ritiene che non risulti adeguatamente comprovata la completa rimozione delle opere oggetto del provvedimento prot. n. 1540 del 16 gennaio 2025, che dunque non può essere ritenuto illegittimo.
In conclusione, anche in relazione a tale domanda, i motivi aggiunti devono essere respinti.
IV. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso introduttivo e sui motivi aggiunti, li respinge.
Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore del Comune di Sant’Antimo, liquidate in euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00), oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
LA RI LI, Presidente
Carlo Dell'Olio, Consigliere
LE IE, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LE IE | LA RI LI |
IL SEGRETARIO