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Sentenza 1 agosto 2025
Sentenza 1 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 01/08/2025, n. 1310 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1310 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, sezione seconda civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei sigg. magistrati:
- dott. Andre Palma Presidente
- dott.ssa Giusi Ianni Giudice
- dott.ssa Maria Giovanna De Marco Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1052 del R.G.A.C. dell'anno 2025, trattenuta in decisione all'udienza del 10.07.25, vertente
TRA
(C.F.: ) rappresentata e difesa dall'Avv. Rossella Parte_1 C.F._1
Porto;
RICORRENTE
E
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
Francesco Porto;
RESISTENTE
Oggetto: separazione giudiziale.
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
La ricorrente, premesso di avere contratto matrimonio in data 11.10.1981 in Paola con
, dal quale è nata la figlia (27.10.1987), ha dedotto Controparte_1 Persona_1 che la convivenza è divenuta intollerabile e ha chiesto dichiararsi la separazione dei coniugi con adozione di provvedimenti accessori riguardanti l'assegnazione della casa coniugale sita in Carolei alla Via Pascoli n°15 alla stessa, nonché l'obbligo a Pt_1 carico di di corrispondere alla ricorrente un assegno di mantenimento di Controparte_1
1 euro 700 mensili, con versamento diretto da parte dell'Ente Previdenziale Fondazione
Enasarco o Inps.
Il convenuto, pur aderendo alla domanda principale, chiedeva rigettarsi la domanda di assegnazione della casa coniugale, nonché di rigettare o ridurre ad equa misura la richiesta di assegno di mantenimento.
La comune volontà manifestata dai coniugi di addivenire alla separazione e le reciproche accuse che essi si sono rivolti in merito alle ragioni della crisi coniugale consentono di ritenere che la prosecuzione della convivenza sia divenuta intollerabile.
Deve essere, pertanto, dichiarata la separazione personale dei coniugi.
Tanto premesso, deve darsi atto che le parti sono addivenute ad un accordo in merito al quale devono essere recepite, non ravvisandosi ragioni di segno contrario le seguenti condizioni: “stabilire a carico del Sig. l'obbligo di corrispondere un Controparte_1 assegno di mantenimento di Euro 500 mensili, con versamento diretto da parte dell'Ente
Previdenziale Fondazione Enasarco per € 250,00 e per euro 250,00 da parte dell'Inps”.
La definizione del giudizio su base consensuale giustifica la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la separazione dei coniugi e alle condizioni Parte_1 Controparte_1 concordate dalle parti e riportate in motivazione;
- compensa le spese processuali.
Così deciso in Cosenza nella camera di consiglio del 23.7.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Maria Giovanna De Marco dott. Andrea Palma
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, sezione seconda civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei sigg. magistrati:
- dott. Andre Palma Presidente
- dott.ssa Giusi Ianni Giudice
- dott.ssa Maria Giovanna De Marco Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1052 del R.G.A.C. dell'anno 2025, trattenuta in decisione all'udienza del 10.07.25, vertente
TRA
(C.F.: ) rappresentata e difesa dall'Avv. Rossella Parte_1 C.F._1
Porto;
RICORRENTE
E
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
Francesco Porto;
RESISTENTE
Oggetto: separazione giudiziale.
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
La ricorrente, premesso di avere contratto matrimonio in data 11.10.1981 in Paola con
, dal quale è nata la figlia (27.10.1987), ha dedotto Controparte_1 Persona_1 che la convivenza è divenuta intollerabile e ha chiesto dichiararsi la separazione dei coniugi con adozione di provvedimenti accessori riguardanti l'assegnazione della casa coniugale sita in Carolei alla Via Pascoli n°15 alla stessa, nonché l'obbligo a Pt_1 carico di di corrispondere alla ricorrente un assegno di mantenimento di Controparte_1
1 euro 700 mensili, con versamento diretto da parte dell'Ente Previdenziale Fondazione
Enasarco o Inps.
Il convenuto, pur aderendo alla domanda principale, chiedeva rigettarsi la domanda di assegnazione della casa coniugale, nonché di rigettare o ridurre ad equa misura la richiesta di assegno di mantenimento.
La comune volontà manifestata dai coniugi di addivenire alla separazione e le reciproche accuse che essi si sono rivolti in merito alle ragioni della crisi coniugale consentono di ritenere che la prosecuzione della convivenza sia divenuta intollerabile.
Deve essere, pertanto, dichiarata la separazione personale dei coniugi.
Tanto premesso, deve darsi atto che le parti sono addivenute ad un accordo in merito al quale devono essere recepite, non ravvisandosi ragioni di segno contrario le seguenti condizioni: “stabilire a carico del Sig. l'obbligo di corrispondere un Controparte_1 assegno di mantenimento di Euro 500 mensili, con versamento diretto da parte dell'Ente
Previdenziale Fondazione Enasarco per € 250,00 e per euro 250,00 da parte dell'Inps”.
La definizione del giudizio su base consensuale giustifica la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la separazione dei coniugi e alle condizioni Parte_1 Controparte_1 concordate dalle parti e riportate in motivazione;
- compensa le spese processuali.
Così deciso in Cosenza nella camera di consiglio del 23.7.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Maria Giovanna De Marco dott. Andrea Palma
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