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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 27/10/2025, n. 2668 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2668 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE LAVORO
Il dott. ND Basta, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 23.10.2025 pronuncia la presente
SENTENZA ex ART.127 TER C.P.C. nella causa iscritta al n. 10475/2022 R.G.
tra rapp.to e difeso dall'Avv. ND Mangione come da procura speciale in Parte_1 calce al ricorso
RICORRENTE
e in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dagli Avv.ti Anna Inguscio Controparte_1
e RL ED da procure speciali in atti nonché
, in qualità di titolare dell'omonima ditta individuale, rapp.to e difeso dall'Avv.to Anna Inguscio CP_2 come da procura speciale in calce alla memoria difensiva
RESISTENTI ed altresì
Controparte_3
RESISTENTE/CONTUMACE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 3.10.2022, il ricorrente indicato in epigrafe esponeva di aver lavorato per oltre nove anni alle dipendenze dei convenuti, presso l'Autofficina ubicata in Copertino (LE) alla via Fra
AN n.1, sempre con mansioni di meccanico riparatore e qualifica di “meccanico motorista e riparatore di veicoli a motore”, in virtù di diversi rapporti di lavoro e, in particolare, dal 25.01.2016 al 28.02.2019 alle dipendenze del sig. , dal 01.03.2019 al 16.06.2021 alle dipendenze della CP_2 Controparte_1
dal 18.06.2021 al 31.12.2021 alle dipendenze della , dal 3.01.2022 al
[...] Controparte_3
7.01.2022 alle dipendenze del sig. e dal 10.01.2022 al 16.03.2022 alle dipendenze della CP_2 [...]
che gli anzidetti soggetti dovevano considerarsi strettamente collegati ex art. 2359 c.c., Controparte_1 essendo il sig. , oltre che titolare dell'omonima ditta individuale, anche Presidente del C.d.A. CP_2 della nonché socio della essendo altresì gli Controparte_3 Controparte_1
1 amministratori e soci dei diversi soggetti giuridici membri appartenenti al medesimo nucleo familiare;
che la e la società cooperativa avevano la medesima sede legale;
che tutti Controparte_1 CP_3
i soggetti su indicati avevano il medesimo oggetto sociale, svolgendo attività di meccatronica nella conduzione dell'autofficina familiare ubicata in Copertino (LE) alla via Fra AN n.1; che nel predetto periodo unitariamente considerato (25.01.2016-16.03.2022) il rapporto de quo fosse stato di natura subordinata alle dipendenze del reale datore di lavoro , effettivo beneficiario della CP_2 prestazione lavorativa e soggetto esercente i poteri tipici della qualità datoriale;
che all'ultimo contratto a tempo indeterminato e parziale del 10.1.2022 accedeva un patto di prova mai consegnato al lavoratore, che ne aveva vanamente richiesto l'ostensione ai sensi della l. 4/1953; di essersi assentato per malattia dal
22.02.2022 al 12.03.2022 giusta certificazione medica e che al suo rientro in officina, in data 14.03.2022, veniva allontanato dal sig. ; che con lettera del 16.03.2022 a firma quale legale CP_2 Parte_2 rappresentante della veniva licenziato “con effetto immediato in quanto durante il Controparte_1 periodo di prova abbiamo avuto modo di accorgerci della non convenienza da parte nostra all'instaurazione di un rapporto di lavoro”; che tale recesso veniva contestato dal lavoratore con nota trasmessa in data 6.04.2022, comunicazione riscontrata da parte datoriale con due note del 29.04.2022.
Ciò premesso, eccepiva la nullità del patto di prova per difetto di causa, trattandosi di rapporti intercorsi con la medesima parte datoriale, non sussistendo altresì esigenze di ulteriore verifica delle qualità professionali del ricorrente, con conseguente illegittimità del licenziamento intimato.
Per queste ragioni, chiedeva accertarsi la nullità del patto di prova e l'illegittimità del licenziamento, con condanna dei soggetti convenuti, in solido, al pagamento di una indennità risarcitoria ai sensi dell'art. 3, comma 1 del d.lgs. n. 23/2015 nella misura di euro 12.000,00 o in quella ritenuta di giustizia con vittoria di spese e onorari.
Instaurato il contraddittorio, la e il sig. contestavano la fondatezza Controparte_1 CP_2 della domanda chiedendone il rigetto.
La non si costituiva in giudizio. Controparte_3
Ritenuta la causa matura per la decisione sulla scorta della documentazione in atti, all'esito dell'udienza di discussione la causa è decisa con la presente sentenza ex art.127 ter c.p.c.
* * *
Preliminarmente va dichiarata la contumacia della non costituita in giudizio Controparte_3 nonostante la regolare notifica del ricorso.
Nel merito, il ricorso è fondato e può trovare accoglimento per le ragioni che seguono.
Oggetto del presente giudizio è la legittimità o meno del licenziamento comminato all'odierno ricorrente con missiva del 16.03.2022 con riferimento al rapporto di lavoro intercorso fra lo stesso e la
[...]
dal 10.1.2022 al 16.03.2022, licenziamento quest'ultimo intimato dalla società “con effetto CP_1 immediato in quanto durante il periodo di prova abbiamo avuto modo di accorgerci della non convenienza da parte nostra
2 all'instaurazione di un rapporto di lavoro”, sub specie di recesso datoriale a norma dell'art. 2096 c.c.
Per stabilire la legittimità o meno del suindicato licenziamento occorre tuttavia esaminare la questione relativa alla validità o meno del patto di prova trimestrale che, ad avviso di parte resistente, sarebbe stato accluso al contratto stipulato fra il ricorrente e la resistente a far data dal 10.1.2022.
Stando alle allegazioni del ricorrente, il medesimo ha lavorato come meccanico riparatore alle formali dipendenze di diversi soggetti tutti in concreto riconducibili al Sig. e ai suoi familiari e, in CP_2 particolare: dal 25.01.2016 al 28.02.2019 alle dipendenze del sig. , dal 01.03.2019 al 16.06.2021 CP_2 alle dipendenze della dal 18.06.2021 al 31.12.2021 alle dipendenze della Controparte_1
dal 3.01.2022 al 7.01.2022 alle dipendenze del sig. (senza regolare Controparte_3 CP_2 contratto) e dal 10.01.2022 al 16.03.2022 alle dipendenze della Controparte_1
Ad avviso del ricorrente, tali rapporti si sarebbero susseguiti senza soluzione di continuità e dovrebbero essere considerati in modo unitario, essendo i diversi datori di lavoro strettamente collegati ex art. 2359
c.c., dal momento che i soci e i membri del CdA dei diversi soggetti giuridici farebbero parte dello stesso nucleo familiare, che le due società suindicate avrebbero la stessa sede legale e che tutti i soggetti considerati avrebbero il medesimo oggetto sociale, ossia l'attività di meccatronica, svolta nella conduzione della medesima autofficina meccanica a conduzione familiare.
L'ulteriore questione afferisce dunque alla considerazione unitaria o meno, quale unico centro di imputazione giuridica, dei soggetti solidarmente convenuti da parte del lavoratore.
Per quel che attiene al patto di prova che sarebbe stato accluso al contratto stipulato fra la
[...]
e l' , lo stesso deve essere ritenuto nullo per due ordini di ragioni. Controparte_1 Pt_1
Ai sensi dell'art.2096 c.c., rubricato “Assunzione in prova”, “L'assunzione del prestatore di lavoro per un periodo di prova deve risultare da atto scritto. L'imprenditore e il prestatore di lavoro sono rispettivamente tenuti a consentire e a fare l'esperimento che forma oggetto del patto di prova. Durante il periodo di prova ciascuna delle parti può recedere dal contratto, senza obbligo di preavviso o d'indennità. Se però la prova è stabilita per un tempo minimo necessario, la facoltà di recesso non può esercitarsi prima della scadenza del termine.
Compiuto il periodo di prova, l'assunzione diviene definitiva e il servizio prestato si computa nell'anzianità del prestatore di lavoro.”
In ordine al requisito di forma., la giurisprudenza sostiene che “La forma scritta necessaria, a norma dell'art.
2096 cod. civ., per il patto di assunzione in prova è richiesta "ad substantiam" e tale essenziale requisito di forma, la cui mancanza comporta la nullità assoluta del patto, deve sussistere sin dall'inizio del rapporto di lavoro, senza alcuna possibilità di equipollenti o sanatorie, potendo ammettersi solo la non contestualità della sottoscrizione di entrambe le parti prima della esecuzione del contratto, ma non anche la successiva documentazione della clausola mediante la sottoscrizione, originariamente mancante, di una delle parti, atteso che ciò si risolverebbe nella inammissibile convalida di un atto nullo, con sostanziale diminuzione della tutela del lavoratore.” (Cass. civ., Sez. lavoro, Ordinanza, 03/04/2025, n. 8849).
Nella vicenda che ci occupa, il patto di prova di cui si discorre può dirsi affetto da nullità per mancanza
3 della prova scritta prevista ad substantiam. Il lavoratore, infatti, ha richiesto al datore l'ostensione del contratto di lavoro e del patto di prova che vi accederebbe, ma lo stesso non è stato prodotto dal datore né in sede di richiesta da parte del ricorrente, né a seguito dell'esercizio dei poteri officiosi da parte del giudice ex artt. 210 e 421 c.p.c. (v. ordine dato all'udienza del 21.03.2024). Per tali ragioni, difettando la prova del requisito della forma scritta, il patto di prova di cui si discorre deve ritenersi nullo.
In secondo luogo, anche qualora il patto di prova fosse stato stipulato per iscritto, lo stesso sarebbe stato nullo per difetto di causa, trattandosi di un patto stipulato fra la e l'odierno Controparte_1 ricorrente, parti fra le quali, prima del rapporto di cui è causa, era già intercorso un precedente rapporto lavorativo dal 1.03.2019 al 16.06.2021.
La prova di tale pregresso rapporto è stata fornita dal lavoratore per il tramite delle buste paga afferenti al relativo rapporto (v. cedolini paga 2016-2022 allegati al ricorso).
Difatti, la giurisprudenza sostiene che “Nel lavoro subordinato, il patto di prova tutela l'interesse di entrambe le parti
a sperimentarne la convenienza, sicché è illegittimamente stipulato ove la suddetta verifica sia già intervenuta, con esito positivo, per le stesse mansioni e per un congruo lasso di tempo. Ne consegue che la ripetizione del patto di prova in successivi contratti di lavoro tra le medesime parti è ammissibile solo se, in base all'apprezzamento del giudice di merito, vi sia la necessità per il datore di lavoro di verificare, oltre alle qualità professionali, anche il comportamento e la personalità del lavoratore in relazione all'adempimento della prestazione, trattandosi di elementi suscettibili di modificarsi nel tempo per molteplici fattori, attinenti alle abitudini di vita o a problemi di salute.” (Cass. civ., Sez. lavoro, Sentenza,
17/07/2015, n. 15059).
Stando a tale orientamento, la regola è dunque quella per cui, qualora fra le parti sia già intercorso un precedente rapporto lavorativo, non possa essere stipulato un patto di prova laddove il datore di lavoro abbia già sperimentato la convenienza nella stipula del contratto, regola passibile di eccezioni laddove il datore di lavoro abbia la necessità effettuare una nuova verifica, soprattutto in relazione all'adempimento della prestazione da parte del lavoratore.
Ma nel caso di specie, questo giudice ritiene che non sia stata dimostrata in giudizio tale necessità da parte della società resistente la quale non ha dedotto le specifiche circostanze che avrebbero reso necessaria una nuova verifica del lavoratore, anche in considerazione del fatto che le attitudini e le competenze dell' erano note alla avendo il ricorrente svolto sempre le medesime Pt_1 Controparte_1 mansioni di meccanico riparatore all'interno dell'autofficina a conduzione familiare;
né una tale verifica può verosimilmente apparire necessaria, secondo l'apprezzamento di questo giudicante, essendo il nuovo rapporto sorto a distanza di pochi mesi dalla cessazione del precedente con la medesima società.
Dalla nullità del patto di prova discende l'illegittimità del recesso datoriale intimato in data 16.03.2022 dalla nei confronti dell'odierno ricorrente. Controparte_1
Trattasi dunque non di recesso ad nutum consentito da parte del datore di lavoro ex art. 2096 c.c., ma di licenziamento illegittimo.
4 In punto di conseguenze, la giurisprudenza sostiene che “La nullità della clausola che contiene il patto di prova determina la automatica conversione dell'assunzione in definitiva sin dall'inizio ed il venir meno del regime di libera recedibilità sancito dall'art. 1 della l. n. 604 del 1966, con la conseguenza che il recesso "ad nutum", intimato in assenza di valido patto di prova, equivale ad un ordinario licenziamento - soggetto alla verifica giudiziale della sussistenza
o meno della giusta causa o del giustificato motivo -, il quale, nel regime introdotto dal d.lgs. n. 23 del 2015, è assoggettato alla regola generale della tutela indennitaria di cui all'art. 3, comma 1, del predetto d.lgs., non essendo riconducibile ad alcuna delle specifiche ipotesi, di cui al successivo comma 2 del menzionato art. 3, nelle quali è prevista la reintegrazione.”
(Cassazione civile sez. lav., 14/07/2023, n.20239).
Nella vicenda de qua, il licenziamento intimato, essendo stato motivato dal mancato superamento di una prova oggetto di un patto nullo, è privo di giusta causa o di giustificato motivo e soggiace, in quanto tale, alla tutela indennitaria prevista dall' art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 23/2015.
Venendo alla questione relativa alla considerazione unitaria o meno, quale unico centro di imputazione giuridica, dei soggetti solidarmente convenuti da parte del lavoratore, è dirimente accertare la ricorrenza o meno degli indici sintomatici individuati dalla giurisprudenza ed integranti il fenomeno della c.d. codatorialità.
Sul punto, secondo consolidata giurisprudenza, “Il collegamento economico-funzionale tra imprese gestite da società del medesimo gruppo non è, di per sé solo, sufficiente a far ritenere che gli obblighi inerenti ad un rapporto di lavoro subordinato, formalmente intercorso fra un lavoratore ed una di esse, si debbano estendere anche all'altra, a meno che non sussista una situazione che consenta di ravvisare un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro. Tale situazione ricorre ogni volta vi sia una simulazione o una preordinazione in frode alla legge del frazionamento di un'unica attività fra
i vari soggetti del collegamento economico-funzionale e ciò venga rivelato dai seguenti requisiti, il cui accertamento, rimesso al giudice del merito, è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato: a) unicità della struttura organizzativa e produttiva;
b) integrazione tra le attività esercitate dalle varie imprese del gruppo ed il correlativo interesse comune;
c) coordinamento tecnico ed amministrativo-finanziario tale da individuare un unico soggetto direttivo che faccia confluire le diverse attività delle singole imprese verso uno scopo comune;
d) utilizzazione contemporanea della prestazione lavorativa da parte delle varie società titolari delle distinte imprese, nel senso che la stessa sia svolta in modo indifferenziato e contemporaneamente in favore dei vari imprenditori.” (cfr. Cass. ordinanza n. 2014 del 24/01/2022; v. anche in senso conforme Cass. civ., Sez. lavoro, Sentenza, 20/12/2016, n. 26346).
Nel caso di specie, la sussistenza di un unico centro di imputazione tra i vari soggetti resistenti, ossia fra la la e il sig. titolare dell'omonima ditta, Controparte_1 Controparte_3 CP_2 può ritenersi presuntivamente provata ai sensi dell'art.1729 c.c. in virtù di una serie di indizi, gravi precisi e concordanti, quali il fatto che:
“il sig. già titolare della ditta individuale, è sia Presidente del C.d.A. della società cooperativa sia socio CP_2 CP_3 della Controparte_1
- quest'ultima è amministrata dal figlio che ne è anche socio oltre a essere a sua volta Vice Presidente del Parte_2
5 C.d.A. della;
Controparte_3
- la e recano la medesima sede legale;
Controparte_1 Controparte_3
- ancora, socia e consigliere della è la sig.ra , Controparte_4 Controparte_3 Parte_3 figlia del sig. e sorella del sig. con i quali convive nel medesimo nucleo familiare;
CP_2 Parte_2
- tutti i soggetti testé considerati hanno il medesimo oggetto sociale, svolgendo l'attività di maccatronica codice Ateco 45.20.1
e in particolare avendo condotto l'autofficina meccanica familiare ubicata in Copertino (Le) alla via Fra AN n. 1, presso la quale è sempre stato impiegato l'odierno istante”.
Tali circostanze sono in parte documentalmente provate dalle visure camerali in atti ed in parte possono ritenersi pacifiche in assenza di una specifica contestazione sul punto.
In forza di quanto sopra, può ritenersi sufficientemente provato che i vari soggetti giuridici avvicendatisi nella titolarità del rapporto abbiano costituito un unitario centro di imputazione facente capo alla persona di e quindi che tutti debbano essere chiamati a rispondere delle conseguenze dell'illegittimo CP_2 esercizio del diritto di recesso.
Passando alla quantificazione della indennità risarcitoria, occorre tenere conto della durata complessiva del rapporto (circa 6 anni) e della previsione di cui all'art. 9 del d.lgs. n. 23/2015, secondo la quale, ove il datore di lavoro non raggiunga i limiti dimensionali di cui all'art. 18, commi 8 e 9, della l. n. 300/1970,
l'ammontare delle indennità di cui all'art. 3, comma 1, è dimezzato. Nel caso di specie, considerando che il rapporto di lavoro è durato dal 25.01.2016 al 16.03.2022 e che, dalle visure camerali in atti, si evince che i soggetti convenuti, anche unitariamente considerati, non abbiano avuto alle dipendenze più di 15 lavoratori, si ritiene equo quantificare detta indennità nella misura di n.6 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto.
Per le ragioni che precedono, occorre dichiarare l'inefficacia del licenziamento intimato al ricorrente in data 16.03.2022 e l'estinzione del rapporto intercorso fra le parti, con condanna dei resistenti in solido al pagamento in favore del ricorrente di una indennità non assoggettata a contribuzione pari a n. 6 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, oltre interessi legali sulle somme via via rivalutate dalla maturazione del credito al soddisfo.
Le spese processuali, liquidate in € 2.100,00 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA, vanno poste a carico delle parti resistenti secondo la regola della soccombenza, con distrazione in favore del procuratore costituito di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così decide:
- dichiara l'inefficacia del licenziamento intimato al ricorrente in data 16.03.2022;
- dichiara estinto il rapporto di lavoro intercorso tra le parti e condanna , la CP_2 Controparte_3
, in persona del legale rapp.te p.t. e la in persona del legale rapp.te
[...] Controparte_1
p.t., a pagare al ricorrente una indennità non assoggettata a contribuzione pari a n. 6 mensilità dell'ultima
6 retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, oltre interessi legali sulle somme via via rivalutate dalla maturazione del credito al soddisfo;
- condanna , la , in persona del legale rapp.te p.t. e la CP_2 Controparte_3 [...]
in persona del legale rapp.te p.t. al pagamento delle spese processuali sostenute dal Controparte_1 ricorrente, liquidate in € 2.100,00 oltre rimborso forfettario, spese generali, IVA e CPA, con distrazione in favore dell'Avv. ND Mangione.
Lecce, 27.10.2023
Il Giudice del Lavoro
(F.to ND Basta)
Il presente provvedimento è stato redatto, sotto la supervisione del Magistrato affidatario, dalla dr.ssa Flavia Vitali, M.o.t.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE LAVORO
Il dott. ND Basta, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 23.10.2025 pronuncia la presente
SENTENZA ex ART.127 TER C.P.C. nella causa iscritta al n. 10475/2022 R.G.
tra rapp.to e difeso dall'Avv. ND Mangione come da procura speciale in Parte_1 calce al ricorso
RICORRENTE
e in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dagli Avv.ti Anna Inguscio Controparte_1
e RL ED da procure speciali in atti nonché
, in qualità di titolare dell'omonima ditta individuale, rapp.to e difeso dall'Avv.to Anna Inguscio CP_2 come da procura speciale in calce alla memoria difensiva
RESISTENTI ed altresì
Controparte_3
RESISTENTE/CONTUMACE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 3.10.2022, il ricorrente indicato in epigrafe esponeva di aver lavorato per oltre nove anni alle dipendenze dei convenuti, presso l'Autofficina ubicata in Copertino (LE) alla via Fra
AN n.1, sempre con mansioni di meccanico riparatore e qualifica di “meccanico motorista e riparatore di veicoli a motore”, in virtù di diversi rapporti di lavoro e, in particolare, dal 25.01.2016 al 28.02.2019 alle dipendenze del sig. , dal 01.03.2019 al 16.06.2021 alle dipendenze della CP_2 Controparte_1
dal 18.06.2021 al 31.12.2021 alle dipendenze della , dal 3.01.2022 al
[...] Controparte_3
7.01.2022 alle dipendenze del sig. e dal 10.01.2022 al 16.03.2022 alle dipendenze della CP_2 [...]
che gli anzidetti soggetti dovevano considerarsi strettamente collegati ex art. 2359 c.c., Controparte_1 essendo il sig. , oltre che titolare dell'omonima ditta individuale, anche Presidente del C.d.A. CP_2 della nonché socio della essendo altresì gli Controparte_3 Controparte_1
1 amministratori e soci dei diversi soggetti giuridici membri appartenenti al medesimo nucleo familiare;
che la e la società cooperativa avevano la medesima sede legale;
che tutti Controparte_1 CP_3
i soggetti su indicati avevano il medesimo oggetto sociale, svolgendo attività di meccatronica nella conduzione dell'autofficina familiare ubicata in Copertino (LE) alla via Fra AN n.1; che nel predetto periodo unitariamente considerato (25.01.2016-16.03.2022) il rapporto de quo fosse stato di natura subordinata alle dipendenze del reale datore di lavoro , effettivo beneficiario della CP_2 prestazione lavorativa e soggetto esercente i poteri tipici della qualità datoriale;
che all'ultimo contratto a tempo indeterminato e parziale del 10.1.2022 accedeva un patto di prova mai consegnato al lavoratore, che ne aveva vanamente richiesto l'ostensione ai sensi della l. 4/1953; di essersi assentato per malattia dal
22.02.2022 al 12.03.2022 giusta certificazione medica e che al suo rientro in officina, in data 14.03.2022, veniva allontanato dal sig. ; che con lettera del 16.03.2022 a firma quale legale CP_2 Parte_2 rappresentante della veniva licenziato “con effetto immediato in quanto durante il Controparte_1 periodo di prova abbiamo avuto modo di accorgerci della non convenienza da parte nostra all'instaurazione di un rapporto di lavoro”; che tale recesso veniva contestato dal lavoratore con nota trasmessa in data 6.04.2022, comunicazione riscontrata da parte datoriale con due note del 29.04.2022.
Ciò premesso, eccepiva la nullità del patto di prova per difetto di causa, trattandosi di rapporti intercorsi con la medesima parte datoriale, non sussistendo altresì esigenze di ulteriore verifica delle qualità professionali del ricorrente, con conseguente illegittimità del licenziamento intimato.
Per queste ragioni, chiedeva accertarsi la nullità del patto di prova e l'illegittimità del licenziamento, con condanna dei soggetti convenuti, in solido, al pagamento di una indennità risarcitoria ai sensi dell'art. 3, comma 1 del d.lgs. n. 23/2015 nella misura di euro 12.000,00 o in quella ritenuta di giustizia con vittoria di spese e onorari.
Instaurato il contraddittorio, la e il sig. contestavano la fondatezza Controparte_1 CP_2 della domanda chiedendone il rigetto.
La non si costituiva in giudizio. Controparte_3
Ritenuta la causa matura per la decisione sulla scorta della documentazione in atti, all'esito dell'udienza di discussione la causa è decisa con la presente sentenza ex art.127 ter c.p.c.
* * *
Preliminarmente va dichiarata la contumacia della non costituita in giudizio Controparte_3 nonostante la regolare notifica del ricorso.
Nel merito, il ricorso è fondato e può trovare accoglimento per le ragioni che seguono.
Oggetto del presente giudizio è la legittimità o meno del licenziamento comminato all'odierno ricorrente con missiva del 16.03.2022 con riferimento al rapporto di lavoro intercorso fra lo stesso e la
[...]
dal 10.1.2022 al 16.03.2022, licenziamento quest'ultimo intimato dalla società “con effetto CP_1 immediato in quanto durante il periodo di prova abbiamo avuto modo di accorgerci della non convenienza da parte nostra
2 all'instaurazione di un rapporto di lavoro”, sub specie di recesso datoriale a norma dell'art. 2096 c.c.
Per stabilire la legittimità o meno del suindicato licenziamento occorre tuttavia esaminare la questione relativa alla validità o meno del patto di prova trimestrale che, ad avviso di parte resistente, sarebbe stato accluso al contratto stipulato fra il ricorrente e la resistente a far data dal 10.1.2022.
Stando alle allegazioni del ricorrente, il medesimo ha lavorato come meccanico riparatore alle formali dipendenze di diversi soggetti tutti in concreto riconducibili al Sig. e ai suoi familiari e, in CP_2 particolare: dal 25.01.2016 al 28.02.2019 alle dipendenze del sig. , dal 01.03.2019 al 16.06.2021 CP_2 alle dipendenze della dal 18.06.2021 al 31.12.2021 alle dipendenze della Controparte_1
dal 3.01.2022 al 7.01.2022 alle dipendenze del sig. (senza regolare Controparte_3 CP_2 contratto) e dal 10.01.2022 al 16.03.2022 alle dipendenze della Controparte_1
Ad avviso del ricorrente, tali rapporti si sarebbero susseguiti senza soluzione di continuità e dovrebbero essere considerati in modo unitario, essendo i diversi datori di lavoro strettamente collegati ex art. 2359
c.c., dal momento che i soci e i membri del CdA dei diversi soggetti giuridici farebbero parte dello stesso nucleo familiare, che le due società suindicate avrebbero la stessa sede legale e che tutti i soggetti considerati avrebbero il medesimo oggetto sociale, ossia l'attività di meccatronica, svolta nella conduzione della medesima autofficina meccanica a conduzione familiare.
L'ulteriore questione afferisce dunque alla considerazione unitaria o meno, quale unico centro di imputazione giuridica, dei soggetti solidarmente convenuti da parte del lavoratore.
Per quel che attiene al patto di prova che sarebbe stato accluso al contratto stipulato fra la
[...]
e l' , lo stesso deve essere ritenuto nullo per due ordini di ragioni. Controparte_1 Pt_1
Ai sensi dell'art.2096 c.c., rubricato “Assunzione in prova”, “L'assunzione del prestatore di lavoro per un periodo di prova deve risultare da atto scritto. L'imprenditore e il prestatore di lavoro sono rispettivamente tenuti a consentire e a fare l'esperimento che forma oggetto del patto di prova. Durante il periodo di prova ciascuna delle parti può recedere dal contratto, senza obbligo di preavviso o d'indennità. Se però la prova è stabilita per un tempo minimo necessario, la facoltà di recesso non può esercitarsi prima della scadenza del termine.
Compiuto il periodo di prova, l'assunzione diviene definitiva e il servizio prestato si computa nell'anzianità del prestatore di lavoro.”
In ordine al requisito di forma., la giurisprudenza sostiene che “La forma scritta necessaria, a norma dell'art.
2096 cod. civ., per il patto di assunzione in prova è richiesta "ad substantiam" e tale essenziale requisito di forma, la cui mancanza comporta la nullità assoluta del patto, deve sussistere sin dall'inizio del rapporto di lavoro, senza alcuna possibilità di equipollenti o sanatorie, potendo ammettersi solo la non contestualità della sottoscrizione di entrambe le parti prima della esecuzione del contratto, ma non anche la successiva documentazione della clausola mediante la sottoscrizione, originariamente mancante, di una delle parti, atteso che ciò si risolverebbe nella inammissibile convalida di un atto nullo, con sostanziale diminuzione della tutela del lavoratore.” (Cass. civ., Sez. lavoro, Ordinanza, 03/04/2025, n. 8849).
Nella vicenda che ci occupa, il patto di prova di cui si discorre può dirsi affetto da nullità per mancanza
3 della prova scritta prevista ad substantiam. Il lavoratore, infatti, ha richiesto al datore l'ostensione del contratto di lavoro e del patto di prova che vi accederebbe, ma lo stesso non è stato prodotto dal datore né in sede di richiesta da parte del ricorrente, né a seguito dell'esercizio dei poteri officiosi da parte del giudice ex artt. 210 e 421 c.p.c. (v. ordine dato all'udienza del 21.03.2024). Per tali ragioni, difettando la prova del requisito della forma scritta, il patto di prova di cui si discorre deve ritenersi nullo.
In secondo luogo, anche qualora il patto di prova fosse stato stipulato per iscritto, lo stesso sarebbe stato nullo per difetto di causa, trattandosi di un patto stipulato fra la e l'odierno Controparte_1 ricorrente, parti fra le quali, prima del rapporto di cui è causa, era già intercorso un precedente rapporto lavorativo dal 1.03.2019 al 16.06.2021.
La prova di tale pregresso rapporto è stata fornita dal lavoratore per il tramite delle buste paga afferenti al relativo rapporto (v. cedolini paga 2016-2022 allegati al ricorso).
Difatti, la giurisprudenza sostiene che “Nel lavoro subordinato, il patto di prova tutela l'interesse di entrambe le parti
a sperimentarne la convenienza, sicché è illegittimamente stipulato ove la suddetta verifica sia già intervenuta, con esito positivo, per le stesse mansioni e per un congruo lasso di tempo. Ne consegue che la ripetizione del patto di prova in successivi contratti di lavoro tra le medesime parti è ammissibile solo se, in base all'apprezzamento del giudice di merito, vi sia la necessità per il datore di lavoro di verificare, oltre alle qualità professionali, anche il comportamento e la personalità del lavoratore in relazione all'adempimento della prestazione, trattandosi di elementi suscettibili di modificarsi nel tempo per molteplici fattori, attinenti alle abitudini di vita o a problemi di salute.” (Cass. civ., Sez. lavoro, Sentenza,
17/07/2015, n. 15059).
Stando a tale orientamento, la regola è dunque quella per cui, qualora fra le parti sia già intercorso un precedente rapporto lavorativo, non possa essere stipulato un patto di prova laddove il datore di lavoro abbia già sperimentato la convenienza nella stipula del contratto, regola passibile di eccezioni laddove il datore di lavoro abbia la necessità effettuare una nuova verifica, soprattutto in relazione all'adempimento della prestazione da parte del lavoratore.
Ma nel caso di specie, questo giudice ritiene che non sia stata dimostrata in giudizio tale necessità da parte della società resistente la quale non ha dedotto le specifiche circostanze che avrebbero reso necessaria una nuova verifica del lavoratore, anche in considerazione del fatto che le attitudini e le competenze dell' erano note alla avendo il ricorrente svolto sempre le medesime Pt_1 Controparte_1 mansioni di meccanico riparatore all'interno dell'autofficina a conduzione familiare;
né una tale verifica può verosimilmente apparire necessaria, secondo l'apprezzamento di questo giudicante, essendo il nuovo rapporto sorto a distanza di pochi mesi dalla cessazione del precedente con la medesima società.
Dalla nullità del patto di prova discende l'illegittimità del recesso datoriale intimato in data 16.03.2022 dalla nei confronti dell'odierno ricorrente. Controparte_1
Trattasi dunque non di recesso ad nutum consentito da parte del datore di lavoro ex art. 2096 c.c., ma di licenziamento illegittimo.
4 In punto di conseguenze, la giurisprudenza sostiene che “La nullità della clausola che contiene il patto di prova determina la automatica conversione dell'assunzione in definitiva sin dall'inizio ed il venir meno del regime di libera recedibilità sancito dall'art. 1 della l. n. 604 del 1966, con la conseguenza che il recesso "ad nutum", intimato in assenza di valido patto di prova, equivale ad un ordinario licenziamento - soggetto alla verifica giudiziale della sussistenza
o meno della giusta causa o del giustificato motivo -, il quale, nel regime introdotto dal d.lgs. n. 23 del 2015, è assoggettato alla regola generale della tutela indennitaria di cui all'art. 3, comma 1, del predetto d.lgs., non essendo riconducibile ad alcuna delle specifiche ipotesi, di cui al successivo comma 2 del menzionato art. 3, nelle quali è prevista la reintegrazione.”
(Cassazione civile sez. lav., 14/07/2023, n.20239).
Nella vicenda de qua, il licenziamento intimato, essendo stato motivato dal mancato superamento di una prova oggetto di un patto nullo, è privo di giusta causa o di giustificato motivo e soggiace, in quanto tale, alla tutela indennitaria prevista dall' art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 23/2015.
Venendo alla questione relativa alla considerazione unitaria o meno, quale unico centro di imputazione giuridica, dei soggetti solidarmente convenuti da parte del lavoratore, è dirimente accertare la ricorrenza o meno degli indici sintomatici individuati dalla giurisprudenza ed integranti il fenomeno della c.d. codatorialità.
Sul punto, secondo consolidata giurisprudenza, “Il collegamento economico-funzionale tra imprese gestite da società del medesimo gruppo non è, di per sé solo, sufficiente a far ritenere che gli obblighi inerenti ad un rapporto di lavoro subordinato, formalmente intercorso fra un lavoratore ed una di esse, si debbano estendere anche all'altra, a meno che non sussista una situazione che consenta di ravvisare un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro. Tale situazione ricorre ogni volta vi sia una simulazione o una preordinazione in frode alla legge del frazionamento di un'unica attività fra
i vari soggetti del collegamento economico-funzionale e ciò venga rivelato dai seguenti requisiti, il cui accertamento, rimesso al giudice del merito, è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato: a) unicità della struttura organizzativa e produttiva;
b) integrazione tra le attività esercitate dalle varie imprese del gruppo ed il correlativo interesse comune;
c) coordinamento tecnico ed amministrativo-finanziario tale da individuare un unico soggetto direttivo che faccia confluire le diverse attività delle singole imprese verso uno scopo comune;
d) utilizzazione contemporanea della prestazione lavorativa da parte delle varie società titolari delle distinte imprese, nel senso che la stessa sia svolta in modo indifferenziato e contemporaneamente in favore dei vari imprenditori.” (cfr. Cass. ordinanza n. 2014 del 24/01/2022; v. anche in senso conforme Cass. civ., Sez. lavoro, Sentenza, 20/12/2016, n. 26346).
Nel caso di specie, la sussistenza di un unico centro di imputazione tra i vari soggetti resistenti, ossia fra la la e il sig. titolare dell'omonima ditta, Controparte_1 Controparte_3 CP_2 può ritenersi presuntivamente provata ai sensi dell'art.1729 c.c. in virtù di una serie di indizi, gravi precisi e concordanti, quali il fatto che:
“il sig. già titolare della ditta individuale, è sia Presidente del C.d.A. della società cooperativa sia socio CP_2 CP_3 della Controparte_1
- quest'ultima è amministrata dal figlio che ne è anche socio oltre a essere a sua volta Vice Presidente del Parte_2
5 C.d.A. della;
Controparte_3
- la e recano la medesima sede legale;
Controparte_1 Controparte_3
- ancora, socia e consigliere della è la sig.ra , Controparte_4 Controparte_3 Parte_3 figlia del sig. e sorella del sig. con i quali convive nel medesimo nucleo familiare;
CP_2 Parte_2
- tutti i soggetti testé considerati hanno il medesimo oggetto sociale, svolgendo l'attività di maccatronica codice Ateco 45.20.1
e in particolare avendo condotto l'autofficina meccanica familiare ubicata in Copertino (Le) alla via Fra AN n. 1, presso la quale è sempre stato impiegato l'odierno istante”.
Tali circostanze sono in parte documentalmente provate dalle visure camerali in atti ed in parte possono ritenersi pacifiche in assenza di una specifica contestazione sul punto.
In forza di quanto sopra, può ritenersi sufficientemente provato che i vari soggetti giuridici avvicendatisi nella titolarità del rapporto abbiano costituito un unitario centro di imputazione facente capo alla persona di e quindi che tutti debbano essere chiamati a rispondere delle conseguenze dell'illegittimo CP_2 esercizio del diritto di recesso.
Passando alla quantificazione della indennità risarcitoria, occorre tenere conto della durata complessiva del rapporto (circa 6 anni) e della previsione di cui all'art. 9 del d.lgs. n. 23/2015, secondo la quale, ove il datore di lavoro non raggiunga i limiti dimensionali di cui all'art. 18, commi 8 e 9, della l. n. 300/1970,
l'ammontare delle indennità di cui all'art. 3, comma 1, è dimezzato. Nel caso di specie, considerando che il rapporto di lavoro è durato dal 25.01.2016 al 16.03.2022 e che, dalle visure camerali in atti, si evince che i soggetti convenuti, anche unitariamente considerati, non abbiano avuto alle dipendenze più di 15 lavoratori, si ritiene equo quantificare detta indennità nella misura di n.6 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto.
Per le ragioni che precedono, occorre dichiarare l'inefficacia del licenziamento intimato al ricorrente in data 16.03.2022 e l'estinzione del rapporto intercorso fra le parti, con condanna dei resistenti in solido al pagamento in favore del ricorrente di una indennità non assoggettata a contribuzione pari a n. 6 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, oltre interessi legali sulle somme via via rivalutate dalla maturazione del credito al soddisfo.
Le spese processuali, liquidate in € 2.100,00 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA, vanno poste a carico delle parti resistenti secondo la regola della soccombenza, con distrazione in favore del procuratore costituito di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così decide:
- dichiara l'inefficacia del licenziamento intimato al ricorrente in data 16.03.2022;
- dichiara estinto il rapporto di lavoro intercorso tra le parti e condanna , la CP_2 Controparte_3
, in persona del legale rapp.te p.t. e la in persona del legale rapp.te
[...] Controparte_1
p.t., a pagare al ricorrente una indennità non assoggettata a contribuzione pari a n. 6 mensilità dell'ultima
6 retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, oltre interessi legali sulle somme via via rivalutate dalla maturazione del credito al soddisfo;
- condanna , la , in persona del legale rapp.te p.t. e la CP_2 Controparte_3 [...]
in persona del legale rapp.te p.t. al pagamento delle spese processuali sostenute dal Controparte_1 ricorrente, liquidate in € 2.100,00 oltre rimborso forfettario, spese generali, IVA e CPA, con distrazione in favore dell'Avv. ND Mangione.
Lecce, 27.10.2023
Il Giudice del Lavoro
(F.to ND Basta)
Il presente provvedimento è stato redatto, sotto la supervisione del Magistrato affidatario, dalla dr.ssa Flavia Vitali, M.o.t.
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