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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 17/02/2025, n. 579 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 579 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 7188/2022
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
I SEZIONE
Udienza del 17.02.2025 trattata con modalità cartolare
Il giudice, richiamate le note di udienza depositate dai procuratori delle parti, a seguito della comunicazione del provvedimento con il quale è stata disposta la trattazione con modalità cartolare dell'udienza del 17.02.25;
considerato che
l'udienza del 17.02.2025 è stata fissata con modalità cartolare per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.; richiamato l'art. 127 ter c.p.c.;
P.Q.M.
pronuncia sentenza ai sensi di quanto disposto dall'art. 281 sexies c.p.c. e dall'art. 127 ter
c.p.c., che deposita telematicamente.
Si comunichi a cura della cancelleria.
Il Giudice dott.ssa Maria Del Prete
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – I Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Maria Del Prete, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7188/2021 R.G., avente ad oggetto: appello sentenza giudice di pace – risarcimento del danno , vertente tra
P. IVA ), in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1 rapp.ta e difesa dall'Avv. Fernando Brogna (C.F. ), presso lo studio del quale C.F._1 elett.te domiciliata in Capua (CE), alla Via Villa Vella n. 2, in virtù di procura in atti;
-Appellante-
e
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea Verazzo CP_1 C.F._2
(C.F. ), elett.te domiciliato presso il suo studio sito in Casal Di Principe C.F._3
(CE), alla Via Colombo n. 15, in virtù di procura in atti;
-Appellata-
e
(C.F. ), rapp.ta e difesa dall'Avv. Michele Diana (C.F. CP_2 C.F._4
, presso lo studio del quale elett.te domiciliata in Villa Di Briano (CE), alla C.F._5 via L. Apuleio n. 23, in virtù di procura in atti;
-Appellata-
Nonché
(C.F. ), residente in [...] C.F._6
De Amicis n. 36;
-Appellato contumace-
CONCLUSIONI
Per l'appellante: come da atto introduttivo e note relative all'odierna udienza trattata con modalità cartolare.
Per gli appellati: come da rispettive comparse di costituzione e successive note di udienza.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Premessa
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69. Pa Con atto di appello ha convenuto innanzi al Tribunale di Santa Maria Parte_1
Capua Vetere il sig. , e il sig. per sentirli CP_1 CP_2 CP_3 condannare, previa riforma della sentenza n.524\2021, emessa dal Giudice di Pace di Sessa
Aurunca avv. Umberto Della Rocca, al risarcimento dei danni riportati, in occasione del sinistro stradale verificatosi in data 2 luglio 2018, alle ore 08.00 circa, in Cellole (CE), località Baia Domitia, sul Viale dell'Erica.
A fondamento della domanda, l'istante ha dedotto che, mentre attraversava la carreggiata sulle apposite strisce pedonali unitamente alla sig.ra veniva investito dal veicolo Persona_1
Skoda Fabia tg. CG791NX di proprietà del sig. e condotta dal Sig. CP_3
. Parte_3
L'istante ha precisato che, per le lesioni subite a seguito del sinistro, per le quali fu trasportato al pronto soccorso dell'ospedale di Marcianise ove gli venivano diagnosticate lesioni personali, anche a seguito di intervenuta guarigione residuavano postumi invalidanti.
Interveniva in giudizio anche la sig.ra al fine di ottenere il risarcimento per le Persona_1 lesioni che anche essa avrebbe subito nel sinistro in esame.
Assunti i mezzi istruttori richiesti dalle parti in causa, espletata la CTU medico-legale sulle persone degli appellati, rassegnate le conclusioni, veniva emessa la sentenza n. 524/2021 con la quale il
Giudice di Pace di Sessa Aurunca, ha accolto le domande formulate dall'attore e dall'interventrice, così decidendo:
“-1) Dichiara la contumacia del convenuto CP_3
- 2) Dichiara responsabile nella misura del 85% del sinistro, per cui è causa, il conducente del veicolo Skoda Fabia tg. CG 791 NX
- 3) Accoglie parzialmente la domanda, perchè fondata e per l'effetto,
- 4) Condanna i convenuti, in solido tra loro, al pagamento in favore della sig.ra della Persona_1 somma complessiva di euro 8.246,60 per i danni subiti, somma decurtata del 15% concorsuale, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria del fatto al saldo
- 5) Condanna, altresì, i convenuti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di giudizio che liquida in complessivi euro 2.550,00 di cui 150 per spese ed euro 2.400 per compensi professionali, oltre spese generali, iva cpa come per legge , con attribuzione al procuratore dell'interveniente avv.
Michele Diana dichiaratosi anticipatario, il tutto nella misura dell 85% rispetto ai 3000,00 di onorari e spese;
- 6) Pone le spese di CTU a carico dei convenuti nella misura dell'85% e 15% per le parti attrici;
”
La società pertanto, ritenuta erronea la presente decisione, ha proposto Parte_1 appello avverso la stessa (sentenza n. 524/2021 del G.d.p. di Sessa Aurunca), chiedendone l'integrale riforma.
Pertanto ha citato gli appellati a comparire innanzi al Tribunale, in grado d'appello, per l'accoglimento delle seguenti le conclusioni:
“Voglia il Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in totale riforma della stessa, previa sospensione, anche inaudita altera parte e/o con anticipazione di udienza rispetto a quella fissata nella presente citazione, della efficacia esecutiva della sentenza per i motivi ampiamente innanzi esposti e, in totale riforma della stessa, così provvedere, in gradato subordine:
I) Riformare l'impugnata sentenza n. 524/2021 annullando la stessa, e rigettare le domande dei sig.ri e per carenza di legittimazione attiva CP_1 Persona_1 degli stessi, per le ragioni di cui al motivo 1 del presente atto di appello, ordinando agli appellati la restituzione di tutto quanto già ad essi eventualmente versato in esecuzione della impugnata sentenza;
II) II) Riformare l'impugnata sentenza n. 524/2021 annullando la stessa, e dichiarare
l'improcedibilità / l'improponibilità delle domande proposte dai sig.ri CP_1
e per le ragioni rappresentate al motivo 2 di appello, ordinando agli Persona_1 appellati la restituzione di tutto quanto già ad essi eventualmente versato in esecuzione della impugnata sentenza.
III) Riformare l'impugnata sentenza n. 524/2021 nella parte sopra trascritta ove accoglie la domanda attorea, ritenendola provata e fondata, per le ragioni di cui al punto 3 dei motivi del presente atto, rigettando le domande dei sig.ri CP_1
e poiché non provate e, per l'effetto, emettere ogni consequenziale Persona_1 provvedimento, compresa la restituzione di tutto quanto già eventualmente versato agli appellati in esecuzione della sentenza, ovvero dichiarare l'esclusiva responsabilità degli stessi per le lesioni subite, ovvero il loro concorso di colpa, ex art. 1227 c.c., in misura maggiore al 15% riconosciuto in sentenza, con condanna alla restituzione delle somme eventualmente versate o versate in eccesso e in esecuzione della impugnata sentenza, ovvero in via alternativa e/o in subordine;
IV) Riformare integralmente la gravata sentenza per le ragioni di cui al punto 4 dei motivi dell'atto di appello, nella parte in cui riconosce agli appellati quanto stabilito nelle impugnate CTU espletate nel giudizio di primo grado, dichiarando che la condannata società nulla deve ai medesimi ovvero uniformando il provvedimento giudiziario all'effettivo stato dei fatti, con restituzione di quanto eventualmente versato o versato in eccesso agli odierni appellati in esecuzione della impugnata sentenza, ovvero in via alternativa e/o in subordine;
V) Riformare la sentenza impugnata nella parte in cui riconosce agli appellati il danno morale, per le ragioni di cui al punto 5 dei motivi del presente atto, concludendo per il mancato riconoscimento della detta posta di danno, ovvero per una riduzione dello stesso nella misura del 20% della invalidità permanente, con obbligo di restituzione di quanto eventualmente versato o versato in eccesso in eccesso agli odierni appellati in esecuzione della impugnata sentenza;
VI) Si rimette al prudente apprezzamento di S.V. la rinnovazione delle operazioni di
C.T.U. in ragione di quanto rilevato ai motivi 3) e 4) del presente atto di appello, ovvero la riconvocazione del Dott. a rendere i dovuti chiarimenti Controparte_4 alle osservazioni del consulente di parte nominato dalla Pt_1
VII) riformare la sentenza n. 524/2021 nella parte impugnata al motivo 6 di appello e per le ragioni ivi rappresentate ed adeguare le spese di lite al giusto e al provato, con obbligo di restituzione di quanto eventualmente versato in eccesso in esecuzione della impugnata sentenza;
VIII) In ogni caso, vinte le spese di lite, sia del presente giudizio che di quello di primo grado, con attribuzione al procuratore antistatario per fattone anticipo, con condanna agli appellati al pagamento anche delle spese di CTU del giudizio di I grado e di quelle di un eventuale rinnovo della stessa.”
L'appellato non si è costituito in giudizio, nonostante la regolarità della notifica CP_3 dell'atto introduttivo, restando contumace.
Si è costituito nel presente giudizio il sig. chiedendo di dichiarare inammissibile e rigettare CP_1
l'appello proposto dalla società avverso la sentenza n. 524/21 del Giudice di Parte_1
Pace di Sessa Aurunca dott. Umberto Della Rocca.
Parimenti la sig.ra si è costituita in appello, chiedendo di dichiarare CP_2 inammissibile e comunque rigettare il ricorso inibitorio ex art. 351 comma 2 c.p.c. e l'appello proposto dalla avverso la sentenza del G. di P. di Sessa Aurunca dott. U. Della Parte_4
Rocca.
Considerazioni preliminari
In via preliminare, va detto che il presente appello risulta proposto nei termini di legge e tempestivamente iscritto a ruolo.
Va aggiunto che l'appello risulta ammissibile sotto il profilo della formulazione, in quanto redatto con specifica indicazione delle ragioni per le quali si richiede la riforma dell'impugnata pronuncia.
Infatti, dal contenuto dell'appello, si evince in maniera chiara quali siano le motivazioni per le quali si ritiene che il giudice di primo grado abbia errato nella valutazione dei fatti e quale sia la ricostruzione dei fatti ritenuta corretta, da porre a fondamento della decisione.
In ogni caso “l'indicazione dei motivi di appello richiesta dagli art. 342 e 434 c.p.c. richiede soltanto un'esposizione chiara ed univoca sia della domanda rivolta al giudice del gravame, sia delle ragioni della doglianza rispetto alla ricostruzione della vicenda operata dal primo giudice” (Corte appello Milano sez. lav. 22 marzo 2016 n. 1133).
Nel caso in esame, si ritiene che la domanda sia stata formulata in maniera sufficientemente chiara sia in merito alle doglianze poste a fondamento dell'appello sia in merito alla domanda formulata nel presente grado di giudizio.
Il motivo di appello
La domanda è fondata e va accolta. In via preliminare va detto che, dalla documentazione in atti e sulla base del materiale probatorio acquisito, non può ritenersi dimostrato l'effettivo verificarsi dei fatti, così come dedotti dall'odierno appellante nel proprio atto di citazione.
Difatti, il giudice di pace non ha tenuto conto della genericità, della lacunosità e della contraddittorietà della testimonianza resa dalla teste escussa, sig.ra , Testimone_1
circostanze che non consentono neppure di valutare l'attendibilità della stessa.
In particolare, nulla è emerso in merito alle circostanze di tempo in cui si sarebbe verificato il sinistro atteso che la sig.ra si è limitata ad affermare: “il sinistro a cui ho Tes_1 assistito si sarebbe verificato nel mese di luglio del 2017” senza nulla specificare in merito al periodo.
In aggiunta la teste nulla ha precisato in merito al luogo specifico in cui si Testimone_1
sarebbe verificato il sinistro de quo, circostanza essenziale, al fine di valutare elementi specifici che possono incidere sulla responsabilità delle parti.
La teste nulla ha dichiarato in relazione alla condotta del conducente del veicolo e, in CP_5
particolare, se egli abbia rallentato o meno avvedendosi dei pedoni, nonché nulla ha descritto in relazione alla concreta condotta di detti pedoni, limitandosi solo a riferire quanto segue “l'auto non andava veloce, però investiva i pedoni forse per distrazione”, inoltre, aggiungeva “non sono intervenute le autorità”
La genericità della dichiarazione resa dalla teste escussa, l'assenza dell'intervento dei vigili o carabinieri o ambulanza, la circostanza che pur essendo stati investiti in Baia Domitia (CE)
i feriti si sono recati al pronto soccorso di Marcianise (CE), distante circa 60 km e non in un più vicino presiedo ospedaliero, quale quello di Sessa Aurunca, inducono a ritenere non provato il fatto storico in maniera adeguata e sufficiente, emergendo diverse contraddizioni che accompagnano la genericità degli elementi probatori acquisiti.
Altra circostanza rilevante è data dal fatto che gli appellati non hanno allegato agli atti alcun certificato di avvenuta guarigione.
Va evidenziato che nel vigore della disciplina previgente all'attuale codice delle assicurazioni, l'articolo 22 della legge n. 990 del 1969 stabiliva che l'azione per il risarcimento di danni causati dalla circolazione dei veicoli o dei natanti, per i quali vi fosse obbligo di assicurazione a norma della stessa legge, potesse essere proposta solo dopo che fossero decorsi sessanta giorni da quello in cui il danneggiato avesse chiesto all'assicuratore il risarcimento del danno tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Rispetto al contenuto di tale missiva, peraltro, la disposizione nulla diceva.
Intorno alla norma si era formata una uniforme interpretazione che la riteneva una condizione di proponibilità dell'azione giudiziaria, il cui difetto era rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, salva la preclusione derivante dalla formazione del giudicato per la mancata impugnazione sul punto.
La giurisprudenza, poi, ha gradualmente riempito di contenuto la predetta condizione finendo, con orientamento largamente condiviso (tanto che poi è stato recepito nella successiva normativa), a esigere che l'istanza di risarcimento fosse congegnata in modo tale da consentire alla compagnia di assicurazioni destinataria della richiesta di valutare gli elementi della sua fondatezza.
Di conseguenza, l'inoltro alla compagnia della sola richiesta risarcitoria “formulata in maniera alquanto generica”, priva della documentazione necessaria all'assicuratrice per valutare la fondatezza della domanda, era già nella vigenza del citato articolo 22, ritenuta non sufficiente a costituire in mora la destinataria.
Inoltre il termine dilatorio dei sessanta giorni (novanta, per l'ipotesi di risarcimento del danno da lesione personale) risultava preordinato a porre la compagnia in condizioni di poter effettuare le dovute valutazioni mediante il tempestivo inoltro della documentazione necessaria e di tutti gli elementi utili a valutare l'opportunità di un accordo al fine di evitare il contenzioso in sede giudiziale: «(…) la giurisprudenza di questa S. C. ha ripetutamente ribadito che la condizione di procedibilità dell'azione sancita dal menzionato art. 22 persegue lo scopo di informare l'assicuratore del sinistro e della pretesa del danneggiato, affinché possa disporre di uno spatium deliberandi tale da consentirgli di valutare
l'opportunità di un accordo con il danneggiato e prevenire premature domande giudiziali, con conseguente dispendio economico (in tal senso cfr. Cass. 26 aprile 2000, n. 5344; 28 marzo 1994, n. 2988; 2 aprile 1980, n. 2133).
Tant'è che, pur essendo consentite forme di comunicazione equipollenti alla raccomandata con avviso di ricevimento, non può ritenersi sufficiente la mera conoscenza di fatto dell'assicuratore per le trattative di composizione, né le generiche offerte a titolo di indennizzo, non avvalorata da un'idonea documentazione della richiesta di risarcimento e della sua epoca (Cass. 14 gennaio 1980, n. 296)». L'interpretazione maggioritaria considerava anche il contenuto dell'articolo 8, comma 2 del
D.P.R. n. 45 del 16 gennaio 1981 (“per i sinistri di cui al secondo comma dell'articolo 3 della legge il danneggiato che intenda chiedere il risarcimento deve dare sollecita comunicazione dell'esistenza delle lesioni e, all'atto della richiesta, indicare la durata dell'inabilità temporanea, l'età, l'attività di lavoro svolta ed il relativo reddito netto;
deve inoltre indicare se abbia diritto a percepire l'indennità di malattia da un ente di assicurazione sociale. Alla richiesta di risarcimento deve essere acclusa la documentazione idonea a provare la durata dell'inabilità, l'intervenuta guarigione e l'entità del reddito”), norma che aveva «il mero scopo di fornire un ulteriore supporto alla precedente interpretazione dell'art. 22 della legge
n. 990 del 1969, attraverso il richiamo ad una disposizione regolamentare che, nell'ipotesi di richiesta risarcitoria di lesioni personali, specifica il necessario contenuto documentale della richiesta stessa» ( Cfr Cass. n.7164/04).
In particolare, l'indicazione e la certificazione dell'avvenuta guarigione erano prescritte dall'articolo 3 del D.L. 23 dicembre 1976, n. 857 (convertito nella legge 26 febbraio 1977, n.
39), che si riferisce ai casi di danni a cose o conseguenti a lesioni guarite entro i quaranta giorni: «La richiesta deve contenere l'indicazione del codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento e la descrizione delle circostanze nelle quali si è verificato il sinistro ed essere accompagnata, ai fini dell'accertamento e della valutazione del danno da parte dell'impresa, dai dati relativi all'età, all'attività del danneggiato, al suo reddito, all'entità delle lesioni subite, da attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti o, in caso di decesso, dal certificato di morte. L'assicuratore è tenuto a provvedere all'adempimento del predetto obbligo entro novanta giorni dalla ricezione di tale documentazione»; l'articolo 8, comma 1 del D.P.R. 16.1.1981 n. 45 recitava, sotto la rubrica
«Denuncia di sinistro da allegare alla richiesta di risarcimento del danno», «Nel caso di sinistri che abbiano causato solamente danni alle cose e di sinistri che, insieme ai danni alle cose, o anche senza provocare danni alle cose, abbiano causato lesioni personali, non aventi carattere permanente, guarite entro quaranta giorni da quello del sinistro, il danneggiato che chiede all'assicuratore del responsabile il risarcimento del danno ai sensi dell'art. 3 della legge (26 febbraio 1977, n. 39, N.d.R.), deve inoltrare la richiesta a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento».
Orbene, l'interpretazione combinata delle predette norme comporta che, anche prima dell'entrata in vigore del D.L.vo n. 209/05 (ovvero l'1 gennaio 2006) una richiesta di risarcimento priva dei contenuti necessari e sufficienti a consentire la valutazione da parte della compagnia di assicurazioni non poteva ritenersi idonea a soddisfare la condizione di procedibilità dell'azione giudiziaria.
Di poi, l'articolo 145 del D.l.vo n. 209/2005 ha tassativamente previsto (superando il vecchio articolo 22 della legge n. 990/69) che l'azione per il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti può essere proposta solo dopo che siano decorsi sessanta giorni, ovvero novanta in caso di danno alla persona, decorrenti da quello in cui il danneggiato abbia chiesto all'impresa di assicurazione il risarcimento del danno a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, anche se inviata per conoscenza, avendo osservato
«le modalità ed i contenuti previsti all'articolo 148» o, nel caso di indennizzo diretto, «avendo osservato le modalità ed i contenuti previsti dagli articoli 149 e 150».
L'articolo 148 citato, per i sinistri che abbiano causato lesioni personali o il decesso, prevede in particolare che la richiesta di risarcimento debba «contenere l'indicazione del codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento e la descrizione delle circostanze nelle quali si è verificato il sinistro ed essere accompagnata, ai fini dell'accertamento e della valutazione del danno da parte dell'impresa, dai dati relativi all'età, all'attività del danneggiato, al suo reddito, all'entità delle lesioni subite, da attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione con
o senza postumi permanenti, nonché dalla dichiarazione ai sensi dell'articolo 142, comma 2,
o, in caso di decesso, dallo stato di famiglia della vittima. L'impresa di assicurazione è tenuta
a provvedere all'adempimento del predetto obbligo entro novanta giorni dalla ricezione di tale documentazione».
La finalità della norma è proprio quella di consentire la valutazione, con tutti gli elementi congrui a disposizione, di una definizione prima del ricorso alla via giurisdizionale.
Peraltro, all'inosservanza dell'articolo 148 del D.L.vo 269/05 conseguirebbe la sola improponibilità della domanda giudiziale, fermo restando il valore interruttivo della prescrizione comunque riconoscibile alle missive in atti.
Dunque, per ciò che attiene la fase di gestione stragiudiziale del risarcimento del danno da lesioni, viene in rilievo una carenza di elementi nella costituzione in mora, la stessa è infatti priva del certificato attestante l'avvenuta guarigione del danneggiato con o senza postumi invalidanti.
Appare del tutto evidente, a parere di chi scrive, che tali carenze hanno posto la compagnia assicurativa in una condizione tale da non poter formulare alcuna offerta e, perciò, hanno determinato il venir meno dello scopo deflattivo della norma in questione, ovvero l'art. 148 del codice delle assicurazioni private, che risulta preordinata ad evitare il contenzioso.
Va osservato, infatti che la giurisprudenza di legittimità ha più volte ribadito che “il giudice deve, anche d'ufficio, procedere alla liquidazione equitativa dei danni di cui riconosca
l'esistenza, tanto nell'ipotesi in cui sia completamente mancata la prova del loro ammontare,
a causa dell'impossibilità di fornire congrui ed idonei elementi a riguardo, quanto nell'ipotesi in cui, pur essendosi svolta attività processuale per fornire tali elementi, per la notevole difficoltà di una precisa quantificazione, non siano stati ritenuti di sicura efficacia” (ex multis
Cfr Cassazione, ordinanza 27 dicembre 2021, n. 41542).
A tali considerazioni, va aggiunta la circostanza che i codici fiscali riportati nella missiva di risarcimento danni inoltrata alla compagnia di assicurazione e nella medica prodotta inoltrata alla compagnia di assicurazione non corrispondono a quelli delle odierni parti processuali e, in base alla documentazione prodotta dalla compagnia, i codici fiscali sia dell'attore che dell'interventrice risultano non esistenti.
In conclusione, l'inattendibilità dell'unica testimonianza acquisita e l'assenza di oggettivi riscontri probatori ulteriori e diversi rispetto a quelli già esaminati e valutati dal primo
Giudice, in mancanza, peraltro, dell'intervento di forze di polizia sui luoghi di causa impediscono di ritenere dimostrata la dinamica e la stessa verità dell'incidente e delle sue cause per come prospettate dal il che consente a questo Tribunale di accogliere CP_1
l'appello, con riforma della sentenza emessa dal giudice di pace di sessa Arunca Dott.
Umberto della Rocca e rigetto delle domande di risarcimento formulate nel primo grado del giudizio.
Le spese
Il giudice di appello, allorché riforma in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio ad una nuova regolamentazione delle intere spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, poiché l'onere delle stesse deve essere attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della controversia (Cass. civ.,
Sez. III, 04/06/2007, n. 12963).
Va pertanto riformata la sentenza di primo grado anche in relazione alle spese di lite.
Le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenendo conto delle questioni affrontate e dell'attività espletata. Le spese del presente grado di giudizio vanno poste in solido a carico delle parti con un'unica liquidazione, in ragione della sostanziale sovrapposizione delle ragioni d'appello nei confronti di ciascuna di dette parti e della sostanziale sovrapposizione delle difese spiegate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• accoglie l'appello e, per l'effetto, rigetta le domande di risarcimento formulate nel primo grado di giudizio;
• condanna al pagamento delle spese del giudizio di primo grado, in favore CP_1 dell'odierno appellante, che liquida nella misura di € 1.046,00 per spese, oltre IVA e
CPA e spese generali, come per legge;
• condanna al pagamento delle spese del giudizio di primo grado, in favore CP_2 dell'odierno appellante, che liquida nella misura di € 1.046,00 per spese, oltre IVA e
CPA e spese generali, come per legge;
• condanna gli appellati al pagamento in solido delle spese del presente grado di giudizio, in favore dell'appellante, che liquida nella misura di € 2.540,00 per compensi ed €
360,00,00 per spese, oltre IVA e CPA e spese generali, come per legge;
• pone in capo agli appellati le spese occorse per la CTU espletata nel corso del giudizio di primo grado;
• rimette gli atti al PM per le valutazioni di competenza.
Santa Maria Capua Vetere, 17.2.25
Il Giudice dott.ssa Maria Del Prete
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
I SEZIONE
Udienza del 17.02.2025 trattata con modalità cartolare
Il giudice, richiamate le note di udienza depositate dai procuratori delle parti, a seguito della comunicazione del provvedimento con il quale è stata disposta la trattazione con modalità cartolare dell'udienza del 17.02.25;
considerato che
l'udienza del 17.02.2025 è stata fissata con modalità cartolare per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.; richiamato l'art. 127 ter c.p.c.;
P.Q.M.
pronuncia sentenza ai sensi di quanto disposto dall'art. 281 sexies c.p.c. e dall'art. 127 ter
c.p.c., che deposita telematicamente.
Si comunichi a cura della cancelleria.
Il Giudice dott.ssa Maria Del Prete
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – I Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Maria Del Prete, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7188/2021 R.G., avente ad oggetto: appello sentenza giudice di pace – risarcimento del danno , vertente tra
P. IVA ), in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1 rapp.ta e difesa dall'Avv. Fernando Brogna (C.F. ), presso lo studio del quale C.F._1 elett.te domiciliata in Capua (CE), alla Via Villa Vella n. 2, in virtù di procura in atti;
-Appellante-
e
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea Verazzo CP_1 C.F._2
(C.F. ), elett.te domiciliato presso il suo studio sito in Casal Di Principe C.F._3
(CE), alla Via Colombo n. 15, in virtù di procura in atti;
-Appellata-
e
(C.F. ), rapp.ta e difesa dall'Avv. Michele Diana (C.F. CP_2 C.F._4
, presso lo studio del quale elett.te domiciliata in Villa Di Briano (CE), alla C.F._5 via L. Apuleio n. 23, in virtù di procura in atti;
-Appellata-
Nonché
(C.F. ), residente in [...] C.F._6
De Amicis n. 36;
-Appellato contumace-
CONCLUSIONI
Per l'appellante: come da atto introduttivo e note relative all'odierna udienza trattata con modalità cartolare.
Per gli appellati: come da rispettive comparse di costituzione e successive note di udienza.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Premessa
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69. Pa Con atto di appello ha convenuto innanzi al Tribunale di Santa Maria Parte_1
Capua Vetere il sig. , e il sig. per sentirli CP_1 CP_2 CP_3 condannare, previa riforma della sentenza n.524\2021, emessa dal Giudice di Pace di Sessa
Aurunca avv. Umberto Della Rocca, al risarcimento dei danni riportati, in occasione del sinistro stradale verificatosi in data 2 luglio 2018, alle ore 08.00 circa, in Cellole (CE), località Baia Domitia, sul Viale dell'Erica.
A fondamento della domanda, l'istante ha dedotto che, mentre attraversava la carreggiata sulle apposite strisce pedonali unitamente alla sig.ra veniva investito dal veicolo Persona_1
Skoda Fabia tg. CG791NX di proprietà del sig. e condotta dal Sig. CP_3
. Parte_3
L'istante ha precisato che, per le lesioni subite a seguito del sinistro, per le quali fu trasportato al pronto soccorso dell'ospedale di Marcianise ove gli venivano diagnosticate lesioni personali, anche a seguito di intervenuta guarigione residuavano postumi invalidanti.
Interveniva in giudizio anche la sig.ra al fine di ottenere il risarcimento per le Persona_1 lesioni che anche essa avrebbe subito nel sinistro in esame.
Assunti i mezzi istruttori richiesti dalle parti in causa, espletata la CTU medico-legale sulle persone degli appellati, rassegnate le conclusioni, veniva emessa la sentenza n. 524/2021 con la quale il
Giudice di Pace di Sessa Aurunca, ha accolto le domande formulate dall'attore e dall'interventrice, così decidendo:
“-1) Dichiara la contumacia del convenuto CP_3
- 2) Dichiara responsabile nella misura del 85% del sinistro, per cui è causa, il conducente del veicolo Skoda Fabia tg. CG 791 NX
- 3) Accoglie parzialmente la domanda, perchè fondata e per l'effetto,
- 4) Condanna i convenuti, in solido tra loro, al pagamento in favore della sig.ra della Persona_1 somma complessiva di euro 8.246,60 per i danni subiti, somma decurtata del 15% concorsuale, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria del fatto al saldo
- 5) Condanna, altresì, i convenuti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di giudizio che liquida in complessivi euro 2.550,00 di cui 150 per spese ed euro 2.400 per compensi professionali, oltre spese generali, iva cpa come per legge , con attribuzione al procuratore dell'interveniente avv.
Michele Diana dichiaratosi anticipatario, il tutto nella misura dell 85% rispetto ai 3000,00 di onorari e spese;
- 6) Pone le spese di CTU a carico dei convenuti nella misura dell'85% e 15% per le parti attrici;
”
La società pertanto, ritenuta erronea la presente decisione, ha proposto Parte_1 appello avverso la stessa (sentenza n. 524/2021 del G.d.p. di Sessa Aurunca), chiedendone l'integrale riforma.
Pertanto ha citato gli appellati a comparire innanzi al Tribunale, in grado d'appello, per l'accoglimento delle seguenti le conclusioni:
“Voglia il Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in totale riforma della stessa, previa sospensione, anche inaudita altera parte e/o con anticipazione di udienza rispetto a quella fissata nella presente citazione, della efficacia esecutiva della sentenza per i motivi ampiamente innanzi esposti e, in totale riforma della stessa, così provvedere, in gradato subordine:
I) Riformare l'impugnata sentenza n. 524/2021 annullando la stessa, e rigettare le domande dei sig.ri e per carenza di legittimazione attiva CP_1 Persona_1 degli stessi, per le ragioni di cui al motivo 1 del presente atto di appello, ordinando agli appellati la restituzione di tutto quanto già ad essi eventualmente versato in esecuzione della impugnata sentenza;
II) II) Riformare l'impugnata sentenza n. 524/2021 annullando la stessa, e dichiarare
l'improcedibilità / l'improponibilità delle domande proposte dai sig.ri CP_1
e per le ragioni rappresentate al motivo 2 di appello, ordinando agli Persona_1 appellati la restituzione di tutto quanto già ad essi eventualmente versato in esecuzione della impugnata sentenza.
III) Riformare l'impugnata sentenza n. 524/2021 nella parte sopra trascritta ove accoglie la domanda attorea, ritenendola provata e fondata, per le ragioni di cui al punto 3 dei motivi del presente atto, rigettando le domande dei sig.ri CP_1
e poiché non provate e, per l'effetto, emettere ogni consequenziale Persona_1 provvedimento, compresa la restituzione di tutto quanto già eventualmente versato agli appellati in esecuzione della sentenza, ovvero dichiarare l'esclusiva responsabilità degli stessi per le lesioni subite, ovvero il loro concorso di colpa, ex art. 1227 c.c., in misura maggiore al 15% riconosciuto in sentenza, con condanna alla restituzione delle somme eventualmente versate o versate in eccesso e in esecuzione della impugnata sentenza, ovvero in via alternativa e/o in subordine;
IV) Riformare integralmente la gravata sentenza per le ragioni di cui al punto 4 dei motivi dell'atto di appello, nella parte in cui riconosce agli appellati quanto stabilito nelle impugnate CTU espletate nel giudizio di primo grado, dichiarando che la condannata società nulla deve ai medesimi ovvero uniformando il provvedimento giudiziario all'effettivo stato dei fatti, con restituzione di quanto eventualmente versato o versato in eccesso agli odierni appellati in esecuzione della impugnata sentenza, ovvero in via alternativa e/o in subordine;
V) Riformare la sentenza impugnata nella parte in cui riconosce agli appellati il danno morale, per le ragioni di cui al punto 5 dei motivi del presente atto, concludendo per il mancato riconoscimento della detta posta di danno, ovvero per una riduzione dello stesso nella misura del 20% della invalidità permanente, con obbligo di restituzione di quanto eventualmente versato o versato in eccesso in eccesso agli odierni appellati in esecuzione della impugnata sentenza;
VI) Si rimette al prudente apprezzamento di S.V. la rinnovazione delle operazioni di
C.T.U. in ragione di quanto rilevato ai motivi 3) e 4) del presente atto di appello, ovvero la riconvocazione del Dott. a rendere i dovuti chiarimenti Controparte_4 alle osservazioni del consulente di parte nominato dalla Pt_1
VII) riformare la sentenza n. 524/2021 nella parte impugnata al motivo 6 di appello e per le ragioni ivi rappresentate ed adeguare le spese di lite al giusto e al provato, con obbligo di restituzione di quanto eventualmente versato in eccesso in esecuzione della impugnata sentenza;
VIII) In ogni caso, vinte le spese di lite, sia del presente giudizio che di quello di primo grado, con attribuzione al procuratore antistatario per fattone anticipo, con condanna agli appellati al pagamento anche delle spese di CTU del giudizio di I grado e di quelle di un eventuale rinnovo della stessa.”
L'appellato non si è costituito in giudizio, nonostante la regolarità della notifica CP_3 dell'atto introduttivo, restando contumace.
Si è costituito nel presente giudizio il sig. chiedendo di dichiarare inammissibile e rigettare CP_1
l'appello proposto dalla società avverso la sentenza n. 524/21 del Giudice di Parte_1
Pace di Sessa Aurunca dott. Umberto Della Rocca.
Parimenti la sig.ra si è costituita in appello, chiedendo di dichiarare CP_2 inammissibile e comunque rigettare il ricorso inibitorio ex art. 351 comma 2 c.p.c. e l'appello proposto dalla avverso la sentenza del G. di P. di Sessa Aurunca dott. U. Della Parte_4
Rocca.
Considerazioni preliminari
In via preliminare, va detto che il presente appello risulta proposto nei termini di legge e tempestivamente iscritto a ruolo.
Va aggiunto che l'appello risulta ammissibile sotto il profilo della formulazione, in quanto redatto con specifica indicazione delle ragioni per le quali si richiede la riforma dell'impugnata pronuncia.
Infatti, dal contenuto dell'appello, si evince in maniera chiara quali siano le motivazioni per le quali si ritiene che il giudice di primo grado abbia errato nella valutazione dei fatti e quale sia la ricostruzione dei fatti ritenuta corretta, da porre a fondamento della decisione.
In ogni caso “l'indicazione dei motivi di appello richiesta dagli art. 342 e 434 c.p.c. richiede soltanto un'esposizione chiara ed univoca sia della domanda rivolta al giudice del gravame, sia delle ragioni della doglianza rispetto alla ricostruzione della vicenda operata dal primo giudice” (Corte appello Milano sez. lav. 22 marzo 2016 n. 1133).
Nel caso in esame, si ritiene che la domanda sia stata formulata in maniera sufficientemente chiara sia in merito alle doglianze poste a fondamento dell'appello sia in merito alla domanda formulata nel presente grado di giudizio.
Il motivo di appello
La domanda è fondata e va accolta. In via preliminare va detto che, dalla documentazione in atti e sulla base del materiale probatorio acquisito, non può ritenersi dimostrato l'effettivo verificarsi dei fatti, così come dedotti dall'odierno appellante nel proprio atto di citazione.
Difatti, il giudice di pace non ha tenuto conto della genericità, della lacunosità e della contraddittorietà della testimonianza resa dalla teste escussa, sig.ra , Testimone_1
circostanze che non consentono neppure di valutare l'attendibilità della stessa.
In particolare, nulla è emerso in merito alle circostanze di tempo in cui si sarebbe verificato il sinistro atteso che la sig.ra si è limitata ad affermare: “il sinistro a cui ho Tes_1 assistito si sarebbe verificato nel mese di luglio del 2017” senza nulla specificare in merito al periodo.
In aggiunta la teste nulla ha precisato in merito al luogo specifico in cui si Testimone_1
sarebbe verificato il sinistro de quo, circostanza essenziale, al fine di valutare elementi specifici che possono incidere sulla responsabilità delle parti.
La teste nulla ha dichiarato in relazione alla condotta del conducente del veicolo e, in CP_5
particolare, se egli abbia rallentato o meno avvedendosi dei pedoni, nonché nulla ha descritto in relazione alla concreta condotta di detti pedoni, limitandosi solo a riferire quanto segue “l'auto non andava veloce, però investiva i pedoni forse per distrazione”, inoltre, aggiungeva “non sono intervenute le autorità”
La genericità della dichiarazione resa dalla teste escussa, l'assenza dell'intervento dei vigili o carabinieri o ambulanza, la circostanza che pur essendo stati investiti in Baia Domitia (CE)
i feriti si sono recati al pronto soccorso di Marcianise (CE), distante circa 60 km e non in un più vicino presiedo ospedaliero, quale quello di Sessa Aurunca, inducono a ritenere non provato il fatto storico in maniera adeguata e sufficiente, emergendo diverse contraddizioni che accompagnano la genericità degli elementi probatori acquisiti.
Altra circostanza rilevante è data dal fatto che gli appellati non hanno allegato agli atti alcun certificato di avvenuta guarigione.
Va evidenziato che nel vigore della disciplina previgente all'attuale codice delle assicurazioni, l'articolo 22 della legge n. 990 del 1969 stabiliva che l'azione per il risarcimento di danni causati dalla circolazione dei veicoli o dei natanti, per i quali vi fosse obbligo di assicurazione a norma della stessa legge, potesse essere proposta solo dopo che fossero decorsi sessanta giorni da quello in cui il danneggiato avesse chiesto all'assicuratore il risarcimento del danno tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Rispetto al contenuto di tale missiva, peraltro, la disposizione nulla diceva.
Intorno alla norma si era formata una uniforme interpretazione che la riteneva una condizione di proponibilità dell'azione giudiziaria, il cui difetto era rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, salva la preclusione derivante dalla formazione del giudicato per la mancata impugnazione sul punto.
La giurisprudenza, poi, ha gradualmente riempito di contenuto la predetta condizione finendo, con orientamento largamente condiviso (tanto che poi è stato recepito nella successiva normativa), a esigere che l'istanza di risarcimento fosse congegnata in modo tale da consentire alla compagnia di assicurazioni destinataria della richiesta di valutare gli elementi della sua fondatezza.
Di conseguenza, l'inoltro alla compagnia della sola richiesta risarcitoria “formulata in maniera alquanto generica”, priva della documentazione necessaria all'assicuratrice per valutare la fondatezza della domanda, era già nella vigenza del citato articolo 22, ritenuta non sufficiente a costituire in mora la destinataria.
Inoltre il termine dilatorio dei sessanta giorni (novanta, per l'ipotesi di risarcimento del danno da lesione personale) risultava preordinato a porre la compagnia in condizioni di poter effettuare le dovute valutazioni mediante il tempestivo inoltro della documentazione necessaria e di tutti gli elementi utili a valutare l'opportunità di un accordo al fine di evitare il contenzioso in sede giudiziale: «(…) la giurisprudenza di questa S. C. ha ripetutamente ribadito che la condizione di procedibilità dell'azione sancita dal menzionato art. 22 persegue lo scopo di informare l'assicuratore del sinistro e della pretesa del danneggiato, affinché possa disporre di uno spatium deliberandi tale da consentirgli di valutare
l'opportunità di un accordo con il danneggiato e prevenire premature domande giudiziali, con conseguente dispendio economico (in tal senso cfr. Cass. 26 aprile 2000, n. 5344; 28 marzo 1994, n. 2988; 2 aprile 1980, n. 2133).
Tant'è che, pur essendo consentite forme di comunicazione equipollenti alla raccomandata con avviso di ricevimento, non può ritenersi sufficiente la mera conoscenza di fatto dell'assicuratore per le trattative di composizione, né le generiche offerte a titolo di indennizzo, non avvalorata da un'idonea documentazione della richiesta di risarcimento e della sua epoca (Cass. 14 gennaio 1980, n. 296)». L'interpretazione maggioritaria considerava anche il contenuto dell'articolo 8, comma 2 del
D.P.R. n. 45 del 16 gennaio 1981 (“per i sinistri di cui al secondo comma dell'articolo 3 della legge il danneggiato che intenda chiedere il risarcimento deve dare sollecita comunicazione dell'esistenza delle lesioni e, all'atto della richiesta, indicare la durata dell'inabilità temporanea, l'età, l'attività di lavoro svolta ed il relativo reddito netto;
deve inoltre indicare se abbia diritto a percepire l'indennità di malattia da un ente di assicurazione sociale. Alla richiesta di risarcimento deve essere acclusa la documentazione idonea a provare la durata dell'inabilità, l'intervenuta guarigione e l'entità del reddito”), norma che aveva «il mero scopo di fornire un ulteriore supporto alla precedente interpretazione dell'art. 22 della legge
n. 990 del 1969, attraverso il richiamo ad una disposizione regolamentare che, nell'ipotesi di richiesta risarcitoria di lesioni personali, specifica il necessario contenuto documentale della richiesta stessa» ( Cfr Cass. n.7164/04).
In particolare, l'indicazione e la certificazione dell'avvenuta guarigione erano prescritte dall'articolo 3 del D.L. 23 dicembre 1976, n. 857 (convertito nella legge 26 febbraio 1977, n.
39), che si riferisce ai casi di danni a cose o conseguenti a lesioni guarite entro i quaranta giorni: «La richiesta deve contenere l'indicazione del codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento e la descrizione delle circostanze nelle quali si è verificato il sinistro ed essere accompagnata, ai fini dell'accertamento e della valutazione del danno da parte dell'impresa, dai dati relativi all'età, all'attività del danneggiato, al suo reddito, all'entità delle lesioni subite, da attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti o, in caso di decesso, dal certificato di morte. L'assicuratore è tenuto a provvedere all'adempimento del predetto obbligo entro novanta giorni dalla ricezione di tale documentazione»; l'articolo 8, comma 1 del D.P.R. 16.1.1981 n. 45 recitava, sotto la rubrica
«Denuncia di sinistro da allegare alla richiesta di risarcimento del danno», «Nel caso di sinistri che abbiano causato solamente danni alle cose e di sinistri che, insieme ai danni alle cose, o anche senza provocare danni alle cose, abbiano causato lesioni personali, non aventi carattere permanente, guarite entro quaranta giorni da quello del sinistro, il danneggiato che chiede all'assicuratore del responsabile il risarcimento del danno ai sensi dell'art. 3 della legge (26 febbraio 1977, n. 39, N.d.R.), deve inoltrare la richiesta a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento».
Orbene, l'interpretazione combinata delle predette norme comporta che, anche prima dell'entrata in vigore del D.L.vo n. 209/05 (ovvero l'1 gennaio 2006) una richiesta di risarcimento priva dei contenuti necessari e sufficienti a consentire la valutazione da parte della compagnia di assicurazioni non poteva ritenersi idonea a soddisfare la condizione di procedibilità dell'azione giudiziaria.
Di poi, l'articolo 145 del D.l.vo n. 209/2005 ha tassativamente previsto (superando il vecchio articolo 22 della legge n. 990/69) che l'azione per il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti può essere proposta solo dopo che siano decorsi sessanta giorni, ovvero novanta in caso di danno alla persona, decorrenti da quello in cui il danneggiato abbia chiesto all'impresa di assicurazione il risarcimento del danno a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, anche se inviata per conoscenza, avendo osservato
«le modalità ed i contenuti previsti all'articolo 148» o, nel caso di indennizzo diretto, «avendo osservato le modalità ed i contenuti previsti dagli articoli 149 e 150».
L'articolo 148 citato, per i sinistri che abbiano causato lesioni personali o il decesso, prevede in particolare che la richiesta di risarcimento debba «contenere l'indicazione del codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento e la descrizione delle circostanze nelle quali si è verificato il sinistro ed essere accompagnata, ai fini dell'accertamento e della valutazione del danno da parte dell'impresa, dai dati relativi all'età, all'attività del danneggiato, al suo reddito, all'entità delle lesioni subite, da attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione con
o senza postumi permanenti, nonché dalla dichiarazione ai sensi dell'articolo 142, comma 2,
o, in caso di decesso, dallo stato di famiglia della vittima. L'impresa di assicurazione è tenuta
a provvedere all'adempimento del predetto obbligo entro novanta giorni dalla ricezione di tale documentazione».
La finalità della norma è proprio quella di consentire la valutazione, con tutti gli elementi congrui a disposizione, di una definizione prima del ricorso alla via giurisdizionale.
Peraltro, all'inosservanza dell'articolo 148 del D.L.vo 269/05 conseguirebbe la sola improponibilità della domanda giudiziale, fermo restando il valore interruttivo della prescrizione comunque riconoscibile alle missive in atti.
Dunque, per ciò che attiene la fase di gestione stragiudiziale del risarcimento del danno da lesioni, viene in rilievo una carenza di elementi nella costituzione in mora, la stessa è infatti priva del certificato attestante l'avvenuta guarigione del danneggiato con o senza postumi invalidanti.
Appare del tutto evidente, a parere di chi scrive, che tali carenze hanno posto la compagnia assicurativa in una condizione tale da non poter formulare alcuna offerta e, perciò, hanno determinato il venir meno dello scopo deflattivo della norma in questione, ovvero l'art. 148 del codice delle assicurazioni private, che risulta preordinata ad evitare il contenzioso.
Va osservato, infatti che la giurisprudenza di legittimità ha più volte ribadito che “il giudice deve, anche d'ufficio, procedere alla liquidazione equitativa dei danni di cui riconosca
l'esistenza, tanto nell'ipotesi in cui sia completamente mancata la prova del loro ammontare,
a causa dell'impossibilità di fornire congrui ed idonei elementi a riguardo, quanto nell'ipotesi in cui, pur essendosi svolta attività processuale per fornire tali elementi, per la notevole difficoltà di una precisa quantificazione, non siano stati ritenuti di sicura efficacia” (ex multis
Cfr Cassazione, ordinanza 27 dicembre 2021, n. 41542).
A tali considerazioni, va aggiunta la circostanza che i codici fiscali riportati nella missiva di risarcimento danni inoltrata alla compagnia di assicurazione e nella medica prodotta inoltrata alla compagnia di assicurazione non corrispondono a quelli delle odierni parti processuali e, in base alla documentazione prodotta dalla compagnia, i codici fiscali sia dell'attore che dell'interventrice risultano non esistenti.
In conclusione, l'inattendibilità dell'unica testimonianza acquisita e l'assenza di oggettivi riscontri probatori ulteriori e diversi rispetto a quelli già esaminati e valutati dal primo
Giudice, in mancanza, peraltro, dell'intervento di forze di polizia sui luoghi di causa impediscono di ritenere dimostrata la dinamica e la stessa verità dell'incidente e delle sue cause per come prospettate dal il che consente a questo Tribunale di accogliere CP_1
l'appello, con riforma della sentenza emessa dal giudice di pace di sessa Arunca Dott.
Umberto della Rocca e rigetto delle domande di risarcimento formulate nel primo grado del giudizio.
Le spese
Il giudice di appello, allorché riforma in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio ad una nuova regolamentazione delle intere spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, poiché l'onere delle stesse deve essere attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della controversia (Cass. civ.,
Sez. III, 04/06/2007, n. 12963).
Va pertanto riformata la sentenza di primo grado anche in relazione alle spese di lite.
Le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenendo conto delle questioni affrontate e dell'attività espletata. Le spese del presente grado di giudizio vanno poste in solido a carico delle parti con un'unica liquidazione, in ragione della sostanziale sovrapposizione delle ragioni d'appello nei confronti di ciascuna di dette parti e della sostanziale sovrapposizione delle difese spiegate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• accoglie l'appello e, per l'effetto, rigetta le domande di risarcimento formulate nel primo grado di giudizio;
• condanna al pagamento delle spese del giudizio di primo grado, in favore CP_1 dell'odierno appellante, che liquida nella misura di € 1.046,00 per spese, oltre IVA e
CPA e spese generali, come per legge;
• condanna al pagamento delle spese del giudizio di primo grado, in favore CP_2 dell'odierno appellante, che liquida nella misura di € 1.046,00 per spese, oltre IVA e
CPA e spese generali, come per legge;
• condanna gli appellati al pagamento in solido delle spese del presente grado di giudizio, in favore dell'appellante, che liquida nella misura di € 2.540,00 per compensi ed €
360,00,00 per spese, oltre IVA e CPA e spese generali, come per legge;
• pone in capo agli appellati le spese occorse per la CTU espletata nel corso del giudizio di primo grado;
• rimette gli atti al PM per le valutazioni di competenza.
Santa Maria Capua Vetere, 17.2.25
Il Giudice dott.ssa Maria Del Prete