Sentenza 15 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 15/06/2025, n. 473 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 473 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vibo Valentia Sezione Civile
in composizione monocratica, in persona del giudice onorario, dott.ssa Loredana Surace, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 1498/2020 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi, vertente tra:
, in qualità di erede del de cuius , Parte_1 Persona_1 rappresentato e difeso dall' Avv. Giuseppe Barbuto, presso il cui studio in Vibo Valentia alla via Lacquari snc (Complesso Ibiscus) è elettivamente domiciliato, per procura in calce all'atto di citazione, attrice nonché
e , quali eredi del de cuius CP_1 Controparte_2
, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Giuseppe Persona_1
Barbuto, ed elettivamente domiciliati presso e nello studio dello stesso in Vibo Valentia alla via Lacquari snc (Complesso Ibiscus) per procura in calce agli atti di intervento,
Interventori volontari
contro quale Impresa designata Controparte_3 [...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_4 rappresentata e difesa dall'Avv. Concetta Galati ed elettivamente
1
avente per oggetto: azione di responsabilità extracontrattuale.
IN FATTO ED IN DIRITTO
1. – , in qualità di erede di , ha citato in giudizio Parte_1 Persona_1 innanzi al Tribunale di Vibo Valentia la società Controparte_5
quale Impresa designata dal Fondo ,
[...] Controparte_4
- ed esponendo che in data 29 agosto 2018 alle ore 7:30 circa,
[...]
a bordo del motociclo Guzzi targato DY66596 di sua Per_1 proprietà, su Viale Affaccio in Vibo Valentia, con direzione di marcia Mileto – Vibo Valentia, cadeva rovinosamente a terra, a motivo dell'uscita improvvisa da un parcheggio posto sulla destra, di una macchina modello Fiat 500 di colore nero, che tagliava la strada al conducente il motociclo, allontanandosi senza fermarsi -, chiedendo la condanna della società convenuta al risarcimento dei danni fisici e morali subiti dal de cuius e quantificati in euro 46.986,72 ovvero in quella differente somma, maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa. 1.1. – Con comparsa del 19 marzo 2021 si costituiva in giudizio la
[...]
la quale, impugnando e contestando le avverse pretese, CP_3 chiedeva, in via preliminare, dichiararsi inammissibile, improcedibile ed improponibile la domanda attorea per difetto di titolarità del diritto controverso dal lato attivo e per carenza di legittimazione passiva dell'adito Fondo di Garanzia;
nel merito chiedeva accertarsi e dichiararsi che l'evento di danno non si è verificato con le modalità descritte dall'attore, e conseguentemente rigettarsi la domanda proposta perché infondata e non provata. 1.2. – Con atto di intervento volontario del 6 aprile 2021, si costituivano in giudizio e in qualità di eredi di CP_1 Controparte_2 [...]
i quali chiedevano condannarsi la Compagnia convenuta, Per_1 aderendo alle medesime conclusioni cui è pervenuta l'attrice.
1.3. - La causa veniva istruita mediante produzione documentale, ed infine, sulle conclusioni rassegnate a verbale dai procuratori delle parti, discussa all'udienza del 20 marzo 2025 e trattenuta in decisione.
2.- La domanda avanzata nei confronti della convenuta Compagnia di Assicurazioni è infondata per quanto di seguito rappresentato.
2 3. - In via preliminare è da respingere l' eccezione di difetto di legittimazione attiva sollevata dalla convenuta Compagnia assicuratrice, nella parte in cui rileva che non sia stata dimostrata la qualità di erede, poiché la stessa può essere dimostrata in forma documentale, mediante il deposito del certificato di morte del de cuius e dello stato di famiglia, avendo, la dichiarazione di successione, che è atto prettamente fiscale, valore solo indiziario: documentazione prodotta ed allegata agli atti.
4. - Nel merito, vi è da evidenziare che, dai rilievi effettuati dalla Polizia Stradale di Vibo Valentia, intervenuta sui luoghi oggetto di causa, a breve distanza dal verificarsi dell'occorso, emerge che le condizioni del luogo - poiché sul tratto di strada che il conducente il motociclo Guzzi stava percorrendo, vi sono diverse attività commerciali, quali un supermercato, una pompa di benzina – avrebbero imposto un comportamento di guida adeguato, poiché se avesse proceduto ad una velocità Persona_1 moderata, avrebbe fatto in tempo a rallentare e fermare la moto, evitando le conseguenza del sinistro. L'eccessiva velocità tenuta dal conducente del motociclo, è, invece, dimostrata dal lungo segno di frenata sull'asfalto, come rilevato dal verbale redatto dall'Autorità intervenuta. 4.1. - L'accertamento della responsabilità di uno dei conducenti, non comporta, tuttavia, automaticamente il superamento della presunzione di colpa concorrente, come disposto dall'art. 2054 c.c., tanto nel caso in cui vi sia stato uno scontro tra veicoli, quanto nel caso in cui il comportamento dell'altro conducente abbia solo potuto generare una turbativa, in assenza di scontro, come nel caso di specie, essendo, invece, necessario, accertare in concreto che questi si sia uniformato alle norme sulla circolazione stradale, e che abbia tenuto un comportamento prudente, tale da non concorrere a determinare l'evento dannoso. 4.2. - Dimostrazione, che, nel caso oggetto del presente giudizio, non è stata fornita, poiché gli agenti della Polizia Stradale di Vibo Valentia sono intervenuti successivamente al verificarsi dell'incidente, e quindi non hanno assistito allo stesso;
le fotocamere visionate dalla medesima Autorità, hanno solo accertato il transito di una Fiat 500 che, percorrendo una via laterale, via Gobetti, si immetteva a destra su Viale Affaccio, poco prima del passaggio del motociclo;
ed infine, non vi è prova della presenza di alcun testimone che possa confermare o smentire la ricostruzione dei fatti, così come rappresentata da , per come si evince dal Persona_1 verbale allegato al fascicolo attoreo, a nulla rilevando che, a distanza di tempo dal verificarsi del sinistro, e solo a seguito della notifica dell'atto di citazione, il coniuge del de cuius – deceduto per cause non dipendenti
3 dallo stesso – abbia potuto indicare la presenza di testimoni sui luoghi oggetto di causa. 4.3. – Per tale motivo, in mancanza di prova contraria, non può nemmeno ipotizzarsi l'esistenza di un concorso di colpa nella determinazione dell'evento dannoso, mentre la ricostruzione della dinamica del sinistro stradale sulla base della documentazione presente in atti, costituendo un accertamento fattuale, rientra nei poteri esclusivi del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità, se congruamente motivato (Cass. Civ., Sez III, 23 febbraio 2004 n. 3549) 5. – In ragione di quanto rappresentato al superiore punto, dovrà, pertanto, accogliersi l'eccezione preliminare, sollevata dalla Compagnia convenuta, di carenza di legittimazione passiva del Garanzia Vittime della Strada e della CP_4 convenuta Compagnia, quale Impresa designata alla gestione dei sinistri. 6. – Le spese di lite seguono la soccombenza, e devono liquidarsi ai sensi del d.m. n. 55/2014 e ss, in favore della convenuta ed a carico dell'attrice e degli intervenuti, in solido, secondo lo scaglione considerato, (scaglione da € 26.001 a € 52.000,00), nel loro valore minimo come da dispositivo, aumentate del 60% ex art. 4 comma 2 e ridotte del 50% ex art. 4 comma 4, ed anche in considerazione dell' assenza di attività istruttoria e del non integrale accoglimento delle ragioni di parte convenuta
P.Q.M.
Il Tribunale di Vibo Valentia, Sezione Civile, in persona del giudice onorario dott.ssa Loredana Surace, definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto da nei confronti della Parte_1 Controparte_5
quale Impresa designata dal ,
[...] Controparte_4 in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
1) rigetta, per quanto motivato, la domanda attorea, nonché le domande oggetto dell'intervento volontario;
2) condanna parte attrice, in solido con le parti intervenute, al pagamento delle spese di lite, in favore della convenuta Compagnia di assicurazioni nella misura di euro 2.032,00 (euro 3.809,00 aumentate del 60% pari ad euro 6.094,40 e ridotte del 50% pari ad euro 3.047,20) oltre rimborso forfettario come per legge, iva e Cassa Avvocati.
Vibo Valentia, 9 giugno 2025
Il Giudice
Dott.ssa Loredana Surace
4