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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 11/09/2025, n. 3223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3223 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. 14472/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del dott. Raffaela Sorrentino ha pronunciato, a seguito di trattazione scritta sostitutiva dell'udienza la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 14472/2023 R.G. LAVORO
TRA
n. a TA MA AP TE (CE) il 06/11/1975 Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. TORELLA CIRO, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t., rappresentato e difeso dall'avv. GABRIELE ANNA
RESISTENTE
E
in persona del l.r.p.t., rappr. E dif. Dall'avv. LUCA CUZZUPOLI;
CP_2
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto
1. ha proposto opposizione per accertamento negativo del credito nei confronti Parte_1
di e dell' , Controparte_3 Controparte_4
avverso il preavviso di fermo amministrativo sull'autovettura in possesso, scaturente dal presunto omesso pagamento di contributi gestione commercianti, al fine di far accertare e dichiarare l'inesistenza della pretesa creditoria richiesta, per i motivi articolati nel ricorso.
1 Si costituivano in giudizio l' e l' , i quali impugnavano e CP_2 Controparte_1
contestavano l'avverso dedotto, perché infondato e non provato.
2. In via preliminare, è necessario premettere, alla luce della pronuncia delle Sezioni Unite
della Suprema Corte, ordinanza n. 15354 del 22/07/2015, che: “Il fermo amministrativo di
beni mobili registrati [cui va equiparata l'iscrizione ipotecaria] ha natura non già di atto di
espropriazione forzata, ma di procedura a questa alternativa, trattandosi di misura puramente
afflittiva volta ad indurre il debitore all'adempimento, sicché la sua impugnativa,
sostanziandosi in un'azione di accertamento negativo della pretesa creditoria, segue le
regole generali del rito ordinario di cognizione …”.
Dunque, essendo l'esatta qualificazione dell'azione intrapresa riservata alla valutazione dell'organo giudicante, prescindendo dalla formulazione letterale e dalla prospettazione giuridica operata dalle parti (diffusamente, sul punto, Corte di Cassazione, sentenza n.10493
del 1999), la domanda deve essere (ri)qualificata come azione ordinaria di accertamento
della pretesa azionata dall'agente della riscossione (cfr. Corte di Cassazione, sentenza n.
25745 del 22/12/2015: “L'iscrizione ipotecaria ex art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973 si pone
come procedura alternativa all'esecuzione forzata, sicché la contestazione del diritto
dell'esattore ad iscrivere l'ipoteca assume le forme di un'azione di accertamento negativo,
svincolata dagli schemi delle opposizioni esecutive e sottratta, anche quando risulti affidata a
motivi formali, al termine decadenziale ex art. 617 c.p.c.”), e deve ritenersi, pertanto, sottratta ai termini decadenziali previsti dalla legge, in tema di opposizioni disciplinate dal codice civile e dalle leggi speciali.
3. Tanto premesso, in ragione della qualificazione attribuita alla domanda formulata da parte attrice (azione recuperatoria di tutela per la verifica della non debenza della contribuzione
CP_ richiesta dall' compromessa dalla mancata notifica del precedente avviso di addebito), la stessa va rigettata, avendo l'ente previdenziale dimostrato la corretta comunicazione dei due avvisi di addebito precedenti al preavviso di fermo.
2 E, invero, è noto che la mancata o irregolare notifica dell'avviso di addebito non può privare il destinatario del rimedio previsto dalla legge e rendere inammissibile una eventuale opposizione e, pertanto, il momento di garanzia può essere recuperato nei confronti del primo atto idoneo a porre il soggetto in grado di esercitare validamente il suo diritto di difesa (nel caso di specie, il preavviso di fermo impugnato).
Tuttavia, nel caso di specie, avendo parte opposta fornito la prova della notifica dell'avviso di addebito al destinatario, ne consegue il rigetto della domanda, per tardività della sua proposizione (la parte ricorrente avrebbe dovuto, infatti, impugnare tempestivamente gli atti precedenti al fermo all'epoca comunicati).
Va chiarito infatti, in tema di notifiche a mezzo pec, quanto segue.
IL DPR n. 68/2005 (noto anche come CAD – codice amministrazione digitale) ha riconosciuto la pec come mezzo di trasmissione valido agli effetti di legge e l'articolo 14, comma I, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159 (attuativo della delega fiscale contenuta nella L.
23/2014) ha modificato l'art. 26 del DPR 29/09/1973, n. 602, consentendo la notifica delle cartelle esattoriali e degli atti successivi (quali i pignoramenti) mediante la posta elettronica certificata, all'indirizzo risultante dagli elenchi a tal fine previsti dalla legge ed in concreto dall'indice nazionale INI-PEC.
Riconosciuta ed ammessa la possibilità di notifica a mezzo pec degli atti della riscossione e degli atti tributari in genere, va evidenziato come, nel caso di specie, parte ricorrente contesti solo di aver ricevuto la comunicazione degli avvisi, senza operare alcun riferimento neppure alle modalità con cui la stessa sarebbe avvenuta.
Non sembra invero assumere rilievo la normativa richiamata in atti (relativa alla necessità di dimostrare, depositandoli nel relativo fascicolo telematico, l'invio dei messaggi pec, in formato eml), adempimento che riguarda, invece, solo le notifiche degli atti giudiziari del processo civile.
3 Deve ritenersi piuttosto applicabile al caso di specie la presunzione di cui all'art. 1335 c.c., che prevede “…ogni … dichiarazione diretta a una determinata persona si reputano conosciute
[1334] nel momento in cui giungono all'indirizzo del destinatario, se questi non prova di
essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia.”.
La produzione in giudizio di un telegramma, di una lettera raccomandata o di una mail,
costituisce prova della spedizione, dalla quale consegue la presunzione dell'arrivo dell'atto al destinatario e della sua conoscenza ai sensi dell'art. 1335 c.c., fondata sulle univoche e concludenti circostanze della spedizione e sull'ordinaria regolarità del servizio (cfr. Cass. n.
511 del 2019, fattispecie relativa ad impugnazione del contratto a termine spedita dal lavoratore tramite raccomandata con avviso di ricevimento, spettando al datore di lavoro l'onere di dimostrare di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di acquisire la conoscenza dell'atto, come nel caso di irregolarità compiutesi nel procedimento di recapito, ma applicabile per analogia anche al caso di specie di comunicazione avvenuta via mail).
La parte ricorrente, peraltro, sul punto, si è limitata a contestare genericamente di non aver mai ricevuto comunicazione degli avvisi di addebito.
Dinanzi alla prova fornita dalla controparte dell'invio delle pec, tuttavia, nulla ha in concreto eccepito, dovendosi ritenere provata, pertanto, anche la loro ricezione.
Pertanto la domanda va rigettata, essendo spirato il termine di 40 giorni per proporre opposizione agli avvisi di addebito regolarmente notificati, con conseguente assorbimento di ogni altra questione proposta nell'atto di opposizione.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza del ricorrente e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore di ciascuna delle parti convenute, e che si liquidano in euro Controparte_5 CP_
4 1.900,00 per compensi professionali forensi, con distrazione in favore degli avvocati se dichiaratisi anticipatari, oltre al rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Aversa, 11/09/2025
Il giudice
Raffaela Sorrentino
5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del dott. Raffaela Sorrentino ha pronunciato, a seguito di trattazione scritta sostitutiva dell'udienza la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 14472/2023 R.G. LAVORO
TRA
n. a TA MA AP TE (CE) il 06/11/1975 Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. TORELLA CIRO, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t., rappresentato e difeso dall'avv. GABRIELE ANNA
RESISTENTE
E
in persona del l.r.p.t., rappr. E dif. Dall'avv. LUCA CUZZUPOLI;
CP_2
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto
1. ha proposto opposizione per accertamento negativo del credito nei confronti Parte_1
di e dell' , Controparte_3 Controparte_4
avverso il preavviso di fermo amministrativo sull'autovettura in possesso, scaturente dal presunto omesso pagamento di contributi gestione commercianti, al fine di far accertare e dichiarare l'inesistenza della pretesa creditoria richiesta, per i motivi articolati nel ricorso.
1 Si costituivano in giudizio l' e l' , i quali impugnavano e CP_2 Controparte_1
contestavano l'avverso dedotto, perché infondato e non provato.
2. In via preliminare, è necessario premettere, alla luce della pronuncia delle Sezioni Unite
della Suprema Corte, ordinanza n. 15354 del 22/07/2015, che: “Il fermo amministrativo di
beni mobili registrati [cui va equiparata l'iscrizione ipotecaria] ha natura non già di atto di
espropriazione forzata, ma di procedura a questa alternativa, trattandosi di misura puramente
afflittiva volta ad indurre il debitore all'adempimento, sicché la sua impugnativa,
sostanziandosi in un'azione di accertamento negativo della pretesa creditoria, segue le
regole generali del rito ordinario di cognizione …”.
Dunque, essendo l'esatta qualificazione dell'azione intrapresa riservata alla valutazione dell'organo giudicante, prescindendo dalla formulazione letterale e dalla prospettazione giuridica operata dalle parti (diffusamente, sul punto, Corte di Cassazione, sentenza n.10493
del 1999), la domanda deve essere (ri)qualificata come azione ordinaria di accertamento
della pretesa azionata dall'agente della riscossione (cfr. Corte di Cassazione, sentenza n.
25745 del 22/12/2015: “L'iscrizione ipotecaria ex art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973 si pone
come procedura alternativa all'esecuzione forzata, sicché la contestazione del diritto
dell'esattore ad iscrivere l'ipoteca assume le forme di un'azione di accertamento negativo,
svincolata dagli schemi delle opposizioni esecutive e sottratta, anche quando risulti affidata a
motivi formali, al termine decadenziale ex art. 617 c.p.c.”), e deve ritenersi, pertanto, sottratta ai termini decadenziali previsti dalla legge, in tema di opposizioni disciplinate dal codice civile e dalle leggi speciali.
3. Tanto premesso, in ragione della qualificazione attribuita alla domanda formulata da parte attrice (azione recuperatoria di tutela per la verifica della non debenza della contribuzione
CP_ richiesta dall' compromessa dalla mancata notifica del precedente avviso di addebito), la stessa va rigettata, avendo l'ente previdenziale dimostrato la corretta comunicazione dei due avvisi di addebito precedenti al preavviso di fermo.
2 E, invero, è noto che la mancata o irregolare notifica dell'avviso di addebito non può privare il destinatario del rimedio previsto dalla legge e rendere inammissibile una eventuale opposizione e, pertanto, il momento di garanzia può essere recuperato nei confronti del primo atto idoneo a porre il soggetto in grado di esercitare validamente il suo diritto di difesa (nel caso di specie, il preavviso di fermo impugnato).
Tuttavia, nel caso di specie, avendo parte opposta fornito la prova della notifica dell'avviso di addebito al destinatario, ne consegue il rigetto della domanda, per tardività della sua proposizione (la parte ricorrente avrebbe dovuto, infatti, impugnare tempestivamente gli atti precedenti al fermo all'epoca comunicati).
Va chiarito infatti, in tema di notifiche a mezzo pec, quanto segue.
IL DPR n. 68/2005 (noto anche come CAD – codice amministrazione digitale) ha riconosciuto la pec come mezzo di trasmissione valido agli effetti di legge e l'articolo 14, comma I, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159 (attuativo della delega fiscale contenuta nella L.
23/2014) ha modificato l'art. 26 del DPR 29/09/1973, n. 602, consentendo la notifica delle cartelle esattoriali e degli atti successivi (quali i pignoramenti) mediante la posta elettronica certificata, all'indirizzo risultante dagli elenchi a tal fine previsti dalla legge ed in concreto dall'indice nazionale INI-PEC.
Riconosciuta ed ammessa la possibilità di notifica a mezzo pec degli atti della riscossione e degli atti tributari in genere, va evidenziato come, nel caso di specie, parte ricorrente contesti solo di aver ricevuto la comunicazione degli avvisi, senza operare alcun riferimento neppure alle modalità con cui la stessa sarebbe avvenuta.
Non sembra invero assumere rilievo la normativa richiamata in atti (relativa alla necessità di dimostrare, depositandoli nel relativo fascicolo telematico, l'invio dei messaggi pec, in formato eml), adempimento che riguarda, invece, solo le notifiche degli atti giudiziari del processo civile.
3 Deve ritenersi piuttosto applicabile al caso di specie la presunzione di cui all'art. 1335 c.c., che prevede “…ogni … dichiarazione diretta a una determinata persona si reputano conosciute
[1334] nel momento in cui giungono all'indirizzo del destinatario, se questi non prova di
essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia.”.
La produzione in giudizio di un telegramma, di una lettera raccomandata o di una mail,
costituisce prova della spedizione, dalla quale consegue la presunzione dell'arrivo dell'atto al destinatario e della sua conoscenza ai sensi dell'art. 1335 c.c., fondata sulle univoche e concludenti circostanze della spedizione e sull'ordinaria regolarità del servizio (cfr. Cass. n.
511 del 2019, fattispecie relativa ad impugnazione del contratto a termine spedita dal lavoratore tramite raccomandata con avviso di ricevimento, spettando al datore di lavoro l'onere di dimostrare di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di acquisire la conoscenza dell'atto, come nel caso di irregolarità compiutesi nel procedimento di recapito, ma applicabile per analogia anche al caso di specie di comunicazione avvenuta via mail).
La parte ricorrente, peraltro, sul punto, si è limitata a contestare genericamente di non aver mai ricevuto comunicazione degli avvisi di addebito.
Dinanzi alla prova fornita dalla controparte dell'invio delle pec, tuttavia, nulla ha in concreto eccepito, dovendosi ritenere provata, pertanto, anche la loro ricezione.
Pertanto la domanda va rigettata, essendo spirato il termine di 40 giorni per proporre opposizione agli avvisi di addebito regolarmente notificati, con conseguente assorbimento di ogni altra questione proposta nell'atto di opposizione.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza del ricorrente e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore di ciascuna delle parti convenute, e che si liquidano in euro Controparte_5 CP_
4 1.900,00 per compensi professionali forensi, con distrazione in favore degli avvocati se dichiaratisi anticipatari, oltre al rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Aversa, 11/09/2025
Il giudice
Raffaela Sorrentino
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