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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 06/06/2025, n. 1751 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1751 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 5034/2022
Tribunale Ordinario di Nola
PRIMA SEZIONE CIVILE
Udienza del 05.06.2025
Il Giudice, preso atto delle note scritte depositate dalle parti ai fini della partecipazione all'odierna udienza;
letti gli atti e i documenti di causa;
viste le richieste delle parti;
P.Q.M.
Pronuncia ai sensi dell'art. 429 c.p.c. la seguente sentenza, redatta della parte che segue pagina 1 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di NOLA – I Sezione Civile in persona del giudice unico dr.ssa Valeria Rossi ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5034/2022 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi vertente
TRA
, rappresentato e difeso in virtù di procura in atti dall'avv. Parte_1
Romano Francesco presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Pomigliano
D'Arco (NA) alla Via Napoli n. 67
ATTORE
E in persona del legale Controparte_1
rappresentante pt, rappresentato e difeso in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta dall'avv. Giordano Giacomo presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Napoli al Centro Direzionale, Isola G 1
CONVENUTO
OGGETTO: intimazione di sfratto per morosità– uso diverso.
FATTO E DIRITTO
Con atto di intimazione di sfratto per morosità e contestuale citazione per convalida
, nella qualità di locatore dell'immobile sito in Pomigliano d'Arco Parte_1
(Na) alla Via Roma, 63 adibito ad uso commerciale intimava lo sfratto per morosità alla pagina 2 di 6 in persona del legale rappresentante pt, chiedendo, Controparte_1
in caso di mancata opposizione, di convalidare l'intimato sfratto per morosità del predetto immobile ed, in caso di opposizione, emettere ordinanza di rilascio ex art. 665
c.p.c. Chiedeva, ancora, di dichiarare risolto il contratto di locazione per grave inadempimento della conduttrice e per l'effetto condannare Controparte_1
a rilasciare l'immobile e al pagamento della somma di € 1.600,00.
[...]
Deduceva parte intimante l'inadempimento da parte della conduttrice
[...]
in ordine al versamento dei canoni di locazione relativi ai mesi marzo Controparte_1
2022, residuo da pagare € 250,00, aprile 2022 € 450,00, maggio 2022 € 450,00 e giugno
2022 € 450,00 per un totale di € 1.600,00.
Si costituiva con comparsa di costituzione e Controparte_1
risposta, eccependo l'inammissibilità e l'improcedibilità della domanda, nonché la carenza di prova a sostegno dell'azione proposta.
Con ordinanza del 27.07.2022 il Giudice rigettava la richiesta di parte intimante volta alla concessione dell'ordinanza provvisoria di rilascio e disponeva il mutamento del rito ai sensi dell'articolo 667 c.p.c., assegnando alle parti termine per introdurre il procedimento di mediazione.
Con memoria integrativa ex art. 426 c.p.c. l'intimante precisava che la mediazione si era conclusa con esito negativo, per mancata partecipazione di parte intimata. Aggiungeva che in data 02.11.2022 l'immobile veniva riconsegnato e che i canoni non pagati erano pari ad € 3.400,00. Rilevava, ancora, che a seguito di deposito delle ricevute di pagamento da parte di aveva provveduto a Controparte_1
sporgere denuncia-querela nei confronti di , contestando l'autenticità Controparte_2
delle stesse. Precisava, infine, che l'immobile locato non era mai stato oggetto di infiltrazioni, come al contrario lamentato da parte intimata.
Il Giudice, disattese le richieste istruttorie di parte intimante, rinviava per la decisione ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
pagina 3 di 6 Ciò premesso in ordine ai fatti oggetto del giudizio, in via preliminare, va dichiarata la procedibilità della domanda avendo parte intimante esperito il tentativo di mediazione ai sensi dell'art. 5 d.lgs 28/2010 (come novellato dal D.L. n°69/2013, conv. in legge n°98/2013), conclusosi con esito negativo, come da verbale in atti.
Nel merito la domanda è fondata e va accolta.
In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l'adempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Anche quando sia dedotto l'inesatto adempimento o il ritardo, al creditore istante spetta la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore la prova dell'esatto adempimento tempestivo, quale fatto estintivo della propria obbligazione (Cass., n. 826/15; Cass., n. 15659/11; Cass., SS.UU., n.
13533/01).
Nel caso di specie, l'intimante ha documentato l'esistenza del contratto di locazione ad uso commerciale intercorso tra le parti e regolarmente registrato, l'entità del canone,
l'inadempimento del conduttore all'obbligo di pagamento dei canoni, mentre non v'è prova dell'avvenuto pagamento, ad opera della parte intimata, dei canoni di locazione relativamente ai quali è stato intimato lo sfratto per morosità per cui è causa.
Il conduttore, infatti, onerato della relativa prova, non ha dimostrato di avere correttamente adempiuto al suddetto obbligo. Il deposito delle ricevute di pagamento è stato contestato e disconosciuto da controparte, in quanto le ricevute non sono state riconosciute autentiche e genuine nel testo e, pertanto, sono state oggetto di denuncia- querela perché non rilasciate dal locatore. Ha eccepito, inoltre, genericamente vizi dell'immobile locato, anch'essi rimasti privi di riscontro probatorio.
Peraltro, le eccezioni inerenti al cattivo stato di conservazione dell'immobile, oltre che non provate nel presente giudizio, non costituiscono nemmeno motivo idoneo ad pagina 4 di 6 escludere l'inadempimento del conduttore e la risoluzione del contratto. Al conduttore, infatti, a fronte della sua fondamentale obbligazione al pagamento del canone di locazione, non può essere mai consentito di astenersi dal versare il corrispettivo, anche laddove le denunciate cattive condizioni di manutenzione abbiano comportato una riduzione o una diminuzione nel godimento dell'immobile e tale evento sia ricollegabile al fatto del debitore. Invero, la sospensione totale o parziale dell'adempimento, ex art. 1460 c.c., è legittima soltanto quando venga completamente a mancare la prestazione della controparte cagionandosi la completa inutilizzabilità dell'immobile.
Inoltre, va rilevato che nel verbale di riconsegna, in sede di rilascio dell'immobile, il locatore ha ribadito il persistere della morosità per mancato pagamento dei canoni di locazione, senza alcuna contestazione da parte del conduttore.
Pertanto, non avendo il conduttore dimostrato di avere correttamente ed integralmente adempiuto la propria obbligazione di pagamento del canone di locazione relativamente alle mensilità oggetto del presente giudizio, ne va dichiarato l'inadempimento.
Il conduttore va, pertanto, condannato al pagamento in favore di della Parte_1
somma di € 3.400,00 a titolo di canoni scaduti e non corrisposti relativi ai mesi da marzo
2022 (residuo da pagare € 250,00) a ottobre 2022, stante l'avvenuto rilascio in data
02.11.2022, come da verbale di consegna in atti, oltre interessi dalle singole scadenze fino al soddisfo.
Considerato che
l'immobile, come detto, è stato rilasciato in data
02.11.2022 , nulla a provvedere sulla domanda di rilascio.
La domanda di condanna della parte resistente ai sensi dell'art 96 c.p.c. non può trovare accoglimento, né con riferimento al I comma il quale, come noto, postula la prova di un danno, in tale caso non provato;
né ai sensi del III comma.
Come noto, infatti, la responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, c.p.c. III comma, sebbene, a differenza di quella di cui ai primi due commi della medesima norma, non richieda la prova del danno, esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o pagina 5 di 6 l'inammissibilità della propria domanda non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate. Sia la mala fede che la colpa grave, peraltro, devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé”
(così Cassazione civile sez. un., 27.11.2019, n.31030).
Per costante giurisprudenza “grava sulla parte che chiede la condanna per lite temeraria l'onere di allegare gli elementi di fatto necessari alla liquidazione equitativa del danno lamentato” e a tanto non ha ovviato la parte istante.
La relativa domanda va, pertanto, rigettata.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo ex D.M. 55/2014 e ss. mod., seguono la soccombenza e sono, pertanto, poste a carico di in Controparte_1
favore di Parte_1
PQM
Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, così provvede:
1. Accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiarato risolto il contratto di locazione per cui
è causa (avente ad oggetto l'immobile sito in Pomigliano D'Arco alla Via Roma n. 63) per grave inadempimento del conduttore, condanna la Controparte_1
al pagamento, in favore di , della somma di € 3.400,00
[...] Parte_1
comprensiva dei canoni maturati da marzo 2022 fino al rilascio dell'immobile (2 novembre 2022), oltre interessi dalle singole scadenze fino al soddisfo;
3. Condanna al pagamento delle spese di lite in Controparte_1
favore di che si liquidano in euro 76,00 per spese, euro 1.278,00 per Parte_1
compensi, oltre al rimborso forfettario spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Nola, 05.06.2025
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Rossi
pagina 6 di 6
Tribunale Ordinario di Nola
PRIMA SEZIONE CIVILE
Udienza del 05.06.2025
Il Giudice, preso atto delle note scritte depositate dalle parti ai fini della partecipazione all'odierna udienza;
letti gli atti e i documenti di causa;
viste le richieste delle parti;
P.Q.M.
Pronuncia ai sensi dell'art. 429 c.p.c. la seguente sentenza, redatta della parte che segue pagina 1 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di NOLA – I Sezione Civile in persona del giudice unico dr.ssa Valeria Rossi ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5034/2022 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi vertente
TRA
, rappresentato e difeso in virtù di procura in atti dall'avv. Parte_1
Romano Francesco presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Pomigliano
D'Arco (NA) alla Via Napoli n. 67
ATTORE
E in persona del legale Controparte_1
rappresentante pt, rappresentato e difeso in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta dall'avv. Giordano Giacomo presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Napoli al Centro Direzionale, Isola G 1
CONVENUTO
OGGETTO: intimazione di sfratto per morosità– uso diverso.
FATTO E DIRITTO
Con atto di intimazione di sfratto per morosità e contestuale citazione per convalida
, nella qualità di locatore dell'immobile sito in Pomigliano d'Arco Parte_1
(Na) alla Via Roma, 63 adibito ad uso commerciale intimava lo sfratto per morosità alla pagina 2 di 6 in persona del legale rappresentante pt, chiedendo, Controparte_1
in caso di mancata opposizione, di convalidare l'intimato sfratto per morosità del predetto immobile ed, in caso di opposizione, emettere ordinanza di rilascio ex art. 665
c.p.c. Chiedeva, ancora, di dichiarare risolto il contratto di locazione per grave inadempimento della conduttrice e per l'effetto condannare Controparte_1
a rilasciare l'immobile e al pagamento della somma di € 1.600,00.
[...]
Deduceva parte intimante l'inadempimento da parte della conduttrice
[...]
in ordine al versamento dei canoni di locazione relativi ai mesi marzo Controparte_1
2022, residuo da pagare € 250,00, aprile 2022 € 450,00, maggio 2022 € 450,00 e giugno
2022 € 450,00 per un totale di € 1.600,00.
Si costituiva con comparsa di costituzione e Controparte_1
risposta, eccependo l'inammissibilità e l'improcedibilità della domanda, nonché la carenza di prova a sostegno dell'azione proposta.
Con ordinanza del 27.07.2022 il Giudice rigettava la richiesta di parte intimante volta alla concessione dell'ordinanza provvisoria di rilascio e disponeva il mutamento del rito ai sensi dell'articolo 667 c.p.c., assegnando alle parti termine per introdurre il procedimento di mediazione.
Con memoria integrativa ex art. 426 c.p.c. l'intimante precisava che la mediazione si era conclusa con esito negativo, per mancata partecipazione di parte intimata. Aggiungeva che in data 02.11.2022 l'immobile veniva riconsegnato e che i canoni non pagati erano pari ad € 3.400,00. Rilevava, ancora, che a seguito di deposito delle ricevute di pagamento da parte di aveva provveduto a Controparte_1
sporgere denuncia-querela nei confronti di , contestando l'autenticità Controparte_2
delle stesse. Precisava, infine, che l'immobile locato non era mai stato oggetto di infiltrazioni, come al contrario lamentato da parte intimata.
Il Giudice, disattese le richieste istruttorie di parte intimante, rinviava per la decisione ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
pagina 3 di 6 Ciò premesso in ordine ai fatti oggetto del giudizio, in via preliminare, va dichiarata la procedibilità della domanda avendo parte intimante esperito il tentativo di mediazione ai sensi dell'art. 5 d.lgs 28/2010 (come novellato dal D.L. n°69/2013, conv. in legge n°98/2013), conclusosi con esito negativo, come da verbale in atti.
Nel merito la domanda è fondata e va accolta.
In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l'adempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Anche quando sia dedotto l'inesatto adempimento o il ritardo, al creditore istante spetta la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore la prova dell'esatto adempimento tempestivo, quale fatto estintivo della propria obbligazione (Cass., n. 826/15; Cass., n. 15659/11; Cass., SS.UU., n.
13533/01).
Nel caso di specie, l'intimante ha documentato l'esistenza del contratto di locazione ad uso commerciale intercorso tra le parti e regolarmente registrato, l'entità del canone,
l'inadempimento del conduttore all'obbligo di pagamento dei canoni, mentre non v'è prova dell'avvenuto pagamento, ad opera della parte intimata, dei canoni di locazione relativamente ai quali è stato intimato lo sfratto per morosità per cui è causa.
Il conduttore, infatti, onerato della relativa prova, non ha dimostrato di avere correttamente adempiuto al suddetto obbligo. Il deposito delle ricevute di pagamento è stato contestato e disconosciuto da controparte, in quanto le ricevute non sono state riconosciute autentiche e genuine nel testo e, pertanto, sono state oggetto di denuncia- querela perché non rilasciate dal locatore. Ha eccepito, inoltre, genericamente vizi dell'immobile locato, anch'essi rimasti privi di riscontro probatorio.
Peraltro, le eccezioni inerenti al cattivo stato di conservazione dell'immobile, oltre che non provate nel presente giudizio, non costituiscono nemmeno motivo idoneo ad pagina 4 di 6 escludere l'inadempimento del conduttore e la risoluzione del contratto. Al conduttore, infatti, a fronte della sua fondamentale obbligazione al pagamento del canone di locazione, non può essere mai consentito di astenersi dal versare il corrispettivo, anche laddove le denunciate cattive condizioni di manutenzione abbiano comportato una riduzione o una diminuzione nel godimento dell'immobile e tale evento sia ricollegabile al fatto del debitore. Invero, la sospensione totale o parziale dell'adempimento, ex art. 1460 c.c., è legittima soltanto quando venga completamente a mancare la prestazione della controparte cagionandosi la completa inutilizzabilità dell'immobile.
Inoltre, va rilevato che nel verbale di riconsegna, in sede di rilascio dell'immobile, il locatore ha ribadito il persistere della morosità per mancato pagamento dei canoni di locazione, senza alcuna contestazione da parte del conduttore.
Pertanto, non avendo il conduttore dimostrato di avere correttamente ed integralmente adempiuto la propria obbligazione di pagamento del canone di locazione relativamente alle mensilità oggetto del presente giudizio, ne va dichiarato l'inadempimento.
Il conduttore va, pertanto, condannato al pagamento in favore di della Parte_1
somma di € 3.400,00 a titolo di canoni scaduti e non corrisposti relativi ai mesi da marzo
2022 (residuo da pagare € 250,00) a ottobre 2022, stante l'avvenuto rilascio in data
02.11.2022, come da verbale di consegna in atti, oltre interessi dalle singole scadenze fino al soddisfo.
Considerato che
l'immobile, come detto, è stato rilasciato in data
02.11.2022 , nulla a provvedere sulla domanda di rilascio.
La domanda di condanna della parte resistente ai sensi dell'art 96 c.p.c. non può trovare accoglimento, né con riferimento al I comma il quale, come noto, postula la prova di un danno, in tale caso non provato;
né ai sensi del III comma.
Come noto, infatti, la responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, c.p.c. III comma, sebbene, a differenza di quella di cui ai primi due commi della medesima norma, non richieda la prova del danno, esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o pagina 5 di 6 l'inammissibilità della propria domanda non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate. Sia la mala fede che la colpa grave, peraltro, devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé”
(così Cassazione civile sez. un., 27.11.2019, n.31030).
Per costante giurisprudenza “grava sulla parte che chiede la condanna per lite temeraria l'onere di allegare gli elementi di fatto necessari alla liquidazione equitativa del danno lamentato” e a tanto non ha ovviato la parte istante.
La relativa domanda va, pertanto, rigettata.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo ex D.M. 55/2014 e ss. mod., seguono la soccombenza e sono, pertanto, poste a carico di in Controparte_1
favore di Parte_1
PQM
Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, così provvede:
1. Accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiarato risolto il contratto di locazione per cui
è causa (avente ad oggetto l'immobile sito in Pomigliano D'Arco alla Via Roma n. 63) per grave inadempimento del conduttore, condanna la Controparte_1
al pagamento, in favore di , della somma di € 3.400,00
[...] Parte_1
comprensiva dei canoni maturati da marzo 2022 fino al rilascio dell'immobile (2 novembre 2022), oltre interessi dalle singole scadenze fino al soddisfo;
3. Condanna al pagamento delle spese di lite in Controparte_1
favore di che si liquidano in euro 76,00 per spese, euro 1.278,00 per Parte_1
compensi, oltre al rimborso forfettario spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Nola, 05.06.2025
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Rossi
pagina 6 di 6