TRIB
Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 27/11/2025, n. 5180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 5180 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
Verbale
nel procedimento iscritto al n. 12894/25 R.G.
All'udienza del giorno 27 novembre 2025 compare per parte ricorrente l'Avv. Tiziano
Mussetto che discute e precisa richiamando le conclusioni in atti. Il G.I. pronuncia la seguente sentenza.
Il G.I.
(Antonio carbone)
***
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORINO
OTTAVA SEZIONE CIVILE
Il giudice istruttore Antonio Carbone, in funzione di giudice unico, ha pronunciato nelle forme dell'art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 12894/25 di R.G. promossa da:
Parte_1
con l'Avv. Tiziano Mussetto
parte ricorrente contro Controparte_1
parte resistente contumace
premesso
che
- con atto del 18.12.24 notificato ex art. 143 c.p.c. parte ricorrente ha intimato al Sig.
lo sfratto per morosità lamentando l'omesso pagamento di canoni di locazione CP_1
e spese per complessivi euro 3.310 relativi all'immobile sito in Torino, via Giotto n. 19
oggetto del contratto del 12.12.23;
- parte intimata, nonostante la ritualità della notifica, non è comparsa all'udienza del
26.6.25;
- è stata disposta la conversione del rito poiché la modalità di notifica lasciava presumere la mancata conoscenza da parte dell'intimato della procedura in corso con le conseguenze di cui all'art. 663 primo comma seconda parte c.p.c. e non appariva possibile eseguire la rinnovazione della citazione notificandola in altre forme;
- parte intimante ha depositato nei termini assegnati la memoria integrativa del
27.10.25;
- è perdurata la contumacia della parte intimata;
- all'udienza odierna la causa è stata decisa nelle forme dell'art. 429 c.p.c. dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
osservato
che - parte intimante ha inizialmente lamentato il mancato pagamento di euro 3.130 vantati a saldo per canoni e spese accessorie dovuti del conduttore dal febbraio al dicembre
2024;
- dopo la conversione del rito, è maturato l'ulteriore credito di euro 5.600 per canoni e spese accessorie dovuti da gennaio a ottobre 2025;
- infine, dopo il deposito della memoria integrativa ex art. 426 c.p.c., è maturato anche il credito di euro 560 relativo al novembre 2025;
- vertendosi in materia contrattuale, sarebbe stato onere del resistente provare il pagamento dei predetti importi;
- il resistente, restando contumace, non ha fornito tale prova;
- parte resistente è dunque incorsa in un inadempimento tale da giustificare la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 5 l. 392/78;
- per i medesimi motivi il resistente va condannato al pagamento del complessivo importo di euro 9.290 (3.130 + 5.600 + 560) oltre ad interessi ex art. 1284 primo e quarto comma c.c. da ogni singola scadenza al saldo;
- non è stata chiesta l'ulteriore condanna ex art. 1591 c.c.;
- le spese di giudizio seguono la soccombenza del resistente;
- i compensi vengono così liquidati secondo i parametri di cui al D.M. 147/22 tenuto conto del valore della causa, del suo modesto grado di difficoltà, del suo carattere contumaciale e dell'impegno richiesto dai singoli incombenti in ciascuna fase processuale:
1) compensi per il procedimento per convalida di sfratto:
- fase di studio: euro 460
- fase introduttiva: euro 360
2) compensi per il procedimento di mediazione:
- attivazione della mediazione: euro 250 3) compensi per il giudizio in seguito alla conversione del rito:
- fase di trattazione: euro 850
- fase decisionale: euro 860
per complessivi euro 2.780, oltre ad euro 391,32 per esposti, 15% per spese generali,
IVA se non detraibile e CPA come per legge;
P. Q. M.
il giudice istruttore in funzione di giudice unico,
definitivamente pronunciando,
disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione,
- dichiara la risoluzione del contratto del 12.12.23 per inadempimento di
[...]
; CP_1
- condanna al rilascio in favore di dell'immobile Controparte_1 Parte_1
sito in Torino, via Giotto n. 19 libero da persone e cose;
- fissa per l'esecuzione la data del 31.12.25;
- condanna al pagamento a favore di di euro Controparte_1 Parte_1
9.290 oltre ad interessi ex art. 1284 primo e quarto comma c.c. dalle singole scadenze al saldo;
- condanna al pagamento a favore di delle Controparte_1 Parte_1
spese processuali che liquida in euro 391,32 per esposti ed euro 2.780 per compensi professionali, oltre a spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge qualora non detraibile dalla parte vittoriosa, imposta di registrazione e spese successive occorrende.
Così deciso in Torino in data 27 novembre 2025.
Il giudice unico
(A. Carbone)
nel procedimento iscritto al n. 12894/25 R.G.
All'udienza del giorno 27 novembre 2025 compare per parte ricorrente l'Avv. Tiziano
Mussetto che discute e precisa richiamando le conclusioni in atti. Il G.I. pronuncia la seguente sentenza.
Il G.I.
(Antonio carbone)
***
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORINO
OTTAVA SEZIONE CIVILE
Il giudice istruttore Antonio Carbone, in funzione di giudice unico, ha pronunciato nelle forme dell'art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 12894/25 di R.G. promossa da:
Parte_1
con l'Avv. Tiziano Mussetto
parte ricorrente contro Controparte_1
parte resistente contumace
premesso
che
- con atto del 18.12.24 notificato ex art. 143 c.p.c. parte ricorrente ha intimato al Sig.
lo sfratto per morosità lamentando l'omesso pagamento di canoni di locazione CP_1
e spese per complessivi euro 3.310 relativi all'immobile sito in Torino, via Giotto n. 19
oggetto del contratto del 12.12.23;
- parte intimata, nonostante la ritualità della notifica, non è comparsa all'udienza del
26.6.25;
- è stata disposta la conversione del rito poiché la modalità di notifica lasciava presumere la mancata conoscenza da parte dell'intimato della procedura in corso con le conseguenze di cui all'art. 663 primo comma seconda parte c.p.c. e non appariva possibile eseguire la rinnovazione della citazione notificandola in altre forme;
- parte intimante ha depositato nei termini assegnati la memoria integrativa del
27.10.25;
- è perdurata la contumacia della parte intimata;
- all'udienza odierna la causa è stata decisa nelle forme dell'art. 429 c.p.c. dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
osservato
che - parte intimante ha inizialmente lamentato il mancato pagamento di euro 3.130 vantati a saldo per canoni e spese accessorie dovuti del conduttore dal febbraio al dicembre
2024;
- dopo la conversione del rito, è maturato l'ulteriore credito di euro 5.600 per canoni e spese accessorie dovuti da gennaio a ottobre 2025;
- infine, dopo il deposito della memoria integrativa ex art. 426 c.p.c., è maturato anche il credito di euro 560 relativo al novembre 2025;
- vertendosi in materia contrattuale, sarebbe stato onere del resistente provare il pagamento dei predetti importi;
- il resistente, restando contumace, non ha fornito tale prova;
- parte resistente è dunque incorsa in un inadempimento tale da giustificare la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 5 l. 392/78;
- per i medesimi motivi il resistente va condannato al pagamento del complessivo importo di euro 9.290 (3.130 + 5.600 + 560) oltre ad interessi ex art. 1284 primo e quarto comma c.c. da ogni singola scadenza al saldo;
- non è stata chiesta l'ulteriore condanna ex art. 1591 c.c.;
- le spese di giudizio seguono la soccombenza del resistente;
- i compensi vengono così liquidati secondo i parametri di cui al D.M. 147/22 tenuto conto del valore della causa, del suo modesto grado di difficoltà, del suo carattere contumaciale e dell'impegno richiesto dai singoli incombenti in ciascuna fase processuale:
1) compensi per il procedimento per convalida di sfratto:
- fase di studio: euro 460
- fase introduttiva: euro 360
2) compensi per il procedimento di mediazione:
- attivazione della mediazione: euro 250 3) compensi per il giudizio in seguito alla conversione del rito:
- fase di trattazione: euro 850
- fase decisionale: euro 860
per complessivi euro 2.780, oltre ad euro 391,32 per esposti, 15% per spese generali,
IVA se non detraibile e CPA come per legge;
P. Q. M.
il giudice istruttore in funzione di giudice unico,
definitivamente pronunciando,
disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione,
- dichiara la risoluzione del contratto del 12.12.23 per inadempimento di
[...]
; CP_1
- condanna al rilascio in favore di dell'immobile Controparte_1 Parte_1
sito in Torino, via Giotto n. 19 libero da persone e cose;
- fissa per l'esecuzione la data del 31.12.25;
- condanna al pagamento a favore di di euro Controparte_1 Parte_1
9.290 oltre ad interessi ex art. 1284 primo e quarto comma c.c. dalle singole scadenze al saldo;
- condanna al pagamento a favore di delle Controparte_1 Parte_1
spese processuali che liquida in euro 391,32 per esposti ed euro 2.780 per compensi professionali, oltre a spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge qualora non detraibile dalla parte vittoriosa, imposta di registrazione e spese successive occorrende.
Così deciso in Torino in data 27 novembre 2025.
Il giudice unico
(A. Carbone)