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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 06/10/2025, n. 3004 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3004 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE I SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del g.o.p. dott. FF UO, ha pronunziato la seguente S E N T E N Z A a definizione della causa iscritta al n.r.g. 6555/2021 avente ad oggetto: “risarcimen- to danni da inadempimento contrattuale”, passata in decisione all'udienza del 17.6. 2025 sulle conclusioni ivi rassegnate dinanzi all'intestata sezione: tra
( ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ), difesi dall'avv. Gianluca Di Matteo (
[...] C.F._2 [...]
, presso il quale hanno eletto domicilio in virtù di procura alle liti in C.F._3 atti
- A T T O R I - e ( di- Controparte_1 P.IVA_1 feso dall'avv. Luca Pappacena ( , presso il quale hanno eletto C.F._4 domicilio in virtù di procura alle liti in atti,
- C O N V E N U T O - Motivi in fatto ed in diritto
1. La sentenza viene redatta in conformità al nuovo testo degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla riforma introdotta dalla legge n. 69/09.
2. Con atto di citazione notificato in data 2.8.2021, i coniugi attori ( Parte_3
hanno convenuto in giudizio il
[...] Controparte_2 (da ora rassegnando le seguenti conclusioni: condannare il
[...] CP_3 [...]
di Potenza al risarcimento di tutti i danni materiali e mo- Controparte_4 rali provocati ad essi attori nella misura che vorrà quantificare il giudicante secondo giustizia e comunque tale comunque da intendersi la domanda contenuta nei limiti di € 50.000 con ogni consequenziale pronuncia di legge, vinte le spese. Gli attori assumono che, quali aspiranti all'adozione internazionale di minori, si sono rivolti al convenuto il quale è ente autorizzato (ex art. 39-ter L. 184/1983) dalla CP_3 Commissione per le Adozioni Internazionali a svolgere pratiche adottive, ma che esso convenuto ha svolto l'incarico in maniera scorretta e non conforme a legge (ha sempre consentito anche in fase preadottiva i contatti delle minori con la famiglia biologica), in violazione dei doveri di lealtà e di informazione nei confronti degli adottanti e che inol- tre ha sottaciuto le qualità essenziali dei soggetti adottati in violazione della Legge 183/1984, modificata dalla Legge n. 149/2001, cagionando ingenti danni, patrimoniali e morali, ad essi attori. In particolare gli attori premettono che, avendo deciso -nell'anno 2012- di intrapren- dere la strada dell'adozione internazionale di minori (ex artt. 29 e ss. L. 184/ 1983) ed ottenuto il decreto di idoneità ad adottare, si sono rivolti al G.V.S., ente autorizzato dal- la Commissione per le Adozioni Internazionali a svolgere partiche adottive, conferen- dogli quindi l'incarico di seguirli ed indirizzarli nel percorso di adozione che fu pertanto avviato presso lo Stato estero della Polonia;
gli attori, aspiranti adottanti, accettarono
1 l'abbinamento coppia-bambino loro proposto e, in particolare, dalle schede adottive i minori erano due sorelline, e oltre ad altri 2 fratellini in adozione ad altra Per_1 Per_2 coppia che si era rivolta sempre allo stesso Ente. In data 4.2.2014 il Tribunale Rionale di Wodislaw Slaki (PL), accogliendo l'istanza degli odierni attori, pronunciava sentenza di adozione delle predette minori, della quale, in data 18.3.2014, gli stessi attori chiesero la trascrizione presso il Tribunale dei Minorenni di Napoli. Lamentano però gli attori che poco dopo hanno appreso, da un appunto cartaceo in possesso della referente polac- ca dell'ente G.V.S., che vi erano anche altri fratelli delle minori adottate (in tutto in nu- mero di 6, diversi per età per problematiche e per sesso); in particolare assumono: che tale situazione emergeva soltanto il giorno precedente l'emissione della sentenza, in modo del tutto approssimativo, dalla referente polacca dell'associazione, la quale rite- neva la circostanza irrilevante;
che il G.V.S e la sua referente avevano garantito che tra i minori e la famiglia di origine vi era stato un periodo di allontanamento proprio a tutela degli stessi minori;
che tale circostanza si è poi rivelata falsa, in quanto come emerso dalle testimonianze dei bambini, dalle prove documentali, costituite da lettere e da nu- meri di telefono, un allontanamento dalla famiglia biologica non vi era mai stato;
che dai racconti delle minori, emergeva una situazione familiare differente da quanto rap- presentato nella scheda adottiva (nella quale si prospettava soltanto: l'adottabilità delle due minori, un contesto familiare dove erano presenti altri due minori adottati da altra famiglia ed una breve menzione di problemi di alcolismo da parte dei genitori del nu- cleo familiare originario); che dai colloqui con i due fratelli già in adozione presso altra famiglia italiana si apprendeva un vissuto all'interno del familiare di origine, fatto di violenza “strutturata” ossia di episodi continui di aggressione del padre verso la madre e che vi era ancora un fratello in Polonia in stato detentivo per delinquenza abituale e spaccio di sostanze stupefacenti;
che dai colloqui con le due minori emergeva che le stesse, durante la loro permanenza nel centro ”, con- Controparte_2 tinuavano ad avere costanti contatti con la famiglia di origine, cosa mai riferita, poiché dagli atti forniti dall'associazione risultavano in stato di abbandono e di adozione, con- tatti che, come dichiarato all'epoca dalle minori, riguardavano anche dati relativi alla famiglia adottiva italiana, violando così la relativa forma di anonimato che invece deve essere garantita alla famiglia adottiva;
che le due minori adottate hanno riferito che era stato loro prospettato un affido momentaneo e non un'adozione; che il G.V.S. ha taciuto dette rilevantissime circostanze nella fase preadottiva;
che la minore ha mostrato Per_1 continui disagi e difficoltà relazionali manifestando l'intenzione fare ritorno al paese di origine e che all'esito del percorso di psicoterapia individuale cui è stata avviata è emer- so il suo rifiuto, non specificatamente indirizzato verso i genitori adottivi, ma derivante dalla storia pregressa della e con la famiglia di origine, nonché dalla percezione di in- ganno e tradimento presumibilmente determinata dalla modalità con cui l'esperienza della nuova accoglienza le era stata posta;
che dalle relazioni dell'assistente sociale del Comune di Sessa Aurunca (dr.ssa Lucca) risultava che mentre l'altra sorella ( Per_2 appariva ben integrata nella famiglia accogliente, mostrava un vero rifiuto per i Per_1 genitori adottivi, sostenendo che tale difficoltà si protraeva dai primi approcci in Polo- nia. In particolare nella relazione del 16.1.2015 è descritto quanto rivelato dalla minore in sede psicoterapeutica, e cioè un vissuto particolarmente traumatico che la mi- Per_1 nore avrebbe subito in Polonia, relativo ad uso di stupefacenti ed abusi sessuali Per_1 reiterati perpetrati in suo danno da un da un suo fratello biologico e da un gruppo di amici dello stesso, notizie sconvolgenti, dimostratesi veritiere a seguito di visita specia- listica ginecologica del 15.12.2014, completamente taciute dall'ente di Potenza e CP_3 dai suoi referenti Polacchi, che ne erano a conoscenza considerato che le ragazze in og- getto, non erano mai state allontanate dalla famiglia di origine fino all'atto di trasferi-
2 mento del centro ”; che pur continuando il Controparte_2 Per_1 suo percorso terapeutico, soffre di crisi che culminano con atti aggressivi nei confronti dei genitori adottivi come relazionato sempre dalla assistente sociale del Comune di Sessa (v. relazione del 19.2.2018); che nei successivi tre anni (siamo cioè al 2021) Per_1 ha continuato il percorso terapeutico intrapreso dal 2014, la situazione è migliorata e si è stabilizzata seppur intervallata da momenti di criticità riconducibili sempre all'originario processo di inserimento adottivo di una minore che aveva subito in Polo- nia gravi traumi, che aveva già enormi problematiche a livello psicologico e che è stata ingannata durante il percorso adottivo, come del resto sono stati ingannati essi coniugi attori, che solo per amore verso ed non hanno chiesto la revoca Per_1 Per_2 dell'adozione; che per gestire il processo di adozione il convenuto ha percepito Pt_4 circa € 20.000. Di qui le rassegnate conclusioni. si è costituito in giudizio con comparsa deposita in data 26.11.2021 formu- CP_3 lando le seguenti conclusioni: a) dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale adito a favore del Tribunale di Potenza; b) dichiarare l'improcedibilità della domanda per mancato espletamento del tentativo obbligatorio di negoziazione assistita;
c) di- chiarare la nullità dell'atto di citazione;
d) nel merito, rigettare la domanda risarcitoria attorea per intervenuta prescrizione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2947 c.p.c.; e) ri- gettare in toto la domanda attorea, perché inammissibile, infondata, generica e prete- stuosa. Con ordinanza del 16.1.2023 il G.U. ha rigettato l'eccezione di incompetenza territo- riale ed assegnato il termine per avviare la procedura di negoziazione assistita;
con suc- cessiva ordinanza sono stati assegnati i termini di cui all'art. 183 sesto comma c.p.c., dopodichè la causa è stata avviata per la precisazione delle conclusioni (v. ord. del 24.5.2024), assegnata all'odierno estensore e quindi assunta in decisione con i termini di 30 + 20 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche. 3. La domanda va disattesa in quanto non assistita da prova sufficiente circa i pre- supposti costitutivi del diritto con essa vantato. Il rapporto che si è instaurato tra gli attori ed il convenuto (ente autorizzato ex art. 39-ter della legge 184/1983) va ricondotto al mandato senza rappresentanza, il quale de- termina la nascita in capo al mandatario (nella fattispecie l'ente autorizzato) di una ob- bligazione di mezzi (e non di risultato). Gli attori allegano la responsabilità contrattuale del convenuto (come precisato anche in comparsa conclusionale), agli atti, tuttavia, non si riscontra il documento con cui in data 13.11.2012 gli hanno conferito l'incarico, con la conseguenza che non è dato cono- scere le clausole negoziali con cui mandanti e mandatario hanno inteso disciplinare il loro rapporto. Non resta, allora, che fare riferimento alla disciplina dettata dal legislatore. L'art. 31 L. 184/1983 elenca i compiti dell'ente mandatario (al quale la coppia di- chiarata idonea all'adozione abbia poi conferito l'incarico di curare la complessa e deli- cata procedura di adozione) ed al comma 3 dispone che esso ente autorizzato: a) informa gli aspiranti sulle procedure che inizierà e sulle concrete prospettive di adozione;
b) svolge le pratiche di adozione presso le competenti autorità del Paese indicato da- gli aspiranti all'adozione tra quelli con cui esso intrattiene rapporti, trasmettendo alle stesse la domanda di adozione, unitamente al decreto di idoneità ed alla relazione ad es- so allegata, affinchè le autorità straniere formulino le proposte di incontro tra gli aspi- ranti all'adozione ed il minore da adottare;
c) raccoglie dall'autorità straniera la proposta di incontro tra gli aspiranti all'adozione ed il minore da adottare, curando che sia accompagnata da tutte le informazioni di carat-
3 tere sanitario riguardanti il minore, dalle notizie riguardanti la sua famiglia di origine e le sue esperienze di vita;
d) trasferisce tutte le informazioni e tutte le notizie riguardanti il minore agli aspiranti genitori adottivi, informandoli della proposta di incontro tra gli aspiranti all'adozione ed il minore da adottare e assistendoli in tutte le attività da svolgere nel Paese straniero;
e) riceve il consenso scritto all'incontro tra gli aspiranti all'adozione ed il minore da adottare, proposto dall'autorità straniera, da parte degli aspiranti all'adozione, ne autenti- ca le firme e trasmette l'atto di consenso all'autorità straniera, svolgendo tutte le altre at- tività dalla stessa richieste;
l'autenticazione delle firme degli aspiranti adottanti può es- sere effettuata anche dall'impiegato comunale delegato all'autentica o da un notaio o da un segretario di qualsiasi ufficio giudiziario;
f) riceve dall'autorità straniera attestazione della sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 4 della Convenzione e concorda con la stessa, qualora ne sussistano i requisi- ti, l'opportunità di procedere all'adozione ovvero, in caso contrario, prende atto del man- cato accordo e ne dà immediata informazione alla Commissione di cui all'articolo 38 comunicandone le ragioni;
ove sia richiesto dallo Stato di origine, approva la decisione di affidare il minore o i minori ai futuri genitori adottivi;
g) informa immediatamente la Commissione, il tribunale per i minorenni e i servizi dell'ente locale della decisione di affidamento dell'autorità straniera e richiede alla Commissione, trasmettendo la documentazione necessaria, l'autorizzazione all'ingresso e alla residenza permanente del minore o dei minori in Italia;
h) certifica la data di inserimento del minore presso i coniugi affidatari o i genitori adottivi;
i) riceve dall'autorità straniera copia degli atti e della documentazione relativi al mi- nore e li trasmette immediatamente al tribunale per i minorenni e alla Commissione;
l) vigila sulle modalità di trasferimento in Italia e si adopera affinchè questo avvenga in compagnia degli adottanti o dei futuri adottanti;
m) svolge in collaborazione con i servizi dell'ente locale attività di sostegno del nu- cleo adottivo fin dall'ingresso del minore in Italia su richiesta degli adottanti;
n) ((lettera abrogata dal d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151)) o) certifica, nell'ammontare complessivo agli effetti di quanto previsto dall'articolo 10, comma 1, lettera l-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le spese sostenu- te dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione. L'art. 4 della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993, ratificata dall'Italia Legge n. 476/1998, dispone quanto segue: “Le adozioni contemplate dalla Convenzione possono aver luogo soltanto se le autorità competenti dello Stato d'origine: a - hanno stabilito che il minore è adottabile;
b - hanno constatato, dopo aver debitamente vagliato le possibilità di affidamento del minore nello Stato d'origine, che l'adozione internazionale corrisponde al suo superiore interesse;
c - si sono assicurate: 1) che le persone, istituzioni ed autorità, il cui consenso è ri- chiesto per l'adozione, sono state assistite con la necessaria consulenza e sono state de- bitamente informate sulle conseguenze del loro consenso, in particolare per quanto ri- guarda il mantenimento o la cessazione, a causa dell'adozione, dei legami giuridici fra il minore e la sua famiglia d'origine; 2) che tali persone, istituzioni ed autorità hanno pre- stato il consenso liberamente, nelle forme legalmente stabilite e che questo consenso è stato espresso o attestato per iscritto;
3) che i consensi non sono stati ottenuti mediante pagamento o contropartita di alcun genere e non sono stati revocati;
4) e che il consenso
4 della madre, qualora sia richiesto, sia stato prestato solo successivamente alla nascita del minore;
d - si sono assicurate, tenuto conto dell'età e della maturità del minore, 1) che questi è stato assistito mediante una consulenza e che è stato debitamente informato sulle conse- guenze dell'adozione e del suo consenso all'adozione, qualora tale consenso sia richie- sto;
2) che i desideri e le opinioni del minore sono stati presi in considerazione;
3) che il consenso del minore all'adozione, quando è richiesto, è stato prestato liberamente, nelle forme legalmente stabilite, ed è stato espresso o constatato per iscritto;
4) che il consen- so non è stato ottenuto mediante pagamento o contropartita di alcun genere”. Il successivo art. 16 recita a sua volta quanto segue: 1. Se ritiene che il minore è adottabile, l'Autorità Centrale dello Stato d'origine: a) redige una relazione contenente informazioni circa l'identità del minore, la sua adottabilità, il suo ambiente sociale, la sua evoluzione personale e familiare, l'anamnesi sanitaria del minore stesso e della sua famiglia, non che circa le sue necessità particolari;
b) tiene in debito conto le condizioni di educazione del minore, la sua origine etnica, religiosa e culturale;
c) si assicura che i consensi previsti dall'art. 4 sono stati ottenuti;
d) constata, basandosi particolarmente sulle relazioni concernenti il minore ed i futuri genitori adottivi, che l'affidamento prefi- gurato è nel superiore interesse del minore. 2. Trasmette all'Autorità Centrale dello Sta- to di accoglienza la relazione sul minore, la prova dei consensi richiesti e le ragioni del- la sua decisione sull'affidamento, curando di non rivelare l'identità della madre e del pa- dre se, nello Stato d'origine, tale identità non debba essere resa nota. 4. Gli attori assumono che la referente polacca del G.V.S. convenuto fosse venuta in possesso di un bigliettino cartaceo dal quale, oltre a quelli dichiarati nei documenti uffi- ciali, risultavano ulteriori fratelli e sorelle delle due minori adottate e che tale informa- zione sarebbe stata taciuta in mala fede il giorno precedente la pronuncia, da parte del tribunale polacco, del decreto del 4.2.2014 (v. in atti). Dell'esistenza di questo bigliettino cartaceo e del suo possesso da parte della referen- te polacca del G.V.S. non vi è però prova e comunque le informazioni che esso forni- rebbe nemmeno si rivelano capaci di caducare il presupposto dello stato di abbandono delle due minori ed ancor meno di pregiudicare il buon esito della adozione (che infine s'è pure realizzata), la quale -giova ricordare- deve pur sempre avvenire nel superiore interesse del minore. Stato di abbandono delle minori espressamente avvertito, giova osservare, anche dal- la competente Autorità Italiana (Commissione per le Adozioni Internazionali presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri -v. in atti provvedimento del 10.3.2014-) sulla scorta del predetto decreto del 4.2.2014 pronunciato - conformemente alla Convenzione sulla protezione dei minori e sulla cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993, ratificata in Italia con L. n. 476/1998 - dal tribunale po- lacco (stato di origine delle minori), nel quale decreto del 4.2.2014 è fatta menzione del precedente provvedimento con cui, sempre dal giudice polacco, era stata revocata la pa- tria potestà ai genitori biologici delle due minori.
4.1 Gli attori asseriscono pure che il G.V.S. e la sua referente fossero a conoscenza del fatto “che le ragazze non erano mai state allontanate dalla famiglia di origine fino all'atto di trasferimento del Centro di Volontariato Solidarietà”, ma nemmeno di tanto vi è prova dovendosi -di
contro
- pure ricordare che tra le attività dell'ente autorizzato (art. 31 L. 184/1983) nemmeno è contemplato che esso possa accogliere e/o tenere pres- so di sè i minori da adottare.
4.2 Gli attori lamentano ancora che le minori hanno rappresentato che era stato detto loro che il trasferimento presso la nuova famiglia era momentaneo e non definitivo, che
5 non doveva superare un periodo temporale di due anni e che alle stesse era stato artata- mente prospettato un affido anziché un'adozione. Anche questo è rimasto indimostrato;
per di più nel decreto di adozione del tribunale Polacco del 4.2.2014 si legge che la tutrice legale ha dichiarato il suo pieno consenso all'adozione delle minori (v. art. 4 Convenzione de L'Aja) e che la più grande delle due minori (nata il [...] e quindi quasi quattordicenne -v. art 45 L. 184/ 1983-) è co- sciente e capisce gli effetti dell'adozione, a cui acconsente, dichiarando anche il suo consenso alla partenza insieme alla sorella (nata nel 2009) per l'Italia. In definitiva gli attori non hanno dimostrato che siano vere le circostanze di fatto che allegano (mancanza dello stato di abbandono delle minori;
mancato allontana-mento delle minori dalla famiglia di origine;
difetto di informazione alle minori;
possesso di altre informazioni da parte del convenuto, che le ha però in mala fede taciute) e pertanto ancor meno può avviarsi l'indagine circa eventuali responsabilità ed inadempienze del convenuto. 5. Si propende per la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di S. Maria C.V., I sezione civile, in composizione monocratica, defini- tivamente pronunziando sulla domanda proposta da e Parte_1 [...] con atto di citazione notificato il 29.7.2021 contro il Parte_2 [...]
così provvede: Controparte_5
- rigetta la domanda degli attori;
- compensa per intero le spese di lite tra le parti Così deciso in S. Maria C.V. 6.10.2025
il g.o.p.
FF UO
6
( ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ), difesi dall'avv. Gianluca Di Matteo (
[...] C.F._2 [...]
, presso il quale hanno eletto domicilio in virtù di procura alle liti in C.F._3 atti
- A T T O R I - e ( di- Controparte_1 P.IVA_1 feso dall'avv. Luca Pappacena ( , presso il quale hanno eletto C.F._4 domicilio in virtù di procura alle liti in atti,
- C O N V E N U T O - Motivi in fatto ed in diritto
1. La sentenza viene redatta in conformità al nuovo testo degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla riforma introdotta dalla legge n. 69/09.
2. Con atto di citazione notificato in data 2.8.2021, i coniugi attori ( Parte_3
hanno convenuto in giudizio il
[...] Controparte_2 (da ora rassegnando le seguenti conclusioni: condannare il
[...] CP_3 [...]
di Potenza al risarcimento di tutti i danni materiali e mo- Controparte_4 rali provocati ad essi attori nella misura che vorrà quantificare il giudicante secondo giustizia e comunque tale comunque da intendersi la domanda contenuta nei limiti di € 50.000 con ogni consequenziale pronuncia di legge, vinte le spese. Gli attori assumono che, quali aspiranti all'adozione internazionale di minori, si sono rivolti al convenuto il quale è ente autorizzato (ex art. 39-ter L. 184/1983) dalla CP_3 Commissione per le Adozioni Internazionali a svolgere pratiche adottive, ma che esso convenuto ha svolto l'incarico in maniera scorretta e non conforme a legge (ha sempre consentito anche in fase preadottiva i contatti delle minori con la famiglia biologica), in violazione dei doveri di lealtà e di informazione nei confronti degli adottanti e che inol- tre ha sottaciuto le qualità essenziali dei soggetti adottati in violazione della Legge 183/1984, modificata dalla Legge n. 149/2001, cagionando ingenti danni, patrimoniali e morali, ad essi attori. In particolare gli attori premettono che, avendo deciso -nell'anno 2012- di intrapren- dere la strada dell'adozione internazionale di minori (ex artt. 29 e ss. L. 184/ 1983) ed ottenuto il decreto di idoneità ad adottare, si sono rivolti al G.V.S., ente autorizzato dal- la Commissione per le Adozioni Internazionali a svolgere partiche adottive, conferen- dogli quindi l'incarico di seguirli ed indirizzarli nel percorso di adozione che fu pertanto avviato presso lo Stato estero della Polonia;
gli attori, aspiranti adottanti, accettarono
1 l'abbinamento coppia-bambino loro proposto e, in particolare, dalle schede adottive i minori erano due sorelline, e oltre ad altri 2 fratellini in adozione ad altra Per_1 Per_2 coppia che si era rivolta sempre allo stesso Ente. In data 4.2.2014 il Tribunale Rionale di Wodislaw Slaki (PL), accogliendo l'istanza degli odierni attori, pronunciava sentenza di adozione delle predette minori, della quale, in data 18.3.2014, gli stessi attori chiesero la trascrizione presso il Tribunale dei Minorenni di Napoli. Lamentano però gli attori che poco dopo hanno appreso, da un appunto cartaceo in possesso della referente polac- ca dell'ente G.V.S., che vi erano anche altri fratelli delle minori adottate (in tutto in nu- mero di 6, diversi per età per problematiche e per sesso); in particolare assumono: che tale situazione emergeva soltanto il giorno precedente l'emissione della sentenza, in modo del tutto approssimativo, dalla referente polacca dell'associazione, la quale rite- neva la circostanza irrilevante;
che il G.V.S e la sua referente avevano garantito che tra i minori e la famiglia di origine vi era stato un periodo di allontanamento proprio a tutela degli stessi minori;
che tale circostanza si è poi rivelata falsa, in quanto come emerso dalle testimonianze dei bambini, dalle prove documentali, costituite da lettere e da nu- meri di telefono, un allontanamento dalla famiglia biologica non vi era mai stato;
che dai racconti delle minori, emergeva una situazione familiare differente da quanto rap- presentato nella scheda adottiva (nella quale si prospettava soltanto: l'adottabilità delle due minori, un contesto familiare dove erano presenti altri due minori adottati da altra famiglia ed una breve menzione di problemi di alcolismo da parte dei genitori del nu- cleo familiare originario); che dai colloqui con i due fratelli già in adozione presso altra famiglia italiana si apprendeva un vissuto all'interno del familiare di origine, fatto di violenza “strutturata” ossia di episodi continui di aggressione del padre verso la madre e che vi era ancora un fratello in Polonia in stato detentivo per delinquenza abituale e spaccio di sostanze stupefacenti;
che dai colloqui con le due minori emergeva che le stesse, durante la loro permanenza nel centro ”, con- Controparte_2 tinuavano ad avere costanti contatti con la famiglia di origine, cosa mai riferita, poiché dagli atti forniti dall'associazione risultavano in stato di abbandono e di adozione, con- tatti che, come dichiarato all'epoca dalle minori, riguardavano anche dati relativi alla famiglia adottiva italiana, violando così la relativa forma di anonimato che invece deve essere garantita alla famiglia adottiva;
che le due minori adottate hanno riferito che era stato loro prospettato un affido momentaneo e non un'adozione; che il G.V.S. ha taciuto dette rilevantissime circostanze nella fase preadottiva;
che la minore ha mostrato Per_1 continui disagi e difficoltà relazionali manifestando l'intenzione fare ritorno al paese di origine e che all'esito del percorso di psicoterapia individuale cui è stata avviata è emer- so il suo rifiuto, non specificatamente indirizzato verso i genitori adottivi, ma derivante dalla storia pregressa della e con la famiglia di origine, nonché dalla percezione di in- ganno e tradimento presumibilmente determinata dalla modalità con cui l'esperienza della nuova accoglienza le era stata posta;
che dalle relazioni dell'assistente sociale del Comune di Sessa Aurunca (dr.ssa Lucca) risultava che mentre l'altra sorella ( Per_2 appariva ben integrata nella famiglia accogliente, mostrava un vero rifiuto per i Per_1 genitori adottivi, sostenendo che tale difficoltà si protraeva dai primi approcci in Polo- nia. In particolare nella relazione del 16.1.2015 è descritto quanto rivelato dalla minore in sede psicoterapeutica, e cioè un vissuto particolarmente traumatico che la mi- Per_1 nore avrebbe subito in Polonia, relativo ad uso di stupefacenti ed abusi sessuali Per_1 reiterati perpetrati in suo danno da un da un suo fratello biologico e da un gruppo di amici dello stesso, notizie sconvolgenti, dimostratesi veritiere a seguito di visita specia- listica ginecologica del 15.12.2014, completamente taciute dall'ente di Potenza e CP_3 dai suoi referenti Polacchi, che ne erano a conoscenza considerato che le ragazze in og- getto, non erano mai state allontanate dalla famiglia di origine fino all'atto di trasferi-
2 mento del centro ”; che pur continuando il Controparte_2 Per_1 suo percorso terapeutico, soffre di crisi che culminano con atti aggressivi nei confronti dei genitori adottivi come relazionato sempre dalla assistente sociale del Comune di Sessa (v. relazione del 19.2.2018); che nei successivi tre anni (siamo cioè al 2021) Per_1 ha continuato il percorso terapeutico intrapreso dal 2014, la situazione è migliorata e si è stabilizzata seppur intervallata da momenti di criticità riconducibili sempre all'originario processo di inserimento adottivo di una minore che aveva subito in Polo- nia gravi traumi, che aveva già enormi problematiche a livello psicologico e che è stata ingannata durante il percorso adottivo, come del resto sono stati ingannati essi coniugi attori, che solo per amore verso ed non hanno chiesto la revoca Per_1 Per_2 dell'adozione; che per gestire il processo di adozione il convenuto ha percepito Pt_4 circa € 20.000. Di qui le rassegnate conclusioni. si è costituito in giudizio con comparsa deposita in data 26.11.2021 formu- CP_3 lando le seguenti conclusioni: a) dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale adito a favore del Tribunale di Potenza; b) dichiarare l'improcedibilità della domanda per mancato espletamento del tentativo obbligatorio di negoziazione assistita;
c) di- chiarare la nullità dell'atto di citazione;
d) nel merito, rigettare la domanda risarcitoria attorea per intervenuta prescrizione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2947 c.p.c.; e) ri- gettare in toto la domanda attorea, perché inammissibile, infondata, generica e prete- stuosa. Con ordinanza del 16.1.2023 il G.U. ha rigettato l'eccezione di incompetenza territo- riale ed assegnato il termine per avviare la procedura di negoziazione assistita;
con suc- cessiva ordinanza sono stati assegnati i termini di cui all'art. 183 sesto comma c.p.c., dopodichè la causa è stata avviata per la precisazione delle conclusioni (v. ord. del 24.5.2024), assegnata all'odierno estensore e quindi assunta in decisione con i termini di 30 + 20 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche. 3. La domanda va disattesa in quanto non assistita da prova sufficiente circa i pre- supposti costitutivi del diritto con essa vantato. Il rapporto che si è instaurato tra gli attori ed il convenuto (ente autorizzato ex art. 39-ter della legge 184/1983) va ricondotto al mandato senza rappresentanza, il quale de- termina la nascita in capo al mandatario (nella fattispecie l'ente autorizzato) di una ob- bligazione di mezzi (e non di risultato). Gli attori allegano la responsabilità contrattuale del convenuto (come precisato anche in comparsa conclusionale), agli atti, tuttavia, non si riscontra il documento con cui in data 13.11.2012 gli hanno conferito l'incarico, con la conseguenza che non è dato cono- scere le clausole negoziali con cui mandanti e mandatario hanno inteso disciplinare il loro rapporto. Non resta, allora, che fare riferimento alla disciplina dettata dal legislatore. L'art. 31 L. 184/1983 elenca i compiti dell'ente mandatario (al quale la coppia di- chiarata idonea all'adozione abbia poi conferito l'incarico di curare la complessa e deli- cata procedura di adozione) ed al comma 3 dispone che esso ente autorizzato: a) informa gli aspiranti sulle procedure che inizierà e sulle concrete prospettive di adozione;
b) svolge le pratiche di adozione presso le competenti autorità del Paese indicato da- gli aspiranti all'adozione tra quelli con cui esso intrattiene rapporti, trasmettendo alle stesse la domanda di adozione, unitamente al decreto di idoneità ed alla relazione ad es- so allegata, affinchè le autorità straniere formulino le proposte di incontro tra gli aspi- ranti all'adozione ed il minore da adottare;
c) raccoglie dall'autorità straniera la proposta di incontro tra gli aspiranti all'adozione ed il minore da adottare, curando che sia accompagnata da tutte le informazioni di carat-
3 tere sanitario riguardanti il minore, dalle notizie riguardanti la sua famiglia di origine e le sue esperienze di vita;
d) trasferisce tutte le informazioni e tutte le notizie riguardanti il minore agli aspiranti genitori adottivi, informandoli della proposta di incontro tra gli aspiranti all'adozione ed il minore da adottare e assistendoli in tutte le attività da svolgere nel Paese straniero;
e) riceve il consenso scritto all'incontro tra gli aspiranti all'adozione ed il minore da adottare, proposto dall'autorità straniera, da parte degli aspiranti all'adozione, ne autenti- ca le firme e trasmette l'atto di consenso all'autorità straniera, svolgendo tutte le altre at- tività dalla stessa richieste;
l'autenticazione delle firme degli aspiranti adottanti può es- sere effettuata anche dall'impiegato comunale delegato all'autentica o da un notaio o da un segretario di qualsiasi ufficio giudiziario;
f) riceve dall'autorità straniera attestazione della sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 4 della Convenzione e concorda con la stessa, qualora ne sussistano i requisi- ti, l'opportunità di procedere all'adozione ovvero, in caso contrario, prende atto del man- cato accordo e ne dà immediata informazione alla Commissione di cui all'articolo 38 comunicandone le ragioni;
ove sia richiesto dallo Stato di origine, approva la decisione di affidare il minore o i minori ai futuri genitori adottivi;
g) informa immediatamente la Commissione, il tribunale per i minorenni e i servizi dell'ente locale della decisione di affidamento dell'autorità straniera e richiede alla Commissione, trasmettendo la documentazione necessaria, l'autorizzazione all'ingresso e alla residenza permanente del minore o dei minori in Italia;
h) certifica la data di inserimento del minore presso i coniugi affidatari o i genitori adottivi;
i) riceve dall'autorità straniera copia degli atti e della documentazione relativi al mi- nore e li trasmette immediatamente al tribunale per i minorenni e alla Commissione;
l) vigila sulle modalità di trasferimento in Italia e si adopera affinchè questo avvenga in compagnia degli adottanti o dei futuri adottanti;
m) svolge in collaborazione con i servizi dell'ente locale attività di sostegno del nu- cleo adottivo fin dall'ingresso del minore in Italia su richiesta degli adottanti;
n) ((lettera abrogata dal d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151)) o) certifica, nell'ammontare complessivo agli effetti di quanto previsto dall'articolo 10, comma 1, lettera l-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le spese sostenu- te dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione. L'art. 4 della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993, ratificata dall'Italia Legge n. 476/1998, dispone quanto segue: “Le adozioni contemplate dalla Convenzione possono aver luogo soltanto se le autorità competenti dello Stato d'origine: a - hanno stabilito che il minore è adottabile;
b - hanno constatato, dopo aver debitamente vagliato le possibilità di affidamento del minore nello Stato d'origine, che l'adozione internazionale corrisponde al suo superiore interesse;
c - si sono assicurate: 1) che le persone, istituzioni ed autorità, il cui consenso è ri- chiesto per l'adozione, sono state assistite con la necessaria consulenza e sono state de- bitamente informate sulle conseguenze del loro consenso, in particolare per quanto ri- guarda il mantenimento o la cessazione, a causa dell'adozione, dei legami giuridici fra il minore e la sua famiglia d'origine; 2) che tali persone, istituzioni ed autorità hanno pre- stato il consenso liberamente, nelle forme legalmente stabilite e che questo consenso è stato espresso o attestato per iscritto;
3) che i consensi non sono stati ottenuti mediante pagamento o contropartita di alcun genere e non sono stati revocati;
4) e che il consenso
4 della madre, qualora sia richiesto, sia stato prestato solo successivamente alla nascita del minore;
d - si sono assicurate, tenuto conto dell'età e della maturità del minore, 1) che questi è stato assistito mediante una consulenza e che è stato debitamente informato sulle conse- guenze dell'adozione e del suo consenso all'adozione, qualora tale consenso sia richie- sto;
2) che i desideri e le opinioni del minore sono stati presi in considerazione;
3) che il consenso del minore all'adozione, quando è richiesto, è stato prestato liberamente, nelle forme legalmente stabilite, ed è stato espresso o constatato per iscritto;
4) che il consen- so non è stato ottenuto mediante pagamento o contropartita di alcun genere”. Il successivo art. 16 recita a sua volta quanto segue: 1. Se ritiene che il minore è adottabile, l'Autorità Centrale dello Stato d'origine: a) redige una relazione contenente informazioni circa l'identità del minore, la sua adottabilità, il suo ambiente sociale, la sua evoluzione personale e familiare, l'anamnesi sanitaria del minore stesso e della sua famiglia, non che circa le sue necessità particolari;
b) tiene in debito conto le condizioni di educazione del minore, la sua origine etnica, religiosa e culturale;
c) si assicura che i consensi previsti dall'art. 4 sono stati ottenuti;
d) constata, basandosi particolarmente sulle relazioni concernenti il minore ed i futuri genitori adottivi, che l'affidamento prefi- gurato è nel superiore interesse del minore. 2. Trasmette all'Autorità Centrale dello Sta- to di accoglienza la relazione sul minore, la prova dei consensi richiesti e le ragioni del- la sua decisione sull'affidamento, curando di non rivelare l'identità della madre e del pa- dre se, nello Stato d'origine, tale identità non debba essere resa nota. 4. Gli attori assumono che la referente polacca del G.V.S. convenuto fosse venuta in possesso di un bigliettino cartaceo dal quale, oltre a quelli dichiarati nei documenti uffi- ciali, risultavano ulteriori fratelli e sorelle delle due minori adottate e che tale informa- zione sarebbe stata taciuta in mala fede il giorno precedente la pronuncia, da parte del tribunale polacco, del decreto del 4.2.2014 (v. in atti). Dell'esistenza di questo bigliettino cartaceo e del suo possesso da parte della referen- te polacca del G.V.S. non vi è però prova e comunque le informazioni che esso forni- rebbe nemmeno si rivelano capaci di caducare il presupposto dello stato di abbandono delle due minori ed ancor meno di pregiudicare il buon esito della adozione (che infine s'è pure realizzata), la quale -giova ricordare- deve pur sempre avvenire nel superiore interesse del minore. Stato di abbandono delle minori espressamente avvertito, giova osservare, anche dal- la competente Autorità Italiana (Commissione per le Adozioni Internazionali presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri -v. in atti provvedimento del 10.3.2014-) sulla scorta del predetto decreto del 4.2.2014 pronunciato - conformemente alla Convenzione sulla protezione dei minori e sulla cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993, ratificata in Italia con L. n. 476/1998 - dal tribunale po- lacco (stato di origine delle minori), nel quale decreto del 4.2.2014 è fatta menzione del precedente provvedimento con cui, sempre dal giudice polacco, era stata revocata la pa- tria potestà ai genitori biologici delle due minori.
4.1 Gli attori asseriscono pure che il G.V.S. e la sua referente fossero a conoscenza del fatto “che le ragazze non erano mai state allontanate dalla famiglia di origine fino all'atto di trasferimento del Centro di Volontariato Solidarietà”, ma nemmeno di tanto vi è prova dovendosi -di
contro
- pure ricordare che tra le attività dell'ente autorizzato (art. 31 L. 184/1983) nemmeno è contemplato che esso possa accogliere e/o tenere pres- so di sè i minori da adottare.
4.2 Gli attori lamentano ancora che le minori hanno rappresentato che era stato detto loro che il trasferimento presso la nuova famiglia era momentaneo e non definitivo, che
5 non doveva superare un periodo temporale di due anni e che alle stesse era stato artata- mente prospettato un affido anziché un'adozione. Anche questo è rimasto indimostrato;
per di più nel decreto di adozione del tribunale Polacco del 4.2.2014 si legge che la tutrice legale ha dichiarato il suo pieno consenso all'adozione delle minori (v. art. 4 Convenzione de L'Aja) e che la più grande delle due minori (nata il [...] e quindi quasi quattordicenne -v. art 45 L. 184/ 1983-) è co- sciente e capisce gli effetti dell'adozione, a cui acconsente, dichiarando anche il suo consenso alla partenza insieme alla sorella (nata nel 2009) per l'Italia. In definitiva gli attori non hanno dimostrato che siano vere le circostanze di fatto che allegano (mancanza dello stato di abbandono delle minori;
mancato allontana-mento delle minori dalla famiglia di origine;
difetto di informazione alle minori;
possesso di altre informazioni da parte del convenuto, che le ha però in mala fede taciute) e pertanto ancor meno può avviarsi l'indagine circa eventuali responsabilità ed inadempienze del convenuto. 5. Si propende per la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di S. Maria C.V., I sezione civile, in composizione monocratica, defini- tivamente pronunziando sulla domanda proposta da e Parte_1 [...] con atto di citazione notificato il 29.7.2021 contro il Parte_2 [...]
così provvede: Controparte_5
- rigetta la domanda degli attori;
- compensa per intero le spese di lite tra le parti Così deciso in S. Maria C.V. 6.10.2025
il g.o.p.
FF UO
6