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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 17/12/2025, n. 1886 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1886 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE LAVORO
R.G. 3388 / 2024
Il giudice VA Di AL,
letti gli atti del procedimento;
considerato che l'udienza del 17/12/2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 - ter c.p.c.;
viste le note scritte depositate da parte ricorrente;
decide con sentenza emessa fuori udienza e comunicata alle parti.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Agrigento, dott.ssa VA Di AL, in funzione di Giudice del
Lavoro, disposta la sostituzione dell'udienza del 17/12/2025 col deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 3388 / 2024
promossa da
, C.F. rappresentata e difesa dall' avv. Parte_1 C.F._1
NASO DOMENICO, giusta procura in atti,
-ricorrente-
contro
Cont
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI PALERMO, giusta procura in atti
-resistente- Oggetto: valutazione anno 2013.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 31/10/2024, la ricorrente - docente a tempo indeterminato dal
01.09.2011 presso la scuola secondaria II grado, in servizio presso IPSCEOA N. Gallo - ha lamentato il mancato riconoscimento del servizio svolto nell'anno scolastico 2013 per effetto del D.P.R. n. 122/2013.
L'insegnante ha convenuto il al fine di sentire Controparte_2
accogliere le seguenti conclusioni: “- previa disapplicazione del decreto di ricostruzione già emesso e del DPR n. 122/2013, accertare e dichiarare il diritto della ricorrenti al riconoscimento, ai soli fini giuridici, dell'anno 2013 come utile per la maturazione delle successive progressioni economiche nell'ambito degli scaglioni previsti dalla disciplina collettiva e per l'effetto; - Condannare il
[...]
ad effettuare, sempre ai fini giuridici, una nuova ricostruzione integrale della Controparte_2
carriera che includa l'anno 2013 con riconoscimento dell'anzianità maturata e l'inquadramento nella fascia stipendiale spettante;
- Condannare il al pagamento delle Controparte_2
differenze retributive maturate e seguito della ricostruzione di carriera inclusiva del riconoscimento giuridico dell'anno 2013 oltre interessi;
- Ordinare all'Amministrazione resistente di adeguare il cedolino stipendiale anticipando lo scatto stipendiale nella successiva fascia con un anno di anticipo rispetto alla data di scadenza prevista”. Con condanna dell'Amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
Si costituiva l'amministrazione, argomentando variamente l'infondatezza del ricorso, di cui chiedeva il rigetto.
Mutato il giudicante, veniva disposta la trattazione scritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa in data odierna, a seguito del deposito delle note scritte.
*****
La controversia concerne la vexata questio relativa al computo, a fini giuridici ed economici,
dell'anno 2013.
Occorre premettere che l'art. 9, comma 23, d.l. 78/2010 conv. in l. 122/2010 - disposizione prorogata sino al 31/12/2013 dall'art. 1, comma 1, lett. b) dpr 122 del 4/9/2013 - prevede che “Per il personale docente, Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario (A.T.A.) della Scuola, gli anni 2010,
2011 e 2012 non sono utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti”. La norma fa tuttavia salvo quanto previsto dall'art. 8, comma 14, dello stesso d.l., che prevede la possibilità per l'amministrazione, previo accordo con le OO.SS. di stanziare risorse al fine di neutralizzare gli effetti della norma stessa.
Il blocco della progressione economica per il personale scolastico (docente o amministrativo) di cui all'art. 9, comma 23 dl 78/2010 conv. in l. 122/2010 deve ritenersi ormai superato - giusto decreto n. 3 del 14 Gennaio 2011 - limitatamente all'anno 2010; il successivo accordo tra e l del 13 marzo 2013 ha previsto il recupero anche dell'anno 2011 e,
infine, l'accordo del 7 agosto 2014 ha permesso di recupero anche dell'anno 2012.
Si richiama, ex art. 118 disp. att. c.p.c., l'indirizzo ermeneutico espresso dalla pronuncia della Corte di Cassazione n. 13619 del 2025, cui si intende aderire “Si tratta di un contrasto interpretativo che si registra anche nella giurisprudenza di merito e che va risolto, ad avviso del
Collegio, ritenendo maggiormente rispondente al tenore testuale ed alla ratio delle disposizioni sopra richiamate la tesi che, ferma la non sovrapposizione, anche in ambito scolastico, fra effetti giuridici ed effetti economici dell'anzianità di servizio, esclude che, in difetto di intervento della contrattazione collettiva, l'annualità del 2013 possa essere utilmente fatta valere dal personale docente ed ATA ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali per il periodo successivo al 2014. A queste conclusioni si perviene muovendo dal preliminare rilievo che la fattispecie oggetto di causa trova la sua disciplina specifica nel comma 23 del citato art. 9, che nell'escludere, per effetto della proroga disposta dal d.P.R.
n. 122/2013, l'utilità del periodo 2010/2013 ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici, non pone alcun limite temporale alla «sterilizzazione» degli anni in questione e delinea un meccanismo di sospensione, destinato a venir meno solo per effetto della contrattazione collettiva, a sua volta condizionata dal preventivo reperimento delle risorse, ad oggi limitato alle sole annualità del 2011 e del 2012. 2.4. Si tratta di una disciplina che si armonizza con quella dettata per l'impiego pubblico non contrattualizzato dal secondo periodo del comma 21 che,
analogamente, esclude l'utilità delle annualità in parola per tutte le categorie che, secondo i rispettivi ordinamenti, fruiscono di un meccanismo di progressione automatica stipendiale basata sulla sola anzianità di servizio, progressione che significativamente è stata disciplinata dallo stesso comma 21
in termini diversi dalla progressione di carriera in senso proprio e dai passaggi di area, rispetto ai quali il legislatore si è limitato a prevedere, ferma l'immediata produzione degli effetti giuridici, il differimento di quelli economici alle annualità successive al termine del «blocco». La diversità della disciplina si giustifica in ragione del rilievo che le progressioni orizzontali e verticali, all'esito della riformulazione dell'art. 52 del d.lgs. n. 165/2001, non conseguono alla sola maturazione di una maggiore anzianità di servizio ma presuppongono procedure selettive (quanto alle progressioni all'interno dell'area) o concorsuali (per il passaggio ad area superiore), rispetto alle quali l'anzianità
produce effetti solo se congiunta al merito, perché rilevano le qualità culturali e professionali, l'attività
svolta ed i risultati conseguiti ( art. 52 comma 1 bis). Si tratta, quindi, di progressioni che non vanno confuse con gli avanzamenti automatici che, in ambito scolastico, derivano dalla previsione di un sistema retributivo fondato su fasce stipendiali legate all'anzianità di servizio, fasce che producono effetti solo sul piano economico e non sono assimilabili allo sviluppo professionale all'interno dell'area né, tanto meno, al passaggio fra aree diverse, che caratterizzano, invece, gli altri comparti delle amministrazioni pubbliche. E', quindi, questa diversità di fondo fra le progressioni in senso proprio e gli avanzamenti stipendiali conseguenti all'anzianità di servizio, che ha indotto il legislatore a prevedere la disciplina differenziata di cui sopra si è detto, che, lo si ripete, prevede, in un caso, il differimento dell'effetto economico alla cessazione del periodo di blocco, nell'altro la sterilizzazione delle annualità, sterilizzazione che, pur proiettandosi nel tempo, non determina alcun sacrificio diverso ed ulteriore rispetto a quello richiesto dal d.l. n. 78/2010, perché il meccanismo di progressione riprende a decorrere alla cessazione del periodo di blocco, determinando unicamente un ritardo nell'acquisizione della fascia stipendiale superiore, che resta comunque garantita, con la conseguenza che, in difetto dell'intervento della contrattazione collettiva, che ha già consentito il recupero sino a tutto il 2012, il pregiudizio economico resta limitato alle annualità “sterilizzate” e, quindi, ora al solo
2013. 2.5. In tal senso si è anche espressa la Corte Costituzionale che, nell'escludere i denunciati profili di illegittimità prospettati in relazione al personale docente universitario, il cui trattamento stipendiale è differenziato sulla base di classi e scatti di anzianità, dopo avere rilevato che la normativa dettata dal d.l. n. 78/2010 ha la finalità di garantire un effettivo risparmio sulla spesa che impedisce,
in linea di principio e salvo le eccezioni espressamente previste, il recupero nelle annualità successive delle somme non erogate, ha aggiunto che proprio questa esigenza giustifica le disposizioni dettate in tema di classi stipendiali e scatti di anzianità (ai quali sono assimilabili le fasce stipendiali),
disposizioni che «non modificano il meccanismo di progressione economica che continua a decorrere,
sia pure articolato, di fatto, in un arco temporale maggiore, a seguito dell'esclusione del periodo in cui è previsto il blocco.» ( Corte Cost. n. 310/2013). Ciò perché mentre per le progressioni professionali in senso proprio il risparmio di spesa poteva essere garantito attraverso il differimento al 2014 degli effetti economici derivanti dalla progressione medesima, interessante tutti coloro che nell'arco temporale 2011/2013 avevano conseguito il passaggio ( di posizione economica o di area),
l'economia di spesa negli avanzamenti professionali automatici non poteva che essere assicurata attraverso la previsione della “non utilità” a fini economici delle annualità medesime, in modo da richiedere il medesimo sacrificio a tutti gli appartenenti alla categoria, a prescindere dalla loro diversa anzianità e dalla collocazione temporale dell'avanzamento. In altri termini la “sterilizzazione” si proietta nel tempo anche successivo a quello interessato dalla normativa del blocco per il modo di operare del sistema di avanzamento automatico, ma ciò non determina, come sostenuto dalla controricorrente, il venir meno del carattere temporaneo ed eccezionale della misura, che resta tale perché interessante solo le annualità più volte citate. Non si ravvisano, pertanto, i denunciati profili di illegittimità costituzionale della disposizione, profili già esclusi dal Giudice delle leggi nella pronuncia sopra richiamata.
2.6. La “non utilità” degli anni di servizio va, però, limitata ai soli effetti economici della stessa e, quindi, al meccanismo di avanzamento automatico per fasce stipendiali e non si estende a quelli giuridici, che riguardano in ambito scolastico plurimi istituti fra i quali, in via esemplificativa, si possono ricordare la mobilità, le selezioni interne finalizzate all'assegnazione di specifici progetti, l'individuazione delle posizioni eccedentarie, la partecipazione al concorso per dirigente scolastico. Ciò comporta che nei casi in cui, come nella fattispecie, in sede di ricostruzione della carriera l'amministrazione procede al riconoscimento dell'anzianità maturata nel servizio in epoca antecedente all'immissione in ruolo, occorre mantenere distinta l'anzianità utile ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali (interessata dalla normativa di blocco), da quella che il docente può far valere a tutti gli altri fini, che non può risentire della “sterilizzazione” qui in discussione, i cui effetti restano limitati a quelli meramente economici. L'annualità del 2013 concorre, quindi, a determinare la complessiva anzianità di servizio del docente, restando solo escluso che della stessa si debba tener conto ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali sino a quando, reperite le necessarie risorse, il recupero sarà espressamente previsto dalla contrattazione collettiva.”.
In conclusione, sulla scorta delle superiori considerazioni, va accolta la domanda di parte ricorrente relativa al riconoscimento a fini giuridici dell'anzianità maturata e rigettata quella volta alla condanna dell'amministrazione al pagamento delle differenze retributive derivate dal mancato riconoscimento dell'annualità del 2013.
In ragione della peculiarità della questione giuridica sottesa e del recente pronunciamento dei Giudici di legittimità, le spese di lite sono integralmente compensate tra tutte le parti.
P. Q. M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata,
accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente ad ottenere il riconoscimento a fini giuridici dell'anzianità maturata con inclusione, nel decreto di ricostruzione di carriera, dell'anno
2013;
condanna il convenuto a provvedere al predetto riconoscimento;
CP_2
rigetta la domanda attorea relativa al pagamento delle differenze retributive;
compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Agrigento, 17/12/2025.
IL GIUDICE
VA Di AL
SEZIONE LAVORO
R.G. 3388 / 2024
Il giudice VA Di AL,
letti gli atti del procedimento;
considerato che l'udienza del 17/12/2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 - ter c.p.c.;
viste le note scritte depositate da parte ricorrente;
decide con sentenza emessa fuori udienza e comunicata alle parti.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Agrigento, dott.ssa VA Di AL, in funzione di Giudice del
Lavoro, disposta la sostituzione dell'udienza del 17/12/2025 col deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 3388 / 2024
promossa da
, C.F. rappresentata e difesa dall' avv. Parte_1 C.F._1
NASO DOMENICO, giusta procura in atti,
-ricorrente-
contro
Cont
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI PALERMO, giusta procura in atti
-resistente- Oggetto: valutazione anno 2013.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 31/10/2024, la ricorrente - docente a tempo indeterminato dal
01.09.2011 presso la scuola secondaria II grado, in servizio presso IPSCEOA N. Gallo - ha lamentato il mancato riconoscimento del servizio svolto nell'anno scolastico 2013 per effetto del D.P.R. n. 122/2013.
L'insegnante ha convenuto il al fine di sentire Controparte_2
accogliere le seguenti conclusioni: “- previa disapplicazione del decreto di ricostruzione già emesso e del DPR n. 122/2013, accertare e dichiarare il diritto della ricorrenti al riconoscimento, ai soli fini giuridici, dell'anno 2013 come utile per la maturazione delle successive progressioni economiche nell'ambito degli scaglioni previsti dalla disciplina collettiva e per l'effetto; - Condannare il
[...]
ad effettuare, sempre ai fini giuridici, una nuova ricostruzione integrale della Controparte_2
carriera che includa l'anno 2013 con riconoscimento dell'anzianità maturata e l'inquadramento nella fascia stipendiale spettante;
- Condannare il al pagamento delle Controparte_2
differenze retributive maturate e seguito della ricostruzione di carriera inclusiva del riconoscimento giuridico dell'anno 2013 oltre interessi;
- Ordinare all'Amministrazione resistente di adeguare il cedolino stipendiale anticipando lo scatto stipendiale nella successiva fascia con un anno di anticipo rispetto alla data di scadenza prevista”. Con condanna dell'Amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
Si costituiva l'amministrazione, argomentando variamente l'infondatezza del ricorso, di cui chiedeva il rigetto.
Mutato il giudicante, veniva disposta la trattazione scritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa in data odierna, a seguito del deposito delle note scritte.
*****
La controversia concerne la vexata questio relativa al computo, a fini giuridici ed economici,
dell'anno 2013.
Occorre premettere che l'art. 9, comma 23, d.l. 78/2010 conv. in l. 122/2010 - disposizione prorogata sino al 31/12/2013 dall'art. 1, comma 1, lett. b) dpr 122 del 4/9/2013 - prevede che “Per il personale docente, Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario (A.T.A.) della Scuola, gli anni 2010,
2011 e 2012 non sono utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti”. La norma fa tuttavia salvo quanto previsto dall'art. 8, comma 14, dello stesso d.l., che prevede la possibilità per l'amministrazione, previo accordo con le OO.SS. di stanziare risorse al fine di neutralizzare gli effetti della norma stessa.
Il blocco della progressione economica per il personale scolastico (docente o amministrativo) di cui all'art. 9, comma 23 dl 78/2010 conv. in l. 122/2010 deve ritenersi ormai superato - giusto decreto n. 3 del 14 Gennaio 2011 - limitatamente all'anno 2010; il successivo accordo tra e l del 13 marzo 2013 ha previsto il recupero anche dell'anno 2011 e,
infine, l'accordo del 7 agosto 2014 ha permesso di recupero anche dell'anno 2012.
Si richiama, ex art. 118 disp. att. c.p.c., l'indirizzo ermeneutico espresso dalla pronuncia della Corte di Cassazione n. 13619 del 2025, cui si intende aderire “Si tratta di un contrasto interpretativo che si registra anche nella giurisprudenza di merito e che va risolto, ad avviso del
Collegio, ritenendo maggiormente rispondente al tenore testuale ed alla ratio delle disposizioni sopra richiamate la tesi che, ferma la non sovrapposizione, anche in ambito scolastico, fra effetti giuridici ed effetti economici dell'anzianità di servizio, esclude che, in difetto di intervento della contrattazione collettiva, l'annualità del 2013 possa essere utilmente fatta valere dal personale docente ed ATA ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali per il periodo successivo al 2014. A queste conclusioni si perviene muovendo dal preliminare rilievo che la fattispecie oggetto di causa trova la sua disciplina specifica nel comma 23 del citato art. 9, che nell'escludere, per effetto della proroga disposta dal d.P.R.
n. 122/2013, l'utilità del periodo 2010/2013 ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici, non pone alcun limite temporale alla «sterilizzazione» degli anni in questione e delinea un meccanismo di sospensione, destinato a venir meno solo per effetto della contrattazione collettiva, a sua volta condizionata dal preventivo reperimento delle risorse, ad oggi limitato alle sole annualità del 2011 e del 2012. 2.4. Si tratta di una disciplina che si armonizza con quella dettata per l'impiego pubblico non contrattualizzato dal secondo periodo del comma 21 che,
analogamente, esclude l'utilità delle annualità in parola per tutte le categorie che, secondo i rispettivi ordinamenti, fruiscono di un meccanismo di progressione automatica stipendiale basata sulla sola anzianità di servizio, progressione che significativamente è stata disciplinata dallo stesso comma 21
in termini diversi dalla progressione di carriera in senso proprio e dai passaggi di area, rispetto ai quali il legislatore si è limitato a prevedere, ferma l'immediata produzione degli effetti giuridici, il differimento di quelli economici alle annualità successive al termine del «blocco». La diversità della disciplina si giustifica in ragione del rilievo che le progressioni orizzontali e verticali, all'esito della riformulazione dell'art. 52 del d.lgs. n. 165/2001, non conseguono alla sola maturazione di una maggiore anzianità di servizio ma presuppongono procedure selettive (quanto alle progressioni all'interno dell'area) o concorsuali (per il passaggio ad area superiore), rispetto alle quali l'anzianità
produce effetti solo se congiunta al merito, perché rilevano le qualità culturali e professionali, l'attività
svolta ed i risultati conseguiti ( art. 52 comma 1 bis). Si tratta, quindi, di progressioni che non vanno confuse con gli avanzamenti automatici che, in ambito scolastico, derivano dalla previsione di un sistema retributivo fondato su fasce stipendiali legate all'anzianità di servizio, fasce che producono effetti solo sul piano economico e non sono assimilabili allo sviluppo professionale all'interno dell'area né, tanto meno, al passaggio fra aree diverse, che caratterizzano, invece, gli altri comparti delle amministrazioni pubbliche. E', quindi, questa diversità di fondo fra le progressioni in senso proprio e gli avanzamenti stipendiali conseguenti all'anzianità di servizio, che ha indotto il legislatore a prevedere la disciplina differenziata di cui sopra si è detto, che, lo si ripete, prevede, in un caso, il differimento dell'effetto economico alla cessazione del periodo di blocco, nell'altro la sterilizzazione delle annualità, sterilizzazione che, pur proiettandosi nel tempo, non determina alcun sacrificio diverso ed ulteriore rispetto a quello richiesto dal d.l. n. 78/2010, perché il meccanismo di progressione riprende a decorrere alla cessazione del periodo di blocco, determinando unicamente un ritardo nell'acquisizione della fascia stipendiale superiore, che resta comunque garantita, con la conseguenza che, in difetto dell'intervento della contrattazione collettiva, che ha già consentito il recupero sino a tutto il 2012, il pregiudizio economico resta limitato alle annualità “sterilizzate” e, quindi, ora al solo
2013. 2.5. In tal senso si è anche espressa la Corte Costituzionale che, nell'escludere i denunciati profili di illegittimità prospettati in relazione al personale docente universitario, il cui trattamento stipendiale è differenziato sulla base di classi e scatti di anzianità, dopo avere rilevato che la normativa dettata dal d.l. n. 78/2010 ha la finalità di garantire un effettivo risparmio sulla spesa che impedisce,
in linea di principio e salvo le eccezioni espressamente previste, il recupero nelle annualità successive delle somme non erogate, ha aggiunto che proprio questa esigenza giustifica le disposizioni dettate in tema di classi stipendiali e scatti di anzianità (ai quali sono assimilabili le fasce stipendiali),
disposizioni che «non modificano il meccanismo di progressione economica che continua a decorrere,
sia pure articolato, di fatto, in un arco temporale maggiore, a seguito dell'esclusione del periodo in cui è previsto il blocco.» ( Corte Cost. n. 310/2013). Ciò perché mentre per le progressioni professionali in senso proprio il risparmio di spesa poteva essere garantito attraverso il differimento al 2014 degli effetti economici derivanti dalla progressione medesima, interessante tutti coloro che nell'arco temporale 2011/2013 avevano conseguito il passaggio ( di posizione economica o di area),
l'economia di spesa negli avanzamenti professionali automatici non poteva che essere assicurata attraverso la previsione della “non utilità” a fini economici delle annualità medesime, in modo da richiedere il medesimo sacrificio a tutti gli appartenenti alla categoria, a prescindere dalla loro diversa anzianità e dalla collocazione temporale dell'avanzamento. In altri termini la “sterilizzazione” si proietta nel tempo anche successivo a quello interessato dalla normativa del blocco per il modo di operare del sistema di avanzamento automatico, ma ciò non determina, come sostenuto dalla controricorrente, il venir meno del carattere temporaneo ed eccezionale della misura, che resta tale perché interessante solo le annualità più volte citate. Non si ravvisano, pertanto, i denunciati profili di illegittimità costituzionale della disposizione, profili già esclusi dal Giudice delle leggi nella pronuncia sopra richiamata.
2.6. La “non utilità” degli anni di servizio va, però, limitata ai soli effetti economici della stessa e, quindi, al meccanismo di avanzamento automatico per fasce stipendiali e non si estende a quelli giuridici, che riguardano in ambito scolastico plurimi istituti fra i quali, in via esemplificativa, si possono ricordare la mobilità, le selezioni interne finalizzate all'assegnazione di specifici progetti, l'individuazione delle posizioni eccedentarie, la partecipazione al concorso per dirigente scolastico. Ciò comporta che nei casi in cui, come nella fattispecie, in sede di ricostruzione della carriera l'amministrazione procede al riconoscimento dell'anzianità maturata nel servizio in epoca antecedente all'immissione in ruolo, occorre mantenere distinta l'anzianità utile ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali (interessata dalla normativa di blocco), da quella che il docente può far valere a tutti gli altri fini, che non può risentire della “sterilizzazione” qui in discussione, i cui effetti restano limitati a quelli meramente economici. L'annualità del 2013 concorre, quindi, a determinare la complessiva anzianità di servizio del docente, restando solo escluso che della stessa si debba tener conto ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali sino a quando, reperite le necessarie risorse, il recupero sarà espressamente previsto dalla contrattazione collettiva.”.
In conclusione, sulla scorta delle superiori considerazioni, va accolta la domanda di parte ricorrente relativa al riconoscimento a fini giuridici dell'anzianità maturata e rigettata quella volta alla condanna dell'amministrazione al pagamento delle differenze retributive derivate dal mancato riconoscimento dell'annualità del 2013.
In ragione della peculiarità della questione giuridica sottesa e del recente pronunciamento dei Giudici di legittimità, le spese di lite sono integralmente compensate tra tutte le parti.
P. Q. M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata,
accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente ad ottenere il riconoscimento a fini giuridici dell'anzianità maturata con inclusione, nel decreto di ricostruzione di carriera, dell'anno
2013;
condanna il convenuto a provvedere al predetto riconoscimento;
CP_2
rigetta la domanda attorea relativa al pagamento delle differenze retributive;
compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Agrigento, 17/12/2025.
IL GIUDICE
VA Di AL