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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 15/09/2025, n. 6211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6211 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Napoli, in persona del giudice dott.ssa Maria Vittoria Ciaramella, all'udienza del
15.09.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa recante il n. 21025/2023 R.G. cui è riunito il procedimento n. 877/2022 R.G. vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Laudando, presso il cui studio in Acerra Parte_1
(NA) alla Via Santolo Riemma 4, è elettivamente domiciliata;
Ricorrente
E in persona del l.r., rappresentato e difeso dall' avv. Marina Savastano elett.te dom.to presso CP_1
l'Ufficio legale della sede di Napoli alla via Alcide de Gasperi 55 CP_1
Resistente FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 19.1.2022, parte ricorrente in epigrafe proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento sulla base della domanda amministrativa del 1.12.2020, atteso che era stata ritenuta dalla Commissione medica, all'esito della visita medica del 24.6.2021, invalida ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età (l.509/88 l.142/98) grave 100%. Il c.t.u. nominato, dott. , concludeva la sua relazione valutando che non sussistessero Persona_1 i presupposti per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e confermava le conclusioni della Commissione Medica che l'aveva ritenuta invalida ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età (l.509/88 l.142/98) grave 100%, a decorrere dal 1.12.2020. Parte ricorrente, preso atto delle suddette conclusioni del c.t.u., con ricorso depositato in data 13.11.2023, proponeva rituale opposizione, chiedendo l'accoglimento della domanda per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento con decorrenza dalla data della domanda amministrativa o dalla diversa data ritenuta di giustizia, con vittoria di spese di lite ed attribuzione. L si costituiva in giudizio e concludeva per il rigetto del ricorso. CP_1 Rinnovata la CTU la causa veniva decisa all'odierna udienza del 15.09.2025 con la presente sentenza di cui dava lettura alle parti.
*****
Va preliminarmente disposta la riunione al presente giudizio del procedimento per ATPO, recante il n. RG 877/22. Il ricorso non è fondato e deve essere, pertanto, rigettato. Con l'odierno atto di opposizione, la ricorrente contestava specificamente la CTU svolta nella fase di ATP, lamentando che il CTU, non solo non aveva applicato alcun metodo scientifico di indagine, ma non aveva effettuato alcuna valutazione sia delle possibili alternative sia dei comportamenti commissivi messi in riferimento con quelli omissivi, non aveva, altresì, seguito un iter logico argomentativo a sostegno delle conclusioni raggiunte e non aveva fornito l'indicazione rigorosa di ogni patologia nelle sue caratteristiche fondanti. Deduceva, altresì, che le conclusioni a cui il CTU era pervenuto non potevano essere assolutamente accolte in quanto errate ed estremamente restrittive rispetto al proprio quadro clinico, poiché l'esame obiettivo dimostra in maniera chiara che versi in una situazione di cospicua compromissione della sua efficienza biologica, di non essere autonoma nello svolgere la maggior parte delle attività base, la mancata staticità non le consente di svestirsi e vestirsi in maniera autonoma, di curare l'igiene personale, di svolgere autonomamente le funzioni fisiologiche, in particolare:
1) con riferimento all'apparato neurologico il CTU non aveva adeguatamente valutato la patologia da cui è affetta, in quanto da documentazione medica depositata(ASL Napoli 1 DS 32 del 13.4.2023 – Visita oculistica ASL NA 1 Ds del 6.12.2022 – Esame strumentale oculistico del 12.12.2022), tra cui il certificato del 10.1.2022 dell' si certifica che sia “affetta da vasculopatia Controparte_2 cerebrale cronica, associata a marcato stato ansioso-depressivo clinicamente manifestata da severa labilità emotiva con tendenza al pianto e preoccupazioni per il proprio stato di salute, scarsa concentrazione, rallentamento sia motorio che nel processo di elaborazione necessario per rispondere in maniera adeguata alle domande che le vengono poste, inoltre dai test somministrati (MMSE scarsamente eseguibile,) in quanto giustificato dalle gravi patologie da cui è affetta;
in primis severa riduzione del visus per retinopatia diabetica”;
2) Con riferimento alle patologie dell'apparato osteo-articolare, in quanto il CTU non aveva correttamente valutato tutte le patologie esistenti, riconoscendo solo una gonartrosi bilaterale con modeste limitazioni, mentre risulta, invece, essere “affetta, altresì, da ernie discali multiple con radicolopatie e deficit funzionali, ernia paraombelicale dal 2004, artrosi generalizzata con deficit funzionale, deficit articolari e rachidei”, che le comportano significative limitazioni funzionali sia nella deambulazione autonoma che nei passaggi posturali che uniti al predetto deficit visivo.
Disposta la rinnovazione della perizia, il CTU nominato Dott. – all'esito della visita Per_2 medica svolta – ha concluso ritenendo l'opponente affetta dalle seguenti patologie: “Artrosi diffusa polidistrettuale (elettiva al rachide) in soggetto in modesto sovrappeso;
quadro con riverberi funzioni di media entità; Diabete mellito in trattamento con insulina (riferito anamnestico in assenza di documenti specirfici); condizione ascrivibile alla II classe;
Deficit visivo binoculare secondario a retinopatia con visus corretto (ASL Na/1 10.1.20) OD 9-10/10 OS 8/10 e campimetria indicativa di riduzione della sensibilità retinica nel quadrante temporale inferiore;
Declino cognitivo di grado iniziale in assenza di specifici percorsi diagnostici e clinico-trattamentali”; per cui sulla scorta dell'esame clinico-funzionale effettuato e della documentazione medica esaminata, la perizianda è da ritenere del tutto inabile ovvero persona con difficoltà gravi nello svolgimento di compiti e funzioni proprie dell'età, ma in grado di deambulare in maniera autonoma con possibilità di miglioramento funzionale mediante appoggio monolaterale. Il quadro cardiologico è in equilibrio funzionale, mentre per quanto concerne la condizione neuro-psichica affatto avvalorata da specifiche attestazioni sanitarie è, allo stato, clinicamente ascrivibile ad un livello funzionale alquanto moderato (livello funzionale 50 sec. asse V del DSM-IV – “sintomi moderati…moderate difficoltà nel funzionamento sociale…”). Il CTU ha, altresì, risposto ai rilievi riportati dalla perizianda, in particolare:
- “in ordine alla vasculopatia cerebrale e alle affezioni psichiche annesse (stato ansioso- depressivo, labilità emotiva, ecc.) manda il benchè minimo richiamo a specifici iter diagnostici e clinici il tutto risulta limitato ad una attestazione rilasciata da un'ambulatorio geriatrico che fa riferimento a pure e semplici allegazioni di parte (attestato a carattere descrittivo) con indicazione delle scale IADL e ADL che oltre a non essere dei test neuropsicologici (come è notorio!) non trovano adeguata collocazione in ambito valutativo medico-legale in quanto utilizzabili solo ai fini riabilitativi e caratterizzati da risposte fornite dall'esaminato a dal caregiver;
- In ordine alle attestazioni oculistiche ha evidenziato la frammentarietà e carenza documentale;
- Con riferimento all'ernia ombelicale risulta essere stato oggetto di correzione chirurgica in riferimento poi ai “deficit articolari e alle radicolopatie” non risultano avvalorate da specifiche indagini diagnostico-strumentali (Rx, Elettro-miografia, ecc.).
Pertanto, il CTU nominato nell'odierno giudizio di opposizione, dott. , ha concluso che Per_2 le ripercussioni funzionali del complesso patologico da cui è affetta la perizianda, non siano tali da richiedere assistenza continua da parte di terzi, non concretizzandosi, difatti, i requisiti previsti dalla legge 18/80 e 508/88 per l'erogazione dell'indennità di accompagnamento e risultando adeguata e proporzionata la stima espressa dal CTU nominato in corso di ATPO. Alla luce delle risultanze della CTU espletata, l'opposizione va, pertanto, rigettata: la perizia è, infatti, esente da errori e le lacune della consulenza tecnica che si traducano in carenze o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche e scientificamente errate, o che conseguano dalla omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi e che siano state inutilmente evidenziate già nel corso delle operazioni di consulenza tecnica. Le conclusioni cui è pervenuto il CTU nell'odierna fase di opposizione trovano piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata, oltre che nell'evidenza clinica direttamente riscontrata dal perito. Le argomentazioni del consulente giustificano esaurientemente le conclusioni cui egli è pervenuto e possono senz'altro essere condivise e fatte proprie del giudicante. L'elaborato appare motivato e non suscettibile di censure, per le anzidette motivazioni, e per queste non ritiene il giudicante di dovere effettuare ulteriori approfondimenti né avanzare richieste di chiarimenti né rinnovi dell'elaborato peritale (sul punto cfr Cass Sez. 1, Sentenza n. 5277 del 10/03/2006; Cass Sez. L, Sentenza n. 23413 del 10/11/2011). Il ricorso va, pertanto, rigettato. Nulla per le spese di lite ex art. 152 att. c.p.c. Le spese di CTU si liquidano come da separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, nell'intestata composizione, disposta la riunione al presente giudizio del procedimento n. 877/2022, definitivamente pronunciando tra le parti, così provvede:
-Rigetta il ricorso;
-Nulla per le spese ex art. 152 att. cp.c. per entrambe le fasi.
Napoli, 15.09.2025
Il giudice del lavoro (dott.ssa Maria Vittoria Ciaramella)
La presente sentenza è stata redatta con il contributo della Dott.ssa Serena Bianco Bevilacqua
Il Tribunale di Napoli, in persona del giudice dott.ssa Maria Vittoria Ciaramella, all'udienza del
15.09.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa recante il n. 21025/2023 R.G. cui è riunito il procedimento n. 877/2022 R.G. vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Laudando, presso il cui studio in Acerra Parte_1
(NA) alla Via Santolo Riemma 4, è elettivamente domiciliata;
Ricorrente
E in persona del l.r., rappresentato e difeso dall' avv. Marina Savastano elett.te dom.to presso CP_1
l'Ufficio legale della sede di Napoli alla via Alcide de Gasperi 55 CP_1
Resistente FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 19.1.2022, parte ricorrente in epigrafe proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento sulla base della domanda amministrativa del 1.12.2020, atteso che era stata ritenuta dalla Commissione medica, all'esito della visita medica del 24.6.2021, invalida ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età (l.509/88 l.142/98) grave 100%. Il c.t.u. nominato, dott. , concludeva la sua relazione valutando che non sussistessero Persona_1 i presupposti per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e confermava le conclusioni della Commissione Medica che l'aveva ritenuta invalida ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età (l.509/88 l.142/98) grave 100%, a decorrere dal 1.12.2020. Parte ricorrente, preso atto delle suddette conclusioni del c.t.u., con ricorso depositato in data 13.11.2023, proponeva rituale opposizione, chiedendo l'accoglimento della domanda per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento con decorrenza dalla data della domanda amministrativa o dalla diversa data ritenuta di giustizia, con vittoria di spese di lite ed attribuzione. L si costituiva in giudizio e concludeva per il rigetto del ricorso. CP_1 Rinnovata la CTU la causa veniva decisa all'odierna udienza del 15.09.2025 con la presente sentenza di cui dava lettura alle parti.
*****
Va preliminarmente disposta la riunione al presente giudizio del procedimento per ATPO, recante il n. RG 877/22. Il ricorso non è fondato e deve essere, pertanto, rigettato. Con l'odierno atto di opposizione, la ricorrente contestava specificamente la CTU svolta nella fase di ATP, lamentando che il CTU, non solo non aveva applicato alcun metodo scientifico di indagine, ma non aveva effettuato alcuna valutazione sia delle possibili alternative sia dei comportamenti commissivi messi in riferimento con quelli omissivi, non aveva, altresì, seguito un iter logico argomentativo a sostegno delle conclusioni raggiunte e non aveva fornito l'indicazione rigorosa di ogni patologia nelle sue caratteristiche fondanti. Deduceva, altresì, che le conclusioni a cui il CTU era pervenuto non potevano essere assolutamente accolte in quanto errate ed estremamente restrittive rispetto al proprio quadro clinico, poiché l'esame obiettivo dimostra in maniera chiara che versi in una situazione di cospicua compromissione della sua efficienza biologica, di non essere autonoma nello svolgere la maggior parte delle attività base, la mancata staticità non le consente di svestirsi e vestirsi in maniera autonoma, di curare l'igiene personale, di svolgere autonomamente le funzioni fisiologiche, in particolare:
1) con riferimento all'apparato neurologico il CTU non aveva adeguatamente valutato la patologia da cui è affetta, in quanto da documentazione medica depositata(ASL Napoli 1 DS 32 del 13.4.2023 – Visita oculistica ASL NA 1 Ds del 6.12.2022 – Esame strumentale oculistico del 12.12.2022), tra cui il certificato del 10.1.2022 dell' si certifica che sia “affetta da vasculopatia Controparte_2 cerebrale cronica, associata a marcato stato ansioso-depressivo clinicamente manifestata da severa labilità emotiva con tendenza al pianto e preoccupazioni per il proprio stato di salute, scarsa concentrazione, rallentamento sia motorio che nel processo di elaborazione necessario per rispondere in maniera adeguata alle domande che le vengono poste, inoltre dai test somministrati (MMSE scarsamente eseguibile,) in quanto giustificato dalle gravi patologie da cui è affetta;
in primis severa riduzione del visus per retinopatia diabetica”;
2) Con riferimento alle patologie dell'apparato osteo-articolare, in quanto il CTU non aveva correttamente valutato tutte le patologie esistenti, riconoscendo solo una gonartrosi bilaterale con modeste limitazioni, mentre risulta, invece, essere “affetta, altresì, da ernie discali multiple con radicolopatie e deficit funzionali, ernia paraombelicale dal 2004, artrosi generalizzata con deficit funzionale, deficit articolari e rachidei”, che le comportano significative limitazioni funzionali sia nella deambulazione autonoma che nei passaggi posturali che uniti al predetto deficit visivo.
Disposta la rinnovazione della perizia, il CTU nominato Dott. – all'esito della visita Per_2 medica svolta – ha concluso ritenendo l'opponente affetta dalle seguenti patologie: “Artrosi diffusa polidistrettuale (elettiva al rachide) in soggetto in modesto sovrappeso;
quadro con riverberi funzioni di media entità; Diabete mellito in trattamento con insulina (riferito anamnestico in assenza di documenti specirfici); condizione ascrivibile alla II classe;
Deficit visivo binoculare secondario a retinopatia con visus corretto (ASL Na/1 10.1.20) OD 9-10/10 OS 8/10 e campimetria indicativa di riduzione della sensibilità retinica nel quadrante temporale inferiore;
Declino cognitivo di grado iniziale in assenza di specifici percorsi diagnostici e clinico-trattamentali”; per cui sulla scorta dell'esame clinico-funzionale effettuato e della documentazione medica esaminata, la perizianda è da ritenere del tutto inabile ovvero persona con difficoltà gravi nello svolgimento di compiti e funzioni proprie dell'età, ma in grado di deambulare in maniera autonoma con possibilità di miglioramento funzionale mediante appoggio monolaterale. Il quadro cardiologico è in equilibrio funzionale, mentre per quanto concerne la condizione neuro-psichica affatto avvalorata da specifiche attestazioni sanitarie è, allo stato, clinicamente ascrivibile ad un livello funzionale alquanto moderato (livello funzionale 50 sec. asse V del DSM-IV – “sintomi moderati…moderate difficoltà nel funzionamento sociale…”). Il CTU ha, altresì, risposto ai rilievi riportati dalla perizianda, in particolare:
- “in ordine alla vasculopatia cerebrale e alle affezioni psichiche annesse (stato ansioso- depressivo, labilità emotiva, ecc.) manda il benchè minimo richiamo a specifici iter diagnostici e clinici il tutto risulta limitato ad una attestazione rilasciata da un'ambulatorio geriatrico che fa riferimento a pure e semplici allegazioni di parte (attestato a carattere descrittivo) con indicazione delle scale IADL e ADL che oltre a non essere dei test neuropsicologici (come è notorio!) non trovano adeguata collocazione in ambito valutativo medico-legale in quanto utilizzabili solo ai fini riabilitativi e caratterizzati da risposte fornite dall'esaminato a dal caregiver;
- In ordine alle attestazioni oculistiche ha evidenziato la frammentarietà e carenza documentale;
- Con riferimento all'ernia ombelicale risulta essere stato oggetto di correzione chirurgica in riferimento poi ai “deficit articolari e alle radicolopatie” non risultano avvalorate da specifiche indagini diagnostico-strumentali (Rx, Elettro-miografia, ecc.).
Pertanto, il CTU nominato nell'odierno giudizio di opposizione, dott. , ha concluso che Per_2 le ripercussioni funzionali del complesso patologico da cui è affetta la perizianda, non siano tali da richiedere assistenza continua da parte di terzi, non concretizzandosi, difatti, i requisiti previsti dalla legge 18/80 e 508/88 per l'erogazione dell'indennità di accompagnamento e risultando adeguata e proporzionata la stima espressa dal CTU nominato in corso di ATPO. Alla luce delle risultanze della CTU espletata, l'opposizione va, pertanto, rigettata: la perizia è, infatti, esente da errori e le lacune della consulenza tecnica che si traducano in carenze o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche e scientificamente errate, o che conseguano dalla omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi e che siano state inutilmente evidenziate già nel corso delle operazioni di consulenza tecnica. Le conclusioni cui è pervenuto il CTU nell'odierna fase di opposizione trovano piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata, oltre che nell'evidenza clinica direttamente riscontrata dal perito. Le argomentazioni del consulente giustificano esaurientemente le conclusioni cui egli è pervenuto e possono senz'altro essere condivise e fatte proprie del giudicante. L'elaborato appare motivato e non suscettibile di censure, per le anzidette motivazioni, e per queste non ritiene il giudicante di dovere effettuare ulteriori approfondimenti né avanzare richieste di chiarimenti né rinnovi dell'elaborato peritale (sul punto cfr Cass Sez. 1, Sentenza n. 5277 del 10/03/2006; Cass Sez. L, Sentenza n. 23413 del 10/11/2011). Il ricorso va, pertanto, rigettato. Nulla per le spese di lite ex art. 152 att. c.p.c. Le spese di CTU si liquidano come da separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, nell'intestata composizione, disposta la riunione al presente giudizio del procedimento n. 877/2022, definitivamente pronunciando tra le parti, così provvede:
-Rigetta il ricorso;
-Nulla per le spese ex art. 152 att. cp.c. per entrambe le fasi.
Napoli, 15.09.2025
Il giudice del lavoro (dott.ssa Maria Vittoria Ciaramella)
La presente sentenza è stata redatta con il contributo della Dott.ssa Serena Bianco Bevilacqua