Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 08/01/2025, n. 134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 134 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 48106/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Sezione Prima Civile nella persona del Giudice dott.ssa Paola Gandolfi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 48106/2019 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
TERESINA LIPIANI (C.F. ) ed elettivamente domiciliata C.F._2
presso lo studio del proprio difensore, sito in Milano in Piazza Velasca, n. 6;
ATTRICE contro
(C.F. / P.I. ) e Controparte_1 P.IVA_1 [...]
(C.F ) con il patrocinio dell'Avv. BRUNO CP_2 C.F._3
PAOLO CARMELO VERNAGLIONE (C.F. ) ed C.F._4
elettivamente domiciliati presso lo studio del proprio difensore, sito in Trezzano s/N, in Via Leonardo Da Vinci, n. 16;
CONVENUTI nonché contro
1
procuratore, dott. dott. (C.F. ), con sede in Controparte_4 C.F._5
Milano, via Benigno Crespi n. 23, con il patrocinio dell'Avv. Matteo Schiavone (C.F.
) ed elettivamente domiciliata presso lo studio del proprio C.F._6 difensore, sito in Milano, in viale Monte Nero n. 4.
TERZA CHIAMATA
Svolgimento del processo
Con atto di citazione in riassunzione avanti a Codesto Tribunale, la signora Pt_1
ha riassunto la causa R.G. 40194/2019 (pendente presso il Giudice di Pace di
[...]
Milano e oggetto di sospensione relativamente al procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo con declaratoria di incompetenza relativamente alla domanda riconvenzionale) e ha convenuto in giudizio il Controparte_5
formulando contestuale richiesta di chiamata nei confronti dei Dott.
[...]
e per chiedere al Tribunale: CP_2 CP_6
“IN VIA PRELIMINARE:
1. In relazione alla domanda riconvenzionale proposta, si chiede che il Giudice competente disponga, ai sensi dell'art. 269 c.p.c., la fissazione di altra udienza per consentire di chiamare in causa i Dottori (C.F. ) ed Controparte_2 CodiceFiscale_7 CP_6
(C.F. ) quali chirurghi che hanno eseguito gli interventi per cui è CodiceFiscale_8
causa alla SI.ra presso la struttura sanitaria opposta, valutata la comunanza della Pt_1
causa e l'opportunità di estendere il contraddittorio nei loro confronti.
NEL MERITO:
2. In relazione alla domanda riconvenzionale proposta e alla domanda di risarcimento/restituzione in ripetizione degli importi sborsati per gli interventi per cui è causa,
2 accertata e dichiarata la responsabilità sia della struttura sanitaria che dei chirurghi operatori per i danni tutti subiti dall'attrice in conseguenze delle cure effettuate presso il
[...]
sito in Trezzano Sul Naviglio (MI), Via L. Da Vinci n. 16, per i Controparte_5
motivi di fatto e di diritto esposti in narrativa, previa declaratoria di risoluzione del rapporto contrattuale relativo alle pratiche per cui è causa, condannare tutti i convenuti in solido tra loro, ovvero subordinatamente per la quota di responsabilità ascrivibile a ciascuno di loro, al risarcimento in favore dell'attrice di tutti i danni (nessuno escluso) patiti e patiendi in conseguenza delle lesioni fisiche dalla stessa subite, danni sia patrimoniali che non patrimoniali da liquidarsi nella misura complessiva di € 76.840,78, oltre la liquidazione in via equitativa ex art. 2056 c.c. del lucro cessante come innanzi indicato, oltre ancora a tutte le ulteriori spese come quantificate in atti nei termini di legge, ovvero in quella somma maggior e/o minore che risulterà accerta in corso di causa anche a seguito dell'espletanda CTU medico legale. Oltre ancora alla rivalutazione monetaria, agli interessi nella misura di legge dal dì del dovuto al saldo ed oltre ancora al risarcimento del maggior danno ex art. 1224, comma 2,
c.c., oltre ogni ulteriore voce di danno e spesa accertate in corso di causa.
IN VIA ISTRUTTORIA:
3. Ci si riporta alle memorie tutte depositate ex art. 183, VI comma c.p.c., alle successive note e alla documentazione tutta prodotta, anche successivamente alla scadenza dei termini di cui all'art. 183, VI comma, c.p.c., depositi tutti autorizzati di volta in volta dal Giudice, oltre a quanto eccepito e prodotto dai consulenti di parte nominati, ribadendo tutte le eccezioni ivi formulate ed insistendo sull'ammissione di tutti i mezzi istruttori richiesti, nessuno escluso. In particolar modo, per le incongruenze, le lacune, le contraddizioni e le mancanze della CTU medico – legale e della relativa perizia tecnica depositata, si insiste sulla richiesta di rinnovo della CTU medico – legale, anche mediante Collegio Peritale, per risolvere ogni e qualsivoglia dubbio e/o mancanza per quanto detto negli atti, nei verbali di causa e nei verbali allegati alla CTU. In via gradata, si chiede che vengano convocati il CTU ed il perito dello stesso CTU, anche e soprattutto in contraddittorio con i consulenti medico legali e tecnici di parte al fine di chiarire tutti i punti dubbi
3 e le mancanze. Si insiste anche per l'ammissione della CTU informatica al fine di accertate tramite un perito informatico la provenienza e il contenuto delle registrazioni in atti sub documento 6, trascritte dalla Athena Società Cooperativa di Milano come versate in atti sub documenti 4 e 5, attraverso la metodologia di riscontro consolidata in materia. Si insiste anche sull'ammissione di una CTU contabile atta a verificare il reddito dell'impresa familiare CP_7
e della SI.ra prima degli eventi per cui è causa e durante l'assenza lavorativa
[...] Pt_1
della stessa sino alla fine del 2018, indicando la contrazione del reddito della impresa familiare e di conseguenza della SI.ra nello stesso periodo. Si insiste anche per l'ordine di esibizione, Pt_1
ex art. 210 c.p.c., come formulato nella memoria depositata ex art. 183, VI comma, n. 2 c.p.c., nei confronti del e del Dott. e dello studio allo stesso Controparte_5 CP_6 collegato.
IN OGNI CASO:
4. Condannare l'opposta per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. per quanto detto in narrativa.
5. Condannare l'opposta ed i terzi chiamati, singolarmente e/o solidalmente, al pagamento delle spese e competenze di giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario.
Con riserva di ulteriormente dedurre, produrre, articolare capi di prova, indicare testi.”.
Con comparsa di costituzione e risposta del 17.03.2020 si sono costituiti in giudizio i convenuti (con adesione volontaria da parte del Dott. per Controparte_2
chiedere il rigetto delle domande avanzate dall'attrice in quanto infondate in fatto ed in diritto e per formulare domande di manleva e chiamata in garanzia.
Nel merito, il convenuto e l'intervenuto volontario hanno chiesto, in via preliminare, di dichiarare la carenza di legittimazione attiva della signora in relazione alla Pt_1
domanda di risarcimento dei danni patrimoniali relativi all'attività intestata al signor e, nel merito, rigettarsi le domande risarcitorie attoree, siccome Persona_1
infondate. In via subordinata, hanno domandato accertarsi quale dei due terzi chiamati in causa, tra il dottor e lo stesso dottor sia tenuto a manlevare e CP_6 CP_2
4 garantire il Medico convenuto, determinando il rispettivo grado di CP_5
responsabilità in capo a ciascuno, con conseguente condanna dei predetti a manlevare e tenere indenne il medico, ciascuno per la quota di responsabilità a sé CP_5
ascrivibile, da qualsivoglia onere, spesa e risarcimento del danno conseguente al presente giudizio. In ulteriore subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande attoree ed in ipotesi di accoglimento della domanda di manleva nei confronti del dottor quest'ultimo ha chiesto di dichiarare che la Compagnia CP_2
Assicuratrice sia tenuta a manlevarlo per la quota di responsabilità che dovesse CP_3
essere accertata a suo carico, con conseguente condanna della compagnia a garantire il proprio assicurato.
In particolare, convenuti hanno formulato le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
In via principale e nel merito:
1) in via preliminare dichiarare la carenza di legittimazione attiva della signora Pt_1
relativamente alla domanda di risarcimento danni patrimoniali relativi all'attività intestata
[...]
al signor e quindi rigettare la domanda riportante tale richiesta di danni. Persona_1
2) Sempre in via preliminare dichiarare nulla, tecnicamente errata e carente su punti fondamentali, ultra ed extra petita, nonché errata nella quantificazione, l'espletata Consulenza
Tecnica d'Ufficio per le ragioni già esposte e che più dettagliatamente verranno esposte e di cui di seguito si è anche richiesto il rinnovo.
3) Nel merito rigettare integralmente le domande come formulate in quanto infondate in fatto e in diritto per le ragioni esposte ed esponende.
4) In via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande attoree, accertare e dichiarare quale tra i due terzi di cui si è avanzata chiamata in causa, ovvero tra il Dott.
[...]
(di cui si rinnova la richiesta di chiamata in causa come articolata nella comparsa di CP_6
costituzione) e il Dott. sia tenuto a garantire, manlevare e tenere indenne il Controparte_2
5 nel caso di specie ed eventualmente determinare il grado di Controparte_5
responsabilità atteso che la parte implantologica è stata realizzata dal Dott. mentre la CP_6
parte protesica è stata realizzata dal Dott. e, per l'effetto, condannarli a Controparte_2
garantire, manlevare e tenere indenne il ciascuno per la propria Controparte_5
quota, da ogni onere, spesa e risarcimento del danno conseguente al presente giudizio.
5) Sempre in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande attoree e quindi quella di manleva del nei confronti del Dott. Controparte_5 [...]
costituito in giudizio, accertare e dichiarare che PLC rappresentanza generale per CP_2 CP_3
l'Italia chiamata in giudizio è obbligata a tenere indenne il Dott. per la quota Controparte_2
di responsabilità che dovesse essere accertata e, per l'effetto, condannarla a garantire, manlevare e tenere indenne il Dott. da ogni onere, spesa e risarcimento del danno conseguente Controparte_2
al presente giudizio.
Si richiamano integralmente le richieste istruttorie avanzate con le memorie ex art. 183, c. VI, n. 2 e
3, c.p.c. ritualmente depositate e quindi anche quelle non ammesse da Codesto Tribunale, esprimendo pertanto alcuna rinuncia alla loro ammissione e quindi rinnovando la richiesta di ammissione.
Sempre in via istruttoria si chiede di disporsi rinnovo della esperita Consulenza Tecnica d'Ufficio in quanto nulla, tecnicamente errata e carente su punti fondamentali, ultra ed extra petita, nonché errata nella quantificazione, per le ragioni esposte e che più dettagliatamente verranno esposte da cui emergerà la necessità di tale rinnovo.
Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.”
Con decreto del 20 febbraio 2020, il Tribunale di Milano ha rigettato la richiesta di chiamata in causa spiegata dal Centro Medico nei confronti dei sanitari, mentre, in accoglimento della domanda di garanzia richiesta dal dottor ha CP_2
autorizzato la chiamata in causa di , differendo a tal fine l'udienza di prima CP_3
comparizione al giorno 7 luglio 2020.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 17.06.2020, si è dunque costituita in giudizio , Compagnia che assicura per la Controparte_3
6 responsabilità civile professionale il dottor in forza della polizza Controparte_2
Dentisti n. 02747449 (doc. n. 1), per chiedere il rigetto di tutte le domande ex adverso dedotte nei suoi confronti, così concludendo:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adìto, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e respinta, previe tutte le declaratorie e le statuizioni del caso, così g i u d i c a r e:
A) NEL MERITO, IN PRINCIPALITA': rigettare la domanda attorea, in quanto infondata in fatto ed in diritto e, comunque, non adeguatamente dimostrata, assolvendo l'odierna esponente nel migliore dei modi.
B) NEL MERITO, IN SUBORDINE: I - nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande formulate dalla signora e ove si ravvisasse una qualche responsabilità Pt_1
in capo al dottor dato atto che la polizza Dentisti n. 02747449: CP_2
I – in caso risultino operanti altre assicurazioni stipulate con altri assicuratori dall'Assicurato e/o da strutture pubbliche o private abilitate all'erogazione dell'assistenza sanitaria, opera in secondo rischio in eccedenza ai massimali prestati dalle altre assicurazioni e sino alla concorrenza dei massimali garantiti dalla polizza Dentisti n. 02747449, come previsto nel Fascicolo Informativo al capitolo
“POLIZZE PREESISTENTI”;
II - è limitata alla sola quota di responsabilità diretta dell'Assicurato con esclusione di qualsiasi responsabilità derivategli in via di solidarietà, come previsto al capitolo “RESPONSABILITÀ IN
SOLIDO – ESCLUSIONE” del Fascicolo Informativo;
III – non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati;
IV - è prestata nell'ambito del massimale previsto in polizza e con applicazione di una franchigia di euro 2.500,00 come previsto nel Fascicolo informativo al capitolo “MASSIMALE
ASSICURATO E SCOPERTO”. quantificare le somme effettivamente dovute dal dottor e, per lui, da CP_2 Controparte_3
in forza della polizza medesima, nei limiti di quanto rigorosamente provato dall'attrice,
[...]
7 condannando la terza chiamata a manlevare il dottor entro i limiti di operatività della CP_2
polizza.
C) IN VIA ISTRUTTORIA: I - ammettersi a provare per interrogatorio formale del CP_3
dottor come sia vera la seguente circostanza: I) vero che il dottor Controparte_2 [...]
relativamente ad eventuali danni provocati nel periodo aprile 2015 – aprile 2018, è CP_2
assicurato, per la responsabilità civile professionale del medico, con altri assicuratori, diversi da
[...]
, in forza di contratti di assicurazione da lui stipulati. CP_3
II – ammettersi a provare per interrogatorio formale del legale rappresentante pro tempore del CP_3
come sia vera la seguente circostanza: II) vero che il Controparte_5 CP_5
ha stipulato una polizza assicurativa a copertura dei danni arrecati ai pazienti trattati
[...]
presso la propria struttura dai medici ivi operanti nel periodo nel corso del quale la signora si Pt_1
sottopose alle cure del dottor e cioè da aprile 2015 ad aprile 2018. CP_2
III - - nel caso in cui il dottor e/o il rappresentante legale del CP_3 CP_2 CP_5
confermino rispettivamente: il primo, la circostanza articolata sub I), il secondo, la
[...]
circostanza articolata sub II) chiede, altresì, che il Giudice voglia ordinare al dottor e/o CP_2
al rappresentante legale del l'esibizione della relativa polizza di Controparte_5
assicurazione.
D) IN OGNI CASO: condannare chi di giustizia al pagamento delle spese e competenze di causa oltre accessori, come per legge.”
All'udienza del 20 marzo 2024, la Presidente, dottoressa Gandolfi, ritenuta la causa matura per la decisione, ha rinviato la causa per precisazione delle conclusioni all'udienza del 15/07/2024, disponendo che la stessa fosse sostituita del deposito di note scritte contenenti la sole istanze o conclusioni e fissando termine perentorio per il deposito delle stesse al 15 luglio 2024.
Motivi della decisione
8 Nel caso di specie, l'attività istruttoria delle parti circa la prova della sussistenza del nesso di causalità è stata incentrata su una CTU collegiale, che ha potuto esaminare e valutare l'ampia documentazione prodotta in atti.
Appare quindi opportuno riferirsi a quanto accertato dai CTU, i quali, ricostruito l'iter clinico che ha interessato l'odierna attrice (cfr. pp. da 2 a 8 c.t.u.), hanno valutato l'operato della struttura convenuta distinguendo gli interventi odontoiatrici eseguiti sulle due arcate dentarie.
In particolare, in relazione all'arcata superiore, il Collegio peritale ha rilevato che “sono stati correttamente rimossi gli elementi dentari superiori irrimediabilmente compromessi (vedi TAC pre cura) e, contestualmente, inseriti sei impianti sui quali è stata poi applicata una protesi tipo All on six.” (p. 13 c.t.u.).
Peraltro, La foto di tale protesi presente in atti non consente di stabilire se sia stata correttamente realizzata.” (p. 14 c.t.u.).
In ogni caso, occorre ricordare che “L'interruzione delle cure da parte dell'attrice non ha consentito ai sanitari della struttura convenuta di portare a termine le cure in corrispondenza dell'arcata superiore.” (p. 20 c.t.u.), in quanto l'attrice si è rivolta ad un altro professionista, il Dott. per la prosecuzione degli interventi odontoiatrici. Per_2
Peraltro, sempre in relazione a tali interventi, effettuati dal Dott. CP_2
sull'arcata dentaria superiore e sui quali ha successivamente operato il dott. i Per_2
consulenti hanno ritenuto che “Questi impianti sono stati rimossi dal Dott. troppo Per_2
precocemente, ossia a soli quattro mesi dalla loro applicazione, a mezzo ausilio di una TAC effettuata il 14/05/18; anche quest'ultima è stata eseguita troppo precocemente, a soli due mesi circa dall'intervento eseguito presso il Centro e quindi senza aspettare che si Controparte_5
concludesse il processo di osteointegrazione.” (pp. 13 – 14 c.t.u.).
Conseguentemente, proprio per “tali motivazioni non è possibile stabilire se gli impianti siano stati correttamente inseriti presso il Centro Medico CP_2
9 e se vi fosse la effettiva necessità di rimuoverli. Dopo l'inserimento degli impianti presso il è stata applicata la protesi tipo All on six. Questa protesi è stata poi Controparte_5
rimossa dal Dott. contestualmente alla rimozione degli impianti.” (p. 14 c.t.u.). Per_2
Pertanto, vista la successione degli interventi da parte di dentisti diversi, il Collegio peritale non è riuscito a ricostruire, “sulla base dei rilievi documentali disponibili […] se le prestazioni effettuate in corrispondenza dell'arcata superiore siano state correttamente eseguite presso la struttura convenuta in quanto, sia la protesi che gli impianti, sono stati rimossi precocemente dal successivo professionista” (p. 20 c.t.u.).
Per quanto invece riguarda l'arcata inferiore, i periti hanno affermato che “i sanitari del centro medico […] hanno correttamente estratto tutti gli CP_2
elementi presenti nell'arcata inferiore, ormai irrecuperabili (vedi Tac pre cura) ed inserito contestualmente quattro impianti: gli impianti in zona 36 e 46 risultavano, già nella Tac eseguita a circa tre mesi dall'intervento, non sufficientemente immersi nell'osso alveolare e circondati, specialmente a livello mesiale, da una quantità scarsa di osso alveolare;
ciò è derivato dalla scelta di utilizzare viti implantari incongrue perché troppo lunghe per il sito ricevente, che hanno costretto l'operatore in fase operatoria, probabilmente, per evitare di lesionare il nervo alveolare inferiore, ad inserire gli impianti superficialmente. Gli impianti in zona 36 e 46 sono stati estratti successivamente dal Dott. ; questa scelta è da ritenersi corretta, altrimenti non sarebbe stata garantita, nel Per_2
tempo, la durata della riabilitazione protesica.).” (p. 13 c.t.u.).
In relazione a tali interventi, i periti, in risposta alle osservazioni formulate dal Dott.
, CT del Centro Medico hanno specificato di essere Persona_3 CP_2
giunti a tali conclusioni sulla scorta della documentazione presente in atti. In particolare, “il quadro clinico della SI.ra è desumibile oltre che dal diario clinico prodotto Pt_1
da parte convenuta anche dagli accertamenti strumentali effettuati, che documentano l'iter di cure eseguito presso il Centro […] Non solo, la visione della TAC del 18.04.18, Controparte_5
alle pagine autorizzate dall'Ill.mo SI. Giudice (doc. 2.3), recante il nome della SI.ra Pt_1
10 mostra che gli impianti in zona 36 e 46 non sono stati idoneamente inseriti dall'operatore.” Pt_1
(p. 30 c.t.u.).
Successivamente, “Una volta inseriti gli impianti presso lo studio è CP_2
stata applicata una protesi definitiva All on four, di per sé incongrua perché applicata su impianti non congrui (il 36 ed il 46).” (p. 13 c.t.u.).
Ciò posto, alla luce di quanto emerge dalla documentazione clinica presente in atti e analizzata dai CTU, essi hanno concluso la propria relazione tecnica nel senso di ritenere che “Il piano di cura impostato presso lo Studio era CP_2
corretto, come corretti erano gli esami diagnostici [e clinici] effettuati ante cura”
(p. 14 c.t.u.; nonché p. 20 c.t.u.).
Tuttavia, “Tenuto conto delle considerazioni specialistiche odontoiatriche, la censura nell'operato dei sanitari della struttura convenuta è identificabile nella non idonea applicazione di due impianti in corrispondenza dell'arcata inferiore ed in particolare in zona, circa, 36 e 46; di conseguenza la protesi applicata risultò incongrua.” (p. 20 c.t.u.).
In particolare, “Le prestazioni avvenute presso lo studio non risultano correttamente CP_2
eseguite per quanto riguarda sia l'inserimento degli impianti in zona 36 e 46 (troppo superficiale), sia l'applicazione della protesi inferiore, di conseguenza incongrua”; risultano invece non dannosi bensì “inefficaci” gli interventi relativi all'arcata inferiore “per quanto riguarda l'applicazione incongrua di due impianti su quattro, da cui è derivata l'applicazione di una protesi incongrua” (p.
15 c.t.u.).
Riguardo, da ultimo alle osservazioni dei CT dei convenuti e della terza chiamata in merito alle contestazioni circa l'oggetto del contendere in relazione all'elemento dentario n. 46, occorre ricordare quanto in proposito sancito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui “la consulenza tecnica di ufficio, non essendo qualificabile come mezzo di prova in senso proprio, perché volta ad aiutare il giudice nella valutazione degli elementi acquisiti o
11 nella soluzione di questioni necessitanti specifiche conoscenze, è sottratta alla disponibilità delle parti ed affidata al prudente apprezzamento del giudice di merito. Questi può affidare al consulente non solo l'incarico di valutare i fatti accertati o dati per esistenti (consulente deducente), ma anche quello di accertare i fatti stessi (consulente percipiente), ed in tal caso è necessario e sufficiente che la parte deduca il fatto che pone a fondamento del suo diritto e che il giudice ritenga che l'accertamento richieda specifiche cognizioni tecniche” (così ex multis, Cass. 6155/2009).
Inoltre, con particolare riferimento alle ipotesi di “di accertamento della responsabilità medico-chirurgica, attesa l'innegabilità delle conoscenze tecniche specialistiche necessarie non solo alla comprensione dei fatti, ma alla loro stessa rilevabilità, la consulenza tecnica presenta carattere
"percipiente", sicché il giudice può affidare al consulente non solo l'incarico di valutare i fatti accertati, ma anche quello di accertare i fatti medesimi, ponendosi pertanto la consulenza, in relazione a tale aspetto, come fonte oggettiva di prova” (Cass. 4792/2013).
Secondo un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, anche di recente ribadito, la consulenza tecnica d'ufficio è infatti un atto processuale che svolge funzione di ausilio del giudice nella valutazione dei fatti e degli elementi acquisiti
(consulenza c.d. “deducente”) ovvero, in determinati casi (come appunto in ambito di responsabilità sanitaria), è essa stessa fonte di prova per l'accertamento dei fatti
(consulenza c.d. “percipiente”), in quanto costituisce mero elemento istruttorio da cui
è possibile trarre il “fatto storico”, rilevato e/o accertato dal consulente (cfr. da ultimo,
Cass. Civ. 24/06/2020 n. 12387).
Quanto, infine, alla natura dei poteri dei CTU, va segnalato il recente arresto delle
Sezioni Unite, che, nella sent. n. 3086/2022 dell'1.02.2022, hanno sancito che il
Consulente Tecnico d'Ufficio è un ausiliario del Giudice che gode di un'investitura pubblicistica nel nuovo Codice di rito (a dispetto di quanto accadeva nel Codice del
1865) e dunque le indagini che il Consulente deve espletare ex art. 194 c.p.c. sono le stesse che compirebbe il Giudice se fosse dotato delle necessarie cognizioni tecniche.
Si deve quindi oggi ritenere definitivamente superato l'opposto orientamento,
12 formatosi a seguito della sentenza n. 31886/2019, che riteneva applicabili al CTU le preclusioni previste per le parti. Le Sezioni Unite giungono a tale conclusione valorizzando la circostanza che i poteri del CTU nello svolgimento del suo incarico derivano direttamente dal Giudice che lo ha nominato e, dunque, sono esercitabili, sotto il profilo istruttorio, negli stessi limiti in cui sarebbero esercitabili dal Giudice.
Pertanto, per il Consulente Tecnico d'Ufficio non operano le preclusioni che operano per le parti poiché il perito, godendo dei medesimi poteri di accertamento del Giudice, analogamente a quest'ultimo può procedere d'ufficio anche nel caso in cui le parti siano incorse nelle preclusioni (in tal senso, si vedano l'art. 118 c.p.c., l'art. 213 c.p.c. e l'art. 2711 c.c.).
Di conseguenza, così come il Giudice non subisce alcuna preclusione ben potendo esercitare poteri istruttori d'ufficio (ex art. 183 c. 8 c.p.c.), “anche il consulente potrà procedere, nei limiti visti, a quegli approfondimenti istruttori che, prescindendo da ogni iniziativa di parte, nel segno caratterizzante della indispensabilità, appaiono necessari al fine di rispondere ai quesiti oggetto dell'interrogazione giudiziale”.
Ciò posto, deve concludersi nel senso di ritenere che anche la condotta imperita relativa all'elemento dentario n. 46 sia attribuibile alla responsabilità dei convenuti.
Di conseguenza, per quanto attiene, da ultimo, al danno subito dall'attrice, “la SI.ra
è oggi portatrice delle risultanze di procedure odontoiatriche realizzate da altro professionista, Pt_1
Dott. : alcune di queste sono state eseguite al fine di emendare il danno riconducibile alle Per_2
censurabili condotte operative di cui si è detto;
ci si riferisce in particolare alle prestazioni concernenti la rimozione e la sostituzione di due impianti in zona, circa, 36 e
46, nonché la realizzazione di una nuova protesi all'arcata inferiore. Il risultato complessivo finale, dopo le cure riabilitative del Dott. , è da ritenersi soddisfacente. I lavori di Per_2
ripristino hanno sostanzialmente emendato il danno causato dall'operato dei sanitari convenuti.” (p.
22 c.t.u., nonché p. 19 c.t.u.).
13 Infatti, “Attualmente la SI.ra presenta un cavo orale completamente Pt_1
riabilitato in modo soddisfacente dal nuovo curante e la stessa, durante l'espletamento delle operazioni peritali, non ha lamentato alcun disturbo.” (p.
15 c.t.u.).
A ciò consegue, dunque, che “non è residuata alcuna invalidità permanente alla SI.ra (p. 19 c.t.u.). Pt_1
Conseguentemente, “E' ragionevole ritenere che, solo relativamente agli impianti 36 e
46 (incongruamente inseriti presso lo studio la rimozione degli CP_2
stessi e l'inserimento di due nuovi impianti fino ad arrivare al carico protesico definitivo in questa sede, abbia determinato un periodo complessivo di cure, tenuto conto anche dei tempi medi di stabilizzazione di casi consimili, di circa 5 mesi e mezzo.” (p. 15 c.t.u.).
Più nello specifico, i CTU hanno accertato che “Il periodo d'inabilità temporanea è quindi stimabile in 5 (cinque) giorni d'inabilità temporanea mediamente al
75%, in 10 (dieci) giorni, mediamente al 50%, in 30 (trenta) giorni mediamente al 25% nonché in ulteriori 120 (centoventi) giorni mediamente al 10%.” (p. 22
c.t.u.).
Per quanto attiene, infine, alle spese sostenute per gli interventi odontoiatrici oggetto di contestazione, dagli atti di causa emerge che “La fattura 306 del 09.03.18, emessa dal ammonta a 13.002,00 Euro. Questa si riferisce Controparte_5
a tutte le prestazioni effettuate alla SI.ra e risulta nel suo complesso Pt_1
congrua, pertinente e riferibile a listini di mercato medio-basso.” (p. 15 c.t.u.).
Inoltre, “In atti risulta depositato un assegno circolare da parte della SI.ra di 10.000 Pt_1
Euro, come acconto alla fattura 306”; tuttavia, poiché “All'interno di questa fattura non risulta il dettaglio economico connesso ad ogni singola voce […] per avere un'idea sul costo relativo alle
14 prestazioni connesse agli impianti 36-46 (inserimento impianti) si può fare riferimento a quanto previsto dal costo minimo del tariffario ND, che risulta essere di circa 1700 Euro per l'inserimento di due impianti.
A questo è da aggiungersi il costo della protesi all on four che non risulta tabellato in
ND; se ci riferiamo al costo relativo a listini di mercato medio-basso, questo risulta essere di circa 2500 Euro.
Quindi, in definitiva, l'ammontare delle spese sostenute dalla SI.ra relativamente alle Pt_1
prestazioni sull'arcata inferiore non andate a buon fine presso il può Controparte_5
essere orientativamente indicato in circa 4.200 Euro.” (p. 15 c.t.u.).
Per quanto invece riguarda “Le spese odontoiatriche riabilitative sostenute dalla SI.ra a Pt_1
favore del Dott. ”, queste “ammontano a 20.106 euro (come da fatture del Dott. Per_2 Per_2
depositate in atti fino ad oggi)” (p. 16 c.t.u.).
Peraltro, “in epoca successiva, il procuratore di parte attrice, Avv. Lipiani, ha prodotto due ulteriori fatture di 1000 Euro l'una, per un totale di 2000 Euro, emesse dal Dott. ed indirizzate Per_2
alla SI.ra per “prestazioni odontoiatriche” (vd. fattura 1199 del 30.12.21 e fattura 30 del Pt_1
17.01.22), di cui l'Ill.mo SI. Giudice ha autorizzato il deposito e la trasmissione ai sottoscritti
CTU.
Quindi, le spese sostenute dalla SI.ra per le prestazioni odontoiatriche riabilitative eseguite Pt_1
presso lo studio del Dott. ammontano a 22.106 Euro. Per_2
A questo punto, tenuto conto di questo nuovo deposito, è necessario fare una precisazione: se si prendono in considerazione le spese riabilitative ad emenda degli esiti delle incongrue prestazioni eseguite presso il secondo il listino Controparte_5
prezzi dello studio , queste ammonterebbero invece a 21.150 Euro.” (p. Per_2
27 c.t.u.; per il dettaglio delle singole prestazioni eseguite a scopo riabilitativo e i relativi costi, cfr. anche pp. 27 – 28 c.t.u.).
15 Tali spese, “se rapportate al listino prezzi del Dott. (alto) possono Per_2
ritenersi esaustive e riconducibili ai lavori di ripristino eseguiti per porre rimedio alle incongrue prestazioni eseguite presso il Centro Medico
” (p. 16 c.t.u.). CP_2
Ciò posto, pare opportuno tuttavia dare atto che, secondo i consulenti, “il costo delle prestazioni sopra indicate, se rapportate al costo medio-alto del tariffario ND (che puo' essere equiparato al costo medio-alto degli studi odontoiatrici della piazza di Milano) ammonterebbe invece a circa 14.000 Euro” (p. 28 c.t.u., nonché cfr. anche, nei medesimi termini, p. 16 c.t.u.) e che, d'altro canto, “le prestazioni sopra indicate avrebbero potuto essere eseguite anche con il sistema sanitario nazionale.”(p. 16 c.t.u.).
“In definitiva, quindi, le spese riabilitative da ritenersi pertinenti, se rapportate al listino prezzi dello studio , ammontano a circa 21.150 Euro;
se rapportate invece al costo medio-alto del Per_2
tariffario ND (che puo' essere equiparato al costo medio-alto degli studi odontoiatrici della piazza di Milano) ammontano a circa 14.000 Euro” (pp. 28 – 29 c.t.u.).
Da ultimo, è doveroso infine segnalare che, oltre a tali spese, l'attrice ne ha sostenute altre “relative all'esecuzione di accertamenti strumentali, che ammontano complessivamente a 703,00 Euro, da ritenersi pertinenti e congrue, così come quelle relative all'acquisto di prodotti farmaceutici (64,24 Euro)” (p. 16 c.t.u.).
Infine, “Sono state inoltre allegate spese connesse all'esecuzione di colloqui psicologici con la Dott.ssa psicologa e psicoterapeuta, per un totale di 285,60 Euro. Persona_4
Al riguardo va detto che dalla relazione di tale professionista, depositata in atti, non risulta, a carico della SI.ra la formulazione di una diagnosi di disturbo psichico nosograficamente Pt_1
inquadrato ed inquadrabile ai sensi del DSM -V, riconducibile alle prestazioni rese presso la struttura convenuta;
tali spese non sono quindi da ritenersi pertinenti al caso in oggetto.
Si precisa altresì che la SI.ra ha documentato un esborso di 55,00 Euro per Pt_1
l'esecuzione dell'Ortopantomografia richiesta dal collegio peritale.
16 Si fa presente infine che sono allegate in atti due fatture del Dott.
[...]
relative a prestazioni medico-legali, per un totale di 976,00 Euro. Per_5
Tenuto conto dell'attuale quadro clinico della SI.ra come già indicato dal co-CTU Pt_1
odontoiatra, non sono prospettabili spese mediche future” (p. 24 c.t.u.).
Alla luce della ricostruzione della vicenda così come fin qui esposta, deve ritenersi che, tramite le risultanze della CTU medico-legale richiesta quale mezzo di prova dalle parti, parte attrice non sia riuscita ad assolvere il proprio onere probatorio circa l'esistenza del nesso di causa fra l'intervento praticato e il danno alla salute subito.
I convenuti non sono invece riusciti a dimostrare il c.d. “fatto estintivo del diritto” e cioè “l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile con l'ordinaria diligenza” (Cass. Civ. sent. n. 18392/2017).
Ciò posto, riguardo, da ultimo, al quantum del risarcimento del danno non patrimoniale, occorre ricordare che la legge concorrenza del 2017 ha disposto l'applicabilità anche alla materia della medical malpractice delle tabelle ministeriali previste per i danni da circolazione dei veicoli e natanti, ai sensi dell'art. 139 del d.lgs. n.
209/2005 (c.d. “Codice delle Assicurazioni Private”).
Il comma 2 dell'art. 139 Cod. Ass. definisce il “danno biologico” come “la lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico- legale che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito”.
Per quanto poi più specificatamente concerne il danno biologico temporaneo, la lett. B) dell'art. 139 Cod. Ass. sancisce che “a titolo di danno biologico temporaneo, è liquidato un importo di euro trentanove virgola trentasette per ogni giorno di inabilità assoluta;
in caso di
17 inabilità temporanea inferiore al cento per cento, la liquidazione avviene in misura corrispondente alla percentuale di inabilità riconosciuta per ciascun giorno”.
Alla luce della ricostruzione normativa fin qui esposta e delle risultanze dell'accertamento medico-legale effettuate in capo a si ritiene che, in Parte_1
base alle risultanze della c.t.u. - che ha accertato, in capo all'attrice, una inabilità temporanea stimabile in 5 (cinque) giorni d'inabilità temporanea mediamente al
75%, in 10 (dieci) giorni, mediamente al 50%, in 30 (trenta) giorni mediamente al 25% nonché in ulteriori 120 (centoventi) giorni mediamente al 10%.” (p. 22
c.t.u.) - stimasi equo liquidare in favore della ricorrente la somma complessiva, già rivalutata ad oggi, di euro 1.560,63 per la componente di danno biologico dinamico-relazionale.
Non si ritiene, invece, di poter riconoscere in capo all'attrice alcun danno da lesione del diritto all'autodeterminazione per lesione del consenso informato, dal momento che la sig.ra non ha assolto all'onere probatorio, sulla stessa gravante in ordine Pt_1
al giudizio controfattuale in ordine a quale sarebbe stata la sua scelta ove correttamente informata. A tal proposito, pare opportuno infatti ricordare quanto da tempo sancito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui, “qualora venga allegato e provato, come conseguenza della mancata acquisizione del consenso informato, unicamente un danno biologico, ai fini dell'individuazione della causa "immediata" e "diretta" (ex art. 1223 c.c.) di tale danno-conseguenza, occorre accertare, mediante giudizio controfattuale, quale sarebbe stata la scelta del paziente ove correttamente informato, atteso che, se egli avesse prestato senza riserve il consenso a quel tipo di intervento, la conseguenza dannosa si sarebbe dovuta imputare esclusivamente alla lesione del diritto alla salute determinata dalla successiva errata esecuzione della prestazione professionale, mentre, se egli avesse negato il consenso, il danno biologico scaturente dalla inesatta esecuzione della prestazione sanitaria sarebbe riferibile "ab origine" alla violazione dell'obbligo informativo, e concorrerebbe, unitamente all'errore relativo alla prestazione sanitaria, alla sequenza causale
18 produttiva della lesione della salute quale danno-conseguenza.” (Cass.
n. 28985 del 11/11/2019).
Per quanto, infine, concerne il danno patrimoniale, pare opportuno innanzitutto premettere che, al fine di evitare indebite locupletazioni del danneggiato, che, secondo l'analisi economica del diritto, deve essere ricollocato sulla medesima curva di indifferenza in cui si sarebbe trovato in assenza dell'illecito, non possono essere riconosciuti allo stesso contemporaneamente sia la restituzione di quanto versato per l'esecuzione dell'intervento chirurgico, sia gli importi necessari per emendare il danno.
Ciò posto, pare maggiormente corrispondente agli interessi dell'attrice, riconoscere all'attrice stessa gli importi relativi agli esborsi per gli interventi correttivi eseguiti presso lo studio del dott. anziché risarcire alla stessa gli esborsi per le Per_2
prestazioni erronee effettuate dal dott. CP_2
Conseguentemente, si devono risarcire a le spese riabilitative Parte_1
dalla stessa sostenute per porre rimedio agli esiti delle incongrue prestazioni eseguite presso il che, secondo il listino prezzi Controparte_5
dello studio ammontano ad euro 21.150,00, in quanto trattasi di somme Per_2
sborsate dall'attrice per emendare il danno conseguente alle condotte imperite dei sanitari operanti nella struttura convenuta (cfr. p. 27 c.t.u.).
A tal riguardo, questo Giudice ritiene di dover risarcire all'attrice gli importi effettivamente pagati per emendare il danno arrecatole dalle condotte imperite effettuate presso lo studio odontoiatrico del dott. anziché la minor CP_2
somma che la stessa avrebbe potuto spendere se si fosse rivolta ad una struttura pubblica (cfr. p. 28 c.t.u.), dal momento che, come sancito inequivocabilmente da una recentissima sentenza della Suprema Corte di Cassazione, “Il risarcimento del pregiudizio patrimoniale corrispondente alle spese mediche sostenute dal danneggiato non può essere ridotto ai sensi dell'art. 1227, comma 2, c.c., per il sol fatto che egli abbia scelto di farsi curare da una struttura
19 privata anziché pubblica, non essendo configurabile alcun obbligo di rivolgersi al sistema sanitario nazionale.” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 29308 del 23/10/2023).
A tale somma devono inoltre aggiungersi ulteriori somme relative a spese documentate che l'attrice ha sostenuto per la “esecuzione di accertamenti strumentali, che ammontano complessivamente a 703,00 Euro, da ritenersi pertinenti e congrue, così come quelle relative all'acquisto di prodotti farmaceutici
(64,24 Euro)”, oltre che gli esborsi correlati alle spese della consulenza, pari ad euro
55,00 per l'esecuzione dell' richiesta dal collegio peritale e ad Parte_2
euro 976,00 per le prestazioni medico-legali eseguite dal CT di parte attrice, Dott.
(cfr. p. 24 c.t.u.). Persona_5
Si ritiene, invece, di non dover corrispondere alcun importo in relazione alla componente del “lucro cessante” del danno richiesta dalla sig.ra in quanto non Pt_1
risulta in alcun modo provato, neanche in via presuntiva, il nesso di causalità fra l'asserita diminuzione di fatturato della società dell'attrice e il danno all'arcata dentaria inferiore subito dalla stessa.
Conseguentemente, il complessivo danno, patrimoniale che deve essere liquidato a è pari ad euro 22.948,24, a cui devono aggiungersi Parte_1
ulteriori euro 1.560,63 per il danno non patrimoniale da invalidità temporanea, per un totale quindi di euro 24.508,87.
Da oggi, giorno della liquidazione, all'effettivo saldo decorrono gli interessi legali sulla somma rivalutata.
Pertanto, il e devono essere Controparte_5 Controparte_2
condannati al pagamento in solido, in favore di della complessiva Parte_1
20 somma di euro 24.508,87, liquidata in moneta attuale, oltre interessi, al tasso legale, dalla data della presente sentenza al saldo effettivo.
Pe quanto riguarda il riparto interno delle rispettive quote di responsabilità, esse si presumono uguali, in applicazione dell'art. 2055 c.c.
Ciò posto, condanna la a tenere Parte_3
indenne il proprio assicurato, dott. di quanto egli sarà tenuto Controparte_2
effettivamente a pagare all'attrice, nei limiti del massimale previsto dalla polizza n.
02747449 da lui sottoscritta e con applicazione di una franchigia di euro 2.500,00 come previsto nel Fascicolo informativo al capitolo “Massimale assicurato e scoperto”.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, non ravvisandosi i requisiti per la condanna per lite temeraria ex art 96 c.p.c.
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio vanno poste definitivamente a carico del e di . Controparte_5 Controparte_2
La presente sentenza è dichiarata provvisoriamente esecutiva ex lege.
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P. Q. M.
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Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la responsabilità del Controparte_5
in persona del legale rappresentante pro tempore, e di
[...]
e risolve il relativo contratto di prestazione d'opera CP_2
professionale;
- condanna il in persona del Controparte_5
legale rappresentante pro tempore, e di al Controparte_2
pagamento, in favore dell'attore, della somma di euro 24.508,87, liquidata in moneta attuale, oltre interessi, al tasso legale, dalla data della presente sentenza al saldo effettivo;
21 - pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a carico del e di Controparte_5 [...]
CP_2
- condanna la Compagnia Assicuratrice a tenere CP_3 CP_3
indenne il proprio assicurato, dott. di quanto egli sarà Controparte_2
tenuto effettivamente a pagare all'attrice, nei limiti del massimale previsto dalla polizza n. 02747449 da lui sottoscritta e con applicazione di una franchigia di euro 2.500,00;
- rigetta le altre domande, eccezioni ed istanze proposte dalle parti;
- condanna il e Controparte_5 [...]
a rifondere all'attore le spese processuali, che liquida, in CP_2
Euro 786,00 per esborsi ed anticipazioni e in Euro € 6.600,10 per onorario di avvocato (ivi compreso quello relativo alla fase stragiudiziale), oltre spese forfettarie nella misura del 15%, oltre I.V.A. e C.P.A., da distrarsi a favore dell'
Avv. Teresina Lipiani;
- dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Così deciso in Milano, 08/01/2025
Il Giudice
Paola Gandolfi
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