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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 26/11/2025, n. 1076 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1076 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 733/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
III SEZIONE CIVILE – LAVORO E PREVIDENZA
CAUSA n. r.g. 733/2024
tra
Parte_1
RICORRENTE/I
e
Controparte_1
[...]
RESISTENTE/I
Oggi 25/11/2025 ad ore 16.50 il Giudice, dott. AN NG, dà atto che:
Per l'Avv. STURA MARISA ha depositato le note di trattazione scritta. Parte_1
Per Controparte_1
l'Avv. SILINGARDI GIOVANNI ha depositato le note di trattazione scritta.
[...]
Dato atto di quanto sopra, il Giudice decide la causa mediante deposito della seguente sentenza.
Il Giudice Del Lavoro
AN NG
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
III SEZIONE CIVILE – LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. AN NG, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 733/2024 promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA CARDINAL Parte_1 C.F._1
MORONE 35 41121 MODENA, rappresentato e difeso dall'Avv. STURA MARISA e dall'Avv.
MASETTI SONIA;
RICORRENTE/I
contro
Controparte_1
(C.F. ), elettivamente domiciliata in VIA C. COSTA N. 29/31 41123
[...] P.IVA_1
MODENA, rappresentata e difesa dall'Avv. SILINGARDI GIOVANNI;
RESISTENTE/I
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 6.5.2024, , premettendo di aver dovuto adire Parte_1
l'autorità giudiziaria per il riconoscimento dei postumi di un infortunio subito in data 27.3.2018, introducendo il giudizio RG n. 509/2019 Tribunale di Modena, conclusosi, dopo che la consulente aveva riconosciuto un danno permanente del 17 %, con una definizione bonaria e la conseguente costituzione a favore del ricorrente la rendita vitalizia come per legge, eccependo che l' gli avrebbe comunicato CP_1 di avere ridotto al 14% il danno permanente, presumibilmente per avere riscontrato un miglioramento pagina 2 di 5 dei postumi, con conseguente soppressione della rendita, mentre – a suo dire - il quadro menomativo non solo non sarebbe migliorato, ma si sarebbe ulteriormente aggravato, ha spiegato le seguenti conclusioni:
“dirsi tenuto e condannarsi l' Controparte_1 in persona del legale rappresentante, a corrispondere al ricorrente la rendita di legge
[...] parametrata ad un danno permanente del 19% o, in subordine del 17%, con decorrenza dalla data della soppressione della rendita”.
Si è costituito l' , deducendo l'infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto. CP_1
Istruita mediante acquisizione dei documenti prodotti dalle parti e con l'espletamento di CTU, la causa
è stata trattenuta in decisione all'esito dello scambio di note scritte.
Non contestate tra le parti l'effettiva insorgenza del quadro patologico, l'attribuibilità causale degli esiti disfunzionali conclamati rispetto all'evento infortunistico, il thema decidendum attiene all'eventuale entità delle menomazioni all'integrità psico-fisica patite.
Dunque, nel presente giudizio è stato conferito incarico a CTU medico-legale, la quale – dopo esame del periziato e attenta analisi della documentazione medica presente in atti – ha rassegnato le seguenti conclusioni: “In seguito all'attenta disamina della documentazione sanitaria pervenuta agli atti e della visita effettuata sul periziando è stato possibile ricostruire la vicenda clinica afferente al sig.
[...]
e rispondere al quesito posto dal Giudice in sede di conferimento di incarico: Pt_1
-determini l'entità dei postumi permanenti derivanti dall'infortunio per cui è causa, residuati in capo al ricorrente alla data della revoca della rendita ovvero nel periodo intercorso tra questa e la data della visita
Attualmente residuano i seguenti postumi:
-esiti di frattura f2 1 dito piede dx con deviazione in valgo e subanchilosi della if e mf (5%, cod.303+305)
-esiti amputazione 2 dito (1%, cod 289)
-esiti amputazione del 3 dito (1%, cod 289)
-esiti di frattura composta 4 dito piede dx e distacco parcellare 5 dito con residua lieve deviazione in varo (2%)
-segni di sofferenza vascolare dita e avampiede dx (2%, cod 27) Menomazione all'integrita' psicofisica ex ex art 13 D.Lgs 38/2000 pari all'11%
Menomazione all'integrita' psicofisica complessiva (comprensiva della preesistenza del 2001 del 7%)
pagina 3 di 5 17%”.
Con le note di trattazione scritta del 15.10.2025, la parte ricorrente ha eccepito che la CTU non avrebbe tenuto conto del referto relativo all'RX del 09.03.24, recante la seguente diagnosi: “…Segni degenerativo-artrosici a carico dell'articolazione tibio-tarsica….Tono calcico diffusamente ridotto…”.
Si è dunque richiesto al consulente di prendere posizione su tale documento medico.
Il CTU ha così integrato le proprie conclusioni: dall'RX sopra menzionato “sono rilevabili unicamente gli esiti della amputazione completa del 2 dito e delle falangi intermedia e distale del 3 dito, ormai stabilizzati trattandosi di perdite anatomiche non suscettibili di modificazioni. Lo sperone calcaneare non
è invece correlabile al trauma da schiacciamento conseguente all'infortunio per cui è causa ma legato a fatti degenerativi comuni tanto che risulta presente anche a sn. Gli aspetti artrosico degenerativi alla caviglia sn non sono oggetto della presente valutazione riguardante il piede dx ma al pregresso trauma con frattura trimalleolare gia' valutato 7% Per le ragioni sopra esposte si conferma la valutazione già espressa e condivisa con i CCTTPP”.
L'ausiliario del giudice ha adottato un metodo di indagine serio e razionale, provvedendo ad accertamenti dettagliati e approfonditi. Trattasi di indagine tecnica che questo giudice reputa di dover condividere e fare propria, in quanto le motivazioni sono esaustive, prive di vizi logici e aderenti alla documentazione sanitaria. I CC.TT.PP non hanno sollevato contestazione.
Né, d'altronde, risultano altrimenti dedotte carenze o deficienze diagnostiche né risultano allegate affermazioni illogiche e scientificamente errate, o indicate omissioni degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente e quella della parte circa l'entità e l'incidenza del dato patologico;
al di fuori di tale ambito, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico (cfr. Cass. 7341/2004).
D'altra parte, come correttamente evidenziato dalla difesa dell' , secondo l'id quod plerumque CP_1 accidit non è infrequente che il mero decorso del tempo conduca a un miglioramento dei postumi permanenti piuttosto che un peggioramento.
Il ricorso merita dunque parziale accoglimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
Si precisa che, in applicazione del principio stabilito dall'art. 91 c.p.c., le stesse sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto 1) delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, 2)
pagina 4 di 5 dell'importanza, della natura, delle difficoltà e del valore dell'affare, 3) delle condizioni soggettive del cliente, 4) dei risultati conseguiti, 5) del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, nonché delle previsioni delle tabelle allegate al decreto del Ministro della Giustizia n. 147 del
13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022, in vigore dal 23/10/20228. In particolare si fa riferimento, stante il carattere comunque non vincolante delle dette tariffe, al loro valore minimo per lo studio della controversia, per la fase introduttiva, per la fase di trattazione e per la fase decisoria (per controversie di valore compreso tra € 5.200,00 e € 26.000,00), e si determina in € 2.697,00 il compenso complessivo, giusta l'aumento per la pluralità di parti aventi la stessa posizione processuale. Ai compensi si aggiunge il rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% degli stessi (espressamente reintrodotto dall'art. 2 del D.M. 55/2014, non modificato in parte qua), oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Pone le spese di CTU definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa:
1. DICHIARA che è in possesso dei requisiti di legge per beneficiare della Parte_1 rendita prevista per le lesioni della integrità fisica in misura del 17%, secondo la “tabella indennizzo danno biologico” allegata al D.L.vo n.38/2000, sin dalla data della revoca (1.4.2014)
e, per l'effetto,
2. CO l' in persona del suo legale rappresentante, al pagamento e al CP_1 mantenimento della corrispondente prestazione assicurativa dalla data suindicata, oltre agli interessi legali come per legge;
3. CO l' in persona del suo legale rappresentante, al pagamento delle spese di CP_1 lite, liquidate in € 2.697,00, oltre rimb. forf., IVA e CPA, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.;
4. PONE le spese di CTU definitivamente a carico dell' . CP_1
Modena, 25 novembre 2025
Il Giudice Del Lavoro
AN NG
pagina 5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
III SEZIONE CIVILE – LAVORO E PREVIDENZA
CAUSA n. r.g. 733/2024
tra
Parte_1
RICORRENTE/I
e
Controparte_1
[...]
RESISTENTE/I
Oggi 25/11/2025 ad ore 16.50 il Giudice, dott. AN NG, dà atto che:
Per l'Avv. STURA MARISA ha depositato le note di trattazione scritta. Parte_1
Per Controparte_1
l'Avv. SILINGARDI GIOVANNI ha depositato le note di trattazione scritta.
[...]
Dato atto di quanto sopra, il Giudice decide la causa mediante deposito della seguente sentenza.
Il Giudice Del Lavoro
AN NG
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
III SEZIONE CIVILE – LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. AN NG, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 733/2024 promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA CARDINAL Parte_1 C.F._1
MORONE 35 41121 MODENA, rappresentato e difeso dall'Avv. STURA MARISA e dall'Avv.
MASETTI SONIA;
RICORRENTE/I
contro
Controparte_1
(C.F. ), elettivamente domiciliata in VIA C. COSTA N. 29/31 41123
[...] P.IVA_1
MODENA, rappresentata e difesa dall'Avv. SILINGARDI GIOVANNI;
RESISTENTE/I
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 6.5.2024, , premettendo di aver dovuto adire Parte_1
l'autorità giudiziaria per il riconoscimento dei postumi di un infortunio subito in data 27.3.2018, introducendo il giudizio RG n. 509/2019 Tribunale di Modena, conclusosi, dopo che la consulente aveva riconosciuto un danno permanente del 17 %, con una definizione bonaria e la conseguente costituzione a favore del ricorrente la rendita vitalizia come per legge, eccependo che l' gli avrebbe comunicato CP_1 di avere ridotto al 14% il danno permanente, presumibilmente per avere riscontrato un miglioramento pagina 2 di 5 dei postumi, con conseguente soppressione della rendita, mentre – a suo dire - il quadro menomativo non solo non sarebbe migliorato, ma si sarebbe ulteriormente aggravato, ha spiegato le seguenti conclusioni:
“dirsi tenuto e condannarsi l' Controparte_1 in persona del legale rappresentante, a corrispondere al ricorrente la rendita di legge
[...] parametrata ad un danno permanente del 19% o, in subordine del 17%, con decorrenza dalla data della soppressione della rendita”.
Si è costituito l' , deducendo l'infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto. CP_1
Istruita mediante acquisizione dei documenti prodotti dalle parti e con l'espletamento di CTU, la causa
è stata trattenuta in decisione all'esito dello scambio di note scritte.
Non contestate tra le parti l'effettiva insorgenza del quadro patologico, l'attribuibilità causale degli esiti disfunzionali conclamati rispetto all'evento infortunistico, il thema decidendum attiene all'eventuale entità delle menomazioni all'integrità psico-fisica patite.
Dunque, nel presente giudizio è stato conferito incarico a CTU medico-legale, la quale – dopo esame del periziato e attenta analisi della documentazione medica presente in atti – ha rassegnato le seguenti conclusioni: “In seguito all'attenta disamina della documentazione sanitaria pervenuta agli atti e della visita effettuata sul periziando è stato possibile ricostruire la vicenda clinica afferente al sig.
[...]
e rispondere al quesito posto dal Giudice in sede di conferimento di incarico: Pt_1
-determini l'entità dei postumi permanenti derivanti dall'infortunio per cui è causa, residuati in capo al ricorrente alla data della revoca della rendita ovvero nel periodo intercorso tra questa e la data della visita
Attualmente residuano i seguenti postumi:
-esiti di frattura f2 1 dito piede dx con deviazione in valgo e subanchilosi della if e mf (5%, cod.303+305)
-esiti amputazione 2 dito (1%, cod 289)
-esiti amputazione del 3 dito (1%, cod 289)
-esiti di frattura composta 4 dito piede dx e distacco parcellare 5 dito con residua lieve deviazione in varo (2%)
-segni di sofferenza vascolare dita e avampiede dx (2%, cod 27) Menomazione all'integrita' psicofisica ex ex art 13 D.Lgs 38/2000 pari all'11%
Menomazione all'integrita' psicofisica complessiva (comprensiva della preesistenza del 2001 del 7%)
pagina 3 di 5 17%”.
Con le note di trattazione scritta del 15.10.2025, la parte ricorrente ha eccepito che la CTU non avrebbe tenuto conto del referto relativo all'RX del 09.03.24, recante la seguente diagnosi: “…Segni degenerativo-artrosici a carico dell'articolazione tibio-tarsica….Tono calcico diffusamente ridotto…”.
Si è dunque richiesto al consulente di prendere posizione su tale documento medico.
Il CTU ha così integrato le proprie conclusioni: dall'RX sopra menzionato “sono rilevabili unicamente gli esiti della amputazione completa del 2 dito e delle falangi intermedia e distale del 3 dito, ormai stabilizzati trattandosi di perdite anatomiche non suscettibili di modificazioni. Lo sperone calcaneare non
è invece correlabile al trauma da schiacciamento conseguente all'infortunio per cui è causa ma legato a fatti degenerativi comuni tanto che risulta presente anche a sn. Gli aspetti artrosico degenerativi alla caviglia sn non sono oggetto della presente valutazione riguardante il piede dx ma al pregresso trauma con frattura trimalleolare gia' valutato 7% Per le ragioni sopra esposte si conferma la valutazione già espressa e condivisa con i CCTTPP”.
L'ausiliario del giudice ha adottato un metodo di indagine serio e razionale, provvedendo ad accertamenti dettagliati e approfonditi. Trattasi di indagine tecnica che questo giudice reputa di dover condividere e fare propria, in quanto le motivazioni sono esaustive, prive di vizi logici e aderenti alla documentazione sanitaria. I CC.TT.PP non hanno sollevato contestazione.
Né, d'altronde, risultano altrimenti dedotte carenze o deficienze diagnostiche né risultano allegate affermazioni illogiche e scientificamente errate, o indicate omissioni degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente e quella della parte circa l'entità e l'incidenza del dato patologico;
al di fuori di tale ambito, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico (cfr. Cass. 7341/2004).
D'altra parte, come correttamente evidenziato dalla difesa dell' , secondo l'id quod plerumque CP_1 accidit non è infrequente che il mero decorso del tempo conduca a un miglioramento dei postumi permanenti piuttosto che un peggioramento.
Il ricorso merita dunque parziale accoglimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
Si precisa che, in applicazione del principio stabilito dall'art. 91 c.p.c., le stesse sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto 1) delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, 2)
pagina 4 di 5 dell'importanza, della natura, delle difficoltà e del valore dell'affare, 3) delle condizioni soggettive del cliente, 4) dei risultati conseguiti, 5) del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, nonché delle previsioni delle tabelle allegate al decreto del Ministro della Giustizia n. 147 del
13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022, in vigore dal 23/10/20228. In particolare si fa riferimento, stante il carattere comunque non vincolante delle dette tariffe, al loro valore minimo per lo studio della controversia, per la fase introduttiva, per la fase di trattazione e per la fase decisoria (per controversie di valore compreso tra € 5.200,00 e € 26.000,00), e si determina in € 2.697,00 il compenso complessivo, giusta l'aumento per la pluralità di parti aventi la stessa posizione processuale. Ai compensi si aggiunge il rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% degli stessi (espressamente reintrodotto dall'art. 2 del D.M. 55/2014, non modificato in parte qua), oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Pone le spese di CTU definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa:
1. DICHIARA che è in possesso dei requisiti di legge per beneficiare della Parte_1 rendita prevista per le lesioni della integrità fisica in misura del 17%, secondo la “tabella indennizzo danno biologico” allegata al D.L.vo n.38/2000, sin dalla data della revoca (1.4.2014)
e, per l'effetto,
2. CO l' in persona del suo legale rappresentante, al pagamento e al CP_1 mantenimento della corrispondente prestazione assicurativa dalla data suindicata, oltre agli interessi legali come per legge;
3. CO l' in persona del suo legale rappresentante, al pagamento delle spese di CP_1 lite, liquidate in € 2.697,00, oltre rimb. forf., IVA e CPA, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.;
4. PONE le spese di CTU definitivamente a carico dell' . CP_1
Modena, 25 novembre 2025
Il Giudice Del Lavoro
AN NG
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