Articolo 8 della Legge 16 agosto 1962, n. 1354
Articolo 7Articolo 9
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18 settembre 1962
Art. 8.
L'acqua impiegata per la preparazione dei mosti di birra e per il lavaggio dei recipienti e degli attrezzi deve essere potabile e tale requisito deve essere accertato dall'Autorita' sanitaria anche mediante periodici controlli analitici.
I serbatoi e la rete di distribuzione interna della acqua potabile debbono essere costruiti e mantenuti in modo da garantire l'acqua da ogni possibile causa di inquinamento.
Entrata in vigore il 18 settembre 1962