Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 13/06/2025, n. 2709 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2709 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° ____________________
Reg. Sent. Lav.
Cron. ______________
N° __________ Reg. Gen. Lav.
F.A. _________________
Addì _____________
REPUBBLICA ITALIANA Rilasciata spedizione in forma esecutiva all'Avv. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in ______________________
persona del Giudice Onorario Marta Capuano, nella causa iscritta al N.
9292/2024 R.G.L. promossa
D A Per ___________________
rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
ALBERGHINA ROSALIA ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in VIA MAGGIORE TOSELLI, 2 -PALERMO.
- ricorrente -
C O N T R O
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, CP_1
Il Cancelliere domiciliato legalmente in Roma ed elettivamente in Palermo, Ufficio
Legale Distrettuale , Via Laurana n. 59, con l'Avv. Michele Alcuri CP_1
che lo rappresenta e difende per mandato generale alle liti rogato in
Roma dal Notaio Persona_1
- resistente –
All'esito dell'udienza del 10/06/2025, trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Con ricorso depositato il 18.6.2024 il ricorrente indicato in epigrafe, contestando le risultanze dell'accertamento tecnico preventivo espletato ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c., convenne in giudizio l' per sentir accertare il suo possesso dei requisiti sanitari CP_1 richiesti dalla legge per fruire dell'indennità d'accompagnamento dalla data di presentazione della domanda in via amministrativa.
Resistette in giudizio l convenuto, eccependo l'infondatezza della domanda di CP_2
cui chiese il rigetto.
La causa, istruita mediante consulenza tecnica d'ufficio e disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter cpc, è stata decisa all'odierna udienza.
La domanda è infondata.
Ed invero, il consulente tecnico d'ufficio, sulla base degli accertamenti clinici e degli esami complementari effettuati, ha ritenuto che “Considerando le patologie relative al
Signor ed accertate nel corso della presente consulenza tecnica, si Parte_1
conclude affermando che le stesse non hanno determinato i presupposti per il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento.” (cfr. relazione in atti).
Le conclusioni cui è pervenuto il CTU vanno certamente condivise, sol che si abbia riguardo alla assenza di vizi logici ed alla coerenza con gli accertamenti eseguiti, riferiti con la relazione in atti.
Alla stregua delle suesposte considerazioni la domanda va respinta.
Alla soccombenza non segue la condanna al pagamento delle spese di lite, avendo parte ricorrente fornito la dichiarazione sostitutiva richiesta dall'art.152 disp. att. c.p.c., come novellato dal D.L.269 del 30.9.2003.
Rimangono, definitivamente, a carico dell' le spese per la consulenza tecnica già CP_1
liquidate.
P.Q.M.
Respinge il ricorso e dichiara che il ricorrente non è tenuto alla rifusione delle spese di lite.
Pone definitivamente a carico dell' le spese liquidate per la consulenza tecnica. CP_1
Così deciso in Palermo il 13/06/2025
IL GIUDICE O.
Marta Capuano