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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 03/10/2025, n. 874 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 874 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FROSINONE
Sezione Lavoro
Nella persona del Dott. Massimo Lisi, quale Giudice del lavoro presso il Tribunale di Frosinone, all'udienza del 6.10.2025, svolta mediante il deposito in telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa di previdenza iscritta al Ruolo Generale Controversie Lavoro e Previdenza per l'anno
2024, al n.2349, vertente tra
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Frosinone, via Adige Parte_1 C.F._1
41, presso lo studio dell'Avv. Francesco Mei, che lo rappresenta e difende in forza di delega in atti
ricorrente contro
- in Controparte_1 persona del legale rappr.te p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Luciano Giuseppe Caputo, come da procura generale in atti, ed elett.te dom.to in Frosinone, Viale Marconi n. 31
resistente
Oggetto del giudizio: indennizzo/rendita da malattia professionale
Conclusioni: per ciascuna parte, quelle del rispettivo atto costitutivo, da intendersi qui integralmente riportate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 04/07/2024, ha dedotto che: 1) svolge attività di Parte_1 meccanico di mezzi pesanti;
2) nello svolgimento dell'attività lavorativa, provvede a riparare i mezzi occupandosi sia dei componenti meccanici (motori, freni, trasmissioni, cinghie e pistoni), sia dei sistemi elettrici ed elettronici;
smonta, sostituisce e rimonta le parti da riparare;
3) era sottoposto, per almeno 8 ore al giorno, ad impegno di forza, dovuto allo spostamento di pezzi da sostituire dal peso elevato;
all'assunzione di posizioni scomode ed incongrue;
alla esecuzione di movimenti ciclici ripetitivi dovuti alle lavorazioni effettuate;
4) tale attività avevaa determinato l'insorgenza di una spondilodiscoartrosi lombare, da considerare quale malattia professionale, per la quale ha presentato denuncia di malattia professionale all' ma senza esito. CP_1
Tanto esposto e ritenuto di aver comunque diritto all'indennizzo per il danno biologico procuratogli dalla suddetta malattia, nella misura almeno pari al 6%, l'attore ha chiesto al Tribunale di Frosinone, in funzione di Giudice del Lavoro, di condannare l' a liquidare la predetta CP_1 prestazione, con vittoria di spese.
Fissata l'udienza di discussione e notificati ricorso e decreto, si è costituito l' negando CP_1
l'eziologia lavorativa della malattia del ricorrente ed instando quindi per il rigetto del ricorso.
La causa è stata istruita con l'escussione testimoniale e con l'espletamento di C.T.U. medico legale. Depositata la relazione peritale, all'esito della discussione svolta mediante il deposito telematico di note scritte, il Giudice adito ha deciso la controversia con sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ai fini del giudizio rilevano sia le deposizioni testimoniali, sia principalmente le risultanze della
C.T.U. medico legale redatta dal Dott. . Per_1
Dalla stessa perizia emerge in maniera chiara che il ricorrente presenta sì una spondilodiscoartrosi con multiple prostrusioni discali, ma che la stessa non ha eziologia professionale.
Il perito ha evidenziato, in particolare, che la storia clinica e lavorativa non depongono per il riconoscimento della malattia professionale richiesta non raggiungendo il necessario grado di probabilità qualificata;
inoltre l'attività lavorativa svolta non comportava una continuativa assunzione di posture anomale, né il ripetuto sollevamento di gravi, né una significativa e continuativa esposizione a vibrazioni.
Per quanto esposto, il C.T.U. ha ritenuto non sufficientemente dimostrata l'origine professionale della patologia sopra descritta.
Pertanto, nell'assoluta mancanza di fatti e circostanze comunque concludenti in senso diverso
- non forniti dalla difesa attrice - non si può pervenire ad altra conclusione che a quella del rigetto del ricorso, giacché lo stesso era stato proposto su presupposti che l'espletata C.T.U. medico legale ha accertato essere infondati.
L'attore non è tenuto a rifondere all'ente convenuto le spese di lite, avendo provato la ricorrenza delle condizioni di esonero di cui all'art.152 disp. att. c.p.c..
A carico dell' restano definitivamente le spese di C.T.U., liquidate con separato decreto. CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede: 1) rigetta il ricorso;
2) dichiara l'attore non tenuto a rifondere all'ente convenuto le spese di lite;
3) pone definitivamente a carico dell'Istituto le spese di C.T.U., liquidate con separato decreto.
Frosinone, 6.10.2025 Il Giudice del Lavoro
Dott. Massimo Lisi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FROSINONE
Sezione Lavoro
Nella persona del Dott. Massimo Lisi, quale Giudice del lavoro presso il Tribunale di Frosinone, all'udienza del 6.10.2025, svolta mediante il deposito in telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa di previdenza iscritta al Ruolo Generale Controversie Lavoro e Previdenza per l'anno
2024, al n.2349, vertente tra
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Frosinone, via Adige Parte_1 C.F._1
41, presso lo studio dell'Avv. Francesco Mei, che lo rappresenta e difende in forza di delega in atti
ricorrente contro
- in Controparte_1 persona del legale rappr.te p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Luciano Giuseppe Caputo, come da procura generale in atti, ed elett.te dom.to in Frosinone, Viale Marconi n. 31
resistente
Oggetto del giudizio: indennizzo/rendita da malattia professionale
Conclusioni: per ciascuna parte, quelle del rispettivo atto costitutivo, da intendersi qui integralmente riportate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 04/07/2024, ha dedotto che: 1) svolge attività di Parte_1 meccanico di mezzi pesanti;
2) nello svolgimento dell'attività lavorativa, provvede a riparare i mezzi occupandosi sia dei componenti meccanici (motori, freni, trasmissioni, cinghie e pistoni), sia dei sistemi elettrici ed elettronici;
smonta, sostituisce e rimonta le parti da riparare;
3) era sottoposto, per almeno 8 ore al giorno, ad impegno di forza, dovuto allo spostamento di pezzi da sostituire dal peso elevato;
all'assunzione di posizioni scomode ed incongrue;
alla esecuzione di movimenti ciclici ripetitivi dovuti alle lavorazioni effettuate;
4) tale attività avevaa determinato l'insorgenza di una spondilodiscoartrosi lombare, da considerare quale malattia professionale, per la quale ha presentato denuncia di malattia professionale all' ma senza esito. CP_1
Tanto esposto e ritenuto di aver comunque diritto all'indennizzo per il danno biologico procuratogli dalla suddetta malattia, nella misura almeno pari al 6%, l'attore ha chiesto al Tribunale di Frosinone, in funzione di Giudice del Lavoro, di condannare l' a liquidare la predetta CP_1 prestazione, con vittoria di spese.
Fissata l'udienza di discussione e notificati ricorso e decreto, si è costituito l' negando CP_1
l'eziologia lavorativa della malattia del ricorrente ed instando quindi per il rigetto del ricorso.
La causa è stata istruita con l'escussione testimoniale e con l'espletamento di C.T.U. medico legale. Depositata la relazione peritale, all'esito della discussione svolta mediante il deposito telematico di note scritte, il Giudice adito ha deciso la controversia con sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ai fini del giudizio rilevano sia le deposizioni testimoniali, sia principalmente le risultanze della
C.T.U. medico legale redatta dal Dott. . Per_1
Dalla stessa perizia emerge in maniera chiara che il ricorrente presenta sì una spondilodiscoartrosi con multiple prostrusioni discali, ma che la stessa non ha eziologia professionale.
Il perito ha evidenziato, in particolare, che la storia clinica e lavorativa non depongono per il riconoscimento della malattia professionale richiesta non raggiungendo il necessario grado di probabilità qualificata;
inoltre l'attività lavorativa svolta non comportava una continuativa assunzione di posture anomale, né il ripetuto sollevamento di gravi, né una significativa e continuativa esposizione a vibrazioni.
Per quanto esposto, il C.T.U. ha ritenuto non sufficientemente dimostrata l'origine professionale della patologia sopra descritta.
Pertanto, nell'assoluta mancanza di fatti e circostanze comunque concludenti in senso diverso
- non forniti dalla difesa attrice - non si può pervenire ad altra conclusione che a quella del rigetto del ricorso, giacché lo stesso era stato proposto su presupposti che l'espletata C.T.U. medico legale ha accertato essere infondati.
L'attore non è tenuto a rifondere all'ente convenuto le spese di lite, avendo provato la ricorrenza delle condizioni di esonero di cui all'art.152 disp. att. c.p.c..
A carico dell' restano definitivamente le spese di C.T.U., liquidate con separato decreto. CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede: 1) rigetta il ricorso;
2) dichiara l'attore non tenuto a rifondere all'ente convenuto le spese di lite;
3) pone definitivamente a carico dell'Istituto le spese di C.T.U., liquidate con separato decreto.
Frosinone, 6.10.2025 Il Giudice del Lavoro
Dott. Massimo Lisi