Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 06/06/2025, n. 403 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 403 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di
Teramo
Magistratura del Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro, Dr.Giuseppe Marcheggiani, nella causa iscritta al n°1089/2022
R.G.
TRA
nato/a in in data 16/12/1979, Parte_1 rappresentato/a e difeso/a dall'Avv. DI CARLO MARINA, come da procura in atti;
CONTRO in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli Avv. CP_1
BONANNI ALFREDO e altri, come da procura in atti ha pronunciato sentenza con il seguente
DISPOSITIVO
(art.127 ter c.p.c.)
Il Tribunale, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, così provvede:
• accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, condanna la l pagamento, CP_1 in favore di , della complessiva somma di € Parte_1
3.268,28, di cui € 389,85 per crediti di lavoro maturati ed insoluti alla data del 31 dicembre 2019 ed € 2.878,43 a titolo di crediti di lavoro maturati ed insoluti alla data di cessazione del rapporto di lavoro intercorso tra le parti, oltre interessi di legge e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto sino al soddisfo;
• compensa per metà le spese processuali e condanna la alla rifusione, in CP_1 favore della parte ricorrente, della residua quota delle spese di lite, quota che liquida in complessivi € 1.313,00, oltre spese generali nella misura del 15% dell'importo dei predetti compensi difensivi, I.V.A. e C.A.P., come per legge;
• fissa in giorni sessanta da oggi il termine di deposito della motivazione.
Così deciso in data di deposito telematico.
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr.Giuseppe Marcheggiani
1 di 10
Per la ricorrente:
“[…] 2. Accertare e dichiarare il diritto della Sig.ra a Parte_2
percepire la somma di euro lorde 63. 979, 97 dalla IN PERSONA DEL Parte_3
LIQUIDATORE E/O LEGALE RAPP. P.T.;
3. Condannare la ditta convenuta al pagamento della complessiva somma di €
63.979,97 di cui € 4.636,04 a titolo di TFR, 25.931,37 a titolo di differenze, straordinario 2679,37 salariali decurtati da diffida, totale euro 63. 979, 97 o quella diversa ritenuta più conforme a giustizia.
4. Condannare la ditta convenuta al pagamento di interessi e rivalutazione […]”.
Per la resistente:
“[…] rigettare in toto l'avverso ricorso e per l'effetto assolvere la esponente da ogni avversaria domanda […]”.
FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA
Con ricorso depositato il 23 giugno 2022 23/06/2022 e regolarmente notificato unitamente al decreto di fissazione dell'udienza di discussione,
[...]
adiva il Tribunale di Teramo al fine di sentir dichiarare il Parte_1
proprio diritto alla corresponsione di differenze retributive che assumeva maturate in ragione dell'orario di lavoro effettivamente osservato nel corso della prestazione della sua attività lavorativa a favore della società resistente a partire dal 5 aprile 2017 e sino al 28 settembre 2020 con la qualifica di barista e con l'inquadramento al livello 5.
Indicato l'orario di lavoro osservato come non inferiore alle dieci ore giornaliere per sei giorni alla settimana e nel periodo estivo per tutti i giorni della settimana, ha altresì dedotto di aver diritto a percepire le tredicesime mensilità degli anni 2017, 2018,
2019 e parte del 2020 e le festività ed ha quantificato l'importo delle proprie rivendicazioni economiche come risulta dal seguente prospetto:
“TFR EURO 4.636,04
DIFFERENZE SALARIALI EURO 42.198,74
TOTALE STRAORDINARI EURO 26.363,82
TOTALE LORDA DA PERCEPIRE EURO 63. 979, 97
(somma decurtata di euro 6108,00 diffida acc)”
La società convenuta si è costituita in giudizio per resistere alla domanda, assumendo di aver sempre remunerato la lavoratrice, impiegata in qualità di barista presso la struttura ricettiva all'insegna “Residence Kiara”, in conformità della quantità del lavoro
2 di 10 da lei prestato;
ha precisato che l'orario di lavoro aveva subito modificazioni nel corso del pluriennale rapporto intercorso tra le parti in funzione del carattere prevalentemente stagionale del fabbisogno di manodopera, con trasformazione dell'orario stesso, dai primi giorni del mese di settembre di ciascun anno e sino a tutto il mese di maggio dell'anno successivo, da tempo pieno a tempo parziale, secondo il seguente prospetto cronologico:
A. dal 05/04/2017 al 30/09/2017 tempo pieno;
B. dal 01/10/2017 al 31/05/2018 trasformazione in tempo parziale
C. dal 01/06/2018 al 31/08/2018 trasformazione a tempo pieno;
D. dal 01/09/2018 al 31/05/2019 trasformazione in tempo parziale;
E. dal 01/06/2019 al 31/08/2019 trasformazione a tempo pieno;
F. dal 01/09/2019 al 28/09/2020 trasformazione in tempo parziale.
La società ha poi indicato specificamente come fosse articolato l'orario di lavoro, sia nei periodi di impiego della lavoratrice a tempo pieno, sia negli altri, durante la giornata e durante la settimana, aggiungendo che nell'ultimo periodo del rapporto di lavoro la ricorrente era rimasta ingiustificatamente assente dall'azienda, omettendo di rispondere alle contestazioni disciplinari legittimamente elevate nei suoi riguardi.
Espletata l'istruttoria orale, con l'assunzione delle prove per testi ammesse a richiesta delle parti, la causa è stata rinviata per la discussione ed è stata infine decisa come da dispositivo, previo deposito, richiesto ad entrambe le parti, di conteggi utili a determinare le spettanze maturate a favore della ricorrente, redatti in conformità con i risultati istruttori.
RAGIONI DELLA DECISIONE
È noto che, ai sensi dell'art.2697 cod. civ., chiunque chieda l'attuazione della volontà della legge in relazione ad un diritto deve provare il fatto giuridico da cui fa discendere il preteso diritto, e quindi tutti gli elementi o requisiti necessari per legge alla nascita del diritto stesso che costituiscono le condizioni positive della pretesa, mentre non ha l'onere di provare l'inesistenza delle condizioni negative, cioè dei fatti idonei a impedire la nascita o il perdurare del vantato diritto. Tale prova è a carico del convenuto, interessato a dimostrare che il rapporto dedotto in giudizio in realtà non è sorto, ovvero, pur essendosi validamente costituito, si è poi estinto. In tema di inadempimento di obbligazioni e relativa ripartizione dell'onere della prova ex art. 2697
Cod.Civ., nel caso in cui sia dedotto l'inadempimento ovvero l'inesatto adempimento dell'obbligazione, al creditore istante è sufficiente dimostrare l'esistenza
3 di 10 dell'obbligazione, gravando invece sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento ovvero l'impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa a lui non imputabile (art.1218 Cod.Civ.). Nel contratto di lavoro, ai fini del riconoscimento del diritto alla retribuzione, pertanto, il lavoratore è tenuto a provare l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato, gravando invece sul datore di lavoro l'onere della prova dell'avvenuto adempimento delle sue obbligazioni ovvero dell'estinzione dell'obbligazione.
Nella fattispecie, la contestazione non investe l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato dedotto in ricorso e l'inquadramento lavorativo, del tutto pacifici tra le parti, ma l'orario di lavoro, atteso che la ricorrente assume di essere stata impiegata in regime di full-time (40 ore settimanali), mentre la parte convenuta ha sostenuto essere stato trasformato il contratto di lavoro, inizialmente a tempo pieno, in quello ad orario parziale durante i periodi di bassa stagione ed essere stata pertanto la lavoratrice retribuita in conformità con l'orario di lavoro così pattuito, come da buste paga da lei stessa prodotte.
Il D.l.vo n. 81 del 2015, all'art.5, dispone espressamente che la forma scritta del contratto di lavoro a tempo parziale è richiesta ad probationem e all'art.10 stabiisce che
“In difetto di prova in ordine alla stipulazione a tempo parziale del contratto di lavoro, su domanda del lavoratore e' dichiarata la sussistenza fra le parti di un rapporto di lavoro a tempo pieno, fermo restando, per il periodo antecedente alla data della pronuncia giudiziale, il diritto alla retribuzione ed al versamento dei contributi previdenziali dovuti per le prestazioni effettivamente rese”.
Il rapporto di lavoro subordinato, in assenza della prova di un rapporto "part-time", nascente da atto scritto, si presume quindi a tempo pieno ed è onere del datore di lavoro, che alleghi invece la durata limitata dell'orario di lavoro ordinario, fornire la prova della consensuale riduzione della prestazione lavorativa, per come chiarito dalla giurisprudenza (cfr. Cass., Sez. Lav., n. 5518 del 18/03/2004; Cass. Sez. lav. n. 2033 del
23/02/2000), con riferimento alla disciplina previgente al d.lgs. n.61 del 2000 (ora trasfuso nel d.lgs. n.81 del 2015), nella quale la forma scritta era peraltro richiesta ad substantiam, secondo l'interpretazione dell'art.5, comma 2, d.l. n.726 del 1984, convertito, con modificazioni, nella legge n.863 del 1984.
In base alla disciplina del contratto di lavoro subordinato a tempo parziale vigente al momento della stipulazione del contratto intercorso tra le parti, contenuta nel citato d.lgs. n.81 del 2015, dunque, la riduzione convenzionale della prestazione lavorativa
4 di 10 rispetto alla durata normale contrattuale, con riferimento alla giornata o alla settimana, mese o anno, è ammissibile, ma l'onere della relativa prova dev'essere assolto dall'imprenditore.
La stessa ricorrente ha prodotto le buste paga emesse nel corso del rapporto di lavoro dalla società resistente indicanti nei periodi di bassa stagione una percentuale di part time pari al 60% (nell'ultimo periodo pari al 45%) e la società resistente ha prodotto a sua volta sia la copia in suo possesso di tali documenti e del contratto di lavoro intercorso tra le parti, sia delle comunicazioni relative all'assunzione a tempo Pt_4 pieno e quelle relative alle successive variazioni dell'orario di lavoro, che rispecchiano le indicazioni rese in memoria difensiva circa le variazioni stesse, così come riportate in narrativa (oltre alla comunicazione finale di licenziamento del 28 settembre 2020), ossia quelle seguenti:
A. dal 05/04/2017 al 30/09/2017 tempo pieno;
B. dal 01/10/2017 al 31/05/2018 trasformazione in tempo parziale
C. dal 01/06/2018 al 31/08/2018 trasformazione a tempo pieno;
D. dal 01/09/2018 al 31/05/2019 trasformazione in tempo parziale;
E. dal 01/06/2019 al 31/08/2019 trasformazione a tempo pieno;
F. dal 01/09/2019 al 28/09/2020 trasformazione in tempo parziale.
Tali comunicazioni sono prive di sottoscrizione della lavoratrice, sicchè, di Pt_4
per sé, sono prive di valore di prova scritta in ordine alla concordata variazione dell'orario di lavoro per i periodi cui ciascuna di esse si riferisce.
Si ha altresì presente che, se è vero che l'art.421, secondo comma, c.p.c. prevede che nelle controversie in materia di rapporti di lavoro subordinato il giudice possa ammettere i mezzi di prova anche al di fuori dei limiti di ammissibilità stabiliti nel codice civile, tale disposizione risponde, tuttavia, alla finalità di ovviare alla disparità di posizioni esistente tra le parti del rapporto e quindi trova applicazione generalmente a favore del lavoratore.
Va peraltro osservato che l'istanza della società, di ammissione di prova per testi - circa l'osservanza da parte della ricorrente di un orario di lavoro conforme a quelli risultanti dalle singole variazioni comunicate al Centro per l'Impiego dal datore di lavoro e riportate in busta paga con indicazione nell'apposita casella della percentuale di part time –, è stata accolta in assenza di una specifica eccezione da parte del ricorrente di inammissibilità della prova ai sensi dell'art.5 d.lgs. n.81 del 2015,
5 di 10 Nella specie, pertanto, l'ammissione della prova orale volta a dimostrare l'osservanza da parte della lavoratrice di un orario di lavoro inferiore rispetto a quello a tempo pieno in alcuni periodi dell'anno trova fondamento nella disponibilità, anche nelle controversie assoggettate alla disciplina propria del rito del lavoro, dei limiti di ammissibilità della prova, con riferimento alle preclusioni poste nel codice civile.
L'inoperatività di tale divieto fa venir meno anche quello della prova per presunzioni.
La reiterazione della condotta attuata dalle parti - della redazione da parte del datore di lavoro di buste paga riferite ad un orario di lavoro part time e della sottoscrizione di esse da parte della lavoratrice nel corso del rapporto di lavoro senza contestazioni, si presta, in caso di prova dell'osservanza di fatto di un orario di lavoro a tempo parziale anziché a tempo pieno - ad essere valutata quale fondamento di presunzione circa la stipulazione tra le parti di accordi di variazione dell'orario di lavoro da full time a part time (e viceversa, al termine del periodo di bassa stagione ed in vista di quella estiva).
Per i contratti per i quali è richiesta la prova scritta, in ogni caso, la prova per testi è ammessa a condizione che ricorra uno dei casi previsti nell'art.2724 cod. civ., tra i quali
è compreso quello dell'esistenza di un principio di prova per iscritto;
ora, potendosi ravvisare tale principio di prova in qualsiasi scritto, proveniente dalla persona contro cui
è diretta la domanda, che faccia apparire verosimile il fatto allegato, nella specie l'ammissibilità della prova per testi risulta avvalorata dalla verisimiglianza dell'esistenza di pattuizioni di variazione dell'orario di lavoro, nelle date risultanti dalle comunicazioni inviate al Centro per l'impiego tramite la modulistica UNILAV, stante la riproduzione delle percentuali di part time, riportate nelle comunicazioni stesse, all'interno delle buste paga, firmate per ricevuta dall'attrice.
Si tratta, naturalmente, solo di un principio di prova scritta, essendo la sottoscrizione apposta dalla lavoratrice in calce alle buste paga da ritenersi idonea di per sé ad attestare la sola consegna dei documenti, anziché la correttezza dei dati lavorativi in essi riportati.
Fatte tali premesse, si procede dunque alla disamina dei risultati delle prove assunte, in ordine all'osservanza effettiva da parte della ricorrente dell'orario di lavoro indicato da lei nell'atto introduttivo quale risultante dal contratto full time sottoscritto, o degli orari varianti a seconda dei periodi stagionali dell'attività ricettiva svolta dalla resistente e dalla stessa riportati in buste paga tramite l'indicazione (o l'omessa indicazione, nei periodi di prestazione di lavoro a tempo pieno) della percentuale di part time.
6 di 10 Le deposizioni rese dai testi sentiti a richiesta della resistente in ordine a tali circostanze sono esenti da contraddizioni e provengono da soggetti che, in ragione delle attività lavorative rispettivamente svolte presso la società, sono da ritenersi direttamente informati delle circostanze riferite.
La teste (sentita all'udienza del 5 aprile 2023), occupata presso la Testimone_1
società dal 28 marzo 2019 al 31 dicembre 2020 e compagna del suo legale rappresentante, ha confermato che dall'01/06/2019 al 31/08/2019 vedeva l'attrice prendere servizio come barista dal martedì al venerdì, dalle ore 6:30 alle 10:30 e dalle
12:30 alle 14:30, con una pausa di due ore dalle 10:30 alle 12:30, durante la quale la sostituiva;
ha precisato che ella condivideva con la ricorrente la pausa di due ore tra l'orario di servizio della colazione e quello del pranzo, per poi allontanarsi insieme.
Circa l'orario di lavoro osservato dalla ricorrente negli altri giorni della settimana, sempre nel periodo dal 01/06/2019 al 31/08/2019, la teste ha confermato che vedeva la lavoratrice prendere servizio come barista, nei giorni del sabato e della domenica, dalle ore 6:30 alle 14:30, con una pausa pranzo di 30 minuti dalle ore 11:30 alle 12:00, con la spiegazione di essere stata solita consumare al volo il pranzo insieme alla ricorrente, senza invece poter rispondere alla domanda se il lunedì fosse il giorno di riposo settimanale, per avere la teste stessa fruito di tale giorno come riposo settimanale.
Circa, poi, l'orario di lavoro osservato dalla ricorrente nel periodo dal 01/04/2019 al
31/05/2019, la teste ha confermato che vedeva la signora Parte_1
prendere servizio come barista dal martedì alla domenica, dalle ore 7:00 alle 11:00, poiché ella giungeva al lavoro alle ore 7,00, così come nel mese di settembre 2019, quando la teste arrivava al lavoro alle ore 6,30.
La teste ha infine confermato che nel mese di novembre la struttura ricettiva era chiusa ed ha escluso di aver visto la ricorrente al lavoro nel 2020.
La deposizione resa da (sentita alla stessa udienza del 5 aprile Testimone_2
2023), rimasta in servizio il qualità di barista e di cameriera alle dipendenze della società resistente dall'01/10/2019 al 10/06/2020, collima in sostanza con quella resa dalla teste salvo che nel particolare dell'aver la indicato se stessa Tes_1 Tes_2 come lavoratrice addetta al bar nel turno dalle ore 11,00, dopo l'uscita dell'attrice, senza la presenza della dunque, indicata come addettavi nel turno pomeridiano, nei Tes_1
mesi di ottobre e dicembre 2019.
Tale difformità lascia impregiudicata l'attendibilità di entrambe le deposizioni, poiché si presta ad essere spiegata con la circostanza dell'essere la teste nella Tes_1
7 di 10 sua qualità di compagna del legale rappresentante della società, verisimilmente stata a disposizione per i servizi del bar anche la mattina, quando era comunque addetta ad essi la per poi rientrare nel pomeriggio presso la struttura ricettiva. Tes_2
Del pari attendibile, per coerenza di riferimenti e precisione di particolari, risulta la deposizione resa dalla teste (sentita all'udienza del 19 luglio Testimone_3
2023), assunta alle dipendenze della resistente dall'anno 2011 con mansioni di CP_2
addetta alle pulizie dei locali gestiti dalla siti a Giulianova, Lungomare Rodi Pt_3
e, in specie, degli appartamenti del residence, delle cucine e dell'attività di bar e ristorazione.
La - dopo aver confermato il fatto che nell'assolvimento delle sue mansioni, Tes_3
dal 2011, era solita procedere alla pulizia del bar e delle sale ristorante della Pt_3
nella fascia oraria che va dalle 5:00 alle 6:30 circa e, per la fascia pomeridiana, dalle
14:30, cioè al termine del servizio del pranzo, nonché il fatto che nell'assolvimento delle stesse mansioni, dal 2011, era solita procedere alla pulizia delle parti esterne dei locali gestiti dalla nella fascia oraria che va dalle 6:30 alle 8:00 ca – ha riferito che, CP_3
nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre dell'anno 2017 e nei mesi di giugno, luglio e agosto degli anni 2018 e 2019, vedeva la signora Parte_1
prendere servizio come barista, dal martedì alla domenica, alle ore 6:30 e
[...]
lasciare il posto di lavoro alle 14:30, poiché l'attrice stessa prendeva servizio dopo che la teste aveva finito la pulizia del bar. La stessa , poi, nel confermare come nei Tes_3
mesi di ottobre e dicembre dell'anno 2017, nei mesi da gennaio a maggio degli anni
2018 e 2019, nonché nei mesi di settembre, ottobre e dicembre degli anni 2018 e 2019, vedesse la signora prendere servizio in qualità di barista, Parte_1
dal martedì alla domenica, alle ore 07:00, ha indicato il motivo della riduzione dell'orario dicendo che "In questi mesi c'era poca gente e si cominciava a lavorare più tardi".
Circa la fruizione del riposo settimanale, la teste si è infine espressa nel senso che "la il lunedì non lavorava e il suo posto era coperto da altro personale, spesso anche Pt_1
da ; da ultimo, ha confermato la chiusura della struttura ricettiva nel Persona_1
mese di novembre ed il mancato incontro tra lei e la ricorrente presso tale struttura nel
2020.
Alla luce delle deposizioni riferite, senza prendere in esame quella resa dal figlio del legale rappresentante della società datrice, - dichiaratosi a conoscenza dei Tes_4 fatti per essersi recato giornalmente presso la struttura, ma astenutosi dall'indicare
8 di 10 particolari da cui rilevarne la diretta conoscenza dei fatti, salvo quella relativa alla chiusura della struttura nel mese di novembre di ciascun anno per lavori di manutenzione, a cui il teste era verisimilmente interessato in qualità di legale rappresentante della società titolare del diritto di proprietà sull'immobile adibito a struttura ricettiva -, si ritiene che il datore di lavoro abbia assolto all'onere, su di lui gravante, della prova dell'osservanza da parte della lavoratrice dell'orario di lavoro indicato nelle comunicazioni in atti. Pt_4
La circostanza dedotta dalla resistente, relativa alla variazione convenuta tra le parti dell'orario di lavoro rispetto alla misura a tempo pieno pattuita nel contratto di assunzione per i periodi di bassa stagione, dunque, risulta oggetto di presunzione grave in presenza di un'alternanza regolare dei periodi di lavoro a tempo pieno, dal giugno ai primi di settembre, a quelli di lavoro a tempo parziale al 60%, ossia per n.24 ore settimanali.
Risulta, invece, ingiustificata la riconduzione della retribuzione mensile, nelle buste paga dell'anno 2019 e precisamente dal 01/11/2019, ad orario di lavoro pari a n.18 ore settimanali (percentuale di part time del 45%).
Per come rilevato dall'estensore del conteggio di parte resistente redatto in esecuzione di quanto disposto in data 19/01/2024 con il decreto di fissazione dell'udienza davanti al GL a seguito dell'espletamento della prova delegata al GOP,
l'indicata riduzione è priva di giustificazione nel C/2 storico della lavoratrice (prodotto dalla stessa), redatto in base alle comunicazioni di variazione dell'orario di Pt_4
lavoro dalle n.40 ore settimanali a n.24 ore settimanali, nessuna delle quali - ed in particolare l'ultima - indicando invece la variazione a n.18 ore settimanali.
Si ritiene, pertanto, di dover concludere, in conformità con le conclusioni tratte dall'estensore del conteggio sopra indicato, con il riconoscimento dell'esistenza a favore della ricorrente di una differenza retributiva per la mensilità di novembre 2019
(in cui la ricorrente risulta accreditata dalla stessa società di lavoro prestato, nonostante che in tale mese la struttura ricettiva sia rimasta chiusa, come riferito dai testi), differenza (pari ad € 164,00), che, considerata anche una parte di 13^ mensilità 2019 a credito della ricorrente risultante dal conteggio in parola, genera una partita a favore della stessa per il 2019 pari a complessivi € 389,00.
Circa la situazione contabile alla data di cessazione del rapporto di lavoro, infine, deve rilevarsi, sempre in base al conteggio depositato dalla resistente (che appare conforme ai dati salariali applicati in busta paga, oltre che ai dati lavorativi risultati
9 di 10 dall'istruzione), che la lavoratrice ha maturato il diritto alla corresponsione di differenze retributive pari ad € 2.878,43, pure ricondiucibili alla riduzione unilaterale dell'orario di lavoro al quale è stata commisurata la retribuzione mensile, con la relativa incidenza sugli istituti di retribuzione differita (mensilità aggiuntive) e sul TFR, sempre al netto delle somme ammesse come percepite dalla lavoratrice, come da prospetto di cui alla penultima pagina della relazione depositata dalla parte resistente in esecuzione del citato decreto con cui si è disposta la redazione dei conteggi di parte.
In conclusione, la domanda trova parziale accoglimento e la società resistente va dichiarata tenuta e condannata a corrispondere alla ricorrente, la complessiva somma di
€ 3.268,28, di cui € 389,85 per crediti di lavoro maturati ed insoluti alla data del 31 dicembre 2019 ed € 2.878,43 a titolo di crediti di lavoro maturati ed insoluti alla data di cessazione del rapporto di lavoro intercorso tra le parti, con interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto sino al soddisfo, ai sensi dell'art.429, comma
3, c.p.c.
Le spese processuali, atteso l'accoglimento parziale della domanda, sono compensate per metà e seguono per la residua quota, liquidata in dispositivo, la soccombenza della resistente.
Così deciso in Teramo in data di deposito telematico.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(dott.Giuseppe Marcheggiani)
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