Ordinanza cautelare 5 dicembre 2025
Sentenza 4 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. V, sentenza 04/05/2026, n. 8174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 8174 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08174/2026 REG.PROV.COLL.
N. 14117/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 14117 del 2025, proposto da Cpl Concordia Soc. Coop., anche quale mandataria del costituendo R.T.I. con SOF S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG B7FC108D4E, rappresentato e difeso dagli avvocati Paolo Clarizia, Pier Paolo Nocito, Giulio Vitellozzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Lazio, in persona del Presidente della Giunta regionale, rappresentato e difeso dall'avvocato Fiammetta Fusco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- del provvedimento con il quale è stato precluso al r.t.i. PL di presentare, tramite Piattaforma e-procurement STELLA, la domanda di partecipazione alla procedura di gara per l'affidamento “ tramite convenzione, dei servizi di manutenzione degli impianti per gli enti della Regione Lazio e della Regione Umbria ”, Lotto 2;
- del provvedimento prot. n. 1095747 del 6.11.2025, con il quale la Regione Lazio ha respinto l'istanza di ammissione della PL Concordia alla procedura di gara finalizzata all'affidamento “tramite convenzione, dei servizi di manutenzione degli impianti per gli enti della Regione Lazio e della Regione Umbria”, Lotto 2, nonché di tutti gli atti ivi richiamati;
- degli artt. 1.1 e 13 del Disciplinare di gara, laddove prevede che in caso di malfunzionamento “ la Stazione Appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso ”;
- del provvedimento di aggiudicazione della procedura di gara, ove nelle more intervenuto;
- di tutti gli atti prodromici, connessi e consequenziali, anche non conosciuti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Lazio;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 aprile 2026 la dott.ssa ID CO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
AT e TO
1. Con la determinazione n. G10576 dell'8 agosto 2025 la Regione Lazio ha indetto una procedura aperta di rilevanza europea, ai sensi dell'art. 71 del d.lgs. n. 36/2023, per la stipula di Convenzioni Quadro aventi ad oggetto l'affidamento dei servizi di manutenzione degli impianti destinati alle amministrazioni del territorio delle Regioni Lazio e Umbria, per un importo complessivo a base d'asta di € 72.000.000,00 (IVA esclusa).
La procedura è stata articolata in tre lotti: Lotto 1, relativo agli immobili della Città di Roma Capitale (€ 48.000.000,00); Lotto 2, relativo agli immobili delle restanti Province laziali (€ 16.000.000,00); Lotto 3, relativo agli immobili ubicati nel territorio della Regione Umbria (€ 8.000.000,00).
Il criterio di aggiudicazione prescelto è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
Il termine per la presentazione delle offerte era fissato al 29 ottobre 2025, ore 16:00, mediante la piattaforma telematica S.TEL.LA. (Sistema Telematico Acquisti Regione Lazio).
2. PL Concordia Soc. Coop. (d'ora in avanti, per brevità, PL), quale mandataria del costituendo R.T.I. con SOF S.p.A., ha caricato l'intera documentazione amministrativa sulla piattaforma nella giornata del 28 ottobre 2025.
In data 29 ottobre 2025, ha proceduto al caricamento dell'offerta economica nelle ore antimeridiane (11:30-12:30) e dell'offerta tecnica nel pomeriggio, a partire dalle ore 14:15. Nel corso di tale ultima sessione si sono verificati rallentamenti progressivi nei tempi di upload, i quali sono risultati anomali (in particolare, l’upload del file “Lotto 1 - 4 Relazione e allegati OSCURATI.pdf.p7m.p7m” di dimensione pari a 31.74 MB iniziato alle ore 14.22.27 si è concluso alle ore 14.31.19, impiegando ben 8 minuti e 52 secondi, mentre l’upload del file “Lotto 3 - 4 Relazione e allegati OSCURATI.pdf.p7m.p7m” di dimensione pari a 50,2082 MB, iniziato alle 14.43.56 si è completato alle ore 15.06.53 impiegando 22 minuti e 57 secondi).
Alle ore 15:58:40 il sistema ha restituito un errore bloccante in occasione del settimo upload di una cartella compressa (.zip) firmata in formato. p7m, con il messaggio « Estensione 'P7M' non consentita per il caricamento delle Buste Firmate », nonostante le sei cartelle precedenti, firmate con il medesimo formato, fossero state accettate senza alcuna segnalazione.
Il sistema ha completato le operazioni di caricamento alle ore 16:01:26, quando il termine era già scaduto, restituendo il messaggio « Il termine di presentazione delle offerte è scaduto » e impedendo così la finalizzazione dell'invio.
3. In data 31 ottobre 2025, PL ha presentato formale istanza di ammissione in autotutela anche per il Lotto n. 2, ovvero di riapertura o proroga dei termini, allegando che il mancato invio era dipeso da un malfunzionamento della piattaforma riconducibile, tra l'altro, a un grave disservizio globale occorso nel pomeriggio del 29 ottobre 2025 all'infrastruttura cloud Microsoft Azure, su cui è ospitata S.TEL.LA.
Con provvedimento prot. n. 1095747 del 6 novembre 2025 la Regione Lazio ha respinto l'istanza, affermando che « dall'analisi svolta relativamente alle prestazioni della piattaforma telematica Stella, non ha riscontrato problematiche di funzionamento nel giorno di scadenza della presentazione delle offerte».
4. La stessa vicenda ha originato un articolato contenzioso parallelo che il Collegio ritiene indispensabile ricostruire sistematicamente, posto che le relative pronunce costituiscono, nella fattispecie, elementi imprescindibili per la decisione.
4.1. In relazione al Lotto 3 (Regione Umbria), PL ha, infatti, proposto autonomo ricorso innanzi al T.A.R. per l'Umbria (R.G. n. 485/2025), definito con sentenza in forma semplificata di accoglimento n. 854 del 9 dicembre 2025, ritenendo che il mancato invio dell'offerta non fosse addebitabile a negligenza di PL, avuto riguardo alla diligenza nell'avvio delle operazioni, iniziate quasi due ore prima della scadenza, all'assenza nel manuale S.TEL.LA. di qualsiasi previsione che vietasse l'uso del formato. p7m in fase di importazione delle buste firmate, ai rallentamenti anomali e oggettivamente non fisiologici documentati dai log di sistema, nonché alla prova indiziaria del disservizio Microsoft Azure.
4.2. Con riguardo ai Lotti n. 1 e n. 2, questo Tribunale, con ordinanze n. 6877 e 6879 del 5 dicembre 2025, ha respinto le istanze cautelari avanzate da PL, ritenendo assorbente la mancanza del periculum in mora per prevalenza dell'interesse dell'amministrazione al sollecito espletamento della gara.
4.3. Innanzi al Consiglio di Stato si sono, quindi, instaurati tre distinti procedimenti cautelari:
- uno scaturente dalla proposizione dell’appello cautelare di PL avverso le due ordinanze di questo TAR (R.G. nn. 9639 e 9644/2025);
- l’altro dalla predisposizione dell’atto di appello della Regione Lazio avverso la sentenza T.A.R. Umbria n. 854/2025 (R.G. n. 98/2026).
Con ordinanze nn. 372 e 375 del 30 gennaio 2026, il Consiglio di Stato, sezione V, ha accolto gli appelli cautelari di PL in relazione ai Lotti n. 1 e n. 2, disponendo l'ammissione con riserva al prosieguo della procedura.
Con ordinanza n. 383/2026, ha respinto l'istanza di sospensione cautelare avanzata dalla Regione nel giudizio R.G. n. 98/2026, rilevando l'assenza di pregiudizio grave e irreparabile per l'amministrazione, che avrebbe potuto proseguire la gara ammettendo l'operatore con riserva.
4.4. Il Consiglio di Stato, sezione V, con la sentenza n. 2722 del 2 aprile 2026, ha definitivamente deciso l'appello R.G. n. 98/2026 proposto dalla Regione Lazio, rigettandolo integralmente, quanto al Lotto n. 3.
4.5. In esecuzione delle ordinanze cautelari del Consiglio di Stato, la Regione Lazio ha disposto l'apertura straordinaria della piattaforma S.TEL.LA. per il 12 febbraio 2026, dalle ore 10:00 alle ore 14:00, consentendo a PL di completare l'invio dell'offerta per tutti e tre i lotti. In tale occasione, l'invio si è concluso in appena tre minuti (ore 10:03), senza necessità di ricaricare alcuna documentazione, poiché tutti i file erano già presenti nel sistema sin dal 29 ottobre 2025.
4.6. In data 10 febbraio 2026, la Società SP CH — riconosciuta da GC quale «Segnalatore Attendibile» ai sensi del Digital Services Act — ha effettuato un'acquisizione forense certificata della piattaforma S.TEL.LA., documentando, mediante il software proprietario SENTRY, la presenza integrale dell'offerta del RTI PL all'interno del sistema sin dalla data originaria di scadenza e confermando che l'unica fase rimasta ineseguita era la mera formalizzazione tecnica dell'invio finale.
5. All'udienza pubblica del 15 aprile 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
5.1. Occorre preliminarmente esaminare la sentenza del Consiglio di Stato, sezione V, n. 2722/2026, che ha definitivamente statuito sulla controversia relativa al Lotto n. 3, nella parte in cui ha definitivamente accertato le seguenti circostanza:
- i fatti tecnici sottostanti — rallentamenti anomali della piattaforma S.TEL.LA. nella giornata del 29 ottobre 2025, assenza di una regola chiara sul formato. p7m nel manuale, prova indiziaria del disservizio Microsoft Azure;
- la qualificazione giuridica di tali fatti e la non imputabilità a negligenza dell'operatore, applicabilità della regola della « causa ignota » a carico della stazione appaltante;
- la corretta interpretazione delle disposizioni di cui agli artt. 1.1 e 13 del disciplinare in coordinamento con l'art. 25, comma 2, del d.lgs. n. 36/2023.
Tali accertamenti, sebbene non vincolanti in senso tecnico-giuridico nel presente giudizio, costituiscono autorevolissimo precedente che questo Collegio ritiene doveroso seguire, tanto più che la piattaforma S.TEL.LA., la lex specialis , la condotta di PL e il malfunzionamento tecnico sono in tutto identici ai casi già scrutinati in sede di appello.
Diversamente opinando si giungerebbe a conclusioni opposte sulla medesima questione di fatto e di diritto con il conseguente irrazionale contrasto di giudicati su una lite sostanzialmente unitaria, in spregio ai principi di coerenza dell'ordinamento e di parità di trattamento tra operatori partecipanti alla medesima gara.
5.2. Il ricorso è fondato, per le ragioni di seguito esposte.
L'art. 25, comma 2, del d.lgs. n. 36/2023 stabilisce che le stazioni appaltanti « assicurano la partecipazione alla gara anche in caso di comprovato malfunzionamento, pur se temporaneo, delle piattaforme» , prevedendo la sospensione e la proroga dei termini quali strumenti di rimedio. La norma, nel suo tenore letterale, introduce un obbligo positivo in capo alla stazione appaltante, non una mera facoltà discrezionale, come confermato dalla più recente esegesi giurisprudenziale (Cons. Stato, sez. V, n. 2722/2026 già citata).
L'art. 1.1 del disciplinare di gara, recependo tale previsione legislativa, ha precisato — in conformità con il disposto dell'art. 25, comma 2, d.lgs. n. 36/2023 — che la stazione appaltante assicura la partecipazione alla gara « anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento », ampliando in tal modo l'operatività del rimedio ai casi di « causa ignota ». L'art. 13 del disciplinare, che radica le operazioni di inserimento « ad esclusivo rischio del concorrente », deve essere necessariamente letto in coordinamento con il precedente art. 1.1, come espressamente previsto dallo stesso art. 13 laddove rinvia a quest'ultimo in caso di malfunzionamento.
5.3. Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale in materia di gare telematiche, il principio di autoresponsabilità non è assoluto ma deve essere declinato in ragione della concreta condotta dell'operatore e delle obiettive condizioni tecnico-ambientali in cui lo stesso ha operato. In particolare, il principio di diligenza professionale ex art. 1176, comma 2, c.c. impone all'operatore di avviare le operazioni con congruo anticipo rispetto alla scadenza e di seguire le istruzioni della piattaforma; non può invece pretendere dall'operatore di prevenire o di reagire tempestivamente a malfunzionamenti tecnici non prevedibili né governabili.
Nel caso di specie, PL ha operato con la diligenza richiesta da un operatore professionale: ha caricato l'intera documentazione amministrativa il giorno precedente alla scadenza (28 ottobre 2025); ha caricato l'offerta economica nelle ore antimeridiane dello stesso giorno della scadenza; ha avviato il caricamento dell'offerta tecnica alle ore 14:15, con circa due ore di anticipo rispetto al termine delle 16:00.
Come già rilevato dal TAR Umbria e confermato dal Consiglio di Stato, le tempistiche iniziali di upload erano del tutto compatibili con un regolare completamento delle operazioni entro il termine. Il principio che « l'operatore economico ben può utilizzare tutto il tempo concesso per l'elaborazione e la presentazione dell'offerta, senza correre il rischio di incontrare difficoltà imprevedibili » (Cons. Stato, Sez. V, n. 5641/2021, richiamato da Cons. Stato n. 2722/2026) trova piena applicazione alla fattispecie.
5.4. I log di sistema prodotti dalla stessa Regione Lazio costituiscono prova documentale diretta e oggettiva dell'anomalia prestazionale della piattaforma S.TEL.LA. nel pomeriggio del 29 ottobre 2025.
Il raffronto tra i tempi di upload del 28 ottobre e quelli del 29 ottobre è, in proposito, inequivocabile: un file da 22,15 MB caricato il 28 ottobre ha richiesto 1 minuto e 28 secondi; il giorno successivo un file da 31,74 MB ha richiesto 8 minuti e 52 secondi, e uno da 50,21 MB ben 22 minuti e 57 secondi.
Il T.A.R. Umbria ha qualificato tale fenomeno come « patologico rallentamento del software», formula recepita e confermata dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 2722/2026.
Il Collegio condivide tale qualificazione.
5.5. Anche a voler prescindere dall'accertamento del malfunzionamento tecnico in senso stretto resterebbe, in ogni caso, ferma la disciplina della « causa ignota ».
La giurisprudenza amministrativa, in applicazione del principio di strumentalità del mezzo informatico rispetto all'azione amministrativa, ha elaborato la seguente regola: « anche ove non sia possibile stabilire con certezza se vi sia stato un errore da parte del trasmittente o, piuttosto, la trasmissione sia stata danneggiata per un vizio del sistema, il pregiudizio ricade sull'ente che ha bandito, organizzato e gestito la gara » (Cons. Stato, sez. III, n. 86/2020, richiamato da Cons. Stato n. 2722/2026). Questa regola risponde a una logica di equa allocazione del rischio: la stazione appaltante, che si avvale del mezzo digitale per la propria organizzazione interna e per la gestione delle procedure concorsuali, trae un vantaggio organizzativo dall'informatizzazione del processo; è pertanto a essa che compete sopportare il rischio dei malfunzionamenti e delle disfunzioni tecnico-informatiche riconducibili all'infrastruttura di cui si avvale.
Tale regola è stata espressamente recepita a livello legislativo dall'art. 25, comma 2, d.lgs. n. 36/2023, che impone alla stazione appaltante di garantire la partecipazione anche in caso di malfunzionamento «comprovato», e dall'art. 1.1 del disciplinare, che estende tale obbligo ai casi di «causa ignota» in assenza di negligenza dell'operatore.
La Regione Lazio non può dunque sottrarsi all'obbligo di rimessione in termini invocando incertezze sull'esatta origine tecnica del malfunzionamento, atteso che lo stesso art. 1.1 del disciplinare espressamente contempla e regola tale evenienza.
6. Per le ragioni che precedono, il ricorso deve essere accolto con conseguente annullamento del provvedimento prot. n. 1095747 del 6 novembre 2025, gravato in questa sede.
7. Le spese del giudizio, avuto riguardo alla complessità delle questioni trattate e alla peculiarità della vicenda processuale — caratterizzata da un articolato quadro di pronunce parallele — possono essere eccezionalmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l'effetto, annulla il provvedimento prot. n. 1095747 del 6 novembre 2025.
Compensa le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
CA AV, Presidente
Francesco Elefante, Consigliere
ID CO, Primo Referendario, Estensore
| L'ES | IL PRESIDENTE |
| ID CO | CA AV |
IL SEGRETARIO